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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1689/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 1689/2025
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. GIANANDREA VESCO e l'avv. Parte_1 C.F._1
LUCA LINI
e
(c.f ), con l'avv. GIANANDREA VESCO e l'avv. CP_1 C.F._2
LUCA LINI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “Vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
Per_
2. affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre nella casa familiare sita a Manerbio (BS) in via E. Fermi n. 10;
3. tenuto in considerazione l'orario scolastico a tempo pieno della figlia, i genitori concordano fin d'ora tale calendario di frequentazione del padre con la stessa: martedì e il venerdì dalle ore 12.30 alle 12.30 del giorno successivo, con fine settimana
1 alternati, fino al lunedì dopo la scuola. Durante le ferie estive, una settimana secondo esigenza.
Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, come per Pasqua alternati di anno in anno.
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo economico al mantenimento della CP_1 Pt_1 figlia, la somma mensile di € 300,00 fino al raggiungimento della maggiore età e, comunque, dell'indipendenza economica, importo rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT con prima rivalutazione a far data dal mese di gennaio 2026.
Il sig. contribuirà, inoltre, alla metà delle spese straordinarie secondo il protocollo in CP_1 uso presso il Tribunale di Brescia alla data della sentenza;
5. l'assegno unico corrisposto dall'INPS sarà interamente trattenuto dalla madre;
6. nulla sarà dovuto da un coniuge a favore dell'altro a titolo di mantenimento, posto che entrambi godono di sufficiente reddito proprio. Le parti, dunque, confermano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
7. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore;
8. i sig.ri e dichiarano espressamente, ex art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. di volersi Pt_1 CP_1 avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, si dichiarano di non volersi riconciliare;
9. le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa in conformità alle sopra formulate conclusioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 24/01/2004 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Bassano Bresciano (atto n. 1, parte II, serie B).
Con decreto n. 9963/2011 in data 13/05/2011 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
2
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 19/06/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 1689/2025
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. GIANANDREA VESCO e l'avv. Parte_1 C.F._1
LUCA LINI
e
(c.f ), con l'avv. GIANANDREA VESCO e l'avv. CP_1 C.F._2
LUCA LINI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “Vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
Per_
2. affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre nella casa familiare sita a Manerbio (BS) in via E. Fermi n. 10;
3. tenuto in considerazione l'orario scolastico a tempo pieno della figlia, i genitori concordano fin d'ora tale calendario di frequentazione del padre con la stessa: martedì e il venerdì dalle ore 12.30 alle 12.30 del giorno successivo, con fine settimana
1 alternati, fino al lunedì dopo la scuola. Durante le ferie estive, una settimana secondo esigenza.
Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, come per Pasqua alternati di anno in anno.
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo economico al mantenimento della CP_1 Pt_1 figlia, la somma mensile di € 300,00 fino al raggiungimento della maggiore età e, comunque, dell'indipendenza economica, importo rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT con prima rivalutazione a far data dal mese di gennaio 2026.
Il sig. contribuirà, inoltre, alla metà delle spese straordinarie secondo il protocollo in CP_1 uso presso il Tribunale di Brescia alla data della sentenza;
5. l'assegno unico corrisposto dall'INPS sarà interamente trattenuto dalla madre;
6. nulla sarà dovuto da un coniuge a favore dell'altro a titolo di mantenimento, posto che entrambi godono di sufficiente reddito proprio. Le parti, dunque, confermano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
7. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore;
8. i sig.ri e dichiarano espressamente, ex art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. di volersi Pt_1 CP_1 avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, si dichiarano di non volersi riconciliare;
9. le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa in conformità alle sopra formulate conclusioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 24/01/2004 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Bassano Bresciano (atto n. 1, parte II, serie B).
Con decreto n. 9963/2011 in data 13/05/2011 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
2
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 19/06/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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