Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 205/25 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 205/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Cs) in data 24/12/1962
E
C.F. , parte nata in [...] Parte_2 C.F._2
(Federazione Russa) in data 23/05/1979, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Pier Paolo Pompilio, elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in
TR (Cs) in data 10/10/2019 ed il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 4/02/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in TR (Cs) in data 10/10/2019 (Atto anno 2019 Parte I Serie n. 14 del Comune di TR), alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. L'udienza di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Pertanto, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle predette note, il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dal 19/6/24, data dell'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile (Atto iscritto al n. 39, Parte II, Serie C, anno 2024) .
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di TR è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno affermato di avere già definito tutti i rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra ed hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite stante la domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di TR, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in TR (Cs) in data 10/10/2019 (Atto anno
[...] Parte_2
2019 Parte I Serie n. 14 del Comune di TR), come sopra generalizzati, alle condizioni di cui in parte motiva;
sulle spese del procedimento;
CP_1
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di TR (Cs), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in TR nella camera di consiglio tenutasi in data 12 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone