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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2695/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2695/2021 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Paolo Andreani;
ATTRICI
contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Patron Paolo e dall'avv. Ricci Barnaba;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “In via preliminare, dichiararsi la nullità parziale della relazione tecnica d'ufficio per i motivi esposti con le note scritte depositate il 22-8-2024.
Nel merito, previe le declaratorie tutte del caso, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della società convenuta per la malattia di mesotelioma pleurico e morte di
avvenuta a MA il 16-5-2021, condannarsi C.F. Persona_1 CP_1
, a risarcire a: - (C.F. i danni alla P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 stessa derivati nella misura di € 260.000,00; - (C.F. Parte_2
) i danni alla stessa derivati nella misura di € 220.000,00; - C.F._2 [...]
(C.F. ) i danni alla stessa derivati nella misura di € Parte_3 C.F._3
220.000,00, con interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, o in quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia liquidare.
In ogni caso, rifuse spese e compensi di causa.”
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di MA, contrariis rejectis, e previe tutte le pronunce e le declaratorie del caso:
- respingere ogni domanda avanzata, cumulativamente e/o singolarmente, da
[...]
, nei confronti di perché Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 infondata in fatto e in diritto;
in subordine, ridurre gli importi dei risarcimenti in funzione di quanto osservato, dedotto ed eccepito da;
CP_1
- in via istruttoria, non ammettere le istanze ed i mezzi di prova residui dedotti dalle attrici per le ragioni di cui in atti;
- con ogni altra pronuncia ritenuta opportuna, conseguente, di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, spese generali e accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Le ricorrenti, rispettivamente moglie e figlie di , deceduto il 16.05.2021 Persona_1 per mesotelioma pleurico epitelioide, hanno agito in giudizio nei confronti di CP_1 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali iure
[...] proprio subiti per effetto del decesso del proprio congiunto.
Il decesso, secondo le allegazioni attoree, fu infatti conseguenza dell'insorgenza di malattia professionale da esposizione ad amianto presso lo stabilimento Petrolchimico di MA,
pagina 2 di 24 in cui, alle dipendenze di varie imprese, aveva svolto attività lavorativa di Persona_1 tubista, comportante anche manipolazione diretta di amianto, per la società in diversi periodi compresi tra il 1962 e il 1989. Controparte_2
Le attrici hanno dunque allegato come la responsabilità della morte del congiunto sia da imputare all'odierna convenuta, da ultimo subentrata a fronte di complesse vicende societarie alla ai sensi degli artt. 2043, 2050, 2051 ovvero Controparte_2 comunque 2087 c.c.
2. costituendosi in giudizio, ha contestato integralmente le allegazioni CP_1 circa il fatto che il congiunto delle attrici avesse lavorato nello stabilimento nei tempi indicati in atto di citazione, che ivi avesse svolto la mansione di tubista e che fosse stato esposto a fibre di amianto;
ha contestato l'esistenza di un rapporto causale tra le riferite esposizioni e la malattia, nonché l'asserita violazione di norme cautelari idonee a tutelare la salute dei lavoratori e l'esistenza di possibili profili di colpa;
ha finanche contestato si essere stata proprietaria o di aver gestito l'impianto di MA per tutto l'arco lavorativo di , negando che, a fronte delle varie vicende societarie che hanno Persona_1 coinvolto lo stabilimento petrolchimico di MA, possano essere ascritti alla convenuta i profili di responsabilità, anche datoriale, indicati da parte attrice.
Ha infine contestato la quantificazione del danno indicata dalle attrici.
3. All'esito dell'istruttoria, svolta mediante acquisizione documentale, escussione di prova orale e CTU medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
4. Sulla qualificazione della responsabilità invocata dalle attrici e sull'attività lavorativa svolta da presso lo stabilimento petrolchimico di Persona_1
MA
5. Preliminarmente, la fattispecie di responsabilità invocata dalle attrici va correttamente qualificata ai sensi dell'art. 2087 c.c.
6. Secondo le allegazioni attoree, infatti, è deceduto in conseguenza Persona_1 all'insorgenza di malattia professionale (mesotelioma pleurico) insorta a causa del mancato rispetto delle minime misure di sicurezza che il committente avrebbe dovuto assicurare ai lavoratori nel corso dell'attività prestata dal congiunto, prima, alle dipendenze della con distaccamento presso lo stabilimento petrolchimico di MA – CP_3 allora di proprietà della società con mansioni di tubista dal 1962 Controparte_2 al 1966 per la costruzione e modifiche degli impianti, poi ancora dal settembre 1967 fino al febbraio 1968, dall'ottobre 1971 a febbraio 1972 e dal gennaio 1976 all'agosto 1979; successivamente, presso il medesimo stabilimento, alle dipendenze della CP_4
pagina 3 di 24 dal 1986 fino all'agosto 1989 e poi ancora alle dipendenze della poi in Pt_4 CP_5 seguito Welding Service) di MA, sempre come tubista presso il medesimo petrolchimico di MA per la costruzione di un forno dall'ottobre 1990 al maggio 1993.
7. Sebbene non sia agevole ricostruire nel dettaglio la complessa storia lavorativa di
[...]
, tali allegazioni trovano riscontro, in prima battuta, nell'ampia documentazione Per_1 versata in atti dalle attrici (cfr. doc. 6) “Libretto di Lavoro di ”; doc. 7) Persona_1
“Estratto conto INPS di ”; 8) “Fasc. N° 3026/2019 ATS VAL Padana Persona_1 relazione medico del Lavoro SPSAL - intervista a del 27-8-2019”; doc. Persona_1 d9) “Scheda lavoro – ” sottoscritta da per controllo CP_3 CP_2 Per_1
“CHECKED” riguardante una sezione di guarnizione metallica con anima di amianto;
doc. 6) “Sommarie informazioni 30-8-2019 di ”; doc. 27) “Dichiarazione 23-9- Persona_1
2021 con allegata Carta D'Identità”;7 doc. 75) “Dichiarazione Parte_5 testimoniale 1-3-2022 ; doc. 76) “Dichiarazione testimoniale 2-3-2022 Parte_5
”). Testimone_1
8. Ulteriore riscontro alle allegazioni attoree è stato fornito dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del presente procedimento.
In particolare, il teste anch'egli ex operaio distaccato Parte_5 CP_3 presso lo stabilimento dal 1965 al 1970 e dal 1972 al 1975, ha confermato CP_2 che era suo collega nella e che insieme lavorarono distaccati Persona_1 CP_3 nello stabilimento , presso cui svolgeva la mansione di CP_2 Persona_1 tubista, precisando in particolare che insieme, dal 1965 al 1975, i due hanno lavorato nei reparti PR7, PR8, PR9, PR10, PR11 CS del suddetto stabilimento (cfr. verbale udienza
7.6.2023).
Anche il teste ex operaio distaccato presso lo Testimone_1 CP_3 stabilimento di MA della dal 1961 al 1988 e dipendente della ditta CP_2 dal 1988 fino al 1994/1995 con distaccamento sempre nel medesimo CP_4 stabilimento, ha confermato che dal 1961 al 1988 lavorò insieme a nello Persona_1 stabilimento di MA nei predetti reparti PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, CP_2 Per ST3, passando successivamente, insieme a , alle dipendenze della ditta Persona_1 rimanendo sempre distaccato nello stabilimento (cfr. CP_4 CP_2 verbale cit.)
Infine, l'ulteriore teste già ufficiale di Polizia Giudiziaria nell'ambito del Tes_2
Servizio Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro di MA e consulente del PM nel procedimento penale a carico degli ex amministratori (NR. 2375/01 R.G. CP_2
Notizie di reato, conclusosi con Sentenza N° 1142/2014 del Tribunale di MA), ha confermato che tra il 1960 e il 1981, nello stabilimento di MA, CP_2 venivano impiegate ditte esterne, tra le quali la a cui venivano appaltati CP_3 lavori di manutenzione (cfr. verbale udienza cit.).
pagina 4 di 24 9. Sussistono dunque in atti ampi riscontri del fatto che , nei periodi sopra Persona_1 indicati, prima alle dipendenze delle società e poi della società CP_3 abbia svolto la propria attività professionale distaccato presso lo CP_4 stabilimento di MA della , nei reparti PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, CP_2
ST3, CS e con le mansioni di operaio metalmeccanico tubista.
10. Sulla nocività dell'ambiente di lavoro e sull'esposizione del lavoratore all'amianto
11. Parimenti, sono stati forniti ampi riscontri documentali circa il fatto che, quantomeno negli anni tra il 1961 e il 1989, nello stabilimento petrolchimico di MA, vi fossero notevolissime e diffuse quantità di amianto, presente sotto forma di coperture e pareti di edifici, coibentazioni di apparecchiature e di linee, nonché di traversine ferroviarie, che lo stesso fosse fortemente degradato e fosse diffusa la presenza di polveri in sospensione (cfr. doc. 60 – tabella già agli atti del citato procedimento penale di ricognizione-censimento eseguita agli inizi degli anni novanta di tutti i manufatti contenenti amianto nello stabilimento in questione, ma anche doc. 12 e 14 verbali di udienze penali da fonoregistrazione).
12. Parte attrice ha - in particolare - prodotto ampia documentazione a prova del fatto che nei reparti PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, ST3, CS (dove è provato che Persona_1 abbia per anni lavorato) le coperture, le linee, tubazioni erano coibentate e composte con finiture in amianto e o intonaco in cemento/amianto, peraltro in “pessimo stato” di manutenzione (cfr. dal fascicolo attoreo doc. 16, da pag. 155 a 192 e ss;
doc. 52/E, da pag.
292 e seguenti, doc. 54/F, 54/G; doc. 60); ma anche doc. 11) “Relazione - Per_3 Per_4
C.T. della Procura della Repubblica Tribunale di MA”; doc. 12) “Verbale udienza 22-
10-2013 redatto da fonoregistrazione proc. penale N 2375/01 Tribunale di MA”; doc. 13) “Verbale di udienza del 29-10-2013 proc. penale N 2375/01 Tribunale di MA”; doc. 14) “Verbale di udienza del 29-10-2013 redatto da fonoregistrazione proc. penale N 2375/01 Tribunale di MA”; doc. 15) “Documentazione fotografica / diapositive sui luoghi e reparti ”; doc. 18) “Perizia d'Ufficio Proc. N. 2375/2001 R.G.N.R. CP_2 dott. ; doc. 60) “Estratto dal censimento amianto, tabelle reparti Persona_5 stabilimento di MA della - fonte ENICHEM SPA, da consulenza dott. CP_2 ; doc. 61) “Slides analisi ed elaborazioni dati contenuti nel censimento amianto - Per_3 stabilimento di MA della , a cura di prof. ing. prof. CP_2 Persona_6 ing. , prof. ing. , che indica attraverso l'esame del Persona_7 Persona_8 censimento amianto una presenza di amianto nel petrolchimico di MA” “•Amianto come coibente in apparecchiature e tubazioni, indoor e outdoor TOTALE ~ 11000 m²”
“•Amianto come coibente in apparecchiature e tubazioni, solo indoor TOTALE ~ 2000 m²”
“•Amianto come coibente in apparecchiature e tubazioni, solo outdoor TOTALE ~ 9000 m²” “•Amianto come Eternit in pareti e coperture TOTALE ~ 60000 m²”; doc. 62) “Slides analisi ed elaborazioni dati contenuti nel censimento amianto - stabilimento di MA della , reparti PR7, PR8, PR10 a cura di prof. ing. prof. CP_2 Persona_6 ing. , prof. ing. , che indica “Amianto outdoor Persona_7 Persona_8
pagina 5 di 24 REPARTO PR7 • Nel reparto PR7 sono stati individuati in ambienti di lavoro outdoor 242,3 m² di manufatti contenenti amianto in precarie condizioni di conservazione (in totale 250,210 m²) e 960 m² di coperture in Eternit”; “Amianto outdoor REPARTO PR8 • Nel reparto PR8 sono stati individuati in ambienti di lavoro outdoor 321 m² di manufatti contenenti amianto in precarie condizioni di conservazione (in totale 367 m²)”; “Amianto outdoor REPARTO PR10 • Nel reparto PR10 sono stati individuati in ambienti di lavoro outdoor 107,2 m² di manufatti contenenti amianto in precarie condizioni di conservazione (in totale 149,6 m²) e 100 m² di coperture in Eternit”; “Considerazioni conclusive REPARTI PR7, PR8, PR10 L'applicazione della procedura Versar ha consentito di valutare ora per allora che negli edifici del REPARTO PR7: Edificio B_ 46 (Versar 1) Edificio A_
47 (Versar 2) il rischio di esposizione per inalazione delle fibre di amianto è risultato rispettivamente molto alto e medio. Nei REPARTI PR7, PR8 e PR10 la presenza, in ambienti outdoor, di circa 700 m2 di manufatti coibentati con amianto in precarie condizioni di conservazione e di oltre 1000 m2 di coperture in Eternit ha di certo contribuito ad aumentare il rischio di esposizione all'inalazione di fibre di amianto”; doc. 63) “Slides analisi ed elaborazioni dati contenuti nel censimento amianto - stabilimento di MA della , reparti PR11, PR12 a cura di prof. ing. CP_2 Persona_6 prof. ing. , prof. ing. ”, che indica “Amianto outdoor Persona_7 Persona_8 REPARTO PR11 •Nel reparto PR11sono stati individuati in ambienti di lavoro outdoor 47,6 m² di manufatti contenenti amianto in precarie condizioni di conservazione (in totale 47,6 m²) e 60 m² di coperture in Eternit”; “Amianto outdoor REPARTO PR12 •Nel reparto PR12 sono stati individuati in ambienti di lavoro outdoor 150,8 m² di manufatti contenenti amianto in precarie condizioni di conservazione (in totale 151,1 m²) e 130 m² di coperture in Eternit” “Considerazioni conclusive REPARTI PR11 e PR12 L'applicazione della procedura Versar ha consentito di valutare ora per allora che nell'edificio del REPARTO PR12: Edificio A_57 (Versar 2) il rischio di esposizione per inalazione delle fibre di amianto è risultato alto. Nei REPARTI PR11 e PR12 la presenza, in ambienti outdoor, rispettivamente di circa 50 e 150 m² di manufatti coibentati con amianto in precarie condizioni di conservazione e di circa 60 e 130 m² di coperture in Eternit ha di certo contribuito ad aumentare il rischio di esposizione all'inalazione di fibre di amianto”; doc. 64) “Slides analisi ed elaborazioni dati contenuti nel censimento amianto - stabilimento di MA della , reparto CS a cura di prof. ing. prof. ing. CP_2 Persona_6
, prof. ing. ” che indica “Amianto outdoor REPARTO Persona_7 Persona_8 CS •Nel reparto CS sono stati individuati in ambienti di lavoro outdoor 73.3 m² di manufatti contenenti amianto in precarie condizioni di conservazione (in totale 73.3 m²) e 3750 m² di coperture in Eternit” “Considerazioni conclusive L'applicazione CP_6 della procedura Versar ha consentito di valutare ora per allora che nell'edificio del
(Versar 1) il rischio di esposizione per Controparte_7 inalazione delle fibre di amianto è risultato molto alto. Inoltre negli edifici del REPARTO
CS: Edificio E_ 43, B_44, O_45, I (Versar 2) il rischio di esposizione per inalazione delle fibre di amianto è risultato alto. Nel REPARTO CS la presenza, in ambienti outdoor, di circa 75 m² di manufatti coibentati con amianto in precarie condizioni di conservazione e di circa 3800 m² di coperture in Eternit ha di certo contribuito ad aumentare il rischio di pagina 6 di 24 esposizione all'inalazione di fibre di amianto”; doc. 68 “Relazione 29 ottobre 2013, sulla presenza di amianto nello stabilimento petrolchimico di MA a cura di prof. ing.
[...]
prof. ing. , prof. ing. ”; oltre a docc. 66) Per_6 Persona_7 Persona_8
“Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione del 22-10-2013 proc. penale n. 1303-10 r.g. Tribunale di MA”; doc. 67) “Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione del 29-10-2013 proc. penale n. 1303-10 r.g. Tribunale di MA”; doc. 69) “Slides parte generale - Amianto - a cura di prof. ing. prof. ing. , Persona_6 Persona_7 prof. ing. ”; doc. 70) “Slides - Amianto - Algoritmi di calcolo a cura di prof. Persona_8 ing. prof. ing. , prof. ing. ”; doc. 71) Persona_6 Persona_7 Persona_8
“Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione del 24-05-2011 proc. penale n. 1303-10 r.g. Tribunale di MA”).
In merito a tale documentazione, deve evidenziarsi come essa, composta per lo più da atti acquisiti o formati nel corso del procedimento penale già citato, debba qualificarsi come prova atipica, liberamente utilizzabile dal Giudice civile e liberamente valutabile dallo stesso, anche alla luce degli ulteriori elementi istruttori raccolti.
13. A tal proposito, appare utile evidenziare come, a riscontro della predetta documentazione, l'ampia e diffusa presenza di amianto nei reparti dello stabilimento di
MA in cui ha svolto la proprie attività lavorativa, il suo pessimo stato Persona_1 conservativo negli anni in questione (ossia dal 1961 al 1989, in particolare), nonché la diretta esposizione del lavoratore a grandi quantità di polveri di asbesto, è stata confermata dai testi escussi nel corso del presente giudizio.
In particolare, i testi e ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito Testimone_3 Tes_2 del Servizio Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro, che dal 1989 e 1990 effettuarono sopralluoghi nello stabilimento di MA, hanno confermato l'esistenza CP_2 di amianto negli impianti, hanno confermato la documentazione in atti (docc. 15 e 54 fascicolo attoreo) e hanno dichiarato di aver essi stessi accertato che, fin dalla progettazione e realizzazione dello stabilimento (risalente alla metà degli anni '50 del 1900) gli impianti della di MA furono realizzati con amianto e che dal 1960 al 1981 nei CP_2 reparti PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, ST3, CS le coibentazioni dei tubi erano ancora costituite da materassini contenenti amianto, tenute ferme con lamiera o con reti cementate, oppure erano costituite da coppelle di cemento amianto (cfr. verbale udienza 7.06.2023).
Ancora, i testi e già colleghi di lavoro di Parte_5 Testimone_1 Persona_1 presso lo stabilimento di cui è causa, hanno confermato la presenza e l'ampia esposizione dei lavoratori in generale, e di in particolare, alle polveri di amianto nello Persona_1 stabilimento;
hanno riferito che nei reparti in cui il lavoratore prestò la propria opera le coibentazioni dei tubi erano composte da amianto e che egli liberava i tubi dalla coibentazione contenente amianto utilizzando martello, scalpello e fiamma ossidrica direttamente sul posto;
hanno riferito altresì che quando gli operai rimuovevano i pagina 7 di 24 materassini delle coibentazioni questi si sbriciolavano, formando residui di polvere che venivano lasciati sul pavimento e calpestati dagli operai ivi presenti.
14. Alla luce di tali elementi istruttori, molteplici e coerenti, non può certo dubitarsi che sia stato, presso lo stabilimento petrolchimico di MA, per anni e in Persona_1 misura assolutamente notevole, esposto alle fibre di amianto degradato, né che, come si dirà nel prosieguo, presso il predetto stabilimento fossero assenti le benché minime misure di sicurezza volte a tutelare la salute dei lavoratori.
15. Sulla responsabilità del committente ai sensi dell'art. 2087 c.c. e sulla totale assenza, nel caso di specie, di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore
16. Orbene, sebbene pacificamente non fosse dipendente della società Persona_1 proprietaria dello stabilimento (allora , bensì di società terze datrici Controparte_2 di lavoro che operavano all'interno dello stabilimento medesimo, non può certo escludersi la responsabilità della società committente dei lavori ai sensi dell'art. 2087 c.c.
L'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, senz'altro sussistente la responsabilità del committente, che affidi lavori in appalto all'interno della propria azienda, mantenendo nella propria disponibilità l'ambiente di lavoro, nell'adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, attraverso l'espansione della portata dell'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. 4084/2025 che richiama Cass. n. 29157/2024), in seguito al recepimento della normativa europea (Direttiva 89/197/CEE) avvenuto con l'art. 7 d.lgs. n. 626/1994 e di seguito con la disciplina dell'art. 26 del T.U. n. 81/2008 (cfr. Cass n. 2517/2023).
17. Ciò posto, accertato che il danno sia stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro ovvero del committente provare di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, almeno le cautele previste in via generale e specifica dalle norme cautelari dettate dall'ordinamento all'epoca della condotta (cfr. a ultimo Cass. 4085/2025).
Per questa ragione, non appaiono condivisibili le censure sollevate da parte convenuta a proposito della asserita imprevedibilità, nei tempi in cui operò nello Persona_1 stabilimento petrolchimico di MA, della nocività dell'esposizione all'amianto e della liceità dell'utilizzo del predetto materiale.
18. L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (richiamato anche di recente dalla Cassazione, cfr. Cass. 2025 cit.), a cui il Tribunale di MA intende dare seguito, ha sul punto evidenziato come “nell'impianto di tutela della salute e della dignità del lavoratore all'interno del rapporto di lavoro, una valenza decisiva assume anzitutto l'art. 2087 del codice civile il quale stabilisce che “l'imprenditore è tenuto ad adottare
pagina 8 di 24 nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Perciò adottare “tutte le misure” significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall'ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione;
misure relative all'ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); e significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorra servirsi del criterio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica. Nella sentenza n. 312/2006 la Corte Costituzionale ha poi affermato che nel caso di violazione dell'art.2087 c.c., alla quale consegua l'applicazione di una sanzione penale, “può essere penalmente censurata soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive”. Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001 nella quale si è affermato che i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia. Per la protezione dall'amianto, all'epoca della condotta, oltre all'art. 2087 c.c., valeva pure quanto disposto dal D.P.R. 19 marzo 1965 n. 303 il quale reca le norme generali per l'igiene sul lavoro, stabilisce i requisiti generali degli ambienti di lavoro e prescrive visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. In particolare all'interno del DPR 303/56 rileva anzitutto l'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datore (dall'art.4): “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”. Notevole importanza rivestono anche: l'art. 9 del dpr. 303/56 riguardante l'areazione la pulizia dei locali (“Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori”); l'art.19 in materia di separazione dei lavori nocivi (“il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”). Anche l'art. 387 del diverso D.P.R. 547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: “I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere
a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”. La norma del DPR 303/56 che più direttamente è stata invocata a fondamento della responsabilità del datore di lavoro nel caso in esame è l'art. 21, che si intitola “difesa contro le polveri”. La norma disciplina in
pagina 9 di 24 modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori: “Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà
d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.
19. Nel caso di specie, alla luce degli elementi istruttori raccolti e già ampiamente illustrati nei precedenti capi, può ben dirsi che la società committente non abbia mai adottato alcuna misura di protezione dal rischio, neppure facendo ricorso a minimi e basilari accorgimenti, da sempre disponibili, che sarebbero certo stati idonei, se non a neutralizzare, quantomeno a diminuire l'entità delle fibre disperse nell'ambiente di lavoro e dunque la probabilità di contrarre la malattia (in tal senso, cfr. Cass. 38991/2010 e Cass. 43786/2010).
Tali misure dovevano essere garantite dal committente che, anche considerata la peculiare attività produttiva svolta e alla luce dei principi richiamati dalla giurisprudenza citata, non poteva non essere, se non con grave colpa, a conoscenza della pericolosità dell'utilizzo dell'amianto contenuto nelle coibentazioni e su cui gravava un preciso onere di informazione circa le più evolute metodologie di lavoro compatibili con la tutela della salute di lavoratori.
Ciò tanto più che, come puntualmente evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità: “La conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d.14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri;
idem, nel d.lgt. 6/8/1916 n.1136 e nel r.d.1720/1936). Secondo un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità
pagina 10 di 24 dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale (tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota l'iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel
1968; cfr. Cass. sez IV 43786/2010 e Cass. sez. IV 38991/2010). Mentre l'asbestosi - pure essa una malattia mortale o comunque produttrice di una significativa abbreviazione della vita - è stata inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge 455/1943.
In relazione alla medesima obiezione cronologica riferita all'epoca della conoscenza della nocività dell'amianto, va pure tenuto conto del risalente e consolidato orientamento di legittimità (a partire da Cass. pen. 27.6.1979; 14.4.1994 est. 6858/90; 988/2003; Per_9
37432/2003; 988/2003; 37432/2003; 8204/2003; 7 8204/2003; 7630/2005; Cass.Sez. IV 43786/2010 e Cass. sez. IV 38991/2010) secondo il quale l'accertamento di questa epoca non rileva ai fini della responsabilità del datore per mesotelioma pleurico, perché le misure protettive da adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso (dall'una o dall'altra malattia). Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi (Cass. IV, 5919/1991, Rezza;
Cass. IV,
5037/2000, Camposano;
Cass. IV, 4675/07, Bartalini;
Cass. IV, 21513/09, Per_10
Cass.Sez IV 43786/2010 e e Cass. sez IV 38991/2010).
20. Orbene, si ribadisce come dalle modalità con cui era normale che i lavoratori operassero e dagli ambienti di lavoro descritti dai testi sopra citati, che furono colleghi di presso lo stabilimento di cui è causa (cfr. verbale udienza 27.06.2023 cit.), Persona_1 appare palese il mancato assolvimento da parte della società committente di qualsivoglia cautela atta a prevenire il danno subito dal lavoratore.
D'altro canto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova circa il fatto che tali misure siano state assunte, ad esempio fornendo idonee informazioni ai lavoratori, garantendo a essi adeguati mezzi di protezione o indicando le procedure di sicurezza adottate, ciò nonostante le dimensioni e l'organizzazione imprenditoriale della società fossero tali da rendere esigibile la massima diligenza nel tenersi al passo con l'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche.
21. Sull'esistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa prestata dal lavoratore per la committente e l'insorgenza della malattia professionale
22. Ciò posto in merito alla qualificazione della responsabilità invocata dalle attrici e sulla condotta rilevante ai sensi dell'art. 2087 c.c. della committente, risultano altresì provate la causa della morte del lavoratore , intervenuta il 16.05.2021, e l'esistenza Persona_1 del nesso causale tra essa e l'annosa esposizione all'amianto dello stesso, presso lo stabilimento petrolchimico di MA.
pagina 11 di 24 23. Tale circostanza appare suffragata dall'ampia documentazione versata in atti dalle attrici (cfr. doc. 2) cartella clinica, doc. 81) scheda ISTAT morte, docc. da 19) a 23) e da
84) a 92) certificati di ricovero / lettere di dimissioni dell'ospedale di MA (reparto di pneumologia) e delle cliniche Humanitas Gavazzeni - Regione Lombardia, i certificati delle visite oncologiche, doc. 32) questionario Registro Nazionale Mesoteliomi del 27.8.2019 sulla storia di lavoro e abitudini di vita di , docc. da 77) a 80), 82) e 83) Persona_1 certificati INAIL), oltre che dalla CTU espletata nel corso del giudizio, con nomina quale ausiliario del dott. Persona_11
24. La predetta relazione tecnica, in particolare, appare del tutto condivisibile, risultando rigorosa logicamente e scientificamente, ben motivata e scevra da vizi metodologici o da da palesi violazioni del contraddittorio, sicché non appare fondata l'eccezione di nullità parziale della CTU sollevata da parte attrice.
25. Ciò posto, il Tribunale osserva come il CTU, dopo aver compiutamente esaminato la storia clinica e la storia lavorativa di , sia giunto ad accertare, quale causa Persona_1 del decesso, una “insufficienza respiratoria terminale in soggetto affetto da mesotelioma pleurico di tipo epitelioide.”, evidenziando come l'esposizione lavorativa di presso lo stabilimento di MA sia di per se stessa Persona_1 CP_2 idonea, anche se considerata singolarmente, a rendere conto dell'insorgenza del mesotelioma pleurico di tipo epitelioide da cui il lavoratore era affetto” (cfr. relazione cit.).
26. Sul punto, va rilevato che, sebbene non possa escludersi - sussistendo anzi in atti alcuni elementi che inducono a presumerlo - che il lavoratore possa essere stato esposto ad amianto, nel corso della propria vita lavorativa, non solo nello stabilimento petrolchimico di MA, ma anche presso altri luoghi di lavoro nei quali ha, negli anni, prestato la propria attività professionale, tale circostanza non appaia idonea a recidere il nesso causale tra la condotta omissiva oggetto del presente giudizio e l'insorgenza della malattia che ha condotto alla morte. Persona_1
27. In primo luogo, non può dirsi provata in alcun modo l'efficienza causale dell'esposizione ad amianto in altri contesti lavorativi sulla base delle sole dichiarazioni contenute nel verbale di SIT rese dallo stesso al personale della ATS Val Persona_1
Padana in data 30/08/19 (doc. 26) fascicolo attoreo), che appaiono del tutto generiche nelle indicazioni dei tempi e dei contesti specifici in cui, in ambiti lavorativi diversi dallo stabilimento di MA, egli sia stato esposto a amianto degradato.
Non è possibile, infatti, sulla base della documentazione in atti, valutare l'entità dell'esposizione del lavoratore all'amianto in contesti lavorativi diversi dallo stabilimento petrolchimico di MA, né è stata fornita dalla società convenuta prova circa le condizioni dei relativi ambienti di lavoro, nonostante su di essa gravasse l'onere di fornire prova dell'idoneità di cause altre a interrompere in nesso causale.
pagina 12 di 24 28. A ciò si aggiunga che, individuata l'esposizione ad amianto presso lo stabilimento di
MA, per oltre dieci anni, come causa, anche a sé stante, idonea a determinare l'insorgenza della malattia, l'eventuale concorso di altre cause – e dunque eventuali ulteriori esposizioni ad amianto presso diversi contesti lavorativi - non appare idonea ad escludere la rilevanza del fattore eziologico costituito dall'esposizione del lavoratore alla sostanza nociva presso lo stabilimento di MA.
Ciò, anche alla luce di giurisprudenza consolidata di legittimità la quale ha messo in rilievo come “in materia di nesso casuale (artt. 40 e 41 c.p.) il nostro ordinamento sia ispirato (in ogni settore del diritto) al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori che abbiano operato nella serie causale. In punto, da ultimo si è pronunciata Cass. n. 28458 del 05/11/2024 affermando che “in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie
l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso”. Pertanto, solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge
(Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).” (Cass. 4085/2025).
29. Nel caso di specie, può certo ritenersi che, da un lato, secondo la regola probatoria civilistica del più probabile che non, l'esposizione per oltre un decennio (per la precisione, circa 13 anni e 9 mesi) a polveri di amianto presso lo stabilimento petrolchimico di
MA sia stata da sola causa scatenante della malattia.
Dall'altro, non vi è alcuna certezza che l'intervento di un fattore causale estraneo all'attività lavorativa presso lo stabilimento petrolchimico di MA sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso, né può dirsi provato che l'esposizione avvenuta in altri contesti lavorativi abbia assunto ruolo causale esclusivo nell'insorgenza della malattia, pur non potendosi escludere che l'esposizione presso altre sedi lavorative possa aver concorso al suo insorgere o determinato l'accelerazione della malattia stessa.
pagina 13 di 24 30. Sulla responsabilità della convenuta CP_1
31. Infine, non appare condivisibile la difesa della convenuta per cui la CP_1 società stessa potrebbe ritenersi responsabile dello stabilimento di MA solo con riferimento al biennio 1987-1989, sul presupposto – sostenuto della convenuta - che non è mai stata proprietaria dello stabilimento di MA e neppure lo ha CP_1 mai gestito, non potendo ritenersi responsabile della sua gestione nel periodo in cui il lavoratore vi prestò la propria opera, tenuto conto delle numerose e complesse operazioni di trasferimenti aziendali, che hanno incluso anche lo stabilimento di MA, fra diverse società succedutesi nel tempo.
32. Orbene, i passaggi di proprietà dello stabilimento, estremamente complessi e articolati, sono stati puntualmente ricostruiti e documentati da parte attrice e possono essere così riassunti:
• la costruzione dello stabilimento petrolchimico è stata avviata nel 1956 a MA, a opera della (cfr. doc. 38 fascicolo attoreo, “denuncia di stabilimento Parte_6
inviata alla Camera di Commercio di MA, reg. il 16-11-1959 con Parte_6 allegate richieste del 6-11-1959 rilascio certificati”);
• in data 29.2.1964 avvenne la fusione per incorporazione di nella Parte_6
“vecchia” (società omonima ma distinta dall'attuale convenuta), che CP_1 divenne proprietaria esclusiva dello stabilimento mantovano (cfr. doc. 39 fascicolo attoreo,
“denuncia di del 11-6-1964 inviata alla Camera di Commercio di MA, CP_1 con allegato Atto di Fusione di rep. 86728 del 29-2-1964 Notaio ” e Persona_12 allegato atto di “Constatazione” di rep. 88290 del 4-5-1964 Notaio ); Per_12
• in data 7.07.1966 venne costituita la in forma Controparte_8 abbreviata derivante dalla fusione per incorporazione della Controparte_2 nella Controparte_9
“vecchia” (cfr. doc. 25 fascicolo attoreo, “atto di fusione CP_1 [...] del 7.7.1966”); dunque da quella data lo “Stabilimento industriale in CP_8
Comune di MA-Frassine” fu formalmente nella titolarità della neonata
(cfr. doc. 24 fascicolo attoreo, comunicazione del 25.11.1966 alla Controparte_2
Camera di Commercio di MA della ), che ne rimase Controparte_8 proprietaria fino al 30.12.1980 (cfr. doc. 40 fascicolo attoreo “comunicazione 12.1.1977 di
, con allegata lettera 28-12-1976 / di prot. Camera di Controparte_8
Commercio di MA 11.1.1977 di organigramma dello stabilimento di MA e procura in autentica Notaio del 20-9-1976”, nonché doc. 41 fascicolo Persona_13 attoreo, “denuncia - comunicazione 12-4-1977 di alla Camera di Controparte_2 Commercio di MA, per conferimento operazioni nell'ambito dello stabilimento di MA, con allegata procura speciale in autentica rep. 231.540 del 24-3-1977 Notaio
); Per_14
pagina 14 di 24 • il 28.10.1980 la società C.F. , assunse la denominazione CP_10 P.IVA_2 di o in forma abbreviata Controparte_11 Controparte_12
(cfr. doc. 42 fascicolo attoreo, “Verbale di assemblea di rep. 52650 del 28-10-1980 Notaio
”), avendo evidenziato parte attrice come la fosse in realtà la Per_15 CP_10 stessa di cui alla visura camerale doc. 28 fascicolo attoreo – Controparte_8 avendo il medesimo codice fiscale e numero di iscrizione - che nel 2003 viene incorporata per fusione nell'attuale (cfr. doc. 28 pag. 152 e Visura camerale CP_1 CP_1
doc. 29 pag. 152);
[...]
• il 28.10.1980 la società , assunse la denominazione di CP_13 [...] in forma abbreviata (cfr. doc. 43 fascicolo CP_14 Controparte_15 attoreo “Verbale di assemblea di rep. 52651 del 28-10-1980 Notaio ”); Per_15
• il 31.12.1980 con atto di rep. 53643/7160 Notaio venne concentrata nella Per_15 già C.F. , l'azienda petrolchimici di Controparte_12 CP_10 P.IVA_2 base della e con lo stesso atto cquisì l'unità Controparte_2 Controparte_12 produttiva di MA (cfr. doc. 42 fascicolo attoreo, certificato n. 5796 del 9-3-1981 della
Camera di Commercio di Milano allegato al “Verbale di assemblea di rep. 52650 del 28- 10-1980 Notaio ”); Per_15
• il 31.12.1980, con atto di rep. 53644/7161 Notaio , la vecchia Per_15 [...]
(in forma abbreviata in concomitanza con la CP_8 Controparte_2 trasformazione di in holding finanziaria e la conseguente costituzione di CP_2 diverse società operative del gruppo, conferì a titolo di concentrazione l'azienda, ivi incluso lo stabilimento di MA, a in forma abbreviata Controparte_14 già , che quindi subentrò nella titolarità degli Controparte_15 CP_13 impianti e dei contratti anche di lavoro con i dipendenti alla , divenendo a CP_2 tutti gli effetti il datore di lavoro e il committente degli appalti di cui è causa (cfr. doc. 44 Conferimento d'Azienda del 31-12-1980 e doc. 45 certificato 27-2-1981 della Camera di Commercio di Milano da cui risulta che il 31 dicembre 1980 conferisce in CP_2 'azienda “materie plastiche”, compreso lo stabilimento di MA); CP_15
• il 30.12.1983 conferì, a far tempo dal 1.1.1984, l'azienda, Controparte_15 incluso lo stabilimento di MA, a (cfr. doc. 46 fascicolo attoreo, “Atto di CP_16 conferimento d'azienda - rogito Notaio di rep. 214072 del 30-12-1983”; Persona_12 doc. 47 “visura storica Camera di Commercio di MA dell'unità locale
[...]
”; e doc. 48 “Certificato camerale 22-5- 84”); CP_14
• contestualmente, il 31.12.1983, si trasformò nella “nuova” CP_16 che dunque dal 1.1.1984 divenne proprietaria dello Controparte_15 stabilimento di MA (cfr. doc. 49 fascicolo attoreo, verbale di assemblea ordinaria e straordinaria del 31 dicembre 1983 della società con cui quest'ultima società si CP_16 trasforma in , mentre la “vecchia” mutò Controparte_15 CP_15
pagina 15 di 24 denominazione sociale in (cfr. doc. 52/D pag. 225); dunque, al 1.01.1984 CP_17 lo stabilimento di MA risulta di proprietà della “nuova” Controparte_15 già che ne mantenne la titolarità fino al dicembre 1984 (cfr. doc. 48 fascicolo CP_16 attoreo, certificazione della Camera di Commercio di Milano del 22 maggio 1984, riportante le vicende societarie della poi divenuta la “nuova” CP_16
CP_15
• il 6.9.1984 l'assemblea di in forma Controparte_11 abbreviata deliberò la fusione di già Controparte_12 Controparte_15
, in (cfr. doc. 50 fascicolo attoreo, relativo al verbale di CP_16 Controparte_12 assemblea straordinaria del 6 settembre 1984 della società ; Controparte_12
• il 31.12.1984 le società n forma abbreviata Controparte_11 iscritta nel registro imprese presso il Tribunale di Milano al n. Controparte_12
155338 (cfr. doc. 51, pag. 2 fascicolo attoreo), avente stesso numero di iscrizione di (cfr. doc. 28, pag. 3 fascicolo attoreo) e Controparte_8 [...] in forma abbreviata cioè la vecchia CP_14 Controparte_15 CP_16
, vennero fuse mediante incorporazione nella prima della seconda (cfr. doc. 51 “Atto
[...] di fusione di rep. 15068 del 31-12-1984 Notaio ”), con la conseguenza che Persona_16 dal 31.12.1984 lo stabilimento di MA divenne dell'incorporante Controparte_12
e che la subentrò alla incorporata in tutti i rapporti CP_12 CP_15 giuridici, ivi comprese tutte le attività (cfr. pag. 4 atto di fusone cit, ma anche doc. 46 fascicolo attoreo, certificazione della Camera di commercio di MA del 27 novembre
1984 relativa a a cui risulta che lo stabilimento di MA, a Controparte_15 quella data, era ancora di proprietà della e doc. 61, Controparte_15 certificazione della Camera di commercio di Milano del 19 novembre del 1986, da cui risulta che alla predetta data lo stabilimento era gestito da ”; CP_12
• in data 8.9.1989 la predetta o Controparte_12 Controparte_11
C.F. , cioè l'incorporante di assunse la denominazione
[...] P.IVA_2 CP_16 di (cfr. doc. 28 pag. 152 fascicolo attoreo, “Visura storica Controparte_8
”); Controparte_8
• in data 25.11.2003 venne cancellata per fusione mediante Controparte_8 incorporazione nella convenuta (cfr. doc. 28 pagg. 4, 39 e 42 fascicolo CP_1 attoreo, visura camerale storica , e doc. 29 pag. 145 e 152 fascicolo Controparte_8 attoreo, visura camerale storica ). CP_1
Da tali articolati passaggi si desume la sostanziale continuità tra la vecchia CP_2
, che aveva gestito il petrolchimico di MA negli anni di interesse in questa sede,
[...]
e la convenuta essendo emerso che solo dal 30.06.1989 CP_1 CP_12 ha in l'azienda ricomprendente lo stabilimento di
[...] Parte_7 Parte_8
MA.
pagina 16 di 24 33. D'altronde, nonostante le argomentazioni della convenuta, appare emblematico che mai nel corso del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti e già citato, l'odierna convenuta abbia contestato di essere succeduta alla che gestiva lo CP_2 stabilimento al tempo dei fatti e dunque di essere responsabile per i fatti occorsi tra il 1961 e il 1989.
34. Da ultimo, neppure appare fondata l'eccezione svolta dalla convenuta CP_1 peraltro solo in sede di comparsa conclusionale, per cui in data 31.12.1980 avrebbe trasferito l'azienda a Controparte_8 CP_15
che a sua volta, in data 30.12.1983 avrebbe trasferito l'azienda a per
[...] CP_16 cui non sarebbe - secondo le allegazioni della stessa convenuta – CP_1 responsabile, in forza del disposto dall'art. 2560 c. 2 c.c. per le obbligazioni relative all'azienda ceduta e sorte in periodo antecedente ai suddetti atti che non siano indicate nei libri contabili.
35. Appare infatti condivisibile, anche in tal senso, la difesa delle attrici che evidenzia come le predette società non abbiano stipulato dei meri atti di cessione di azienda ma dei conferimenti d'azienda (cfr. doc. 44 e 46 fascicolo attoreo) che prevedevano la sostanziale continuità soggettiva tra le varie aziende.
Orbene, alla luce della giurisprudenza di legittimità, le società cessionarie di azienda sono chiamate a rispondere, insieme alle cedenti, dei debiti anteriori alla cessione a condizione che si tratti di debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, salvi i casi in cui il cessionario non sia soggetto effettivamente diverso dal cedente (Cass. 26450/2023, ma anche in obiter dictum Cass. Sez. Un. n. 5054/2017).
Alla luce di tale orientamento, può ben dirsi che la responsabilità delle cessionarie per i debiti anteriori alla cessione sussiste, a prescindere dalla loro risultanza nei libri contabili, ove la compagine sociale della cessionaria sia riconducibile alla stessa compagine sociale della cedente, al di là della diversa forma o denominazione giuridica che la cessionaria assume.
36. Proprio tale ipotesi ricorre nel caso di specie, come emerge dalla lettura degli atti conferimento.
In particolare, dall'atto di conferimento d'azienda del 31.12.1980 (cfr. doc. 44 fascicolo attoreo) emerge “che la nel quadro del programma di Controparte_2 riorganizzazione della Società, tendente a realizzare una struttura di holding ha deciso di addivenire al trasferimento, a una società autonoma, della azienda materie plastiche”;
“che la […] e la […] si sono accordate Controparte_2 Controparte_15 di attuare la concentrazione, mediante conferimento da parte della prima nella seconda, della predetta azienda […] contro attribuzione da parte della concentrataria di azioni ordinarie […]” “La […] Controparte_15 Controparte_2
pagina 17 di 24 conferisce a titolo di concentrazione, nella …] i seguenti BENI Controparte_15 azienda materie plastiche comprendente: stabilimenti in […] MA […]”. “A tal fine la
dà atto che, contestualmente al presente conferimento, vengono stipulati CP_2 altri analoghi atti di concentrazione attraverso i quali la stessa conferisce CP_2 tutte le attività operative, già proprie, interessate al regime di autoproduzione, modificando in tal modo il proprio assetto organizzativo. Poiché nulla viene tuttavia innovato nei rapporti sostanziali […] non vi è allo stato, permanendo il rapporto di consociazione, soluzione di continuità di tali rapporti e ciò sulla base di una riconfermata funzione imprenditoriale unitaria tra le società del Gruppo […]”. “Pertanto, in espressa deroga all'art. 2557 cod. civ., si conviene che il conferimento non comporta per la società
il divieto contenuto nella norma citata […]”. “In particolare, risultano nel CP_2 compendio del complesso aziendale conferito […] In genere, tutti indistintamente i cespiti e i rapporti attivi e passivi […] in quanto facenti parte del complesso aziendale conferito;
sostituendosi la alla in tutti i relativi Controparte_15 Controparte_2 obblighi e diritti nessuno escluso od eccettuato”. “Il personale addetto al complesso aziendale conferito continua il proprio rapporto di lavoro con la società conferitaria […]”.
“Il valore netto dei beni […] viene pagato mediante attribuzione alla società conferente di n. 199.800.000 […] azioni ordinarie della …]”. Controparte_15
Ancora, con atto di conferimento d'azienda del 30.12.1983 (cfr. doc. 46) si prevede che “La società […] conferisce nella che […] accetta ed acquista, Controparte_15 CP_16 il complesso aziendale Materie Plastiche, Elastomeri e Intermedi formato da […] Stabilimento di MA […]” “Ed ancora sono di compendio dell'azienda conferita i mobili, i contratti, i crediti, i debiti […] ed in genere tutti i cespiti ed i rapporti attivi e passivi, pur se variati nella loro consistenza e identità personale posteriormente al 30 settembre 1983” “Le elencazioni contenute nel presente atto e nella perizia hanno peraltro valore puramente indicativo, intendendosi che per effetto dell'apporto come sopra effettuato la società subentra di pieno diritto e nel modo più ampio e generale CP_16 alla società nel patrimonio immobiliare e mobiliare costituente il Controparte_15 complesso aziendale conferito ed in tutti i diritti, ragioni, azioni, contratti, rapporti […] obblighi ed impegni di qualsiasi natura comunque relativi ed inerenti al complesso stesso”.
“Il personale addetto al complesso aziendale conferito continua il proprio rapporto di lavoro con la società conferitaria […]”. “Il valore netto dei beni apportati […] viene pagato mediante attribuzione alla società conferente di un a quota di capitale […] interamente liberata, godimento regolare”.
37. Dalle predette clausole contrattuali, emerge la sostanziale continuità soggettiva, quantomeno parziale, della compagine sociale e dunque la sostanziale assenza di radicale alterità tra cedenti e cessionarie, al di là della forma e denominazione che le società cessionarie assumono, dovendosi evidenziare che è rimasta la Controparte_2 holding del Gruppo, con finalità di controllo delle società conferitarie attraverso il possedimento delle rispettive quote, e che il corrispettivo dei conferimenti è avvenuto con cessioni di quote o azioni sociali delle conferite, che peraltro era previsto subentrassero in pagina 18 di 24 pieno diritto e nel modo più ampio nella posizione delle conferenti, in tutti rapporti attivi e passivi di qualsiasi natura, per espressa previsione contrattuale.
38. Non appare utile a escludere la responsabilità dell'odierna convenuta, neppure il fatto che l'obbligazione di cui è causa non fosse indicata nei libri contabili ex art. 2560 c. 2 c.c., stante la sostanziale continuità soggettiva tra i cessionari, e Controparte_15
e i conferenti, e ), ben CP_16 Controparte_2 Controparte_15 potendo dunque ritenersi che la responsabilità per i fatti di cui è causa possa oggi riconoscersi in capo alla convenuta succeduta in tale responsabilità ai CP_1 propri danti causa.
39. Sul diritto al risarcimento del danno subito iure proprio dalle attrici
40. Accertata dunque la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2087 c.c. per i fatti di cui è causa, appare fondata la domanda di risarcimento del danno formulata dalle attrici iure proprio per la perdita del rapporto parentale col congiunto.
41. E' infatti pacifico e provato documentalmente che le attrici Parte_1
E siano rispettivamente moglie (dal Parte_2 Parte_3
1963) e figlie di (cfr. documenti fascicolo attoreo nn. 3 “Estratto per Persona_1 riassunto dal registro degli Atti di Matrimonio di e ”; 4 Persona_1 Parte_1
“Estratto per riassunto dal registro degli Atti di nascita di ”; 5 “Estratto per Parte_2 riassunto dal registro degli Atti di nascita di ”; 72 “Stato di famiglia Parte_3 storico di ”; 73 “Atto di nascita di ”; 74 “Atto di nascita Persona_1 Parte_3 di ”). Parte_2
42. Orbene, è costante e condivisibile la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.
3767/2018; Cass. n. 22397/2022; v. anche Cass. n.25541/2022 e, già, Cass. n.4253/2012) che ribadisce, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai prossimi congiunti.
Si ritiene, in particolare, che sussista una presunzione iuris tantum di esistenza di pregiudizio per i membri della famiglia nucleare "successiva", dunque coniuge e figli, che peraltro si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero distanti.
Avuto dunque riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. n. 901/2018), tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita;
d'altro canto,
pagina 19 di 24 essa non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva, che può essere desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova (Cfr. ex multis Cass. 5769/2024), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva del danno.
43. Nel caso di specie, non solo, in assenza di prova contraria, può ritenersi presuntivamente provata la sussistenza di una profonda sofferenza interiore nelle attrici, tutte componenti della famiglia c.d. “successiva”, ma sono state allegate e provate circostanze utili a ritenere sussistente una effettiva, consistente e intensa relazione affettiva tra le parti e il congiunto, che inducono a ritenere esistente anche un danno dinamico- relazionale dalle stesse subito a causa della morte dello stesso.
44. Quanto alla moglie, in particolare, risulta provato che il matrimonio tra i coniugi si sia protratto per lungo tempo, risultando gli stessi sposati dal 1963 senza che sia mai intervenuta alcuna separazione.
Ciò induce senza timore di smentita a ritenere sussistente non solo una intensa sofferenza soggettiva in capo alla coniuge per la perdita del marito, ma anche un inevitabile negativo impatto di tale evento sulla dimensione dinamico-relazionale della moglie, che ha perduto la possibilità di godere della costante presenza del coniuge e dunque della possibilità di continuare a vivere una quotidianità basata anche sulla presenza affettiva e sulla condivisione delle esperienze di vita consolidatasi in quasi 60 anni di matrimonio.
45. Quanto alle figlie, è emerso, anche dall'escussione testimoniale, come il rapporto col padre fosse non solo connotato da profondo affetto, ma intenso e quotidiano.
In particolare, il teste compagno di dal 2005 e padre di suo Tes_4 Parte_2 figlio nato nel 2007, nel corso dell'udienza del 7.06.2023, ha risposto alla domanda Per_11 se fosse vero che le figlie e visitassero con regolarità il padre Pt_2 Pt_3 Per_1 affermando: “Si, anche perché abitavano tutti vicini. La mamma e il papà (
[...]
e , n.d.r.) sono venuti ad abitare difronte a casa di , in Parte_1 Persona_1 Pt_2 via Cantaranino n. 11, subito dopo la nascita di nostro figlio. Anche io vivevo lì. Per_11
Pochi mesi dopo la nascita di hanno comperato un appartamento nella casa di Per_11 fronte al n. 11 proprio per stare vicini a nostro figlio, questo è accaduto nel 2008, io facevo anche l'architetto e ho ristrutturato io la casa. Dopo la ON, mia cognata, ha acquistato un appartamento all'ultimo piano del palazzo dei genitori, era il 2009. Questo perché erano molto uniti e si aiutavano molto.”.
Pur precisando che la propria famiglia, più avanti, nel 2018-2019, si è trasferita altrove, avendo esigenza di una casa più grande, il teste ha dichiarato come, anche successivamente pagina 20 di 24 al trasferimento, i genitori della compagna abbiano continuato a essere molto presenti nella vita della figlia e di suo figlio Pt_2 Per_11
Il teste ha inoltre aggiungo “la frequentazione era quotidiana, prima che venissero ad abitare in città, quanto abitavano a Ca Vecchia, Comune di Sustinente, si andava meno, durante le festività o quando potevamo. Poi quotidianamente. Anche nelle vacanze estive trascorrevamo le vacanze insieme, specie dopo che è nato il bambino, che passava molti periodi con i nonni in vacanza, in un campeggio”, e poi ancora: “con gli impegni che avevamo noi spesso non riuscivamo a gestire il bambino e se ne occupava il nonno, specialmente questi frequentava assiduamente gli allenamenti. Quando era più Per_11 piccolo ci aiutava con l'asilo. Si era trasferito in città proprio per essere più disponibile.” (cfr. verbale udienza 7.06.2023).
46. Premesso che le dichiarazioni del teste appaiono coerenti intrinsecamente e che parte convenuta non ha fornito alcuna prova contraria in merito alle allegazioni e alle prove attoree, può ritenersi per presunzioni e sulla base dell'id quod prelumque accidit, come anche le figlie, al pari della madre, non solo abbiano subito una intensa sofferenza morale dalla morte del padre, ma anche un profondo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita quotidiane, che prevedevano prima del decesso la presenza costante e continua del genitore.
47. Sulla liquidazione del danno da perdita parentale.
48. Accertato dunque il diritto delle attrici a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito – sia nella sua componente di danno da sofferenza soggettiva, sia nella sua componente di danno dinamico-relazionale - va osservato che il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, sia liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Ciò non toglie che nel quantificare il danno non patrimoniale e dunque dare concretezza alla clausola generale dell'equità, il giudice di merito debba perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Invero, come precisato in giurisprudenza “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile
e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (cfr. Cass n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2007).
Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità e di certezza del diritto, sono state predisposte dalla giurisprudenza delle tabelle che individuano parametri uniformi per la pagina 21 di 24 liquidazione del danno non patrimoniale, anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
49. Orbene, la scrivente ritiene opportuno aderire alle indicazioni fornite dalle Tabelle elaborate, proprio in tema di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nell'edizione 2024, tenuto conto che le c.d. “tabelle milanesi” che vedono ampia diffusione sul territorio nazionale.
Superata da ultimo la tecnica di quantificazione del danno basata su una forbice risarcitoria
- che consentiva di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili in ragione della quale erano individuati un parametro minimo e un parametro massimo e che fu criticata da ampia parte della giurisprudenza, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa (in tal senso, vedasi Cass. n.
10579/2021) – le nuove Tabelle integrate appaiono utili a fornire un criterio giurisprudenziale idoneo a fungere da base di una valutazione equitativa, al quale la scrivente intende uniformarsi, ritenendolo condivisibile e appropriato.
Le nuove tabelle integrate a punti prevedono, infatti, punteggi differenziati - in base alla circostanza che la perdita abbia riguardato genitori, figli, coniuge ovvero fratelli e nipoti - per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, tutti i valori che, a eccezione dell'ultimo, risultano di carattere oggettivo.
A fronte di tale calcolo, si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il “valore punto” che, pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
50. Sulla base di tali criteri, appare opportuno vagliare separatamente le posizioni delle attrici.
51. Quanto all'attrice considerato che la stessa era moglie non separata e Parte_1 convivente della vittima;
che la stessa aveva 77 anni all'epoca del decesso del marito, a sua volta di anni 79 al momento del decesso;
considerata altresì la presenza di almeno due altri familiari in vita e tenuto conto dell'intensità della relazione, per le ragioni tutte già esposte, il danno liquidabile deve quantificarsi in Euro 262.037,00.
52. Quanto all'attrice , considerato che la stessa era figlia non convivente Parte_2 della vittima;
che la stessa aveva 57 anni all'epoca del decesso del padre, a sua volta di anni
79 al momento del decesso;
considerata altresì la presenza di almeno due altri familiari in vita e tenuto conto dell'intensità della relazione, per le ragioni tutte già esposte, il danno liquidabile deve quantificarsi in Euro 222.927,00.
pagina 22 di 24 53. Quanto all'attrice , considerato che la stessa era figlia non convivente Parte_3 della vittima;
che la stessa aveva 54 anni all'epoca del decesso del padre, a sua volta di anni
79 al momento del decesso;
considerata altresì la presenza di almeno due altri familiari in vita e tenuto conto dell'intensità della relazione, per le ragioni tutte già esposte, il danno liquidabile deve quantificarsi in Euro 222.927,00.
54. Poiché tutte le suddette somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale costituiscono l'equivalente monetario attuale di danni originati da fatto illecito risalente negli anni, le stesse deve essere devalutate alla data dell'evento (16.05.2021) e successivamente rivalutate annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare le danneggiate anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
55. Dal momento della liquidazione del danno risarcibile con la presente sentenza, il debito di valore si converte di debito di valuta, maturando dunque su di esso gli interessi moratori come per legge, fino all'effettivo saldo.
56. Sulle spese
57. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico di parte convenuta.
58. Esse sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato
DM per tutte le fasi di cui si compone il procedimento, non potendosi operare alcun incremento per il numero delle parti, considerato che la molteplicità di assistite non ha determinato un reale incremento delle attività difensive svolte, avendo le attrici posizioni sostanzialmente tra loro omogenee.
Parte convenuta deve infine essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di CTP, da liquidarsi in Euro 1.830,00 come da fattura in atti.
59. Devono infine essere poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) accertata la responsabilità della società convenuta per i fatti di cui è causa, condanna
a risarcire all'attrice la somma di Euro CP_1 Parte_1
262.037,00, all'attrice la somma di Euro 222.927,00, all'attrice Parte_2
pagina 23 di 24 la somma di Euro 222.927,00, oltre rivalutazione e interessi Parte_3 come indicato in parte motiva;
2) condanna parte convenuta a rimborsare alle attrici le spese di lite, che CP_1 si liquidano in Euro 3.543,00 per spese di iscrizione a ruolo e di CTP ed Euro 29.193,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
MA, 11/04/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2695/2021 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Paolo Andreani;
ATTRICI
contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Patron Paolo e dall'avv. Ricci Barnaba;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “In via preliminare, dichiararsi la nullità parziale della relazione tecnica d'ufficio per i motivi esposti con le note scritte depositate il 22-8-2024.
Nel merito, previe le declaratorie tutte del caso, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della società convenuta per la malattia di mesotelioma pleurico e morte di
avvenuta a MA il 16-5-2021, condannarsi C.F. Persona_1 CP_1
, a risarcire a: - (C.F. i danni alla P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 stessa derivati nella misura di € 260.000,00; - (C.F. Parte_2
) i danni alla stessa derivati nella misura di € 220.000,00; - C.F._2 [...]
(C.F. ) i danni alla stessa derivati nella misura di € Parte_3 C.F._3
220.000,00, con interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, o in quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia liquidare.
In ogni caso, rifuse spese e compensi di causa.”
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di MA, contrariis rejectis, e previe tutte le pronunce e le declaratorie del caso:
- respingere ogni domanda avanzata, cumulativamente e/o singolarmente, da
[...]
, nei confronti di perché Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 infondata in fatto e in diritto;
in subordine, ridurre gli importi dei risarcimenti in funzione di quanto osservato, dedotto ed eccepito da;
CP_1
- in via istruttoria, non ammettere le istanze ed i mezzi di prova residui dedotti dalle attrici per le ragioni di cui in atti;
- con ogni altra pronuncia ritenuta opportuna, conseguente, di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, spese generali e accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Le ricorrenti, rispettivamente moglie e figlie di , deceduto il 16.05.2021 Persona_1 per mesotelioma pleurico epitelioide, hanno agito in giudizio nei confronti di CP_1 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali iure
[...] proprio subiti per effetto del decesso del proprio congiunto.
Il decesso, secondo le allegazioni attoree, fu infatti conseguenza dell'insorgenza di malattia professionale da esposizione ad amianto presso lo stabilimento Petrolchimico di MA,
pagina 2 di 24 in cui, alle dipendenze di varie imprese, aveva svolto attività lavorativa di Persona_1 tubista, comportante anche manipolazione diretta di amianto, per la società in diversi periodi compresi tra il 1962 e il 1989. Controparte_2
Le attrici hanno dunque allegato come la responsabilità della morte del congiunto sia da imputare all'odierna convenuta, da ultimo subentrata a fronte di complesse vicende societarie alla ai sensi degli artt. 2043, 2050, 2051 ovvero Controparte_2 comunque 2087 c.c.
2. costituendosi in giudizio, ha contestato integralmente le allegazioni CP_1 circa il fatto che il congiunto delle attrici avesse lavorato nello stabilimento nei tempi indicati in atto di citazione, che ivi avesse svolto la mansione di tubista e che fosse stato esposto a fibre di amianto;
ha contestato l'esistenza di un rapporto causale tra le riferite esposizioni e la malattia, nonché l'asserita violazione di norme cautelari idonee a tutelare la salute dei lavoratori e l'esistenza di possibili profili di colpa;
ha finanche contestato si essere stata proprietaria o di aver gestito l'impianto di MA per tutto l'arco lavorativo di , negando che, a fronte delle varie vicende societarie che hanno Persona_1 coinvolto lo stabilimento petrolchimico di MA, possano essere ascritti alla convenuta i profili di responsabilità, anche datoriale, indicati da parte attrice.
Ha infine contestato la quantificazione del danno indicata dalle attrici.
3. All'esito dell'istruttoria, svolta mediante acquisizione documentale, escussione di prova orale e CTU medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
4. Sulla qualificazione della responsabilità invocata dalle attrici e sull'attività lavorativa svolta da presso lo stabilimento petrolchimico di Persona_1
MA
5. Preliminarmente, la fattispecie di responsabilità invocata dalle attrici va correttamente qualificata ai sensi dell'art. 2087 c.c.
6. Secondo le allegazioni attoree, infatti, è deceduto in conseguenza Persona_1 all'insorgenza di malattia professionale (mesotelioma pleurico) insorta a causa del mancato rispetto delle minime misure di sicurezza che il committente avrebbe dovuto assicurare ai lavoratori nel corso dell'attività prestata dal congiunto, prima, alle dipendenze della con distaccamento presso lo stabilimento petrolchimico di MA – CP_3 allora di proprietà della società con mansioni di tubista dal 1962 Controparte_2 al 1966 per la costruzione e modifiche degli impianti, poi ancora dal settembre 1967 fino al febbraio 1968, dall'ottobre 1971 a febbraio 1972 e dal gennaio 1976 all'agosto 1979; successivamente, presso il medesimo stabilimento, alle dipendenze della CP_4
pagina 3 di 24 dal 1986 fino all'agosto 1989 e poi ancora alle dipendenze della poi in Pt_4 CP_5 seguito Welding Service) di MA, sempre come tubista presso il medesimo petrolchimico di MA per la costruzione di un forno dall'ottobre 1990 al maggio 1993.
7. Sebbene non sia agevole ricostruire nel dettaglio la complessa storia lavorativa di
[...]
, tali allegazioni trovano riscontro, in prima battuta, nell'ampia documentazione Per_1 versata in atti dalle attrici (cfr. doc. 6) “Libretto di Lavoro di ”; doc. 7) Persona_1
“Estratto conto INPS di ”; 8) “Fasc. N° 3026/2019 ATS VAL Padana Persona_1 relazione medico del Lavoro SPSAL - intervista a del 27-8-2019”; doc. Persona_1 d9) “Scheda lavoro – ” sottoscritta da per controllo CP_3 CP_2 Per_1
“CHECKED” riguardante una sezione di guarnizione metallica con anima di amianto;
doc. 6) “Sommarie informazioni 30-8-2019 di ”; doc. 27) “Dichiarazione 23-9- Persona_1
2021 con allegata Carta D'Identità”;7 doc. 75) “Dichiarazione Parte_5 testimoniale 1-3-2022 ; doc. 76) “Dichiarazione testimoniale 2-3-2022 Parte_5
”). Testimone_1
8. Ulteriore riscontro alle allegazioni attoree è stato fornito dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del presente procedimento.
In particolare, il teste anch'egli ex operaio distaccato Parte_5 CP_3 presso lo stabilimento dal 1965 al 1970 e dal 1972 al 1975, ha confermato CP_2 che era suo collega nella e che insieme lavorarono distaccati Persona_1 CP_3 nello stabilimento , presso cui svolgeva la mansione di CP_2 Persona_1 tubista, precisando in particolare che insieme, dal 1965 al 1975, i due hanno lavorato nei reparti PR7, PR8, PR9, PR10, PR11 CS del suddetto stabilimento (cfr. verbale udienza
7.6.2023).
Anche il teste ex operaio distaccato presso lo Testimone_1 CP_3 stabilimento di MA della dal 1961 al 1988 e dipendente della ditta CP_2 dal 1988 fino al 1994/1995 con distaccamento sempre nel medesimo CP_4 stabilimento, ha confermato che dal 1961 al 1988 lavorò insieme a nello Persona_1 stabilimento di MA nei predetti reparti PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, CP_2 Per ST3, passando successivamente, insieme a , alle dipendenze della ditta Persona_1 rimanendo sempre distaccato nello stabilimento (cfr. CP_4 CP_2 verbale cit.)
Infine, l'ulteriore teste già ufficiale di Polizia Giudiziaria nell'ambito del Tes_2
Servizio Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro di MA e consulente del PM nel procedimento penale a carico degli ex amministratori (NR. 2375/01 R.G. CP_2
Notizie di reato, conclusosi con Sentenza N° 1142/2014 del Tribunale di MA), ha confermato che tra il 1960 e il 1981, nello stabilimento di MA, CP_2 venivano impiegate ditte esterne, tra le quali la a cui venivano appaltati CP_3 lavori di manutenzione (cfr. verbale udienza cit.).
pagina 4 di 24 9. Sussistono dunque in atti ampi riscontri del fatto che , nei periodi sopra Persona_1 indicati, prima alle dipendenze delle società e poi della società CP_3 abbia svolto la propria attività professionale distaccato presso lo CP_4 stabilimento di MA della , nei reparti PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, CP_2
ST3, CS e con le mansioni di operaio metalmeccanico tubista.
10. Sulla nocività dell'ambiente di lavoro e sull'esposizione del lavoratore all'amianto
11. Parimenti, sono stati forniti ampi riscontri documentali circa il fatto che, quantomeno negli anni tra il 1961 e il 1989, nello stabilimento petrolchimico di MA, vi fossero notevolissime e diffuse quantità di amianto, presente sotto forma di coperture e pareti di edifici, coibentazioni di apparecchiature e di linee, nonché di traversine ferroviarie, che lo stesso fosse fortemente degradato e fosse diffusa la presenza di polveri in sospensione (cfr. doc. 60 – tabella già agli atti del citato procedimento penale di ricognizione-censimento eseguita agli inizi degli anni novanta di tutti i manufatti contenenti amianto nello stabilimento in questione, ma anche doc. 12 e 14 verbali di udienze penali da fonoregistrazione).
12. Parte attrice ha - in particolare - prodotto ampia documentazione a prova del fatto che nei reparti PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, ST3, CS (dove è provato che Persona_1 abbia per anni lavorato) le coperture, le linee, tubazioni erano coibentate e composte con finiture in amianto e o intonaco in cemento/amianto, peraltro in “pessimo stato” di manutenzione (cfr. dal fascicolo attoreo doc. 16, da pag. 155 a 192 e ss;
doc. 52/E, da pag.
292 e seguenti, doc. 54/F, 54/G; doc. 60); ma anche doc. 11) “Relazione - Per_3 Per_4
C.T. della Procura della Repubblica Tribunale di MA”; doc. 12) “Verbale udienza 22-
10-2013 redatto da fonoregistrazione proc. penale N 2375/01 Tribunale di MA”; doc. 13) “Verbale di udienza del 29-10-2013 proc. penale N 2375/01 Tribunale di MA”; doc. 14) “Verbale di udienza del 29-10-2013 redatto da fonoregistrazione proc. penale N 2375/01 Tribunale di MA”; doc. 15) “Documentazione fotografica / diapositive sui luoghi e reparti ”; doc. 18) “Perizia d'Ufficio Proc. N. 2375/2001 R.G.N.R. CP_2 dott. ; doc. 60) “Estratto dal censimento amianto, tabelle reparti Persona_5 stabilimento di MA della - fonte ENICHEM SPA, da consulenza dott. CP_2 ; doc. 61) “Slides analisi ed elaborazioni dati contenuti nel censimento amianto - Per_3 stabilimento di MA della , a cura di prof. ing. prof. CP_2 Persona_6 ing. , prof. ing. , che indica attraverso l'esame del Persona_7 Persona_8 censimento amianto una presenza di amianto nel petrolchimico di MA” “•Amianto come coibente in apparecchiature e tubazioni, indoor e outdoor TOTALE ~ 11000 m²”
“•Amianto come coibente in apparecchiature e tubazioni, solo indoor TOTALE ~ 2000 m²”
“•Amianto come coibente in apparecchiature e tubazioni, solo outdoor TOTALE ~ 9000 m²” “•Amianto come Eternit in pareti e coperture TOTALE ~ 60000 m²”; doc. 62) “Slides analisi ed elaborazioni dati contenuti nel censimento amianto - stabilimento di MA della , reparti PR7, PR8, PR10 a cura di prof. ing. prof. CP_2 Persona_6 ing. , prof. ing. , che indica “Amianto outdoor Persona_7 Persona_8
pagina 5 di 24 REPARTO PR7 • Nel reparto PR7 sono stati individuati in ambienti di lavoro outdoor 242,3 m² di manufatti contenenti amianto in precarie condizioni di conservazione (in totale 250,210 m²) e 960 m² di coperture in Eternit”; “Amianto outdoor REPARTO PR8 • Nel reparto PR8 sono stati individuati in ambienti di lavoro outdoor 321 m² di manufatti contenenti amianto in precarie condizioni di conservazione (in totale 367 m²)”; “Amianto outdoor REPARTO PR10 • Nel reparto PR10 sono stati individuati in ambienti di lavoro outdoor 107,2 m² di manufatti contenenti amianto in precarie condizioni di conservazione (in totale 149,6 m²) e 100 m² di coperture in Eternit”; “Considerazioni conclusive REPARTI PR7, PR8, PR10 L'applicazione della procedura Versar ha consentito di valutare ora per allora che negli edifici del REPARTO PR7: Edificio B_ 46 (Versar 1) Edificio A_
47 (Versar 2) il rischio di esposizione per inalazione delle fibre di amianto è risultato rispettivamente molto alto e medio. Nei REPARTI PR7, PR8 e PR10 la presenza, in ambienti outdoor, di circa 700 m2 di manufatti coibentati con amianto in precarie condizioni di conservazione e di oltre 1000 m2 di coperture in Eternit ha di certo contribuito ad aumentare il rischio di esposizione all'inalazione di fibre di amianto”; doc. 63) “Slides analisi ed elaborazioni dati contenuti nel censimento amianto - stabilimento di MA della , reparti PR11, PR12 a cura di prof. ing. CP_2 Persona_6 prof. ing. , prof. ing. ”, che indica “Amianto outdoor Persona_7 Persona_8 REPARTO PR11 •Nel reparto PR11sono stati individuati in ambienti di lavoro outdoor 47,6 m² di manufatti contenenti amianto in precarie condizioni di conservazione (in totale 47,6 m²) e 60 m² di coperture in Eternit”; “Amianto outdoor REPARTO PR12 •Nel reparto PR12 sono stati individuati in ambienti di lavoro outdoor 150,8 m² di manufatti contenenti amianto in precarie condizioni di conservazione (in totale 151,1 m²) e 130 m² di coperture in Eternit” “Considerazioni conclusive REPARTI PR11 e PR12 L'applicazione della procedura Versar ha consentito di valutare ora per allora che nell'edificio del REPARTO PR12: Edificio A_57 (Versar 2) il rischio di esposizione per inalazione delle fibre di amianto è risultato alto. Nei REPARTI PR11 e PR12 la presenza, in ambienti outdoor, rispettivamente di circa 50 e 150 m² di manufatti coibentati con amianto in precarie condizioni di conservazione e di circa 60 e 130 m² di coperture in Eternit ha di certo contribuito ad aumentare il rischio di esposizione all'inalazione di fibre di amianto”; doc. 64) “Slides analisi ed elaborazioni dati contenuti nel censimento amianto - stabilimento di MA della , reparto CS a cura di prof. ing. prof. ing. CP_2 Persona_6
, prof. ing. ” che indica “Amianto outdoor REPARTO Persona_7 Persona_8 CS •Nel reparto CS sono stati individuati in ambienti di lavoro outdoor 73.3 m² di manufatti contenenti amianto in precarie condizioni di conservazione (in totale 73.3 m²) e 3750 m² di coperture in Eternit” “Considerazioni conclusive L'applicazione CP_6 della procedura Versar ha consentito di valutare ora per allora che nell'edificio del
(Versar 1) il rischio di esposizione per Controparte_7 inalazione delle fibre di amianto è risultato molto alto. Inoltre negli edifici del REPARTO
CS: Edificio E_ 43, B_44, O_45, I (Versar 2) il rischio di esposizione per inalazione delle fibre di amianto è risultato alto. Nel REPARTO CS la presenza, in ambienti outdoor, di circa 75 m² di manufatti coibentati con amianto in precarie condizioni di conservazione e di circa 3800 m² di coperture in Eternit ha di certo contribuito ad aumentare il rischio di pagina 6 di 24 esposizione all'inalazione di fibre di amianto”; doc. 68 “Relazione 29 ottobre 2013, sulla presenza di amianto nello stabilimento petrolchimico di MA a cura di prof. ing.
[...]
prof. ing. , prof. ing. ”; oltre a docc. 66) Per_6 Persona_7 Persona_8
“Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione del 22-10-2013 proc. penale n. 1303-10 r.g. Tribunale di MA”; doc. 67) “Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione del 29-10-2013 proc. penale n. 1303-10 r.g. Tribunale di MA”; doc. 69) “Slides parte generale - Amianto - a cura di prof. ing. prof. ing. , Persona_6 Persona_7 prof. ing. ”; doc. 70) “Slides - Amianto - Algoritmi di calcolo a cura di prof. Persona_8 ing. prof. ing. , prof. ing. ”; doc. 71) Persona_6 Persona_7 Persona_8
“Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione del 24-05-2011 proc. penale n. 1303-10 r.g. Tribunale di MA”).
In merito a tale documentazione, deve evidenziarsi come essa, composta per lo più da atti acquisiti o formati nel corso del procedimento penale già citato, debba qualificarsi come prova atipica, liberamente utilizzabile dal Giudice civile e liberamente valutabile dallo stesso, anche alla luce degli ulteriori elementi istruttori raccolti.
13. A tal proposito, appare utile evidenziare come, a riscontro della predetta documentazione, l'ampia e diffusa presenza di amianto nei reparti dello stabilimento di
MA in cui ha svolto la proprie attività lavorativa, il suo pessimo stato Persona_1 conservativo negli anni in questione (ossia dal 1961 al 1989, in particolare), nonché la diretta esposizione del lavoratore a grandi quantità di polveri di asbesto, è stata confermata dai testi escussi nel corso del presente giudizio.
In particolare, i testi e ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito Testimone_3 Tes_2 del Servizio Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro, che dal 1989 e 1990 effettuarono sopralluoghi nello stabilimento di MA, hanno confermato l'esistenza CP_2 di amianto negli impianti, hanno confermato la documentazione in atti (docc. 15 e 54 fascicolo attoreo) e hanno dichiarato di aver essi stessi accertato che, fin dalla progettazione e realizzazione dello stabilimento (risalente alla metà degli anni '50 del 1900) gli impianti della di MA furono realizzati con amianto e che dal 1960 al 1981 nei CP_2 reparti PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, ST3, CS le coibentazioni dei tubi erano ancora costituite da materassini contenenti amianto, tenute ferme con lamiera o con reti cementate, oppure erano costituite da coppelle di cemento amianto (cfr. verbale udienza 7.06.2023).
Ancora, i testi e già colleghi di lavoro di Parte_5 Testimone_1 Persona_1 presso lo stabilimento di cui è causa, hanno confermato la presenza e l'ampia esposizione dei lavoratori in generale, e di in particolare, alle polveri di amianto nello Persona_1 stabilimento;
hanno riferito che nei reparti in cui il lavoratore prestò la propria opera le coibentazioni dei tubi erano composte da amianto e che egli liberava i tubi dalla coibentazione contenente amianto utilizzando martello, scalpello e fiamma ossidrica direttamente sul posto;
hanno riferito altresì che quando gli operai rimuovevano i pagina 7 di 24 materassini delle coibentazioni questi si sbriciolavano, formando residui di polvere che venivano lasciati sul pavimento e calpestati dagli operai ivi presenti.
14. Alla luce di tali elementi istruttori, molteplici e coerenti, non può certo dubitarsi che sia stato, presso lo stabilimento petrolchimico di MA, per anni e in Persona_1 misura assolutamente notevole, esposto alle fibre di amianto degradato, né che, come si dirà nel prosieguo, presso il predetto stabilimento fossero assenti le benché minime misure di sicurezza volte a tutelare la salute dei lavoratori.
15. Sulla responsabilità del committente ai sensi dell'art. 2087 c.c. e sulla totale assenza, nel caso di specie, di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore
16. Orbene, sebbene pacificamente non fosse dipendente della società Persona_1 proprietaria dello stabilimento (allora , bensì di società terze datrici Controparte_2 di lavoro che operavano all'interno dello stabilimento medesimo, non può certo escludersi la responsabilità della società committente dei lavori ai sensi dell'art. 2087 c.c.
L'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, senz'altro sussistente la responsabilità del committente, che affidi lavori in appalto all'interno della propria azienda, mantenendo nella propria disponibilità l'ambiente di lavoro, nell'adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, attraverso l'espansione della portata dell'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. 4084/2025 che richiama Cass. n. 29157/2024), in seguito al recepimento della normativa europea (Direttiva 89/197/CEE) avvenuto con l'art. 7 d.lgs. n. 626/1994 e di seguito con la disciplina dell'art. 26 del T.U. n. 81/2008 (cfr. Cass n. 2517/2023).
17. Ciò posto, accertato che il danno sia stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro ovvero del committente provare di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, almeno le cautele previste in via generale e specifica dalle norme cautelari dettate dall'ordinamento all'epoca della condotta (cfr. a ultimo Cass. 4085/2025).
Per questa ragione, non appaiono condivisibili le censure sollevate da parte convenuta a proposito della asserita imprevedibilità, nei tempi in cui operò nello Persona_1 stabilimento petrolchimico di MA, della nocività dell'esposizione all'amianto e della liceità dell'utilizzo del predetto materiale.
18. L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (richiamato anche di recente dalla Cassazione, cfr. Cass. 2025 cit.), a cui il Tribunale di MA intende dare seguito, ha sul punto evidenziato come “nell'impianto di tutela della salute e della dignità del lavoratore all'interno del rapporto di lavoro, una valenza decisiva assume anzitutto l'art. 2087 del codice civile il quale stabilisce che “l'imprenditore è tenuto ad adottare
pagina 8 di 24 nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Perciò adottare “tutte le misure” significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall'ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione;
misure relative all'ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); e significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorra servirsi del criterio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica. Nella sentenza n. 312/2006 la Corte Costituzionale ha poi affermato che nel caso di violazione dell'art.2087 c.c., alla quale consegua l'applicazione di una sanzione penale, “può essere penalmente censurata soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive”. Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001 nella quale si è affermato che i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia. Per la protezione dall'amianto, all'epoca della condotta, oltre all'art. 2087 c.c., valeva pure quanto disposto dal D.P.R. 19 marzo 1965 n. 303 il quale reca le norme generali per l'igiene sul lavoro, stabilisce i requisiti generali degli ambienti di lavoro e prescrive visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. In particolare all'interno del DPR 303/56 rileva anzitutto l'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datore (dall'art.4): “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”. Notevole importanza rivestono anche: l'art. 9 del dpr. 303/56 riguardante l'areazione la pulizia dei locali (“Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori”); l'art.19 in materia di separazione dei lavori nocivi (“il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”). Anche l'art. 387 del diverso D.P.R. 547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: “I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere
a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”. La norma del DPR 303/56 che più direttamente è stata invocata a fondamento della responsabilità del datore di lavoro nel caso in esame è l'art. 21, che si intitola “difesa contro le polveri”. La norma disciplina in
pagina 9 di 24 modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori: “Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà
d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.
19. Nel caso di specie, alla luce degli elementi istruttori raccolti e già ampiamente illustrati nei precedenti capi, può ben dirsi che la società committente non abbia mai adottato alcuna misura di protezione dal rischio, neppure facendo ricorso a minimi e basilari accorgimenti, da sempre disponibili, che sarebbero certo stati idonei, se non a neutralizzare, quantomeno a diminuire l'entità delle fibre disperse nell'ambiente di lavoro e dunque la probabilità di contrarre la malattia (in tal senso, cfr. Cass. 38991/2010 e Cass. 43786/2010).
Tali misure dovevano essere garantite dal committente che, anche considerata la peculiare attività produttiva svolta e alla luce dei principi richiamati dalla giurisprudenza citata, non poteva non essere, se non con grave colpa, a conoscenza della pericolosità dell'utilizzo dell'amianto contenuto nelle coibentazioni e su cui gravava un preciso onere di informazione circa le più evolute metodologie di lavoro compatibili con la tutela della salute di lavoratori.
Ciò tanto più che, come puntualmente evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità: “La conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d.14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri;
idem, nel d.lgt. 6/8/1916 n.1136 e nel r.d.1720/1936). Secondo un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità
pagina 10 di 24 dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale (tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota l'iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel
1968; cfr. Cass. sez IV 43786/2010 e Cass. sez. IV 38991/2010). Mentre l'asbestosi - pure essa una malattia mortale o comunque produttrice di una significativa abbreviazione della vita - è stata inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge 455/1943.
In relazione alla medesima obiezione cronologica riferita all'epoca della conoscenza della nocività dell'amianto, va pure tenuto conto del risalente e consolidato orientamento di legittimità (a partire da Cass. pen. 27.6.1979; 14.4.1994 est. 6858/90; 988/2003; Per_9
37432/2003; 988/2003; 37432/2003; 8204/2003; 7 8204/2003; 7630/2005; Cass.Sez. IV 43786/2010 e Cass. sez. IV 38991/2010) secondo il quale l'accertamento di questa epoca non rileva ai fini della responsabilità del datore per mesotelioma pleurico, perché le misure protettive da adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso (dall'una o dall'altra malattia). Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi (Cass. IV, 5919/1991, Rezza;
Cass. IV,
5037/2000, Camposano;
Cass. IV, 4675/07, Bartalini;
Cass. IV, 21513/09, Per_10
Cass.Sez IV 43786/2010 e e Cass. sez IV 38991/2010).
20. Orbene, si ribadisce come dalle modalità con cui era normale che i lavoratori operassero e dagli ambienti di lavoro descritti dai testi sopra citati, che furono colleghi di presso lo stabilimento di cui è causa (cfr. verbale udienza 27.06.2023 cit.), Persona_1 appare palese il mancato assolvimento da parte della società committente di qualsivoglia cautela atta a prevenire il danno subito dal lavoratore.
D'altro canto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova circa il fatto che tali misure siano state assunte, ad esempio fornendo idonee informazioni ai lavoratori, garantendo a essi adeguati mezzi di protezione o indicando le procedure di sicurezza adottate, ciò nonostante le dimensioni e l'organizzazione imprenditoriale della società fossero tali da rendere esigibile la massima diligenza nel tenersi al passo con l'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche.
21. Sull'esistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa prestata dal lavoratore per la committente e l'insorgenza della malattia professionale
22. Ciò posto in merito alla qualificazione della responsabilità invocata dalle attrici e sulla condotta rilevante ai sensi dell'art. 2087 c.c. della committente, risultano altresì provate la causa della morte del lavoratore , intervenuta il 16.05.2021, e l'esistenza Persona_1 del nesso causale tra essa e l'annosa esposizione all'amianto dello stesso, presso lo stabilimento petrolchimico di MA.
pagina 11 di 24 23. Tale circostanza appare suffragata dall'ampia documentazione versata in atti dalle attrici (cfr. doc. 2) cartella clinica, doc. 81) scheda ISTAT morte, docc. da 19) a 23) e da
84) a 92) certificati di ricovero / lettere di dimissioni dell'ospedale di MA (reparto di pneumologia) e delle cliniche Humanitas Gavazzeni - Regione Lombardia, i certificati delle visite oncologiche, doc. 32) questionario Registro Nazionale Mesoteliomi del 27.8.2019 sulla storia di lavoro e abitudini di vita di , docc. da 77) a 80), 82) e 83) Persona_1 certificati INAIL), oltre che dalla CTU espletata nel corso del giudizio, con nomina quale ausiliario del dott. Persona_11
24. La predetta relazione tecnica, in particolare, appare del tutto condivisibile, risultando rigorosa logicamente e scientificamente, ben motivata e scevra da vizi metodologici o da da palesi violazioni del contraddittorio, sicché non appare fondata l'eccezione di nullità parziale della CTU sollevata da parte attrice.
25. Ciò posto, il Tribunale osserva come il CTU, dopo aver compiutamente esaminato la storia clinica e la storia lavorativa di , sia giunto ad accertare, quale causa Persona_1 del decesso, una “insufficienza respiratoria terminale in soggetto affetto da mesotelioma pleurico di tipo epitelioide.”, evidenziando come l'esposizione lavorativa di presso lo stabilimento di MA sia di per se stessa Persona_1 CP_2 idonea, anche se considerata singolarmente, a rendere conto dell'insorgenza del mesotelioma pleurico di tipo epitelioide da cui il lavoratore era affetto” (cfr. relazione cit.).
26. Sul punto, va rilevato che, sebbene non possa escludersi - sussistendo anzi in atti alcuni elementi che inducono a presumerlo - che il lavoratore possa essere stato esposto ad amianto, nel corso della propria vita lavorativa, non solo nello stabilimento petrolchimico di MA, ma anche presso altri luoghi di lavoro nei quali ha, negli anni, prestato la propria attività professionale, tale circostanza non appaia idonea a recidere il nesso causale tra la condotta omissiva oggetto del presente giudizio e l'insorgenza della malattia che ha condotto alla morte. Persona_1
27. In primo luogo, non può dirsi provata in alcun modo l'efficienza causale dell'esposizione ad amianto in altri contesti lavorativi sulla base delle sole dichiarazioni contenute nel verbale di SIT rese dallo stesso al personale della ATS Val Persona_1
Padana in data 30/08/19 (doc. 26) fascicolo attoreo), che appaiono del tutto generiche nelle indicazioni dei tempi e dei contesti specifici in cui, in ambiti lavorativi diversi dallo stabilimento di MA, egli sia stato esposto a amianto degradato.
Non è possibile, infatti, sulla base della documentazione in atti, valutare l'entità dell'esposizione del lavoratore all'amianto in contesti lavorativi diversi dallo stabilimento petrolchimico di MA, né è stata fornita dalla società convenuta prova circa le condizioni dei relativi ambienti di lavoro, nonostante su di essa gravasse l'onere di fornire prova dell'idoneità di cause altre a interrompere in nesso causale.
pagina 12 di 24 28. A ciò si aggiunga che, individuata l'esposizione ad amianto presso lo stabilimento di
MA, per oltre dieci anni, come causa, anche a sé stante, idonea a determinare l'insorgenza della malattia, l'eventuale concorso di altre cause – e dunque eventuali ulteriori esposizioni ad amianto presso diversi contesti lavorativi - non appare idonea ad escludere la rilevanza del fattore eziologico costituito dall'esposizione del lavoratore alla sostanza nociva presso lo stabilimento di MA.
Ciò, anche alla luce di giurisprudenza consolidata di legittimità la quale ha messo in rilievo come “in materia di nesso casuale (artt. 40 e 41 c.p.) il nostro ordinamento sia ispirato (in ogni settore del diritto) al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori che abbiano operato nella serie causale. In punto, da ultimo si è pronunciata Cass. n. 28458 del 05/11/2024 affermando che “in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie
l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso”. Pertanto, solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge
(Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).” (Cass. 4085/2025).
29. Nel caso di specie, può certo ritenersi che, da un lato, secondo la regola probatoria civilistica del più probabile che non, l'esposizione per oltre un decennio (per la precisione, circa 13 anni e 9 mesi) a polveri di amianto presso lo stabilimento petrolchimico di
MA sia stata da sola causa scatenante della malattia.
Dall'altro, non vi è alcuna certezza che l'intervento di un fattore causale estraneo all'attività lavorativa presso lo stabilimento petrolchimico di MA sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso, né può dirsi provato che l'esposizione avvenuta in altri contesti lavorativi abbia assunto ruolo causale esclusivo nell'insorgenza della malattia, pur non potendosi escludere che l'esposizione presso altre sedi lavorative possa aver concorso al suo insorgere o determinato l'accelerazione della malattia stessa.
pagina 13 di 24 30. Sulla responsabilità della convenuta CP_1
31. Infine, non appare condivisibile la difesa della convenuta per cui la CP_1 società stessa potrebbe ritenersi responsabile dello stabilimento di MA solo con riferimento al biennio 1987-1989, sul presupposto – sostenuto della convenuta - che non è mai stata proprietaria dello stabilimento di MA e neppure lo ha CP_1 mai gestito, non potendo ritenersi responsabile della sua gestione nel periodo in cui il lavoratore vi prestò la propria opera, tenuto conto delle numerose e complesse operazioni di trasferimenti aziendali, che hanno incluso anche lo stabilimento di MA, fra diverse società succedutesi nel tempo.
32. Orbene, i passaggi di proprietà dello stabilimento, estremamente complessi e articolati, sono stati puntualmente ricostruiti e documentati da parte attrice e possono essere così riassunti:
• la costruzione dello stabilimento petrolchimico è stata avviata nel 1956 a MA, a opera della (cfr. doc. 38 fascicolo attoreo, “denuncia di stabilimento Parte_6
inviata alla Camera di Commercio di MA, reg. il 16-11-1959 con Parte_6 allegate richieste del 6-11-1959 rilascio certificati”);
• in data 29.2.1964 avvenne la fusione per incorporazione di nella Parte_6
“vecchia” (società omonima ma distinta dall'attuale convenuta), che CP_1 divenne proprietaria esclusiva dello stabilimento mantovano (cfr. doc. 39 fascicolo attoreo,
“denuncia di del 11-6-1964 inviata alla Camera di Commercio di MA, CP_1 con allegato Atto di Fusione di rep. 86728 del 29-2-1964 Notaio ” e Persona_12 allegato atto di “Constatazione” di rep. 88290 del 4-5-1964 Notaio ); Per_12
• in data 7.07.1966 venne costituita la in forma Controparte_8 abbreviata derivante dalla fusione per incorporazione della Controparte_2 nella Controparte_9
“vecchia” (cfr. doc. 25 fascicolo attoreo, “atto di fusione CP_1 [...] del 7.7.1966”); dunque da quella data lo “Stabilimento industriale in CP_8
Comune di MA-Frassine” fu formalmente nella titolarità della neonata
(cfr. doc. 24 fascicolo attoreo, comunicazione del 25.11.1966 alla Controparte_2
Camera di Commercio di MA della ), che ne rimase Controparte_8 proprietaria fino al 30.12.1980 (cfr. doc. 40 fascicolo attoreo “comunicazione 12.1.1977 di
, con allegata lettera 28-12-1976 / di prot. Camera di Controparte_8
Commercio di MA 11.1.1977 di organigramma dello stabilimento di MA e procura in autentica Notaio del 20-9-1976”, nonché doc. 41 fascicolo Persona_13 attoreo, “denuncia - comunicazione 12-4-1977 di alla Camera di Controparte_2 Commercio di MA, per conferimento operazioni nell'ambito dello stabilimento di MA, con allegata procura speciale in autentica rep. 231.540 del 24-3-1977 Notaio
); Per_14
pagina 14 di 24 • il 28.10.1980 la società C.F. , assunse la denominazione CP_10 P.IVA_2 di o in forma abbreviata Controparte_11 Controparte_12
(cfr. doc. 42 fascicolo attoreo, “Verbale di assemblea di rep. 52650 del 28-10-1980 Notaio
”), avendo evidenziato parte attrice come la fosse in realtà la Per_15 CP_10 stessa di cui alla visura camerale doc. 28 fascicolo attoreo – Controparte_8 avendo il medesimo codice fiscale e numero di iscrizione - che nel 2003 viene incorporata per fusione nell'attuale (cfr. doc. 28 pag. 152 e Visura camerale CP_1 CP_1
doc. 29 pag. 152);
[...]
• il 28.10.1980 la società , assunse la denominazione di CP_13 [...] in forma abbreviata (cfr. doc. 43 fascicolo CP_14 Controparte_15 attoreo “Verbale di assemblea di rep. 52651 del 28-10-1980 Notaio ”); Per_15
• il 31.12.1980 con atto di rep. 53643/7160 Notaio venne concentrata nella Per_15 già C.F. , l'azienda petrolchimici di Controparte_12 CP_10 P.IVA_2 base della e con lo stesso atto cquisì l'unità Controparte_2 Controparte_12 produttiva di MA (cfr. doc. 42 fascicolo attoreo, certificato n. 5796 del 9-3-1981 della
Camera di Commercio di Milano allegato al “Verbale di assemblea di rep. 52650 del 28- 10-1980 Notaio ”); Per_15
• il 31.12.1980, con atto di rep. 53644/7161 Notaio , la vecchia Per_15 [...]
(in forma abbreviata in concomitanza con la CP_8 Controparte_2 trasformazione di in holding finanziaria e la conseguente costituzione di CP_2 diverse società operative del gruppo, conferì a titolo di concentrazione l'azienda, ivi incluso lo stabilimento di MA, a in forma abbreviata Controparte_14 già , che quindi subentrò nella titolarità degli Controparte_15 CP_13 impianti e dei contratti anche di lavoro con i dipendenti alla , divenendo a CP_2 tutti gli effetti il datore di lavoro e il committente degli appalti di cui è causa (cfr. doc. 44 Conferimento d'Azienda del 31-12-1980 e doc. 45 certificato 27-2-1981 della Camera di Commercio di Milano da cui risulta che il 31 dicembre 1980 conferisce in CP_2 'azienda “materie plastiche”, compreso lo stabilimento di MA); CP_15
• il 30.12.1983 conferì, a far tempo dal 1.1.1984, l'azienda, Controparte_15 incluso lo stabilimento di MA, a (cfr. doc. 46 fascicolo attoreo, “Atto di CP_16 conferimento d'azienda - rogito Notaio di rep. 214072 del 30-12-1983”; Persona_12 doc. 47 “visura storica Camera di Commercio di MA dell'unità locale
[...]
”; e doc. 48 “Certificato camerale 22-5- 84”); CP_14
• contestualmente, il 31.12.1983, si trasformò nella “nuova” CP_16 che dunque dal 1.1.1984 divenne proprietaria dello Controparte_15 stabilimento di MA (cfr. doc. 49 fascicolo attoreo, verbale di assemblea ordinaria e straordinaria del 31 dicembre 1983 della società con cui quest'ultima società si CP_16 trasforma in , mentre la “vecchia” mutò Controparte_15 CP_15
pagina 15 di 24 denominazione sociale in (cfr. doc. 52/D pag. 225); dunque, al 1.01.1984 CP_17 lo stabilimento di MA risulta di proprietà della “nuova” Controparte_15 già che ne mantenne la titolarità fino al dicembre 1984 (cfr. doc. 48 fascicolo CP_16 attoreo, certificazione della Camera di Commercio di Milano del 22 maggio 1984, riportante le vicende societarie della poi divenuta la “nuova” CP_16
CP_15
• il 6.9.1984 l'assemblea di in forma Controparte_11 abbreviata deliberò la fusione di già Controparte_12 Controparte_15
, in (cfr. doc. 50 fascicolo attoreo, relativo al verbale di CP_16 Controparte_12 assemblea straordinaria del 6 settembre 1984 della società ; Controparte_12
• il 31.12.1984 le società n forma abbreviata Controparte_11 iscritta nel registro imprese presso il Tribunale di Milano al n. Controparte_12
155338 (cfr. doc. 51, pag. 2 fascicolo attoreo), avente stesso numero di iscrizione di (cfr. doc. 28, pag. 3 fascicolo attoreo) e Controparte_8 [...] in forma abbreviata cioè la vecchia CP_14 Controparte_15 CP_16
, vennero fuse mediante incorporazione nella prima della seconda (cfr. doc. 51 “Atto
[...] di fusione di rep. 15068 del 31-12-1984 Notaio ”), con la conseguenza che Persona_16 dal 31.12.1984 lo stabilimento di MA divenne dell'incorporante Controparte_12
e che la subentrò alla incorporata in tutti i rapporti CP_12 CP_15 giuridici, ivi comprese tutte le attività (cfr. pag. 4 atto di fusone cit, ma anche doc. 46 fascicolo attoreo, certificazione della Camera di commercio di MA del 27 novembre
1984 relativa a a cui risulta che lo stabilimento di MA, a Controparte_15 quella data, era ancora di proprietà della e doc. 61, Controparte_15 certificazione della Camera di commercio di Milano del 19 novembre del 1986, da cui risulta che alla predetta data lo stabilimento era gestito da ”; CP_12
• in data 8.9.1989 la predetta o Controparte_12 Controparte_11
C.F. , cioè l'incorporante di assunse la denominazione
[...] P.IVA_2 CP_16 di (cfr. doc. 28 pag. 152 fascicolo attoreo, “Visura storica Controparte_8
”); Controparte_8
• in data 25.11.2003 venne cancellata per fusione mediante Controparte_8 incorporazione nella convenuta (cfr. doc. 28 pagg. 4, 39 e 42 fascicolo CP_1 attoreo, visura camerale storica , e doc. 29 pag. 145 e 152 fascicolo Controparte_8 attoreo, visura camerale storica ). CP_1
Da tali articolati passaggi si desume la sostanziale continuità tra la vecchia CP_2
, che aveva gestito il petrolchimico di MA negli anni di interesse in questa sede,
[...]
e la convenuta essendo emerso che solo dal 30.06.1989 CP_1 CP_12 ha in l'azienda ricomprendente lo stabilimento di
[...] Parte_7 Parte_8
MA.
pagina 16 di 24 33. D'altronde, nonostante le argomentazioni della convenuta, appare emblematico che mai nel corso del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti e già citato, l'odierna convenuta abbia contestato di essere succeduta alla che gestiva lo CP_2 stabilimento al tempo dei fatti e dunque di essere responsabile per i fatti occorsi tra il 1961 e il 1989.
34. Da ultimo, neppure appare fondata l'eccezione svolta dalla convenuta CP_1 peraltro solo in sede di comparsa conclusionale, per cui in data 31.12.1980 avrebbe trasferito l'azienda a Controparte_8 CP_15
che a sua volta, in data 30.12.1983 avrebbe trasferito l'azienda a per
[...] CP_16 cui non sarebbe - secondo le allegazioni della stessa convenuta – CP_1 responsabile, in forza del disposto dall'art. 2560 c. 2 c.c. per le obbligazioni relative all'azienda ceduta e sorte in periodo antecedente ai suddetti atti che non siano indicate nei libri contabili.
35. Appare infatti condivisibile, anche in tal senso, la difesa delle attrici che evidenzia come le predette società non abbiano stipulato dei meri atti di cessione di azienda ma dei conferimenti d'azienda (cfr. doc. 44 e 46 fascicolo attoreo) che prevedevano la sostanziale continuità soggettiva tra le varie aziende.
Orbene, alla luce della giurisprudenza di legittimità, le società cessionarie di azienda sono chiamate a rispondere, insieme alle cedenti, dei debiti anteriori alla cessione a condizione che si tratti di debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, salvi i casi in cui il cessionario non sia soggetto effettivamente diverso dal cedente (Cass. 26450/2023, ma anche in obiter dictum Cass. Sez. Un. n. 5054/2017).
Alla luce di tale orientamento, può ben dirsi che la responsabilità delle cessionarie per i debiti anteriori alla cessione sussiste, a prescindere dalla loro risultanza nei libri contabili, ove la compagine sociale della cessionaria sia riconducibile alla stessa compagine sociale della cedente, al di là della diversa forma o denominazione giuridica che la cessionaria assume.
36. Proprio tale ipotesi ricorre nel caso di specie, come emerge dalla lettura degli atti conferimento.
In particolare, dall'atto di conferimento d'azienda del 31.12.1980 (cfr. doc. 44 fascicolo attoreo) emerge “che la nel quadro del programma di Controparte_2 riorganizzazione della Società, tendente a realizzare una struttura di holding ha deciso di addivenire al trasferimento, a una società autonoma, della azienda materie plastiche”;
“che la […] e la […] si sono accordate Controparte_2 Controparte_15 di attuare la concentrazione, mediante conferimento da parte della prima nella seconda, della predetta azienda […] contro attribuzione da parte della concentrataria di azioni ordinarie […]” “La […] Controparte_15 Controparte_2
pagina 17 di 24 conferisce a titolo di concentrazione, nella …] i seguenti BENI Controparte_15 azienda materie plastiche comprendente: stabilimenti in […] MA […]”. “A tal fine la
dà atto che, contestualmente al presente conferimento, vengono stipulati CP_2 altri analoghi atti di concentrazione attraverso i quali la stessa conferisce CP_2 tutte le attività operative, già proprie, interessate al regime di autoproduzione, modificando in tal modo il proprio assetto organizzativo. Poiché nulla viene tuttavia innovato nei rapporti sostanziali […] non vi è allo stato, permanendo il rapporto di consociazione, soluzione di continuità di tali rapporti e ciò sulla base di una riconfermata funzione imprenditoriale unitaria tra le società del Gruppo […]”. “Pertanto, in espressa deroga all'art. 2557 cod. civ., si conviene che il conferimento non comporta per la società
il divieto contenuto nella norma citata […]”. “In particolare, risultano nel CP_2 compendio del complesso aziendale conferito […] In genere, tutti indistintamente i cespiti e i rapporti attivi e passivi […] in quanto facenti parte del complesso aziendale conferito;
sostituendosi la alla in tutti i relativi Controparte_15 Controparte_2 obblighi e diritti nessuno escluso od eccettuato”. “Il personale addetto al complesso aziendale conferito continua il proprio rapporto di lavoro con la società conferitaria […]”.
“Il valore netto dei beni […] viene pagato mediante attribuzione alla società conferente di n. 199.800.000 […] azioni ordinarie della …]”. Controparte_15
Ancora, con atto di conferimento d'azienda del 30.12.1983 (cfr. doc. 46) si prevede che “La società […] conferisce nella che […] accetta ed acquista, Controparte_15 CP_16 il complesso aziendale Materie Plastiche, Elastomeri e Intermedi formato da […] Stabilimento di MA […]” “Ed ancora sono di compendio dell'azienda conferita i mobili, i contratti, i crediti, i debiti […] ed in genere tutti i cespiti ed i rapporti attivi e passivi, pur se variati nella loro consistenza e identità personale posteriormente al 30 settembre 1983” “Le elencazioni contenute nel presente atto e nella perizia hanno peraltro valore puramente indicativo, intendendosi che per effetto dell'apporto come sopra effettuato la società subentra di pieno diritto e nel modo più ampio e generale CP_16 alla società nel patrimonio immobiliare e mobiliare costituente il Controparte_15 complesso aziendale conferito ed in tutti i diritti, ragioni, azioni, contratti, rapporti […] obblighi ed impegni di qualsiasi natura comunque relativi ed inerenti al complesso stesso”.
“Il personale addetto al complesso aziendale conferito continua il proprio rapporto di lavoro con la società conferitaria […]”. “Il valore netto dei beni apportati […] viene pagato mediante attribuzione alla società conferente di un a quota di capitale […] interamente liberata, godimento regolare”.
37. Dalle predette clausole contrattuali, emerge la sostanziale continuità soggettiva, quantomeno parziale, della compagine sociale e dunque la sostanziale assenza di radicale alterità tra cedenti e cessionarie, al di là della forma e denominazione che le società cessionarie assumono, dovendosi evidenziare che è rimasta la Controparte_2 holding del Gruppo, con finalità di controllo delle società conferitarie attraverso il possedimento delle rispettive quote, e che il corrispettivo dei conferimenti è avvenuto con cessioni di quote o azioni sociali delle conferite, che peraltro era previsto subentrassero in pagina 18 di 24 pieno diritto e nel modo più ampio nella posizione delle conferenti, in tutti rapporti attivi e passivi di qualsiasi natura, per espressa previsione contrattuale.
38. Non appare utile a escludere la responsabilità dell'odierna convenuta, neppure il fatto che l'obbligazione di cui è causa non fosse indicata nei libri contabili ex art. 2560 c. 2 c.c., stante la sostanziale continuità soggettiva tra i cessionari, e Controparte_15
e i conferenti, e ), ben CP_16 Controparte_2 Controparte_15 potendo dunque ritenersi che la responsabilità per i fatti di cui è causa possa oggi riconoscersi in capo alla convenuta succeduta in tale responsabilità ai CP_1 propri danti causa.
39. Sul diritto al risarcimento del danno subito iure proprio dalle attrici
40. Accertata dunque la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2087 c.c. per i fatti di cui è causa, appare fondata la domanda di risarcimento del danno formulata dalle attrici iure proprio per la perdita del rapporto parentale col congiunto.
41. E' infatti pacifico e provato documentalmente che le attrici Parte_1
E siano rispettivamente moglie (dal Parte_2 Parte_3
1963) e figlie di (cfr. documenti fascicolo attoreo nn. 3 “Estratto per Persona_1 riassunto dal registro degli Atti di Matrimonio di e ”; 4 Persona_1 Parte_1
“Estratto per riassunto dal registro degli Atti di nascita di ”; 5 “Estratto per Parte_2 riassunto dal registro degli Atti di nascita di ”; 72 “Stato di famiglia Parte_3 storico di ”; 73 “Atto di nascita di ”; 74 “Atto di nascita Persona_1 Parte_3 di ”). Parte_2
42. Orbene, è costante e condivisibile la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.
3767/2018; Cass. n. 22397/2022; v. anche Cass. n.25541/2022 e, già, Cass. n.4253/2012) che ribadisce, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai prossimi congiunti.
Si ritiene, in particolare, che sussista una presunzione iuris tantum di esistenza di pregiudizio per i membri della famiglia nucleare "successiva", dunque coniuge e figli, che peraltro si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero distanti.
Avuto dunque riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. n. 901/2018), tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita;
d'altro canto,
pagina 19 di 24 essa non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva, che può essere desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova (Cfr. ex multis Cass. 5769/2024), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva del danno.
43. Nel caso di specie, non solo, in assenza di prova contraria, può ritenersi presuntivamente provata la sussistenza di una profonda sofferenza interiore nelle attrici, tutte componenti della famiglia c.d. “successiva”, ma sono state allegate e provate circostanze utili a ritenere sussistente una effettiva, consistente e intensa relazione affettiva tra le parti e il congiunto, che inducono a ritenere esistente anche un danno dinamico- relazionale dalle stesse subito a causa della morte dello stesso.
44. Quanto alla moglie, in particolare, risulta provato che il matrimonio tra i coniugi si sia protratto per lungo tempo, risultando gli stessi sposati dal 1963 senza che sia mai intervenuta alcuna separazione.
Ciò induce senza timore di smentita a ritenere sussistente non solo una intensa sofferenza soggettiva in capo alla coniuge per la perdita del marito, ma anche un inevitabile negativo impatto di tale evento sulla dimensione dinamico-relazionale della moglie, che ha perduto la possibilità di godere della costante presenza del coniuge e dunque della possibilità di continuare a vivere una quotidianità basata anche sulla presenza affettiva e sulla condivisione delle esperienze di vita consolidatasi in quasi 60 anni di matrimonio.
45. Quanto alle figlie, è emerso, anche dall'escussione testimoniale, come il rapporto col padre fosse non solo connotato da profondo affetto, ma intenso e quotidiano.
In particolare, il teste compagno di dal 2005 e padre di suo Tes_4 Parte_2 figlio nato nel 2007, nel corso dell'udienza del 7.06.2023, ha risposto alla domanda Per_11 se fosse vero che le figlie e visitassero con regolarità il padre Pt_2 Pt_3 Per_1 affermando: “Si, anche perché abitavano tutti vicini. La mamma e il papà (
[...]
e , n.d.r.) sono venuti ad abitare difronte a casa di , in Parte_1 Persona_1 Pt_2 via Cantaranino n. 11, subito dopo la nascita di nostro figlio. Anche io vivevo lì. Per_11
Pochi mesi dopo la nascita di hanno comperato un appartamento nella casa di Per_11 fronte al n. 11 proprio per stare vicini a nostro figlio, questo è accaduto nel 2008, io facevo anche l'architetto e ho ristrutturato io la casa. Dopo la ON, mia cognata, ha acquistato un appartamento all'ultimo piano del palazzo dei genitori, era il 2009. Questo perché erano molto uniti e si aiutavano molto.”.
Pur precisando che la propria famiglia, più avanti, nel 2018-2019, si è trasferita altrove, avendo esigenza di una casa più grande, il teste ha dichiarato come, anche successivamente pagina 20 di 24 al trasferimento, i genitori della compagna abbiano continuato a essere molto presenti nella vita della figlia e di suo figlio Pt_2 Per_11
Il teste ha inoltre aggiungo “la frequentazione era quotidiana, prima che venissero ad abitare in città, quanto abitavano a Ca Vecchia, Comune di Sustinente, si andava meno, durante le festività o quando potevamo. Poi quotidianamente. Anche nelle vacanze estive trascorrevamo le vacanze insieme, specie dopo che è nato il bambino, che passava molti periodi con i nonni in vacanza, in un campeggio”, e poi ancora: “con gli impegni che avevamo noi spesso non riuscivamo a gestire il bambino e se ne occupava il nonno, specialmente questi frequentava assiduamente gli allenamenti. Quando era più Per_11 piccolo ci aiutava con l'asilo. Si era trasferito in città proprio per essere più disponibile.” (cfr. verbale udienza 7.06.2023).
46. Premesso che le dichiarazioni del teste appaiono coerenti intrinsecamente e che parte convenuta non ha fornito alcuna prova contraria in merito alle allegazioni e alle prove attoree, può ritenersi per presunzioni e sulla base dell'id quod prelumque accidit, come anche le figlie, al pari della madre, non solo abbiano subito una intensa sofferenza morale dalla morte del padre, ma anche un profondo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita quotidiane, che prevedevano prima del decesso la presenza costante e continua del genitore.
47. Sulla liquidazione del danno da perdita parentale.
48. Accertato dunque il diritto delle attrici a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito – sia nella sua componente di danno da sofferenza soggettiva, sia nella sua componente di danno dinamico-relazionale - va osservato che il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, sia liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Ciò non toglie che nel quantificare il danno non patrimoniale e dunque dare concretezza alla clausola generale dell'equità, il giudice di merito debba perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Invero, come precisato in giurisprudenza “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile
e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (cfr. Cass n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2007).
Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità e di certezza del diritto, sono state predisposte dalla giurisprudenza delle tabelle che individuano parametri uniformi per la pagina 21 di 24 liquidazione del danno non patrimoniale, anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
49. Orbene, la scrivente ritiene opportuno aderire alle indicazioni fornite dalle Tabelle elaborate, proprio in tema di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nell'edizione 2024, tenuto conto che le c.d. “tabelle milanesi” che vedono ampia diffusione sul territorio nazionale.
Superata da ultimo la tecnica di quantificazione del danno basata su una forbice risarcitoria
- che consentiva di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili in ragione della quale erano individuati un parametro minimo e un parametro massimo e che fu criticata da ampia parte della giurisprudenza, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa (in tal senso, vedasi Cass. n.
10579/2021) – le nuove Tabelle integrate appaiono utili a fornire un criterio giurisprudenziale idoneo a fungere da base di una valutazione equitativa, al quale la scrivente intende uniformarsi, ritenendolo condivisibile e appropriato.
Le nuove tabelle integrate a punti prevedono, infatti, punteggi differenziati - in base alla circostanza che la perdita abbia riguardato genitori, figli, coniuge ovvero fratelli e nipoti - per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, tutti i valori che, a eccezione dell'ultimo, risultano di carattere oggettivo.
A fronte di tale calcolo, si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il “valore punto” che, pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
50. Sulla base di tali criteri, appare opportuno vagliare separatamente le posizioni delle attrici.
51. Quanto all'attrice considerato che la stessa era moglie non separata e Parte_1 convivente della vittima;
che la stessa aveva 77 anni all'epoca del decesso del marito, a sua volta di anni 79 al momento del decesso;
considerata altresì la presenza di almeno due altri familiari in vita e tenuto conto dell'intensità della relazione, per le ragioni tutte già esposte, il danno liquidabile deve quantificarsi in Euro 262.037,00.
52. Quanto all'attrice , considerato che la stessa era figlia non convivente Parte_2 della vittima;
che la stessa aveva 57 anni all'epoca del decesso del padre, a sua volta di anni
79 al momento del decesso;
considerata altresì la presenza di almeno due altri familiari in vita e tenuto conto dell'intensità della relazione, per le ragioni tutte già esposte, il danno liquidabile deve quantificarsi in Euro 222.927,00.
pagina 22 di 24 53. Quanto all'attrice , considerato che la stessa era figlia non convivente Parte_3 della vittima;
che la stessa aveva 54 anni all'epoca del decesso del padre, a sua volta di anni
79 al momento del decesso;
considerata altresì la presenza di almeno due altri familiari in vita e tenuto conto dell'intensità della relazione, per le ragioni tutte già esposte, il danno liquidabile deve quantificarsi in Euro 222.927,00.
54. Poiché tutte le suddette somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale costituiscono l'equivalente monetario attuale di danni originati da fatto illecito risalente negli anni, le stesse deve essere devalutate alla data dell'evento (16.05.2021) e successivamente rivalutate annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare le danneggiate anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
55. Dal momento della liquidazione del danno risarcibile con la presente sentenza, il debito di valore si converte di debito di valuta, maturando dunque su di esso gli interessi moratori come per legge, fino all'effettivo saldo.
56. Sulle spese
57. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico di parte convenuta.
58. Esse sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato
DM per tutte le fasi di cui si compone il procedimento, non potendosi operare alcun incremento per il numero delle parti, considerato che la molteplicità di assistite non ha determinato un reale incremento delle attività difensive svolte, avendo le attrici posizioni sostanzialmente tra loro omogenee.
Parte convenuta deve infine essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di CTP, da liquidarsi in Euro 1.830,00 come da fattura in atti.
59. Devono infine essere poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) accertata la responsabilità della società convenuta per i fatti di cui è causa, condanna
a risarcire all'attrice la somma di Euro CP_1 Parte_1
262.037,00, all'attrice la somma di Euro 222.927,00, all'attrice Parte_2
pagina 23 di 24 la somma di Euro 222.927,00, oltre rivalutazione e interessi Parte_3 come indicato in parte motiva;
2) condanna parte convenuta a rimborsare alle attrici le spese di lite, che CP_1 si liquidano in Euro 3.543,00 per spese di iscrizione a ruolo e di CTP ed Euro 29.193,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
MA, 11/04/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
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