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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2024, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione IV civ.
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento cumulativo di separazione personale e di cessazione degli effetti civili / scioglimento di matrimonio ( fase separazione) promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._1
NEGROPONTE 39/2 16154 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LO CIGNO GIOVANNI (C.F. , che la rappresenta e la difende, come da C.F._2
procura in atti e
, C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
NEGROPONTE 39/2 16154 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
ADDABBO ELEONORA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura C.F._4
in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili/scioglimento di matrimonio alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MOLARE il 10/09/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1.dichiarata la separazione personale tra i coniugi, gli stessi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2.le parti riconoscono la loro rispettiva indipendenza economica e, per l'effetto, escludono qualsivoglia erogazione a titolo di contributo al mantenimento;
3.a regolamentazione e transazione di tutti i loro rapporti patrimoniali, nonché a scioglimento della comunione sui beni infra meglio descritti, i signori convengono quanto segue, previa dichiarazione che il presente accordo è elemento funzionale ed essenziale per la risoluzione della controversia connessa alla crisi coniugale (con richiesta di applicazione in loro favore dei benefici di cui all'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74, alla circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/E ed alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. V 30 maggio 2005 n. 11458, nonché alla circolare n. 2E del 21.2.2014 Agenzia delle Entrate);
4. QUANTO ALL'IMMOBILE COSTITUENTE CASA CONIUGALE e relative pertinenze sito in Genova VIA
NEGROPONTE 39 INT. 2 (contraddistinto dai seguenti dati catastali Foglio 51 Part. 2387 sub. 49 e sub.50 rispetto ai quali si rinvia alla sede del rogito notarile per una più completa e precisa identificazione) le Parti precisano e convengono quanto segue.
4.1. Il cespite è attualmente in comproprietà tra i coniugi, più precisamente la RA _2
è piena e definitiva proprietaria della quota indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) ed il GN
[...]
è pieno e definitivo proprietario della quota indivisa pari ad 1/2 (un mezzo). Parte_1
4.2. Sull'immobile grava il mutuo ipotecario cointestato tra i coniugi n. 8772051 e U5480 il cui debito capitale residuo risulta essere attualmente di euro 88.730,20 e la cui rata mensile è di euro 399,94;
l'immobile, per scelta condivisa tra i coniugi, è stato occupato in via esclusiva dal GN Parte_1
dal mese di novembre 2023 al 10 luglio 2024 ed il mutuo è stato pagato in egual misura dai coniugi sino alla di lui esclusiva occupazione.
4.3. Si dà atto, infatti, che il GN ha adempiuto all'obbligo di lasciare libero l'immobile Parte_1
entro il giorno 10 luglio 2024 e che vi ha fatto definitivo ingresso la RA;
_2
4.4. Il GN - a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e con richiesta di Parte_1
applicazione dei benefici di cui all'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74, alla circolare del Ministero delle
Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/E ed alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. V 30 maggio 2005
n. 11458, nonché alla circolare n. 2E del 21.2.2014 Agenzia delle Entrate - si impegna ed obbliga, altresì, a cedere e trasferire la propria quota del bene immobile e di tutte le pertinenze sopra descritti, pari ad 1⁄2, alla RA , che avrà quindi la piena ed esclusiva proprietà dell'intero _2
bene. La RA accetta. _2
4.5. Il rogito notarile dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'omologa di separazione.
4.6. Il giorno del rogito notarile e contestualmente allo stesso la RA si impegna a _2
procedere alla formalizzazione dell'accollo integrale del mutuo residuo.
4.7. Le spese e gli oneri notarili connessi a tale trasferimento saranno sostenuti da quest'ultima in via integrale ed esclusiva.
4.8. I l mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale sino al momento del definitivo trasferimento del bene e quindi fino all'accollo integrale da parte della RA , è stato e verrà medio _2
tempore così corrisposto:
-fino al momento del rilascio dell'immobile da parte del GN che è avvenuto entro la Parte_1
data del 10 luglio 2024, ogni rata del mutuo o quota parte di essa, è stata suddivisa al 50% tra le parti, con rinuncia reciproca a domandare eventuali ripetizioni;
-dal momento dell'effettivo subentro esclusivo da parte della RA e sino al definitivo _2
accollo che dovrà avvenire in sede di rogito notarile, il mutuo verrà pagato in via esclusiva ed integrale da quest'ultima, la quale ha già richiesto ed ottenuto il trasferimento dell'addebito sul conto corrente a lei intestato presso l'Istituto di credito di competenza, con rinuncia a domandare la ripetizione della quota parte astrattamente spettante al GN . Parte_1
4.9. Quanto alle spese di utenze ed alle spese relative all'ordinaria amministrazione, le stesse sono state sostenute in via esclusiva dal GN sino alla di lui occupazione con rinuncia a Parte_1
domandare qualsivoglia partecipazione alla coniuge;
saranno altresì di esclusiva competenza del
GN le spese delle utenze che medio tempore interverranno ma riferibili al periodo della Parte_1
di lui esclusiva occupazione;
la RA si fa e si farà, invece, integrale carico di tutte le spese _2
che matureranno dal momento del suo esclusivo subentro in avanti.
4.10. Le spese straordinarie relative all'immobile ed alle parti comuni deliberate entro la data di rilascio dell'immobile da parte del sig. – avvenuta il giorno 10 luglio 2024 e quindi in data Parte_1
precedente al rogito notarile di trasferimento definitivo (che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'omologa di separazione) - graveranno in egual misura su entrambi i coniugi e verranno in futuro coperte con la provvista in oggi presente sul libretto postale in comune n. 000052829576 che ammonta attualmente ad euro 17.133,05 e che le Parti quindi si impegnano a mantenere attivo sino al definitivo pagamento delle spese suddette. Qualora la somma residua sul libretto postale comune n. 000052829576 non fosse sufficiente all'integrale copertura delle spese di cui sopra, le parti si impegnano a versare in egual misura la differenza necessaria per completare il saldo delle spese straordinarie così come precisate. Pertanto, le spese straordinarie eventualmente deliberate nel tempo che intercorrerà tra la data di effettivo rilascio dell'immobile da parte del sig. (che è Parte_1
avvenuto il giorno 10 luglio 2024) ed il rogito notarile di trasferimento definitivo, rimarranno ad esclusivo carico della sig.ra , la quale espressamente manleva il sig. da qualsivoglia _2 Parte_1
onere o spesa o responsabilità (successivi al rilascio) derivante o riconducibile all'immobile.
4.11. Il mobilio presente all'interno dell'immobile rimane e rimarrà nella esclusiva disponibilità della
RA senza necessità di conguagli in favore del marito che nulla avrà più a pretendere. Si _2
dà atto che il GN ha già prelevato tutti gli oggetti di cui alle condizioni 4.11 del ricorso. Parte_1
4.12. Si dà altresì atto che il il GN ha consegnato alla RA tutte le chiavi Parte_1 _2
dell'immobile della casa coniugale e delle relative pertinenze, nessuna esclusa.
5,QUANTO ALL'AUTOMOBILE modello Renault Clio targata FB556HW già intestata al Sig. , Parte_1
le parti danno atto che l'autovettura è già stata consegnata ed è nella piena disponibilità del sig.
. Parte_1
6.CIRCA IL LIBRETTO POSTALE COINTESTATO N. 000052829576, le somme ivi depositate che in oggi ammontano ad euro 17.133,05 verranno suddivise equamente tra i coniugi entro 10 giorni dalla data di emissione del decreto di omologa della separazione, previo accantonamento/pagamento delle seguenti spese:
a. le parti danno atto dell'avvenuto pagamento della rata dell'assicurazione dell'automobile per l'anno corrente 2024;
b. accantonamento delle somme necessarie per il conguaglio integrale per la comprese quelle Pt_3
riferite all'anno corrente 2024, previamente documentate;
c. accantonamento delle somme necessarie per le spese condominiali straordinarie riferite alla casa coniugale ed alle parti comuni deliberate in data antecedente al rilascio dell'immobile da parte del sig. in favore della RA . Se detta spesa dovesse essere maggiore rispetto a quella Parte_1 _2
in oggi deliberata, il GN si impegna a versare alla RA la quota parte a lui Parte_1 _2
spettante (50%) della differenza tra la spesa deliberata (pagata con le somme accantonate e presenti sul libretto menzionato) e la spesa effettivamente sostenuta. In egual modo la RA si _2
impegna a versare la quota parte a lei spettante (50%) della differenza versata dal GN Parte_1 qualora, invece, la spessa che verrà effettivamente sostenuta dovesse essere inferiore a quella in oggi deliberata.
7.QUANTO AGLI IMPORTI DEI DUE BUONI POSTALI N. 000052829576001 (BUONO ORDINARIO) E
N. 000052829576002 ( ) cointestati tra i coniugi le somme ivi depositate che in Persona_1
oggi ammontano ad euro 60.400,00 (VALORE NOMINALE) verranno suddivise equamente tra i coniugi entro 10 giorni dalla data di emissione del decreto di omologa della separazione. Le Parti, infatti, si impegnano a fare quanto necessario al fine della relativa suddivisione.
8.QUANTO ALLA SOMMA IN OGGI INVESTITA NELLA POLIZZA A , prodotto Controparte_2 [...]
n. 50015003058 di contraente e decorrente dal 7 Controparte_3 CP_4 Parte_1
gennaio 2023, con la corretta esecuzione dell'obbligazione di cui al punto 4.4 - che prevede da parte del GN la cessione ed il trasferimento della sua quota del bene immobile e di tutte le Parte_1
pertinenze sopra descritti, pari ad 1⁄2, alla RA , che avrà quindi la piena ed esclusiva _2
proprietà dell'intero bene (con richiesta di applicazione dei benefici di cui all'art. 19 della legge
6.3.1987 n. 74, alla circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/E ed alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. V 30 maggio 2005 n. 11458, nonché alla circolare n. 2E del 21.2.2014
Agenzia delle Entrate) - rimarrà nella totale ed esclusiva disponibilità del GN senza che Parte_1
debba procedersi tra le Parti ad una equa suddivisione della stessa.
9.QUANTO AL LIBRETTO POSTALE COOP intestato al GN le parti convengono che Parte_1
quest'ultimo rimarrà nella esclusiva disponibilità del titolare, con rinuncia a qualsivoglia pretesa da parte del coniuge non intestatario.
10.QUANTO AL LIBRETTO POSTALE COOP intestato alla RA le parti convengono che _2
quest'ultimo rimarrà nella esclusiva disponibilità della titolare, con rinuncia a qualsivoglia pretesa da parte del coniuge non intestatario.
11.QUANTO ALLE DETRAZIONI FISCALI:
11.1. quanto alle detrazioni fiscali per le spese condominiali straordinarie e per le spese delle parti comuni (deliberate in data antecedente al definitivo rilascio del bene immobile da parte del GN
e che verranno sostenute in egual misura da entrambi i coniugi secondo le modalità già Parte_1
sopra descritte) i cui benefici fiscali risulteranno formalmente in esclusivo favore della sig.ra - _2
le relative detrazioni saranno anch'esse suddivise a metà tra i coniugi;
11.2. quanto alle detrazioni fiscali per le spese già sostenute - i cui benefici fiscali risultano formalmente in esclusivo favore del sig. - si riconosce il diritto della sig.ra ad ottenere Parte_1 _2
il 50% delle detrazioni ancora da maturarsi per il periodo di imposta dal 2023 al 2030, per Euro
8.518,81, come da prospetto excel condiviso tra le parti allegato (doc. 5 file excel). Si dà atto che il
GN ha provveduto a versare alla RA la quota delle detrazioni a lei spettanti Parte_1 _2
riferite al periodo di imposta 2023.
11.3. Con riguardo alle detrazioni di cui ai punti che precedono, le parti riconoscono il reciproco diritto ad ottenere la metà delle stesse ciascuno, detta metà verrà rispettivamente liquidata con cadenza annuale, a seguito della ricezione del relativo accredito in loro favore da parte del sostituto d'imposta.
12.Con il corretto ed integrale adempimento di quanto sopra stabilito, le Parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra.
13.Inoltre, all'esito della corretta, integrale e definitiva esecuzione di ogni obbligazione a carico del
GN , così come specificate nel ricorso per separazione depositato e come richiamate Parte_1
nelle presenti note scritte, la sig.ra manleverà il sig. da eventuali pretese _2 Parte_1
dovessero essere avanzate nei confronti di quest'ultimo dai genitori della RA in _2
riferimento a presunti crediti da loro vantati dal 10 marzo 2014 e relativi all'acquisto della (in allora) casa coniugale sita in Ovada.
14.Le spese della presente procedura devono intendersi compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà.
Dispone che con separata ordinanza la causa venga rimessa sul ruolo per il deposito da parte dei ricorrenti di note scritte ex art.127 ter cpc contenenti le condizioni del divorzio, decorso il termine di procedibilità della relativa domanda
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza di separazione consensuale , dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011, Numero 7, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il Presidente Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione IV civ.
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento cumulativo di separazione personale e di cessazione degli effetti civili / scioglimento di matrimonio ( fase separazione) promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._1
NEGROPONTE 39/2 16154 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LO CIGNO GIOVANNI (C.F. , che la rappresenta e la difende, come da C.F._2
procura in atti e
, C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
NEGROPONTE 39/2 16154 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
ADDABBO ELEONORA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura C.F._4
in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili/scioglimento di matrimonio alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MOLARE il 10/09/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1.dichiarata la separazione personale tra i coniugi, gli stessi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2.le parti riconoscono la loro rispettiva indipendenza economica e, per l'effetto, escludono qualsivoglia erogazione a titolo di contributo al mantenimento;
3.a regolamentazione e transazione di tutti i loro rapporti patrimoniali, nonché a scioglimento della comunione sui beni infra meglio descritti, i signori convengono quanto segue, previa dichiarazione che il presente accordo è elemento funzionale ed essenziale per la risoluzione della controversia connessa alla crisi coniugale (con richiesta di applicazione in loro favore dei benefici di cui all'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74, alla circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/E ed alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. V 30 maggio 2005 n. 11458, nonché alla circolare n. 2E del 21.2.2014 Agenzia delle Entrate);
4. QUANTO ALL'IMMOBILE COSTITUENTE CASA CONIUGALE e relative pertinenze sito in Genova VIA
NEGROPONTE 39 INT. 2 (contraddistinto dai seguenti dati catastali Foglio 51 Part. 2387 sub. 49 e sub.50 rispetto ai quali si rinvia alla sede del rogito notarile per una più completa e precisa identificazione) le Parti precisano e convengono quanto segue.
4.1. Il cespite è attualmente in comproprietà tra i coniugi, più precisamente la RA _2
è piena e definitiva proprietaria della quota indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) ed il GN
[...]
è pieno e definitivo proprietario della quota indivisa pari ad 1/2 (un mezzo). Parte_1
4.2. Sull'immobile grava il mutuo ipotecario cointestato tra i coniugi n. 8772051 e U5480 il cui debito capitale residuo risulta essere attualmente di euro 88.730,20 e la cui rata mensile è di euro 399,94;
l'immobile, per scelta condivisa tra i coniugi, è stato occupato in via esclusiva dal GN Parte_1
dal mese di novembre 2023 al 10 luglio 2024 ed il mutuo è stato pagato in egual misura dai coniugi sino alla di lui esclusiva occupazione.
4.3. Si dà atto, infatti, che il GN ha adempiuto all'obbligo di lasciare libero l'immobile Parte_1
entro il giorno 10 luglio 2024 e che vi ha fatto definitivo ingresso la RA;
_2
4.4. Il GN - a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e con richiesta di Parte_1
applicazione dei benefici di cui all'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74, alla circolare del Ministero delle
Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/E ed alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. V 30 maggio 2005
n. 11458, nonché alla circolare n. 2E del 21.2.2014 Agenzia delle Entrate - si impegna ed obbliga, altresì, a cedere e trasferire la propria quota del bene immobile e di tutte le pertinenze sopra descritti, pari ad 1⁄2, alla RA , che avrà quindi la piena ed esclusiva proprietà dell'intero _2
bene. La RA accetta. _2
4.5. Il rogito notarile dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'omologa di separazione.
4.6. Il giorno del rogito notarile e contestualmente allo stesso la RA si impegna a _2
procedere alla formalizzazione dell'accollo integrale del mutuo residuo.
4.7. Le spese e gli oneri notarili connessi a tale trasferimento saranno sostenuti da quest'ultima in via integrale ed esclusiva.
4.8. I l mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale sino al momento del definitivo trasferimento del bene e quindi fino all'accollo integrale da parte della RA , è stato e verrà medio _2
tempore così corrisposto:
-fino al momento del rilascio dell'immobile da parte del GN che è avvenuto entro la Parte_1
data del 10 luglio 2024, ogni rata del mutuo o quota parte di essa, è stata suddivisa al 50% tra le parti, con rinuncia reciproca a domandare eventuali ripetizioni;
-dal momento dell'effettivo subentro esclusivo da parte della RA e sino al definitivo _2
accollo che dovrà avvenire in sede di rogito notarile, il mutuo verrà pagato in via esclusiva ed integrale da quest'ultima, la quale ha già richiesto ed ottenuto il trasferimento dell'addebito sul conto corrente a lei intestato presso l'Istituto di credito di competenza, con rinuncia a domandare la ripetizione della quota parte astrattamente spettante al GN . Parte_1
4.9. Quanto alle spese di utenze ed alle spese relative all'ordinaria amministrazione, le stesse sono state sostenute in via esclusiva dal GN sino alla di lui occupazione con rinuncia a Parte_1
domandare qualsivoglia partecipazione alla coniuge;
saranno altresì di esclusiva competenza del
GN le spese delle utenze che medio tempore interverranno ma riferibili al periodo della Parte_1
di lui esclusiva occupazione;
la RA si fa e si farà, invece, integrale carico di tutte le spese _2
che matureranno dal momento del suo esclusivo subentro in avanti.
4.10. Le spese straordinarie relative all'immobile ed alle parti comuni deliberate entro la data di rilascio dell'immobile da parte del sig. – avvenuta il giorno 10 luglio 2024 e quindi in data Parte_1
precedente al rogito notarile di trasferimento definitivo (che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'omologa di separazione) - graveranno in egual misura su entrambi i coniugi e verranno in futuro coperte con la provvista in oggi presente sul libretto postale in comune n. 000052829576 che ammonta attualmente ad euro 17.133,05 e che le Parti quindi si impegnano a mantenere attivo sino al definitivo pagamento delle spese suddette. Qualora la somma residua sul libretto postale comune n. 000052829576 non fosse sufficiente all'integrale copertura delle spese di cui sopra, le parti si impegnano a versare in egual misura la differenza necessaria per completare il saldo delle spese straordinarie così come precisate. Pertanto, le spese straordinarie eventualmente deliberate nel tempo che intercorrerà tra la data di effettivo rilascio dell'immobile da parte del sig. (che è Parte_1
avvenuto il giorno 10 luglio 2024) ed il rogito notarile di trasferimento definitivo, rimarranno ad esclusivo carico della sig.ra , la quale espressamente manleva il sig. da qualsivoglia _2 Parte_1
onere o spesa o responsabilità (successivi al rilascio) derivante o riconducibile all'immobile.
4.11. Il mobilio presente all'interno dell'immobile rimane e rimarrà nella esclusiva disponibilità della
RA senza necessità di conguagli in favore del marito che nulla avrà più a pretendere. Si _2
dà atto che il GN ha già prelevato tutti gli oggetti di cui alle condizioni 4.11 del ricorso. Parte_1
4.12. Si dà altresì atto che il il GN ha consegnato alla RA tutte le chiavi Parte_1 _2
dell'immobile della casa coniugale e delle relative pertinenze, nessuna esclusa.
5,QUANTO ALL'AUTOMOBILE modello Renault Clio targata FB556HW già intestata al Sig. , Parte_1
le parti danno atto che l'autovettura è già stata consegnata ed è nella piena disponibilità del sig.
. Parte_1
6.CIRCA IL LIBRETTO POSTALE COINTESTATO N. 000052829576, le somme ivi depositate che in oggi ammontano ad euro 17.133,05 verranno suddivise equamente tra i coniugi entro 10 giorni dalla data di emissione del decreto di omologa della separazione, previo accantonamento/pagamento delle seguenti spese:
a. le parti danno atto dell'avvenuto pagamento della rata dell'assicurazione dell'automobile per l'anno corrente 2024;
b. accantonamento delle somme necessarie per il conguaglio integrale per la comprese quelle Pt_3
riferite all'anno corrente 2024, previamente documentate;
c. accantonamento delle somme necessarie per le spese condominiali straordinarie riferite alla casa coniugale ed alle parti comuni deliberate in data antecedente al rilascio dell'immobile da parte del sig. in favore della RA . Se detta spesa dovesse essere maggiore rispetto a quella Parte_1 _2
in oggi deliberata, il GN si impegna a versare alla RA la quota parte a lui Parte_1 _2
spettante (50%) della differenza tra la spesa deliberata (pagata con le somme accantonate e presenti sul libretto menzionato) e la spesa effettivamente sostenuta. In egual modo la RA si _2
impegna a versare la quota parte a lei spettante (50%) della differenza versata dal GN Parte_1 qualora, invece, la spessa che verrà effettivamente sostenuta dovesse essere inferiore a quella in oggi deliberata.
7.QUANTO AGLI IMPORTI DEI DUE BUONI POSTALI N. 000052829576001 (BUONO ORDINARIO) E
N. 000052829576002 ( ) cointestati tra i coniugi le somme ivi depositate che in Persona_1
oggi ammontano ad euro 60.400,00 (VALORE NOMINALE) verranno suddivise equamente tra i coniugi entro 10 giorni dalla data di emissione del decreto di omologa della separazione. Le Parti, infatti, si impegnano a fare quanto necessario al fine della relativa suddivisione.
8.QUANTO ALLA SOMMA IN OGGI INVESTITA NELLA POLIZZA A , prodotto Controparte_2 [...]
n. 50015003058 di contraente e decorrente dal 7 Controparte_3 CP_4 Parte_1
gennaio 2023, con la corretta esecuzione dell'obbligazione di cui al punto 4.4 - che prevede da parte del GN la cessione ed il trasferimento della sua quota del bene immobile e di tutte le Parte_1
pertinenze sopra descritti, pari ad 1⁄2, alla RA , che avrà quindi la piena ed esclusiva _2
proprietà dell'intero bene (con richiesta di applicazione dei benefici di cui all'art. 19 della legge
6.3.1987 n. 74, alla circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/E ed alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. V 30 maggio 2005 n. 11458, nonché alla circolare n. 2E del 21.2.2014
Agenzia delle Entrate) - rimarrà nella totale ed esclusiva disponibilità del GN senza che Parte_1
debba procedersi tra le Parti ad una equa suddivisione della stessa.
9.QUANTO AL LIBRETTO POSTALE COOP intestato al GN le parti convengono che Parte_1
quest'ultimo rimarrà nella esclusiva disponibilità del titolare, con rinuncia a qualsivoglia pretesa da parte del coniuge non intestatario.
10.QUANTO AL LIBRETTO POSTALE COOP intestato alla RA le parti convengono che _2
quest'ultimo rimarrà nella esclusiva disponibilità della titolare, con rinuncia a qualsivoglia pretesa da parte del coniuge non intestatario.
11.QUANTO ALLE DETRAZIONI FISCALI:
11.1. quanto alle detrazioni fiscali per le spese condominiali straordinarie e per le spese delle parti comuni (deliberate in data antecedente al definitivo rilascio del bene immobile da parte del GN
e che verranno sostenute in egual misura da entrambi i coniugi secondo le modalità già Parte_1
sopra descritte) i cui benefici fiscali risulteranno formalmente in esclusivo favore della sig.ra - _2
le relative detrazioni saranno anch'esse suddivise a metà tra i coniugi;
11.2. quanto alle detrazioni fiscali per le spese già sostenute - i cui benefici fiscali risultano formalmente in esclusivo favore del sig. - si riconosce il diritto della sig.ra ad ottenere Parte_1 _2
il 50% delle detrazioni ancora da maturarsi per il periodo di imposta dal 2023 al 2030, per Euro
8.518,81, come da prospetto excel condiviso tra le parti allegato (doc. 5 file excel). Si dà atto che il
GN ha provveduto a versare alla RA la quota delle detrazioni a lei spettanti Parte_1 _2
riferite al periodo di imposta 2023.
11.3. Con riguardo alle detrazioni di cui ai punti che precedono, le parti riconoscono il reciproco diritto ad ottenere la metà delle stesse ciascuno, detta metà verrà rispettivamente liquidata con cadenza annuale, a seguito della ricezione del relativo accredito in loro favore da parte del sostituto d'imposta.
12.Con il corretto ed integrale adempimento di quanto sopra stabilito, le Parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra.
13.Inoltre, all'esito della corretta, integrale e definitiva esecuzione di ogni obbligazione a carico del
GN , così come specificate nel ricorso per separazione depositato e come richiamate Parte_1
nelle presenti note scritte, la sig.ra manleverà il sig. da eventuali pretese _2 Parte_1
dovessero essere avanzate nei confronti di quest'ultimo dai genitori della RA in _2
riferimento a presunti crediti da loro vantati dal 10 marzo 2014 e relativi all'acquisto della (in allora) casa coniugale sita in Ovada.
14.Le spese della presente procedura devono intendersi compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà.
Dispone che con separata ordinanza la causa venga rimessa sul ruolo per il deposito da parte dei ricorrenti di note scritte ex art.127 ter cpc contenenti le condizioni del divorzio, decorso il termine di procedibilità della relativa domanda
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza di separazione consensuale , dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011, Numero 7, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il Presidente Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri