Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 32/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, in data 17.09.2024, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 32/24 R.G.C promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentati e difesi dall'avv. F. Starace ed elettivamente Parte_4 domiciliati presso il suo studio sito a Macerata in via Annibali, n. 31/L, come da procure allegate al ricorso;
RICORRENTI
nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, viale Trastevere, n. 46/A, rappresentato in giudizio dall , in persona del Controparte_2
Direttore Generale pro tempore, ex art. 417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC: Email_1
CONVENUTO Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente a tempo determinato.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.1.2024 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti a tempo determinato/indeterminato del Controparte_3
svolgevano l'attività di docenti di diverse discipline in istituti di istruzione
[...] come di seguito specificati: docente a tempo determinato per la Parte_1 classe di concorso Scuola dell'Infanzia attualmente in servizio presso l'Ist. Comp.
“Don Bosco” di Tolentino (MC); , docente a tempo determinato Parte_2 attualmente insegnante di sostegno presso l'I.I.S. “Matteo Ricci” di Macerata (MC);
attualmente docente a tempo indeterminato (dall'a. s. 2020/2021) Parte_3 per la classe di concorso A014 – Scienze tecnologiche e informatiche presso l'I.I.S.
“G. Varnelli” di Cingoli (MC); docente a tempo determinato per la Parte_4 classe di concorso di religione presso l'Ist. Comp. “Tacito” di Civitanova Marche;
gli
1
- , nell'a. s. 2019/2020 (dal 28/10/2019 al 30/06/2020) presso l'Ist. Parte_1
Comp. “E. Fermi” di Macerata, nell'a. s. 2020/2021 (dal 23/09/2020 al 30/06/2021 presso l'Ist. Comp. “E Paladini” di Treia); nell'a. s. 2021/2022 (dal 10.09.2021 all'11.10.2021 presso l'Ist. Comp. “ di Mogliano e dall'11.10.2021 al Persona_1
30.06.2022 presso l'Ist. Comp. “E. di Matelica); nell'a. s. 2022/2023 (dal Pt_5
17.09.2022 al 30.06.2023 - presso l'Ist. Comp. “ di Mogliano); nell'a. Persona_1
s. 2023/2024 (dal 30.08.2023 a tutt'oggi presso l'Ist. Comp. “Don Bosco” di Tolentino);
- nell'a. s. 2022/2023 (dal 09.09.2022 al 30.06.2023 presso Controparte_4
l'I.T.E. “A. Gentili” di Macerata per n. 18 ore settimanali); nell'a. s. 2023/2024 (dall'01.09.2023 a tutt'oggi presso l'I.I.S. “Matteo Ricci” di Macerata per n. 18 ore settimanali);
- nell'a. s. 2020/2021 (dal 22.09.2020 al 31.08.2021 presso l'I.S. Parte_3
“V. Bonifazi” di Civitanova Marche per n. 20 ore settimanali); nell'a. s. 2021/2022 (dal 08.09.2021 al 31.08.2022 presso l'I.S. “V. Bonifazi” di Civitanova Marche per n. 18 ore settimanali); nell'a. s. 2022/2023 (dal 05.11.2022 al 31.08.2023 presso l'I.I.S.
“G. Varnelli” di Cingoli per n. 17 ore settimanali);
- nell'a. s. 2018/2019 (dall'01.09.2018 al 31.08.2019 presso l'Ist. Comp. Parte_4
“Tacito” di Civitanova Marche); nell'a. s. 2019/2020 (dall'01.09.2019 al 31.08.2020 presso l'Ist. Comp. “Tacito” di Civitanova Marche); nell'a. s. 2020/2021 (dall'01.09.2020 al 31.08.2021 presso l'Ist. Comp. “Tacito” di Civitanova Marche); nell'a. s. 2021/2022 (dall'01.09.2021 al 31.08.2022 presso l'Ist. Comp. “Tacito” di Civitanova Marche); nell'a. s. 2022/2023 (dall'01.09.2022 al 31.08.2023 presso l'Ist. Comp. “Tacito” di Civitanova Marche); nell'a. s. 2023/2024 (dall'01.09.2023 a tutt'oggi presso l'Ist. Comp. “Tacito” di Civitanova Marche); i ricorrenti non avevano mai beneficiato della Carta Docente in quanto precari;
la Carta Docente era una iniziativa del prevista dalla L. n. 107 del 13- Controparte_1
7-2015 (c.d. “Buona Scuola”), art. 1 co. 121, che aveva istituito la apposita Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, per un importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti;
quindi, in attuazione dell'art. 1 co. 122 L. n. 107/15, era stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23-9-2015 e ss., recante i criteri e le modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta elettronica di cui al co. 121, il quale, all'art. 2 co. 1, precisava che detta carta doveva essere assegnata ai soli docenti di ruolo e non invece al personale docente a tempo determinato;
pertanto, a decorrere dal 2-12-2016, il D.P.C.M. n. 32313 del 23-9-2015 era stato sostituito dal D.P.C.M. del 28-11-2016, il quale all'art. 3 co. 1 conteneva la medesima precisazione, secondo la quale la carta del docente era assegnata ai soli docenti di ruolo, con conferma dell'esclusione del personale docente a tempo determinato;
la carta docente era assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D. Lgs.
2 16-4-94 n. 297 e s.m.i., i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero e delle scuole militari;
l'importo nominale della carta era di € 500,00 annui per ciascun a. s.; a non Parte_1 era stato mai riconosciuto alcun diritto all'attribuzione della predetta Carta elettronica in relazione agli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la complessiva somma di € 2.500,00; per ottenere la carta docente la ricorrente aveva inviato via pec diffida ricevuta dall'Amministrazione il 27.11.2023; a CP_4
non era stato mai riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta elettronica
[...] in relazione agli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024 per la complessiva somma di € 1.000,00; per ottenere la carta docente il ricorrente aveva inviato via pec diffida ricevuta dall'Amministrazione il 7.12.2023; a non era stato mai Parte_3 riconosciuto alcun diritto all'attribuzione della Carta elettronica in relazione agli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di € 1.500,00; per ottenere la carta docente la stessa aveva inviato via pec diffida ricevuta dall'Amministrazione il 27.11.2023; a non era stato mai riconosciuto il Parte_4 diritto all'attribuzione della Carta elettronica in relazione agli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per il complessivo importo di € 3.000,00; per ottenere la carta docente la ricorrente aveva inviato via pec diffida ricevuta dall'Amministrazione il 5.12.2023; tutti i contratti a tempo determinato che i ricorrenti fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio avevano stipulato con il convenuto non erano stati dettati da esigenze lavorative CP_1 eccezionali e temporanee, ma istituzionali ed ordinarie, immutate e costanti nel tempo, destinate a soddisfare esigenze permanenti e durevoli della convenuta, con incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche su posti vacanti, prestati con continuità e durata;
infatti, l'unica differenza rispetto ai docenti di ruolo era costituita dal procedimento di individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato, che avveniva attingendo a graduatorie formate anche in base ai titoli, cosicché tale forma di reclutamento non era stata tale da riverberarsi sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché sui connotati di professionalità derivante dall'anzianità maturata, cui si commisurava il trattamento retributivo del personale di ruolo;
i ricorrenti, durante i servizi pre-ruolo, avevano prestato funzioni identiche ed analoghe a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato.
In via preliminare i ricorrenti ricostruivano il quadro normativo disciplinante l'attribuzione della c.d. carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo;
richiamato il contenuto dell'art. 1, co. 121 e 122, L. n. 107/15, esponevano che, in attuazione dell'art. 1, co. 122, L. n. 107/15, al fine di definire i criteri, le modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta, era stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23-9-2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28-11-2016 a decorrere dal 2- 12-2016; in particolare, il D.P.C.M del 23-9-2015 aveva riconosciuto il diritto di vedersi assegnata la carta docente ai soli docenti di ruolo presso le istituzioni scolastiche statali con iniqua esclusione del personale educatore con contratto a tempo indeterminato;
in realtà il disposto di cui all'art. 2, rubricato «Destinatari», aveva statuito: «i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo
3 di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile» (co. 1), «la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1» (co. 4); in tale contesto si era inserita altresì la nota di cui al prot. CP_5
15219 del 15-10-2015, il cui punto n. 2, rubricato «Destinatari», disponeva: «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)»; al D.P.C.M. del 2015 era seguito quindi il D.P.C.M. del 28-11-2016 il quale aveva previsto l'erogazione del contributo in favore dei soli docenti di ruolo con nuova esclusione del personale precario a tempo determinato;
in verità, l'art. 3, rubricato «Beneficiari della carta», aveva statuito: «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari» (co. 1); pertanto, in base alla descritta disciplina, il aveva ritenuto che i docenti non CP_1 di ruolo e con contratto a tempo determinato dovessero essere esclusi dalla cerchia dei destinatari della carta in oggetto;
tale comportamento dell'Amministrazione, che riconosceva solo al personale di ruolo la carta docenti, di fatto aveva ingenerato un sistema di formazione «a doppia trazione»: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione era obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe stata alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico;
ma tale sistema collideva con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduceva a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che potesse supportare le attività volte alla loro formazione e dare loro pari chances di aggiornare la loro preparazione rispetto agli altri docenti), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collideva con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) potesse conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché fosse garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti;
era evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continuava invece a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale era tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non poteva dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serviva di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, essa dovesse curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta
4 del docente sarebbe stato uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evinceva anche dal fatto che la carta stessa era erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben poteva, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali avrebbero potuto non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto;
l'irragionevolezza della soluzione raggiunta dalla P.A. emergeva ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28-11-2016 (che aveva sostituito quello del 23-9-2015), il quale, all'art. 3, individuava tra i beneficiari della carta anche «i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati»: cosicché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero stati dei docenti che avrebbero beneficiato dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non avrebbero beneficiato della carta e, quindi, sarebbero stati privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale;
inoltre gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29-11-2007 del Comparto Scuola, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né poteva essere altrimenti, posto che una diversa disposizione si sarebbe posta in contrasto con la Costituzione e con l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva UE 1999/70, che vietava qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo;
stante il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dal beneficio in questione, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., occorreva verificare se tale contrasto trovasse la propria origine nella normativa primaria e quindi nell'art. 1, co. 121 - 124 L. n. 107/15, con conseguente necessità di sottoporre tale normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale nella sede a ciò deputata, sollevando la relativa questione, o se fosse invece possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata del cit. art. 1, co. 121 - 124, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non avevano dato corretta attuazione alla normativa primaria;
pertanto, in mancanza di una norma che avesse innovato rispetto al D. Lgs. n. 165/01, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non vi era alcuna prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, co. 121 e segg., L. n. 107/15 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria ed, in specie, sugli artt. 63 e 64 C.C.N.L. 29-11-2007; quindi, la questione dei destinatari della carta del docente andava esaminata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa andava letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, co. 121 - 124, L. n. 107/2015; l'interpretazione di tali commi doveva, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di Comparto: regole che ponevano a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, «strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» (così il co. 1 dell'art. 63 cit.); inoltre non vi era dubbio che tra
5 tali strumenti potesse ed anzi dovesse essere compresa la carta del docente, potendosi affermare che di essa erano destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, co. 121, L. n. 107/15, che menzionava i soli docenti di ruolo: sussisteva, infatti, un'indiscutibile identità di ratio, la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento, che consentiva di colmare in via interpretativa la predetta lacuna;
unica e centrale questione di interesse per la controversia era quella relativa al mancato riconoscimento per il personale precario della carta docente prevista per il personale dipendente di ruolo, la quale riguardava anche il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70 ed al relativo Accordo quadro europeo: la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES- UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, cui aveva dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE, stabiliva: «per quanto riguarda le condizioni d'impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato»; detta clausola 4 punto 1 costituiva una norma ad efficacia diretta (sent. del 13.09.2007 § 27; sent. Impact Persona_2 del 15.04.2008 §§ 60, 68 e in dispositivo); inoltre nel concetto di «condizioni d'impiego» rientrava anche quello di scatti di anzianità (sent. Dal § 48 e Persona_2 in dispositivo;
sent. del 22.12.2010 in dispositivo n. 2); pertanto, con la Per_3 clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, espressione di un principio costituzionale/comunitario fondante l'Ordinamento dell'Unione Europea che, quale principio fondamentale, si collocava ad un grado superiore rispetto alle leggi nazionali, la predetta Direttiva aveva imposto di contro il divieto di discriminazione tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato;
quindi, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, aveva affermato, da un lato, che la cit. clausola 4 punto 1 costituiva una norma ad efficacia diretta (sent. del Persona_2
13.09.2007 § 27; sent. Impact del 15.04.2008 §§ 60, 68 e in dispositivo), dall'altro lato, che nel concetto di «condizioni d'impiego» rientrava anche quello degli scatti di anzianità (sent. § 48 e in dispositivo;
sent. del 22.12.2010 Persona_2 Per_3 in dispositivo n. 2); nella sentenza del 13-9-2007, nella causa C307/05 Per_4
, era stato anzitutto affermato che le prescrizioni contenute tanto nella Direttiva
[...]
1999/1970 quanto nell'Accordo quadro erano applicabili ai contratti ed ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 4-7-2006, causa C-212/04, e a., Racc. pag. I-7213, Punti Per_5
40-43, e causa C-180/04); quindi, la stessa aveva proseguito nei seguenti termini: «(…) tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela. Di conseguenza, la direttiva 1999/70 nonché l'accordo quadro trovano applicazione nei
6 confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (…)»; secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria, la cit. clausola era stata ritenuta applicabile anche alle amministrazioni pubbliche ed insuscettibile, data l'intrinseca precisione della prescrizione, di successivi atti di trasposizione interna
[Trib. di Bari, Sez. Lav., dell'11.05.2016] ed era, per il suo contenuto, tanto precisa da poter essere invocata da un soggetto dell'ordinamento dinanzi ad un giudice nazionale
[cfr. sent. del 15.04.2008. Impact, 0268/06, sent. 22.12.2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, G.-T., nonché più di recente sent. 12.12.2013, C-361/12, ]; partendo Per_6 da tali premesse, l'art. 1 co. 121 L. n. 107/15 e s.m.i. risultava in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro, nella parte in cui la norma nazionale prevedeva che solo i docenti di ruolo fossero beneficiari della carta docente;
per di più, non sussistevano ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso, atteso che si trattava di docenti che, nel periodo di precariato, erano stati iscritti nella graduatoria provinciale permanente, all'attualità graduatoria ad esaurimento, in quanto tale personale aveva svolto il servizio pre-ruolo con «gli stessi requisiti soggettivi» del personale docente di ruolo, atteso che gli iscritti nella suddetta graduatoria erano necessariamente tutti già abilitati all'insegnamento ed astrattamente idonei all'immissione in ruolo;
con riferimento alle funzioni, esse erano naturalmente le medesime sia per i docenti a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal CCNL;
la Corte di Giustizia UE aveva chiarito che la nozione di ragioni oggettive «dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo», ma tale nozione richiedeva, al contrario, che la disparità di trattamento in causa fosse giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguevano il rapporto di impiego in questione, nel particolare contesto in cui si iscriveva ed in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità rispondesse ad una reale necessità, fosse idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultasse a tal fine necessaria (sent. , § 57 e 58); il procedimento di individuazione dei Persona_2 destinatari di contratti a tempo determinato, attingendo a graduatorie formate anche in base ai titoli, non era tale da riverberarsi sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché sui connotati di professionalità derivante dall'anzianità maturata, cui si commisurava il trattamento retributivo del personale di ruolo;
le ragioni oggettive, che potevano giustificare una disparità di trattamento tra i docenti precari e di ruolo, dovevano essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non potevano consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro né nelle modalità del reclutamento;
non esisteva, pertanto, alcuna ragione per escludere la valorizzazione attuale dell'esperienza professionale acquisita nel corso dell'attività prestata con contratto a tempo determinato;
perciò la mera specialità della disciplina di settore non era sufficiente per ritenere fondata una disparità di trattamento, tenuto conto della oggettiva identità contenutistica della prestazione resa dal dipendente a tempo determinato rispetto a quella resa dal
7 dipendente in ruolo;
non esistevano norme che richiedevano al personale non di ruolo una prestazione quantitativamente diversa da quella richiesta al personale di ruolo assunto per concorso, per cui la ragione giustificatrice non sussisteva neppure sotto questo profilo. Richiamando la sentenza n. 1842/22 del Consiglio di Stato, che aveva riconosciuto il diritto di ricevere la carta docente anche ai precari, in quanto, nonostante si trattasse di insegnanti con incarichi annuali a tempo determinato, non era giusto che fossero trattati diversamente dai colleghi a tempo indeterminato, i ricorrenti evidenziavano che secondo tale sentenza "non vi [poteva] essere una formazione a "doppia trazione", tra docenti di ruolo e non di ruolo, poiché la qualità dell'insegnamento [era] basata, appunto, sulle pari opportunità formative e di miglioramento professionale garantite anche dalla Carta del docente" e rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
“1. Accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
“2. Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.11.2016 e s.m.i. attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
“3. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicato in premessa, in favore dei ricorrenti per un valore nominale di € 8.000,00 fino all'a. s. 2023/2024;
“4. Condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”. Si costituiva ritualmente il convenuto, il quale dava atto che: la CP_1 Parte_1 era docente non di ruolo destinataria di una serie di contratti a tempo determinato dall'a. s. 2018/2019 al 2023/2024; lo era docente non di ruolo destinatario di CP_4 contratti a tempo determinato negli a. s. 2022/2023 e 2023/2024; la allo Parte_3 stato docente di ruolo, era stata destinataria di incarichi a tempo determinato negli aa. ss. dal 2020/2021 al 2022/2023; la era docente non di ruolo destinataria di Pt_4 incarichi a tempo determinato dall'a. s. 2018/2019 al 2023/2024; l'Amministrazione contestava integralmente le pretese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto;
a parere dell'Amministrazione resistente, la richiesta dei ricorrenti di vedersi riconosciuto il beneficio economico della carta elettronica per gli anni scolastici di servizio reclamati doveva essere respinta, in quanto i riferimenti normativi (di fonte primaria e secondaria) che fondavano la distinzione di cui si discuteva erano frutto di una ragionevole voluntas legis;
oltretutto, i ricorrenti non avevano in alcun modo dedotto, neppure in modo generico, di essere stati interessati ad attività formativa in generale né, tantomeno, all'attività formativa dei vari istituti scolastici presso cui avevano prestato servizio nei singoli anni scolastici di riferimento;
il convenuto
8 eccepiva quindi: A) l'art. 1 co. 121 della L. n. 107/2015 aveva istituito la Carta elettronica per la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
mediante tale istituzione il legislatore aveva riconosciuto l'importo nominale di € 500,00 da spendere annualmente per l'acquisto di beni e servizi aventi funzione di formazione e aggiornamento;
il beneficio de quo rispondeva proprio all'intento del legislatore di valorizzare la preparazione e l'aggiornamento dei (propri) dipendenti pubblici (in linea con gli standard europei e internazionali), nonché di accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
al co. 124 dell'art. 1, il legislatore aveva indicato in quale modo intendeva configurare la formazione, prevedendo: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche …”; la legge parlava pertanto di formazione in servizio e di docenti di ruolo, uniti da un vincolo di obbligatorietà, permanenza e strutturalità; quindi un combinato disposto che ribadiva un medesimo concetto: poteva esservi formazione in servizio, nella forma dell'obbligatorietà, della permanenza e della strutturalità, solo nel caso di posizioni lavorative stabili e permanenti, cioè, con riguardo a quei docenti abilitati che avessero acquisito, per il tramite di un rituale concorso pubblico, ai sensi dell'art. 97, co. 3, della Costituzione, l'auspicato ruolo;
il disposto dell'art. 1, co. 124, L. n. 107/15 che aveva reso “obbligatoria, permanente e strutturale” la formazione in servizio dei docenti di ruolo doveva essere letto in combinato disposto con il precedente co. 121, con cui era stato istituito il beneficio della carta elettronica per la formazione continua dei docenti di ruolo, come emergeva in modo evidente: a) dal tenore testuale delle disposizioni sopra richiamate, in quanto entrambe si riferivano al “… docente di ruolo …” e alla “… formazione in servizio
…”; b) dalla interpretazione sistematica della normativa di cui alla L. n. 107/15; c) dal regime fiscale che la legge aveva attribuito all'incentivo de quo (“La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”); al collegamento
“obbligo di formazione - docente di ruolo - incentivo economico”, il CP_1 resistente aveva dato seguito con Nota-Circolare n. 15219 del 15-10-2015, in cui era stato ribadito, all'art. 2: “La Carta del docente è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni Scolastiche statali”; quindi, la limitazione dell'incentivo ai soli docenti di ruolo appariva previsione del tutto ragionevole che fondava la propria ratio su principi di merito (ex art. 97, co. 3, Cost.), di opportunità (ex artt. 5, 41 co. 3, 81 e 97 Cost.) e di pari dignità (ex art. 3, co. 1 e 2, Cost.), in relazione innanzitutto al merito, di cui il resistente aveva assunto, con il D. L. n. 173/22, il riferimento nominale CP_1 diretto, merito che, in via generale, non poteva che tener conto del disposto di cui all'art. 97, co. 3, Cost., alla stregua del quale: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”, che attribuiva stabilità al rapporto con la P. A., e che fondava, al contempo, quelle stesse ragioni di opportunità (di investimento) nell'aggiornamento e nello sviluppo delle competenze di chi, con tale merito, aveva legittimato la propria posizione di dipendenza;
al contrario, ci si poteva infatti chiedere quale datore di lavoro “privato”
9 avrebbe investito, con incentivi economici, sulla formazione di un dipendente la cui assunzione effettiva era subordinata a condizioni sospensive e risolutive afferenti a variabili di aleatorietà come quelle che si determinavano nell'ambito dei processi di assunzione presso le PP.AA.: quindi ragioni di merito collegate a ragioni di opportunità, entrambe declinate dal legislatore con le espressioni “docenti di ruolo” e
“formazione obbligatoria, permanente e strutturale”, cioè, riferendosi, senza dubbio, a quel personale rispetto al quale era effettivamente possibile, oltreché proficuo, investire economicamente, per garantire l'obbligo formativo nella forma della permanenza e strutturalità; si poteva tra l'altro sostenere che la previsione di un obbligo di formazione, nell'ambito del pubblico impiego, acquistasse valore primario e precipuo proprio con riguardo a quelle posizioni di dipendenza caratterizzate da stabilità, al fine di scongiurare il rischio che la stabilità del posto si trasformasse in tedio di aggiornamento, con le conseguenze inevitabili in termini di minor efficienza ed efficacia dell'azione pubblica;
sussistevano, inoltre, ragioni di pari dignità che imponevano di differenziare, ai fini dell'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta elettronica, la figura del docente di ruolo da quello non di ruolo: il docente, per assumere il ruolo, e dunque la stabilità del rapporto, doveva risultare vincitore di concorso pubblico;
la partecipazione al concorso ordinario di ruolo era consentita a tutti i candidati in possesso del titolo di studio e/o di abilitazione e/o dei C.F.U. previsti in base alla classe di concorso;
riconoscere un incentivo economico a docenti che erano in “attesa” di partecipare ad un concorso pubblico avrebbe significato, di fatto, avvantaggiarli rispetto a chi, invece, non aveva voluto o addirittura potuto svolgere servizio in attesa del concorso stesso;
inoltre ben si sarebbe potuto sostenere che la
“carta del docente” compensasse proprio la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio era divenuta, in base alla L. n. 107/15, attività obbligatoria, strutturale e permanente, obbligo il cui mancato adempimento configurava, tra l'altro, fonte di addebito disciplinare, soprattutto, laddove le istituzioni scolastiche di riferimento avevano declinato e approvato un ben articolato e precipuo percorso formativo con riguardo ai propri docenti di ruolo;
la ricostruzione effettuata dal resistente evidenziava dunque come l'espressione
“formazione a doppia trazione”, che il Consiglio di Stato aveva utilizzato nella sentenza n.1842/22 richiamata dalla parte ricorrente, non corrispondeva affatto al quadro normativo in essere: non vi era infatti nel panorama normativo scolastico una formazione che fosse fonte di medesimi effetti;
c'era un diritto alla formazione, valido per tutti, ed un obbligo di formazione, previsto per i soli docenti di ruolo: dunque, da un lato, facoltà/diritto, dall'altro obbligo/dovere; trattare in modo similare circostanze che producevano effetti diversi significava operare un'ingiusta discriminazione, secondo quell'espressione di civiltà costituita dal concetto di uguaglianza sostanziale (“il diritto alla differenza per riconoscere a tutti una pari dignità”); la previsione che diversificava, ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui alla carta elettronica, tra docente di ruolo e non di ruolo, era dunque del tutto legittima e ragionevole, essendo, tra l'altro, ragionevole, anzi auspicabile, che laddove lo Stato imponesse nuovi obblighi contrattuali attribuisse anche incentivi economici per farvi fronte, aspetto quest'ultimo che trovava il proprio addentellato concettuale e normativo nel principio di
10 proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini, corollario dello stesso principio di ragionevolezza;
inoltre la sentenza del Consiglio di Stato sopra cit. aveva ad oggetto l'annullamento del DPCM 23-9-2015 e della Nota prot. n. 15219 del 15-10- CP_5
2015; sennonché, le modalità di gestione della carta docente di cui alla suddetta Nota erano state completamente sostituite dal DPCM del 28-11-2016 e relativa Nota CP_5
3563 del 29-11-2016; la sentenza richiamata, quindi, non aveva attinenza con il caso di specie, in quanto i provvedimenti attualmente in vigore non erano stati oggetto del pronunciamento dei giudici del Consiglio di Stato;
infine, anche a voler sostenere che, con riguardo al caso di specie, si fosse determinata una effettiva discriminazione (in rapporto agli altri docenti di ruolo in servizio presso gli Istituti scolastici di riguardo) sarebbe stato quantomeno opportuno che la parte ricorrente avesse indicato a quali
“impegni” formativi aveva adempiuto durante il periodo di servizio;
non era infatti dato sapere, né risultava dedotto in ricorso, quale fosse stato l'impegno formativo in servizio prestato dai dipendenti in relazione ai vari corsi organizzati dagli Istituti scolastici presso cui gli stessi avevano svolto la propria attività di docenti;
ai sensi del co. 124 dell'art. 1 L. n. 107/15, infatti, “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche…”; se, quindi, poteva discutersi in merito alla portata generale ed astratta dell'incentivo di cui al co. 121 dell'art. 1 L. n. 107/15, cioè in ordine alla ragionevolezza della distinzione tra docente di ruolo e non di ruolo, certamente non poteva ritenersi che, nel caso di specie, si fosse realizzata una effettiva discriminazione tra i ricorrenti e gli altri docenti in servizio presso i singoli Istituti scolastici interessati;
la richiesta dei ricorrenti di riconoscimento del beneficio della carta elettronica, doveva pertanto essere respinta in quanto sproporzionata, non fondata, non provata, e comunque non dovuta;
B) nel merito, in via subordinata, l'Amministrazione resistente eccepiva altresì il rischio di discriminazione indiretta che si sarebbe determinato nei confronti dei docenti di ruolo come soggetti a precisi limiti temporali di fruibilità del benefici, ritenendo quindi la richiesta dei ricorrenti di vedersi riconosciuto il beneficio de quo con riguardo agli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 discriminatoria nei confronti dei docenti di ruolo;
infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 6, D.P.C.M. del 28.11.2016, i docenti di ruolo non potevano fruire, spirati i termini normativamente previsti, di una somma superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità (ove la prima non fosse stata integralmente utilizzata nell'originario anno di accredito); il docente di ruolo doveva dunque attivarsi personalmente per l'attribuzione del beneficio (ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.P.C.M. 2016) e doveva poi spenderne l'importo entro l'anno successivo a quello di erogazione/spettanza; il massimo spendibile ed “accantonabile” per un docente di ruolo era dunque l'importo di € 1.000,00; ebbene, ritenere che nessun limite a tale riguardo dovesse applicarsi ai docenti esclusi dal beneficio formativo avrebbe significato attribuire condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruivano i dipendenti a tempo indeterminato;
nel caso di specie, i ricorrenti, pur potendo far valere il diritto di ottenere il beneficio della Carta Elettronica, previa disapplicazione del diritto interno in virtù del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., erano rimasti inerti sino al deposito del presente ricorso;
sul punto
11 la convenuta contestava quindi la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/23, nella parte in cui disponeva che la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio non rilevava per “fatto del creditore”, rammentando, a tal proposito, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE era immediatamente applicabile, siccome incondizionata e sufficientemente precisa, così da poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale;
inoltre, secondo Cass. Sez. I, ordinanza n. 20642 del 31-7-2019, “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art 2935 c.c. è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto”; d'altro canto, diversamente da quanto deciso dalla Corte di legittimità, l'eccezione qui sollevata non aveva riguardo a pseudo-decadenze, ma alla garanzia ed al rispetto di un principio di uguaglianza sostanziale;
C) con riferimento alla posizione della in via subordinata, Parte_1
l'Amministrazione resistente eccepiva che il rapporto di supplenza intercorso negli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021 per, rispettivamente, 2 e 10 ore di servizio settimanale non potesse essere inteso quale “tempo parziale” ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.P.C.M. 23- 9-2015; con tale Decreto era stato previsto il diritto all'assegnazione della carta elettronica in favore dei docenti di ruolo “sia a tempo pieno che a tempo parziale”, dovendosi quindi considerare l'ulteriore specificazione posta dal legislatore in relazione all'orario di lavoro che, per un docente di scuola dell'infanzia, era di 24 ore settimanali, a cui corrispondevano 12 ore settimanali per il tempo parziale;
quanto al caso di specie, i rapporti di supplenza della avevano avuto riguardo a due Parte_1 ore settimanali e, dunque, ben al di sotto del limite previsto per il tempo parziale;
la Corte di Cassazione, sul punto, aveva evidenziato: “Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più”; sempre sul punto, la Corte di Cassazione aveva osservato: “La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione”; la Corte di legittimità, seppur non decidendo, sembrava ragionare su due prospettive: non riconoscere alcuna spettanza o riconoscere la spettanza pro rata temporis così da “ricalibrare la misura
12 del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica”; D) con riferimento alla posizione della in via subordinata, Pt_4
l'Amministrazione resistente eccepiva la prescrizione del diritto della ricorrente con riguardo all'a. s. 2018/2019, esponendo: il termine di prescrizione a cui sottostava il beneficio di cui qui si discuteva era quello previsto dell'art. 2948 n. 4, c.c., secondo cui si prescriveva in cinque anni “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, mentre il dies a quo di tale termine doveva invece essere fatto decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”; ebbene, con riferimento alla posizione della ricorrente, risultava che: nell'a. s. 2018/19 ella aveva prestato servizio con contratto a tempo determinato a far data dall'1-9-2018, quindi il diritto di specie doveva essere fatto valere entro l'1-9-2023; tanto posto, andava dunque ricordato come l'art. 5 co. 3 del D.P.C.M. del 28-11-2016 prescriveva che “A partire dall'anno scolastico 2017/18, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno”; non si rinvenivano agli atti del procedimento documenti, come quelli di cui all'art. 2943 c.c., interruttivi del decorso del termine di prescrizione;
E) in via ulteriormente subordinata e, comunque, a valere nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'avversa pretesa, l'Amministrazione resistente chiedeva che ciò avvenisse esclusivamente nella forma prevista dalla normativa, cioè attraverso il riconoscimento in forma specifica della “carta elettronica”: il D.P.C.M. del 28-11-2016 aveva infatti disciplinato in modo chiaro e preciso le modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio in questione;
l'art. 2 prevedeva che l'importo del valore nominale di € 500,00 venisse attribuito mediante “Carta Elettronica” utilizzabile tramite
“accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata (…)” e con cui era possibile “l'emissione, nell'area riservata di ciascuno beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'art. 1, comma 121”; tale modalità di attribuzione del beneficio (attraverso sistema di riconoscimento SPID ed utilizzo dell'applicativo digitale) aveva lo scopo, come si leggeva nel preambolo del D.P.C.M., “di garantire al suo interno il sistema di rendicontazione”, rendicontazione che, ai sensi del D. Lgs. n. 123/11, acquisiva rilevanza fondamentale ai fini della regolarità amministrativo- contabile;
si trattava, tra l'altro, di evitare che l'importo di cui al beneficio potesse essere utilizzato per finalità estranee agli obblighi formativi e professionali, facendo leva su quel meccanismo di accreditamento che collegava gli esercenti espressamente abilitati con i docenti interessati;
la domanda, nella denegata ipotesi di accoglimento, andava conseguentemente limitata all'attribuzione del beneficio in forma specifica, cioè all'attribuzione della carta elettronica secondo l'importo che risultasse di giustizia e secondo quelle stesse modalità e condizionalità previste per tutti coloro che risultassero attributari del riconoscimento in oggetto;
in via ulteriormente subordinata, e nella denegata ipotesi di riconoscimento del beneficio di cui alla carta elettronica in forma equivalente, il convenuto chiedeva ordinarsi ai ricorrenti di presentare CP_1 all'Ufficio di Ambito Territoriale provinciale competente (Macerata) l'originale della documentazione relativa all'utilizzo della cifra corrisposta dall'Amministrazione scolastica ed utilizzata per le finalità di cui all'art. 1, co. 121-124 L. 107/15.
13 Alla luce di tutto quanto sopra esposto e argomentato, il convenuto CP_1 concludeva chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:”
• nel merito, ed in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui al punto A;
• nel merito, in via subordinata – accertare e dichiarare che nulla è dovuto per gli AA.SS. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, per i motivi di cui al punto B;
• nel merito, in via subordinata – a valere per la posizione della ricorrente,
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto per gli AA.SS. 2019/20 e Parte_1
2020/21 perché i rapporti di supplenza intercorsi non sono configurabili come tempo parziale, per i motivi di cui al punto C;
• nel merito, a valere per la posizione della ricorrente accertare la Pt_4 prescrizione del diritto fatto valere per l'A.S. 2018/2019, per i motivi di cui al punto D;
• nel merito, e nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia pretesa, condannare il convenuto al riconoscimento del beneficio in forma specifica, CP_1 ovverosia mediante attribuzione alla ricorrente della Carta Elettronica per l'importo che dovesse risultare di giustizia, per i motivi di cui al punto E;
• nel merito, ed in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa in forma equivalente, ordinare all'odierno ricorrente di presentare, entro il biennio successivo alla sua effettiva corresponsione, all'Ufficio di Ambito Territoriale provinciale competente, l'originale della documentazione relativa all'utilizzo della cifra corrisposta da questa Amministrazione ed utilizzata per le finalità di cui all'art. 1, commi 121 - 124 della legge 107/2015”. La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate. La domanda proposta dal ricorrente è risultata fondata e meritevole di accoglimento. Sulla questione esaminata non si può non prendere atto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27-10-2023, secondo cui:
“N.N. ha agito davanti al Tribunale di Taranto esponendo di essere insegnante assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del e di avere Controparte_1 precedentemente prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.
“Egli sottolineava come Corte di Giustizia 18 maggio 2022 avesse ritenuto che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE fosse ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della menzionata Carta Docente e rimarcava come, ai sensi dell'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e degli artt. 29, 63 e 64
14 del CCNL di comparto, anche i docenti precari avessero diritto alla formazione ed aggiornamento professionale.
“Con ulteriori difese il ricorrente sosteneva che il suo diritto alla percezione della Carta del Docente discendesse dalla clausola 6 del menzionato Accordo Quadro, secondo cui «i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e dall'art. 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui «ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua», mentre l'art. 21, par. 2, del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea, secondo quanto si desumeva dall'interpretazione della Corte di Giustizia rispetto al pregresso art. 7 del Trattato CEE, era da intendere nel senso che la parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale non riguardava soltanto gli obblighi imposti all'istituto didattico, ma vietava altresì ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto.
“Infine, il ricorrente affermava che il diniego di accesso alla Carta Docente si poneva in contrasto anche con i «principi generali del diritto U.E. di uguaglianza e parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea».
“Su tali premesse, egli insisteva perché fosse disapplicata la normativa interna in contrasto con tali principi ed in via principale fosse accertato il suo «diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”
…. di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19», con condanna del alla corresponsione del totale importo di euro CP_1
1.500,00, oltre interessi o, in via subordinata, «al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.».
“Nella resistenza del convenuto , il giudice del Controparte_1 lavoro del Tribunale di Taranto pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
15 “Il Primo Presidente di questa S.C., con provvedimento del 29.5.2023 ha assegnato la questione a questa Sezione, per l'enunciazione dei principi di diritto.
“Fissata udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso nel senso che:
- sono discriminatorie e vanno, perciò, disapplicate in parte qua, le disposizioni di rango primario e di attuazione che escludono gli insegnanti a termine dal diritto all'assegnazione della Carta, ritenendo peraltro che esuli dal presente giudizio la questione del “se” e del “come” le ricadute interpretative, in riferimento alle supplenze brevi o brevissime, conseguenti all'ordinanza della Corte di Giustizia, possano eventualmente esser superate in sede di riconoscimento del diritto;
- la natura retributiva dell'obbligazione va esclusa per espressa indicazione della norma di riferimento;
- l'obbligazione ha natura pecuniaria, attenendo le modalità di attribuzione della Carta soltanto alle modalità di messa a disposizione della somma dovuta;
- la rimozione dell'effetto discriminatorio va attuata riconoscendo a favore dei docenti non di ruolo il medesimo importo assegnato ai docenti a tempo indeterminato, da impiegare negli stessi termini e con le medesime modalità;
- il regime di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l'anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore nominale della Carta.
“RAGIONI DELLA DECISIONE
“… La discussione orale è quindi da aversi per regolarmente tenuta.
“2. Tutto ciò posto, può quindi procedersi alla disamina delle questioni di diritto sostanziale sottoposte.
“La formazione e l'aggiornamento dei docenti: norme e principi generali.
“3. L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
“L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
“Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo».
16 “L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
“È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
“Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
“(segue): la L. 107/2015.
“4. L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
“L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto- dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
“Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_6 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».
“(segue): la Carta Docente.
“5. È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che
17 «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
“Un dato - onde evitare equivoci - va evidenziato, e cioè che la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto.
“Il riferimento ai software, ma soprattutto agli hardware, potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale sul piano dell'uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani.
“Conclusione che non è contraddetta dal disposto dell'art. 2, co. 3, d.l. 22/2020, conv. con mod. in L. 41/2020, secondo cui «in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
“Infatti – essendo da escludere che chi non fosse beneficiario della Carta Docente o chi, pur essendolo, avesse già speso gli importi accreditati restasse al di fuori da quella didattica, perché evidentemente il datore avrebbe dovuto comunque sopperire rispetto alle dotazioni necessarie per tali casi – non si può certamente attribuire a quella previsione il senso di un mutamento di indirizzo dell'istituto, in ragione di tale estemporanea evenienza.
“Anche l'utilizzo per i costi di connettività a distanza non va dunque estraniato del tutto dalla ratio di fondo che resta quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e dunque formativo.
“5.1 Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
“5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
“5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
“D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d. l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
“Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione
18 continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
“Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
“Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
“Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
“L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità.
“La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o in equivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.
“L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).
“5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
“La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto – eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.
“Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato.
“Il piano lavoristico.
19 “6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
“Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
“In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
“È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
“Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica
“annua”.
“7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
“Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
“7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
“7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.
“Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni.
“Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
20 “Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
“7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a. s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico.
“Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.
“7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.
“Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
“Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
“Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
“Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica
“annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
“Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
21 “7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
“Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
“Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
“7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
“Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
“Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
“Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
“Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
“7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a
22 tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
“L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
“8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
“È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, AD , quest'ultima da inserire in un Per_7 costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
“Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
“Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
“8.1 Va soggiunto che una valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri lavoratori
“avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
“Vale pertanto il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter «incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono «le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento», a vedere «naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie» e non viceversa (Corte Cost. sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016).
“Del resto, anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti
23 fondamentali delle persone (vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, e altri
contro
Per_8
Italia; Corte EDU, 28 ottobre 1999,
contro
; Per_9 Per_10 Per_11 CP_7 nonché Corte di Giustizia 11 novembre 2014, Schmitzer, punto 41; Corte di Giustizia 24 febbraio 1994, ). Per_12
“8.2 Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la Corte Costituzionale, in presenza di una Direttiva destinata ad essere applicata direttamente, «tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili» (sent. n. 389 del 1989, cit.); in senso analogo, v. anche Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio
Industrie Fiammiferi.
“L'estensione della questione pregiudiziale – rilevanza rispetto al giudizio a quo.
“9. Il tema dell'estensione ai supplenti del beneficio della Carta Docente è estremamente complesso ed articolato.
“9.1. Nel giudizio a quo il ricorrente ha agito indicando come «oggetto: il diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche» ad usufruire del beneficio della carta Docente. Ha poi narrato di avere prestato servizio presso il in forza di «plurimi contratti annuali o fino al termine delle CP_5 attività di didattiche» indicando, per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 21.09.2016 al 30.06.2018, per l'anno 2018/2019 un servizio dal 27.09.2018 al 31.08.2019, per l'anno 2019/2020 un servizio dal 16.09.2019 al 31.08.2020, per l'anno 2020/2021 un servizio dal 23.09.2020 al 31.08.2021 e per l'anno 2021/2022 un servizio dal 10.09.2021 al 31.08.2022.
“Ciò è dunque quanto oggetto della pretesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio.
“Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (per due anni scolastici) e co. 2 (per un anno scolastico) della L. n. 124/1999.
“Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribuzione della Carta del Docente ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo.
“9.2 L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro.
“Il decreto del Primo Presidente di assegnazione a questa Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».
“9.3 Il tema va misurato con la normativa processuale di riferimento.
“L'art. 363-bis, comma 1, c.p.c., individua, quali condizioni per la proposizione del rinvio il fatto che:
24 «1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi».
“Proposta la questione è stabilito quindi che «il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma» (comma 3).
“9.4 Ciò posto, il collegio ritiene di dover calibrare il proprio operato sul presupposto, esplicitato dalla norma, che la questione da dirimere deve risultare «necessaria alla definizione anche parziale del giudizio» (art. 363-bis, co. 1, n. 1, c.p.c.), con dato rafforzato dall'ulteriore previsione che il principio di diritto è destinato ad essere «vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione» (art. 363-bis, u. c.). … .
“Il principio di diritto sulla spettanza della Carta Docente.
“10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione è, come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale.
“Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario.
“Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa.
“Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni.
“La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione.
25 “Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.
“La natura del diritto e delle obbligazioni.
“11. Il provvedimento di rimessione richiede esplicitamente indicazioni sulla natura dell'obbligazione, sia sotto il profilo della sua natura retributiva o riparatoria, sia sotto il profilo del trattarsi o meno di obbligazione pecuniaria e, ad ampio spettro, sulle modalità di soddisfazione.
“Si tratta dunque di profili, sinteticamente richiamati anche nel provvedimento del Primo Presidente, su cui va portata l'attenzione.
“(segue): obbligazione di pagamento a scopo vincolato.
“12. Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione.
“In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al DPCM 28 novembre 2016 che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente DPCM, è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme.
“Il menzionato DPCM detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
“A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
“Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
“In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla CP_1 liquidazione.
“12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
“La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per CP_1 lui.
“L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e
26 dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
“Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
“Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.
“Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
“12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
“12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
“Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.
“Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
“Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua – lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
“(segue): la natura retributiva o meno.
“13. Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natura “retributiva” o “riparatoria” su cui fa leva l'ordinanza di rimessione.
27 “Già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali.
“La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.
“Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.
“L'azione di adempimento.
“14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente.
“Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.
“Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
“(segue) la possibilità di adempimento.
“15. Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti
“annuali” (d. l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi.
“Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue.
“Come giustamente rileva il giudice del rinvio è del tutto conforme ai doveri del debitore «che questi dia accesso al portale» agli aventi diritto «al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto».
“(segue) la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione “di scopo”.
“16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
“Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
“Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
“Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso,
28 che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
“Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
“16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
“Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
“Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d. l. 69/2023, cit.
“Infatti, l'art. 15 di tale d. l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
“Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
“Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
“Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
“Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
“Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
“È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
“16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
“Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
“In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo.
“16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante
29 attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
“L'esito finale, tra l'altro, coincide con quello fatto proprio da buona parte della giurisprudenza di merito nota, oltre che con la richiesta formulata in via principale dall'odierno ricorrente e con le argomentazioni sul punto del Pubblico Ministero, ove si afferma che la rimozione della discriminazione è da assicurare riconoscendo «il medesimo importo … da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità».
“Il principio di diritto qui inevitabilmente - lo si dice per coerenza rispetto a quanto precisato sul piano processuale al punto 9 - va esteso oltre l'ambito del giudizio a quo, in quanto altrimenti non si riescono a delineare con sufficiente chiarezza i tratti essenziali dell'assetto giuridico del particolare fenomeno oggetto del contenzioso.
“(segue): le condizioni di cui al DPCM.
“17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto.
“17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
“È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM).
“Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
“Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza CP_1 di un loro diritto in proposito.
“17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
“Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
“L'azione di risarcimento.
“18. Il caso di specie permette di definire anche un ulteriore aspetto.
“Le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del all'adempimento dell'obbligazione attraverso CP_1
l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la Carta Elettronica» (v. anche, oltre alle conclusioni, il punto V, primo periodo, del ricorso di primo grado) e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552).
30 “Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria.
“Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso.
“Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli.
“Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto.
“18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica.
“Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.
“Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
“La prescrizione: misura del periodo.
“19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
“Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve “pagarsi”.
“Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
“Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui «criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce «l'unica causa solutoria … non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa» (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
31 “In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò CP_1
è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
“D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
“19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
“Né si può estendere il termine quinquennale previsto per la responsabilità dello Stato in attuazione di direttive euro unitarie dall'art. 1, co. 43, L. 183/2012, in quanto, anche per ciò che si andrà subito a dire di seguito, il principio di pari trattamento, rispetto alle supplenze annue, è di diretta applicazione e dunque il caso è diverso da quello di cui alla norma citata, in cui si fa riferimento alla mancata trasposizione di norme eurounitarie non immediatamente efficaci.
“(segue) la decorrenza.
“20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
“Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
“20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
“20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità.
“Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile,
32 nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
“
P.Q.M.
“La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, enuncia i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Corte di Cass. Sez. Lav. n. 29961 del 27-10-2023).
Conseguentemente le domande dei ricorrenti devono essere accolte, nelle misure come di seguito esposte.
33 Quanto all'eccezione sollevata in ordine all'orario di lavoro ridotto prestato dalla nell'a. s. 2019/2020 e 2020/2021, pur tenendo conto di quanto chiarito Parte_1 nell'ordinanza del Primo Presidente della Corte di Cassazione di cui di seguito e con le precisazioni che seguiranno, si ritiene di dover prendere le mosse dai requisiti previsti per la validità per intero dell'anno scolastico: a prescindere dalla finalità della relativa valutazione (es. attribuzione punteggio in graduatoria d'istituto per le supplenze del personale a tempo determinato;
punteggio per la graduatoria interna del personale a tempo indeterminato ai fini dell'individuazione dei perdenti posto;
riconoscimento dell'anno ai fini della ricostruzione di carriera) l'anno scolastico è considerato valido per intero se sono prestati almeno 180 giorni di servizio o si è prestato servizio continuativo dal primo febbraio agli scrutini, in applicazione di varie disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 297/94 a seconda dello scopo: art. 438 co. 1 per il superamento del periodo di prova;
art. 527 co. 2 per la retribuzione delle supplenze annuali;
art. 489 co. 1 per la validità dell'intero anno scolastico, e nella L. n. 124/99, all'art. 11 co. 14. La Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 7254 del 19-3-2024, con cui la Prima Presidente ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Novara, ha statuito:
“… 2. L'ordinanza di rinvio ha dato atto che la Corte di cassazione si è già pronunciata sulla questione della spettanza della Carta del docente, sempre ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo doveva essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè quelle aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), o al termine delle attività didattiche (30 giugno).
“2.1 Al contempo è stato però evidenziato il fatto che non era stata affrontata la situazione dei docenti con contratti a tempo determinato per le supplenze temporanee previste dal comma 3 di detta legge (supplenze cd brevi e saltuarie), e, in particolare il Collegio giudicante “ha ritenuto che la complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo suggerisse di riservarne la soluzione
“all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso””.
“3.Tale affermazione, secondo il giudice remittente, è indicativa di per sé della rilevanza, ai fini della definizione dei giudizi al suo esame, della questione della spettanza o meno della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3 della l. n. 124/1999, la quale – per quanto appena evidenziato - non può dirsi essere stata già risolta dalla Cassazione e, inoltre, appare suscettibile di porsi in numerosi giudizi “stante il notevole rilievo numerico del personale scolastico e i numerosissimi ricorsi, depositati presso i giudici del lavoro di tutta Italia, anche in considerazione delle molteplici soluzioni emerse nella giurisprudenza di merito”.
“3.1 A tal proposito l'ordinanza di rinvio sottolinea come la questione anzidetta sia stata decisa in senso opposto da alcuni Tribunali (in senso negativo, da Trib. Roma e
34 Trib. Verona;
in senso positivo, da Trib. Venezia e Trib. Ancona), i quali si sono posti in maniera differenziata rispetto a quella che l'ordinanza medesima qualifica come
“elemento chiave della ratio decidendi della pronuncia di legittimità appena citata”, e cioè la connessione dell'attribuzione della Carta docente alla dimensione annuale della didattica che, in quanto correlata con la programmabilità delle attività, ne giustificherebbe quindi il riconoscimento anche in favore dei docenti assunti a tempo determinato, purché con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, tale cioè da corrispondere a detta dimensione annuale.
“3.2 Ed infatti, per il Tribunale di Roma e di Verona la connessione anzidetta priverebbe di rilievo la circostanza per cui le supplenze temporanee, in via di fatto, possano essersi protratte fino al termine delle attività didattiche;
questa circostanza non potrebbe invero giustificare ex post l'attribuzione del beneficio, in quanto la funzione di sostegno alla didattica affidata a tale strumento formativo - peraltro non unico essendone previsti altri aventi analoghe finalità formative - si realizza, nella discrezionale scelta del legislatore, laddove possa dirsi certo, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto abbia durata almeno annuale.
“3.4 Per il Tribunale di Ancona e di Venezia, invece, la continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, è una situazione del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, che in molti casi vengono ad essere sostituiti dal supplente, e la “taratura” dell'importo della carta docente in una misura annua, e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, “porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie”; ciò sarebbe peraltro ricavabile anche da talune disposizioni della disciplina di dettaglio dettata in proposito per i docenti di ruolo, le quali riconoscono l'attribuzione del beneficio, per l'intero importo, anche nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, ed anche ai docenti con contratto a tempo parziale.
“4. Sulla base di tali considerazioni l'ordinanza del Tribunale di Novara ha quindi affermato che risulta fondamentale “risolvere l'interrogativo riguardo alla possibilità di ritenere integrato il requisito dell'annualità (e del conseguente diritto alla percezione del beneficio in parola):
a) esclusivamente in virtù di una stima quantitativo - temporale, svolta ex post, sul riscontro dell'effettivo espletamento di un numero di mesi e di un monte di ore di fatto equiparabile a quello assegnato ai supplenti annuali (al 30.6 o al 31.8); b) ovvero, se sia necessario spostare la valutazione di spettanza a un momento anteriore, per verificare se il rapporto contrattuale di impiego si prospettasse sin dall'inizio dell'anno scolastico come annuale”.
“4.1 L'ordinanza infine, ha evidenziato come nei casi oggetto di giudizio i vari periodi di impiego svolti dai docenti ricorrenti “non coprono precisamente l'intera durata dell'anno scolastico (da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto)” e sono
“caratterizzati da eterogeneità interne agli stessi, così configurandosi situazioni solo parzialmente comparabili tra di loro”, quali la stipula, all'interno dello stesso anno, di più contratti per supplenze per cattedre diverse, presso scuole di ordine diverso, o per
35 un monte ore settimanale non sempre costante e talvolta inferiore a quello attribuito agli insegnanti a tempo indeterminato.
“5. Il giudice remittente ha quindi concluso disponendo il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc in relazione alle seguenti questioni di diritto così formulate:
“a) se il beneficio di cui all'art. 1, commi 121 e 122 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), spetti ai titolari di contratti di supplenze temporanee di cui all'art. 4, terzo comma, l. n. 124/1999; e, in caso di risposta affermativa a tale questione: b) se esso spetti a prescindere dalla durata del contratto e dell'orario di lavoro, ovvero se vi sia una soglia minima, di giorni di servizio, di orario, o derivante dalla combinazione di tali due elementi, al di sotto della quale esso non debba essere riconosciuto;
c) se debba, o meno, escludersi la spettanza del beneficio, ove sussista soluzione di continuità tra diversi contratti di supplenza breve, nel medesimo anno scolastico;
d) se rilevi, ai fini del riconoscimento, o meno, dello stesso, la circostanza per cui i diversi servizi, nel medesimo anno scolastico, siano stati prestati per l'insegnamento di materie differenti e/o in scuole differenti;
e) se esso debba essere in ogni caso riconosciuto nella misura intera (500 euro annui), ovvero debba essere applicata una formula aritmetica, per riproporzionare l'importo spettante ai giorni e/o all'orario di insegnamento effettivamente svolti, in rapporto a un contratto per la durata dell'intero anno scolastico e/o a tempo pieno”.
“6. In relazione ai requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 363 bis c.p.c. deve rilevarsi che il giudice a quo evidenzia in modo articolato ed esauriente le numerose variabili non ancora risolte funditus dalla sentenza n. 29961 del 2023 della Sezione Lavoro.
“Proprio questa analitica enunciazione, tuttavia, evidenzia che le questioni sottoposte sono plurime e non di puro diritto, essendo caratterizzate da parziali diversità di profili fattuali attinenti all'elemento temporale ed alla varietà degli insegnamenti ricoperti anche nello stesso periodo di tempo.
“6.1 A questa forte ingerenza degli aspetti fattuali e casistici nella prospettazione delle questioni deve aggiungersi che le fattispecie descritte si caratterizzano anche per la non predeterminabilità ex ante della durata dell'impegno lavorativo e del vincolo o dei vincoli contrattuali.
“La sequenza delle questioni mette, pertanto, in luce, l'oggettiva impossibilità di prefigurarle in modo esauriente, il che porta ad escludere, già solo per questo rilievo, il ricorso al rinvio pregiudiziale anche in relazione alla gravità interpretativa che non può identificarsi nell'evidenziazione di una qualsiasi fattispecie concreta non perfettamente riconducibile al parametro normativo o a quello derivante dall'intervento nomofilattico del giudice di legittimità. Anche i principi stabiliti sul piano ermeneutico dalla Corte di cassazione sono suscettibili di adattamento da parte del giudice che li applica, il quale svolge, a sua volta, una fondamentale funzione interpretativo-conformativa dei principi di diritto espressi in sede di giudizio di legittimità (ove non ritenga di discostarsene consapevolmente e motivatamente).
36 “6.2 Al riguardo non può ritenersi che il preciso perimetro delle questioni affrontate, precisato nella sentenza sopra citata che esclude le supplenze temporanee, induca a ritenere inevitabilmente l'adozione dello strumento del rinvio pregiudiziale per le fattispecie non dedotte in quel giudizio, dovendosi, invece, assumere come linee guida orientative i principi ivi espressi.
“7. In primo luogo, il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata.
“7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze
“conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
“Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi … salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la CP_1 sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
“7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete.
“Al riguardo, occorre rilevare allora che nella sentenza in questione la Corte è giunta ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti
“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
“Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione
37 del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
“7.3 In una tale prospettiva, la Corte ha altresì sottolineato che è necessario ricercare
“parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
“7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro, quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
“8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso - evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
“8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua" per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
“8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora
38 peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”.
“8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.
“9. Difettano, pertanto, i requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti dalla pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo. …” (ordinanza Primo Presidente Corte di Cassazione n. 7254 del 19-3-2024). Come risulta dallo stato matricolare relativo alla prodotto dallo stesso Parte_1
convenuto, la suddetta, nell'a. s. 2019/2020 ha ottenuto l'assegnazione di CP_1 una supplenza dal 28-10-2019 al 30-6-2020 per due ore settimanali di sostegno psico- fisico nella scuola dell'infanzia, e nell'a. s. 2020/2021 tre supplenze consecutive, dal 23-9-2020 all'11-12-2020, dal 12-12-2020 al 14-12-2020 e dal 15-12-2020 al 30-6- 2021, tutte per 10 ore settimanali su posto comune presso la scuola dell'infanzia
“ di Treia, supplenze queste ultime che coprono l'intero a. s. fino al Persona_13 termine delle attività didattiche, e che sono state seguite da altre per 9 e 13 ore settimanali nell'a. s. 2021/2022, da una supplenza dal 17-9-2022 al 30-6-2023 nell'a. s. 2022/2023 con orario completo, tutte su posto comune nella scuola dell'infanzia, e nuovamente da una supplenza dall'1-9-2023 al 30-6-2024 per 24 ore settimanali su posto di sostegno psicofisico presso la scuola dell'infanzia “Don Bosco” di Tolentino;
si evidenzia pertanto, anche alla luce delle classi di concorso e degli orari via via sempre più lunghi di cui alle supplenze assegnate alla negli aa. ss. successivi Parte_1 rispetto a quelli qui in esame, che vi è stata continuità sia per le classi di concorso sia per l'ordine di scuola in cui la suddetta ha svolto l'attività di docente, sempre nella scuola dell'infanzia, così da evidenziarsi comunque la necessità e l'utilità della formazione fornita alla stessa, con innegabili ricadute positive sull'attività di docenza svolta, e comunque con le medesime finalità per il raggiungimento delle quali tale formazione è espressamente riconosciuta anche al docente assente per motivi di salute o in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, ecc., ed in coerenza con il principio sotteso alla disciplina dell'istituto, secondo cui, in caso di richiesta del bonus per anni scolastici già trascorsi, occorre verificare, ai fini della spettanza del relativo diritto, “la permanenza attuale del richiedente nel sistema scolastico”. Conseguentemente la domanda della ricorrente deve essere accolta. Parte_1
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta in relazione al diritto vantato dalla 2018/2019 valgano, invece, le Parte_6 seguenti considerazioni. Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata (Cass. Sez.
Lav. n. 29961 del 27-10-2023), la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, pertanto, rispetto alle supplenze ex art. 1, co. 1 e 2, L. n. 124/99 - trattandosi di incarichi a tempo determinato, quindi, annuali
39 o fino al termine delle attività didattiche - dal momento del conferimento degli incarichi o, qualora questo sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia stato consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. 23-9-2015 ed al D.P.C.M. 28-11-2016, procedere alla registrazione telematica per la fruizione del beneficio in questione. Il D.P.C.M. 23-9-2015 recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede:
“Art. 8 Disposizioni transitorie e finali.
“1. Per l'anno scolastico 2015/2016, nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta di cui all' art. 5, l'importo di cui all' art. 3, comma 1, è erogato ai soggetti di cui all' art. 2, entro il mese di ottobre 2015 e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA, avvalendosi delle procedure informatiche e dei servizi del
- Dipartimento dell'Amministrazione generale, Controparte_8 del personale e dei servizi - mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all' art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
“2. Per l'anno scolastico 2015/2016, le risorse sono assegnate ai docenti di cui all'art. 2, inclusi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ai sensi del Piano di assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero.
“3. Entro il 31 dicembre 2015 le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' art. 1, comma 123, della Legge n. 107 del 2015 sono ripartite tra i soggetti di cui all' art. 2.
“4. I docenti destinatari delle risorse trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, entro e non oltre il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo della somma di cui all' art. 3, per le finalità e con le modalità di cui all' art.
4. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalità di cui all' art. 4, incompleta o presentata oltre il termine di cui al periodo precedente ovvero non presentata, la somma non rendicontata è recuperata con l'erogazione riferita all'anno scolastico 2016/2017.
“5. I rendiconti di cui al comma 4 sono messi a disposizione dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.”. Il D.P.C.M. 28-11-2016 recante “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.” dispone: “Art. 5 “attivazione della carta”:
“1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
“2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
40 “3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
“4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.”. Nel caso di specie la domanda relativa all'attribuzione del beneficio in oggetto è stata formulata dalla nel parziale rispetto della prescrizione quinquennale, eccepita Pt_4 dal resistente per l'a.s. 2018/2019. CP_1
Considerato quanto stabilito dal D.P.C.M. del 28-11-2016, in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale, e che quindi per la carta docente relativa all'a. s. 2018/2019 detto termine decorreva dal 30-10-2018, rilevato ulteriormente che la diffida allegata dalla al ricorso introduttivo è stata ricevuta dal Ministero destinatario il 5-12- Pt_4
2023, la suddetta diffida deve essere ritenuta inidonea ad interrompere la prescrizione in relazione al bonus per l'aggiornamento per l'a. s. 2018/2019; conseguentemente il beneficio economico in questione può essere riconosciuto entro il limite delle somme maturate entro il quinquennio precedente la notifica dell'atto di diffida da parte della intervenuta il 5-12-2023 (come da copia depositata) e, quindi, in relazione agli Pt_4 aa. ss. dal 2019/2020 al 2023/2024. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, operandosi la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, infine, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
, , e
[...] Controparte_4 Parte_3 Pt_4
nei confronti del , come
[...] Controparte_1 sopra rappresentato, con ricorso depositato l'11-1-2024, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la Parte_1 normativa in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
n. 1999/70/CE, in parziale accoglimento del ricorso, condanna il CP_1 convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della suddetta della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15, dell'importo nominale complessivo di € 2.500,00, in relazione agli aa. ss. dal 2019/2020 al 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
2) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la Controparte_4 normativa in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
n. 1999/70/CE, in parziale accoglimento del ricorso, condanna il CP_1
41 convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del suddetto della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 1.000,00, in relazione agli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la Parte_3 normativa in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto, CP_1 come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della suddetta della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 1.500,00, in relazione agli aa. ss. dal 2020/2021 al 2022/2023, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
4) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa Parte_4 in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in parziale accoglimento del ricorso, condanna il CP_1 convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della suddetta della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.500,00, in relazione agli aa. ss. dal 2019/2020 al 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo, essendo prescritto il diritto azionato in relazione all'a. s. 2018/2019; 5) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in CP_1 favore dei ricorrenti delle spese processuali, liquidate in € 2.695,50 per compenso professionale, al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 118,50, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 17-9-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
42