Sentenza 17 settembre 2024
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento del diritto al godimento del cd. APE sociale (anticipo pensionistico) ex art. 1, comma 179, della l. n. 232 del 2016, il richiedente deve essere disoccupato e non percepire più - quando ne abbia in precedenza beneficiato - l'indennità di disoccupazione.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/09/2024, n. 24950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24950 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro PONZIANI GABRIELLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ISIDE STORACE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 437/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/06/2022 R.G.N. 582/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
Oggetto R.G.N. 29141/2022 Cron. Rep. Ud. 09/04/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 24950 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 17/09/2024 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato SERGIO PREDEN. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza del 7.6.22 la corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza 1.7.21 del tribunale di Pistoia, che aveva dichiarato il diritto della lavoratrice in epigrafe all’APE sociale, ritenendo non necessario ex articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016 -oltre allo stato di disoccupazione, pacificamente ricorrente- l’aver beneficiato altresì di indennità di disoccupazione. 2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che la suddetta norma fa riferimento solo allo stato di disoccupazione e che, solo nel caso eventuale di fruizione dell’indennità di disoccupazione, opererà l’ulteriore condizione della non continuità tra disoccupazione ed APE sociale. 3. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste con controricorso la lavoratrice. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il motivo, che deduce violazione dell’articolo 1, comma 179, per avere la sentenza impugnata accordato il diritto all’APE pur in assenza di percezione dell’indennità di disoccupazione, è infondato. 5. Il citato comma 179 prevede, per quel che qui rileva che, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del medesimo articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: la lettera a), che qui rileva, attribuisce il beneficio a coloro che “si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”. 6. Una interpretazione letterale e logica della norma milita nel senso che è richiesto il requisito della distanza temporale tra la disoccupazione e l’APE sociale solo dove sia stata fruita concretamente l’indennità di disoccupazione, laddove tale fruizione non condiziona affatto il diritto all’APE. 7. Invero, la lettera della norma non prevede la condizione positiva della fruizione dell’indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa. Del resto, la norma richiama una contribuzione di 30 anni e dunque ammette implicitamente che i requisiti dell’APE sociale sono diversi da quelli della disoccupazione. 8. La norma, peraltro, non collega l’APE all’indennità di disoccupazione anche perché, se ciò avesse voluto fare, avrebbe posto in continuità le due prestazioni, laddove invece impone una cesura tra le stesse. 9. Invero, proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell’indennità di disoccupazione evidenzia - alla base dell’intervento previdenziale di sostegno- uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso. Ciò tanto più in considerazione che il soggetto beneficiario maggiormente della tutela in discorso è proprio il soggetto che non ha fruito neppure dell’indennità di disoccupazione. 10. Può dunque affermarsi che il diritto all’APE sociale, in applicazione dell’articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede –tra gli altri requisiti- uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell’indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l’interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata. 11. Spese compensate per la novità della questione interpretativa in sede di legittimità. 12. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 9