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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11823/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11823/2022 R.G. promossa da
, rapp.to e difeso dall'avv. Andrea Giugliano Parte_1
- ricorrente contro
in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso come in atti CP_1
- resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 371 2022 00049030 51 000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2022 parte ricorrente in epigrafe chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di addebito n. 371 2022 00049030 51 000 per contributi relativi alla gestione commercianti - anno 2020, per l'importo complessivo di € 4.258,17. Deduceva la decadenza e illegittimità dell'avviso di addebito impugnato nonché la nullità della notifica.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di sospendere l'avviso di addebito in questione e, nel merito, di dichiarare nulla, inammissibile e/o improcedibile per sopravvenuta decadenza la pretesa dell'avviso di addebito n. 371 2022 00049030 51 000, relativamente ai ruoli di natura previdenziale per le annualità indicate, e per l'effetto, annullare lo stesso e dichiarare non dovute le somme pretese;
vinte le spese, con attribuzione.
1 Si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t. chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1
ricorso.
Con decreto del 5.12.2022 lo scrivente Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti di legge, rigettava la istanza di sospensione.
La causa, attesa la natura documentale, era rinviata per la discussione e, disposta la trattazione scritta della causa per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente esposto in fatto, osserva il Tribunale che anche se le parti hanno formulato eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”.
La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ciò posto, occorre premettere che, quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n.
662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla
L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
2 Quindi, presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commerciante vi sia un esercizio commerciale;
occorre inoltre la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale, nonché la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (così Cass.
N° 3145\2013).
Proprio in merito al carattere di abitualità e prevalenza che deve contraddistinguere il lavoro aziendale la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 6944/2020, ha così statuito: “Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce
l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa”
In ordine poi al riparto dell'onere della prova, la Suprema Corte ha più volte condivisibilmente affermato che ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' CP_1 Pt_2
con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass. N°
22862\2010). Grava sull' l'onere di provare l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa CP_1
prevalente ed abituale all'interno della società, non essendo sufficienti a tal fine la mera posizione di socio amministratore, le indicazioni dell'atto costitutivo o le dichiarazioni reddituali, che possono avere solo valore probatorio nella misura in cui da esse siano desumibili elementi di fatto attestanti la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa (così, da ultimo Cass. ord. 20162/2024).
Nel caso di specie l'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto contributi dovuti a titolo di gestione commercianti per il periodo 1/2020 – 12/2020.
Ritiene il Tribunale che nel caso di specie, l' – su cui gravava l'onere della prova ai sensi CP_1 dell'art. 2697 comma 1 cc - non abbia fornito idonee allegazioni o prove sufficienti a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione commercianti.
Pertanto, va dichiarata illegittima la iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto n. 371 2022 00049030 51 000 notificato in data 1.9.2022.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 371 2022 00049030 51 000 notificato in data 1.9.2022;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.312,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese generai, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 24.3.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11823/2022 R.G. promossa da
, rapp.to e difeso dall'avv. Andrea Giugliano Parte_1
- ricorrente contro
in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso come in atti CP_1
- resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 371 2022 00049030 51 000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2022 parte ricorrente in epigrafe chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di addebito n. 371 2022 00049030 51 000 per contributi relativi alla gestione commercianti - anno 2020, per l'importo complessivo di € 4.258,17. Deduceva la decadenza e illegittimità dell'avviso di addebito impugnato nonché la nullità della notifica.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di sospendere l'avviso di addebito in questione e, nel merito, di dichiarare nulla, inammissibile e/o improcedibile per sopravvenuta decadenza la pretesa dell'avviso di addebito n. 371 2022 00049030 51 000, relativamente ai ruoli di natura previdenziale per le annualità indicate, e per l'effetto, annullare lo stesso e dichiarare non dovute le somme pretese;
vinte le spese, con attribuzione.
1 Si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t. chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1
ricorso.
Con decreto del 5.12.2022 lo scrivente Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti di legge, rigettava la istanza di sospensione.
La causa, attesa la natura documentale, era rinviata per la discussione e, disposta la trattazione scritta della causa per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente esposto in fatto, osserva il Tribunale che anche se le parti hanno formulato eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”.
La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ciò posto, occorre premettere che, quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n.
662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla
L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
2 Quindi, presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commerciante vi sia un esercizio commerciale;
occorre inoltre la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale, nonché la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (così Cass.
N° 3145\2013).
Proprio in merito al carattere di abitualità e prevalenza che deve contraddistinguere il lavoro aziendale la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 6944/2020, ha così statuito: “Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce
l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa”
In ordine poi al riparto dell'onere della prova, la Suprema Corte ha più volte condivisibilmente affermato che ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' CP_1 Pt_2
con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass. N°
22862\2010). Grava sull' l'onere di provare l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa CP_1
prevalente ed abituale all'interno della società, non essendo sufficienti a tal fine la mera posizione di socio amministratore, le indicazioni dell'atto costitutivo o le dichiarazioni reddituali, che possono avere solo valore probatorio nella misura in cui da esse siano desumibili elementi di fatto attestanti la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa (così, da ultimo Cass. ord. 20162/2024).
Nel caso di specie l'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto contributi dovuti a titolo di gestione commercianti per il periodo 1/2020 – 12/2020.
Ritiene il Tribunale che nel caso di specie, l' – su cui gravava l'onere della prova ai sensi CP_1 dell'art. 2697 comma 1 cc - non abbia fornito idonee allegazioni o prove sufficienti a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione commercianti.
Pertanto, va dichiarata illegittima la iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto n. 371 2022 00049030 51 000 notificato in data 1.9.2022.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 371 2022 00049030 51 000 notificato in data 1.9.2022;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.312,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese generai, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 24.3.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
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