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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/12/2024, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4691/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/10/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELE GIORGETTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Nieri n. 60, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra i sigg.ri e Parte_1
a PI in data 22.5.2004, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di PI di Parte_2 provvedere alle annotazioni di Legge sui registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei registri dei
Comuni di residenza delle parti;
- dichiarare integralmente compensate le spese legali;
- confermare le statuizioni della separazione consensuale 10.3.2023, ad esclusione di quelle riguardanti gli aspetti afferenti l'immobile dei coniugi, oggi venduto, ed in conseguenza di ciò i coniugi hanno così stabilito le proprie residenze ed i propri centri abitativi e Parte_3 familiari in altri immobili dai predetti condotti in locazione;
e quindi omologare le seguenti condizioni:
1 1) i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio nel rispetto degli obblighi Persona_1 scolastici e degli impegni sociali e sportivi dello stesso, in ossequio al principio dell'affido condiviso, ripartendo il tempo da trascorrere con il minore in modo pressoché paritetico con un regime di alternanza settimanale così come di seguito pattuito, anche tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro;
il figlio minore trascorrerà con il padre i giorni di martedì e giovedì, dall'orario di uscita da scuola, pernottando presso l'abitazione del padre che provvederà a riaccompagnarlo a scuola la mattina successiva;
la madre terrà con sé il figlio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (dall'orario di uscita da scuola); il figlio , a settimane alternate, trascorrerà con i genitori i fine settimana: Per_1 ed in particolare, quando con il padre, dal venerdì dopo l'allenamento di calcio sino al lunedì mattina al rientro a scuola. Nel fine settimana di spettanza della madre, dal venerdì all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina al rientro a scuola, salvo diversi accordi con il dr. Parte_2
2) Avendo entrambi i genitori impegni lavorativi a volte incompatibili con gli orari di uscita da scuola del figlio e con quelli delle attività extrascolastiche, potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni paterni e materni i quali hanno manifestato la propria disponibilità ad occuparsi delle esigenze del nipote anche nei giorni in cui lo stesso sarà affidato al genero o alla nuora.
I coniugi si danno altresì reciprocamente atto che potranno in accordo fra loro, in considerazione dei loro impegni lavorativi (turni di lavoro, straordinari, impegni congressuali e/o di formazione scientifica), modificare ogni calendarizzazione e turnazione di frequentazione con il figlio;
Per_1
3) in considerazione del fatto che il figlio , dall'anno scolastico 2024/2025, frequenterà la Per_1 seconda superiore nel Comune di Lucca, i coniugi si dichiarano d'accordo a che lo stesso utilizzi i mezzi pubblici per raggiungere la scuola o l'abitazione della madre o del padre, quando gli stessi non potranno occuparsi personalmente di accompagnarlo;
4) i ricorrenti si impegnano altresì a permettere che il figlio, nei pomeriggi in cui, in forza del presente accordo, dovrebbe stare con l'altro genitore, possa trascorrere le ore pomeridiane presso le proprie abitazioni per esigenze di studio o ricreative;
in entrambi i casi, quando i genitori saranno impegnati nelle proprie attività lavorative, il figlio minore potrà contare, all'occorrenza, anche sulla presenza dei nonni paterni e materni, che si sono dichiarati disponibili ad occuparsi del nipote quando necessario;
5) quanto al riparto delle festività, i ricorrenti convengono che il figlio trascorrerà le vacanze invernali
(Natale/Capodanno) in linea di massima alternando di anno in anno il periodo, di modo che nel corso del medesimo anno se trascorreranno le festività natalizie con un genitore passeranno con l'altro il
Capodanno; stessa alternanza varrà quanto alle vacanze pasquali;
durante le vacanze estive il minore, salvo migliori accordi nel suo interesse raggiunti dai genitori, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni complessivamente anche consecutivi: i genitori, a tal fine, si impegnano a non prendere le rispettive ferie estive nei medesimi periodi ed a comunicare all'altro il rispettivo periodo di ferie estivo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Inoltre, durante l'estate e comunque durante la sospensione del servizio scolastico, i ricorrenti manterranno il regime di frequentazione sopra indicato, occupandosi personalmente del figlio, facendo ricorso all'aiuto dei genitori e/o dei suoceri o di altre persone di fiducia. I ricorrenti, espressamente, convengono che il minore trascorrerà con la madre il Natale 2024 e con il padre la Pasqua 2025;
6) il figlio , lo si ripete, resterà affidato ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la Per_1 madre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio per educazione, salute e residenza abituale verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun
2 genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé.
I ricorrenti si obbligano a fare quanto necessario a permettere una frequentazione del figlio Per_1 con entrambi i genitori il più ampia possibile, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e nel rispetto delle esigenze e dei desideri di quest'ultimo;
7) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio in modo diretto ed alternato nei periodi di permanenza di presso di sé; le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori Per_1 in ragione del 50% fra di loro (anche in ossequio al Protocollo di Intesa del 7.10.2020 adottato dal
Tribunale di Lucca che dichiarano di conoscere di accettare nel suo contenuto); in particolare: dovranno intendersi come straordinarie:
A) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets;
B) spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dal figlio;
C) spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
D) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
E) nel caso di spese medico-sanitarie urgenti non ricorre la necessità di preventivo consenso che invece ricorre per tutte le spese straordinarie di altra natura;
Il genitore che abbia anticipato dette somme dovrà richiederle all'altro nella misura percentuale sopra indicata fornendo i giustificativi di spesa redatti ai nominativi del figlio, e dette somme dovranno essere rimborsate nella successiva mensilità.
8) i ricorrenti convengono altresì di aver già risolto e regolamentato ogni aspetto afferente l'assegnazione e attribuzione dei beni mobili;
9) i genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente qualsiasi variazione e ad informarsi reciprocamente in ordine a qualsiasi fatto rilevante per la crescita e l'educazione del figlio , Per_1 concertando tutte le decisioni di maggior interesse;
10) i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto economico loro riconducibile, e pertanto di non avere altra pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro se non gli obblighi assunti con il presente accordo;
11) i ricorrenti acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio sia per loro stessi che per il figlio minore».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in PI (PI) il 22/5/2004, dal quale è nato il figlio (nato il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n PI (PI) in data 22/5/2004, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di PI (PI) all'Atto Numero 42, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2004;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di PI (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/10/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELE GIORGETTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Nieri n. 60, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra i sigg.ri e Parte_1
a PI in data 22.5.2004, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di PI di Parte_2 provvedere alle annotazioni di Legge sui registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei registri dei
Comuni di residenza delle parti;
- dichiarare integralmente compensate le spese legali;
- confermare le statuizioni della separazione consensuale 10.3.2023, ad esclusione di quelle riguardanti gli aspetti afferenti l'immobile dei coniugi, oggi venduto, ed in conseguenza di ciò i coniugi hanno così stabilito le proprie residenze ed i propri centri abitativi e Parte_3 familiari in altri immobili dai predetti condotti in locazione;
e quindi omologare le seguenti condizioni:
1 1) i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio nel rispetto degli obblighi Persona_1 scolastici e degli impegni sociali e sportivi dello stesso, in ossequio al principio dell'affido condiviso, ripartendo il tempo da trascorrere con il minore in modo pressoché paritetico con un regime di alternanza settimanale così come di seguito pattuito, anche tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro;
il figlio minore trascorrerà con il padre i giorni di martedì e giovedì, dall'orario di uscita da scuola, pernottando presso l'abitazione del padre che provvederà a riaccompagnarlo a scuola la mattina successiva;
la madre terrà con sé il figlio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (dall'orario di uscita da scuola); il figlio , a settimane alternate, trascorrerà con i genitori i fine settimana: Per_1 ed in particolare, quando con il padre, dal venerdì dopo l'allenamento di calcio sino al lunedì mattina al rientro a scuola. Nel fine settimana di spettanza della madre, dal venerdì all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina al rientro a scuola, salvo diversi accordi con il dr. Parte_2
2) Avendo entrambi i genitori impegni lavorativi a volte incompatibili con gli orari di uscita da scuola del figlio e con quelli delle attività extrascolastiche, potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni paterni e materni i quali hanno manifestato la propria disponibilità ad occuparsi delle esigenze del nipote anche nei giorni in cui lo stesso sarà affidato al genero o alla nuora.
I coniugi si danno altresì reciprocamente atto che potranno in accordo fra loro, in considerazione dei loro impegni lavorativi (turni di lavoro, straordinari, impegni congressuali e/o di formazione scientifica), modificare ogni calendarizzazione e turnazione di frequentazione con il figlio;
Per_1
3) in considerazione del fatto che il figlio , dall'anno scolastico 2024/2025, frequenterà la Per_1 seconda superiore nel Comune di Lucca, i coniugi si dichiarano d'accordo a che lo stesso utilizzi i mezzi pubblici per raggiungere la scuola o l'abitazione della madre o del padre, quando gli stessi non potranno occuparsi personalmente di accompagnarlo;
4) i ricorrenti si impegnano altresì a permettere che il figlio, nei pomeriggi in cui, in forza del presente accordo, dovrebbe stare con l'altro genitore, possa trascorrere le ore pomeridiane presso le proprie abitazioni per esigenze di studio o ricreative;
in entrambi i casi, quando i genitori saranno impegnati nelle proprie attività lavorative, il figlio minore potrà contare, all'occorrenza, anche sulla presenza dei nonni paterni e materni, che si sono dichiarati disponibili ad occuparsi del nipote quando necessario;
5) quanto al riparto delle festività, i ricorrenti convengono che il figlio trascorrerà le vacanze invernali
(Natale/Capodanno) in linea di massima alternando di anno in anno il periodo, di modo che nel corso del medesimo anno se trascorreranno le festività natalizie con un genitore passeranno con l'altro il
Capodanno; stessa alternanza varrà quanto alle vacanze pasquali;
durante le vacanze estive il minore, salvo migliori accordi nel suo interesse raggiunti dai genitori, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni complessivamente anche consecutivi: i genitori, a tal fine, si impegnano a non prendere le rispettive ferie estive nei medesimi periodi ed a comunicare all'altro il rispettivo periodo di ferie estivo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Inoltre, durante l'estate e comunque durante la sospensione del servizio scolastico, i ricorrenti manterranno il regime di frequentazione sopra indicato, occupandosi personalmente del figlio, facendo ricorso all'aiuto dei genitori e/o dei suoceri o di altre persone di fiducia. I ricorrenti, espressamente, convengono che il minore trascorrerà con la madre il Natale 2024 e con il padre la Pasqua 2025;
6) il figlio , lo si ripete, resterà affidato ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la Per_1 madre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio per educazione, salute e residenza abituale verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun
2 genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé.
I ricorrenti si obbligano a fare quanto necessario a permettere una frequentazione del figlio Per_1 con entrambi i genitori il più ampia possibile, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e nel rispetto delle esigenze e dei desideri di quest'ultimo;
7) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio in modo diretto ed alternato nei periodi di permanenza di presso di sé; le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori Per_1 in ragione del 50% fra di loro (anche in ossequio al Protocollo di Intesa del 7.10.2020 adottato dal
Tribunale di Lucca che dichiarano di conoscere di accettare nel suo contenuto); in particolare: dovranno intendersi come straordinarie:
A) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets;
B) spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dal figlio;
C) spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
D) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
E) nel caso di spese medico-sanitarie urgenti non ricorre la necessità di preventivo consenso che invece ricorre per tutte le spese straordinarie di altra natura;
Il genitore che abbia anticipato dette somme dovrà richiederle all'altro nella misura percentuale sopra indicata fornendo i giustificativi di spesa redatti ai nominativi del figlio, e dette somme dovranno essere rimborsate nella successiva mensilità.
8) i ricorrenti convengono altresì di aver già risolto e regolamentato ogni aspetto afferente l'assegnazione e attribuzione dei beni mobili;
9) i genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente qualsiasi variazione e ad informarsi reciprocamente in ordine a qualsiasi fatto rilevante per la crescita e l'educazione del figlio , Per_1 concertando tutte le decisioni di maggior interesse;
10) i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto economico loro riconducibile, e pertanto di non avere altra pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro se non gli obblighi assunti con il presente accordo;
11) i ricorrenti acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio sia per loro stessi che per il figlio minore».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in PI (PI) il 22/5/2004, dal quale è nato il figlio (nato il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n PI (PI) in data 22/5/2004, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di PI (PI) all'Atto Numero 42, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2004;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di PI (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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