Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa n. 5474/2023 R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. BOCCUNI ALESSANDRA e BOCCUNI ANNALISA
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CERTOMA' FRANCESCO, BATTIATO RITA e
ANTONIO ANDRIULLI
- Resistente –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15.6.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto ad ottenere la liquidazione della somma di euro 11.833,19, oltre interessi, a titolo di ratei maturati e non corrisposti relativi alla pensione di invalidità civile, di cui
è titolare da agosto 2020.
Si costituiva l' , il quale evidenziava di aver provveduto a corrispondere alla CP_1
Il procuratore della parte ricorrente, all'odierna udienza, rilevato che il pagamento è avvenuto nel mese di maggio del 2024, e quindi successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insistenza nella condanna dell' CP_1 convenuto alla rifusione delle spese.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla
L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che L' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti e ha provveduto a liquidare quanto spettante alla parte ricorrente.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Rileva codesto Tribunale che la comunicazione del cambio IBAN sia stata comunicata a gennaio 2023, come si evince dagli atti allegati, e che l' ha CP_1 provveduto a liquidare la prestazione in oggetto solo nel mese di maggio 2024.
Ed allora, nel caso di specie, ritiene il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte CP_1 virtualmente soccombente, con distrazione in favore delle procuratrici di parte ricorrente, dichiaratesi anticipatarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv.ti BOCCUNI ANNALISA e BOCCUNI ALESSANDRA, dichiaratesi anticipatarie.
Taranto, lì 25/03/2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)