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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/09/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 2947/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.7.2024 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Controparte_1
; C.F._2 entrambi con l'Avv. BAROLI PAOLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Corbetta (MI), Via Mazzini n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rozzano, in data 01/07/1995, (atto n. 68, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995); separati consensualmente con sentenza n. 344/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 18.4.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“CONDIZIONI
1. la casa coniugale, sita in Lacchiarella (MI), via Toscana n.15/F, che è in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla moglie con tutto quanto l'arreda, compresi mobili e suppellettili, che l'abiterà in via esclusiva con le figlie, vita natural durante;
2. il sig. lascerà la predetta casa, trasferendo altrove la propria residenza, non CP_1
appena avrà reperito idonea abitazione e, comunque, entro e non oltre il 31.3.2025;
3. sia il mutuo contratto con Banca Mediolanum Spa per l'acquisto della ex casa coniugale,
sia le polizze collegate allo stesso saranno pagate integralmente dalla Sig.ra e Pt_1
ciò fino alla sua estinzione. In caso di vendita il ricavato sarà suddiviso con le seguenti modalità 70% alla stessa, 30% al Sig. CP_1
4. le spese condominiali ordinarie nonché tutte le utenze domestiche della predetta casa saranno a carico della Sig.ra Pt_1
5. la figlia minore resta affidata in modo condiviso con collocazione prevalente presso Per_1
la madre nella ex casa coniugale, e con facoltà per ciascuno dei genitori di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avranno con loro la minore, e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione, quali istruzione, educazione e salute, nonché in generale,
tutte le questioni di maggiore importanza. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art.155 c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita della figlia, con particolare attenzione agli aspetti relazionali,
comportamentali ed emotivi, nonché relativi al suo stato di salute;
6. stante l'età della stessa, ormai sedicenne, vedrà e starò con il padre quando lo vorrà;
7. il sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo indiretto per il CP_1 Pt_1
mantenimento di , un assegno mensile di €.350,00, che verrà versato entro il 15 di Per_1
ogni mese, mediante bonifico bancario tratto sul c.c. intestato alla stessa. Il suddetto pag. 2 di 7 assegno sarà rivalutato annualmente, secondo gli Indici Istat, costo della vita, a far tempo dalla data di emissione della sentenza di separazione.
Il sig. rimborserà, inoltre, alla signora il 50% delle spese straordinarie CP_1 Pt_1
di , secondo il protocollo del Tribunale di Pavia, che di seguito si riassume: Per_1
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposti da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori coso, anche per università
pubbliche; c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche e/o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) pre-
scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori, salvo diverse accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di pag. 3 di 7 residenza del minore;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative,
ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
c) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto sopra, che precede;
d) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di automobile o moto;
f) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei minori;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche ed ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie,
anche dentistiche e ortodontiche presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti;
peraltro le spese per occhiali e lenti in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengono;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. A.R., mail, sms e/o
WhatsApp) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle pag. 4 di 7 spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail, sms e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
8. sia le rate dei n.2 prestiti contratti con Agos Spa sia quelle dei n.2 prestiti contratti con
Findomestic Spa (Carta Revolving), che prevedono esborsi mensili per complessivi
€.912,00 saranno sostenute integralmente dalla signora e ciò sino alla loro Pt_1
estinzione;
9. l'auto, modello Fiat Punto, targata ER 326 YT, intestata alla signora rimarrà Pt_1
alla medesima assegnata, mentre quella, modello Fiat Panda, targata FN 998 WX, sempre di proprietà della stessa, rimane assegnata al Sig. che l'utilizzerà in via esclusiva, CP_1
ciò fino a quando vorrà, impegnandosi a farsi integralmente carico delle spese sia della tassa di circolazione (bollo) sia dell'assicurazione nonché per la sua manutenzione, anche straordinaria, manlevando, altresì, la Sig.ra da qualsiasi responsabilità Pt_1
connessa alla sua circolazione;
10. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività
lavorati svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano,
reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
11. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni altro aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezion fatta per quanto ivi previsto;
12. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 5 di 7 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.7.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. 344/2024 emessa dal Tribunale di Pavia e passata in giudicato il
18.4.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento, trattandosi di ricorso congiuntamente presentato dalle Parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Pt_1 Controparte_1
pag. 6 di 7 Rozzano, in data 01/07/1995, (atto n. 68, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 2947/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.7.2024 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Controparte_1
; C.F._2 entrambi con l'Avv. BAROLI PAOLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Corbetta (MI), Via Mazzini n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rozzano, in data 01/07/1995, (atto n. 68, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995); separati consensualmente con sentenza n. 344/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 18.4.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“CONDIZIONI
1. la casa coniugale, sita in Lacchiarella (MI), via Toscana n.15/F, che è in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla moglie con tutto quanto l'arreda, compresi mobili e suppellettili, che l'abiterà in via esclusiva con le figlie, vita natural durante;
2. il sig. lascerà la predetta casa, trasferendo altrove la propria residenza, non CP_1
appena avrà reperito idonea abitazione e, comunque, entro e non oltre il 31.3.2025;
3. sia il mutuo contratto con Banca Mediolanum Spa per l'acquisto della ex casa coniugale,
sia le polizze collegate allo stesso saranno pagate integralmente dalla Sig.ra e Pt_1
ciò fino alla sua estinzione. In caso di vendita il ricavato sarà suddiviso con le seguenti modalità 70% alla stessa, 30% al Sig. CP_1
4. le spese condominiali ordinarie nonché tutte le utenze domestiche della predetta casa saranno a carico della Sig.ra Pt_1
5. la figlia minore resta affidata in modo condiviso con collocazione prevalente presso Per_1
la madre nella ex casa coniugale, e con facoltà per ciascuno dei genitori di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avranno con loro la minore, e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione, quali istruzione, educazione e salute, nonché in generale,
tutte le questioni di maggiore importanza. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art.155 c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita della figlia, con particolare attenzione agli aspetti relazionali,
comportamentali ed emotivi, nonché relativi al suo stato di salute;
6. stante l'età della stessa, ormai sedicenne, vedrà e starò con il padre quando lo vorrà;
7. il sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo indiretto per il CP_1 Pt_1
mantenimento di , un assegno mensile di €.350,00, che verrà versato entro il 15 di Per_1
ogni mese, mediante bonifico bancario tratto sul c.c. intestato alla stessa. Il suddetto pag. 2 di 7 assegno sarà rivalutato annualmente, secondo gli Indici Istat, costo della vita, a far tempo dalla data di emissione della sentenza di separazione.
Il sig. rimborserà, inoltre, alla signora il 50% delle spese straordinarie CP_1 Pt_1
di , secondo il protocollo del Tribunale di Pavia, che di seguito si riassume: Per_1
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposti da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori coso, anche per università
pubbliche; c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche e/o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) pre-
scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori, salvo diverse accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di pag. 3 di 7 residenza del minore;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative,
ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
c) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto sopra, che precede;
d) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di automobile o moto;
f) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei minori;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche ed ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie,
anche dentistiche e ortodontiche presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti;
peraltro le spese per occhiali e lenti in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengono;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. A.R., mail, sms e/o
WhatsApp) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle pag. 4 di 7 spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail, sms e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
8. sia le rate dei n.2 prestiti contratti con Agos Spa sia quelle dei n.2 prestiti contratti con
Findomestic Spa (Carta Revolving), che prevedono esborsi mensili per complessivi
€.912,00 saranno sostenute integralmente dalla signora e ciò sino alla loro Pt_1
estinzione;
9. l'auto, modello Fiat Punto, targata ER 326 YT, intestata alla signora rimarrà Pt_1
alla medesima assegnata, mentre quella, modello Fiat Panda, targata FN 998 WX, sempre di proprietà della stessa, rimane assegnata al Sig. che l'utilizzerà in via esclusiva, CP_1
ciò fino a quando vorrà, impegnandosi a farsi integralmente carico delle spese sia della tassa di circolazione (bollo) sia dell'assicurazione nonché per la sua manutenzione, anche straordinaria, manlevando, altresì, la Sig.ra da qualsiasi responsabilità Pt_1
connessa alla sua circolazione;
10. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività
lavorati svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano,
reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
11. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni altro aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezion fatta per quanto ivi previsto;
12. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 5 di 7 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.7.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. 344/2024 emessa dal Tribunale di Pavia e passata in giudicato il
18.4.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento, trattandosi di ricorso congiuntamente presentato dalle Parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Pt_1 Controparte_1
pag. 6 di 7 Rozzano, in data 01/07/1995, (atto n. 68, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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