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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 21/05/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 152 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato l'11/12/2024
da
(C.F. e P.IVA in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1
tante sig. rappresentata e difesa dagli Avv.Luca Pangaro e Anna Parte_2
Mattiussi in forza di procura speciale alle liti di data 6/3/2023, trasmessa per via tele-
matica, unitamente alla memoria di costituzione e risposta in primo grado, come co-
pia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 CodiceFiscale_1
Avv.Andrea Coluccia e Roberta Liva in forza di procura trasmessa per via telematica,
unitamente alla memoria difensiva d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellato -
e
rappresentato e difeso dagli Controparte_2 Avv.Luca Iero e Paolo Bonetti in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024
Rep.37875/Racc.n.7313 del Notaio dott. di Fiumicino Persona_1
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.336/2024 del Tribunale
di Udine - pagamento competenze retributive.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 27/3/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Udine, in fun-
zione di Giudice del lavoro, n. 336/2024 del 22.10.2024, voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Trieste, Sezione Lavoro, in accoglimento delle domande formulate in pri-
mo grado la memoriadi costituzione e le successive note conclusionali: in via princi-
pale: nel merito in vin principale, rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata 1) accertato e dichiarato il diritto della datrice di lavo-
CP_ ro di trattenere dalle buste paga del lavoratore sig. Parte_1
CP_ le contravvenzioni stante il mancato ricorso alle stesse a opera del sig. e nemme-
no una qualsivoglia da parte del lavoratore opposizione alle contestazioni elevate e ai procedimenti disciplinari e la legittimità della c.d. Compensazione atecniea e appli-
care la stessa;
2) accertato e dichiarato il diritto della datrice di lavoro
[...]
CP_
di trattenere dalle buste paga del lavoratore sig. i danni da Parte_1
lui causati non avendo lo stesso proposto una qualsivoglia opposizione alle contesta-
zioni elevate e ai procedimenti disciplinari e la legittimità della c.d. Compensazione
atecnica e applicare la stessa;
3) accertato e dichiarato il danno causato dal lavoratore a seguito di sinistro stradale ammontante a € 2l.420,11 (o la diversa somma che ri-
sulterà di giustizia) già oggetto di procedimento disciplinare e richiesta di risarcimen-
to del danno e la legittimità della c.d. Compensazione atecnica e applicare la stessa;
CP_ 4) accertato e dichiarato il danno all'immagine causata dal sig. alla sua
[...]
condannarlo al risarcimento dello stesso determinato in via Parte_1
equitativa dal Giudice e se del caso applicare la compensazione atccnica;
5) condan-
narsi al minimo delle differenze retributive che risulteranno all'esito dell'istruttoria o
Pag.2 saranno quantificate anche equitativamente dal Giudice. Spese e compensi professio-
nali di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
Per l'appellato: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, nel merito:
rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi. Come
anticipato in premessa, si riproducono di seguito per completezza le due tabelle già
contenute nel ricorso introduttivo di data 31.01.2022, a cui comunque ci si richiama integralmente, che esplicano la prima i conteggi relativi alle differenze contributive e la seconda i conteggi relativi al calcolo del TFR.
Per l' : si rimette alla decisione dell'adita Corte, quanto alle domande proposte CP_2
dall'appellato contro e, in caso di rigetto, sul punto, Parte_1
dell'appello, chiede di confermare il capo della sentenza che dispone la condanna di alla regolarizzazione contributiva della posizione del Parte_1
lavoratore. Spese e compensi di lite integralmente rifusi per entrambi i gradi di giu-
dizio, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 31/1/2022 il sig. - premesso di Controparte_1
essere stato assunto da il 3/2/2020, prima a termine e poi a Parte_1
tempo indeterminato, e di aver sempre regolarmente svolto le sue mansioni di autista inquadrato nel livello 3 Super del CCNL fino a quando si era dimesso - esponeva che nelle buste paga emesse dalla ditta datrice di lavoro in costanza di rapporto vi erano numerose discrepanze fra il numero di ore di lavoro ivi esposte e le ore da lui effet-
tivamente prestate, risultanti dai cronotachigrafi e dalle schede lavoro;
che nelle buste paga comparivano altresì delle decurtazioni sotto la generica voce "trattenute verba-
li"; che era perciò suo diritto ottenere il pagamento della retribuzione dovutagli per le ore di lavoro svolte, quantificata tenendo conto della loro collocazione nell'arco della giornata e delle maggiorazioni per le varie tipologie di lavoro straordinario,
Pag.3 nonchè la restituzione degli illegittimi addebiti per contravvenzioni stradali, per un totale complessivo di Euro 45.222,92 oltre al trattamento di fine rapporto pari ad Euro
6.754,71.
Si costituiva in giudizio la società convenuta replicando che il lavoratore ave-
va causato danni rilevanti, da cui erano derivate le trattenute in busta paga;
che in
CP_ particolare il sig. a marzo 2020 aveva tenuto per due giorni il cassone del frigo ad una temperatura troppo bassa, rovinando la merce ivi contenuta, aveva commesso numerose infrazioni al Codice della Strada da essa pagate e addebitate in busta paga,
il 7/5/2021 aveva provocato un sinistro stradale in relazione al quale gli era stata addebitata la franchigia assicurativa, il 24/12/2021 si era fatto sostituire dalla moglie nel turno di lavoro causando un sinistro da cui erano derivati ingenti danni;
che mai
CP_ il sig. aveva contestato le procedure disciplinari avviate nei suoi confronti, i cui
CP_ effetti si erano perciò stabilizzati;
che le negligenze del sig. l'avevano anche dan-
neggiata sul piano dell'immagine; che pertanto il preteso credito del ricorrente doveva essere compensato con il suo credito nei confronti del lavoratore.
La società convenuta contestava altresì i conteggi delle differenze retributive
CP_ azionate dal sig. deducendo che costui a volte lavorava 10 ore al giorno ma altre al massimo 6, a seconda dei turni di consegna e dei riposi compensativi;
eccepiva infine che rispetto alla domanda di regolarizzazione previdenziale proposta dal ricor-
rente era litisconsorte necessario l' . CP_2
Chiamato in causa a seguito di autorizzazione del Giudice si costituiva anche l' rimettendosi al Tribunale quanto alle pretese azionate dal lavoratore e chie- CP_2
dendo, in caso di loro accoglimento, la condanna della società datrice di lavoro a pa-
gare i contributi dovuti.
Con sentenza emessa il 22/10/2024 il Tribunale di Udine condannava
[...]
CP_ a pagare al sig. la somma di Euro 51.977,63 e a provvedere a regolariz- Parte_1
zare la posizione contributiva del lavoratore osservando che le ore di lavoro reali erano dimostrare dai documenti, cronotachigrafi e schede lavoro, prodotti dal ricor-
rente e non specificamente contestati dalla società convenuta;
che anche il conteggio
Pag.4 delle conseguenti differenze retributive non era stato oggetto di specifiche contesta-
zioni; che si era difesa piuttosto allegando alcuni suoi crediti deri- Parte_1
vanti dai danni causati dal lavoratore;
che le somme corrispondenti alle infrazioni al
Codice della Strada come anche le franchigie assicurative erano già state detratte nel-
le buste paga;
che il preteso ulteriore danno di Euro 21.420,00 non era stato documen-
tato dalla società convenuta;
e che allo stesso modo non vi era prova del dedotto dan-
no all'immagine.
Contro questa decisione ha proposto appello per i motivi Parte_1
CP_ che verranno qui di seguito esposti ed esaminati;
si sono costituiti il sig. e l' CP_2
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza del Tri- Parte_1
bunale di Udine affermando che erroneamente il Giudice ha ritenuto che i conteggi prodotti dal ricorrente non fossero stati contestati.
In particolare la società appellante evidenzia di aver contestato il monte ore
CP_ allegato dal sig. deducendo che costui a volte lavorava 10 ore al giorno e altre volte non più di 6; e di avere altresì scoperto a posteriori che il mezzo
CP_ affidato ai coniugi entrambi suoi dipendenti, veniva da loro utilizzato promiscuamente (senza essere a ciò autorizzati).
1.1. Il primo argomento è del tutto generico ed è perciò irrilevante.
Il Tribunale di Udine ha deciso la causa osservando che le ore di lavoro espo-
ste nel conteggio inserito nel ricorso introduttivo del giudizio erano conferma-
CP_ te dai documenti prodotti dal sig. e cioè i cronotachigrafi e le corrispon-
denti "schede lavoro"; documenti questi che non ha mai Parte_1
specificamente contestato, nè in primo grado nè in appello, sollevando qual-
che (argomentata) obiezione sulla loro genuinità o sulla rispondenza al vero
CP_ dei dati da essi ricavabili (indicando in particolare i giorni in cui il sig.
avrebbe lavorato meno ore di quelle risultanti dai documenti stessi).
La semplice (e generica) affermazione di di aver contestato Parte_1
Pag.5 CP_ il "monte ore" perchè in alcune (ignote) giornate il sig. avrebbe lavorato al massimo per sei ore è perciò inconferente rispetto alla produzione docu-
mentale del lavoratore e al ragionamento probatorio su cui il Tribunale ha fon-
dato la sua decisione.
1.2. Il secondo argomento è invece tardivo, oltre che generico e indimostrato.
Solo nella memoria conclusiva di primo grado, e quindi ben oltre la scadenza
CP_ del termine dell'art.416 c.p.c., ha dedotto che il sig. si Parte_1
sarebbe fatto sostituire alla guida dalla moglie (cui sarebbero perciò impu-
tabili le relative ore di lavoro); si tratta perciò di un'allegazione inammissibile e inutilizzabile ai fini della decisione.
A ciò si deve aggiungere che l'affermazione della società appellante è del tutto generica (non avendo mai essa indicato in quali giorni, e per quante volte, si sarebbe verificata la pretesa sostituzione); ed è comunque rimasta priva di supporto probatorio, non avendo formulato nè in primo Parte_1
grado nè in appello (neppure tardivamente) una qualche istanza istruttoria allo scopo di dimostrare il fatto allegato a sostegno della sua tesi.
2. Con il secondo motivo di appello censura la decisione del Parte_1
Tribunale di Udine nella parte in cui non ha disposto la compensazione del
CP_ credito del sig. con il suo credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente causato dal lavoratore il 24/12/2021.
2.1. Sul punto si deve osservare che correttamente il Giudice di primo grado ha rilevato come la società convenuta non avesse fornito la prova degli esborsi di cui aveva chiesto la rifusione.
Riguardo al danno al semirimorchio targato AB37693, di proprietà di terzi,
si è infatti limitata a produrre un preventivo della ditta Auril Parte_1
& Gond s.r.l. e non ha fornito alcuna prova nè della effettiva esecuzione dei lavori di riparazione nè di averli direttamente pagati alla ditta esecutrice o rimborsati alla proprietaria del mezzo nessun documento è stato Parte_3
Pag.6 invece prodotto riguardo all'esistenza dei danni asseritamente subiti dal tratto-
re targato DK272PA, alla esecuzione dei conseguenti lavori di riparazione ed al loro pagamento;
vi è infine copia della fattura della ditta Logitrans srls re-
lativa al recupero dell'autocarro incidentato DK272PA, ma anche per questa manca la prova dell'effettivo pagamento.
2.2. Lamenta la società appellante che il Tribunale non abbia attribuito valore,
CP_ come prova dell'esistenza ed entità del danno, al fatto che il sig. non ha contestato la procedura disciplinare a suo tempo avviata nei suoi confronti.
A questo proposito è sufficiente osservare che la contestazione disciplinare e il provvedimento con cui il datore di lavoro commina una sanzione al dipen-
dente non producono, come pare ritenere una sorta di effi- Parte_1
cacia di giudicato (o di rovesciamento dell'onere della prova); e comunque potrebbero dimostrare, al più e in via indiziaria, l'inadempimento del lavorato-
re ai suoi doveri contrattuali, ma certo non l'esistenza e l'entità dei danni da questo provocati al datore di lavoro (tanto più quando, come nel caso di spe-
cie, gli atti del procedimento disciplinare non contengano alcuna quantifica-
zione dei pretesi danni).
2.3. Nessuna censura è stata infine sollevata riguardo alla decisione del Giudice di primo grado di non ammettere l'interrogatorio formale delle parti sui capitoli della memoria difensiva di (e in particolare su quelli nume- Parte_1
rati da 11 a 14, riguardanti appunto l'incidente del 24/12/2021): decisione che peraltro va pienamente condivisa, considerato che le dichiarazioni rese in sede di interpello dalla società convenuta non avrebbero potuto essere utilizzate come prova a suo favore e che i citati capitoli non contenevano alcun riferi-
mento specifico agli esborsi (in ipotesi) effettuati da (risul- Parte_1
CP_ tando perciò impossibile una confessione del sig. sul punto).
3. La società appellante lamenta infine che il Giudice di primo grado non le ab-
bia riconosciuto il diritto del risarcimento del danno all'immagine causato dal
Pag.7 lavoratore con le sue condotte negligenti.
3.1. Anche sul punto il Tribunale di Udine ha correttamente rilevato l'assoluta ge-
nericità delle allegazioni di che non ha mai indicato quali Parte_1
clienti avrebbero interrotto o diminuito i rapporti commerciali con essa a cau-
CP_ sa delle condotte inadempienti del sig. (risultando perciò inammissibile anche la prova per interpello richiesta in primo grado).
A questa carenza di allegazione e prova non si può certo ovviare con lo stru-
mento dell'equità ex artt.1226 c.c. e 432 c.p.c.: questo infatti può essere usato solo per la quantificazione del dovuto e quindi presuppone che sia provata l'esistenza del diritto (ovvero, in concreto, della lesione dell'immagine della ditta), presupposto che nel caso concreto manca.
4. L'appello proposto da va quindi respinto. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale Parte_1
di Udine n. 336/2024 di data 22/10/2024, che per l'effetto integralmente conferma;
condanna la società appellante a rifondere alle controparti le spese di lite del grado
CP_ che liquida per il sig. in complessivi Euro 7.000,00 e per l' in complessivi CP_2
Euro 4.700,00 cui vanno aggiunte, per entrambi gli appellati, le spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo alla società appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002.
Trieste, 27/3/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
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