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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 1727/2023 R.G.
Tra
[...]
[...]
Parte_1
All'udienza del 06/06/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Davide Bondì in sostituzione degli avvocato FAVACCIO GIOVANNI e Pacetto Guglielmo per l'avv. Silvia Leone in P_ sostituzione dell'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori con riferimento alle ordinanze OI 000834206 e OI 000836227 per le quali è stata pagata la sanzione rideterminata chiedono dichiararsi la cessazione della materia, l' chiede con compensazione delle spese mente il ricorrente chiede con condanna di P_
. Con riferimento alle altre due ordinanze impugnate le parti discutano la causa P_ insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti, verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione prima civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1727/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F.: , in proprio, Parte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ) in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.F._2
Società Cooperativa Agricola IS Oro DE (P.IVA: , Società P.IVA_1
Cooperativa Agricola IS Oro DE (P.IVA: ), con sede legale ad IS P.IVA_1 in Via dell'Arte n. 4, in persona dell'attuale legale rappresentante p.t. sig. , Controparte_2
tutti rappresentati e difesi congiuntamente o disgiuntamente dall'Avv. Guglielmo Pacetto e dall'Avv. Giovanni Favaccio, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrenti
E
, (C.F. ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Manlio Galeano e dall'Avv. Lucio
Cornelio Vigilanti, giusta procura generale alle liti in atti
- resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/05/2023 i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione: n. OI-000836227 (protocollo .7601.20/04/2023.0030340) CP_4
n. OI-000834206 (protocollo .7601.20/04/2023.0030338) n. OI-000836229 P_
(protocollo n. .7601.20/04/2023.0030342) n. OI-000834202 (protocollo P_
.7601.20/04/2023.0030338), tutte notificate in data 28/04//2023 a mezzo del servizio P_
postale, con le quali è stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sui salari corrisposti 2 ai lavoratori dipendenti relativamente agli anni 2025 e 2016 in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
A sostegno della opposizione il ricorrente ha eccepito la tardività della contestazione della violazione per mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L.
n.689/1981; la prescrizione quinquennale delle sanzioni ex art. 28 legge n. 689/1981; la violazione del principio di colpevolezza e difetto di legittimazione passiva in capo al sig.
evidenziando che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 689/1981 ai Controparte_2 sensi del quale: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”; il difetto di motivazione;
la violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa.
CP_ Costituitosi l' con memoria difensiva depositata il 04/01/2024 ha eccepito la tardività della opposizione e la conseguente inammissibilità di tutte le eccezioni proposte dai ricorrenti;
ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, l'inapplicabilità alla disciplina in esame dell'art. 14 della L. n.681/89 art. 14 della L. n.681/89 e la legittimità della sanzione irrogata nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore. Ha infine dedotto che l'istituto ha provveduto a rideterminare , con riduzione, ridurre le sanzioni irrogate con le ordinanze opposte rimettendo in termini per il pagamento il trasgressore.
Con note in controdeduzione parte ricorrente ha rilevato la tardiva costituzione dell' P_
ed eccepito la inammissibilità delle eccezioni preliminari e pregiudiziali processuali e di merito non rilevabili d'ufficio formulate da in seno alla memoria difensiva nonché P_
l'inutilizzabilità della documentazione allegata da alla memoria difensiva . P_
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 16/02/2024 con riferimento alla ordinanza n. OI- Parte_1
000834206 a lui notificata e da lui impugnata ha dichiarato di avere pagato la sanzione rideterminata da dopo la notifica del ricorso e ha chiesto dichiararsi cessata la materia P_
del contendere con condanna di alle spese di lite. Con le note conclusive ha P_
depositato prova del pagamento.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
3 Preliminarmente va rigettata l'eccezione avanzata da di inammissibilità della P_ opposizione. Infatti, l'opposizione depositata il 29/05/2023 è tempestiva perché è proposta entro il termine di trenta giorni dalla notifica del 28/04/2023, termine che sarebbe spirato il
28/05/2023 ma essendo tale giorno domenica è stato prorogato per legge al primo giorno successivo non festivo e quindi al 29/05/2023.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Deve essere affrontata per la sua portata assorbente l'eccezione di decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981. CP_ L' ha sostenuto che l'art. 14 della L. n. 689/1981 non sia applicabile alla fattispecie in esame. Tuttavia, tale assunto, smentito dalla giurisprudenza di merito, anche di questa sezione, è stato ormai smentito dall'orientamento della Giurisprudenza di legittimità, che si
è andato di recente consolidando.
Già con pronuncia del 2019 la Cassazione ha affermato che: “in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, che, decorrente dall'accertamento dell'illecito, è interrotto dalla diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 e ricomincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione delle violazioni sanabili, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo” (Cassazione civile, Sez. Lavoro,
Ordinanza, 30/10/2019, n. 27903). Tale orientamento è andato consolidandosi nelle recenti pronunce della Suprema Corte di legittimità (cfr. Cass. sentenze nn. 7641, 7768 e 7845 del
24\25 marzo 2025)
L'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1(…. ), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento
4 di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.
67. L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 legge 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare P_
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Alla luce della normativa applicabile e della interpretazione preferibile, deve dunque ritenersi nel caso di specie che l' sia incorso nella eccepita decadenza ai sensi Pt_1 dell'art. 14 della l. n. 689/1981 .
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
5 salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), venendo in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall' , non implicanti Pt_1 particolari aggravi istruttori;
né invero sul punto l' ha introdotto argomenti tesi a P_
fornire elementi di segno contrario, nemmeno essendo emersi altresì elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi afferenti, per quanto qui rileva, agli anni 2015 e
2016, deve rilevarsi la tardività della contestazione delle violazioni, considerato che dalla documentazione prodotta in atti si evince che gli atti di accertamento richiamati nelle ordinanze ingiunzione opposte (prodromico alla irrogazione della sanzione) sono stati notificati al ricorrente il 15/02/2018 con evidente inosservanza del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere dall'entrata in vigore del citato d. lgs. 8/2016 in data 6.2.2016.
Come è stato osservato “anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all' , per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione Pt_1 dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
6 Il ricorso deve essere accolto per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione, assorbite tutte le altre questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell' e P_
liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi in applicazione dei parametri di cui al
DM n. 55/2014 come modificati e integrati dal DM n. 147/2022, con la maggiorazione prevista ex art. 4, comma 2 del D.M. n. 55/2014. Spese da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori di parte ricorrente che hanno compiuto rituale dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla ordinanza n. OI-
000834206.
- annulla le ordinanze ingiunzione opposte n. OI-000836227 (protocollo n.
.7601.20/04/2023.0030340); n. OI-000836229 (protocollo n. P_
.7601.20/04/2023.0030342); n. OI-000834202 (protocollo P_
.7601.20/04/2023.0030338). P_
- pone a carico dell' e liquida in favore della parte ricorrente le spese di lite che P_
liquida in euro 3510,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA se dovute per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore dei procuratori antistatari avv. FAVACCIO GIOVANNI e Avv. PACETTO GIOVANNI dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 06/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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