Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.1839/2024 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1839/2024 del R.G.A.C.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Antonio Arena, per procura rilasciata digitalmente su foglio separato, congiunta materialmente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via Ghibellina n. 17
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 nella sua qualità di procuratrice di Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce e su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Federica Sandulli, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.3.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, risultavano depositate note, in data 18.3.2025, da parte di e di Controparte_1
in data 20.3.2025. I difensori di entrambe le parti si riportavano Parte_1 alle rispettive difese e conclusioni, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.4.2024, Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 267/2024, reso dal Tribunale di Torre Annunziata, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna parte opposta, della somma di € 60.559,85, oltre interessi legali e compensi. Detta somma, era stata oggetto di assegnazione al F.U.G.,
Fondo Unico Giustizia, per effetto del provvedimento reso in data 15.11.2017 dal direttore amministrativo della Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata e dal Giudice coordinatore della sezione esecuzioni, cui faceva seguito, in data 13.12.2017, la comunicazione dell'elenco dei libretti con giacenze da devolvere al menzionato F.U.G., tra i quali risultava quello relativo alla procedura espropriativa immobiliare n. 65/2003, intrapresa in danno di dichiarata estinta con provvedimento del Controparte_3
Giudice dell'esecuzione in data 13.5.2010, con contestuale assegnazione della somma di
€ 58.830,50 in favore della titolare del credito di poi Controparte_4 ceduto. Quale primo motivo di opposizione, eccepiva il difetto Parte_1 di legittimazione attiva di in ordine alla riscossione del credito in origine riferibile CP_2 alla nulla risultando in atti circa l'effettiva cessione di Controparte_4 detto credito in favore dell'originaria cessionaria di seguito cedente Controparte_5 il credito in favore di A detta dell'opponente, infatti, nella Gazzetta CP_2
Ufficiale del 14.1.2017, era unicamente riportato l'avviso di cessione in blocco dei crediti della alla , e un elenco contenente criteri generici Controparte_4 CP_5
e numeri identificativi di pratiche, da cui non era possibile stabilire, in modo certo, che la cessione riguardasse anche la posizione creditoria nei confronti dei debitori Persona_1
e . Eccepiva, altresì, l'avvenuta maturazione del termine
[...] Persona_2 quinquennale di cui all'art. 2 comma 2 lett. C. bis DL 143/2008, decorrente dalla pronuncia dell'estinzione della procedura espropriativa immobiliare (13.5.2010), per la devoluzione delle somme non riscosse dalla in favore del Controparte_4
F.U.G., trovando applicazione la menzionata disciplina normativa anche nella fattispecie in esame, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. In tali termini concludeva, pertanto per l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., contestando nel merito l'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
Insisteva, anzitutto, per la sussistenza della propria legittimazione attiva e per la titolarità
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del credito oggetto di causa, risultando dalla documentazione in atti e, segnatamente, dall'avviso pubblicato sulla G.U. del 14.1.2017 n. 6, l'avvenuta cessione del credito in origine appartenuto alla in favore di . La Controparte_4 CP_5 pubblicata cessione, infatti, conforme alla previsione di cui all'art. 58 T.U.B., ricomprendeva anche il credito derivante dalla concessione di mutuo fondiario in favore di e (dal cui inadempimento era scaturita la Persona_2 CP_3 CP_3 procedura espropriativa immobiliare n. 65/2003), riportando l'avviso un lungo e dettagliato elenco di codici identificativi delle posizioni debitori cedute, ivi compresa quella sopra riferita. Anche la successiva cessione intercorsa tra e CP_5 [...]
era stata pubblicata sulla G.U. n. 41 del 6.4.2021, anch'essa valida ai sensi e per gli CP_2 effetti di cui all'art. 58 T.U.B.. Quanto all'illegittima devoluzione al F.U.G. delle somme oggetto di causa, si riportava alla disciplina dettata dal DL 143/2008 in materia di
Fallimenti, per i quali il legislatore della riforma del 2006, modificando l'art. 117 L.F., aveva espressamente previsto che il più breve termine quinquennale, in luogo di quello decennale ordinario, per la devoluzione all'Erario delle somme non riscosse, si applicasse soltanto ai fallimenti instaurati dopo il 16.7.2006, data di entrata in vigore della novella legislativa. A sua volta, il DL 143/2008 aveva precisato che per i soli fallimenti instaurati dopo la data del 16.7.2006, trovasse applicazione il più breve termine quinquennale, restando inalterato quello decennale per i fallimenti instaurati ante riforma. Non essendo stato introdotto alcun “doppio binario” in materia esecutiva, ingiustificato ed illegittimo doveva essere considerata un'eventuale diversa disciplina relativa all'applicazione del più breve termine quinquennale per quelle procedure esecutiva instaurate prima del DL
143/2008, esattamente come nel caso di specie, essendo iniziata l'espropriazione immobiliare in danno dei mutuatari debitori nell'anno 2003 e, dunque, ben prima dell'entrata in vigore del menzionato DL 143/2008.
Prodotta documentazione, depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., con decreto del 5.10.2024 veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 25.3.2025 e contestualmente concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Depositate le memorie conclusionali, all'udienza del 25.3.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, la causa, riassegnata allo scrivente in data 19.3.2925, veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con il primo motivo oppositorio, ha eccepito – ed Parte_1
ulteriormente ribadito con le memorie ex artt. 171 ter e 189 c.p.c. – il difetto di legittimazione attiva di , ancora prima, di , quali cessionarie CP_2 CP_5 del credito in origine appartenuto alla in alcun modo Controparte_4 risultando dagli atti che “la cedente bbia acquistato dalla CP_5 [...] il credito dalla stessa vantato nei confronti di e Controparte_4 Persona_2
”. Dal canto suo, la resistente ha insistito per la sussistenza Controparte_3 CP_2 della propria legittimazione, richiamandosi al disposto di cui all'art. 58 T.U.B., e producendo in atti la Gazzetta Ufficiale del 14.1.2017, riportante i codici identificativi dei crediti oggetto di cessione, a sua volta richiamati nella Gazzetta Ufficiale del 6.4.2021, attestante l'ulteriore cessione di crediti, ivi compreso quello in oggetto, in favore di essa
Sul punto, rileva lo scrivente che l'art. 58 comma 2 T.U. bancario, CP_2 disciplinante la cessione in blocco dei crediti, ha l'unico effetto di derogare, nel settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco, nulla affermando, tuttavia, in merito alla legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, sicché l'avviso della cessione e la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto sono profili diversi tra loro e che devono rimanere distinti. Tanto precisato, questo Giudice, conformemente alla consolidata giurisprudenza, di merito e di legittimità, ritiene che in tema di cessione dei crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la questione afferente alla ricomprensione del credito fra quelli ceduti, specificamente eccepita dall'odierna opponente e, in ogni caso, rilevabile d'ufficio dal Giudice, riguardi il fondamento stesso della domanda proposta dal cessionario. Infatti, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, è tenuta anche a provare l'inclusione del credito oggetto di lite in siffatta operazione, tantopiù in presenza di specifica contestazione del debitore - come nel caso in esame - in modo tale da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In particolare, si è affermato che “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58
d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria
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legittimazione sostanziale.” (Cass. civ.
7.10.2024 n. 26127) E ancora “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.” (Cass. civ. 22.6.2023 n. 17944; conf., ex multis, Cass. civ.
6.2.2024 n. 3405; 29.2.2024 n. 5478; 24.6.2024 n. 17262; 5.11.2020
n. 24798) Dai testè riferiti principi interpretativi, dunque, ne deriva che, ove l'esistenza della cessione formi oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (lo si ribadisce, come accaduto nel nostro caso), la società cessionaria è tenuta a fornire adeguata prova della stessa e, in tal ipotesi, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi del menzionato art. 58 T.U.B., potrà essere valutata, al più, assieme ad altri elementi quale indizio di siffatta cessione. Orbene, nel caso de quo agitur, ha Parte_1 specificamente e più volte contestato che la cessione in blocco dei crediti operata dalla in favore di contenesse, in assenza di Controparte_4 CP_2 idonei ed univoci elementi di identificazione, anche il credito esecutivamente azionato in danno dei debitori esecutati e Dal canto suo, l'odierna parte opposta, ai Per_2 Per_1 fini della prova della propria legittimazione, si è limitata a richiamare il disposto di cui all'art. 58 T.U.B., ritenendo che lo stesso fosse sufficientemente specifico nell'indicare i crediti oggetto di cessione, comprensivo di quello oggetto del presente giudizio, producendo, altresì, in atti, a sostegno di detta prova, dichiarazione rilasciata in data
24.7.2024 dalla (sostanzialmente coincidente con quella del Controparte_4
20.6.2024 e già precedentemente prodotta), attestante, a suo dire, l'inclusione del credito vantato nei confronti del tra quelli oggetto di cessione. Anche siffatta Per_2 documentazione, peraltro, è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, avendone eccepito la provenienza unilaterale e l'assenza di prova della titolarità della rappresentanza legale della in capo al suo firmatario. Al riguardo, lo CP_4
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scrivente ritiene di poter condividere le doglianze di parte opponente, apparendo ancora insufficiente, ai fini pretesi, la scarna documentazione prodotta dalla società opposta, laddove sarebbe risultata decisiva la prova documentale che il credito derivante dal mutuo fondiario contratto dai coniugi fosse individuato con uno di codici Persona_3 identificativi dei crediti ceduti, dettagliatamente descritti nella Gazzetta Ufficiale del Cont 14.1.2017, riportante l'originaria cessione in blocco da ad onere probatorio CP_2 agevolmente assolvibile dalla cessionaria in forza del principio della “vicinanza della prova”. Sotto tale profilo, dunque, l'opposizione si manifesta meritevole di condivisione.
