TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1357/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1357/2022 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DI FRANCESCO ALFREDO, elettivamente domiciliata in VIA MAZZARINO 8 PESCARA presso il difensore avv. DI FRANCESCO ALFREDO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTISTI Controparte_1 C.F._2
PIETRO, elettivamente domiciliato in VIA FARA VECCHIA N.20 65029 TORRE DE' PASSERI presso il difensore avv. BATTISTI PIETRO
CONVENUTA
pagina 1 di 4 OGGETTO: inadempimento contrattuale-pagamento somme
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) - Con atto di citazione notificato in data 28-03-2022, quale titolare della Parte_1 ditta conveniva innanzi al Tribunale di Pescara, al Parte_1 Controparte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che la signora Parte_1
, titolare della ditta in forza del contratto stipulato in data
[...] Parte_1 27.10.2017 con la signora ha eseguito la ristrutturazione dell'edificio della stessa Controparte_1 sito a Catignano (PE) alla C.da Varano,26; 2) dichiarare che tutte le opere sono state realizzate, senza contestazioni e riserve e che, quindi, le stesse devono ritenersi accettate. 3) Dichiarare che l'ammontare dovuto complessivamente dalla signora corrisponde a quello Controparte_1 concordato in € 61.000,00; 4) dichiarare che, detratti gli acconti versati, la signora CP_1 è obbligata al pagamento del saldo pari ad € 5.000,00 oltre Iva al 22% per un totale di €
[...]
6.100,00 o alla diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata e risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5) per l'effetto, condannare la signora CP_1 a pagare la somma di € 5.000,00 oltre Iva al 22% per un totale di € 6.100,00 o quella diversa,
[...] somma maggiore o minore che sarà accertata e risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
6) condannare la signora al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 delle spese e delle competenze del presente giudizio oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP, come per legge”.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva di aver eseguito, su incarico della convenuta, dei lavori di ristrutturazione sull'edificio sito a Catignano (PE), contrada Varano 26, per un compenso concordato a corpo in € 50.000 oltre iva al 22%, per un totale di € 61.000,00 come da contratto del 27-10-2017, eseguendo anche lavori non previsti inizialmente.
Affermava ancora che il direttore dei lavori, aveva confermato per iscritto Controparte_2
l'avvenuta esecuzione dei lavori;
precisava che le opere erano state realizzate e consegnate senza contestazioni e riserve, nemmeno da parte del direttore dei lavori, il quale aveva anzi dichiarato che tutti i lavori erano stati eseguiti puntualmente, con la conseguenza che le opere dovevano ritenersi accettate.
Aggiungeva infine che, nonostante la missiva di sollecito del 14 luglio 2020 e l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita, cui la committente aveva comunque aderito, ella non aveva versato il saldo, pari ad € 5.000,00, oltre iva al 22%, per un totale di € 6.100,00.
2) Si costituiva , contestando l'avversa pretesa, e lamentando, in particolare, che il Controparte_1 collaudo previsto dal contratto non era mai avvenuto, per cui le opere non potevano ritenersi accettate.
Chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Civile di Pescara, contrariis reiectis: • dichiarare l'improcedibilità del giudizio, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione • rigettare la domanda attrice perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in premessa • con vittoria delle competenze di lite”.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo produzione documentale e prova orale, la causa subiva nuova assegnazione e infine veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 4 5) Deve preliminarmente ritenersi l'infondatezza dell'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, atteso che, ai sensi della normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie, il procedimento in parola non costituiva condizione di procedibilità per le controversie quali quella in esame. Infatti, solo successivamente all'entrata in vigore (luglio 2023) della seconda parte della c.d. Riforma Cartabia (art. 7 D.Lgs 149/2022) è aumentato il novero delle materie per cui il procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda, rientrando in esse anche il contratto d'opera. Il contratto stipulato tra le parti è stato dalle stesse, invece, qualificato come contratto di appalto, per il quale la mediazione non è obbligatoria, e, qualora dovesse ritenersi invece
(sulla base delle invero scarne informazioni sul punto presenti in atti), di essere in presenza di un contratto d'opera, essendo stata la causa iscritta a ruolo (6-4-2022) prima dell'entrata in vigore della citata normativa, il tentativo di mediazione obbligatoria non costituirebbe comunque condizione di procedibilità.
6) Nel merito, la domanda di parte attrice deve essere ritenuta fondata e deve essere accolta.
La parte convenuta non ha contestato specificamente l'esecuzione dei lavori, né ha dedotto l'esistenza di vizi o difetti, né ha contestato la misura del compenso a saldo richiesto, limitandosi a lamentare la mancata effettuazione del collaudo, il che avrebbe impedito alla la contestazione dei lavori, che CP_1 sarebbero stati eseguiti non a regola d'arte, e il pagamento del corrispettivo, atteso che, ai sensi dell'art.4 del contratto del 27-10-2017, il saldo di € 15.000,00 oltre IVA avrebbe dovuto essere corrisposto “ad ultimazione dei lavori e collaudo delle opere, al fine di verificare la natura e l'entità dei lavori effettuati e la loro corrispondenza o meno all'oggetto del contratto”.
In realtà, dalle risultanze istruttorie emerge come la verifica dell'opera, ai sensi dell'art. 1665 c.c., locuzione che si riferisce anche al collaudo, sia stata effettuata. Sia dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori, P.A. (prodotta in atti sub doc. 3 fascicolo parte attrice), che, pur se non Controparte_2 recante la data, non è stata assolutamente contestata dalla convenuta, sia comunque dalla sua deposizione testimoniale risulta infatti che siano state puntualmente eseguite tutte le opere previste in contratto, secondo le previsioni dello stesso. Egli, per vero, ha affermato che il collaudo non sarebbe stato effettuato perché la “pratica” non sarebbe stata completata, non essendo stato pagato l'ingegnere che aveva eseguito il calcolo strutturale. Tuttavia, detta circostanza si appalesa irrilevante nel caso di specie, ritenendosi superfluo un formale collaudo alla luce del comportamento della stessa convenuta.
In primo luogo, non risulta in alcun modo che la convenuta abbia effettuato contestazioni o riserve, accettando in tal modo la consegna dell'opera, ed è noto che, ai sensi dell'art. 1665/4 c.c., “se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica”; ne consegue dunque il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo (art. 1665/5 c.c.). In secondo luogo, alla è stato chiesto il pagamento della sola CP_1 somma di € 5.000,00, avendo ella già corrisposto la maggior parte del compenso previsto contrattualmente, ivi compresa la maggior parte (€ 10.0000,00) dell'importo finale (€ 15.000,00) che avrebbe dovuto essere corrisposto, secondo le previsioni contrattuali, a ultimazione dei lavori e collaudo delle opere, a conferma del fatto che, evidentemente le opere erano state accettate senza riserva alcuna.
pagina 3 di 4 Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto, con orientamento consolidato, che “in tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una "quaestio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato i presupposti dell'accettazione dell'opera a fronte della presa in consegna della stessa e dell'avvenuto pagamento da parte della committenza della somma dovuta, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia)” (per tutte: Cass. Sez. 2, 03/06/2020, n. 10452, Rv. 657792 – 01; Cass. Sez. 1, 31/07/2017, n. 19019, Rv. 645087 - 01).
7) La domanda della parte attrice deve dunque essere accolta e la committente deve Controparte_1 essere condannata al pagamento, in favore di quale titolare della impresa Parte_1 individuale della somma di € 5.000,00 oltre Iva al 22%, pari ad € 1.100,00, per Parte_1 un totale di € 6.100,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.1357/2022, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione così provvede: condanna al pagamento in favore di quale titolare della Controparte_1 Parte_1 impresa individuale della somma di € 6.100,00, IVA inclusa, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna altresì la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.277,23, di cui € 3.000,00 per compensi ed € 277,23 per spese, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1357/2022 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DI FRANCESCO ALFREDO, elettivamente domiciliata in VIA MAZZARINO 8 PESCARA presso il difensore avv. DI FRANCESCO ALFREDO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTISTI Controparte_1 C.F._2
PIETRO, elettivamente domiciliato in VIA FARA VECCHIA N.20 65029 TORRE DE' PASSERI presso il difensore avv. BATTISTI PIETRO
CONVENUTA
pagina 1 di 4 OGGETTO: inadempimento contrattuale-pagamento somme
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) - Con atto di citazione notificato in data 28-03-2022, quale titolare della Parte_1 ditta conveniva innanzi al Tribunale di Pescara, al Parte_1 Controparte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che la signora Parte_1
, titolare della ditta in forza del contratto stipulato in data
[...] Parte_1 27.10.2017 con la signora ha eseguito la ristrutturazione dell'edificio della stessa Controparte_1 sito a Catignano (PE) alla C.da Varano,26; 2) dichiarare che tutte le opere sono state realizzate, senza contestazioni e riserve e che, quindi, le stesse devono ritenersi accettate. 3) Dichiarare che l'ammontare dovuto complessivamente dalla signora corrisponde a quello Controparte_1 concordato in € 61.000,00; 4) dichiarare che, detratti gli acconti versati, la signora CP_1 è obbligata al pagamento del saldo pari ad € 5.000,00 oltre Iva al 22% per un totale di €
[...]
6.100,00 o alla diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata e risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5) per l'effetto, condannare la signora CP_1 a pagare la somma di € 5.000,00 oltre Iva al 22% per un totale di € 6.100,00 o quella diversa,
[...] somma maggiore o minore che sarà accertata e risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
6) condannare la signora al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 delle spese e delle competenze del presente giudizio oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP, come per legge”.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva di aver eseguito, su incarico della convenuta, dei lavori di ristrutturazione sull'edificio sito a Catignano (PE), contrada Varano 26, per un compenso concordato a corpo in € 50.000 oltre iva al 22%, per un totale di € 61.000,00 come da contratto del 27-10-2017, eseguendo anche lavori non previsti inizialmente.
Affermava ancora che il direttore dei lavori, aveva confermato per iscritto Controparte_2
l'avvenuta esecuzione dei lavori;
precisava che le opere erano state realizzate e consegnate senza contestazioni e riserve, nemmeno da parte del direttore dei lavori, il quale aveva anzi dichiarato che tutti i lavori erano stati eseguiti puntualmente, con la conseguenza che le opere dovevano ritenersi accettate.
Aggiungeva infine che, nonostante la missiva di sollecito del 14 luglio 2020 e l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita, cui la committente aveva comunque aderito, ella non aveva versato il saldo, pari ad € 5.000,00, oltre iva al 22%, per un totale di € 6.100,00.
2) Si costituiva , contestando l'avversa pretesa, e lamentando, in particolare, che il Controparte_1 collaudo previsto dal contratto non era mai avvenuto, per cui le opere non potevano ritenersi accettate.
Chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Civile di Pescara, contrariis reiectis: • dichiarare l'improcedibilità del giudizio, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione • rigettare la domanda attrice perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in premessa • con vittoria delle competenze di lite”.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo produzione documentale e prova orale, la causa subiva nuova assegnazione e infine veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 4 5) Deve preliminarmente ritenersi l'infondatezza dell'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, atteso che, ai sensi della normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie, il procedimento in parola non costituiva condizione di procedibilità per le controversie quali quella in esame. Infatti, solo successivamente all'entrata in vigore (luglio 2023) della seconda parte della c.d. Riforma Cartabia (art. 7 D.Lgs 149/2022) è aumentato il novero delle materie per cui il procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda, rientrando in esse anche il contratto d'opera. Il contratto stipulato tra le parti è stato dalle stesse, invece, qualificato come contratto di appalto, per il quale la mediazione non è obbligatoria, e, qualora dovesse ritenersi invece
(sulla base delle invero scarne informazioni sul punto presenti in atti), di essere in presenza di un contratto d'opera, essendo stata la causa iscritta a ruolo (6-4-2022) prima dell'entrata in vigore della citata normativa, il tentativo di mediazione obbligatoria non costituirebbe comunque condizione di procedibilità.
