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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1080 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 5.5.2025
(sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via dei Bizantini n. 18, presso lo studio legale dell'avv. Rosario Piccioni, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., in qualità di mandataria di (C.F./P.I. ), Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Napoli, via Francesco Crispi n. 87, presso lo studio legale degli avv.ti Fabrizio Cesare e Gabriella Cesare, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.).
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme, la quale mandataria di Controparte_1 Parte_2
proponendo opposizione avverso al precetto notificatogli in data 13.7.2023 con il quale la società
[...] convenuta gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 748.180,80 oltre agli interessi maturandi, spese e successive occorrende sino all'effettivo, in forza della sentenza n. 40/2023 del Tribunale di Lamezia Terme emessa nella causa civile n. 734/2021 R.G. avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 63/2021 depositato in data 29.1.2021. A sostegno della svolta opposizione, l'opponente deduceva: 1) l'assenza del diritto di agire in executivis nei suoi confronti;
2) la decadenza della banca ex art. 1957 c.c.; 3) la nullità del contratto di fideiussione per illegittimità delle clausole per violazione della l. n. 287/1990; 4) la nullità del contratto di fideiussione per illegittimità del contratto di mutuo fondiario collegato per usurarietà; 5) il diritto del debitore di fare valere la nullità dei contratti sulla base dei quali il creditore agisce sulla base della giurisprudenza unionale richiamata da Cassazione civile, Sezioni Unite, 06/04/2023, n. 9479.
Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente concludeva nel modo seguente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e, per l'effetto: 1) in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed in forza del quale è stato notificato all'istante atto di precetto in data 13.7.2023, ed evitare in tal modo che in Controparte_1
1 persona del l.r.p.t., possa promuovere l'esecuzione in danno dell'esponente; 2) nel merito, accertare e dichiarare che in persona del l.r.p.t., non ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata in danno dell'esponente, per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa;
3) per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data
13.7.2023; 3) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge”.
1.1. Si costituiva in giudizio la la non in proprio ma quale mandataria di Controparte_1
la quale resisteva agli avversi motivi di opposizione concludendo per il rigetto Parte_2 dell'opposizione, il tutto con il successo delle spese di lite.
1.2. Con provvedimento del 3.2.2024 il Tribunale respingeva l'istanza dell'opponente di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato con il precetto.
La causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali delle parti trattandosi di procedimento di natura cartolare.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito di scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. di nuovo conio legislativo all'udienza del 5.5.2025, svoltasi in via cartolare come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il giudizio in esame può certamente essere qualificato come opposizione all'esecuzione, giacchè concerne l'opposizione a precetto sulla base di mutuo ipotecario che è titolo stragiudiziale parificato alle sentenze ex art. 474 c.p.c..
La domanda, proposta con l'opposizione all'esecuzione, ha aperto un normale giudizio di cognizione, in ordine al quale l'attore deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre al convenuto incombe l'onere della prova di quelli estintivi o modificativi (Cass. n. 3868 dell'8 febbraio 2019; Cass. 15 maggio 2009, n. 11332; v. anche Cass. 24 settembre 2004, n. 8219; Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630;
Cass. 9 novembre 2000 n. 14554).
Giova ricordare infatti che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (opposizione art. 615 c.p.c., comma 1), e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della domanda (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
3. Tanto detto, l'opposizione è infondata e pertanto non può trovare ingresso.
3.1. Occorre evidenziare che il titolo opposto e di cui è stata chiesta la sospensione è di natura giudiziale ed è costituito da un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo per il rigetto della spiegata opposizione (vedi allegati 1 e 2 comparsa costitutiva parte opposta).
In tali casi, vale a dire in presenza di titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice dell'opposizione a precetto può solamente valutare fatti modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito ai fatti e alle circostanze anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo (vedi Cass. n. 3277/2015; Cass. 29786/2017;
Cass. n. 3667/2013).
2 Invero l'opposizione all'esecuzione che ha ad oggetto il merito della pretesa creditoria così come cristallizzata nel titolo esecutivo è da ritenersi inammissibile in quanto fondata su motivi di merito inerenti a fatti anteriori o concorrenti alla formazione del titolo giudiziale azionato, motivi inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione sulla scorta del noto e più che consolidato principio secondo il quale, quando in sede esecutiva vengono azionati titoli di origine giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione si possono mettere in discussione esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso (cfr. Cass. n. 12911/2012; cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277:
“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”; per il merito vedi Trib. Castrovillari, sez. I, 05.01.2021, n. 21:
“Quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale (quale il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo), i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c.), mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo”). D'altronde la giurisprudenza ha affermato che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo. Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, è provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine ai soggetti che all'oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende, per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, e alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico - giuridico, a un successivo giudizio, avente a oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto” (vedi Cassazione civile sez. I - 12/05/2021, n. 12671; cfr. per il merito Corte appello sez. IX - Napoli, 30/11/2021, n. 4417: “ Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione, e non dedotti con l'opposizione”). Nel caso di specie le ragioni sulle quali è fondata l'opposizione del si fondano su deduzioni, Pt_1 eccezioni e difese precluse dalla esistenza del giudicato che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 734/2023 R.G..
3 Invero i titoli esecutivi posti a fondamento del precetto notificato all'opponente sono il decreto ingiuntivo n. 63/2021 del Tribunale di Lamezia Terme e la sentenza 40/2023 del 16.1.2023 che ha respinto l'opposizione a d.i. del , che sono divenuti ormai definitivi per la mancata Pt_1 impugnazione di tale ultimo pronunciamento.
Del resto a nulla può servire il tentativo di parte opponente di applicare al caso in disamina la disciplina consumeristica e il dictum della sentenza delle Sezioni Unite del 6.4.2023 n. 9479.
Infatti, il non ha prestato la fideiussione oggetto di causa quale consumatore considerato che Pt_1 al momento della sottoscrizione della garanzia personale l'opponente rivestiva la qualifica di amministratore unico della società debitrice principale (fatto incontestato); ne deriva l'impossibilità, per l'odierno opponente, di potere opporre tardivamente il decreto ingiuntivo emesso nei suoi riguardi alla luce della giurisprudenza unionale sul controllo del giudice sull'abusività delle clausole inserite nel contratto siglato dal consumatore.
4. Ad ogni buon conto è comunque priva di pregio l'eccezione dell'opponente relativa all'assenza del diritto di agire in executivis nei suoi confronti da parte della società convenuta. Difatti va rilevato che:
1) nelle cessioni di crediti il trasferimento del diritto di credito in capo alla cessionaria avviene in virtù del contratto di cessione, il quale, avendo natura consensuale, si perfeziona con il solo scambio del consenso tra cedente e cessionario (cfr. Cass. 17 marzo 2006, n. 5997); 2) per la validità dell'operazione negoziale non è necessario anche il consenso del debitore ceduto, il quale rimane estraneo rispetto al sinallagma contrattuale;
3) che gli adempimenti previsti dell'art. 1264 c.c. rimangono estranei rispetto al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al solo scopo di garantire il corretto adempimento della prestazione di pagamento in favore dell'effettivo nuovo creditore. Infatti, la Suprema Corte, a più riprese, ha statuito che “il contratto di cessione si conclude per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e che, pertanto, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., perché tale contratto abbia effetto nei confronti del debitore ceduto rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa (Cass. 22 dicembre 1988, n. 7013; 17 marzo 1995, n. 3099; 21 gennaio 2005, n. 1312). Essi rilevano, infatti, al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito. Il quale, conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se, nel frattempo, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., comma 1, non sono stati ancora eseguiti (Cass. 30 agosto
1995, n. 9195; 21 gennaio 2005, n. 1312)” (cfr. Cass., 17.03.2006, n. 5997); 4) gli avvicendamenti nella titolarità del credito che hanno avuto luogo nel tempo non hanno alcuna rilevanza nella sfera giuridica dell'opponente essendo soggetto terzo rispetto alle cessioni e fusioni delle società cedenti e cessionarie del credito;
5) la cessione nel caso di specie è stata provata mediante la produzione in giudizio dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. Parte II n. 151 del 23/12/2017, comprovante l'avvenuta cessione del credito tra la banca AS di NA e la (vedi CP_2 Parte_2 fascicolo parte opposta). Invero è stato ribadito dalla Cassazione il principio secondo il quale, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti
4 come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'AL, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione
(così testualmente Cass. Civ. n. 21821/2023; in senso conforme Cass. Civ. n. 31188/2017).
Siffatti principi sono stati confermati a più riprese dalla corte di legittimità (vedi Cass. 16 aprile 2021,
n. 10200; ma anche Cass. n. 17110/2019) e non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento.
In particolare, con la recentissima Cassazione civile sez. III, 20/11/2024, (ud. 18/10/2024, dep.
20/11/2024), n.29872 è stato ribadito che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'AL” (v. anche Cass. 22/04/2024, n.10860; Cass. 9/10/2023,
n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944).
Nel caso di specie l'avviso di cessione dei crediti pubblicati in G.U. conteneva la chiara specificazione della natura dei crediti ceduti, tra cui rientra e può considerarsi annoverabile anche quello della odierna parte opponente.
5. Come già accennato risultano infondate anche tutte le varie eccezioni sollevate dall'opponente sul presupposto della sua qualità di consumatore.
Sotto tale aspetto, la giurisprudenza di legittimità, comunque oscillante, era orientata al principio secondo cui “in presenza di un contratto di fidejussione, ai fini della applicabilità della normativa di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469 bis e ss. c.c., nel testo vigente “ratione temporis”, il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria…” (cfr. ex multis Cass. n. 25155/2018). La Corte di Giustizia Europea tuttavia, sin dalla ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 2015 ( C-74 15), si era espressa Per_1 invece nel senso che “quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerato “consumatore” ai sensi dell'art 2 , lettera b) della direttiva
93/2013, occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto originale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione, che deve essere valutata la qualità in cui esse hanno agito”.
Tale principio è stato recepito dalle più recenti sentenze della Suprema Corte (ex plurimis Cass n.
34515/2021; Cass. ordinanza n. 742/2020). Infine, le Sezioni Unite della Suprema Corte con la recente ordinanza n. 5868 del 27.2.2023, si sono espresse con la seguente massima “Nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE 19 novembre 2015, in causa C-74/15 e 14 settembre Per_1
5 2016, in causa C-534/Du.), dovendo ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd atti strumentali in senso proprio)”.
Alla stregua di tali principi, spetta sempre al Giudicante di verificare se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione, nel concreto, rientri o meno «nell'ambito di attività estranee» all'esercizio dell'eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia, o se i fideiussori abbiano agito per scopi di natura privata.
Passando, quindi, all'esame della posizione del , risulta circostanza incontestata che lo stesso Pt_1
[... sia stato “socio accomandatario amministratore e legale rappresentante della Società “Agrimec s.a.s.
poi denominata “Agrimec s.a.s. di UC AN & C.”, a sua volta trasformata in Parte_3
“General Meccanica s.r.l.”, sicchè la fideiussione dallo stesso prestata rientra nella professionalità del garante e, comunque, vi sono evidenti collegamenti funzionali con la società garantita. Di conseguenza il non può essere considerato alla stregua di un consumatore. Pt_1
Ciò posto, contrariamente a quanto dedotto dal , nessuna violazione degli obblighi di Pt_1 correttezza e buona fede contrattuale può riscontrarsi considerato che nella fattispecie in oggetto non può operare la previsione di cui all'art. 1956 c.c. concernente la liberazione del fideiussore per l'obbligazione futura, atteso che l'art. 6 delle condizioni generali della fideiussione esplicitamente onerava il fideiussore di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca. Peraltro, è noto che la mancata richiesta di autorizzazione al fideiussore non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o, come nella fattispecie, deve essere presunta tale (cfr. Cass. n. 3761/2006; Cass. n. 8486/ 1995), dovendosi viepiù rilevare che l'odierno opponente ha ricoperto nel tempo incarichi direttivi all'interno della società debitrice principale.
6. Pure destituita di pregio è l'ulteriore contestazione relativa alla nullità della garanzia per violazione della normativa sulla concorrenza stabilita dalla legge n. 287 del 1990, in quanto, secondo l'opponente, le clausole contenute nel contratto sottoscritto dal sarebbero identiche a quelle dello schema Pt_1
ABI dichiarato illegittimo dall'Autorità di Vigilanza. In particolare, l'opponente ha sostenuto che il contratto di fideiussione stipulato è nullo perché contenente, in replica, le tre clausole di deroga del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza” contenute nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'AB. e giudicato contrastante con la normativa antitrust con provvedimento della NC
d'AL n. 55 del 2005.
Purtuttavia, nel caso di specie, non si è in presenza di una fideiussione omnibus ma di una fideiussione specifica. Le fideiussioni specifiche, infatti, sono quelle che “si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia” (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015).
Ebbene, è emersa, nel contenzioso tra banche e garanti, la seguente questione: se la nullità (affermata dalla sentenza della Cassazione, sezioni unite, del 30 dicembre 2021, n. 41994) delle clausole di cui allo schema ABI, sanzionato dal provvedimento di NC d'AL n. 55 del 2 maggio 2005”, riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus ovvero sia estensibile anche alla c.d. “fideiussioni specifiche”.
6 La questione origina dalla tesi, avallata da alcune pronunce di merito, per cui la Cassazione, nell'affermare la illiceità delle clausole di cui allo schema ABI, non avrebbe distinto tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche.
Ne seguirebbe, secondo questa tesi, che il principio affermato dalle Sezioni Unite, e quindi la nullità delle clausole sanzionate da NC d'AL, riguarderebbe anche le fideiussioni specifiche, e non sarebbe, quindi, limitato a quelle omnibus.
Senonché occorre anzitutto considerare: a) da un lato, che la Corte di Cassazione è, di regola, giudice del diritto e che le sue pronunce, al di là delle possibili interpretazioni, vanno sempre rapportate al fatto accertato dal giudice del merito e alla specifica questione (di diritto) sottoposta alla Corte;
b) dall'altro lato, che la sentenza della Cassazione n. 41994/2021 risulta trarre origine da una fattispecie riguardante una fideiussione omnibus rientrante nell'ambito di applicazione – oggettivo e temporale – del provvedimento della NC d'AL.
In realtà, la tematica va impostata – ed è stata in effetti impostata dalla giurisprudenza maggioritaria – sotto un altro profilo, di natura sostanziale-processuale; impostazione che consente di inquadrare correttamente sia la sentenza della Sezioni Unite, sia la tematica della validità o meno delle fideiussioni specifiche che contengano clausole conformi allo schema ABI.
La questione attiene, cioè, alla portata applicativa del provvedimento della NC d'AL.
Al riguardo va ricordato che, fin dalla sentenza del 22 maggio 2019 n. 13846, la Cassazione ha affermato che tale provvedimento ha carattere di prova privilegiata, ossia di presunzione della
“sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (Cass. Civ. 22 maggio 2019 n. 13846)” (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015), ancorché superabile da prova contraria.
Così inquadrati termini della questione, l'orientamento maggioritario è nel senso di ritenere che il provvedimento di NC d'AL non è applicabile alle fideiussioni specifiche. Al riguardo si è osservato che “la deduzione dei profili di invalidità delle fideiussioni redatte 'a valle' secondo lo schema 'ABI-2002', per supposta anti-concorrenzialità 'a monte' delle clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8, non è sostenibile con riferimento ai contratti di garanzia che non siano qualificabili nei termini di fideiussione omnibus (fideiussioni c.d. specifiche) mediante la mera deduzione di conformità al modello oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della NC d'AL (autorità di vigilanza ratione temporis competente in materia di concorrenza e mercato degli impieghi bancari), neppure potendosi invocare la natura di prova privilegiata di quest'ultimo” (cfr. Trib. Napoli, 16 giugno
2020).
In particolare, ancora di recente, il Tribunale di Milano ha argomentato, in sintesi, come segue:
a) “con riferimento alla situazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 7 d.lgs. n. 3 del 2017, nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990 le conclusioni assunte dall'Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (Cass. Civ. 22 maggio 2019 n. 13846), anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. Civ. 13 febbraio 2009, n.
3640) (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015); b) “con il provvedimento n. 55 del 2005 la NC
d'AL – all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi (…) aveva appurato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano
7 applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015); c) tale provvedimento non è applicabile alle c.d. fideiussioni specifiche, ossia alle garanzie “di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia”;
“in tali casi l'impegno di garanzia non deriva dalla conclusione di una fideiussione c.d. omnibus ma da una fideiussione ordinaria, riferendosi non ad obbligazioni future ma ad un credito esattamente individuato” (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015); d) infatti “l'accertamento della NC d'AL, (…) ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del
2005, ove si chiarisce che “[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto
(fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”; cfr. anche i punti 13, 27 e ss., 35, 42, 43 e ss., 53, 59, 72 e ss., 78 e ss., 86)” (Trib. Milano, 6 settembre
2022, n. 7015. Cfr. anche Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481, in dejure.it; v. Trib. Milano n. 3111 del 21/3/2024).
Secondo questa impostazione, dunque, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI, non è sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione sarebbero nulle.
Infatti, poiché il provvedimento di NC di AL non è applicabile, non vige la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. Sarà, quindi, onere del garante dimostrare che vi sarebbe stata un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale tipologia di fideiussioni e che tale intesa si sarebbe riflessa anche sulla validità di quella da lui rilasciata.
Anche la Corte d'Appello di Milano ha seguito, ancora di recente, il medesimo orientamento.
In particolare, con la sentenza del 4 ottobre 2022, n. 3082, la Corte ha ribadito che: a) il provvedimento della NC d'AL fa “esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, e non è automaticamente estensibile alle fideiussioni specifiche attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia e stante la necessità di tutelare il cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive cd. omnibus volte a garantire a tutte le obbligazioni contratte dal debitore, presenti ed anche quelle future”; b) “la stessa NC d'AL nel provvedimento n.55/2005 ha dato atto che le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica, specificando che “Ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante'”. In base all'orientamento giurisprudenziale maggioritario (al quale questo Giudice presta adesione), quindi, in relazione alle fideiussioni specifiche, non può essere configurabile una violazione della normativa antitrust (v. in tal senso anche Tribunale Catanzaro n. 1272/2024).
Purtuttavia, qualora anche si volesse aderire alla tesi opposta minoritaria, occorre evidenziare che una
8 tale eventuale violazione deve essere, in concreto, allegata, cioè indicata, e provata da chi intende farla valere in giudizio in conformità alla regola generale dell'onere della prova. Infatti il carattere di prova privilegiata del provvedimento di NC d'AL non è invocabile in relazione alle fideiussioni specifiche.
Ciò in quanto, come si è detto, l'istruttoria condotta aveva riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus (emesse in un dato arco temporale), le quali, presentano “una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici” (Trib. Napoli, 24 maggio 2022, n. 5125 cit.).
Nel caso specie tale prova non è stata offerta dal . Pt_1
Giova rammentare che con il provvedimento sopra richiamato, la NC d'AL – all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262 del 2005 – aveva appurato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI. per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
La stessa aveva evidenziato in particolare come le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria avessero
“mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” e come tale uniformità discendesse “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo” (punto 93).
A tale conclusione l' era pervenuto sulla scorta del parere reso dall'Autorità garante della CP_3 concorrenza e del mercato in data 22 agosto 2003, secondo cui “l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” (punto 50).
Ciò detto, nella fattispecie concreta oggetto di esame, rileva il Tribunale che la fideiussione oggetto di causa contiene effettivamente le clausole n. 2, n. 6 e n.8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie.
In tal caso, tuttavia, la eventuale produzione in giudizio del provvedimento della NC d'AL (nella specie neanche effettuata dalla opponente) non avrebbe fornito di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Pertanto, la vicenda contrattuale che interessa l'opponente dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore (cfr.
Tribunale Milano, 17/10/2022, n.8031).
L'inquadramento della controversia tra le cause stand alone fa sì che parte attrice sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione
9 per cui è causa.
Infatti, la Suprema Corte: 1) ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 (Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810) secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché
l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della NC d'AL hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005; 2) ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità (cfr. Cassazione n. 21978/2019, che si riferisce ad una fideiussione sottoscritta nel mese di dicembre 2005).
Il caso di specie si colloca invece a ben due anni di distanza dall'accertamento della NC d'AL, circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.
Al riguardo, il fideiubente nulla ha provato mancando di versare in atti finanche altri contratti di fideiussione di diversi istituti di credito, sottoscritti nel medesimo periodo.
Pertanto, a prescindere dalla applicabilità o meno della violazione antitrust alle fideiussioni specifiche, nel caso di specie è mancata la prova idonea a dimostrare che nel 2007 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Non è stata fornita, quindi, dalla parte onerata la prova dell'intesa illecita, sicchè le deduzioni del appaiono prive di fondamento, sotto qualsiasi punto di vista le si voglia esaminare. Pt_1
Non essendo configurabile nel caso in esame alcuna nullità per pretesa e presunta violazione della normativa antitrust, nessuna estinzione della fideiussione per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. può ritenersi integrata non essendo nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione stipulato all'art.
7. D'altra parte, non essendo il un consumatore (per tutte le motivazioni testè illustrate) la Pt_1 deroga all'operatività dell'art.1957 c.c. contenuta nella fideiussione non può essere considerata alla stregua di una clausola vessatoria e quindi nulla.
7. Quanto, invece, alla dedotta riduzione del debito si osserva che la medesima non avrebbe alcuna incidenza ai fini dell'accoglimento della opposizione del visto che “in tema di opposizione a Pt_1 precetto, l'atto resta valido per la parte di somme che risulta effettivamente dovuta, anche nel caso in cui si accerti la non debenza di una parte dell'importo precettato;
e ciò anche laddove il debitore provveda al pagamento dopo la notificazione dell'atto di precetto e prima dell'opposizione all'intimazione, non incidendo l'adempimento sulla sua legittimità” (Corte di Cassazione, Sez. III, n.
24704 del 5 novembre 2020).
In altri termini, le contestazioni relative al quantum della pretesa creditoria sono inidonee a determinare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e non possono comunque condurre ad una pronuncia di invalidità dell'atto di precetto, non essendo contrastato il diritto di procedere ad esecuzione forzata e la legittimità della correlativa azione intrapresa dal creditore, il quale legittimamente potrebbe procedere in via esecutiva anche nell'ipotesi in cui il credito sia minimo.
8. Infine, circa la presunta usurarietà del mutuo (con conseguente nullità della fideiussione ad esso accessoria) va precisato che con lo strumento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare l'atto di precetto notificato sulla base di un mutuo illegittimo per la presenza di tassi usurari.
Per giurisprudenza costante infatti non sussiste e quindi va contestato in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il diritto della NC di procedere in via esecutiva allorquando
10 quest'ultima abbia applicato al contratto di mutuo interessi usurari (cfr. ex multis Tribunale di Rimini,
Ordinanza del 27 Aprile 2015).
Purtuttavia, nel caso di specie, il tasso applicato viene indicato all'art. 5 del contratto nella misura del
5,65% annuo mentre il tasso soglia riportato nei decreti ministeriali trimestrali relativi al periodo di stipula è il tasso del 5,72% maggiorato del 50% e cioè 8,58%. Peraltro, anche gli interessi di mora rientrano nel predetto tasso soglia, considerato che per previsione contrattuale erano calcolati a un tasso pari a due punti in più di quello applicato al finanziamento (5,65% + 2% = 7,65%).
D'altronde l'opponente considera ai fini della usurarietà del mutuo in questione la previsione della c.d. commissione di estinzione anticipata del mutuo, ma tale assunto non può essere condiviso rivestendo tale commissione la natura di penale, peraltro solo di eventuale applicazione.
Invero, la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la NC mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.
La commissione di estinzione anticipata è prevista per una fase contrattuale ontologicamente incompatibile con l'applicazione di interessi, posto che la estinzione del finanziamento comporta lo scioglimento del contratto, mentre ovviamente la maturazione degli interessi presuppone la continuità del vincolo contrattuale.
Sul punto si ritiene di aderire all'orientamento secondo cui “sostenere, infatti, che il tasso soglia ex L.
108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di 'tasso sommatoria' fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. […] Gli interessi attengono alla fase 'fisiologica' del finanziamento: essi remunerano la NC per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il 'costo del denaro' per il mutuatario;
la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno). Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori” (cfr. Tribunale di Torino, Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2016).
In tal senso assolutamente prevalente giurisprudenza di merito (vedi Tribunale Cagliari, ord. 24.7.2015;
Tribunale Cagliari, sent., 28-11-2016; Tribunale Palermo Sez. V, Sent., 31-01-2017; Tribunale l'Aquila sent. 17/05/2018).
Del resto le eccezioni relative alla presunta usurarietà del mutuo contratto dalla società garantita sono fondate su di una consulenza di parte che tuttavia non può assumere alcun valore probatorio essendo consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n. 259; per il merito v. anche le seguenti massime: “la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo” (Trib.
Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909); “La perizia o la consulenza tecnica di parte, quindi, sono
11 qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica” (Trib. Venezia, sez. III, 12.01.2016); “la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto” (Trib. Lagonegro, 20.06.2018, n. 190). 9. La evidenza delle superiori argomentazioni e le lacune assertive e probatorie dell'opposizione hanno reso inevitabile il rigetto della richiesta di CTU contabile sollecitata dalla parte opponente perché ritenuta esplorativa.
Ebbene, come è noto, secondo l'insegnamento tradizionale, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma uno strumento per la valutazione delle prove già altrimenti acquisite al processo.
Tale impostazione trova precisi riscontri nella sistematica e nella terminologia del codice di procedura civile, che, da un lato, tratta l'argomento (artt. 191 e ss.) prima dell'esposizione delle norme sulla
“assunzione dei mezzi di prova in generale” (artt. 202 e ss.; norme che invece precedono, a mo' di introduzione, le disposizioni relative agli specifici mezzi di prova tipicizzati dal legislatore), dall'altro lato, mette in evidenza l'aspetto soggettivo dell'istituto (“della nomina e delle indagini del consulente tecnico”), proprio per evidenziarne la funzione di supporto all'attività di valutazione e decisione del giudice e non di integrazione delle prove offerte dalle parti.
Ne consegue che la CTU non è una fonte di prova nella disponibilità delle parti e, come tale, si sottrae alle preclusioni istruttorie cui esse sono vincolate, ma piuttosto uno strumento che consente al Giudice di acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze tecniche che sfuggono alla preparazione giuridica.
Tale orientamento tradizionale, peraltro, ha sempre posto in luce come lo strumento della consulenza tecnica non può essere utilizzato per esonerare le parti dal loro onere probatorio, non essendo consentita alcuna “relevatio ab onere probandi”. Difatti, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v. Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 7.6.2019, n. 15521 Cass. Civ., ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass.
Civ., ord. 15.9.2017, n. 21487; Cass., 21.8.2012, n. 14577; Cass., 19.4.2011, n. 8989; Cass. Civ., ord.
8.2.2011, n. 3130; cfr., in termini, anche Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060, secondo la quale “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”; ma si vedano anche, nel medesimo senso, Cassazione civile, sez. II, 15 aprile 2002, n. 5422; Cassazione civile, sez. lav., 10 luglio 1999, n. 7319; Cassazione civile, sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1132;
12 Cassazione civile, sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5345; Cassazione civile, 26 febbraio 2003, n. 2887;
Cassazione civile, 31 luglio 2002, n. 11359; Cassazione civile, 7 marzo 2001; n. 3343, nonché
Cassazione civile, 6 aprile 2004, n. 6778).
10. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass.
16 maggio 2012, n. 7663).
Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
11. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, dunque, si ritiene che l'opposizione del sia Pt_1 infondata sotto ogni profilo ciò imponendo al Tribunale una pronuncia di rigetto della medesima.
12. Le spese di lite del presente giudizio e del sub-procedimento di sospensiva svoltosi in corso di causa (n. 1080-1/2023 R.G.), devono essere integralmente compensate tra le parti in causa in virtù della assoluta complessità delle questioni giuridiche affrontate che hanno richiesto l'intervento nomofilattico anche delle Sezioni Unite della Cassazione e che hanno visto l'emersione di orientamenti giurisprudenziali anche contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso al precetto notificatogli in data Parte_1
13.7.2023 a cura della quale mandataria di Controparte_1 Parte_2
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti anche con riferimento al sub-procedimento di sospensiva svoltosi in corso di causa (giudizio n. 1080-1/2023 R.G.);
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo eventualmente citato nel provvedimento.
Lamezia Terme, 10 maggio 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
13 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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