Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta dai consiglieri:
Dott. Diego Rosario Antonio PINTO Presidente
Dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI Consigliere
Dott. ssa Giovanna GIANI' Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1836 del Ruolo Generale per gli Affari contenziosi civili, trattenuta in decisione all'udienza del 6.12.2024 e vertente
TRA
c.f. , con sede in Roma, Via Savoia n. Parte_1 P.IVA_1
78, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore
[...]
(c.f. rappresentata e difesa, dall'Avv. Mattia Parte_2 CodiceFiscale_1
Simone Rossetti con studio professionale in Verona, Via Tonale n. 11, presso cui si domicilia;
RECLAMANTE
E
Controparte_1
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 108/24 nella persona del liquidatore
RECLAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Per la RECLAMANTE:
“accertare e dichiarare che la società non è insolvente e per Parte_1
l'effetto revocare la sentenza n. 129/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 29.02.2024, pubblicata il 29.02.2024 e notificata in pari data.
RICHIESTA SOSPENSIONE EX ART. 52 C.C.I.
La sottoposizione a liquidazione giudiziale della società Parte_1 considerata la più volte evidenziata delicatezza dell'attività da essa svolta, da corpo alle preconizzate negative conseguenze di cui si è dato conto in narrativa, sia nei confronti dei creditori (che nulla potranno percepire) ma soprattutto della collettività in quanto il costo non potrà essere sostenuto dalla società che ha interrotto la sua attività, senza però un effettivo beneficio per alcuno;
e ciò, per effetto di una sentenza di cui sono stati dimostrati i travisamenti fattuali e giuridici su cui si poggia l'intera decisione.
Si reputa che quanto rappresenti i gravi e fondati motivi per la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 52 C.C.I.
In via prioritaria, pertanto, si chiede che la Corte d'Appello di Roma Voglia disporre la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, ed in ogni caso, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di atti di gestione, ricorrendo nella fattispecie gravi e irreparabili motivi considerata la fondatezza dei rilievi descritti e soprattutto della delicatezza della materia in tema di rifiuti e loro smaltimento”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza oggetto di reclamo, il Tribunale di Roma ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale a carico della società istante.
La domanda di apertura della liquidazione giudiziale era stata formulata da
[...]
in forza di un credito di € 401.455,11 (di cui €71.617,79 per interessi CP_1 moratori) per canoni relativi ad un affitto di ramo d'azienda stipulato nell'anno 2017 e munito di formula esecutiva l'11 novembre 2020; la società debitrice aveva fatto rilevare che l'azienda oggetto del contratto di locazione era inattiva sin dal mese di marzo del 2019, poiché l'area esterna destinata allo stoccaggio dei rifiuti era stata oggetto di sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria;
che, ciò nonostante, essa si era sempre attivata al fine di risolvere le criticità che avevano giustificato il sequestro al fine di riprendere quanto prima l'attività produttiva;
che, proprio per tale
“impossibilità sopravvenuta” consistente nell'impossibilità di esercitare l'impresa non erano stati versati i canoni richiesti;
che, peraltro, la controparte non aveva mai agito per la risoluzione del contratto così generando il grave indebitamento della in Pt_1 violazione ad ogni regola di “buona fede contrattuale”; che, quindi, la condotta della controparte integrava gli estremi dell'abuso del diritto;
che la società non si trovava in stato di insolvenza essendo in ogni caso capace di generare flussi di cassa idonei al pagamento dei canoni;
che i bilanci della società manifestavano un sostanziale equilibrio finanziario e margini di redditività tali da escludere lo stato di insolvenza.
La controparte si era oppostA a tale ricostruzione, sostenendo che il sequestro penale poteva dirsi conseguenza della inoperatività dell'azienda; che nonostante l'autorizzazione alla bonifica del sito, la parte non vi aveva provveduto nei termini imposti e, in ogni caso, le risultanze dei bilanci non potevano dirsi attendibili.
Con la sentenza oggetto di reclamo, il Tribunale, accertata l'esistenza del credito per canoni insoluti, disattendeva la ricostruzione offerta dalla società debitrice, accertando che la supposta impossibilità sopravvenuta nell'esercitare l'attività oggetto dell'azienda era conseguenza della condotta della stessa la quale, in virtù del proprio operato, Pt_1 aveva subito il sequestro di prevenzione delle aree di sedime presso cui svolgere l'attività. Escluso, altresì, che nella specie potesse configurarsi un abuso del diritto da parte del creditore, sulla ricorrenza del requisito dell'insolvenza il Tribunale poneva i seguenti rilievi:
- non vi era prova che la società avesse mai attivato, a fronte della notifica del precetto per il pagamento dei canoni e del successivo pignoramento (e nonostante la controparte avesse già agito nel 2022 per l'apertura della liquidazione giudiziale) alcun'iniziativa volta a contestare la pretesa creditoria della controparte;
- a seguito l'intimazione di cui all'art.490, 4° comma, la società non aveva mai ichiarato l'effettiva esistenza e consistenza di beni effettivamente aggredibili;
- all'esito delle indagini consentite dall'art.492 bis cpc, la società era risultata Sostanzialmente priva di rapporti finanziari con istituti di credito, con conseguente presunzione, in mancanza di dati contrari, che essa non disponesse di liquidità sufficiente ad estinguere il consistente debito scaduto;
- era irrilevante che la società avesse solo di recente ad avviare le operazioni di bonifica se non nel senso di corroborare la sua sostanziale ed attuale incapacità di produrre ricavi utili a pagare il debito scaduto;
- prive di rilievo erano, infine, le offerte di “composizione transattiva della controversia” formulate, confermando le stesse la sostanziale incapacità della di onorare il debito per cui si procede in quanto essa si e limitata a proporre Pt_1
l'acquisto del terreno su cui si svolgeva l'attività dell'azienda ad un non meglio precisato “prezzo di mercato” e nel termine di due anni (pur offrendo, medio tempore, il pagamento di un canone in misura doppia rispetto a quello pattuito ed una somma di €50.000,00 che non pare neppure offerta a pagamento del debito pregresso ma solo a garanzia della bontà dell'acquisto futuro);
- infine, il piano di rateizzazione concluso con l'agenzia delle entrate e diretto a ripianare il pur non consiste debito fiscale costituisce un ulteriore indizio dello stato di insolvenza della società.
Con il reclamo odierno, la società formula i seguenti rilievi:
- che, su iniziativa della Procura di Bergamo, nel 2019 era stato disposto sequestro penale del materiale presente nel sito, del capannone e dello spazio annesso;
- che solo nel 2021 i rifiuti erano stati dissequestrati con provvedimento della
Procura di Bergamo (documento depositato con memoria 2), e solo il 24.10.2023, dunque ben due anni dopo, è stato approvato il piano di smaltimento dei medesimi da parte delle autorità competenti (documento in atti).
- in seguito all'ottenimento dei titoli, era iniziata l'attività di smaltimento (doc 3) come dimostrato anche dal verbale dei carabinieri, corpo forestale del 16.01.2024 in atti;
la impossibilità della società di svolgere la propria attività ha avuto ripercussioni sulla sua capacità di pagare regolarmente i canoni di locazione.
- lo stato di insolvenza era stato accertato sulla base di due soli debiti, quello cui al ricorso di 321.000 euro e quello nei confronti dell'erario per circa 80.000 euro. Quest'ultimo è stato oggetto della c.d. “rottamazione”;
- la stessa società aveva palesato e formalizzato la sua intenzione di acquistare la società locata, accompagnandola da un assegno circolare di euro 50.000,00.
- I bilanci non avevano evidenziato situazioni di criticità così come, non erano stati riscontrati protesti, procedure esecutive etc.
In base a tali premesse, ha concluso come in epigrafe.
Il reclamo è infondato
La tesi della reclamante si compendia nella affermazione per cui, nella costituzione dello stato di dissesto avrebbe inciso non poco il procedimento burocratico di approvazione del piano di smaltimento che ha richiesto notevole tempo (circa due anni) procrastinando sensibilmente la possibilità della società di riprendere la normale attività.
Il Collegio reputa non persuasiva tale impostazione di fondo, piuttosto generica a fronte del rigore argomentativo e fattuale della prima decisione.
Non poche perplessità sussistono per la mancata individuazione di un nesso tra il provvedimento di sequestro - origine, in tesi, dello stato di inattività e di crisi della impresa - e la formazione di un debito per i canoni di locazione di così ingente misura.
A riscontro, valga considerare come nell'atto di precetto, prodotto in atti, si attesti della insorgenza dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni sin dal mese di maggio 2017.
Parimenti generico il contenuto delle manifestazioni di interesse poste - sempre secondo la tesi - a fondamento del dedotto interesse di altri partners a sostenere la società, così come indefiniti son rimasti i “rapporti finanziari” dedotti nel reclamo.
La fumosità del quadro addotto a sostengo del reclamo induce dunque ad una serena conferma del provvedimento impugnato.
Nulla per le spese, stante la contumacia del reclamato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo avente a oggetto la sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata il 29.02.2024 n. 129/24, così provvede: rigetta il reclamo;
nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il consigliere rel. est.
Giovanna Giani'
Il Presidente
Diego Antonio Rosario Pinto