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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi del comma terzo dell'art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 1970/2024, promossa con atto di citazione notificato il 15.7.2024,
a mezzo della posta elettronica certificata
DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con sede a San Donà di Piave (Venezia), in persona del legale rappresentante sig. P.IVA_1
, entrambi rappresentati e difesi, per procura unita mediante strumenti informatici Parte_1
alla citazione, dall'avv. Alessandro Ventura del Foro di Venezia, domiciliatario;
attori opponenti
CONTRO
con sede a Cividale del Friuli (Udine), in Controparte_1
persona del direttore generale avv. Luca Cristoforetti, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso per ingiunzione, dall'avv. Giovanni Battista Campeis del Foro
di Udine, domiciliatario;
convenuta opposta in punto: contratti di mutuo e di locazione finanziaria.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: in via preliminare (omissis); dichiararsi l'improcedibilità, stante il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo n. 509/2024 Tribunale di Udine con rigetto di ogni domanda proposta dalla parte opposta nei confronti dell'opponente per le ragioni esposte in narrativa, ivi compresa l'illegittima risoluzione dei rapporti;
in via subordinata, previa revoca del decreto, rideterminarsi il debito depurato degli interessi illegittimamente applicati;
con vittoria di spese. in via istruttoria, l'opponente insiste affinché il
Tribunale disponga CTU contabile finalizzata a determinare gli addebiti privi di causa operati dalla banca. La scrivente difesa, pertanto, chiede che venga disposta CTU contabile volta a: - quanto il contratto di leasing, accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto, considerando, ai fini dell'individuazione del tasso applicato, di tutte le voci di addebito, interessi passivi, spese, oneri e commissioni, pattuite;
- quanto al contratto di mutuo, accertare e dichiarare la nullità dei tassi corrispettivi e di mora per indeterminatezza, usurarietà ed illegittimità della rilevazione al tasso Euribor
nel periodo in cui è sorto il contratto e per l'effetto scorporare tutti gli interessi applicati e rideterminare il saldo residuo dovuto, imputando tutti i pagamenti effettuati da Sial Imm.re per interessi non dovuti al capitale non applicando alcun interesse;
in via subordinata, sostituire il tasso nullo con il tasso determinato secondo l'articolo 117 del Testo Unico Bancario e il tasso dei BOT relativi al periodo in questione.
Per la convenuta opposta: in limine (omissis); rigetti il Tribunale la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via principale: a) rigetti il
Tribunale l'opposizione proposta da e da avverso il decreto Parte_2 Parte_1
ingiuntivo n. 509/24 di data 28/5/24, pubblicato in data 29/5/24, del Giudice del Tribunale di Udine
perché infondata;
b) condanni il Tribunale gli opponenti alla rifusione delle spese di lite;
nel merito in via subordinata: a) accerti e dichiari il Tribunale l'esistenza e l'entità del credito vantato da CP_1
pagina 2 di 8 nei confronti di e di nonché Controparte_1 Parte_2 Parte_1
l'inadempimento degli stessi alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di
[...]
b) condanni il Tribunale e a pagare, in via Controparte_1 Parte_2 Parte_1
tra di loro solidale, a la somma di euro 38.700,78, oltre interessi, comunque Controparte_1
entro il tasso soglia usura vigente, al tasso di mora contrattuale (“tasso massimo risultante dalle rilevazioni trimestrali effettuate ai sensi della L. 108/96” come previsto dall'art. 5 del contratto), dalla messa in mora (6-11-23) al saldo;
c) condanni il Tribunale e , Parte_2 Parte_1
di pagare, in via tra di loro solidale, – il secondo nei limiti dell'importo garantito di euro 150.000,00 in linea capitale, oltre interessi e spese - a l'ulteriore somma di euro 239.143,98, Controparte_1
oltre interessi, comunque entro il tasso soglia usura vigente, al tasso di cui all'art. 5 del contratto come modificato dall'atto di rinegoziazione del contratto di mutuo dd. 26/09/2012 (Euribor 6 mesi, base 365
+ 3 punti di spread) sul capitale residuo dall'01/11/2023 e sulla quota capitale ed interessi delle rate insolute dalla data di scadenza di ognuna al saldo;
d) condanni il Tribunale gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.5.2024, chiese al Tribunale di Controparte_1
Udine di emettere, nei confronti di e del sig. , in solido tra Parte_2 Parte_1
loro, ingiunzione immediatamente esecutiva di pagamento degli importi di € 38.700,78 in forza del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 36965 del 15.10.2010 e di € 239.143,98 in ragione del contratto di mutuo fondiario del 12.5.2018, contratti entrambi stipulati dalla banca con
[...]
e in relazione ai quali il suo socio di maggioranza sig. si era reso garante. Parte_2 Pt_1
1.1. Il giudice accolse il ricorso con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
509/2024 del 29.5.2024, ingiungendo il pagamento delle somme richieste a ed al Parte_2
sig. , a quest'ultimo nei limiti delle garanzie prestate. Pt_1
pagina 3 di 8 1.2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 15.7.2024,
gli attori hanno convenuto in giudizio contestando, in primo luogo, la valenza Controparte_1
probatoria delle certificazioni notarili di cui ai documenti 10 e 16 allegati al ricorso per ingiunzione ed affermando l'assenza di prova dell'invio delle fatture e della loro ricezione, con conseguente illegittimità della richiesta di interessi moratori e della risoluzione del contratto di leasing. Gli attori hanno poi contestato l'applicazione di interessi ultralegali non legalmente e validamente pattuiti,
nonché l'indeterminatezza e l'indeterminabilità dei tassi di interesse applicati ai predetti rapporti contrattuali, facendo riferimento alla varietà dei tassi Euribor praticati sul mercato, ancora l'usurarietà
dei tassi, corrispettivo e di mora, di cui al contratto di mutuo e la conseguente non debenza di alcun interesse. Da ultimo, gli opponenti hanno lamentato la nullità dei tassi pattuiti nei due contratti posti a fondamento della domanda monitoria, stante il rinvio all'indice Euribor, frutto di un'intesa tra banche posta in essere in violazione della L. n. 287/1990, intesa sanzionata dalla Commissione europea con provvedimento del 4.12.2013. Richiesta in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo opposto, con offerta del pagamento dell'importo di € 30.000,00 a tacitazione delle pretese economiche della banca con riferimento al solo contratto di locazione finanziaria immobiliare, eccepita l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione, gli attori hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto di ogni domanda della banca, in subordine per la rideterminazione del loro debito.
1.3. Si è costituita rilevando l'inconferenza delle allegazioni riferite Controparte_1
al rapporto di conto corrente e l'irrilevanza di quelle relative all'invio delle fatture, nonché
sottolineando l'assenza di qualsiasi contestazione relativa al mancato pagamento di sessantuno rate di mutuo e di quarantacinque rate di locazione finanziaria. L'opposta ha poi evidenziato l'errata individuazione del tasso soglia da parte degli attori, che non avrebbero operato l'aumento della metà
richiesto dalla normativa di riferimento. Quanto al tasso Euribor, ha evidenziato l'inconferenza del riferimento alla decisione della Commissione Europea del 4.12.2013, sia sotto il profilo temporale,
posto che l'arco di tempo preso in considerazione da tale decisione era quello compreso tra il maggio pagina 4 di 8 2005 e il maggio 2008, e, peraltro, per il contatto di mutuo, per il mese di maggio 2008 era stato previsto un tasso fisso, sia dal punto di vista soggettivo, in quanto era estranea alle Controparte_1
intese restrittive sanzionate e neppure ne era a conoscenza. La convenuta ha infine sottolineato come nei contratti vi fosse la chiara indicazione del parametro di riferimento, ovvero l'Euribor Base 365.
Osservato che, nella fase monitoria, la mediazione non era obbligatoria e sollecitata la reiezione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, l'opposta ha rassegnato le conclusioni sopra riportate nell'epigrafe.
1.4. Le parti hanno scambiato le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
1.5. La mediazione obbligatoria si è svolta con esito negativo, come da verbale depositato dalla convenuta opposta, donde l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità attorea.
1.6. Nella prima udienza è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata ritenuta matura per la decisione;
nell'udienza successiva le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe e discusso oralmente la causa.
2. L'opposizione non merita accoglimento.
3. La domanda monitoria è fondata: a) sul contratto di mutuo fondiario stipulato dall'odierna opposta con in data 12.5.2008, nelle forme dell'atto pubblico, rogato Parte_2
dal notaio di San Donà di Piave, rep. 9346 racc. 5755, le cui condizioni sono state rinegoziate Per_1
con atti del 26.9.2012 e del 23.12.2013; b) sul contratto di locazione finanziaria immobiliare n.
0036965 del 15.10.2010 stipulato da con Civileasing s.p.a., società in seguito Pt_2 Parte_2
incorporata dall'odierna opposta;
c) sulle fideiussioni prestate da in favore di Parte_1
in data 21.10.2009 (fideiussione omnibus sino a concorrenza dell'importo di € Controparte_1
150.000,00) e in favore di Civileasing s.p.a. in data 15.10.2010 (fideiussione a garanzia delle obbligazioni di cui al contratto di locazione finanziaria sino a concorrenza dell'importo di €
174.000,00).
pagina 5 di 8 4. Nel primo motivo di opposizione, gli attori hanno esposto, in modo del tutto generico,
contestazioni riferite ai documenti prodotti dall'opposta sub 10 (piano di ammortamento del mutuo) e
sub 16 (estratto conto relativo al contratto di locazione finanziaria) che potrebbero trovare considerazione solo se riferite a un contratto di conto corrente bancario e ai relativi estratti. Del tutto irrilevanti le doglianze relative alla prova dell'invio e della ricezione delle fatture relative al contratto di locazione finanziaria, avendo la banca, attrice sostanziale, assolto all'onere probatorio a suo carico mediante la produzione del contratto, che prevedeva che i pagamenti dell'utilizzatrice avvenissero a mezzo RID.
5. Al punto b) della citazione, gli opponenti hanno in primo luogo svolto contestazioni del tutto inconferenti (“…capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicazione erronea ed arbitraria
delle valute) o totalmente generiche (“spese, commissioni variamente determinate e oneri vari mai
legalmente pattuiti”), o irrilevanti (la dedotta violazione dell'art. 118 TUB, in assenza di modifiche unilaterali ai contratti).
5.1. Nella citazione è stata poi infondatamente affermata l'indeterminatezza e indeterminabilità del tasso d'interesse del contratto di mutuo. L'art. 5 del contratto di mutuo stipulato per atto pubblico prevede che “Il tasso di interesse sia per il periodo di preammortamento che per il
periodo di ammortamento, viene come si seguito pattuito: nella misura del 6,10 (sei virgola dieci per
cento) nominale annuo che resterà valido sino al 31 (trentuno) maggio 2008 (duemilaotto);
successivamente la modificherà il tasso di interesse all'inizio di ogni mese, trimestre o semestre CP_1
solare rispettivamente per i finanziamenti con rate aventi periodicità mensile, trimestrale o semestrale,
in misura pari al valore della media mensile dell'Euribor–base 365 (trecentosessantacinque) –
indicato nel documento di sintesi, pubblicato e rilevabile dalla stampa specializzata il giorno della
variazione, arrotondato al dieci centesimi superiori e maggiorato di 1,20 …”. Il documento di sintesi indica l'indice Euribor 6 mesi. Il tenore delle pattuizioni contrattuali sopra riportate rende evidente che al tasso fisso applicabile sino al 31.5.2008 sarebbe succeduto un tasso variabile univocamente determinabile, in quanto tutte le sue componenti risultano precisate in modo da consentire pagina 6 di 8 l'individuazione del tasso con mero calcolo matematico (per citare soltanto le più recenti, si vedano
Cass., sez. I civ., ord. 31.3.2025, n. 8467; Cass., sez. III civ., 10.1.2025, ord. 711). Conseguentemente,
risulta esattamente determinabile il tasso di mora, pattuito nella misura del tasso corrispettivo aumentato di tre punti percentuali.
5.2. Gli opponenti hanno poi sostenuto che supererebbero il tasso soglia del 6% sia il tasso d'interesse pattuito nel mutuo nei primi quindici giorni che il tasso moratorio. L'assunto è smentito dalla stessa produzione attorea del D.M. Economia e Finanze, Dip. Tesoro di rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi per il periodo 1.4.2008-30.6.2008; quello del 6% è il tasso effettivo globale medio per i mutui ipotecari a tasso variabile, ma per il periodo cui si riferisce l'eccezione il tasso era fisso, del 6% a fronte di un tegm del 6,04%; come indicato nel citato D.M., il tasso soglia era per il periodo pari al tegm aumentato della metà, cioè il 9,06%, rispettato tanto dal tasso corrispettivo che da quello di mora nel periodo cui gli attori hanno fatto riferimento.
5.3. Ancora, nella citazione sono state svolte ulteriori generiche allegazioni in ordine ai criteri di determinazione del tasso da porre a confronto con quello soglia, a tal punto vaghe da potersi riferire a qualunque genere di rapporto e, in particolare, a quello di conto corrente bancario (si veda il riferimento alla commissione di massimo scoperto). Gli attori non gli opponenti non hanno pertanto minimamente assolto agli oneri di allegazioni gravanti a loro carico (come individuati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 19597 del 18.9.2020).
6. E' stata infine eccepita la nullità “dei tassi pattuiti in tutti i rapporti contrattuali azionati
monitoriamente da controparte”, in quanto determinati per relationem al tasso Euribor, frutto di un accordo nullo per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990. Sul punto, per la valenza nomofilattica del precedente, debbono richiamarsi i principi espressi ai sensi dell'art. 363 c.p.c. dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 12007 del 3.5.2024 della sezione terza civile, secondo la quale chi allega la nullità della clausola che richiama il parametro dell'Euribor deve necessariamente fornire prova dell'esistenza di intesa illecita restrittiva della concorrenza e della sua concreta incidenza sul parametro, nonché della misura e durata di tale incidenza. Gli opponenti non hanno minimamente assolto all'onere di pagina 7 di 8 allegazione a loro carico, limitandosi a richiamare la decisione della Commissione Europea del
4.12.2013, resa nei confronti di LA, HE BA, ed il gruppo Royal BA of Controparte_2
Scotland, che si riferisce a condotte avvenute tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, quindi in periodo antecedente all'applicazione del tasso variabile richiamante l'Euribor nei rapporti contrattuali oggetto della causa.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza degli opponenti e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della domanda, assunti ai valori medi per le fasi studio, introduttiva, ai valori minimi per quelle istruttoria e decisoria, considerati il tenore delle memorie integrative e la natura meramente documentale dell'istruttoria e che non è stato autorizzato il deposito di scritture conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) rigetta l'opposizione proposta da e da e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 509/2024, emesso da questo Tribunale in data 28-
29.5.2024, già dichiarato esecutivo;
B) condanna e , in solido tra loro, a rifondere alla Parte_2 Parte_1
convenuta opposta le spese processuali, che liquida in € 279,30 per esborsi e in € 14.170,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 8 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 8 di 8
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi del comma terzo dell'art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 1970/2024, promossa con atto di citazione notificato il 15.7.2024,
a mezzo della posta elettronica certificata
DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con sede a San Donà di Piave (Venezia), in persona del legale rappresentante sig. P.IVA_1
, entrambi rappresentati e difesi, per procura unita mediante strumenti informatici Parte_1
alla citazione, dall'avv. Alessandro Ventura del Foro di Venezia, domiciliatario;
attori opponenti
CONTRO
con sede a Cividale del Friuli (Udine), in Controparte_1
persona del direttore generale avv. Luca Cristoforetti, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso per ingiunzione, dall'avv. Giovanni Battista Campeis del Foro
di Udine, domiciliatario;
convenuta opposta in punto: contratti di mutuo e di locazione finanziaria.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: in via preliminare (omissis); dichiararsi l'improcedibilità, stante il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo n. 509/2024 Tribunale di Udine con rigetto di ogni domanda proposta dalla parte opposta nei confronti dell'opponente per le ragioni esposte in narrativa, ivi compresa l'illegittima risoluzione dei rapporti;
in via subordinata, previa revoca del decreto, rideterminarsi il debito depurato degli interessi illegittimamente applicati;
con vittoria di spese. in via istruttoria, l'opponente insiste affinché il
Tribunale disponga CTU contabile finalizzata a determinare gli addebiti privi di causa operati dalla banca. La scrivente difesa, pertanto, chiede che venga disposta CTU contabile volta a: - quanto il contratto di leasing, accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto, considerando, ai fini dell'individuazione del tasso applicato, di tutte le voci di addebito, interessi passivi, spese, oneri e commissioni, pattuite;
- quanto al contratto di mutuo, accertare e dichiarare la nullità dei tassi corrispettivi e di mora per indeterminatezza, usurarietà ed illegittimità della rilevazione al tasso Euribor
nel periodo in cui è sorto il contratto e per l'effetto scorporare tutti gli interessi applicati e rideterminare il saldo residuo dovuto, imputando tutti i pagamenti effettuati da Sial Imm.re per interessi non dovuti al capitale non applicando alcun interesse;
in via subordinata, sostituire il tasso nullo con il tasso determinato secondo l'articolo 117 del Testo Unico Bancario e il tasso dei BOT relativi al periodo in questione.
Per la convenuta opposta: in limine (omissis); rigetti il Tribunale la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via principale: a) rigetti il
Tribunale l'opposizione proposta da e da avverso il decreto Parte_2 Parte_1
ingiuntivo n. 509/24 di data 28/5/24, pubblicato in data 29/5/24, del Giudice del Tribunale di Udine
perché infondata;
b) condanni il Tribunale gli opponenti alla rifusione delle spese di lite;
nel merito in via subordinata: a) accerti e dichiari il Tribunale l'esistenza e l'entità del credito vantato da CP_1
pagina 2 di 8 nei confronti di e di nonché Controparte_1 Parte_2 Parte_1
l'inadempimento degli stessi alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di
[...]
b) condanni il Tribunale e a pagare, in via Controparte_1 Parte_2 Parte_1
tra di loro solidale, a la somma di euro 38.700,78, oltre interessi, comunque Controparte_1
entro il tasso soglia usura vigente, al tasso di mora contrattuale (“tasso massimo risultante dalle rilevazioni trimestrali effettuate ai sensi della L. 108/96” come previsto dall'art. 5 del contratto), dalla messa in mora (6-11-23) al saldo;
c) condanni il Tribunale e , Parte_2 Parte_1
di pagare, in via tra di loro solidale, – il secondo nei limiti dell'importo garantito di euro 150.000,00 in linea capitale, oltre interessi e spese - a l'ulteriore somma di euro 239.143,98, Controparte_1
oltre interessi, comunque entro il tasso soglia usura vigente, al tasso di cui all'art. 5 del contratto come modificato dall'atto di rinegoziazione del contratto di mutuo dd. 26/09/2012 (Euribor 6 mesi, base 365
+ 3 punti di spread) sul capitale residuo dall'01/11/2023 e sulla quota capitale ed interessi delle rate insolute dalla data di scadenza di ognuna al saldo;
d) condanni il Tribunale gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.5.2024, chiese al Tribunale di Controparte_1
Udine di emettere, nei confronti di e del sig. , in solido tra Parte_2 Parte_1
loro, ingiunzione immediatamente esecutiva di pagamento degli importi di € 38.700,78 in forza del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 36965 del 15.10.2010 e di € 239.143,98 in ragione del contratto di mutuo fondiario del 12.5.2018, contratti entrambi stipulati dalla banca con
[...]
e in relazione ai quali il suo socio di maggioranza sig. si era reso garante. Parte_2 Pt_1
1.1. Il giudice accolse il ricorso con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
509/2024 del 29.5.2024, ingiungendo il pagamento delle somme richieste a ed al Parte_2
sig. , a quest'ultimo nei limiti delle garanzie prestate. Pt_1
pagina 3 di 8 1.2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 15.7.2024,
gli attori hanno convenuto in giudizio contestando, in primo luogo, la valenza Controparte_1
probatoria delle certificazioni notarili di cui ai documenti 10 e 16 allegati al ricorso per ingiunzione ed affermando l'assenza di prova dell'invio delle fatture e della loro ricezione, con conseguente illegittimità della richiesta di interessi moratori e della risoluzione del contratto di leasing. Gli attori hanno poi contestato l'applicazione di interessi ultralegali non legalmente e validamente pattuiti,
nonché l'indeterminatezza e l'indeterminabilità dei tassi di interesse applicati ai predetti rapporti contrattuali, facendo riferimento alla varietà dei tassi Euribor praticati sul mercato, ancora l'usurarietà
dei tassi, corrispettivo e di mora, di cui al contratto di mutuo e la conseguente non debenza di alcun interesse. Da ultimo, gli opponenti hanno lamentato la nullità dei tassi pattuiti nei due contratti posti a fondamento della domanda monitoria, stante il rinvio all'indice Euribor, frutto di un'intesa tra banche posta in essere in violazione della L. n. 287/1990, intesa sanzionata dalla Commissione europea con provvedimento del 4.12.2013. Richiesta in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo opposto, con offerta del pagamento dell'importo di € 30.000,00 a tacitazione delle pretese economiche della banca con riferimento al solo contratto di locazione finanziaria immobiliare, eccepita l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione, gli attori hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto di ogni domanda della banca, in subordine per la rideterminazione del loro debito.
1.3. Si è costituita rilevando l'inconferenza delle allegazioni riferite Controparte_1
al rapporto di conto corrente e l'irrilevanza di quelle relative all'invio delle fatture, nonché
sottolineando l'assenza di qualsiasi contestazione relativa al mancato pagamento di sessantuno rate di mutuo e di quarantacinque rate di locazione finanziaria. L'opposta ha poi evidenziato l'errata individuazione del tasso soglia da parte degli attori, che non avrebbero operato l'aumento della metà
richiesto dalla normativa di riferimento. Quanto al tasso Euribor, ha evidenziato l'inconferenza del riferimento alla decisione della Commissione Europea del 4.12.2013, sia sotto il profilo temporale,
posto che l'arco di tempo preso in considerazione da tale decisione era quello compreso tra il maggio pagina 4 di 8 2005 e il maggio 2008, e, peraltro, per il contatto di mutuo, per il mese di maggio 2008 era stato previsto un tasso fisso, sia dal punto di vista soggettivo, in quanto era estranea alle Controparte_1
intese restrittive sanzionate e neppure ne era a conoscenza. La convenuta ha infine sottolineato come nei contratti vi fosse la chiara indicazione del parametro di riferimento, ovvero l'Euribor Base 365.
Osservato che, nella fase monitoria, la mediazione non era obbligatoria e sollecitata la reiezione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, l'opposta ha rassegnato le conclusioni sopra riportate nell'epigrafe.
1.4. Le parti hanno scambiato le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
1.5. La mediazione obbligatoria si è svolta con esito negativo, come da verbale depositato dalla convenuta opposta, donde l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità attorea.
1.6. Nella prima udienza è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata ritenuta matura per la decisione;
nell'udienza successiva le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe e discusso oralmente la causa.
2. L'opposizione non merita accoglimento.
3. La domanda monitoria è fondata: a) sul contratto di mutuo fondiario stipulato dall'odierna opposta con in data 12.5.2008, nelle forme dell'atto pubblico, rogato Parte_2
dal notaio di San Donà di Piave, rep. 9346 racc. 5755, le cui condizioni sono state rinegoziate Per_1
con atti del 26.9.2012 e del 23.12.2013; b) sul contratto di locazione finanziaria immobiliare n.
0036965 del 15.10.2010 stipulato da con Civileasing s.p.a., società in seguito Pt_2 Parte_2
incorporata dall'odierna opposta;
c) sulle fideiussioni prestate da in favore di Parte_1
in data 21.10.2009 (fideiussione omnibus sino a concorrenza dell'importo di € Controparte_1
150.000,00) e in favore di Civileasing s.p.a. in data 15.10.2010 (fideiussione a garanzia delle obbligazioni di cui al contratto di locazione finanziaria sino a concorrenza dell'importo di €
174.000,00).
pagina 5 di 8 4. Nel primo motivo di opposizione, gli attori hanno esposto, in modo del tutto generico,
contestazioni riferite ai documenti prodotti dall'opposta sub 10 (piano di ammortamento del mutuo) e
sub 16 (estratto conto relativo al contratto di locazione finanziaria) che potrebbero trovare considerazione solo se riferite a un contratto di conto corrente bancario e ai relativi estratti. Del tutto irrilevanti le doglianze relative alla prova dell'invio e della ricezione delle fatture relative al contratto di locazione finanziaria, avendo la banca, attrice sostanziale, assolto all'onere probatorio a suo carico mediante la produzione del contratto, che prevedeva che i pagamenti dell'utilizzatrice avvenissero a mezzo RID.
5. Al punto b) della citazione, gli opponenti hanno in primo luogo svolto contestazioni del tutto inconferenti (“…capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicazione erronea ed arbitraria
delle valute) o totalmente generiche (“spese, commissioni variamente determinate e oneri vari mai
legalmente pattuiti”), o irrilevanti (la dedotta violazione dell'art. 118 TUB, in assenza di modifiche unilaterali ai contratti).
5.1. Nella citazione è stata poi infondatamente affermata l'indeterminatezza e indeterminabilità del tasso d'interesse del contratto di mutuo. L'art. 5 del contratto di mutuo stipulato per atto pubblico prevede che “Il tasso di interesse sia per il periodo di preammortamento che per il
periodo di ammortamento, viene come si seguito pattuito: nella misura del 6,10 (sei virgola dieci per
cento) nominale annuo che resterà valido sino al 31 (trentuno) maggio 2008 (duemilaotto);
successivamente la modificherà il tasso di interesse all'inizio di ogni mese, trimestre o semestre CP_1
solare rispettivamente per i finanziamenti con rate aventi periodicità mensile, trimestrale o semestrale,
in misura pari al valore della media mensile dell'Euribor–base 365 (trecentosessantacinque) –
indicato nel documento di sintesi, pubblicato e rilevabile dalla stampa specializzata il giorno della
variazione, arrotondato al dieci centesimi superiori e maggiorato di 1,20 …”. Il documento di sintesi indica l'indice Euribor 6 mesi. Il tenore delle pattuizioni contrattuali sopra riportate rende evidente che al tasso fisso applicabile sino al 31.5.2008 sarebbe succeduto un tasso variabile univocamente determinabile, in quanto tutte le sue componenti risultano precisate in modo da consentire pagina 6 di 8 l'individuazione del tasso con mero calcolo matematico (per citare soltanto le più recenti, si vedano
Cass., sez. I civ., ord. 31.3.2025, n. 8467; Cass., sez. III civ., 10.1.2025, ord. 711). Conseguentemente,
risulta esattamente determinabile il tasso di mora, pattuito nella misura del tasso corrispettivo aumentato di tre punti percentuali.
5.2. Gli opponenti hanno poi sostenuto che supererebbero il tasso soglia del 6% sia il tasso d'interesse pattuito nel mutuo nei primi quindici giorni che il tasso moratorio. L'assunto è smentito dalla stessa produzione attorea del D.M. Economia e Finanze, Dip. Tesoro di rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi per il periodo 1.4.2008-30.6.2008; quello del 6% è il tasso effettivo globale medio per i mutui ipotecari a tasso variabile, ma per il periodo cui si riferisce l'eccezione il tasso era fisso, del 6% a fronte di un tegm del 6,04%; come indicato nel citato D.M., il tasso soglia era per il periodo pari al tegm aumentato della metà, cioè il 9,06%, rispettato tanto dal tasso corrispettivo che da quello di mora nel periodo cui gli attori hanno fatto riferimento.
5.3. Ancora, nella citazione sono state svolte ulteriori generiche allegazioni in ordine ai criteri di determinazione del tasso da porre a confronto con quello soglia, a tal punto vaghe da potersi riferire a qualunque genere di rapporto e, in particolare, a quello di conto corrente bancario (si veda il riferimento alla commissione di massimo scoperto). Gli attori non gli opponenti non hanno pertanto minimamente assolto agli oneri di allegazioni gravanti a loro carico (come individuati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 19597 del 18.9.2020).
6. E' stata infine eccepita la nullità “dei tassi pattuiti in tutti i rapporti contrattuali azionati
monitoriamente da controparte”, in quanto determinati per relationem al tasso Euribor, frutto di un accordo nullo per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990. Sul punto, per la valenza nomofilattica del precedente, debbono richiamarsi i principi espressi ai sensi dell'art. 363 c.p.c. dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 12007 del 3.5.2024 della sezione terza civile, secondo la quale chi allega la nullità della clausola che richiama il parametro dell'Euribor deve necessariamente fornire prova dell'esistenza di intesa illecita restrittiva della concorrenza e della sua concreta incidenza sul parametro, nonché della misura e durata di tale incidenza. Gli opponenti non hanno minimamente assolto all'onere di pagina 7 di 8 allegazione a loro carico, limitandosi a richiamare la decisione della Commissione Europea del
4.12.2013, resa nei confronti di LA, HE BA, ed il gruppo Royal BA of Controparte_2
Scotland, che si riferisce a condotte avvenute tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, quindi in periodo antecedente all'applicazione del tasso variabile richiamante l'Euribor nei rapporti contrattuali oggetto della causa.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza degli opponenti e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della domanda, assunti ai valori medi per le fasi studio, introduttiva, ai valori minimi per quelle istruttoria e decisoria, considerati il tenore delle memorie integrative e la natura meramente documentale dell'istruttoria e che non è stato autorizzato il deposito di scritture conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) rigetta l'opposizione proposta da e da e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 509/2024, emesso da questo Tribunale in data 28-
29.5.2024, già dichiarato esecutivo;
B) condanna e , in solido tra loro, a rifondere alla Parte_2 Parte_1
convenuta opposta le spese processuali, che liquida in € 279,30 per esborsi e in € 14.170,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 8 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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