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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8537/2023 promossa da:
RO (APPELLO) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_1 C.F._1
NUNZIATA CINZIA , elettivamente domiciliato presso il difensore avv. NUNZIATA CINZIA in
Saviano (NA) via Giancora 6
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NATALE CARLO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PISANELLI, 1 00196 ROMA presso il difensore avv.
NATALE CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio (per brevità, Parte_2 Controparte_1
Con anche, ) dinanzi al Giudice di Pace di Genova, chiedendo la restituzione della somma pari ad €
1.539,58 oltre rivalutazione ed interessi, l'applicazione dell'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore dell'art. 35 comma 2 cod. cons., quindi di considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo di natura c.d. recurring e per l'effetto dichiarare il diritto dell'attore a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo recurring versati.
Con Esponeva di avere stipulato a novembre 2013 il contratto di finanziamento n. 531098 con mediante cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 35.400,00 da rimborsare in 120 rate da € 295,00.
Il contratto prevedeva a carico del contraente il pagamento di commissioni pari ad € 3.393,60.
A settembre 2018 il contratto di finanziamento veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della cinquantaseiesima rata versando la somma di € 16.274,35, ma non veniva rimborsata la quota delle commissioni relativa al periodo non goduto. L'attore quantificava tale somma sulla residua durata del finanziamento di mesi 64 per un totale di € 1.539,58 di residuo commissioni così calcolato: €
3.393,60: 120 = 28,28 x 64 = 1.809,92 - 270,34 (rimborso quota oneri non maturati. Commissioni e ulteriori rimborsi = € 1.539, 58).
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria: 1) in via CP_1
pregiudiziale sollevava eccezione di incompetenza per valore in favore del Tribunale di Genova;
2) quindi per carenza di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri di intermediazione pattuiti dal Cliente con la società che ha intermediato il contratto;
3) nel merito chiedeva il rigetto della pretesa perché infondata in fatto e in diritto.
Il Giudice di Pace di Genova rigettava l'eccezione di incompetenza per valore;
Con accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di non essendo il percettore delle somme di cui l'attore chiedeva il rimborso, bensì EuroCqs, mediatore creditizio, non evocato in giudizio.
Per questa ragione rigettava la domanda attorea e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Parte_2
Pace di Genova al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
pagina 2 di 11 b) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante
a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
c) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 1.539,58, in favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
d) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e compenso professionale del doppio grado di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo.”
Con In ordine alla carenza di legittimazione passiva l'appellante sosteneva che fosse il soggetto a cui fare domanda di restituzione perché aveva la stessa erogato il prestito di capitale, lordo di €
35.440,00 e netto di € 25.922,00, trattenendo i costi di finanziamento alla fonte ed anche i costi di intermediazione.
Nel merito richiamava la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'11 settembre 2019, che aveva statuito che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo ai contratti di credito ai consumatori, doveva essere interpretato come includente il rimborso di tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla distinzione tra costi up front e recurring; interpretazione recepita poi nell'art. 125 sexies del TUB, così come introdotto dal D.lgs. n. 73/2021.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello nel merito e la condanna di CP_1
alle spese di lite. Pt_2
Esponeva che la lettera F del prospetto economico allegato al contratto (doc. 1 del fascicolo di I grado parte convenuta) specificava che la debenza delle commissioni di intermediazione erano dovute
Con all'intermediario e non a , circostanza peraltro incontestata nel giudizio di primo grado dall'appellante.
Pertanto, il soggetto a cui doveva essere rivolta la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. doveva essere, come correttamente sancito dal Giudice di Pace, EuroCQS.
Richiamava l'art. 11 octies della Legge del 23.7.2021, n. 106, secondo il quale "alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza
e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".
pagina 3 di 11 Sosteneva la distinzione tra costi recurring e up front in caso di estinzione anticipata del finanziamento e quindi l'eventuale restituzione al più dei soli costi recurring per evitare arricchimenti ingiustificati del consumatore. Sul punto richiamava diverse pronunce, in particolare, la sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (c.d. sentenza
UniCredit Bank Austria AG) con la quale la Corte ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
Pertanto, in tesi di parte AP, la domanda di restituzione non poteva riguardare né somme dovute dal consumatore a soggetti terzi rispetto al finanziatore per servizi prodromici alla conclusione del contratto come le spese per la provvigione all'intermediario terzo incaricato dal mutuatario, né, in generale, poteva riguardare somme dovute per attività svolte di cui lo stesso aveva già usufruito.
La causa veniva rinviata al 19/11/2024 per trattenere la causa a decisione con concessione dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c.
***
L'appello proposto da deve essere accolto per i motivi che seguono. Parte_2
1. Sul difetto di legittimazione passiva
Con Deve essere dichiarata la legittimazione passiva dell'AP . Non vi è dubbio che sia la AP ad aver riscosso anche la somma versata a titolo di intermediazione. CP_1
Come ha rilevato parte appellante si legge nel contratto di finanziamento che l'importo delle
Con commissioni veniva riscosso dall'AP, quindi dalla beneficiaria del contratto ossia CA . Ne consegue che essa è tenuta alla restituzione del dovuto. ha, infatti, proposto un'azione di Pt_2 ripetizione dell'indebito e l'ha proposta nei confronti dell'accipiens, colui che ha ricevuto (e doveva ricevere in caso di prosecuzione del rapporto) tutte le somme pattuite in forza del contratto di finanziamento, comprese quelle previste per gli intermediari e per l'Assicurazione, i cui importi sono specificamente indicati nel frontespizio del contratto. Se ne deve concludere che sia stata ad CP_1
aver ottenuto il versamento di tutte le somme richieste da in restituzione. Né vi sono elementi Pt_2 per affermare che rispetto a tali versamenti la CA destinataria faccia esclusivamente “da tramite” rispetto ai veri destinatari delle somme (intermediario e assicuratore), poiché nulla si conosce degli pagina 4 di 11 accordi intercorsi sul punto tra la CA e questi ultimi e quindi se come e quanto di quelle somme dovrà essere riversata loro. In ogni modo si tratta di rapporti ai quali la consumatrice è estranea e che Con fonderanno un'eventuale azione di ripetizione da parte di nei confronti di tali soggetti.
2. Sulla distinzione tra costi up front e costi recurring e irretroattività decisione CP_2
Sul punto deve richiamarsi in prima battuta quanto stabilito dalla nota sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea del'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza che CP_2
ha ritenuto rimborsabili pro quota al mutuatario, in caso di estinzione anticipata, non solo i costi c.d.
“recurring”, legati cioè alla durata del contratto, bensì anche quelli c.d. “up front”, sostenuti una volta per tutte all'inizio del rapporto. I termini della questione possono essere sintetizzati come segue.
La Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, all'art. 16, paragrafo 1, prevede quanto segue: “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L'art. 125 sexies D. Lgs.
n. 385/1993, attuativo della Direttiva in questione, al comma 1, nel testo previgente, disponeva, a sua volta, quanto segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. È, in proposito, del tutto agevole notare la diversa specificazione, contenuta nei due testi normativi di cui innanzi, riguardo alla riduzione del costo totale del credito (che in un caso
“comprende” gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, mentre nell'altro è sic et simpliciter pari al relativo importo).
Nell'ordinamento nazionale, la normativa secondaria contenuta nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia ha distinto, a tale proposito, i costi del credito ripartendoli nelle due categorie di costi recurring e costi up front e stabilendo che solo i primi fossero da rimborsarsi pro quota in caso di estinzione anticipata del contratto. In tale quadro normativo è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Europea, innanzi citata, secondo la quale “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, ampliando così il novero dei costi rimborsabili. A sua volta, l'art. 11-octies D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, intervenendo in materia pagina 5 di 11 a seguito della sentenza innanzi citata, se da un lato ha adeguato la norma di cui all'art. 125 sexies
T.U.B. a quanto statuito dalla Corte (il primo comma dell'articolo da ultimo citato è stato, infatti, modificato come segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”), da un altro lato, al secondo comma, ha disposto quanto segue:
“L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia CAria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Il legislatore, dunque, ha previsto l'irretroattività della novella, disponendo che, per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, dovesse applicarsi non solo l'art 125 sexies T.U.B. nella sua formulazione anteriore, bensì anche la normativa secondaria di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigente alla data della sottoscrizione dei contratti.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell'art. 125- sexies, comma 1, t.u. CArio, tuttora vigente, in virtù dell'art.
11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è
– secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e CP_2
posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2” ha precisato quanto segue: “La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza
e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. CArio, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11- sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
pagina 6 di 11 XI. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. CArio, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. CArio, in senso conforme alla sentenza XI. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. CArio presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. CArio presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico CArio, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
La pronuncia di incostituzionalità rende chiara l'estensione del rimborso a tutte le spese, sia quelle recurring sia quelle up front. E tale estensione riguarda anche i rapporti contrattuali sorti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021, avendo la Corte precisato che l'art. 125 sexies, comma 1, T.U.B., “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”, il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. “recurring”, bensì anche quelli c.d. “up front”.
Parte AP ha richiamato a sostegno della propria tesi difensiva, altra più recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, secondo l'appellante, avrebbe pronunciato principi parzialmente difformi rispetto a quanto affermato in precedenza. Ha così richiamato la sentenza resa in data 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (c.d. sentenza UniCredit Bank Austria AG), con la quale la
Corte ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento
(UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di
pagina 7 di 11 rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
Deve, però, notarsi come il richiamo appaia inconferente, riferendosi la sentenza ad una direttiva e contratti diversi e, in particolare, all'articolo 25 della direttiva 2014/17, intitolato “Estinzione anticipata”, che al paragrafo 1 prevede quanto segue: “Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. La formulazione della norma in questione, come si può notare, è quasi, ma non del tutto, identica a quella dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. Ora, come si evince dalla lettura della motivazione dell'ultima sentenza della Corte Europea, il differente approccio della stessa è stato giustificato con le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, con il diverso margine di manovra di cui dispongono, che rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto. L'art. 2 della direttiva 2014/17, intitolato “Livello di armonizzazione”, al paragrafo 1, prevede inoltre quanto segue: “La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione”.
Le considerazioni contenute nella decisione del 9 febbraio 2023 non sono applicabili ai generici contratti di finanziamento per i seguenti motivi: sia perché la sentenza concerne l'interpretazione di una direttiva diversa da quella che regola la presente fattispecie;
sia perché la materia del credito immobiliare ha peculiari caratteristiche proprie;
e in ogni caso la direttiva 2014/17 garantisce solo un livello minimo di tutela dei consumatori e non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i medesimi. In ultimo, argomento decisivo e dirimente nell'ordinamento nazionale, si ha l'intervento del legislatore, prima, e della Corte Costituzionale, poi, con il completo adeguamento della normativa ai principi stabiliti dalla sentenza c.d. XI, con una maggiore tutela dei consumatori.
Anche il richiamo in comparsa conclusionale di parte AP dell'art. 6 bis, comma 3 lett. b del
D.P.R. n. 180/1950 è inconferente. La norma esclusivamente prevede che “All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia CAria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito
pagina 8 di 11 al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. Secondo l'appellante la sentenza cd XI (e tutte le successive conferme giurisprudenziali) non potrebbe avere un'efficacia vincolate nei rapporti tra privati e il contenuto dell'art. 6bis dpr 180/1950 rimarrebbe intatto. Deve ricordarsi come il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma – sostanzialmente analoga all'art. 6bis – di cui all'art. 11octies, comma 2, D.L. 73/2021. Ammettere un'applicazione della disposizione di
Con cui al D.P.R. 180/1950 nel senso prospettato da finirebbe per produrre il medesimo effetto della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, con una sostanziale violazione dell'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno alla normativa e giurisprudenza dell'Unione Europea, svuotando così di significato la recente pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies co.2, che risulterebbe, limitatamente alle ipotesi di contratti di finanziamento con cessione del quinto, inutiliter data .
L'appellante ha inoltre fatto corretta applicazione del criterio di calcolo del c.d. pro rata temporis, richiamando la decisione dell'ABF 6167/2014. Questo criterio si differenzia rispetto a quello del c.d. costo ammortizzato, che non consente al consumatore la chiara percezione, né la facile calcolabilità di quanto gli spetterebbe in caso di estinzione anticipata. Tale criterio, detto anche della curva degli interessi, non è agevole da verificare da parte del consumatore, come quello della pro rata temporis, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata. Mancano inoltre puntuali obblighi informativi sulla sua applicazione e tale criterio frustra le finalità della disciplina di trasparenza in punto di comprensibilità e comparabilità delle condizioni, consentendo al finanziatore di eludere le finalità specifiche dell'istituto dell'estinzione anticipata attraverso valutazioni unilateralmente stabilite, in contrasto con le statuizioni della già citata sentenza Il criterio pro CP_2
rata temporis si atteggia, invece, come criterio più favorevole al cliente. Tale constatazione si rivela particolarmente importante nel momento in cui il criterio della curva interessi (detto anche costo ammortizzato) è quello che viene previsto dall'art. 125 sexies TUB per il futuro, vale a dire per i contratti stipulati dopo il 25/07/2021 (“I contratti indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”).
pagina 9 di 11 Si evidenzia come il criterio della rata pro rata temporis risulta essere più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva 23.8.2008 n.
2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza (in tal senso, cfr. la recente sentenza della Corte CP_2
d'Appello di Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023).
Nessuna specifica doglianza è stata invece mossa sulla quantificazione della somma richiesta dall'appellante, somma sulla quale dovranno essere computati (come richiesto in grado di appello a parziale modifica delle conclusioni del primo grado in cui era stata richiesta anche la rivalutazione monetaria) gli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale e quindi dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella per quanto riguarda il presente grado di giudizio.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare € 1.702,00
P.Q.M
.
Il Tribunale di Genova definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa al riguardo, così decide:
1. In accoglimento totale dell'appello presentato da nei confronti Parte_2 [...]
riforma la sentenza n. 1146/2023 del Giudice Controparte_3
di Pace di Genova depositata il 23/02/2023 e per l'effetto la condanna a restituire a Pt_2
pagina 10 di 11 la somma di € 1.539,58 oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla notifica dell'atto di Pt_1
citazione in primo grado al saldo;
2. Condanna a rifondere a Controparte_3
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado Parte_2
in € 903,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e per il presente grado di giudizio in € 1.702,00 per compensi, € 174,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,; spese tutte da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Genova, 13 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8537/2023 promossa da:
RO (APPELLO) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_1 C.F._1
NUNZIATA CINZIA , elettivamente domiciliato presso il difensore avv. NUNZIATA CINZIA in
Saviano (NA) via Giancora 6
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NATALE CARLO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PISANELLI, 1 00196 ROMA presso il difensore avv.
NATALE CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio (per brevità, Parte_2 Controparte_1
Con anche, ) dinanzi al Giudice di Pace di Genova, chiedendo la restituzione della somma pari ad €
1.539,58 oltre rivalutazione ed interessi, l'applicazione dell'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore dell'art. 35 comma 2 cod. cons., quindi di considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo di natura c.d. recurring e per l'effetto dichiarare il diritto dell'attore a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo recurring versati.
Con Esponeva di avere stipulato a novembre 2013 il contratto di finanziamento n. 531098 con mediante cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 35.400,00 da rimborsare in 120 rate da € 295,00.
Il contratto prevedeva a carico del contraente il pagamento di commissioni pari ad € 3.393,60.
A settembre 2018 il contratto di finanziamento veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della cinquantaseiesima rata versando la somma di € 16.274,35, ma non veniva rimborsata la quota delle commissioni relativa al periodo non goduto. L'attore quantificava tale somma sulla residua durata del finanziamento di mesi 64 per un totale di € 1.539,58 di residuo commissioni così calcolato: €
3.393,60: 120 = 28,28 x 64 = 1.809,92 - 270,34 (rimborso quota oneri non maturati. Commissioni e ulteriori rimborsi = € 1.539, 58).
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria: 1) in via CP_1
pregiudiziale sollevava eccezione di incompetenza per valore in favore del Tribunale di Genova;
2) quindi per carenza di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri di intermediazione pattuiti dal Cliente con la società che ha intermediato il contratto;
3) nel merito chiedeva il rigetto della pretesa perché infondata in fatto e in diritto.
Il Giudice di Pace di Genova rigettava l'eccezione di incompetenza per valore;
Con accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di non essendo il percettore delle somme di cui l'attore chiedeva il rimborso, bensì EuroCqs, mediatore creditizio, non evocato in giudizio.
Per questa ragione rigettava la domanda attorea e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Parte_2
Pace di Genova al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
pagina 2 di 11 b) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante
a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
c) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 1.539,58, in favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
d) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e compenso professionale del doppio grado di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo.”
Con In ordine alla carenza di legittimazione passiva l'appellante sosteneva che fosse il soggetto a cui fare domanda di restituzione perché aveva la stessa erogato il prestito di capitale, lordo di €
35.440,00 e netto di € 25.922,00, trattenendo i costi di finanziamento alla fonte ed anche i costi di intermediazione.
Nel merito richiamava la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'11 settembre 2019, che aveva statuito che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo ai contratti di credito ai consumatori, doveva essere interpretato come includente il rimborso di tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla distinzione tra costi up front e recurring; interpretazione recepita poi nell'art. 125 sexies del TUB, così come introdotto dal D.lgs. n. 73/2021.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello nel merito e la condanna di CP_1
alle spese di lite. Pt_2
Esponeva che la lettera F del prospetto economico allegato al contratto (doc. 1 del fascicolo di I grado parte convenuta) specificava che la debenza delle commissioni di intermediazione erano dovute
Con all'intermediario e non a , circostanza peraltro incontestata nel giudizio di primo grado dall'appellante.
Pertanto, il soggetto a cui doveva essere rivolta la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. doveva essere, come correttamente sancito dal Giudice di Pace, EuroCQS.
Richiamava l'art. 11 octies della Legge del 23.7.2021, n. 106, secondo il quale "alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza
e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".
pagina 3 di 11 Sosteneva la distinzione tra costi recurring e up front in caso di estinzione anticipata del finanziamento e quindi l'eventuale restituzione al più dei soli costi recurring per evitare arricchimenti ingiustificati del consumatore. Sul punto richiamava diverse pronunce, in particolare, la sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (c.d. sentenza
UniCredit Bank Austria AG) con la quale la Corte ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
Pertanto, in tesi di parte AP, la domanda di restituzione non poteva riguardare né somme dovute dal consumatore a soggetti terzi rispetto al finanziatore per servizi prodromici alla conclusione del contratto come le spese per la provvigione all'intermediario terzo incaricato dal mutuatario, né, in generale, poteva riguardare somme dovute per attività svolte di cui lo stesso aveva già usufruito.
La causa veniva rinviata al 19/11/2024 per trattenere la causa a decisione con concessione dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c.
***
L'appello proposto da deve essere accolto per i motivi che seguono. Parte_2
1. Sul difetto di legittimazione passiva
Con Deve essere dichiarata la legittimazione passiva dell'AP . Non vi è dubbio che sia la AP ad aver riscosso anche la somma versata a titolo di intermediazione. CP_1
Come ha rilevato parte appellante si legge nel contratto di finanziamento che l'importo delle
Con commissioni veniva riscosso dall'AP, quindi dalla beneficiaria del contratto ossia CA . Ne consegue che essa è tenuta alla restituzione del dovuto. ha, infatti, proposto un'azione di Pt_2 ripetizione dell'indebito e l'ha proposta nei confronti dell'accipiens, colui che ha ricevuto (e doveva ricevere in caso di prosecuzione del rapporto) tutte le somme pattuite in forza del contratto di finanziamento, comprese quelle previste per gli intermediari e per l'Assicurazione, i cui importi sono specificamente indicati nel frontespizio del contratto. Se ne deve concludere che sia stata ad CP_1
aver ottenuto il versamento di tutte le somme richieste da in restituzione. Né vi sono elementi Pt_2 per affermare che rispetto a tali versamenti la CA destinataria faccia esclusivamente “da tramite” rispetto ai veri destinatari delle somme (intermediario e assicuratore), poiché nulla si conosce degli pagina 4 di 11 accordi intercorsi sul punto tra la CA e questi ultimi e quindi se come e quanto di quelle somme dovrà essere riversata loro. In ogni modo si tratta di rapporti ai quali la consumatrice è estranea e che Con fonderanno un'eventuale azione di ripetizione da parte di nei confronti di tali soggetti.
2. Sulla distinzione tra costi up front e costi recurring e irretroattività decisione CP_2
Sul punto deve richiamarsi in prima battuta quanto stabilito dalla nota sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea del'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza che CP_2
ha ritenuto rimborsabili pro quota al mutuatario, in caso di estinzione anticipata, non solo i costi c.d.
“recurring”, legati cioè alla durata del contratto, bensì anche quelli c.d. “up front”, sostenuti una volta per tutte all'inizio del rapporto. I termini della questione possono essere sintetizzati come segue.
La Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, all'art. 16, paragrafo 1, prevede quanto segue: “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L'art. 125 sexies D. Lgs.
n. 385/1993, attuativo della Direttiva in questione, al comma 1, nel testo previgente, disponeva, a sua volta, quanto segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. È, in proposito, del tutto agevole notare la diversa specificazione, contenuta nei due testi normativi di cui innanzi, riguardo alla riduzione del costo totale del credito (che in un caso
“comprende” gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, mentre nell'altro è sic et simpliciter pari al relativo importo).
Nell'ordinamento nazionale, la normativa secondaria contenuta nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia ha distinto, a tale proposito, i costi del credito ripartendoli nelle due categorie di costi recurring e costi up front e stabilendo che solo i primi fossero da rimborsarsi pro quota in caso di estinzione anticipata del contratto. In tale quadro normativo è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Europea, innanzi citata, secondo la quale “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, ampliando così il novero dei costi rimborsabili. A sua volta, l'art. 11-octies D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, intervenendo in materia pagina 5 di 11 a seguito della sentenza innanzi citata, se da un lato ha adeguato la norma di cui all'art. 125 sexies
T.U.B. a quanto statuito dalla Corte (il primo comma dell'articolo da ultimo citato è stato, infatti, modificato come segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”), da un altro lato, al secondo comma, ha disposto quanto segue:
“L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia CAria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Il legislatore, dunque, ha previsto l'irretroattività della novella, disponendo che, per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, dovesse applicarsi non solo l'art 125 sexies T.U.B. nella sua formulazione anteriore, bensì anche la normativa secondaria di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigente alla data della sottoscrizione dei contratti.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell'art. 125- sexies, comma 1, t.u. CArio, tuttora vigente, in virtù dell'art.
11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è
– secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e CP_2
posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2” ha precisato quanto segue: “La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza
e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. CArio, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11- sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
pagina 6 di 11 XI. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. CArio, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. CArio, in senso conforme alla sentenza XI. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. CArio presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. CArio presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico CArio, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
La pronuncia di incostituzionalità rende chiara l'estensione del rimborso a tutte le spese, sia quelle recurring sia quelle up front. E tale estensione riguarda anche i rapporti contrattuali sorti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021, avendo la Corte precisato che l'art. 125 sexies, comma 1, T.U.B., “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”, il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. “recurring”, bensì anche quelli c.d. “up front”.
Parte AP ha richiamato a sostegno della propria tesi difensiva, altra più recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, secondo l'appellante, avrebbe pronunciato principi parzialmente difformi rispetto a quanto affermato in precedenza. Ha così richiamato la sentenza resa in data 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (c.d. sentenza UniCredit Bank Austria AG), con la quale la
Corte ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento
(UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di
pagina 7 di 11 rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
Deve, però, notarsi come il richiamo appaia inconferente, riferendosi la sentenza ad una direttiva e contratti diversi e, in particolare, all'articolo 25 della direttiva 2014/17, intitolato “Estinzione anticipata”, che al paragrafo 1 prevede quanto segue: “Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. La formulazione della norma in questione, come si può notare, è quasi, ma non del tutto, identica a quella dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. Ora, come si evince dalla lettura della motivazione dell'ultima sentenza della Corte Europea, il differente approccio della stessa è stato giustificato con le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, con il diverso margine di manovra di cui dispongono, che rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto. L'art. 2 della direttiva 2014/17, intitolato “Livello di armonizzazione”, al paragrafo 1, prevede inoltre quanto segue: “La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione”.
Le considerazioni contenute nella decisione del 9 febbraio 2023 non sono applicabili ai generici contratti di finanziamento per i seguenti motivi: sia perché la sentenza concerne l'interpretazione di una direttiva diversa da quella che regola la presente fattispecie;
sia perché la materia del credito immobiliare ha peculiari caratteristiche proprie;
e in ogni caso la direttiva 2014/17 garantisce solo un livello minimo di tutela dei consumatori e non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i medesimi. In ultimo, argomento decisivo e dirimente nell'ordinamento nazionale, si ha l'intervento del legislatore, prima, e della Corte Costituzionale, poi, con il completo adeguamento della normativa ai principi stabiliti dalla sentenza c.d. XI, con una maggiore tutela dei consumatori.
Anche il richiamo in comparsa conclusionale di parte AP dell'art. 6 bis, comma 3 lett. b del
D.P.R. n. 180/1950 è inconferente. La norma esclusivamente prevede che “All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia CAria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito
pagina 8 di 11 al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. Secondo l'appellante la sentenza cd XI (e tutte le successive conferme giurisprudenziali) non potrebbe avere un'efficacia vincolate nei rapporti tra privati e il contenuto dell'art. 6bis dpr 180/1950 rimarrebbe intatto. Deve ricordarsi come il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma – sostanzialmente analoga all'art. 6bis – di cui all'art. 11octies, comma 2, D.L. 73/2021. Ammettere un'applicazione della disposizione di
Con cui al D.P.R. 180/1950 nel senso prospettato da finirebbe per produrre il medesimo effetto della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, con una sostanziale violazione dell'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno alla normativa e giurisprudenza dell'Unione Europea, svuotando così di significato la recente pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies co.2, che risulterebbe, limitatamente alle ipotesi di contratti di finanziamento con cessione del quinto, inutiliter data .
L'appellante ha inoltre fatto corretta applicazione del criterio di calcolo del c.d. pro rata temporis, richiamando la decisione dell'ABF 6167/2014. Questo criterio si differenzia rispetto a quello del c.d. costo ammortizzato, che non consente al consumatore la chiara percezione, né la facile calcolabilità di quanto gli spetterebbe in caso di estinzione anticipata. Tale criterio, detto anche della curva degli interessi, non è agevole da verificare da parte del consumatore, come quello della pro rata temporis, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata. Mancano inoltre puntuali obblighi informativi sulla sua applicazione e tale criterio frustra le finalità della disciplina di trasparenza in punto di comprensibilità e comparabilità delle condizioni, consentendo al finanziatore di eludere le finalità specifiche dell'istituto dell'estinzione anticipata attraverso valutazioni unilateralmente stabilite, in contrasto con le statuizioni della già citata sentenza Il criterio pro CP_2
rata temporis si atteggia, invece, come criterio più favorevole al cliente. Tale constatazione si rivela particolarmente importante nel momento in cui il criterio della curva interessi (detto anche costo ammortizzato) è quello che viene previsto dall'art. 125 sexies TUB per il futuro, vale a dire per i contratti stipulati dopo il 25/07/2021 (“I contratti indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”).
pagina 9 di 11 Si evidenzia come il criterio della rata pro rata temporis risulta essere più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva 23.8.2008 n.
2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza (in tal senso, cfr. la recente sentenza della Corte CP_2
d'Appello di Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023).
Nessuna specifica doglianza è stata invece mossa sulla quantificazione della somma richiesta dall'appellante, somma sulla quale dovranno essere computati (come richiesto in grado di appello a parziale modifica delle conclusioni del primo grado in cui era stata richiesta anche la rivalutazione monetaria) gli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale e quindi dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella per quanto riguarda il presente grado di giudizio.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare € 1.702,00
P.Q.M
.
Il Tribunale di Genova definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa al riguardo, così decide:
1. In accoglimento totale dell'appello presentato da nei confronti Parte_2 [...]
riforma la sentenza n. 1146/2023 del Giudice Controparte_3
di Pace di Genova depositata il 23/02/2023 e per l'effetto la condanna a restituire a Pt_2
pagina 10 di 11 la somma di € 1.539,58 oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla notifica dell'atto di Pt_1
citazione in primo grado al saldo;
2. Condanna a rifondere a Controparte_3
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado Parte_2
in € 903,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e per il presente grado di giudizio in € 1.702,00 per compensi, € 174,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,; spese tutte da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Genova, 13 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
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