Altrettanto deve dirsi con riguardo all'ulteriore motivo impugnatorio, relativo all'applicazione del più breve termine quinquennale di cui all'art. 2 comma 2 lett. C bis
DL 143 2008, pur essendo stata instaurata la procedura espropriativa immobiliare in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. Osserva, in proposito, questo Giudice che dagli atti di causa risulta incontrovertibile l'avvenuta declaratoria di estinzione della procedura espropriativa immobiliare RGE 65/2003 (intrapresa da in Controparte_7 danno di e , con contestuale assegnazione, in favore di Persona_2 Persona_1 detta Banca, della somma di € 58.830,50, per effetto del decreto reso in data 13.5.2010 dal
Giudice dell'esecuzione. Né alcun dubbio sussiste circa la valida ed efficace notifica di detto provvedimento in favore della Banca creditrice, eseguita in data 14.5.2010 a mani di , qualificatosi quale addetto alla ricezione degli atti del Persona_4 procuratore domiciliatario della avv. Mariano Russo”. Tale Controparte_4 data, pertanto, rappresenta il dies a quo per determinare il maturarsi del termine quinquennale di riscossione delle somme assegnate all'esito dell'approvazione del piano di riparto, trovando applicazione siffatto termine anche con riguardo alla fattispecie in esame, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta. Lo scrivente, infatti, pienamente condivide l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte, a mente del quale
“In tema di attribuzione al Fondo Unico Giustizia delle somme giacenti per procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato definito ovvero è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione o di approvazione del piano di riparto o, ancora, è passata in giudicato la sentenza definitiva della controversia distributiva, il termine di decadenza previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c-bis, del d.l. n. 143 del 2008, convertito dalla l. n. 181 del 2008, non ha portata retroattiva, ma si applica solo quando
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una delle fattispecie processuali a cui la norma correla il "dies a quo" per la richiesta restitutoria sia venuta in essere dopo l'entrata in vigore della disposizione.” (Cass. civ.
13.11.2023 n. 31432), precisando, altresì, la Corte l'improprio richiamo all'art. 117 LF, quale introdotto dal D.Lgs. n. 5 de 2006, trattandosi di regime riferito a procedure concorsuali e non esecutive individuali e restando, così, esclusivamente confinata in detto ambito la diversa disciplina relativa alla durata del termine di devoluzione delle somme non riscosse in favore del F.U.G., non essendone consentita un'interpretazione analogica e/o estensiva. E' appena il caso di ricordare come nella fattispecie in oggetto (e come sopra già evidenziato), il decreto di estinzione della procedura esecutiva e di contestuale Cont assegnazione delle somme in favore del creditore , sia intervenuto in data 13.5.2010
e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del DL 143/2008, a fronte della richiesta di restituzione delle somme avanzata, per la prima volta, soltanto in data 5.4.2019.
Alla luce delle motivazioni tutte sin qui ampiamente illustrate, non può che derivarne, in accoglimento della spiegata opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo n. 267/2024, nessuna somma essendo dovuta da in favore di Parte_1 CP_2
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), tenuto conto del valore della causa (€ 60.559,85, scaglione applicabile ricompreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00), in complessivi € 12.906,50, di cui € 406,50 per spese, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., con atto di Controparte_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato in data 11.4.2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto, alcuna somma essendo dovuta dall'opponente in favore di parte opposta;
b) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in
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complessivi € 12.906,50, di cui 406,50 per spese, € 2.000,00 per la fase di studio, €
1.500,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, il 2.4.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 1839/2024 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 8