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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4230 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino -PRESIDENTE
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 3/7/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6640 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
- ( , rappresentato e difeso all'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Vittucci come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 753 del
12/5/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “A) In riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 753/2022 del 12.05.2022 pubblicata il 12.05.2022, non notificata (doc. 1), emessa a conclusione della causa civile iscritta al nr. 3576/2017 del Ruolo Generale degli
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 affari contenziosi sezione civile per l'anno 2017, in accoglimento del presente ricorso in appello: IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare la nullità c/o l'illegittimità dell'avviso di addebito in premessa descritto, anche per carenza di motivazione e pertanto alla sua inidoneità a riscuotere le somme richieste;
- Ordinare al resistente di depositare la documentazione recante il titolo CP_1 debitorio;
IN VIA SUBORDINATA - Accertata la mancanza dei presupposti di legge per l'imposizione sanzionatoria, ordinare dalla data odierna la cancellazione della posizione debitoria suindicata, anche per intervenuta prescrizione;
B) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “nel merito dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Pt_1 avverso la sentenza n. 753/2022 del Tribunale di Tivoli. Con vittoria di
[...] spese”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rigetto dell'opposizione al provvedimento n. 612499/A del 13/4/2017, con cui è stata irrogata la sanzione di euro 7.322,00 per le operazioni in denaro contante (pari a complessivi euro
146.500,00) effettuate dal 18/08/2010 al 24/11/2010 in violazione dell'art. 49, I comma d.lgs. 231/2007 (secondo la formulazione all'epoca vigente).
“In disparte le mere difese dell'opponente che nega di aver svolto alcuna funzione di amministrazione della società Old Deri. , il giudice di primo CP_2 grado ha ritenuto infondata, nel merito, la contestazione della riconducibilità del denaro contante a quest'ultima: nel decreto stesso, infatti, si dà atto che “nel corso di accertamenti sulla regolarità di operazioni bancarie condotte nei confronti della sig.ra (…) il Nucleo di Polizia Tributaria di Parte_2
Latina della Guardia di Finanza ha rilevato versamenti di denaro contante per complessivi euro 146.500,00 effettuati nel periodo dal 18/08/2010 al 24/11/2010 dalla suddetta sul proprio conto corrente n. 400099601 acceso presso la Unicredit spa di Latina Piave, tutti di importo superiore alla soglia all'epoca vigente. Inoltre, le dichiarazioni sia della predetta che dello stesso opponente, riportate in motivazione, hanno confermato il trasferimento di denaro in contanti” (v. sentenza impugnata).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 L'appellante lamenta l'erronea e contraddittoria valutazione dei fatti di causa poiché “è provato per tabulas che il reale gestore dei fatti economici e finanziari di tale società era ed è ancora il Sig. il quale risiedeva nel Persona_1 fabbricato ove era la sede operativa della stessa società (…). Il movimento finanziario di ben 146.500,00 euro rinvenuto dalla GDF sul c/c della Sig.ra
[...]
essendo la stessa compagna convivente more uxorio Persona_2 del altro non è che la malversazione operata dallo stesso Persona_1 che ha cercato di scaricare le sue responsabilità sul cognato (essendo Persona_1 il marito della sorella) Sig. . È di tutta evidenza che il era Parte_1 Pt_1 stato assunto come Amministratore Unico di una società che già in celata decozione,
è poi fallita di lì a poco, dal Sig. proprio per tale scopo”. Persona_1
Contr
Il si è costituito in giudizio, resistendo al gravame.
Disattesa l'istanza di sospensione, la causa è stata discussa dalle parti all'udienza odierna, successivamente al rilievo d'ufficio del difetto di legittimazione del in proprio, a proporre l'appello. Pt_1
In proposito, il ricorrente ha dedotto di aver impugnato il provvedimento sanzionatorio in quanto “gli è stato diretto sulla falsa attestazione di essere lui stesso il rappresentante della predetta società”, che va invece individuato nel terzo
[...]
egli “non può essere ritenuto il responsabile della predetta società e Persona_1 per tale motivo ha impugnato in proprio il decreto notificatogli, non potendo rappresentare la società, e presentato appello avanti codesta Corte” (v. note autorizzate).
Tanto premesso, dall'esame degli atti di causa risulta che, sebbene contestualmente indicata come “meramente formale”, la qualità di “amministratore unico” è stata espressamente enunciata nell'intestazione del ricorso in primo grado
(“Per il sig. (…) solo formalmente amministratore unico della soc. Parte_1
Old Deri. con sede in 00012 Guidonia Montecelio in via E. Berlinguer 38, CP_2
CF ”). P.IVA_2
Pur negando l'effettivo svolgimento della carica gestoria, inoltre, l'opponente ha contestato, nel merito, la prova della provenienza del denaro dall'attività sociale r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 e, quindi, la riconducibilità delle operazioni contestate alla società da lui rappresentata (v. ricorso: “l'atto è carente di motivazione laddove sulla scorta delle dichiarazioni, sicuramente inattendibili, del sig. l'Ufficio ritiene Persona_1 che il denaro contante provenga direttamente dall'attività della società resistente.
Viceversa il sig. intratteneva affari con diversi grandi Persona_1 commercianti del settore alimentare ai quali ha sicuramente chiesto prestiti al 50%
…)”.
In altri termini, anche nel suo contenuto, l'opposizione risulta proposta dal non in proprio bensì in rappresentanza della società. Pt_1
D'altro canto -a prescindere, in questa sede, da ogni indagine sul collegamento con l'esercizio di funzioni o incombenze dell'ente- va constatato che la sanzione è stata irrogata alla società Old Deri. (ex art. 6 legge 689/1981), CP_2 in solido con il (e non con il quale autore materiale Persona_1 Pt_1 dell'illecito (v. decreto sanzionatorio: “è determinata a carico di Persona_1 la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 7.322,00, da pagarsi in solido con Old
Deri. ). CP_2
Va poi considerato che il giudice di primo grado, in conformità a tali risultanze, ha individuato nella negazione della condotta materiale la ragione dell'opposizione (che, sotto tale unico profilo, ha respinto nel merito), al contempo evidenziando l'inconferenza delle “mere difese dell'opponente che nega di aver svolto alcuna funzione di amministrazione della società”; risulta pertanto irrilevante, in tale contesto, l'omessa specificazione (nell'epigrafe della sentenza) della qualità di legale rappresentante del Pt_1
In conclusione -come ora dedotto dalla resistente- va rilevato che “la legittimazione a proporre un appello compete solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, ovvero la società stessa”: è pertanto inammissibile l'appello del quale persona fisica in proprio. Pt_1
Si provvede quindi come da dispositivo;
le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al DM 55/2014 che tiene conto della natura della questione e dell'attività processuale svolta.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti del contro la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Tivoli n. 753/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore del Parte_1 [...]
che liquida in euro 3.000,00 per compensi Controparte_4 oltre spese generali ed accessori;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 3/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5