Articolo 4 della Legge 31 luglio 1952, n. 1218
Articolo 3
Versione
10 ottobre 1952
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 ottobre 1952
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