6) Nel merito, la domanda di parte attrice deve essere ritenuta fondata e deve essere accolta.
La parte convenuta non ha contestato specificamente l'esecuzione dei lavori, né ha dedotto l'esistenza di vizi o difetti, né ha contestato la misura del compenso a saldo richiesto, limitandosi a lamentare la mancata effettuazione del collaudo, il che avrebbe impedito alla la contestazione dei lavori, che CP_1 sarebbero stati eseguiti non a regola d'arte, e il pagamento del corrispettivo, atteso che, ai sensi dell'art.4 del contratto del 27-10-2017, il saldo di € 15.000,00 oltre IVA avrebbe dovuto essere corrisposto “ad ultimazione dei lavori e collaudo delle opere, al fine di verificare la natura e l'entità dei lavori effettuati e la loro corrispondenza o meno all'oggetto del contratto”.
In realtà, dalle risultanze istruttorie emerge come la verifica dell'opera, ai sensi dell'art. 1665 c.c., locuzione che si riferisce anche al collaudo, sia stata effettuata. Sia dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori, P.A. (prodotta in atti sub doc. 3 fascicolo parte attrice), che, pur se non Controparte_2 recante la data, non è stata assolutamente contestata dalla convenuta, sia comunque dalla sua deposizione testimoniale risulta infatti che siano state puntualmente eseguite tutte le opere previste in contratto, secondo le previsioni dello stesso. Egli, per vero, ha affermato che il collaudo non sarebbe stato effettuato perché la “pratica” non sarebbe stata completata, non essendo stato pagato l'ingegnere che aveva eseguito il calcolo strutturale. Tuttavia, detta circostanza si appalesa irrilevante nel caso di specie, ritenendosi superfluo un formale collaudo alla luce del comportamento della stessa convenuta.
In primo luogo, non risulta in alcun modo che la convenuta abbia effettuato contestazioni o riserve, accettando in tal modo la consegna dell'opera, ed è noto che, ai sensi dell'art. 1665/4 c.c., “se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica”; ne consegue dunque il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo (art. 1665/5 c.c.). In secondo luogo, alla è stato chiesto il pagamento della sola CP_1 somma di € 5.000,00, avendo ella già corrisposto la maggior parte del compenso previsto contrattualmente, ivi compresa la maggior parte (€ 10.0000,00) dell'importo finale (€ 15.000,00) che avrebbe dovuto essere corrisposto, secondo le previsioni contrattuali, a ultimazione dei lavori e collaudo delle opere, a conferma del fatto che, evidentemente le opere erano state accettate senza riserva alcuna.
pagina 3 di 4 Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto, con orientamento consolidato, che “in tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una "quaestio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato i presupposti dell'accettazione dell'opera a fronte della presa in consegna della stessa e dell'avvenuto pagamento da parte della committenza della somma dovuta, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia)” (per tutte: Cass. Sez. 2, 03/06/2020, n. 10452, Rv. 657792 – 01; Cass. Sez. 1, 31/07/2017, n. 19019, Rv. 645087 - 01).
7) La domanda della parte attrice deve dunque essere accolta e la committente deve Controparte_1 essere condannata al pagamento, in favore di quale titolare della impresa Parte_1 individuale della somma di € 5.000,00 oltre Iva al 22%, pari ad € 1.100,00, per Parte_1 un totale di € 6.100,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.1357/2022, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione così provvede: condanna al pagamento in favore di quale titolare della Controparte_1 Parte_1 impresa individuale della somma di € 6.100,00, IVA inclusa, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna altresì la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.277,23, di cui € 3.000,00 per compensi ed € 277,23 per spese, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 4 di 4