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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14081 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22583/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.g. 22583/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Attianese Parte_1
parte appellante contro in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara CP_1
Battistella parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato parte appellante adiva l'intestato Tribunale impugnando la sentenza del Giudice di pace di n. 26982/2018 con la quale era CP_1
stato rigettato il ricorso proposto dallo stesso avverso i verbali Parte_2
d'accertamento n. 13161641574, 13161658528, 13161658528, 13161658428,
Pag. 1 di 5 13161658656, 13161658966, 13161659163, 13161659333 del 27 settembre 2016.
1.1.In particolare, l'odierno appellante aveva proposto dinanzi al Giudice di Pace opposizione avverso ai verbali sopra richiamati, deducendo che, nel periodo in cui le asserite effrazioni si erano verificate, la sentenza n. 6480/2016, con la quale il Tar per il
Lazio aveva respinto in parte il ricorso da lui proposto per ottenere la licenza, accogliendo nel contempo i motivi aggiunti e dichiarando l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza prot. n. 48825 del 19.12.2013 in quanto non era stata esaminata, era stata sospesa in via cautelare dal Consiglio di Stato, adito in sede di appello, con ordinanza n. 4728 del 20.10.2016, notificato a in data CP_1
22.10.16.
1.2.Deduceva, dunque, l'appellante che stante la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, la licenza rilasciata a aveva riacquisito efficacia consentendogli di Pt_2
riprendere immediatamente, fin dal 21.09.2016, la propria attività di taxista.
1.3.Rappresentava, l'odierno appellante che, ciononostante in data 29.11.2016 gli venivano notificati i verbali di accertamento 00131616585284, 00131616584284,
00131616591638, 00131616593333, 00131616589666, 00131616586568,
00131616415747 con i quali gli veniva contestato l'accesso in zona a traffico limitato in assenza delle necessarie autorizzazioni e la circolazione su corsie riservate ai mezzi pubblici o adibiti al trasporto pubblico in data 27.09.2016.
1.4. La sentenza del Giudice di Pace, oggetto dell'odierno appello, veniva, dunque, impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché per erroneità e contraddittorietà della motivazione per travisamento dei fatti, atteso che il Giudice di
Pace aveva ritenuto non sussistere la prova “certa ed univoca dell'esistenza, alla data degli accertamenti effettuati con i verbali opposti, dell'autorizzazione all'accesso nella z.t.l. invocata nel ricorso, né della facoltà di uso incondizionato ed illimitato delle corsie preferenziali accordata dall'art. 11, 3° comma, ultimo periodo, della legge n. 21 del 1992, emergendo esclusivamente l'avvenuta sospensione, a far data dal 21.09.2016, del suddetto provvedimento di esclusione dalla graduatoria emesso nel 2007 ed il successivo reinserimento d'ufficio dell'opponente – a seguito del ricordato decreto presidenziale del
21.09.2016 – nella lista dei veicoli autorizzati solamente dal 29.09.2016” (v. doc. a)”, senza considerare l'immediata efficacia del decreto cautelare n. 4060/2016 del 21.09.16 che
Pag. 2 di 5 oltre ad aver fatto “riacquistare” immediata efficacia alla licenza rilasciata al aveva Pt_2
determinato la “riattivazione” automatica dell'autorizzazione ad accedere, senza limitazioni, nella z.t.l. e nel contempo di circolare sulle corsie preferenziali.
1.5. Il Giudice di pace, sosteneva il ricorrente, erroneamente aveva ritenuto che
“l'estromissione della targa in questione dalla lista dei mezzi autorizzati era stata disposta in virtù della determinazione dirigenziale n. 619 del 2016, diversa e successiva a quella impugnata dalla parte ricorrente dinanzi al giudice amministrativo ed oggetto della richiamata sentenza del 2016” ed, infatti, la stessa difesa comunale non aveva mai sollevato alcuna eccezione in tal senso, limitandosi, invece, a constatare che la “riabilitazione si è perfezionata solo in data 29.09.2016 data nella quale la Pubblica Amministrazione venuta a conoscenza del decreto e verificata la sussistenza dei requisiti necessari ha prontamente provveduto a reinserire la succitata nella lista dei veicoli autorizzati”.
2.Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il CP_1
rigetto dell'appello.
3. Deve preliminarmente determinarsi quali effetti possa aver determinato in concreto l'accoglimento, da parte del Consiglio di Stato, adito in sede di tutela cautelare monocratica, dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata nonché del provvedimento impugnato.
3.1. Allo scopo è utile osservare che lo stesso odierno appellante in quella sede, in punto di periculum in mora, esponeva che la mancata sospensione dell'efficacia della sentenza gli avrebbe comportato un danno grave ed irreparabile poiché, a seguito dell'ordinanza del
TAR per il Lazio n. 5584/2007, il aveva ottenuto una licenza provvisoria che gli Pt_2
consentiva di svolgere regolarmente il servizio taxi, mentre era in attesa della decisione sul rilascio della sentenza definitiva (doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
3.2.A fronte di tale richiesta cautelare, il Consiglio di Stato, con decreto presidenziale aveva sospeso l'efficacia della sentenza di primo grado nonché del provvedimento di esclusione impugnato, atteso che aveva ritenuto sussistente il “dedotto periculum in mora in ragione del fatto che l'attività lavorativa posta in essere rappresenta l'unica fonte di sostentamento dell'interessato”.
Pag. 3 di 5 3.3.Orbene, alla luce di quanto esposto, emerge che la disposta sospensione dell'efficacia della sentenza del Tar per il Lazio n. 5584/2007, aveva lo scopo e, dunque, l'effetto di mantenere lo status quo determinatosi a seguito della concessione della licenza provvisoria, in modo tale da consentire al ricorrente di continuare a svolgere la propria attività lavorativa in attesa della pronuncia di merito da parte del Consiglio di Stato.
3.4. Ciò premesso deve osservarsi che il decreto presidenziale di accoglimento della sospensione dell'efficacia della sentenza nonché del provvedimento impugnato in primo grado deve certamente ritenersi efficace a seguito della notificazione all'Amministrazione che risulta effettuata sia pure via fax in data 22.09.2016.
3.5. Invece, l'Amministrazione notificava in data 29.11.2016 i verbali di accertamento richiamati relativamente a fatti commessi in data 27.09.2016, quando il provvedimento cautelare di sospensione sia del provvedimento impugnato che dell'efficacia della sentenza del TAR era già da tempo noto.
3.6. Va, infatti, osservato che l'adeguamento da parte del solo in data CP_2
29.09.2016 non può ridondare nella fondatezza della pretesa sanzionatoria nei suoi confronti per fatti successivi alla concessione della tutela cautelare disposta con decreto presidenziale del 20.09.2016, vieppiù che, anche nel merito, il Consiglio di Stato, con sentenza n.4046/2017, in riforma dell'impugnata sentenza del TAR, ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellante, annullando il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, ritenendo necessaria una rivalutazione alla luce degli stessi autovincoli assunti dall'Amministrazione.
3.7.Ciò premesso non vi è poi dubbio che il possesso della licenza provvisoria ottenuta iussu iudicis consentisse all'odierno appellante di fruire delle facoltà ordinariamente riconducibili alla titolarità della stessa, quali l'accesso alla Zona a Traffico
Limitato e l'utilizzo di corsie preferenziali destinate ai mezzi di trasporto pubblici. Le pretese sanzionatorie fatte valere dal sono, pertanto, infondate. CP_3
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di pace di n. CP_1
n. 26982/2018, in accoglimento dell'opposizione proposta, annulla i verbali di accertamento impugnati;
Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in € 346 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. e per il presente grado di giudizio, in €
462 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge
Così è deciso in data 13.10.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.g. 22583/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Attianese Parte_1
parte appellante contro in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara CP_1
Battistella parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato parte appellante adiva l'intestato Tribunale impugnando la sentenza del Giudice di pace di n. 26982/2018 con la quale era CP_1
stato rigettato il ricorso proposto dallo stesso avverso i verbali Parte_2
d'accertamento n. 13161641574, 13161658528, 13161658528, 13161658428,
Pag. 1 di 5 13161658656, 13161658966, 13161659163, 13161659333 del 27 settembre 2016.
1.1.In particolare, l'odierno appellante aveva proposto dinanzi al Giudice di Pace opposizione avverso ai verbali sopra richiamati, deducendo che, nel periodo in cui le asserite effrazioni si erano verificate, la sentenza n. 6480/2016, con la quale il Tar per il
Lazio aveva respinto in parte il ricorso da lui proposto per ottenere la licenza, accogliendo nel contempo i motivi aggiunti e dichiarando l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza prot. n. 48825 del 19.12.2013 in quanto non era stata esaminata, era stata sospesa in via cautelare dal Consiglio di Stato, adito in sede di appello, con ordinanza n. 4728 del 20.10.2016, notificato a in data CP_1
22.10.16.
1.2.Deduceva, dunque, l'appellante che stante la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, la licenza rilasciata a aveva riacquisito efficacia consentendogli di Pt_2
riprendere immediatamente, fin dal 21.09.2016, la propria attività di taxista.
1.3.Rappresentava, l'odierno appellante che, ciononostante in data 29.11.2016 gli venivano notificati i verbali di accertamento 00131616585284, 00131616584284,
00131616591638, 00131616593333, 00131616589666, 00131616586568,
00131616415747 con i quali gli veniva contestato l'accesso in zona a traffico limitato in assenza delle necessarie autorizzazioni e la circolazione su corsie riservate ai mezzi pubblici o adibiti al trasporto pubblico in data 27.09.2016.
1.4. La sentenza del Giudice di Pace, oggetto dell'odierno appello, veniva, dunque, impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché per erroneità e contraddittorietà della motivazione per travisamento dei fatti, atteso che il Giudice di
Pace aveva ritenuto non sussistere la prova “certa ed univoca dell'esistenza, alla data degli accertamenti effettuati con i verbali opposti, dell'autorizzazione all'accesso nella z.t.l. invocata nel ricorso, né della facoltà di uso incondizionato ed illimitato delle corsie preferenziali accordata dall'art. 11, 3° comma, ultimo periodo, della legge n. 21 del 1992, emergendo esclusivamente l'avvenuta sospensione, a far data dal 21.09.2016, del suddetto provvedimento di esclusione dalla graduatoria emesso nel 2007 ed il successivo reinserimento d'ufficio dell'opponente – a seguito del ricordato decreto presidenziale del
21.09.2016 – nella lista dei veicoli autorizzati solamente dal 29.09.2016” (v. doc. a)”, senza considerare l'immediata efficacia del decreto cautelare n. 4060/2016 del 21.09.16 che
Pag. 2 di 5 oltre ad aver fatto “riacquistare” immediata efficacia alla licenza rilasciata al aveva Pt_2
determinato la “riattivazione” automatica dell'autorizzazione ad accedere, senza limitazioni, nella z.t.l. e nel contempo di circolare sulle corsie preferenziali.
1.5. Il Giudice di pace, sosteneva il ricorrente, erroneamente aveva ritenuto che
“l'estromissione della targa in questione dalla lista dei mezzi autorizzati era stata disposta in virtù della determinazione dirigenziale n. 619 del 2016, diversa e successiva a quella impugnata dalla parte ricorrente dinanzi al giudice amministrativo ed oggetto della richiamata sentenza del 2016” ed, infatti, la stessa difesa comunale non aveva mai sollevato alcuna eccezione in tal senso, limitandosi, invece, a constatare che la “riabilitazione si è perfezionata solo in data 29.09.2016 data nella quale la Pubblica Amministrazione venuta a conoscenza del decreto e verificata la sussistenza dei requisiti necessari ha prontamente provveduto a reinserire la succitata nella lista dei veicoli autorizzati”.
2.Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il CP_1
rigetto dell'appello.
3. Deve preliminarmente determinarsi quali effetti possa aver determinato in concreto l'accoglimento, da parte del Consiglio di Stato, adito in sede di tutela cautelare monocratica, dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata nonché del provvedimento impugnato.
3.1. Allo scopo è utile osservare che lo stesso odierno appellante in quella sede, in punto di periculum in mora, esponeva che la mancata sospensione dell'efficacia della sentenza gli avrebbe comportato un danno grave ed irreparabile poiché, a seguito dell'ordinanza del
TAR per il Lazio n. 5584/2007, il aveva ottenuto una licenza provvisoria che gli Pt_2
consentiva di svolgere regolarmente il servizio taxi, mentre era in attesa della decisione sul rilascio della sentenza definitiva (doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
3.2.A fronte di tale richiesta cautelare, il Consiglio di Stato, con decreto presidenziale aveva sospeso l'efficacia della sentenza di primo grado nonché del provvedimento di esclusione impugnato, atteso che aveva ritenuto sussistente il “dedotto periculum in mora in ragione del fatto che l'attività lavorativa posta in essere rappresenta l'unica fonte di sostentamento dell'interessato”.
Pag. 3 di 5 3.3.Orbene, alla luce di quanto esposto, emerge che la disposta sospensione dell'efficacia della sentenza del Tar per il Lazio n. 5584/2007, aveva lo scopo e, dunque, l'effetto di mantenere lo status quo determinatosi a seguito della concessione della licenza provvisoria, in modo tale da consentire al ricorrente di continuare a svolgere la propria attività lavorativa in attesa della pronuncia di merito da parte del Consiglio di Stato.
3.4. Ciò premesso deve osservarsi che il decreto presidenziale di accoglimento della sospensione dell'efficacia della sentenza nonché del provvedimento impugnato in primo grado deve certamente ritenersi efficace a seguito della notificazione all'Amministrazione che risulta effettuata sia pure via fax in data 22.09.2016.
3.5. Invece, l'Amministrazione notificava in data 29.11.2016 i verbali di accertamento richiamati relativamente a fatti commessi in data 27.09.2016, quando il provvedimento cautelare di sospensione sia del provvedimento impugnato che dell'efficacia della sentenza del TAR era già da tempo noto.
3.6. Va, infatti, osservato che l'adeguamento da parte del solo in data CP_2
29.09.2016 non può ridondare nella fondatezza della pretesa sanzionatoria nei suoi confronti per fatti successivi alla concessione della tutela cautelare disposta con decreto presidenziale del 20.09.2016, vieppiù che, anche nel merito, il Consiglio di Stato, con sentenza n.4046/2017, in riforma dell'impugnata sentenza del TAR, ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellante, annullando il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, ritenendo necessaria una rivalutazione alla luce degli stessi autovincoli assunti dall'Amministrazione.
3.7.Ciò premesso non vi è poi dubbio che il possesso della licenza provvisoria ottenuta iussu iudicis consentisse all'odierno appellante di fruire delle facoltà ordinariamente riconducibili alla titolarità della stessa, quali l'accesso alla Zona a Traffico
Limitato e l'utilizzo di corsie preferenziali destinate ai mezzi di trasporto pubblici. Le pretese sanzionatorie fatte valere dal sono, pertanto, infondate. CP_3
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di pace di n. CP_1
n. 26982/2018, in accoglimento dell'opposizione proposta, annulla i verbali di accertamento impugnati;
Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in € 346 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. e per il presente grado di giudizio, in €
462 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge
Così è deciso in data 13.10.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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