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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2209/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Aggregato Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2209/2022 promossa da:
(c.f.: e (c.f.: ), con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio, dall'Avv. Avv. Monica Zanichelli, per procura in atti;
APPELLANTI
nei confronti di c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Marco Montanelli, per Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti;
APPELLATA
(C.F.: ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
APPELLATA CONTUMACE
nonché
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 pagina 1 di 13 (C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Montanelli, per procura in Controparte_5 P.IVA_3 atti;
INTERVENUTA
avverso la sentenza n. 2645/2022, resa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 23.09.2022.
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2645/2022
(Rep. n. 5484/22) emessa dal Tribunale di Firenze Sez. III Civile, Giudice Dott. Carlo Carvisiglia, (R.G.
14384/2019), notificata all'odierna parte appellante in data 27.10.2022 dall'Avv. Marco Montanelli, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come di seguito riportate: “ - Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta dai sigg. e Parte_1
e/o delle clausole contrattuali n. 2), 6) e 8), meglio in narrativa descritte, e/o dichiarare Parte_2 le stesse invalide e/o inefficaci nei confronti dei medesimi, quindi revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4024, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 02/09/2019, dal Tribunale di Firenze, all'esito del procedimento monitorio di cui al n. 7782/2019 R.G. Tribunale di Firenze, per tutti i motivi in narrativa esposti, da intendersi qui richiamati
e trascritti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4024 emesso in data 02/09/2019 dal Tribunale di Firenze, dichiarandosi che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla , per le Controparte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo con rigetto delle domande come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- accertare e/o dichiarare la decadenza della convenuta opposta Controparte_1 dall'azione promossa nei confronti dei sigg. e , ai sensi dell'art. 1957 c.c. Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e/o dichiarare la liberazione dei sigg.
e ai sensi dell'art. 1956 c.c. e comunque dell'estinzione della Parte_1 Parte_2 fideiussione ex art. 1955 c.c. e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto”.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte APPELLATA:
“L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversaria istanza, domanda ed eccezione Voglia revocare il provvedimento di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza APPELLATA n. 2645/2022
(rep. 5484/2022 – RG 14384/2019) e confermare la sentenza APPELLATA. Con vittoria di spese, compensi del presente giudizio di opposizione e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.”.
Per la Parte INTERVENUTA : pagina 2 di 13 “ L'intervenuta quale mandataria di riportandosi Controparte_6 CP_3 interamente alla propria comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. precisa le proprie conclusioni come in comparsa stessa, e ivi “ In via preliminare si chiede, dunque, venga dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti di a contenuto restitutorio e risarcitorio e, comunque, il difetto di CP_3 legittimazione passiva in capo alla cessionaria. Nel merito si domanda il rigetto delle domande tutte degli la revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza T_
APPELLATA n. 2645/2022 (rep. 5484/2022 – RG 14384/2019) e la conferma della sentenza APPELLATA, per tutte le motivazioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta, nonché nei successivi scritti difensivi, depositati nel presente giudizio da alla quale integralmente la Controparte_1 scrivente si riporta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2645/2022 pubblicata il 23/09/2022, il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando ha così deciso:
“Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di di euro Controparte_2 Parte_3
253.349,16, oltre interessi come da ricorso monitorio;
3. condanna e al pagamento, in solido tra di loro, in favore di Parte_2 Parte_1 [...] di euro 253.349,16, oltre interessi come da ricorso monitorio;
Parte_3
4. condanna la sig.ra per la quota di ½, ed i sigg.ri e Controparte_2 Parte_2 Parte_1 per la quota di ½, al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese di lite, liquidate in
[...] euro 9.785,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA”.
1.1. Tale sentenza è stata emessa nei due giudizi riuniti di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4024/2019, provvisoriamente esecutivo, reso dal Tribunale di Firenze in favore della
[...] per l'importo di € 253.349,16, oltre interessi e spese di procedura, in danno dei Parte_3 garanti: e nonché e Controparte_7 CP_8 Controparte_2 Parte_1 Pt_2 quali condebitori solidali, per la garanzia prestata in favore del debitore principale
[...] [...]
Per_1
1.2 All'opposizione, recante numero di r.g. n.14384/2019, promossa da Controparte_7 [...]
su istanza di e veniva infatti riunita CP_8 Controparte_2 Parte_1 Parte_2
l'opposizione r.g. n.14697/2019 da questi ultimi promossa autonomamente, sempre avverso lo stesso decreto ingiuntivo e nei confronti della _1 Parte_3
pagina 3 di 13 Successivamente, il Tribunale disponeva ex art. 103, comma 2, cpc, la separazione della causa promossa da e visti gli artt. 43 L.F. e l'art. 300 cpc. dichiarava interrotto CP_8 Controparte_7 il giudizio di opposizione instaurato da e nei confronti di CP_8 Controparte_7 Parte_3
, pronunciandosi con la sentenza impugnata nei confronti degli opponenti
[...] Parte_4
e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3
1.3 L'opposizione di e per quello che ancora interessa, sostanzialmente Parte_1 Pt_2 simile nel contenuto all'opposizione promossa da e e da CP_7 CP_8 Controparte_2 quali fideiussori, trovava la sua motivazione unicamente nella: nullità, annullabilità e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto, perché predisposto secondo il noto modello ABI, oltre all'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della creditrice nei confronti dei fideiussori, poiché il creditore non aveva proposto le sue istanze e/o comunque non le aveva continuate con diligenza nei confronti del debitore principale.
2. costituitasi in entrambi i giudizi contestava le avverse difese deducendo: Controparte_1 la piena validità delle fideiussioni rilasciate, stante la mancanza di conformità delle stesse al modello
ABI allegato da controparte;
la derogabilità della previsione di cui all'art. 1957 c.c.; la mancata prova del peggioramento delle condizioni economiche di la genericità e l'infondatezza delle Persona_1 doglianze in punto di nullità del tasso parametrato all'indice Euribor;
il mancato superamento del tasso soglia e, in ogni caso, l'irrilevanza degli interessi di mora ai fini dell'usurarietà; la mancata applicazione di alcuna commissione usuraria nell'ipotesi di estinzione anticipata;
l'applicazione di un ammortamento alla francese e la piena legittimità dello stesso;
la solidarietà dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1946 c.c.
e in ogni caso l'interruzione del termine decadenziale.
3. il Tribunale ha sostenuto la decisione impugnata come da motivazione che segue, omettendosi la motivazione non oggetto del giudizio di impugnazione.
- Nello specifico, il Giudice, stante la conformità delle lettere fideiussorie rilasciate al modello ABI prodotto dai garanti, dichiarato illegittimo con provvedimento n. 55/2005 della CA d'Italia limitatamente alle tre clausole previamente indicate (2, 6 e 8), dichiarava la nullità parziale esclusivamente delle clausole nn. 2, 6 e 8 delle lettere fideiussorie prestate dagli opponenti e da e mancando la prova di elementi volti a dimostrare una “correlazione T_ Parte_2 inscindibile” tra le stesse e le restanti clausole del negozio, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità e anche in forza del principio di conservazione del contratto.
- Il decidente, riteneva che la declaratoria di invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. insita nella garanzia rilasciate, tuttavia non portava alla decadenza della creditrice dal termine semestrale pagina 4 di 13 ivi sancito ove si considerava che il finanziamento erogato dalla CA era un mutuo e la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituivano l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
il dovere di restituzione era quindi differito nel tempo, sicché il mutuo acquistava il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere era ripartito non costituivano autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione, per cui il termine dell'art. 1957 c.c. decorreva non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima rata.
Posto quindi che la scadenza dell'ultima rata, nel finanziamento in esame, era stata fissata nell'anno
2026, riteneva il giudicante che la creditrice avesse tempestivamente attivato le proprie istanze avverso il debitore principale con il pignoramento immobiliare nei confronti di iscritto Persona_1 al RG.442/2015 EI del Tribunale di Firenze, il successivo atto di precetto notificato a Persona_1 notificato in data 17.3.2017 per cui la non era incorsa nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c.. _1
Il Tribunale quindi rigettava le eccezioni proposte da e e ritenendo Controparte_2 T_ sussistenti i presupposti della confideiussione ex art.1946 c.c., unicamente tra e Parte_2 revocava il provvedimento monitorio, e stante l'autonomia dei rapporti, Parte_1 condannava nonché di e al pagamento di euro Controparte_2 Pt_2 Parte_1
253.349,16, oltre interessi di mora, di cui al decreto ingiuntivo.
4. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e (di seguito Parte_1 Parte_2 anche solo o convenivano in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, la T_ T_ [...] di seguito anche o APPELLATA) e , proponendo Controparte_1 _1 Controparte_2 gravame avverso la sopra riportata sentenza, dolendosi della decisione di cui chiedevano la riforma, sulla base dei seguenti motivi di appello così sintetizzati:
- Errata e contraddittoria ricostruzione logico-giuridica e fattuale operata dal giudice di merito.
Motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c..
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. - mancata valorizzazione delle prove documentali – motivazione errata e insufficiente.
4.3 Radicatosi il giudizio di gravame la nel costituirsi in giudizio Controparte_1 contestava perché infondate le censure mosse dai lla sentenza impugnata di cui chiedeva, per T_ contro la conferma, opponendosi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza.
4.4 Interveniva in appello (ex art. 111c.p.c.) tramite la mandataria CP_3 [...]
(di seguito anche Intervenuta) richiamando tutte le contestazioni, domande ed Controparte_6
pagina 5 di 13 eccezioni formulate dalla CA cedente, con conferma dell'impugnata sentenza, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande dei a contenuto restitutorio e T_ risarcitorio, avendo acquistato i crediti in forza di cartolarizzazione ex L. n. 130/99 ed essendo subentrata, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi già di titolarità della cedente ma non anche nel negozio giuridico sottostante, né tantomeno nella posizione eventualmente debitoria.
4.5 , sebbene ritualmente citata presso il domicilio eletto in primo grado non Controparte_2 si costituiva per cui ne va dichiarata la sua contumacia.
5. Con ordinanza del 24 gennaio 2023 la Corte confermava la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata già accordata con provvedimento presidenziale del 14 dicembre
2022.
6. La causa veniva trattenuta in decisione in data 24.10.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. e concessi i termini di legge.
***
7. L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue
7.1 Le critiche contenute nel primo motivo e secondo motivo di gravame possono essere esaminate congiuntamente in quanto i si dolgono sotto vari aspetti della mancata rilevazione, da parte T_ del Tribunale, dell'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della CA dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria, male interpretando le norme di diritto e la documentazione depositata oltre in termine di decorrenza ex art. 1957c.c. del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c..
I nello specifico, hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha statuito “… non può T_ trovare accoglimento neppure l'eccezione di decadenza avanzata, ai sensi dell'art. 1957 c.c., tanto dagli opponenti (cfr. atto di citazione in opposizione, pp. 4-5) quanto dai sigg. ri e (cfr. T_ Parte_2 comparsa di costituzione e risposta nell'interesse dei sigg. p.14) 1.1.2.) pagina 11, riga 27 e seg.: T_
“Ferma l'invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. insita nella garanzia rilasciata (clausola n. 6), non si può, in ogni caso, addivenire all'accertamento della decadenza della creditrice dal termine semestrale ivi sancito” 1.1.3.) pagina 12, riga 2 e seg.: “la decadenza dalla fideiussione (prevista dall'art.
1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore) può verificarsi – se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche – in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Ma se l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” 1.1.4.) pagina
pagina 6 di 13 13, riga 4 e seg.: “Ebbene, posto che la scadenza dell'ultima rata, nel finanziamento, è stata fissata nell'anno
2026 (cfr. docc. 23 e 25 fascicolo di parte attrice opponente), si deve ritenere che la creditrice sia tempestivamente attivata per proporre le proprie istanze avverso il debitore principale (cfr. pignoramento immobiliare nei confronti del Sig. iscritto al R.G. 442/2015 del Tribunale di Firenze, docc. Persona_1
10 e 11 fascicolo di parte attrice opponente;
cfr. Atto di precetto notificato al sig. otificato Persona_1 in data 17-3-2017, doc. 8 fascicolo cfr. ricorso monitorio) e non sia incorsa nella decadenza T_ sancita dall'art. 1957 c.c. Le eccezioni proposte dalla sig.ra dai sigg. evono, Controparte_2 T_ dunque, essere rigettate.”
In particolare a motivo dell'impugnazione gli APPELLANTI hanno denunciato una errata applicazione dell'art. 1957 c.c. da parte del primo giudice laddove, pur avendo dichiarato la nullità della clausola n. 6 contenuta nella fideiussione rilasciata da e tuttavia non aveva T_ Parte_2 poi dichiarato l'intervenuta decadenza, ex 1957 c.c. della CA creditrice, da loro invocata, sulla base di un ragionamento che escluderebbe l'applicabilità della decadenza dalla fideiussione, ex 1957 c.c., alle ipotesi di contratto di mutuo.
Erroneamente, infatti, il Tribunale avrebbe ritenuto che le singole rate di pagamento, non costituissero ognuna un debito autonomo, ma rappresentassero una “modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo”, di conseguenza la data nella quale si sarebbe verificata la scadenza dell'obbligazione principale, era configurabile con il pagamento dell'ultima rata, stabilito nel contratto di mutuo del 1° aprile 2026, di conseguenza la non sarebbe decaduta, _1 essendosi attivata tempestivamente con la proposizione delle istanze avverso il debitore principale con il pignoramento immobiliare nei suoi confronti ( iscritto al R.G. 442/2015 del Persona_1
Tribunale di Firenze) ed il successivo atto di precetto notificato a in data 17.3.2017. Persona_1
La ricostruzione fattuale e logico-giuridica operata dal Giudice di primo grado, sarebbe viziata perché non solo smentita da quanto accaduto tra il 2011 ed il 2019, ma non avrebbe tenuto conto del fatto che, ad una determinata data, il debito di (debitore principale) era da considerare Persona_1 scaduto, facendo riacquistare, all'obbligazione principale, il carattere di obbligazione unica/debito autonomo, atteso che “la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti”.
Prosegue parte APPELLANTE che sotto il primo profilo vi sarebbe un consolidato indirizzo presso la
Suprema Corte secondo cui, “quando il rapporto principale è ripartito in scadenze periodiche per il debitore, il dies a partire dal quale decorrere il termine di decadenza per l'azione del creditore nei confronti del fideiussore fissato dall'art. 1957 c.c., 6 mesi, va individuato nella data delle singole scadenze, e non già nel termine “finale” del rapporto principale (così già Cass. 15902/2014 e 2301/2004)” (cfr. pagg. 9\10 app.). Inoltre, la sentenza sarebbe viziata anche sotto il profilo dell'individuazione, da parte del Giudice del merito, della scadenza dell'obbligazione principale alla data dell'ultima rata scadente nel 2026, giacché il mancato pagamento da parte del debitore di quelle rate, protrattosi per almeno sei mesi, pagina 7 di 13 determinerebbe il diritto per il creditore di esigere immediatamente il pagamento dell'intera prestazione, proprio perché la rateazione “costituisce una agevolazione” per il debitore.
Ragion per cui avendo omesso di onorare anche il piano di ammortamento di cui Persona_1 alla rinegoziazione del contratto di mutuo fondiario n. 1633145-6 del 30.08.2010, a decorrere dalla rata scaduta dell' 1.07.2011 la costituzione in mora dei fideiussori e del debitore principale a mezzo lettera a.r. del 13.01.2012, ( ricevuta da e il 17 gennaio successivo), sarebbe stata T_ Parte_2 tardiva e la sarebbe decaduta dall'esigere la fideiussione prestata da _1 T_
, non avendo promosso un' azione nei confronti del debitore principale, se non tre
[...] Pt_5 anni dopo la scadenza dell'obbligazione unica derivante dal contratto di mutuo e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nei confronti di essi fideiussori, era avvenuto solo in data 3 giugno 2019.
7.2 La Corte rileva che la sentenza è stata APPELLATA solo parzialmente per cui si è formato un giudicato interno, per intervenuta acquiescenza, su quanto statuito dal Tribunale, in ordine alla: 1) conformità della fideiussione rilasciata dai llo schema ABI sanzionato da CA d'Italia con T_ provvedimento n. 55/2005 per lesione della normativa anti-trust; 2) nullità della c.d. clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. (art. 6 fideiussione e ) con conseguente Parte_1 Pt_2 riviviscenza della clausola di cui all'art. art. 1957 c.c.; 3) cristallizzazione dell'importo dovuto dalla
CA accertato in € 253.349,16, oltre interessi, non essendo stati impugnati i capi della sentenza che hanno statuito sulla legittimità degli addebiti e l'insussistenza dell'usura.
7.3 Quanto al merito della censura in commento, il Collegio rileva quindi che la questione giuridica sottesa al caso di specie è focalizzata su due questioni: 1) accertare, in presenza di una garanzia fideiussoria, il dies a quo da cui far decorrere per il creditore il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
2) accertare se la abbia interrotto validamente il _1 termine di decadenza nei confronti di essi fideiussori, in considerazione che, ai sensi dell'art. 1957, primo comma, c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché entro sei mesi il creditore abbia proposto e diligentemente proseguito azione nei confronti del debitore principale.
7.4 Per un esame corretto del motivo è utile richiamare il principio espresso di recente dalla S.C. laddove ha chiarito che per il contratto di mutuo la scadenza dell'obbligazione coincide di norma con la scadenza dell'ammortamento. (cfr. Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023) “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”;
pagina 8 di 13 Rileva il Collegio che il Tribunale, avendo ritenuto che il finanziamento de quo era un contratto di mutuo e affermato che la scadenza dell'obbligazione coincideva con l'ultima rata dell'ammortamento prevista nell'aprile 2026, ha espresso principi corretti, tuttavia tale motivazione va integrata, in quanto nella fattispecie l'aspetto che è dirimente, come peraltro viene indicato nell'ordinanza di sospensiva di questa
Corte, è che la aveva dichiarato il debitore decaduto dal beneficio del termine, con la messa in _1 mora del 13 gennaio 2012, per cui l'obbligazione era divenuta immediatamente esigibile a quella data.
Ribadito che sulla conformità della fideiussione rilasciata dai allo schema ABI sanzionato da T_
CA d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per lesione della normativa anti-trust e sulle nullità tra le altre, della c.d. clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. (art. 6 fideiussione ), Parte_6 con conseguente riviviscenza della clausola di cui all'art. art. 1957 c.c., si è formato il giudicato interno per intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c., va considerato, tuttavia, che il fideiussore può opporsi alla pretesa della CA (o agire per la restituzione dell'indebito corrisposto) qualora abbia tempestivamente eccepito e dimostrato: a) di aver rimborsato alla le somme da queste incassate _1 in pagamento di obbligazioni garantite e poi dalla stessa restituite a seguito di annullamento, inefficacia, revoca dei pagamenti o per altri motivi (art. 2 dello schema ABI, cosiddetta “clausola di reviviscenza”);
b) di aver corrisposto alla una somma a garanzia della restituzione di somme dalla stessa erogate _1 al debitore, nei casi in cui le obbligazioni garantite sono state dichiarate invalide (art. 8, cosiddetta
“clausola di sopravvivenza”); c) che la non abbia avanzato le sue istanze nei confronti del _1 debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o che non le abbia con diligenza coltivate) ai sensi del primo comma dell'art. 1957 c.c. (art.
6 - clausola di deroga all'art. 1957 c.c.).
Tanto premesso, per quel che attiene alla fattispecie concreta, i fideiussori hanno eccepito tempestivamente la decadenza della , per sua mancata attivazione nei confronti del debitore _1 principale nel termine previsto dall'art. 1957 c.c..
Va comunque evidenziato che la ha avanzato le proprie iniziative stragiudiziali nei confronti del _1 debitore principale nel momento in cui lo ha dichiarato decaduto dal beneficio del termine, inviando la medesima missiva anche ai fideiussori:
pagina 9 di 13 Ritiene il Collegio di ribadire l'orientamento già espresso in numerose precedenti pronunce secondo il quale per il rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. può essere sufficiente l'iniziativa stragiudiziale, in quanto la fideiussione prestata contiene, al punto n. 7, una clausola c.d. solve et repete
(già ritenuta legittima dalla CA di Italia - allora quale Autorità Garante concorrenza - nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005), che - pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale - consente comunque alla di esigere _1 immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi.
All'art. 7 della lettera fideiussoria si legge:
L'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata pagina 10 di 13 alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020).
Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere
"sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale"
(Cass., 26/09/2017, n. 22346).
La Suprema Corte, in effetti, nelle ipotesi di atti di garanzia contenenti la clausola di pagamento a prima richiesta (siano esse fideiussioni o contratti autonomi di garanzia), ha evidenziato che l'eventuale rinvio pattizio alla decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., debba intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è, quindi, sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (in tal senso, Cass. 21.05.2008 n. 13078; Cass., 26.09.2017, n. 22346;
Cass. 28.02.2020, n. 5598; Cass., 03.11.2021, n. 31509). Tale indirizzo, che viene costantemente seguito da questa Corte, è stato di recente ribadito anche con l'Ordinanza della Corte di Cassazione sez. III,
13/01/2025, (ud. 06/11/2024, dep. 13/01/2025), n.835.
Tali pronunce, seppure dettate in tema di garanzia autonoma (a prima richiesta e senza eccezioni) sanciscono un principio valevole anche per le fideiussioni a prima richiesta, posto che, in entrambi i casi, le parti hanno inteso assicurare il pagamento immediato da parte del garante;
diversamente tale previsione sarebbe in contrasto con la necessità di impedire la decadenza per il tramite di un'azione giudiziaria.
In conclusione, ferma la nullità della clausola n. 6 della fideiussione de qua, avente ad oggetto la totale esclusione dell'applicazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., per formazione del giudicato interno, deve intendersi, comunque, parzialmente derogata la citata disposizione, nel senso che è necessario e sufficiente che il creditore, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, abbia avanzato una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale.
Nel caso in esame il momento inziale di decorrenza, come già detto, coincide con la data di decadenza del beneficio del termine, e non già con il mancato pagamento della prima rata scaduta, come erroneamente sostenuto dai T_ pagina 11 di 13 L'onere della banca può però essere ritenuto rispettato con l'invio della richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo tra l'altro previsto alcun termine perentorio entro cui agire, dopo l'istanza di messa in mora per l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine del 13 gennaio 2012, inviata e ricevuta dal debitore principale e dai fideiussori, come non contestato.
Successivamente, poi, le azioni di recupero sono proseguite con la notifica del precetto del 2015, l' atto del pignoramento immobiliare promosso nei confronti di (iscritto al RG.442/2015 E.I. Persona_1 del Tribunale di Firenze ) e dell'atto di precetto notificato a n data 17.3.2017, che hanno Persona_1 validamente interrotto il termine di prescrizione, per quanto sancito all'ultimo comma dell'art. 1957
c.c., secondo cui “L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
Né assume rilievo la circostanza che il pignoramento del 2015 sia stato dichiarato estinto avendo la predisposto ulteriore atto di precetto nei confronti del debitore principale, nel 2017, azionando _1 poi la fideiussione nei confronti dei RINALDI, per cui va confermata la loro condanna come statuito in sentenza.
8. L'appello deve pertanto essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio (che vede vittoriosa per la quasi totalità la Controparte_1
), le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di CP_3
e , in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1 Pt_2
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri in favore della Controparte_1
e valori minimi per l'intervenuta in ragione della sovrapponibilità delle difese, ed
[...] CP_3 esclusa la fase istruttoria, non presente per il presente grado di giudizio.
8.1. Non vi è luogo a provvedere nei confronti dell'APPELLATA contumace.
9. Sussistono a carico di e i presupposti per il raddoppio del contributo Parte_1 Pt_2 unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24/12/12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e . nei confronti di, Parte_1 Pt_2 [...]
con l'intervento di , società unipersonale Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(e, quale sua procuratrice, avverso la sentenza n. 2625/2022, resa dal Controparte_6
Tribunale di Firenze e pubblicata il 23.9.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 12 di 13 Rigetta il proposto appello;
Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado Parte_1 Parte_2 di appello in favore della che si liquida in complessivi € 9.991,00 oltre 15% per _1 spese forfettarie ed accessori di legge e, in favore, di società unipersonale (e, per essa alla CP_3 sua procuratrice, in € 4.997,00 oltre 15% per spese forfettarie ed Controparte_6 accessori di legge;
Non vi è luogo a provvedere nei confronti dell'APPELLATA contumace CP_2
[...]
Dichiara che sussistono a carico di parte APPELLANTE i presupposti per il pagamento del contributo sanzionatorio dell'impugnazione di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24/12/12;
Conferma nel resto la sentenza;
Dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Anna Primavera
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Aggregato Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2209/2022 promossa da:
(c.f.: e (c.f.: ), con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio, dall'Avv. Avv. Monica Zanichelli, per procura in atti;
APPELLANTI
nei confronti di c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Marco Montanelli, per Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti;
APPELLATA
(C.F.: ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
APPELLATA CONTUMACE
nonché
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 pagina 1 di 13 (C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Montanelli, per procura in Controparte_5 P.IVA_3 atti;
INTERVENUTA
avverso la sentenza n. 2645/2022, resa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 23.09.2022.
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2645/2022
(Rep. n. 5484/22) emessa dal Tribunale di Firenze Sez. III Civile, Giudice Dott. Carlo Carvisiglia, (R.G.
14384/2019), notificata all'odierna parte appellante in data 27.10.2022 dall'Avv. Marco Montanelli, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come di seguito riportate: “ - Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta dai sigg. e Parte_1
e/o delle clausole contrattuali n. 2), 6) e 8), meglio in narrativa descritte, e/o dichiarare Parte_2 le stesse invalide e/o inefficaci nei confronti dei medesimi, quindi revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4024, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 02/09/2019, dal Tribunale di Firenze, all'esito del procedimento monitorio di cui al n. 7782/2019 R.G. Tribunale di Firenze, per tutti i motivi in narrativa esposti, da intendersi qui richiamati
e trascritti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4024 emesso in data 02/09/2019 dal Tribunale di Firenze, dichiarandosi che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla , per le Controparte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo con rigetto delle domande come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- accertare e/o dichiarare la decadenza della convenuta opposta Controparte_1 dall'azione promossa nei confronti dei sigg. e , ai sensi dell'art. 1957 c.c. Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e/o dichiarare la liberazione dei sigg.
e ai sensi dell'art. 1956 c.c. e comunque dell'estinzione della Parte_1 Parte_2 fideiussione ex art. 1955 c.c. e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto”.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte APPELLATA:
“L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversaria istanza, domanda ed eccezione Voglia revocare il provvedimento di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza APPELLATA n. 2645/2022
(rep. 5484/2022 – RG 14384/2019) e confermare la sentenza APPELLATA. Con vittoria di spese, compensi del presente giudizio di opposizione e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.”.
Per la Parte INTERVENUTA : pagina 2 di 13 “ L'intervenuta quale mandataria di riportandosi Controparte_6 CP_3 interamente alla propria comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. precisa le proprie conclusioni come in comparsa stessa, e ivi “ In via preliminare si chiede, dunque, venga dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti di a contenuto restitutorio e risarcitorio e, comunque, il difetto di CP_3 legittimazione passiva in capo alla cessionaria. Nel merito si domanda il rigetto delle domande tutte degli la revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza T_
APPELLATA n. 2645/2022 (rep. 5484/2022 – RG 14384/2019) e la conferma della sentenza APPELLATA, per tutte le motivazioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta, nonché nei successivi scritti difensivi, depositati nel presente giudizio da alla quale integralmente la Controparte_1 scrivente si riporta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2645/2022 pubblicata il 23/09/2022, il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando ha così deciso:
“Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di di euro Controparte_2 Parte_3
253.349,16, oltre interessi come da ricorso monitorio;
3. condanna e al pagamento, in solido tra di loro, in favore di Parte_2 Parte_1 [...] di euro 253.349,16, oltre interessi come da ricorso monitorio;
Parte_3
4. condanna la sig.ra per la quota di ½, ed i sigg.ri e Controparte_2 Parte_2 Parte_1 per la quota di ½, al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese di lite, liquidate in
[...] euro 9.785,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA”.
1.1. Tale sentenza è stata emessa nei due giudizi riuniti di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4024/2019, provvisoriamente esecutivo, reso dal Tribunale di Firenze in favore della
[...] per l'importo di € 253.349,16, oltre interessi e spese di procedura, in danno dei Parte_3 garanti: e nonché e Controparte_7 CP_8 Controparte_2 Parte_1 Pt_2 quali condebitori solidali, per la garanzia prestata in favore del debitore principale
[...] [...]
Per_1
1.2 All'opposizione, recante numero di r.g. n.14384/2019, promossa da Controparte_7 [...]
su istanza di e veniva infatti riunita CP_8 Controparte_2 Parte_1 Parte_2
l'opposizione r.g. n.14697/2019 da questi ultimi promossa autonomamente, sempre avverso lo stesso decreto ingiuntivo e nei confronti della _1 Parte_3
pagina 3 di 13 Successivamente, il Tribunale disponeva ex art. 103, comma 2, cpc, la separazione della causa promossa da e visti gli artt. 43 L.F. e l'art. 300 cpc. dichiarava interrotto CP_8 Controparte_7 il giudizio di opposizione instaurato da e nei confronti di CP_8 Controparte_7 Parte_3
, pronunciandosi con la sentenza impugnata nei confronti degli opponenti
[...] Parte_4
e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3
1.3 L'opposizione di e per quello che ancora interessa, sostanzialmente Parte_1 Pt_2 simile nel contenuto all'opposizione promossa da e e da CP_7 CP_8 Controparte_2 quali fideiussori, trovava la sua motivazione unicamente nella: nullità, annullabilità e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto, perché predisposto secondo il noto modello ABI, oltre all'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della creditrice nei confronti dei fideiussori, poiché il creditore non aveva proposto le sue istanze e/o comunque non le aveva continuate con diligenza nei confronti del debitore principale.
2. costituitasi in entrambi i giudizi contestava le avverse difese deducendo: Controparte_1 la piena validità delle fideiussioni rilasciate, stante la mancanza di conformità delle stesse al modello
ABI allegato da controparte;
la derogabilità della previsione di cui all'art. 1957 c.c.; la mancata prova del peggioramento delle condizioni economiche di la genericità e l'infondatezza delle Persona_1 doglianze in punto di nullità del tasso parametrato all'indice Euribor;
il mancato superamento del tasso soglia e, in ogni caso, l'irrilevanza degli interessi di mora ai fini dell'usurarietà; la mancata applicazione di alcuna commissione usuraria nell'ipotesi di estinzione anticipata;
l'applicazione di un ammortamento alla francese e la piena legittimità dello stesso;
la solidarietà dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1946 c.c.
e in ogni caso l'interruzione del termine decadenziale.
3. il Tribunale ha sostenuto la decisione impugnata come da motivazione che segue, omettendosi la motivazione non oggetto del giudizio di impugnazione.
- Nello specifico, il Giudice, stante la conformità delle lettere fideiussorie rilasciate al modello ABI prodotto dai garanti, dichiarato illegittimo con provvedimento n. 55/2005 della CA d'Italia limitatamente alle tre clausole previamente indicate (2, 6 e 8), dichiarava la nullità parziale esclusivamente delle clausole nn. 2, 6 e 8 delle lettere fideiussorie prestate dagli opponenti e da e mancando la prova di elementi volti a dimostrare una “correlazione T_ Parte_2 inscindibile” tra le stesse e le restanti clausole del negozio, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità e anche in forza del principio di conservazione del contratto.
- Il decidente, riteneva che la declaratoria di invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. insita nella garanzia rilasciate, tuttavia non portava alla decadenza della creditrice dal termine semestrale pagina 4 di 13 ivi sancito ove si considerava che il finanziamento erogato dalla CA era un mutuo e la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituivano l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
il dovere di restituzione era quindi differito nel tempo, sicché il mutuo acquistava il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere era ripartito non costituivano autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione, per cui il termine dell'art. 1957 c.c. decorreva non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima rata.
Posto quindi che la scadenza dell'ultima rata, nel finanziamento in esame, era stata fissata nell'anno
2026, riteneva il giudicante che la creditrice avesse tempestivamente attivato le proprie istanze avverso il debitore principale con il pignoramento immobiliare nei confronti di iscritto Persona_1 al RG.442/2015 EI del Tribunale di Firenze, il successivo atto di precetto notificato a Persona_1 notificato in data 17.3.2017 per cui la non era incorsa nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c.. _1
Il Tribunale quindi rigettava le eccezioni proposte da e e ritenendo Controparte_2 T_ sussistenti i presupposti della confideiussione ex art.1946 c.c., unicamente tra e Parte_2 revocava il provvedimento monitorio, e stante l'autonomia dei rapporti, Parte_1 condannava nonché di e al pagamento di euro Controparte_2 Pt_2 Parte_1
253.349,16, oltre interessi di mora, di cui al decreto ingiuntivo.
4. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e (di seguito Parte_1 Parte_2 anche solo o convenivano in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, la T_ T_ [...] di seguito anche o APPELLATA) e , proponendo Controparte_1 _1 Controparte_2 gravame avverso la sopra riportata sentenza, dolendosi della decisione di cui chiedevano la riforma, sulla base dei seguenti motivi di appello così sintetizzati:
- Errata e contraddittoria ricostruzione logico-giuridica e fattuale operata dal giudice di merito.
Motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c..
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. - mancata valorizzazione delle prove documentali – motivazione errata e insufficiente.
4.3 Radicatosi il giudizio di gravame la nel costituirsi in giudizio Controparte_1 contestava perché infondate le censure mosse dai lla sentenza impugnata di cui chiedeva, per T_ contro la conferma, opponendosi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza.
4.4 Interveniva in appello (ex art. 111c.p.c.) tramite la mandataria CP_3 [...]
(di seguito anche Intervenuta) richiamando tutte le contestazioni, domande ed Controparte_6
pagina 5 di 13 eccezioni formulate dalla CA cedente, con conferma dell'impugnata sentenza, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande dei a contenuto restitutorio e T_ risarcitorio, avendo acquistato i crediti in forza di cartolarizzazione ex L. n. 130/99 ed essendo subentrata, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi già di titolarità della cedente ma non anche nel negozio giuridico sottostante, né tantomeno nella posizione eventualmente debitoria.
4.5 , sebbene ritualmente citata presso il domicilio eletto in primo grado non Controparte_2 si costituiva per cui ne va dichiarata la sua contumacia.
5. Con ordinanza del 24 gennaio 2023 la Corte confermava la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata già accordata con provvedimento presidenziale del 14 dicembre
2022.
6. La causa veniva trattenuta in decisione in data 24.10.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. e concessi i termini di legge.
***
7. L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue
7.1 Le critiche contenute nel primo motivo e secondo motivo di gravame possono essere esaminate congiuntamente in quanto i si dolgono sotto vari aspetti della mancata rilevazione, da parte T_ del Tribunale, dell'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della CA dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria, male interpretando le norme di diritto e la documentazione depositata oltre in termine di decorrenza ex art. 1957c.c. del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c..
I nello specifico, hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha statuito “… non può T_ trovare accoglimento neppure l'eccezione di decadenza avanzata, ai sensi dell'art. 1957 c.c., tanto dagli opponenti (cfr. atto di citazione in opposizione, pp. 4-5) quanto dai sigg. ri e (cfr. T_ Parte_2 comparsa di costituzione e risposta nell'interesse dei sigg. p.14) 1.1.2.) pagina 11, riga 27 e seg.: T_
“Ferma l'invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. insita nella garanzia rilasciata (clausola n. 6), non si può, in ogni caso, addivenire all'accertamento della decadenza della creditrice dal termine semestrale ivi sancito” 1.1.3.) pagina 12, riga 2 e seg.: “la decadenza dalla fideiussione (prevista dall'art.
1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore) può verificarsi – se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche – in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Ma se l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” 1.1.4.) pagina
pagina 6 di 13 13, riga 4 e seg.: “Ebbene, posto che la scadenza dell'ultima rata, nel finanziamento, è stata fissata nell'anno
2026 (cfr. docc. 23 e 25 fascicolo di parte attrice opponente), si deve ritenere che la creditrice sia tempestivamente attivata per proporre le proprie istanze avverso il debitore principale (cfr. pignoramento immobiliare nei confronti del Sig. iscritto al R.G. 442/2015 del Tribunale di Firenze, docc. Persona_1
10 e 11 fascicolo di parte attrice opponente;
cfr. Atto di precetto notificato al sig. otificato Persona_1 in data 17-3-2017, doc. 8 fascicolo cfr. ricorso monitorio) e non sia incorsa nella decadenza T_ sancita dall'art. 1957 c.c. Le eccezioni proposte dalla sig.ra dai sigg. evono, Controparte_2 T_ dunque, essere rigettate.”
