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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2157/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210047177890000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210047177890000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2157/2023 depositato il 06/07/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2021 0047177890/000; emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, a titolo di TARES ed IMU anno d'imposta 2013.
Parte ricorrente contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo:
1- Carenza di legittimazione;
2-decadenza e/o prescrizione;
3-omessa notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione ed il Comune di Agrigento si costituivano in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadivano la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza del 16/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato.
La cartella di pagamento impugnata è stata emessa, in forza dell'avviso di accertamento n.1665, a titolo di
TARES anno d'imposta 2013 (ruolo n.2021/002968) ed avviso di accertamento n.2080 a titolo di IMU anno d'imposta 2013 (ruolo n.2021/002444).
In via preliminare, deve essere esaminata la censura afferente l'omessa notifica degli atti presupposti la cartella di pagamento impugnata.
Sul punto si osserva che il Comune di Agrigento ha depositato idonea documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento n.2080 (IMU/2013) in data 07/12/2018, (cfr. avviso di ricevimento postale), mentre nessuna documentazione è stata depositata riguardo alla notifica dell'avviso di accertamento n.1665
(TARES/2013) .
Ne consegue, che la mancanza di prova della notifica del suddetto avviso di accertamento comporta la parziale illegittimità derivata della cartella di pagamento impugnata, limitatamente al ruolo n.2021/002968.
Passando alla censura afferente la decadenza della pretesa impositiva si osserva che in tema di riscossione coattiva dei tributi locali, il termine di decadenza è quello fissato dalla legge finanziaria di cui all'art.1 commi
163 e 171 legge 296 del 2006 applicabile dal 1/1/2007 a tutti i rapporti pendenti, per cui in caso di riscossione coattiva di tributi locali il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Nella fattispecie, l'avviso di accertamento n.2080 è stato notificato in data 7/12/2018 e, quindi, divenuto definitivo decorsi 60 giorni (05/02/2019), il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento andava a scadere il 31/12/2022.
Tuttavia, sul punto va richiamata la normativa emergenziale Covid 19: art. 68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd.
“Decreto Cura Italia”) e s.m.i. le quali hanno previsto la “sospensione” dei termini dell'attività di riscossione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Le sopra richiamate disposizioni vanno “ lette” nel contesto del quadro generale di sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.lgs n.159/2015 (richiamato dall' art.68, c. 1 del D.L.n.18/2020) .
Nello specifico l'art. 12 c. 1 del D.lgs 159/2015 prevede che: "… Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Ne consegue che il termine di decadenza che originariamente andava a scadere il 31/12/2022, dovendosi ritenere sospeso per ventiquattro mesi, andava a spirare il 31/12/2024, sicché la notifica della cartella di pagamento impugnata eseguita in data 27/01/2023 deve ritenersi tempestiva.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine quinquennale tra la notifica dell'avviso di accertamento e la notifica della cartella di pagamento impugnata.
Parzialmente fondata appare invece la carenza di legittimazione passiva riguardo all'immobile identificato in catasto al foglio 142 part.2812 sub 1 oggetto dell'avviso di accertamento n.2080 IMU /2013, tenuto conto che lo stesso Comune di Agrigento ha riconosciuto che parte ricorrente è proprietario di detto immobile nella misura del 50% , per cui la pretesa fiscale deve essere rideterminata sulla base imponibile della quota di appartenenza.
Considerata la parziale soccombenza, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata, limitatamente al ruolo n.2021/002968; Dispone rideterminarsi l'IMU/2013, di cui all'avviso di accertamento n.2080 (ruolo n.2021/002444), sulla base imponibile della quota di proprietà del 50%; Rigetta nel resto;
Spese compensate.
Agrigento, lì 16/10/2025
Il Giudice Monocratico
US SE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2157/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210047177890000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210047177890000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2157/2023 depositato il 06/07/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2021 0047177890/000; emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, a titolo di TARES ed IMU anno d'imposta 2013.
Parte ricorrente contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo:
1- Carenza di legittimazione;
2-decadenza e/o prescrizione;
3-omessa notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione ed il Comune di Agrigento si costituivano in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadivano la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza del 16/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato.
La cartella di pagamento impugnata è stata emessa, in forza dell'avviso di accertamento n.1665, a titolo di
TARES anno d'imposta 2013 (ruolo n.2021/002968) ed avviso di accertamento n.2080 a titolo di IMU anno d'imposta 2013 (ruolo n.2021/002444).
In via preliminare, deve essere esaminata la censura afferente l'omessa notifica degli atti presupposti la cartella di pagamento impugnata.
Sul punto si osserva che il Comune di Agrigento ha depositato idonea documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento n.2080 (IMU/2013) in data 07/12/2018, (cfr. avviso di ricevimento postale), mentre nessuna documentazione è stata depositata riguardo alla notifica dell'avviso di accertamento n.1665
(TARES/2013) .
Ne consegue, che la mancanza di prova della notifica del suddetto avviso di accertamento comporta la parziale illegittimità derivata della cartella di pagamento impugnata, limitatamente al ruolo n.2021/002968.
Passando alla censura afferente la decadenza della pretesa impositiva si osserva che in tema di riscossione coattiva dei tributi locali, il termine di decadenza è quello fissato dalla legge finanziaria di cui all'art.1 commi
163 e 171 legge 296 del 2006 applicabile dal 1/1/2007 a tutti i rapporti pendenti, per cui in caso di riscossione coattiva di tributi locali il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Nella fattispecie, l'avviso di accertamento n.2080 è stato notificato in data 7/12/2018 e, quindi, divenuto definitivo decorsi 60 giorni (05/02/2019), il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento andava a scadere il 31/12/2022.
Tuttavia, sul punto va richiamata la normativa emergenziale Covid 19: art. 68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd.
“Decreto Cura Italia”) e s.m.i. le quali hanno previsto la “sospensione” dei termini dell'attività di riscossione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Le sopra richiamate disposizioni vanno “ lette” nel contesto del quadro generale di sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.lgs n.159/2015 (richiamato dall' art.68, c. 1 del D.L.n.18/2020) .
Nello specifico l'art. 12 c. 1 del D.lgs 159/2015 prevede che: "… Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Ne consegue che il termine di decadenza che originariamente andava a scadere il 31/12/2022, dovendosi ritenere sospeso per ventiquattro mesi, andava a spirare il 31/12/2024, sicché la notifica della cartella di pagamento impugnata eseguita in data 27/01/2023 deve ritenersi tempestiva.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine quinquennale tra la notifica dell'avviso di accertamento e la notifica della cartella di pagamento impugnata.
Parzialmente fondata appare invece la carenza di legittimazione passiva riguardo all'immobile identificato in catasto al foglio 142 part.2812 sub 1 oggetto dell'avviso di accertamento n.2080 IMU /2013, tenuto conto che lo stesso Comune di Agrigento ha riconosciuto che parte ricorrente è proprietario di detto immobile nella misura del 50% , per cui la pretesa fiscale deve essere rideterminata sulla base imponibile della quota di appartenenza.
Considerata la parziale soccombenza, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata, limitatamente al ruolo n.2021/002968; Dispone rideterminarsi l'IMU/2013, di cui all'avviso di accertamento n.2080 (ruolo n.2021/002444), sulla base imponibile della quota di proprietà del 50%; Rigetta nel resto;
Spese compensate.
Agrigento, lì 16/10/2025
Il Giudice Monocratico
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