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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 12001/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12001/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Via carlo Alberto, 1 10064 Pinerolo presso lo studio dell'avv.
GIUNTA ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CANTALUPA il 19/06/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANTALUPA (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 10.05.2006. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Pinerolo in data 1.09.2012.
Con ricorso depositato il 14/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANTALUPA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo ha con sé; i genitori, quindi, provvederanno in maniera diretta al mantenimento del figlio e, per l'effetto, i contributi di mantenimento per il figlio si intendano compensati tra i genitori in ragione dell'equa ripartizione del tempo di permanenza di presso ciascuno di essi e della pressoché medesima capacità Per_1 economica dei genitori.
DISPONE che tutte le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% cad. e più precisamente le spese scolastiche, le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese sportive per un'attività ivi incluse quelle per il necessario equipaggiamento e le spese ricreative;
spese previamente concordate, qualora non necessitate ed urgenti, e in ogni caso documentate, da rimborsare vicendevolmente entro 15 gg. dalla richiesta documentata, ferme restando le prescrizioni del Protocollo d'intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel marzo 2016, in ordine alle spese straordinarie per i figli.
PRENDE ATTO che, al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali (le detrazioni per il figlio saranno poste al 50%) o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili del figlio, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
PRENDE ATTO che l'A.U.U. verrà percepito integralmente dalla madre.
PRENDE ATTO che i sig.ri e si concedono il reciproco assenso al Parte_1 Pt_2 rilascio/rinnovo del passaporto di entrambi. PRENDE ATTO che con l'adempimento delle obbligazioni previste ai punti precedenti, le parti avranno risolto ogni rapporto economico – patrimoniale tra loro ancora esistente e, per l'effetto, nulla avranno più a richiedere e pretendere reciprocamente, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12001/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Via carlo Alberto, 1 10064 Pinerolo presso lo studio dell'avv.
GIUNTA ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CANTALUPA il 19/06/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANTALUPA (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 10.05.2006. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Pinerolo in data 1.09.2012.
Con ricorso depositato il 14/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANTALUPA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo ha con sé; i genitori, quindi, provvederanno in maniera diretta al mantenimento del figlio e, per l'effetto, i contributi di mantenimento per il figlio si intendano compensati tra i genitori in ragione dell'equa ripartizione del tempo di permanenza di presso ciascuno di essi e della pressoché medesima capacità Per_1 economica dei genitori.
DISPONE che tutte le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% cad. e più precisamente le spese scolastiche, le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese sportive per un'attività ivi incluse quelle per il necessario equipaggiamento e le spese ricreative;
spese previamente concordate, qualora non necessitate ed urgenti, e in ogni caso documentate, da rimborsare vicendevolmente entro 15 gg. dalla richiesta documentata, ferme restando le prescrizioni del Protocollo d'intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel marzo 2016, in ordine alle spese straordinarie per i figli.
PRENDE ATTO che, al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali (le detrazioni per il figlio saranno poste al 50%) o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili del figlio, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
PRENDE ATTO che l'A.U.U. verrà percepito integralmente dalla madre.
PRENDE ATTO che i sig.ri e si concedono il reciproco assenso al Parte_1 Pt_2 rilascio/rinnovo del passaporto di entrambi. PRENDE ATTO che con l'adempimento delle obbligazioni previste ai punti precedenti, le parti avranno risolto ogni rapporto economico – patrimoniale tra loro ancora esistente e, per l'effetto, nulla avranno più a richiedere e pretendere reciprocamente, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.