Art. 15.
Il terzo comma dell'articolo 18-ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , aggiunto dall' articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , e' sostituito dai seguenti:
"Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attivita', anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna societa' richiedente. La Commissione autorizza altresi', secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate; l'attivita' svolta presso le sedi secondarie autorizzate e' equiparata all'attivita' svolta presso la sede legale o amministrativa principale. L'attivita' svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.
Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso e' interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni.
Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entita' e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilita' per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate da coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonche' i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione. Il regolamento deve contenere altresi' disposizioni intese a consentire ai soggetti che gia' svolgono attivita' di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attivita' per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento e' punita a norma del quinto comma del precedente articolo 18".
Il regolamento di cui al precedente comma dovra' essere emanato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia deliberato, il regolamento e' adottato, nei successivi trenta giorni, da apposito commissario ad acta nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Decorsi inutilmente i termini suddetti e fino alla emanazione del predetto regolamento e' vietata ogni sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attivita', anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del
proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento.
La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 .
Nota all'art. 15:
Per facilitare la comprensione della norma si riporta il testo completo dell' art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , che concerne la "istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare":
"Art. 12 (Controlli della Commissione nazionale per le societa' e la borsa). - [1] L' articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e' sostituito dai seguenti:
"Art. 18. - Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari od immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, indicando la quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonche' le modalita' e i termini previsti per lo svolgimento della operazione. Possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, anche convertibili, e di altre attivita' finanziarie soltanto le societa' per azioni con sede in Italia, le societa' estere debitamente autorizzate, secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonche' le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalita' giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilita', con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi.
Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attivita' di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonche' gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi.
La violazione delle disposizioni e delle prescrizioni del presente articolo e' punita con l'ammenda da un quarto alla meta' del valore totale dell'operazione.
Art. 18-bis. - Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, per valore mobiliare e' da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in societa', associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprieta' immobiliari, nonche' ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 .
Art. 18-ter. - Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini della applicazione dell'articolo 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere, nonche' ogni annuncio pubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori, concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l'emittente o l'offerente non abbia gia' predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori.
L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio e' sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facolta' di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi.
Con decorrenza dall'emanazione di apposito regolamento predisposto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ed approvato dal Ministro del tesoro, la vendita a domicilio di valori mobiliari e' soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna societa' od ente richiedente.
Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi.
[Il terzo comma del trascritto art. 18-ter e' stato sostituito dall'art. 15 della legge qui pubblicata].
Art. 18-quater. - Dalla data della comunicazione di cui all'articolo 18, primo comma, le societa' e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettere b) e e), e 4.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' altresi' disporre che le societa' e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ª.
[Nell'art. 18-quater sopra trascritto l'art. 16 della legge qui pubblicata ha inserito, dopo il primo comma, un nuovo comma].
[2] Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere a), b) e c), e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nella attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
[3] Le disposizioni dell' articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , non si applicano per il collocamento: dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato, dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
[Il testo del comma e' quello risultante dalla modifica ad esso apportata dall'art. 17, primo comma della legge qui pubblicata].
[4] Le disposizioni previste dagli articoli 18 , 18-bis , 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , non si applicano alle operazioni gia' in corso, salvo l'obbligo da parte della societa' od ente che procede all'operazione medesima, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, della comunicazione prevista dal primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge, e l'osservanza per il prosieguo delle eventuali disposizioni, relative alla specifica operazione, emanate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 18 dello stesso decreto. [Sulle disposizioni del comma che precede ha inciso l'art. 17 secondo comma della legge qui pubblicata].
[5] L'inosservanza delle disposizioni del precedente comma e' punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del predetto decreto".
Il terzo comma dell'articolo 18-ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , aggiunto dall' articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , e' sostituito dai seguenti:
"Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attivita', anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna societa' richiedente. La Commissione autorizza altresi', secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate; l'attivita' svolta presso le sedi secondarie autorizzate e' equiparata all'attivita' svolta presso la sede legale o amministrativa principale. L'attivita' svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.
Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso e' interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni.
Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entita' e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilita' per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate da coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonche' i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione. Il regolamento deve contenere altresi' disposizioni intese a consentire ai soggetti che gia' svolgono attivita' di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attivita' per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento e' punita a norma del quinto comma del precedente articolo 18".
Il regolamento di cui al precedente comma dovra' essere emanato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia deliberato, il regolamento e' adottato, nei successivi trenta giorni, da apposito commissario ad acta nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Decorsi inutilmente i termini suddetti e fino alla emanazione del predetto regolamento e' vietata ogni sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attivita', anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del
proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento.
La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 .
Nota all'art. 15:
Per facilitare la comprensione della norma si riporta il testo completo dell' art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , che concerne la "istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare":
"Art. 12 (Controlli della Commissione nazionale per le societa' e la borsa). - [1] L' articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e' sostituito dai seguenti:
"Art. 18. - Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari od immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, indicando la quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonche' le modalita' e i termini previsti per lo svolgimento della operazione. Possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, anche convertibili, e di altre attivita' finanziarie soltanto le societa' per azioni con sede in Italia, le societa' estere debitamente autorizzate, secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonche' le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalita' giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilita', con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi.
Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attivita' di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonche' gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi.
La violazione delle disposizioni e delle prescrizioni del presente articolo e' punita con l'ammenda da un quarto alla meta' del valore totale dell'operazione.
Art. 18-bis. - Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, per valore mobiliare e' da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in societa', associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprieta' immobiliari, nonche' ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 .
Art. 18-ter. - Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini della applicazione dell'articolo 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere, nonche' ogni annuncio pubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori, concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l'emittente o l'offerente non abbia gia' predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori.
L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio e' sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facolta' di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi.
Con decorrenza dall'emanazione di apposito regolamento predisposto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ed approvato dal Ministro del tesoro, la vendita a domicilio di valori mobiliari e' soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna societa' od ente richiedente.
Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi.
[Il terzo comma del trascritto art. 18-ter e' stato sostituito dall'art. 15 della legge qui pubblicata].
Art. 18-quater. - Dalla data della comunicazione di cui all'articolo 18, primo comma, le societa' e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettere b) e e), e 4.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' altresi' disporre che le societa' e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ª.
[Nell'art. 18-quater sopra trascritto l'art. 16 della legge qui pubblicata ha inserito, dopo il primo comma, un nuovo comma].
[2] Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere a), b) e c), e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nella attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
[3] Le disposizioni dell' articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , non si applicano per il collocamento: dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato, dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
[Il testo del comma e' quello risultante dalla modifica ad esso apportata dall'art. 17, primo comma della legge qui pubblicata].
[4] Le disposizioni previste dagli articoli 18 , 18-bis , 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , non si applicano alle operazioni gia' in corso, salvo l'obbligo da parte della societa' od ente che procede all'operazione medesima, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, della comunicazione prevista dal primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge, e l'osservanza per il prosieguo delle eventuali disposizioni, relative alla specifica operazione, emanate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 18 dello stesso decreto. [Sulle disposizioni del comma che precede ha inciso l'art. 17 secondo comma della legge qui pubblicata].
[5] L'inosservanza delle disposizioni del precedente comma e' punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del predetto decreto".