Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/06/2025, n. 11256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11256 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11256/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09873/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9873 del 2024, proposto da
RD NA LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 14200 del 10.04.2024 notificato il 05.08.2024 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la odierna ricorrente impugna il provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 14200 del 10.04.2024 notificato il 05.08.2024 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso.
Con ordinanza n. 4764 adottata all’esito della camera di consiglio del 23 ottobre 2024, il Collegio ha accolto la domanda di misura cautelare sospendendo gli effetti del diniego gravato e disponendo il riesame dell’istanza ad opera del Ministero resistente anche alla luce della documentazione prodotta successivamente dalla richiedente.
In data 28 maggio 2025, il Ministero ha depositato il provvedimento prot. DPIT n. 1243 del 27 maggio 2025, con il quale l’Amministrazione ha provveduto al riesame dell’istanza di parte ricorrente provvedendo al riconoscimento del titolo.
In data 29 maggio 2025, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Il Collegio ritiene che la situazione documentata dalla parte resistente e la dichiarazione resa dalla parte ricorrente consentano di ritenere la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”).
La peculiarità della vicenda e le complessità procedimentali connesse all’oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO