Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Viviana Scaramuzza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1786/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), entrambe Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPA
GATTO che lo rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ) e CP_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ), entrambi elettivamente
[...] C.F._4
domiciliati presso lo studio dell'Avv. ALBERTO DI MARIO che li rappresenta e difende per procura in atti, convenuto, avente ad oggetto: Proprietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 5 dicembre 2022,
e premesso di essere, Parte_3 Parte_2
Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto sezione civile
Lucia del Mela, allibrati al catasto al foglio 23, part. 944 e part. 662, subb. 9 e 10, lamentavano che i convenuti, e CP_1 CP_2
avevano “realizzato opere murarie a delimitazione della loro proprietà
[...]
sita in c.da MP (in catasto al foglio 23 particella 937) rialzando la corte comune adiacente al proprio immobile ed invadendo la medesima corte comune”.
Rappresentavano, inoltre, che l'area dei resistenti, prima della realizzazione delle opere murarie, era posta allo stesso livello della corte comune “da cui era delimitata da un paletto”; concludevano, quindi, che con la realizzazione delle opere in questione era stata integrata “una violazione di confine e l'invasione della corte comune”.
Le ricorrenti deducevano, infine, che parte resistente aveva costituito arbitrariamente una servitù di cavi elettrici ed acquedotto a carico della
“parte di particella 662 foglio 23 di proprietà esclusiva” di parte ricorrente. In ragione di quanto sopra, i ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “<1) Accertare ritenere e dichiarare il confine tra la corte comune ricadente sullla particella 662 sub 7 del foglio 23 ed il fondo di proprietà di parte resistente in catasto identificati al foglio 23, particelle n 937; 2) Condannare conseguentemente parte resistente a proprie spese all'integrale ripristino dell'originario stato dei luoghi e a rimuovere le opere murarie realizzate unilateralmente ed arbitrariamente posti ordinando alla e a di CP_1 CP_2
retrocedere il confine unilateralmente individuato e restituire alla corte comune la striscia di terreno abusivamente usurpata;
3) Conseguentemente determinato il confine ordinare l'apposizione dei termini con la collocazione di segni stabili ad opera di un tecnico eligendo e con oneri da porsi a esclusivamente a carico di parte
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile resistente;
4) Contemporaneamente accertare dichiarare e ritenere l'inesistenza del diritto di servitù di tubi ed elettrodotto a favore di parte resistente che abusivamente e contro il volere di parte resistente ha realizzato scavi sulla parte di particella 662 foglio 23 di proprietà esclusiva di parte ricorrente e a favore del proprio immobile indicato al fogli 23 particella 937. Conseguentemente ordinare a parte resistente l'eliminazione delle opere realizzate e la ricostituzione dello status quo ante nonché rx art. 949 c.c. comma 2 la cessazione della turbativa e della molestia del diritto di proprietà di parte ricorrente con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente entro i limiti del valore dichiarato. 5) Accertare ritenere e dichiarare il comportamento illegittimo di parte convenuta/resistente ed il danno ingiusto da questi arrecato alla parte attrice/ricorrente nonché conseguentemente il diritto di parte attrice/ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi e per l'effetto condannare la parte resistente/convenuta al risarcimento del danno nei confronti di parte attrice in forma specifica ordinando la regolarizzazione dei confini e/o il ripristino dello status quo ante nonché la rimozione delle tubature collocate e/o in subordine condannandolo al risarcimento del danno per equivalente da quantificarsi in misura pari ad € 6000.00 e/o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dal giudice adito secondo i limiti del valore dichiarato”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 18 aprile
2023, si costituivano in giudizio e i quali CP_1 CP_2
resistevano alla domanda e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento a tutte le deduzioni e CP_2
domande avversarie inerenti l'area identificata al fg. 23, part. 662, sub. 8 del catasto fabbricati del Comune di Santa Lucia del Mela;
per l'effetto, dichiarare
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile inammissibili e comunque rigettare le predette domande proposte nei confronti di
2) Ritenere e dichiarare l'improcedibilità del giudizio, per il mancato CP_2
espletamento della procedura di medizione, per le ragioni di cui al capo 2) della parte motiva del presente atto;
3) Nel merito, dichiarare inammissibili e comunque rigettare per le ragioni sopra esposte, inclusa l'eccepita usucapione della servitù, tutte le domande avanzate nei confronti dei concludenti e CP_2 CP_1
4) In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che i concludenti hanno usucapito la servitù di acquedotto ed elettrodotto a carico del fondo servente allibrato al
N.C.E.U. del Comune di Santa Lucia del Mela al fg. 23, part. 662, sub. 10 dei ricorrenti, nonché della corte comune part. 662 sub. 7, ed in favore del loro immobile allibrato al medesimo catasto, fg. 23, part. 937; sempre in via riconvenzionale ma gradata, previe le declaratorie di legge, costituire con la sentenza la servitù coattiva di che trattasi, a carico del fondo di controparte e della corte comune ed a favore di quello dei concludenti, stabilendo le modalità della stessa”, oltre la condanna al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
All'udienza del 14 gennaio 2025 le parti depositavano un accordo sulle questioni oggetto della controversia e chiedevano congiuntamente di recepire lo stesso.
La materia del contendere va dichiarata cessata.
Preso atto di quanto richiesto congiuntamente dalle parti all'udienza del 14 gennaio 2025 e letto l'accordo stragiudiziale raggiunto tra le parti ed in atti depositato, si prende atto che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti stesse in merito ai fatti oggetto della vertenza in esame e che è, altresì, venuto meno ogni interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio.
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere e vanno compensate le spese come da accordo specifico pure raggiunto sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 12/02/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Viviana Scaramuzza)
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile