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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/07/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai SI.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di conSIlio, e sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 363/2024 R.G.A.C., vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Valentina Melai ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Cascina, via Tosco Romagnola n. 193 (PI); ricorrente
e
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Chiarella Lagomarsini ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Marina di Carrara, via C. Fiorillo 1-bis (MS); resistente nonché
(c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
in persona della curatrice speciale avv. Clara Cinquanta;
pagina 1 di 28 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
***
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: pronunciare, con sentenza Parte_1
definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pisa il 2 luglio 2011 dai Sig.ri ed registrato al nr.53, parte II – serie A, anno 2011 alle seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni: a. sia stabilito, il temporaneo affido della minore, al Servizio Sociale competente per territorio per il periodo di 9/12 mesi, come suggerito dalla CTU nella propria relazione di consulenza tecnica, al fine di un monitoraggio ed una valutazione da parte del Servizio Sociale del nuovo assetto di vita di;
b. sia stabilita la collocazione prevalente della minore presso l'abitazione del padre, CP
posta in NO (PI) in Via Piero Filippi n. 24 con conseguente autorizzazione al padre, alla modifica anagrafica del luogo di residenza della minore, nonché all'iscrizione della stessa minore presso
Istituto scolastico del luogo di residenza del padre in Provincia di Pisa, sul punto tenendo conto sia delle scadenze per il perfezionamento delle iscrizioni scolastiche che del giudizio che sarà rilasciato al termine del percorso valutativo iniziato presso il Centro Riabilitativo AIAS di Massa Carrara in merito a quale tipo di frequenza scolastica sia più opportuna al caso specifico;
c. sia stabilito al termine del periodo di osservazione da parte dei Servizi Sociali, sempre previa valutazione positiva del nuovo assetto di vita della minore, l'affidamento esclusivo di quest'ultima al Sig. e la Parte_1
conseguente collocazione prevalente presso il medesimo padre, in NO (PI) via Piero Filippi n.
24, d. nella denegata ipotesi in cui venga stabilito l'affido della minore al Servizio Sociale, sia disposta la collocazione prevalente della minore presso il padre in NO (PI) Via Piero Filippi n. 24 e siano previsti specifici compiti ai rispettivi Servizi Sociali di Pisa e di Massa, tra cui: mettere a disposizione operatore socio educativo territoriale (preparato specificatamente per il caso da seguire); mettere a disposizione operatore socio educativo scolastico qualora da percorso psicoeducativo
[...]
risulti idonea a proseguire percorso scolastico di qualsiasi genere;
attuare percorso di Per_1
responsabilizzazione e recupero per la Sig.ra con riguardo al proprio consolidamento sia nei CP_1
pagina 2 di 28 confronti di se stessa della propria autonomia ed indipendenza economica che nei confronti della figlia
ed alla relazione con la stessa in maniera esclusiva e decisa;
vigilare e garantire l'osservanza del CP
diritto di frequentazione della minore;
garantire ed implementare il dialogo tra le parti nell'interesse della figlia;
e. nell'ipotesi di cui al punto che precede in cui venga stabilito l'affido della minore al
Servizio Sociale e la collocazione prevalente della minore presso l'abitazione del padre, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, di poter argomentare la necessità per la minore di potere essere accudita principalmente dal padre e che dunque quest'ultimo possa svolgere turni di lavoro fissi;
f. sia previsto che la madre trascorra con la minore tre fine settimana al mese, presso il domicilio dei nonni materni almeno sino al 31 dicembre 2025 termine di scadenza delle misure di protezione di cui al provvedimento del 20 marzo 2024 prorogato in data 19 marzo 2025 dall'Intestato Tribunale, o per periodo più lungo che il Giudice riterrà opportuno, più due accessi pomeridiani nella settimana, da svolgersi a Pisa in struttura e/o attività da reperire sul territorio;
sia prevista, per il periodo estivo,
l'alternanza di settimana in settimana tra i due genitori, oltre ad un periodo consecutivo anche di 15 giorni per poter programmare anche delle vacanze, da concordare ogni anno entro e non oltre il termine del giorno 10 del mese di maggio;
g. sia disposto che la Sig.ra corrisponda al Sig. Controparte_1
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno cinque di ogni mese, un contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia di euro 300 mensili, nei mesi di frequenza scolastica (da ottobre a maggio compresi di ogni anno) e di euro 150 mensili per i mesi estivi (da giugno a settembre compresi di ogni anno) o quella somma maggiore o minore che risulterà conforme a diritto e giustizia e salvo e riservato ogni altro diritto al riguardo, oltre Istat come per legge;
sia altresì previsto il concorso e la compensazione reciproca alle spese straordinarie necessarie per la minore nella misura del 50% per ciascun genitore ad esaurimento della disponibilità mensile della pensione percepita dalla minore;
h. sia disposto che il Sig. percepisca il 100% dell'Assegno Unico Universale;
i. sia disposto che il Sig. Pt_1
ad esclusivo interesse della minore, gestisca il conto corrente a quest'ultima intestato sul quale Pt_1
confluisce la pensione di invalidità unicamente mediante applicazione home banking che permette di effettuare solo operazioni tracciabili, a saldo di spese straordinarie necessarie per la minore, considerato anche le nuove circostanze intervenute di cui al presento atto si allega documento;
j. siano poste ad
pagina 3 di 28 integrale carico di parte Resistente le spese di CTU;
k. con vittoria di spese e di competenze legali e condanna al risarcimento dei danni ai sensi degli artt.li 92 c.p.c. e 96 c.p.c. per violazione del dovere di leale collaborazione ai sensi dell'art. 473 bis n. 18 c.p.c.”; per : “L'Ill.mo Tribunale Voglia: a) CONFERMARE - allo stato - sia il Controparte_1
regime attuale di affido della minore ai servizi sociali di Massa e di collocazione della stessa presso i nonni materni sia il calendario di visita tra la minore e il padre attualmente vigente;
b)
AUTORIZZARE l'iscrizione della stessa minore presso Istituto scolastico del luogo di residenza dei nonni materni in Provincia di Massa;
c) QUINDI al termine del periodo temporaneo di affido della minore al Servizio Sociale competente per territorio, DISPORRE l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre;
d) DISPORRE che il SI.
[...]
corrisponda ai nonni materni e poi alla SI.ra , a mezzo bonifico bancario, Pt_1 Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, un contributo per il mantenimento della figlia di euro 300 mensili, nei mesi di frequenza scolastica (da ottobre a maggio compresi di ogni anno) e di euro 150 mensili per i mesi estivi (da giugno a settembre compresi di ogni anno) o quella somma maggiore o minore meglio ritenuta dal giudicante oltre il concorso e la compensazione reciproca alle spese straordinarie necessarie per la minore nella misura del 50% per ciascun genitore, ad esaurimento della disponibilità mensile della pensione percepita dalla minore;
e) SIA DISPOSTO che la SI.ra percepisca il 100% CP_1
dell'Assegno Unico Universale e che la SI.ra a esclusivo interesse della minore, gestisca il CP_1
conto corrente a quest'ultima intestato sul quale confluisce la pensione di invalidità Vinte le spese anche di CTU” per in persona della curatrice speciale avv. Clara Cinquanta: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Massa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: - DISPORRE, per la durata di 24 mesi, l'AFFIDAMENTO di CP
, nata a [...] in data [...], al Servizio Sociale del Comune di Pisa con contestuale
[...]
trasferimento della stessa, in collocazione prevalente, presso la residenza del padre sita in NO
(PI), Via P Filippi n. 24. - CONFERIRE al Servizio Sociale di Pisa mandato di vigilanza e supporto alle figure genitoriali e con specifico potere di far garantire il rispetto del diritto della minore
pagina 4 di 28 alla bigenitorialità; - DISPORRE che il suddetto Servizio Sociale di Pisa prenda in carico la minore anche dal punto di vista sanitario dando corso agli opportuni interventi in favore della stessa ivi inclusa
l'assistenza domiciliare educativa, ove non già presente e attivi, in particolare, la collaborazione con: -
l'Azienda USL Pisana- Servizio di neuropsichiatria infantile- al fine di portare avanti la progettualità volta a garantire alla minore ogni utile misura di sostegno e supporto anche psicologico, ove ritenuto necessario;
- l'attivazione di una proficua collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di garantire alla minore un percorso scolastico e/o formativo che tenga conto della situazione clinica nell'ottica di una maggiore inclusività della stessa. - DISPORRE e/o CONFERMARE la presa in carico del Servizio Sociale di Massa per il supporto e il monitoraggio a sostegno della madre e dei nonni materni, in collaborazione con il Servizio Sociale affidatario. - DISPORRE che gli Enti in questione,
Servizi Sociali di Pisa e di Massa, riferiscano al Giudice Tutelare, in merito all'esecuzione dell'emanando provvedimento, ogni semestre e salvo comunicazioni urgenti. - INVITARE i genitori ad intraprendere utile percorso di sostegno alla genitorialità, individuale e di coppia;
- REGOLARE il diritto di permanenza e di vista in favore della madre prevedendo che la minore trascorra con la stessa
3 week end pieni al mese (dal pomeriggio di venerdì alla domenica sera), fatta eccezione per i mesi estivi
(dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno) ove, come già concordato tra i genitori, la minore trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre in regime di alternanza;
quanto sopra, in ogni caso, con collocazione, allo stato e in mancanza di diversa autonoma abitazione della madre diversa da quella ove risiede l'attuale compagno, presso i nonni materni. - PORRE a carico della di corrispondere al padre collocatario a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della minore, la somma mensile di € 250,00 (€ 125,00 per i mesi estivi come sopra), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Massa. - INVITARE i genitori ad una buona gestione del conto corrente intestato alla minore, cui affluisce la pensione di invalidità della stessa, giustificando all'altro ogni uscita attraverso relativa documentazione fiscale che sia riferibile alla minore stessa. -
DISPORRE che decorsi i 24 mesi, se non sussistono le condizioni che richiedono ulteriore
pagina 5 di 28 provvedimento a tutela della minore, decada l'affidamento all'Ente Locale con contestuale ripristino del regime di affido congiunto. - VOLER LIQUIDARE il compenso dovuto per l'attività professionale svolta da codesto procuratore, nell'interesse della minore, parte assistita ammessa, per il presente procedimento, al gratuito patrocinio a spese dello Stato con Decreto Ordine Avvocati di Massa del
03/11/2022, a carico dello Stato o come meglio ritenuto dal Giudice”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 29.02.2024, il SI. domandava la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 02.07.2011 con la SI.ra , annotato nel registro matrimoni tenuto Controparte_1
dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di Massa (MS) al n. 53 – parte II – serie A dell'anno 2011, essendo già intervenuta tra gli stessi la separazione personale (come da sentenza n. 337/2016 pronunciata dal Tribunale di Pisa in data 8.03.2016 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1406/2014 R.G.). Contestualmente, il SI. Pt_1
formulava richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis n. 15 c.p.c., nonché di ordini di protezione contro gli abusi familiari ex art. 473-bis.69 c.p.c., rappresentando, in particolare, che: i) la sentenza n. 416/2021 emessa dal Tribunale di
Pisa (R.G. 1406/2014) all'esito del giudizio di separazione dei coniugi aveva disposto l'affidamento della figlia minore della coppia, nata in [...] Controparte_2
08.11.2011, ai Servizi Sociali del Comune di Massa con collocazione abitativa prevalente presso la SI.ra ; ii) l'operato dei Servizi Sociali di Massa era stato CP_1
insoddisfacente nel tentativo di ricomporre il conflitto tra le parti in ordine alla gestione della figlia e nel promuovere la frequentazione padre-figlia, anche considerando il disturbo oppositivo-provocatorio associato ad epilessia diagnosticato a CP
iii) il SI. attuale compagno della SI.ra , con lei Parte_2 Controparte_1
convivente, aveva posto in essere condotte violente nei confronti di CP
tanto da essere imputato per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.c. nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Massa n. 2962/2023 R.G.N.R.; iv) la SI.ra pagina 6 di 28 – oltre ad aver omesso qualsiasi intervento a tutela della minore e ad aver CP_1
sempre ostacolato il rapporto tra il SI. e la figlia – era, altresì, indagata per Pt_1
appropriazione indebita nel procedimento penale n. 1527/2023 RGNR Tribunale di
Massa per aver prelevato dal c/c n. 86818 aperto presso l'intero importo CP_3
della pensione di invalidità pari ad € 340,00 mensili di cui era beneficiaria la minore. Per tali ragioni, il SI. domandava che venisse disposto, inaudita altera parte, Pt_1
l'affidamento esclusivo della figlia e la sua collocazione presso CP
l'abitazione paterna sita in NO via Filippi n. 24 (PI), con conseguente possibilità di iscrivere la minore presso un istituto scolastico del Comune di Pisa anche in assenza del consenso materno, nonché l'ordine di cessazione delle condotte violente poste in essere dal SI. , il suo allontanamento dall'abitazione presso cui era collocata la Parte_2
minore e il non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Il SI. domandava poi, nel merito, oltre all'affidamento esclusivo in suo favore, Pt_1
l'imposizione a carico della SI.ra di un contributo al mantenimento della CP_1
figlia pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ovvero, in caso di affidamento congiunto, il collocamento prevalente della minore presso di sé.
2. In data 14.05.2024, si costitutiva in giudizio la SI.ra , la quale non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava la ricostruzione in fatto operata dal SI. e addebitava proprio a quest'ultimo una Pt_1
serie di episodi aggressivi nei confronti della minore e, in generale, l'incapacità di tenere adeguatamente conto delle eSIenze di alla luce del quadro CP
psicopatologico diagnosticatole. Segnatamente, la resistente evidenziava che le Procure di Massa e di Pisa avevano avviato un'indagine penale a fronte della denuncia sporta nei confronti del SI. dalla dott.ssa pediatra di avendo la Pt_1 Per_2 CP
stessa rilevato la presenza di ecchimosi e di abrasioni nelle parti genitali della minore in seguito ai pernottamenti presso l'abitazione del padre e che, pertanto, il Presidente del
Tribunale di Pisa, mediante provvedimento del 23.01.2017, aveva sospeso i pagina 7 di 28 pernottamenti, rimettendo ai Servizi Sociali di Massa l'organizzazione degli incontri pomeridiani padre-figlia. Inoltre, la SI.ra rappresentava che la pensione di cui CP_1
era beneficiaria era sempre stata spesa, di comune accordo, per le necessità CP
della minore. La SI.ra chiedeva, quindi, il rigetto delle domande proposte dal CP_1
ricorrente, l'affidamento della minore in suo favore con collocamento prevalente presso di sé, il conferimento dell'incarico al Servizio Sociale di Massa e di Pisa al fine di monitorare la frequentazione della minore con il padre, nonché la disposizione dell'obbligo a carico del SI. di corrispondere l'importo di € 400,00 mensili a titolo Pt_1
di mantenimento in favore della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Con decreto del 01.03.2024, il Giudice relatore, visti gli artt. 473.bis.8 e 473.bis.15
c.p.c., rigettava l'istanza avanzata dal ricorrente di provvedere inaudita altera parte e, ritenuta sussistente una situazione di pregiudizio per la minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori, nominava l'avv.
Clara Cinquanta in qualità di curatrice speciale di CP
4. In data 13.03.2024 si costituiva in giudizio l'avv. Clara Cinquanta, in qualità di curatrice speciale della minore opponendosi alle domande Controparte_2
avanzate dal SI. in ordine all'affidamento esclusivo della minore e al Pt_1
collocamento della stessa presso il padre, e domandando la conferma dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di Massa con collocazione abitativa presso la madre, nonché la conferma dell'obbligo posto in capo al SI. di corrispondere il Pt_1
contributo al mantenimento della figlia nella misura pari ad € 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
5. Con ordinanza del 20.03.2024, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c., confermando l'affidamento della minore
[...]
ai Servizi Sociali del Comune di Massa con collocazione abitativa CP
prevalente presso i nonni materni e Il Persona_3 Persona_4
Giudice relatore poneva, inoltre, a carico del SI. l'obbligo di corrispondere a Pt_1
pagina 8 di 28 questi ultimi, a titolo di mantenimento di la somma di € 300,00 CP
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e, ai sensi dell'art. 473-bis.69 c.p.c., a fronte del contegno a questi addebitabile, ordinava al SI. di non avvicinarsi ai Parte_2
luoghi abitualmente frequentati dalla minore.
6. In seguito all'udienza del 20.06.2024, fissata per la comparizione delle parti, con ordinanza del 28.06.2024, il Giudice relatore adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e, richiamandosi alle ordinanze già pronunciate, confermava l'affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Massa con collocamento presso i nonni materni, regolava il diritto di visita del SI. nei Pt_1
medesimi termini di cui alla sentenza n. 416\2021 del Tribunale di Pisa e poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere ai SI.ri e Persona_3 [...]
, a titolo di mantenimento della figlia, la somma di € 300,00, oltre al 50% Parte_3
delle spese straordinarie, eccetto che per i mesi di luglio e agosto 2024, in relazione ai quali l'importo ordinario di mantenimento veniva ridotto ad € 150,00. Inoltre, stante l'acceso contrasto tra le parti, il Giudice relatore conferiva ai sensi dell'art. 473 bis 8
c.p.c., al curatore speciale, avv. Cinquanta, poteri di rappresentanza sostanziale in ordine alle determinazioni correlate all'esercizio della responsabilità genitoriale da assumersi con riguardo al PEI (Progetto Educativo Individualizzato) predisposto dall'Istituto Comprensivo “Alfieri Bertagnini” di Massa.
7. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
8. Con sentenza non definitiva pubblicata in data 17.10.2024, il Collegio pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed Parte_1 CP_1
, rimettendo la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del
[...]
giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
pagina 9 di 28 9. Con ordinanza del 14.07.2025, il Giudice relatore, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruito il contrasto tra le parti nei termini sin qui delineati, occorre precisare che l'oggetto del contendere risulta circoscritto alle questioni relative all'affidamento e al collocamento della figlia minore al quantum dell'assegno di CP
mantenimento a favore di quest'ultima, nonché alla regolamentazione della frequentazione tra il genitore non collocatario e la figlia, alla luce del fatto che il
Tribunale di Massa, con sentenza non definitiva pubblicata in data 17.10.2024, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Pisa in data in data 2.07.2011 tra e e trascritto presso Parte_1 Controparte_1
l'Ufficio di Stato civile del Comune di Pisa al n. 53, parte II – serie A, anno 2011.
2. Ciò posto, appare opportuno preliminarmente rilevare che la crisi del vincolo matrimoniale comporta l'adozione di provvedimenti nei confronti della prole, disciplinati, attualmente, dagli artt. 337-bis c.c. e seguenti. In particolare, dal dato testuale dell'art. 337- ter c.c. si desume che: i) il minore ha diritto alla bigenitorialità, ossia a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché a conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
ii) tutti i provvedimenti relativi alla prole sono adottati “con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”; iii) il Tribunale valuta prioritariamente che i figli siano affidati ad entrambi i genitori e solo qualora ritenga che ciò contrasti con l'interesse del figlio (art. 337-quater, comma 1, c.c.) stabilisce a quale dei due genitori affidare la prole;
iv) in ogni caso, la responsabilità genitoriale rimane nella titolarità di entrambi, per cui mentre con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione, su ordine del giudice, questa può essere esercitata separatamente, al contrario “le decisioni di maggior interesse per i figli relative
pagina 10 di 28 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, con possibilità, in caso di disaccordo, di rivolgersi al giudice;
v) ciascun genitore provvede, compatibilmente con le proprie capacità, al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e, ove necessario, il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità considerando le attuali eSIenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
3. Muovendo da tale dato normativo, è d'uopo di seguito dar conto delle risultanze istruttorie maggiormente SInificative ai fini delle determinazioni di competenza.
4. Anzitutto, in ordine alla capacità genitoriale dei SI.ri e devono Pt_1 CP_1
sinteticamente richiamarsi le considerazioni svolte dalla dott.ssa , Persona_5
incaricata dal Tribunale in qualità di consulente tecnico d'ufficio, la quale ha individuato tre specifiche aree in cui si esplica tale capacità, vale a dire la capacità di cura e protezione del minore, la capacità empatico-affettiva, nonché la disponibilità a favorire l'accesso all'altro genitore.
Segnatamente, all'esito dei colloqui personali svolti dalla CTU e dell'analisi delle interazioni familiari, nella relazione peritale depositata in data 10.04.2025, la dott.ssa ha ritenuto che – da un punto di vista materiale – i genitori posseggano la Per_5
capacità di prendersi cura della figlia, essendo in grado di garantirle cure fisiche, nutrimento, riparo, istruzione e trattamenti sanitari, sebbene la madre manchi di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane posto che la stessa non guida l'automobile, necessita di farsi accompagnare dal padre ed emergano criticità in ordine alle sue condizioni reddituali.
pagina 11 di 28 Entrambi i genitori, in particolare, sono attenti al rispetto del trattamento farmacologico e neuropsichiatrico della minore, alla quale gli specialisti del Centro Stella
Maris e di UFSMIA hanno diagnosticato un “Disturbo dell'Umore NAS, prevalentemente orientato in senso eccitato-irritabile con episodico discontrollo comportamentale e agiti aggressivi ero- diretti e Disturbo Oppositivo Provocatorio in ragazzina con disturbo complesso del neurosviluppo caratterizzato da Deficit di Attenzione/Iperattività, manifestazione combinata, Disturbo dello Spettro
Autistico, Disabilità Intellettiva di grado lieve, Epilessia focale/generalizzata trattati farmacologicamente” (v. documentazione allegata dal ricorrente in data 21.06.2024 e
3.12.2024).
Per quanto attiene, invece, agli altri due criteri di valutazione della capacità genitoriale, la dott.ssa ha rilevato che: “non si sono registrate criticità dalla parte del padre, mentre va Per_5
rilevata una tendenza della madre a non offrire alla figlia un modello comportamentale del tutto adeguato alla specificità del caso, poiché pone in essere nei suoi confronti uno stile permissivo che non aiuta la sua gestione e di cui pure tutte le agenzie educative e terapeutiche hanno sconSIliato
l'applicazione. E' probabile che la accontenti la figlia per sfinimento, ma di fatto tale CP_1
modalità lassista non rappresenta il modo più appropriato di dirigerne la condotta e dà luogo, in contrapposizione con una prassi più ferma posta in essere dal padre della minore, una incoerenza educativa che va ad aggravare ulteriormente i disturbi comportamentali della ragazza.
Significativamente, è riportato da tutti quelli che si sono colloquiati, ed è emerso anche dall'interazione in CTU, che con il padre si comporta in modo più appropriato e non si dà il permesso di agire CP
in modo discontrollato ed aggressivo come fa con la madre, che ne è il principale bersaglio, insieme con la nonna” (v. pp. 51-52 elaborato peritale).
La CTU ha preso poi atto della sottoposizione della minore a trattamento psicofarmacologico con stabilizzatori dell'umore, neurolettici e antipsicotici e del peggioramento del quadro psicopatologico in costanza delle operazioni peritali, stante anche le modifiche terapeutiche recentemente intervenute, rappresentando a tal riguardo che: “Nel corso dei due mesi di CTU finora trascorsi, diverse volte si è dovuta chiamare
pagina 12 di 28 l'ambulanza per contenere la ragazza, visto che ormai ella è nel pieno della sua forza fisica e immobilizzarla non è facile. A casa, soprattutto al risveglio, è ingestibile, urla e colpisce gli CP
adulti, soprattutto la madre e la nonna, e già un paio di volte ha devastato la sua cameretta. A scuola mette in atto condotte pericolose, come tentare di aprire la finestra o scappare in strada, e rappresenta in questa fase un rischio per se stessa e per gli altri. Contrariamente al quadro che ne propone la madre, la situazione è drammatica, e si è registrata in CTU una marcata difficoltà sia dei nonni presso la quale la minore è collocata, sia degli operatori scolastici, i quali hanno in buona sostanza ammesso che
a giugno intendono promuoverla certamente non perché abbia acquisito le necessarie competenze, bensì perché non sanno più cosa fare con lei” (v. pp. 50 relazione peritale).
Con riferimento, invece, alla disponibilità a consentire l'accesso all'altro, la situazione di contrasto tra i SI.ri e è chiaro indice di scarsa propensione da parte di Pt_1 CP_1
entrambi i genitori a favorire la bigenitorialità e di una certa resistenza a consentire alla minore l'accesso all'altro genitore, pur essendo stata documentata in passato una maggiore opposizione da parte della madre. Il padre, invece, come emerge anche dal tenore delle comparse conclusionali, ritiene giustificate le iniziative giudiziali da lui assunte ed addebita alle incapacità altrui (del Servizio sociale, delle istituzioni scolastiche, della ex moglie, la quale lo avrebbe coinvolto in un estenuante vortice di conteziosi giudiziari in sede civile e penale) le difficoltà venutesi a creare nella gestione della figlia, ma è ben lungi da qualsivoglia seppur minima autocritica, che risulterebbe invece - secondo il Collegio - quanto mai opportuna.
5. Orbene, proprio in considerazione della complessità della vicenda familiare, caratterizzata dalle severe condizioni cliniche in cui versa la minore e dall'eccezionale conflittualità tra i genitori tale da recare grave nocumento alla figlia (come si evince chiaramente, oltre che dall'elaborato della dott.ssa , anche dalle perizie in atti a Per_5
firma della dott.ssa e dalla motivazione della sentenza n. 416/2021 del Per_6
07.04.2021 del Tribunale di Pisa, R.G. 1406/2014) deve escludersi che possa intervenire pagina 13 di 28 l'affidamento esclusivo della minore in favore di uno o dell'altro genitore così come l'affidamento condiviso ad entrambi.
Anche nella relazione di aggiornamento del Servizio sociale del Comune di Massa, trasmessa in data 30.06.2025, viene evidenziato, d'altra parte, come le dinamiche familiari vedano un conflitto tra i genitori così elevato che ciascuno non riconosce il ruolo dell'altro, di guisa che appare necessario che gli stessi siano supportati in questo percorso di “decompressione” e di riconoscimento dell'altro genitore, in vista di un eventuale affidamento condiviso. Già nel corso dell'istruttoria, del resto, a dispetto del pressante invito del Giudice relatore, i SI.ri e si sono astenuti – Pt_1 CP_1
addebitandosi reciprocamente le responsabilità dell'insuccesso dell'iniziativa – dal prendere parte ad un procedimento dinanzi ad un coordinatore genitoriale, oltremodo necessario in considerazione dell'allarmante situazione vigente (apparendo probabile che, in caso di perduranza della conflittualità e di peggioramento delle condizioni della minore non vi sia altra strada – come paventato dalla dott.ssa – che quella Per_5
dell'istituzionalizzazione di . CP
Proprio per tali ragioni – essendo inverosimile che la responsabilità dello stillicidio di continue rivendicazioni e recriminazioni, nonché di perdurante incapacità al compromesso per il bene della figlia, di cui emerge plurimo e concordante riscontro in atti, sia imputabile al contegno di un solo genitore, quanto piuttosto a quello di entrambi – il Collegio ritiene opportuno, in conformità a quanto sostenuto dalla dott.ssa e richiesto dalla curatrice speciale della minore, disporre l'affidamento Per_5
di al Servizio sociale del Comune di Pisa, il quale dovrà operare in CP
stretto coordinamento con il Servizio sociale del Comune di Massa, con il compito di proseguire gli interventi sociali ed educativi già in essere, risultando necessario mantenere la sorveglianza e il monitoraggio da parte di un organismo terzo, anche al fine di verificare l'adattamento della minore al nuovo assetto che, come si dirà meglio oltre, prevede il suo collocamento presso il padre.
pagina 14 di 28 Si tratta di un mandato di vigilanza e supporto dei genitori, i quali non vengono privati della responsabilità genitoriale, salvo essere tenuti a seguire le indicazioni e raccomandazioni del Servizio affidatario nell'esercizio dei poteri demandatigli. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'affidamento ai servizi sociali è una forma specifica di affidamento a terzi, con peculiarità legate alla natura e alle funzioni dei servizi sociali. Se viene disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali senza limitare la responsabilità genitoriale, si tratta di un mandato di vigilanza e supporto che non richiede la nomina di un curatore speciale, salvo conflitto di interessi. Tale decisione deve dettagliare i compiti affidati e i tempi di attuazione. Al contrario, se si limita la responsabilità genitoriale, si richiede una discussione nel contraddittorio esteso al minore con rappresentanza imparziale da parte di un curatore speciale. Il principio di proporzionalità deve guidare il giudice nella decisione e nell'esercizio della vigilanza sui servizi” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 21/08/2024, n. 23017).
In tale ottica, il Servizio sociale affidatario, nell'espletamento dell'incarico di vigilanza, supporto e coordinamento genitoriale demandatogli, è tenuto a: i) garantire il rispetto del diritto di frequentazione della bambina da parte di entrambi i genitori e, in particolare, il diritto di visita della madre, secondo i tempi e i modi indicati di seguito;
ii) prendere in carico la minore e dare corso agli opportuni interventi in favore della stessa, ivi inclusa l'assistenza educativa domiciliare, estendendo l'intervento educativo anche al domicilio materno, e coinvolgendo in tale attività il Servizio sociale del Comune di residenza della madre, onde conseguire un'osservazione più strutturata e diretta del contesto materno;
iii) fornire indicazioni e raccomandazioni ad entrambi i genitori per ciò che attiene le scelte di maggiore importanza in campo educativo e sanitario da adottare nell'interesse della minore e coordinare l'esercizio della responsabilità genitoriale;
iv) monitorare la condotta tanto del nucleo familiare della madre (in questo caso in coordinamento con il Servizio sociale di Massa) che di quello del padre verificando che esegua le visite e le terapie che le sono prescritte, nonché i CP
necessari controlli, in specie in caso di inattività o contrasto tra i genitori;
v) segnalare al pagina 15 di 28 Giudice Tutelare SInificative criticità nell'ottemperanza ai provvedimenti adottati dal
Tribunale.
La durata dell'affidamento al Servizio sociale territorialmente competente, in conformità a quanto richiesto dalla curatrice speciale della minore, avrà durata di 24 mesi, all'esito dei quali, in caso di venir meno delle criticità di cui si è dato conto, verrà ripristinato il regime di affidamento condiviso in favore dei genitori.
6. Quanto alla collocazione abitativa di come detto, il Collegio, Controparte_2
aderendo alla soluzione prospettata dalla CTU, dott.ssa , e condivisa in ultimo Per_5
dalla curatrice speciale della minore, avv. Cinquanta, nonché dai preposti operatori del
Servizio sociale del Comune di Massa, ritiene opportuno disporre il collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione del padre sita in NO (PI) in Via Piero
Filippi n. 24.
Invero, la soluzione attuale, che vede collocata presso i nonni - disposta CP
a fronte delle problematiche emerse con il SI. (in considerazione delle Parte_2
condotte violente addebitate allo stesso nei confronti della minore) - non risponde al miglior interesse della ragazza, posto che, come condivisibilmente rilevato dal CTU:
“La convivenza della minore con i nonni non rappresenta attualmente il regime di convivenza più opportuno alla luce delle sue difficoltà di gestione: i SIg.ri non sono nelle condizioni affettive CP_1
di revocare il proprio consenso all'accoglimento della figlia e della nipote, ma hanno espresso grande stanchezza e necessitano di avere una pausa dal loro impegno” (v. p. 52 elaborato peritale).
D'altra parte, la SI.ra non appare idonea a proporre un modello educativo e CP_1
comportamentale del tutto adeguato alle specificità di in quanto CP
l'atteggiamento eccessivamente lassista della madre è potenzialmente tale da aggravare ulteriormente i disturbi della minore, scatenando gli episodi di violenza ed aggressività.
La dott.ssa , inoltre, ha registrato la tendenza della madre a sottostimare la Per_5
reale portata delle problematiche presentate da e dell'aggressività manifestata CP
pagina 16 di 28 dalla stessa in ambito scolastico a danno dei compagni di classe ovvero degli insegnanti
(v. pag. 49 relazione peritale).
Il CTP della resistente, dott. ha ricondotto tale tendenza della Persona_7
SI.ra alla sua storia personale e, in particolare al suo stato di figlia adottiva, la CP_1
quale avrebbe rimosso delle angosce abbandoniche di separazione dai genitori naturali, costruendosi un'immagine di figlia riconoscente, di guisa che – secondo il consulente di parte – l'allontanamento di dalla madre, andrebbe a peggiorare anche la CP
condizione della minore. E tuttavia, come evidenziato dall'ausiliario dell'Ufficio in riscontro alle osservazioni di parte, in sede giudiziaria non può darsi rilevanza ai fenomeni che si esauriscono in interiore homine, dovendosi procedere esclusivamente alla osservazione di come eventuali anomalie della personalità incidano sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sull'adempimento dei doveri di cura, educazione, istruzione e accudimento dei minori, vale a dire alla osservazione di fatti oggettivi (cfr. Cass. civ.
4595/2025). Il CTP, oltretutto, ipotizza – quale presupposti per il mantenimento del collocamento della minore con la madre – l'attivazione di percorso di supporto terapeutico per la SI.ra funzionale al superamento dell'angoscia CP_1
abbandonica, rispetto a cui la stessa non ha avanzato richieste e\o assunto iniziative, e l'allontanamento seppur temporaneo della donna dal SI. (che non appare allo Parte_2
stato preventivabile, in quanto il SI. , come dichiarato dallo stesso al CTU, non Parte_2
saprebbe dove andare, e la SI.ra risulta incapace a contraddirne il volere). CP_1
Quest'ultimo, in particolare, risulta da tempo domiciliato presso l'abitazione di proprietà dei genitori della SI.ra , sita in Massa via Del Pomario n. 2 (v. doc. CP_1
86 ricorrente e risultanze dell'elaborato peritale) nonostante il procedimento penale n.
2962/2023 RGNR incardinato dinanzi al Tribunale di Massa e tutt'ora pendente per l'ipotesi di maltrattamenti in famiglia posti in essere proprio nei confronti di
[...]
CP
pagina 17 di 28 Segnatamente, nell'ambito di tale procedimento, la SI.ra OSE della Parte_4
Cooperativa Le Briccole Progetto A, dinanzi alla Legione Carabinieri Toscana -
Stazione di Massa, ha riferito di condotte violente compiute dal SI. ai danni Parte_2
della minore in data 2.11.2021, essendosi la stessa recata presso l'abitazione sita in via
Del Pomario n. 2 per effettuare il servizio domiciliare alla bambina, ed avendo assistito ad un breve diverbio tra e il compagno della madre per lo svolgimento dei CP
compiti scolastici, all'esito di cui la minore, dopo aver lanciato a terra il telefono cellulare del SI. “veniva violentemente colpita con forti manate al sedere, che la facevano Parte_2
urlare di dolore e contemporaneamente dimenarsi”.
Sempre la SI.ra ha poi riferito che, in data 10.03.2022, la minore – dopo essere Pt_4
stata invitata a mettere a posto i propri giocattoli onde eseguire dei compiti scolastici –
“veniva fatta oggetto di ripetute percosse al capo, dal che la colpiva con forza Parte_2
mediante l'utilizzo di una bottiglia in plastica semivuota” (v. comunicazione notizia di reato n.
20/85-8/2022, doc. 12 ricorrente).
Si tratta di condotte che, al di là della rilevanza penale (il cui scrutinio non è oggetto del giudizio) appaiono indice di un contegno comportamentale fortemente inadeguato e pregiudizievole per la minore. Da qui, gli ordini di protezione disposti dal Giudice relatore, vigenti sino al prossimo 31.12.2025, come da provvedimento del 19.3.2025.
Sennonché, anziché imporre al SI. – dal quale la SI.ra appare Parte_2 CP_1
fortemente influenzata – di allontanarsi dall'abitazione familiare, questa ha piuttosto accettato di trasferirsi presso i genitori con la minore (il che ha causato non poche difficoltà, ampiamente illustrate nell'elaborato peritale, a cui si rimanda). Gli stessi nonni materni, inoltre, hanno rappresentato al CTU una serie di episodi che li hanno indotti ad interrompere ogni rapporto con il SI. (v. pp. 26-30 elaborato Parte_2
peritale) del quale non hanno particolare stima. Diversamente, il rapporto di costoro con il SI. risulta buono. Pt_1
pagina 18 di 28 In tale ottica, ulteriore disvalore assume la precarietà economica del nucleo familiare della SI.ra la quale – secondo quanto riferito dal compagno al CTU – CP_1
collaborerebbe con lui ad un'attività imprenditoriale avente ad oggetto lo sviluppo applicazioni per attività geolocalizzate. Sennonché, il più recente ISEE versato in atti dalla resistente attesta valore pari ad € 51,40, non essendovi sufficiente riscontro che, senza il supporto dei nonni materni, essa sia in grado di garantire stabilità, anche dal punto di vista economico, alla figlia, e\o comunque che – come lamentato dal SI. Pt_1
– gli importi percepiti nell'interesse della minore non vengano distratti per scopi estranei al mantenimento.
7. Per quanto riguarda il padre, invece, la dott.ssa , all'esito dei colloqui Per_5
personali e dell'analisi delle interazioni familiari, ha rilevato come la minore, in presenza del SI. risulti meno soggetta agli episodi di aggressività descritti in atti. Il SI. Pt_1
con la sua fermezza, è ritenuto maggiormente idoneo a fornire un modello Pt_1
educativo più confacente alle eSIenze della minore, arginando, in qualche misura, le problematiche comportamentali che la stessa manifesta.
Quanto invece ai fatti che hanno costituito oggetto della denuncia-querela nei confronti dello stesso, a fronte delle presunte ecchimosi e abrasioni rinvenute nelle parti genitali intime della minore in seguito ai pernottamenti presso il padre, occorre rilevare che il procedimento penale che ne è derivato dinanzi al Tribunale di Pisa, iscritto n.
1174/2020 RGNR mod. 21, risulta essere stato archiviato con ordinanza del 13.07.2020 da parte del GIP presso detto Tribunale, in quanto gli elementi acquisiti non sono risultati idonei a sostenere l'accusa in giudizio (v. docc. 82-83 ricorrente). In particolare, nella richiesta di archiviazione, avanzata dal PM in data 20.05.2020, si legge che: “l'ipotesi accusatoria non risulta confermata dalle indagini espletate;
anzi è da evidenziare che, come la CTU nel procedimento civile presso il Tribunale di Pisa (CTU di cui sono presenti atti non tutte le pagine) è scritto (aff. 44) si rende necessario ampliare i tempi di frequentazione e introdurre la permanenza della minore nella casa del padre. Vissuti presenti della bambina, confermati anche dal resoconto fatto dalla
pagina 19 di 28 Sig.ra relativamente alla passata frequentazione di presso l'ambiente paterno del cui Pt_5 CP
contesto emerge un ricordo vivo e affettivo;
e sulla base della detta CTU il Tribunale di Pisa, con decisione del 25.7.19 ha confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambe i genitori.”
Plurimi riscontri, del resto, emergono circa l'assiduo impegno del SI. Pt_1
nell'occuparsi dell'istruzione ed educazione della figlia, come dimostrato anche dalle plurime comunicazioni e-mail inviate a diversi istituti scolastici della provincia di Pisa per effettuare la preiscrizione della figlia in relazione al prossimo anno scolastico (v. documentazione del ricorrente in data 17.03.2025) evidenziandosi, ad ogni modo, come risulti necessario che lo stesso ponga in essere condotte approntate ad un maggior equilibrio per ciò che riguarda le aspettative nei confronti di le cui CP
condizioni di salute rappresentano, purtroppo, un SInificativo ostacolo al rendimento in ambito scolastico (v. dichiarazioni del dott. in sede peritale;
nonché, Tes_1
relazione trasmessa dal Servizio sociale in data 3.7.2025, ove si legge che: “Il Sig. al Pt_1
contrario, è sempre molto presente risultando talvolta una figura ingombrante. Tende a sfruttare il momento dell'intervento educativo e gli spazi della Associazione quasi esclusivamente per svolgere con
gli esercizi ortottici (attività che genera sistematicamente, senza eccezioni, grande e visibile CP
rabbia e frustrazione nella minore che si oppone con chiarezza e insistenza all'attività senza successo)”). Preme pertanto al Tribunale invitare il Servizio sociale affidatario ad un approfondito monitoraggio a tal riguardo, anche tramite l'interlocuzione con le strutture specialistiche, ed a segnalare prontamente al Giudice Tutelare le iniziative assunte dal SI. in tale ambito che appaiano eccessivamente gravose per Pt_1 CP
e dannose per il suo equilibrio psico-fisico.
[...]
Alla collocazione della minore presso il padre non osta neppure l'impiego lavorativo da questi svolto come guardia giurata presso Toscana Aeroporti, considerata la possibilità di una modulazione degli orari di lavoro, nonché il supporto della compagna del SI.
la quale convive con lui ormai da tempo, e si è detta disponibile e pronta in tal Pt_1
senso (v. p. 34 elaborato peritale).
pagina 20 di 28 8. Analogamente, non risulta idoneo a costituire impedimento SInificativo al trasferimento della minore presso l'abitazione del padre, il conseguente mutamento delle relazioni sociali della stessa, posto che quelle instaurate da con i CP
compagni di classe o con i coetanei appaiono modeste in considerazione delle sue problematiche comportamentali (v. p. 50 relazione peritale, ove si legge che: “Nella minore è marcatamente compromesso il funzionamento scolastico (a 13 anni, presenta un CP
livello degli apprendimenti riconducibile ai 6 anni) e quello sociale, giacché i coetanei per paura delle sue sfuriate hanno preso ad evitarla, disconfermando quello che ne diceva la madre secondo cui ella sarebbe
“benvoluta dai compagni”).
9. Risultano quindi condivisibili le affermazioni della dott.ssa , secondo cui: Per_5
“Alla luce della situazione attuale, si valuta che la decisione più opportuna per la salvaguardia degli interessi sia della minore sia degli altri adulti in gioco sia quella di mutare il collocamento della stessa ed accogliere la richiesta di parte ricorrente di prenderla ad abitare presso di sé. Il infatti dichiara Pt_1
di potercela fare (“so anticiparla, capirla, guidarla e dialogarci”), ed in effetti in CTU si è delineata una sua maggiore capacità di ottenere dalla figlia che si adegui alle regole comportamentali di base e segua il suo percorso educativo, sociale e psicologico, soprattutto nei giorni infrasettimanali quando è necessario curare che ella sia alzi dal letto, si vesta e vada alla scuola ed alle altre attività organizzate per lei, operazione quotidiana che allo stato attuale è ardua” (v. p. 52 relazione peritale). In conclusione, quindi secondo l'ausiliario dell'Ufficio: “Seppure infatti il cambiamento di vita potrà avere delle ripercussioni per la minore, nel senso che dovrà modificare la propria routine e rinnovare la sua (scarsa) rete sociale, l'intervento si ritiene nel complesso vantaggioso in termini di costi/benefici, salvo che il monitoraggio, a distanza di almeno un anno, non evidenzi diversamente”.
10. Appare concordare con le superiori considerazioni la curatrice speciale della minore, avv. Cinquanta, la quale, nella memoria conclusionale, ha rappresentato che: “Allo stato, infatti, il diverso collocamento della minore presso il di Lei padre, sotto al dovuta vigilanza di controllo
e supporto dei Servizi Sociali, può senz'altro garantire alla stessa un'ambiente stabile ed adeguato alla relativa crescita”. A conclusioni analoghe è giunto poi il Servizio sociale del Comune di pagina 21 di 28 Massa. In particolare, nella relazione di aggiornamento trasmessa in data 30.06.2025 si legge che: “il Servizio Sociale scrivente, preso atto anche dell'esito della CTU con proposta di collocazione della minore presso il padre, nell'attuazione di tale progetto, riterrebbe utile che fosse disposto l'Affido della minore al Servizio Sociale del comune di residenza del padre, incaricando i suddetti servizi di un intervento di stretto monitoraggio della situazione nonché una presa in carico integrata con i servizi specialistici del luogo, che dovranno lavorare di concerto con le istituzioni scolastiche e le altre realtà extrascolastiche” (v. relazione depositata in data 30.06.2025).
Inoltre, nell'ulteriore relazione trasmessa in data 3.07.2025, all'esito degli incontri svolti con la minore da gennaio a giugno 2025 presso l'Associazione Zecora, il personale preposto ha attestato che, mentre nei confronti della madre mostra un CP
attaccamento fisico ed emotivo morboso, diversamente, nonostante la forte conflittualità perdurante con il padre soprattutto legata agli esercizi ortottici che il SI. insiste nel far svolgere alla figlia, “in presenza del padre si conferma da parte di Pt_1 CP
una maggiore capacità di controllo comportamentale e regolazione emotiva, con aggressività prevalentemente verbale quando presente”.
11. In definitiva, preso atto dell'impossibilità di addivenire al proficuo ascolto della minore in sede giudiziale, come accertato dalla CTU in considerazione del grave quadro clinico di è opinione del Collegio che - sebbene questa manifesti un CP
forte legame affettivo con la madre, a tratti morboso, e il trasferimento presso l'abitazione del padre, comportando anche il passaggio dalla residenza da Massa a Pisa, si presti a determinare uno sconvolgimento delle sue abitudini, provocandole non poche difficoltà di ambientamento - tale soluzione, nel medio-lungo periodo, sia potenzialmente idonea a garantirle un ambiente più stabile e protetto rispetto alle alternative, allo stato impraticabili, rappresentate dalla collocazione presso l'abitazione materna, dove la SI.ra (del cui contegno si è profusamente detto) convive CP_1
con il compagno (inadatto quale figura genitoriale, a dispetto della Parte_2
cieca fiducia accordatagli dalla compagna) oppure presso la casa dei nonni materni, i pagina 22 di 28 quali con l'avanzare dell'età vedrebbero aumentare le criticità già emerse in concomitanza con il temporaneo trasferimento della madre e della nipote presso la loro abitazione. Si tratta di una soluzione che, stante la drammaticità della situazione, presenta non pochi rischi per la minore, non avendo il mai sperimento una lunga Pt_1
convivenza con la figlia, e che il Tribunale fa propria essendo ben consapevole di ciò, ritenendola comunque preferibile all'istituzionalizzazione di che CP
risulterebbe non meno problematica.
In concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, a decorrere da lunedì 15 settembre 2025, la minore sarà pertanto collocata presso il padre che garantirà la frequenza scolastica di alla scuola secondaria di II grado nonché alle CP
attività extrascolastiche nei termini di cui in dispositivo.
12. Quanto al regime di frequentazione della figlia con il genitore non collocatario, per il periodo estivo, non emergono motivi per modificare il regime di frequentazione di alternanza di settimana in settimana tra i genitori.
Mentre, in relazione al resto dell'anno, considerate le conclusioni a cui è pervenuta la
CTU dott.ssa (v. p. 53 relazione peritale) appare congruo disporre che la Per_5
madre possa trascorrere con tre fine settimana per ciascun mese presso CP
l'abitazione dei nonni materni unitamente a due accessi pomeridiani nel corso della settimana, da svolgersi a Massa quando la minore vi ritorna per le attività pomeridiane ovvero a Pisa in strutture da reperire sul territorio. I nonni materni, invero, in un contesto temporale limitato (ed estraneo alle dinamiche scolastiche) appaiono pienamente in grado di supportare la madre a gestire la minore. Tanto, per lo meno sino al 31 dicembre 2025, allorquando verranno meno le misure adottate nei confronti del SI. . Parte_2
In ordine alle festività, invece, deve applicarsi il criterio dell'alternanza nei termini meglio indicati nel dispositivo della presente sentenza.
pagina 23 di 28 13. Venendo ora al mantenimento di il SI. impiegato in qualità CP Pt_1
di guardia giurata presso Toscana Aeroporti, sulla base dei modelli 730 in atti risulta percepire reddito annuo pari a circa € 23.000,00.
Invece, per quanto attiene la SI.ra come detto, la situazione reddituale CP_1
presenta più di una criticità, essendo rimasto incerto anche il ruolo della resistente nell'ambito della società riferibile al compagno e risultando particolarmente modeste le risorse reddituali documentate. Considerata, ad ogni modo, la sua capacità reddituale, come si evince dalle concordi dichiarazioni degli stretti congiunti rilasciate al CTU, appare congruo porre a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al SI. a Pt_1
titolo di mantenimento della figlia, l'importo di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente in accordo agli indici Istat, oltre che quello di farsi carico delle spese straordinarie nella misura del 50%, in accordo alle vigenti linee guida del CNF. Ciò, tenuto conto che il SI. percepirà integralmente sia il trattamento pensionistico di Pt_1
cui beneficia la minore, che gestirà nel suo esclusivo interesse, che l'assegno unico.
Sebbene entrambi siano chiamati a concorre al mantenimento di CP
infatti, sono emerse SInificative criticità per quanto attiene la gestione delle risorse della figlia da parte della madre, attesa anche la richiesta di rinvio a giudizio per appropriazione indebita nei di lei confronti (v. deposito documentale del ricorrente in data 26.5.2025).
14. Le spese del procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in ragione dei parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura, della complessità e del valore indeterminato della lite, dell'attività svolta e del pregio della stessa, queste si quantificano in € 4.800,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive.
Deve essere disposta la compensazione di 2\3 in considerazione della concorde posizione dei coniugi in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del pagina 24 di 28 matrimonio, nonché alla luce della soccombenza reciproca con riguarda alla domanda inerente l'affidamento.
Le spese di consulenza tecnica in quanto funzionali all'individuazione della regolamentazione da adottare nell'esclusivo interesse della minore, devono essere poste in capo alle parti in solido. Mentre, stante l'ammissione di al beneficio CP
del gratuito patrocinio a spese dello Stato quelle relative al curatore speciale devono essere poste a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n. 363/2024 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dispone l'affidamento di nata a [...] in data [...], Controparte_2
al Servizio sociale del Comune di Pisa per la durata di 24 mesi, ed il trasferimento della stessa, a decorrere dal 15.9.2025, nell'abitazione di residenza del padre, sita in
NO (PI) Via P Filippi n. 24, presso il quale deve esserne stabilito il collocamento;
2. autorizza il SI. alla modifica anagrafica del luogo di residenza della Parte_1
figlia, nonché all'iscrizione della stessa presso Istituto scolastico in Provincia di Pisa, tenendo conto sul punto sia delle scadenze per il perfezionamento delle iscrizioni scolastiche che del giudizio che sarà rilasciato al termine del percorso valutativo iniziato presso il Centro Riabilitativo AIAS di Massa Carrara in merito a quale tipo di frequenza scolastica sia più opportuna al caso specifico;
3. dispone che, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, coordinamento e supporto demandatigli, il Servizio sociale del Comune di Pisa provveda, tra l'altro, a: i) garantire il rispetto del diritto di frequentazione della bambina da parte di entrambi i genitori e, in particolare, il diritto di visita della madre, componendo gli eventuali contrasti con riguardo al suo concreto esercizio ed integrando ove occorra – in pagina 25 di 28 accordo alle eSIenze della minore e delle parti – il contenuto del presente provvedimento per ciò che attiene ogni dettagliato aspetto di tempi e modi di frequentazione, anche alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale a firma della dott.ssa ; ii) prendere in carico la minore e dare corso agli opportuni Per_5
interventi in favore della stessa, da un punto di vista sanitario ed educativo, ivi inclusa l'assistenza educativa domiciliare, nonché l'attivazione e\o la prosecuzione dei percorsi da parte del Servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda USL
Ovest territorialmente competente e delle altre strutture specialistiche Parte_6
le cui prestazioni si rivelino necessarie;
tanto, estendendo l'intervento educativo anche al domicilio materno in Massa, e coinvolgendo in tale attività il Servizio sociale del Comune di residenza della madre, il quale risulta tenuto prontamente ad attivarsi, assumendo tutte le opportune iniziative, anche in collaborazione con le competenti strutture specialistiche, per preparare la minore al trasferimento presso il padre;
iii) fornire indicazioni e raccomandazioni ad entrambi i genitori per ciò che attiene le scelte da adottare nell'interesse della minore e coordinare l'esercizio della responsabilità genitoriale;
iv) monitorare la condotta tanto del nucleo familiare del padre che di quello del madre (in questo caso in coordinamento con il Servizio sociale del Comune di Massa) verificando che esegua le visite e le terapie CP
che le sono prescritte, nonché i necessari controlli, in specie in caso di inattività o contrasto tra i genitori;
v) depositare dettagliata relazione al Giudice Tutelare ogni semestre e\o con pronta sollecitudine in caso di riscontrate criticità;
4. dispone che la SI.ra possa vedere e tenere con sé la figlia tre fine Controparte_1
settimana al mese, dal venerdì pomeriggio dopo l'uscita da scuola a domenica sera
(indicativamente, il primo, il terzo ed il quarto del mese) e due pomeriggi alla settimana, nel corso di incontri da svolgersi a Pisa presso strutture idonee, ovvero a
Massa allorquando la minore vi faccia rientro (sempre accompagnata, alternativamente, dal padre o dai nonni materni) per frequentare i corsi di pagina 26 di 28 pattinaggio ed il percorso scout;
tanto, eccetto che per i mesi di luglio ed agosto, nel corso dei quali la minore trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre, in accordo al regime dell'alternanza; dispone altresì che Controparte_2
trascorra il 24 e il 26 dicembre con un genitore e il 23 e il 25 dicembre con l'altro e viceversa per l'anno successivo, il 31 dicembre con un genitore e l'1 gennaio con l'altro e viceversa per l'anno successivo, il 6 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni, Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa per l'anno successivo e che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé CP
ogni anno, per lo svolgimento di un periodo di vacanze estive di 15 giorni
[...]
da scegliersi di comune accordo, da comunicare entro il 10 maggio di ciascun anno,
e tenuto conto delle eSIenze della minore;
la madre vedrà la figlia presso l'abitazione dei nonni materni, astenendosi dal farle incontrare il SI. Parte_2
quanto meno sino al 31.12.2025, data dello spirare degli ordini di
[...]
protezione di cui agli artt. 473bis.69 e ss. c.p.c., da ultimo prorogati con ordinanza del 19.3.2025;
5. pone a carico della SI.ra l'obbligo di corrispondere al SI. Controparte_1 Pt_1
a titolo di mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma
[...]
di € 150,00, rivalutabile annualmente in accordo ad indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie in accordo alle vigenti linee guida del CNF;
6. dispone che il trattamento pensionistico della minore nonché l'assegno unico e\o ogni altro sussidio equipollente vengano percepiti nella misura del 100% da parte di il quale impiegherà i relativi importi nell'esclusivo interesse della Parte_1
minore e con opportuna rendicontazione;
7. invita i genitori ad intraprendere un percorso dinanzi ad un coordinatore genitoriale;
8. compensa per 2\3 le spese di lite e condanna a rifondere a Controparte_1 Pt_1
€ 1.600,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per
[...]
legge ed oltre spese vive;
pagina 27 di 28 9. pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico delle parti in solido;
10. manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Massa, nella camera di conSIlio del 22.07.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Ilario Ottobrino Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano, in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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