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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 586/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 586/2025 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. , nata a [...], il [...], C.F._1
residente Massa, Via Fratelli Rosselli n. 24/C
e da
Parte_2 (Cod. Fisc. , nato a [...], il [...], residente in C.F._2
Carrara (MS), Via Moneta n. 16
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Perfetti, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci n. 18
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note ex art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
08.05.20205
Il P.M., notiziato del procedimento, ha apposto il proprio visto con nota in data
24.02.2025, senza spiegare intervento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 06.03.2025, e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo:
2 di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Massa, il giorno
26.09.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2010 al n. 106, Parte II, Serie A;
che dalla loro unione coniugale sono nate, rispettivamente il 02.02.2014 ed il
01.03.2017, le figlie minori e;
PE Per_2
di essersi separati consensualmente in forza di accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 16.4.2024presso il Tribunale adito, su autorizzazione del
P.M.; che dall'intervenuta separazione personale era trascorso il periodo di legge necessario al fine di addivenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite in sede di udienza.
La causa è pervenuta in decisione all'udienza del 10.04.2025, sulle conclusioni congiunte delle parti.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla
Legge n. 74 del 1987 (ed, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo prescritto dalla legge a far tempo dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale. In effetti, lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e la concorde dichiarazione di non volersi riconciliare, resa ex art. 473 bis 51, comma 2, ultimo inciso c.p.c. dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i
3 coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'intesa concernente l'affidamento condiviso delle figlie minori e PE
, la loro collocazione residenziale presso l'abitazione materna ed i tempi Per_2
e le modalità di esercizio del diritto di visita delle stesse da parte del padre, quale genitore non collocatario, risulta aderente al principio di bigenitorialità e rispettosa dell'habitat domestico e delle abitudini di vita della medesima prole;
così come la previsione relativa alla contribuzione al mantenimento ordinario di quest'ultima da parte del padre (quale genitore non collocatario), pari ad € 200 mensili per ciascuna figlia (per un totale di € 400,00 mensili), da rivalutate annualmente in base agli indici ISTAT, ed alla compartecipazione di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie relative alla medesima prole, sostanzialmente corrispondente a quella già intercorsa in sede di separazione personale, si configura conforme al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e reddituali delle parti (ex art. 316 bis comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale prodotta, e può essere pertanto recepita con la presente sentenza.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale. Pur in difetto di espressa previsione, deve ragionevolmente ritenersi che tra le condizioni di divorzio sia compresa quella al vivere separatamente, del resto già implicata dalla separazione personale tra i coniugi.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in ragione della proposizione congiunta del ricorso e della formulazione di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
4 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Carrara (MS), il giorno 26.09.2010, trascritto nel registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2010 al n. 106, Parte II, Serie
A, alle seguenti condizioni:
- 1) I SIg.ri e cotinueranno a vivere separatamente, Parte_3 Parte_2 liberi entrambi di stabilire la propria residenza ove ritengano, con l'obbligo reciproco di darnese comunicazione in caso di variazioni.
- 2) Le figlie minori e restano affidate congiuntamente ad Per_3 Per_2 entrambi i genitori e continueranno a risiedere nell'abitazione sita in Massa
(MS), Via Fratelli Rosselli n.24C, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di frequentazione del padre, secondo le modalità di seguito indicate:
- 3) Il SI. trascorrerà con le predette figlie un pomeriggio a Parte_2 settimana da individuarsi – salvo diverso accordo tra le parti - nella giornata del martedì, dalle ore 17:00 alle ore 21:30 nel periodo scolastico (ed alle 22:00 nel periodo extrascolastico), nonché il fine settimana, in via alternata con la madre, dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero alle ore 15:00 nel periodo extrascolastico) sino alla domenica sera alle ore 21:30 nel periodo scolastico
(ed alle 22:00 nel periodo extrascolastico); nelle settimane in cui non è previsto che il padre trascorra il fine settimana con le figlie, questi potrà tenerle con se tre pomeriggi alla settimana da individuarsi – salvo diverso accordo tra le parti - nella giornata del martedì, del mercoledì, e del venerdì, dalle ore 17:00 sino alle
21:00 nel periodo scolastico (ed alle 22:00 nel periodo extrascolastico).
Il SI. trascorrerà con le figlie anche una sera – salvo diverso accordo tra Pt_2 le parti per specifiche esigenze delle minori – nella giornata del mercoledì dalle ore 21:00 alle ore 8:00 del giovedì riaccompagnando le bambine a scuola durante il periodo scolastico, ed anche nel periodo non scolastico riaccompagnando le bambine presso la madre.
Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane nel periodo estivo
(consecutive soltanto se trascorse in un viaggio), per una settimana in caso di viaggio nel periodo invernale;
le festività verranno trascorse alternativamente
5 (Natale e S. Stefano, Vigilia e Capodanno, Pasqua e Pasquetta) e ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
I periodi di vacanza verranno previamente concordati tra i genitori, tenendo conto dei desideri dei figli e dei loro impegni.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
Le sopra indicate modalità di permanenza dei figli con l'uno o l'altro genitore hanno carattere meramente indicativo, potendosi concordare tra i genitori, nel rispetto delle esigenze dei figli e dei loro desideri, differenti tempi e luoghi di frequentazione.
In caso di viaggi/trasferimenti all'estero dei figli, sarà necessario il preventivo consenso scritto dell'altro genitore.
- 4) Nulla circa l'assegnazione della casa familiare in quanto la SI.ra Pt_1 risiede nell'immobile di Via Fratelli Rosselli n.24C, in virtù di contratto di locazione con la qualifica di conduttore.
- 5) I SIg.ri e , come da conforme impegno dagli Parte_1 Parte_2
stessi reciprocamente assunto, mantenerranno un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e tuteleranno la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
Al fine di assicurare l'equilibrio psichico e la crescita sana delle proprie figlie, nonché tutelare il preminente interesse alla serenità della prole, l'interazione delle figlie con i nuovi partners avverrà nel rispetto delle esigenze, dei desideri e dei tempi delle figlie stesse.
– 6) Resta fermo a carico del SI. l'obbligo, già in essere dall'aprile 2024, Pt_2 di versare, a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie, l'importo di Euro 200,00 (duecentoeuro/00) mensili per ciascuna di essa, mediante bonifico bancario da effettuare entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla SI.ra , importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, Pt_1
oltre a quello di provvedere al pagamento delle spese straordinarie inerenti alla medesima prole, nella misura del 50%.
6 Il suindicato contributo al mantenimento ordinario sarà comprensivo, secondo il
“Protocollo delle modalità di mantenimento dei figli CNF”, di vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby-sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola e dopo-scuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione od al divorzio).
Per quanto attiene alle spese straordinarie devono essere tutte documentate, ed in particolare: le spese extra assegno per le quali non è richiesta la previa concertazione sono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte e tre effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo su terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo ed assicurazione per mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
le spese extra assegno subordinate viceversa al consenso di entrambi i genitori sono: scolastiche: iscrizioni e rette scuole private, iscrizioni, rette e alloggi, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, conservatorio, scuole formative, master e specializzazioni post universitarie, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
spese di natura
7 ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi d'informatica, centri estivi,viaggi di istruzione, vacanze autonome, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto, conseguimento patenti presso autoscuole private;
spese sportive: attività sportiva comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione ricevimenti: ricorrenze, feste, celebrazioni dedicate ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta, avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Gli importi di cui sopra dovranno essere corrisposti in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure mediante bonifico Pt_1
ordinario su c/c intestato alla stessa SI.ra . Pt_1
– 7) i SIg.ri e dovranno assumere di comune Parte_1 Parte_2
accordo qualsiasi decisione rilevante per le figlie (ad esempio: vaccinazioni, operazioni chirurgiche, odontoiatriche, educazione, formazione scolastica ecc. ecc.), tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie.
- 8) L'assegno unico spetterà unicamente alla SI.ra . Pt_1
- 9) Il SI. come da impegno dallo stesso assunto, si farà carico Pt_2 integralmente dei finanziamenti contratti nell'interesse familiare e
8 precisamente n.2 contratti stipulati con Unicredit con rate di importo pari ad Euro 241,60 ed Euro 165,00.
– 10) La SI.ra , come da impegno dalla stessa assunto, si farà Pt_1
carico integralmente e definitivamente del finanziamento contratto con
OF con rate di importo pari ad Euro 98,65.
Dà atto che i ricorrenti si sono dati reciprocamente atto di essere economicamente autonomi ed indipendenti, di essere pienamente soddisfatte delle condizioni cooncordate e di non aver altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda in questione.
Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome Parte_1
maritale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Massa, in data
08.05.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 586/2025 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. , nata a [...], il [...], C.F._1
residente Massa, Via Fratelli Rosselli n. 24/C
e da
Parte_2 (Cod. Fisc. , nato a [...], il [...], residente in C.F._2
Carrara (MS), Via Moneta n. 16
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Perfetti, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci n. 18
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note ex art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
08.05.20205
Il P.M., notiziato del procedimento, ha apposto il proprio visto con nota in data
24.02.2025, senza spiegare intervento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 06.03.2025, e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo:
2 di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Massa, il giorno
26.09.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2010 al n. 106, Parte II, Serie A;
che dalla loro unione coniugale sono nate, rispettivamente il 02.02.2014 ed il
01.03.2017, le figlie minori e;
PE Per_2
di essersi separati consensualmente in forza di accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 16.4.2024presso il Tribunale adito, su autorizzazione del
P.M.; che dall'intervenuta separazione personale era trascorso il periodo di legge necessario al fine di addivenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite in sede di udienza.
La causa è pervenuta in decisione all'udienza del 10.04.2025, sulle conclusioni congiunte delle parti.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla
Legge n. 74 del 1987 (ed, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo prescritto dalla legge a far tempo dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale. In effetti, lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e la concorde dichiarazione di non volersi riconciliare, resa ex art. 473 bis 51, comma 2, ultimo inciso c.p.c. dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i
3 coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'intesa concernente l'affidamento condiviso delle figlie minori e PE
, la loro collocazione residenziale presso l'abitazione materna ed i tempi Per_2
e le modalità di esercizio del diritto di visita delle stesse da parte del padre, quale genitore non collocatario, risulta aderente al principio di bigenitorialità e rispettosa dell'habitat domestico e delle abitudini di vita della medesima prole;
così come la previsione relativa alla contribuzione al mantenimento ordinario di quest'ultima da parte del padre (quale genitore non collocatario), pari ad € 200 mensili per ciascuna figlia (per un totale di € 400,00 mensili), da rivalutate annualmente in base agli indici ISTAT, ed alla compartecipazione di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie relative alla medesima prole, sostanzialmente corrispondente a quella già intercorsa in sede di separazione personale, si configura conforme al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e reddituali delle parti (ex art. 316 bis comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale prodotta, e può essere pertanto recepita con la presente sentenza.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale. Pur in difetto di espressa previsione, deve ragionevolmente ritenersi che tra le condizioni di divorzio sia compresa quella al vivere separatamente, del resto già implicata dalla separazione personale tra i coniugi.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in ragione della proposizione congiunta del ricorso e della formulazione di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
4 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Carrara (MS), il giorno 26.09.2010, trascritto nel registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2010 al n. 106, Parte II, Serie
A, alle seguenti condizioni:
- 1) I SIg.ri e cotinueranno a vivere separatamente, Parte_3 Parte_2 liberi entrambi di stabilire la propria residenza ove ritengano, con l'obbligo reciproco di darnese comunicazione in caso di variazioni.
- 2) Le figlie minori e restano affidate congiuntamente ad Per_3 Per_2 entrambi i genitori e continueranno a risiedere nell'abitazione sita in Massa
(MS), Via Fratelli Rosselli n.24C, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di frequentazione del padre, secondo le modalità di seguito indicate:
- 3) Il SI. trascorrerà con le predette figlie un pomeriggio a Parte_2 settimana da individuarsi – salvo diverso accordo tra le parti - nella giornata del martedì, dalle ore 17:00 alle ore 21:30 nel periodo scolastico (ed alle 22:00 nel periodo extrascolastico), nonché il fine settimana, in via alternata con la madre, dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero alle ore 15:00 nel periodo extrascolastico) sino alla domenica sera alle ore 21:30 nel periodo scolastico
(ed alle 22:00 nel periodo extrascolastico); nelle settimane in cui non è previsto che il padre trascorra il fine settimana con le figlie, questi potrà tenerle con se tre pomeriggi alla settimana da individuarsi – salvo diverso accordo tra le parti - nella giornata del martedì, del mercoledì, e del venerdì, dalle ore 17:00 sino alle
21:00 nel periodo scolastico (ed alle 22:00 nel periodo extrascolastico).
Il SI. trascorrerà con le figlie anche una sera – salvo diverso accordo tra Pt_2 le parti per specifiche esigenze delle minori – nella giornata del mercoledì dalle ore 21:00 alle ore 8:00 del giovedì riaccompagnando le bambine a scuola durante il periodo scolastico, ed anche nel periodo non scolastico riaccompagnando le bambine presso la madre.
Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane nel periodo estivo
(consecutive soltanto se trascorse in un viaggio), per una settimana in caso di viaggio nel periodo invernale;
le festività verranno trascorse alternativamente
5 (Natale e S. Stefano, Vigilia e Capodanno, Pasqua e Pasquetta) e ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
I periodi di vacanza verranno previamente concordati tra i genitori, tenendo conto dei desideri dei figli e dei loro impegni.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
Le sopra indicate modalità di permanenza dei figli con l'uno o l'altro genitore hanno carattere meramente indicativo, potendosi concordare tra i genitori, nel rispetto delle esigenze dei figli e dei loro desideri, differenti tempi e luoghi di frequentazione.
In caso di viaggi/trasferimenti all'estero dei figli, sarà necessario il preventivo consenso scritto dell'altro genitore.
- 4) Nulla circa l'assegnazione della casa familiare in quanto la SI.ra Pt_1 risiede nell'immobile di Via Fratelli Rosselli n.24C, in virtù di contratto di locazione con la qualifica di conduttore.
- 5) I SIg.ri e , come da conforme impegno dagli Parte_1 Parte_2
stessi reciprocamente assunto, mantenerranno un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e tuteleranno la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
Al fine di assicurare l'equilibrio psichico e la crescita sana delle proprie figlie, nonché tutelare il preminente interesse alla serenità della prole, l'interazione delle figlie con i nuovi partners avverrà nel rispetto delle esigenze, dei desideri e dei tempi delle figlie stesse.
– 6) Resta fermo a carico del SI. l'obbligo, già in essere dall'aprile 2024, Pt_2 di versare, a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie, l'importo di Euro 200,00 (duecentoeuro/00) mensili per ciascuna di essa, mediante bonifico bancario da effettuare entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla SI.ra , importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, Pt_1
oltre a quello di provvedere al pagamento delle spese straordinarie inerenti alla medesima prole, nella misura del 50%.
6 Il suindicato contributo al mantenimento ordinario sarà comprensivo, secondo il
“Protocollo delle modalità di mantenimento dei figli CNF”, di vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby-sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola e dopo-scuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione od al divorzio).
Per quanto attiene alle spese straordinarie devono essere tutte documentate, ed in particolare: le spese extra assegno per le quali non è richiesta la previa concertazione sono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte e tre effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo su terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo ed assicurazione per mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
le spese extra assegno subordinate viceversa al consenso di entrambi i genitori sono: scolastiche: iscrizioni e rette scuole private, iscrizioni, rette e alloggi, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, conservatorio, scuole formative, master e specializzazioni post universitarie, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
spese di natura
7 ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi d'informatica, centri estivi,viaggi di istruzione, vacanze autonome, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto, conseguimento patenti presso autoscuole private;
spese sportive: attività sportiva comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione ricevimenti: ricorrenze, feste, celebrazioni dedicate ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta, avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Gli importi di cui sopra dovranno essere corrisposti in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure mediante bonifico Pt_1
ordinario su c/c intestato alla stessa SI.ra . Pt_1
– 7) i SIg.ri e dovranno assumere di comune Parte_1 Parte_2
accordo qualsiasi decisione rilevante per le figlie (ad esempio: vaccinazioni, operazioni chirurgiche, odontoiatriche, educazione, formazione scolastica ecc. ecc.), tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie.
- 8) L'assegno unico spetterà unicamente alla SI.ra . Pt_1
- 9) Il SI. come da impegno dallo stesso assunto, si farà carico Pt_2 integralmente dei finanziamenti contratti nell'interesse familiare e
8 precisamente n.2 contratti stipulati con Unicredit con rate di importo pari ad Euro 241,60 ed Euro 165,00.
– 10) La SI.ra , come da impegno dalla stessa assunto, si farà Pt_1
carico integralmente e definitivamente del finanziamento contratto con
OF con rate di importo pari ad Euro 98,65.
Dà atto che i ricorrenti si sono dati reciprocamente atto di essere economicamente autonomi ed indipendenti, di essere pienamente soddisfatte delle condizioni cooncordate e di non aver altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda in questione.
Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome Parte_1
maritale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Massa, in data
08.05.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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