In particolare a motivo dell'impugnazione gli APPELLANTI hanno denunciato una errata applicazione dell'art. 1957 c.c. da parte del primo giudice laddove, pur avendo dichiarato la nullità della clausola n. 6 contenuta nella fideiussione rilasciata da e tuttavia non aveva T_ Parte_2 poi dichiarato l'intervenuta decadenza, ex 1957 c.c. della CA creditrice, da loro invocata, sulla base di un ragionamento che escluderebbe l'applicabilità della decadenza dalla fideiussione, ex 1957 c.c., alle ipotesi di contratto di mutuo.
Erroneamente, infatti, il Tribunale avrebbe ritenuto che le singole rate di pagamento, non costituissero ognuna un debito autonomo, ma rappresentassero una “modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo”, di conseguenza la data nella quale si sarebbe verificata la scadenza dell'obbligazione principale, era configurabile con il pagamento dell'ultima rata, stabilito nel contratto di mutuo del 1° aprile 2026, di conseguenza la non sarebbe decaduta, _1 essendosi attivata tempestivamente con la proposizione delle istanze avverso il debitore principale con il pignoramento immobiliare nei suoi confronti ( iscritto al R.G. 442/2015 del Persona_1
Tribunale di Firenze) ed il successivo atto di precetto notificato a in data 17.3.2017. Persona_1
La ricostruzione fattuale e logico-giuridica operata dal Giudice di primo grado, sarebbe viziata perché non solo smentita da quanto accaduto tra il 2011 ed il 2019, ma non avrebbe tenuto conto del fatto che, ad una determinata data, il debito di (debitore principale) era da considerare Persona_1 scaduto, facendo riacquistare, all'obbligazione principale, il carattere di obbligazione unica/debito autonomo, atteso che “la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti”.
Prosegue parte APPELLANTE che sotto il primo profilo vi sarebbe un consolidato indirizzo presso la
Suprema Corte secondo cui, “quando il rapporto principale è ripartito in scadenze periodiche per il debitore, il dies a partire dal quale decorrere il termine di decadenza per l'azione del creditore nei confronti del fideiussore fissato dall'art. 1957 c.c., 6 mesi, va individuato nella data delle singole scadenze, e non già nel termine “finale” del rapporto principale (così già Cass. 15902/2014 e 2301/2004)” (cfr. pagg. 9\10 app.). Inoltre, la sentenza sarebbe viziata anche sotto il profilo dell'individuazione, da parte del Giudice del merito, della scadenza dell'obbligazione principale alla data dell'ultima rata scadente nel 2026, giacché il mancato pagamento da parte del debitore di quelle rate, protrattosi per almeno sei mesi, pagina 7 di 13 determinerebbe il diritto per il creditore di esigere immediatamente il pagamento dell'intera prestazione, proprio perché la rateazione “costituisce una agevolazione” per il debitore.
Ragion per cui avendo omesso di onorare anche il piano di ammortamento di cui Persona_1 alla rinegoziazione del contratto di mutuo fondiario n. 1633145-6 del 30.08.2010, a decorrere dalla rata scaduta dell' 1.07.2011 la costituzione in mora dei fideiussori e del debitore principale a mezzo lettera a.r. del 13.01.2012, ( ricevuta da e il 17 gennaio successivo), sarebbe stata T_ Parte_2 tardiva e la sarebbe decaduta dall'esigere la fideiussione prestata da _1 T_
, non avendo promosso un' azione nei confronti del debitore principale, se non tre
[...] Pt_5 anni dopo la scadenza dell'obbligazione unica derivante dal contratto di mutuo e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nei confronti di essi fideiussori, era avvenuto solo in data 3 giugno 2019.
7.2 La Corte rileva che la sentenza è stata APPELLATA solo parzialmente per cui si è formato un giudicato interno, per intervenuta acquiescenza, su quanto statuito dal Tribunale, in ordine alla: 1) conformità della fideiussione rilasciata dai llo schema ABI sanzionato da CA d'Italia con T_ provvedimento n. 55/2005 per lesione della normativa anti-trust; 2) nullità della c.d. clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. (art. 6 fideiussione e ) con conseguente Parte_1 Pt_2 riviviscenza della clausola di cui all'art. art. 1957 c.c.; 3) cristallizzazione dell'importo dovuto dalla
CA accertato in € 253.349,16, oltre interessi, non essendo stati impugnati i capi della sentenza che hanno statuito sulla legittimità degli addebiti e l'insussistenza dell'usura.
7.3 Quanto al merito della censura in commento, il Collegio rileva quindi che la questione giuridica sottesa al caso di specie è focalizzata su due questioni: 1) accertare, in presenza di una garanzia fideiussoria, il dies a quo da cui far decorrere per il creditore il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
2) accertare se la abbia interrotto validamente il _1 termine di decadenza nei confronti di essi fideiussori, in considerazione che, ai sensi dell'art. 1957, primo comma, c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché entro sei mesi il creditore abbia proposto e diligentemente proseguito azione nei confronti del debitore principale.
7.4 Per un esame corretto del motivo è utile richiamare il principio espresso di recente dalla S.C. laddove ha chiarito che per il contratto di mutuo la scadenza dell'obbligazione coincide di norma con la scadenza dell'ammortamento. (cfr. Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023) “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”;
pagina 8 di 13 Rileva il Collegio che il Tribunale, avendo ritenuto che il finanziamento de quo era un contratto di mutuo e affermato che la scadenza dell'obbligazione coincideva con l'ultima rata dell'ammortamento prevista nell'aprile 2026, ha espresso principi corretti, tuttavia tale motivazione va integrata, in quanto nella fattispecie l'aspetto che è dirimente, come peraltro viene indicato nell'ordinanza di sospensiva di questa
Corte, è che la aveva dichiarato il debitore decaduto dal beneficio del termine, con la messa in _1 mora del 13 gennaio 2012, per cui l'obbligazione era divenuta immediatamente esigibile a quella data.
Ribadito che sulla conformità della fideiussione rilasciata dai allo schema ABI sanzionato da T_
CA d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per lesione della normativa anti-trust e sulle nullità tra le altre, della c.d. clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. (art. 6 fideiussione ), Parte_6 con conseguente riviviscenza della clausola di cui all'art. art. 1957 c.c., si è formato il giudicato interno per intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c., va considerato, tuttavia, che il fideiussore può opporsi alla pretesa della CA (o agire per la restituzione dell'indebito corrisposto) qualora abbia tempestivamente eccepito e dimostrato: a) di aver rimborsato alla le somme da queste incassate _1 in pagamento di obbligazioni garantite e poi dalla stessa restituite a seguito di annullamento, inefficacia, revoca dei pagamenti o per altri motivi (art. 2 dello schema ABI, cosiddetta “clausola di reviviscenza”);
b) di aver corrisposto alla una somma a garanzia della restituzione di somme dalla stessa erogate _1 al debitore, nei casi in cui le obbligazioni garantite sono state dichiarate invalide (art. 8, cosiddetta
“clausola di sopravvivenza”); c) che la non abbia avanzato le sue istanze nei confronti del _1 debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o che non le abbia con diligenza coltivate) ai sensi del primo comma dell'art. 1957 c.c. (art.
6 - clausola di deroga all'art. 1957 c.c.).
Tanto premesso, per quel che attiene alla fattispecie concreta, i fideiussori hanno eccepito tempestivamente la decadenza della , per sua mancata attivazione nei confronti del debitore _1 principale nel termine previsto dall'art. 1957 c.c..
Va comunque evidenziato che la ha avanzato le proprie iniziative stragiudiziali nei confronti del _1 debitore principale nel momento in cui lo ha dichiarato decaduto dal beneficio del termine, inviando la medesima missiva anche ai fideiussori:
pagina 9 di 13 Ritiene il Collegio di ribadire l'orientamento già espresso in numerose precedenti pronunce secondo il quale per il rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. può essere sufficiente l'iniziativa stragiudiziale, in quanto la fideiussione prestata contiene, al punto n. 7, una clausola c.d. solve et repete
(già ritenuta legittima dalla CA di Italia - allora quale Autorità Garante concorrenza - nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005), che - pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale - consente comunque alla di esigere _1 immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi.
All'art. 7 della lettera fideiussoria si legge:
L'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata pagina 10 di 13 alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020).
Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere
"sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale"
(Cass., 26/09/2017, n. 22346).
La Suprema Corte, in effetti, nelle ipotesi di atti di garanzia contenenti la clausola di pagamento a prima richiesta (siano esse fideiussioni o contratti autonomi di garanzia), ha evidenziato che l'eventuale rinvio pattizio alla decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., debba intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è, quindi, sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (in tal senso, Cass. 21.05.2008 n. 13078; Cass., 26.09.2017, n. 22346;
Cass. 28.02.2020, n. 5598; Cass., 03.11.2021, n. 31509). Tale indirizzo, che viene costantemente seguito da questa Corte, è stato di recente ribadito anche con l'Ordinanza della Corte di Cassazione sez. III,
13/01/2025, (ud. 06/11/2024, dep. 13/01/2025), n.835.
Tali pronunce, seppure dettate in tema di garanzia autonoma (a prima richiesta e senza eccezioni) sanciscono un principio valevole anche per le fideiussioni a prima richiesta, posto che, in entrambi i casi, le parti hanno inteso assicurare il pagamento immediato da parte del garante;
diversamente tale previsione sarebbe in contrasto con la necessità di impedire la decadenza per il tramite di un'azione giudiziaria.
In conclusione, ferma la nullità della clausola n. 6 della fideiussione de qua, avente ad oggetto la totale esclusione dell'applicazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., per formazione del giudicato interno, deve intendersi, comunque, parzialmente derogata la citata disposizione, nel senso che è necessario e sufficiente che il creditore, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, abbia avanzato una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale.
Nel caso in esame il momento inziale di decorrenza, come già detto, coincide con la data di decadenza del beneficio del termine, e non già con il mancato pagamento della prima rata scaduta, come erroneamente sostenuto dai T_ pagina 11 di 13 L'onere della banca può però essere ritenuto rispettato con l'invio della richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo tra l'altro previsto alcun termine perentorio entro cui agire, dopo l'istanza di messa in mora per l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine del 13 gennaio 2012, inviata e ricevuta dal debitore principale e dai fideiussori, come non contestato.
Successivamente, poi, le azioni di recupero sono proseguite con la notifica del precetto del 2015, l' atto del pignoramento immobiliare promosso nei confronti di (iscritto al RG.442/2015 E.I. Persona_1 del Tribunale di Firenze ) e dell'atto di precetto notificato a n data 17.3.2017, che hanno Persona_1 validamente interrotto il termine di prescrizione, per quanto sancito all'ultimo comma dell'art. 1957
c.c., secondo cui “L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
Né assume rilievo la circostanza che il pignoramento del 2015 sia stato dichiarato estinto avendo la predisposto ulteriore atto di precetto nei confronti del debitore principale, nel 2017, azionando _1 poi la fideiussione nei confronti dei RINALDI, per cui va confermata la loro condanna come statuito in sentenza.
8. L'appello deve pertanto essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio (che vede vittoriosa per la quasi totalità la Controparte_1
), le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di CP_3
e , in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1 Pt_2
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri in favore della Controparte_1
e valori minimi per l'intervenuta in ragione della sovrapponibilità delle difese, ed
[...] CP_3 esclusa la fase istruttoria, non presente per il presente grado di giudizio.
8.1. Non vi è luogo a provvedere nei confronti dell'APPELLATA contumace.
9. Sussistono a carico di e i presupposti per il raddoppio del contributo Parte_1 Pt_2 unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24/12/12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e . nei confronti di, Parte_1 Pt_2 [...]
con l'intervento di , società unipersonale Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(e, quale sua procuratrice, avverso la sentenza n. 2625/2022, resa dal Controparte_6
Tribunale di Firenze e pubblicata il 23.9.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 12 di 13 Rigetta il proposto appello;
Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado Parte_1 Parte_2 di appello in favore della che si liquida in complessivi € 9.991,00 oltre 15% per _1 spese forfettarie ed accessori di legge e, in favore, di società unipersonale (e, per essa alla CP_3 sua procuratrice, in € 4.997,00 oltre 15% per spese forfettarie ed Controparte_6 accessori di legge;
Non vi è luogo a provvedere nei confronti dell'APPELLATA contumace CP_2
[...]
Dichiara che sussistono a carico di parte APPELLANTE i presupposti per il pagamento del contributo sanzionatorio dell'impugnazione di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24/12/12;
Conferma nel resto la sentenza;
Dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Anna Primavera
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