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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 19/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Greco, presso il cui studio Parte_1 elett.mente domicilia in Qualiano, alla via B. Croce n. 79) e (rappresentato e Parte_2
difeso dall'avv. Cristina Menna, presso il cui studio elett.mente domicilia in Frattaminore, alla via
P. Barbato n. 11)
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 3.1.2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 27.2.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione di entrambe le parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord (26.1.2017), nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza, depositata in data 24.4.2018, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Qualiano, in data 14.6.2006, tra i coniugi (nata in [...], il [...]) e Parte_1 Pt_2
(nato in [...], il [...]) - atto n. 28, parte II, serie A, anno 2006;
[...]
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.3.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 19/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Greco, presso il cui studio Parte_1 elett.mente domicilia in Qualiano, alla via B. Croce n. 79) e (rappresentato e Parte_2
difeso dall'avv. Cristina Menna, presso il cui studio elett.mente domicilia in Frattaminore, alla via
P. Barbato n. 11)
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 3.1.2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 27.2.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione di entrambe le parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord (26.1.2017), nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza, depositata in data 24.4.2018, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Qualiano, in data 14.6.2006, tra i coniugi (nata in [...], il [...]) e Parte_1 Pt_2
(nato in [...], il [...]) - atto n. 28, parte II, serie A, anno 2006;
[...]
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.3.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro