Art. 3.
Per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, in quanto non contrastino con le disposizioni stabilite dalla presente legge, si osservano le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa con' tenute nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
Per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, in quanto non contrastino con le disposizioni stabilite dalla presente legge, si osservano le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa con' tenute nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .