Sentenza 5 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/07/2021, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 00889/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01123/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2018, proposto da
AN AN, Circolo Legambiente Piavenire, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulia Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villorba, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, viale F.Lli Cairoli 15;
per l'annullamento
della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 4.06.2018, con la quale il Comune di Villorba deliberava ai sensi dell’art. 18 della LR 23.04.2004 n. 11 la Variante n. 3 al Piano degli Interventi, già adottata dal Comune di Villorba con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.02.2018, composto dai medesimi elaborati, modificati e integrati a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, nonché di ogni altro atto conseguente e/o presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villorba;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame l’arch. AN AN e il “Circolo Legambiente Piavenire” di Maserada sul Piave hanno impugnato la delibera del Consiglio Comunale di Villorba n. 18 del 4 giugno 2018 con la quale è stata approvata la terza variante al Piano degli Interventi, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento all’allegato B, concernente la modifica delle norme tecnico operative.
Si è costituito in giudizio il Comune di Villorba, contrastando analiticamente le avverse pretese, sia in rito che nel merito.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il Collegio, per esigenze di economia processuale e in applicazione del principio del primato della ragione più liquida, tenuto altresì conto della scarsità della risorsa-giustizia, reputa opportuno esaminare prioritariamente l’eccezione con cui il Comune resistente deduce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, per non avere i ricorrenti impugnato la quarta variante al Piano degli Interventi, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 18 novembre 2019, con la quale sono state aggiornate e sostituite le NTO in questa sede impugnate.
L’eccezione è fondata.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Com’è noto, l’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione.
I ricorrenti non hanno un interesse concreto e attuale ad ottenere l’annullamento della variante urbanistica impugnata con il ricorso introduttivo (terza variante al PI del 2018), risultando dagli atti che i medesimi non hanno impugnato i successivi atti di pianificazione approvati in corso di causa (quarta variante del 2019) che, sostituendo e aggiornando le NTO in questa sede gravate, hanno rinnovato e approfondito la lesione inferta dalla variante originariamente impugnata.
La mancata impugnazione dell’ultima variante approvata, frutto di autonome valutazioni, ex se idonea a modificare le NTO, priva gli istanti di un interesse concreto e attuale a ottenere la caducazione della precedente variante in quanto l’eventuale annullamento di detta variante (ormai non più vigente) non sarebbe idoneo a travolgere la disciplina contenuta nei successivi atti di pianificazione, rimasti inoppugnati.
E, invero, quand'anche ottenessero l'annullamento della terza variante del 2018, i ricorrenti non potrebbero conseguire sul piano pratico alcuna utilità, atteso che le previsioni impugnate (non più vigenti) sono state sostituite e aggiornate dai successivi atti di pianificazione, rimasti inoppugnati.
I nuovi strumenti urbanistici divenuti inoppugnabili, pur confermando le previsioni contenute nella precedente variante, non possono considerarsi atti meramente confermativi perché approvati all’esito di complessi procedimenti che hanno richiesto una nuova attività istruttoria da parte delle Amministrazioni competenti e una rinnovata ponderazione degli interessi in gioco. E’, del resto, pacifico in giurisprudenza che uno strumento urbanistico, anche laddove riproduca le prescrizioni previste dai precedenti atti di pianificazione, non possa mai essere considerato un “atto meramente confermativo” poiché viene sempre assunto all'esito di una nuova e articolata istruttoria, volta a valutare una pluralità di elementi (cfr. Tar Bologna 512/2007; T.A.R. Veneto, nn. 904 del 2020 e 767 del 2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna le parti ricorrenti a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in euro tremila/00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Daria Valletta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO