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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/10/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1467 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 24/09/1997, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Romeo (PEC
[...]
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberta Cannarozzo Faz- zari (PEC alermo.it) Email_2 CP_1
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 548/2021, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione monocratica, in data 09/02/2021
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«in totale riforma dell'impugnata sentenza nr. 548/2021, R.G. 1098/2018 pronunciata dal Tribunale di Palermo: accogliere per intero le domande proposte dal sig. in at- Parte_1 to di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
ritenere e dichiarare la responsabilità del nella deter- Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 minazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al risarcimento della integrale somma determinata come in premessa e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in favore dell'appellante; condannare il convenuto al pagamento dei compensi Controparte_1 professionali della fase stragiudiziale, oltre interessi moratori o quella di- versa somma che il Giudicante riterrà di giustizia. Condannare il al pagamento integrale delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali ed oltre ancora di- ritti successivi al deposito della sentenza del presente giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto legale anticipatario. »
Conclusioni per il appellato: CP_1
«- Rigettare l'appello e rigettare tutte le richieste, avanzate con l'appello, a cui oggi si resiste, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- Confermare, pertanto, in toto la sentenza di primo grado, oggi impugna- ta. In subordine, ridurre l'ammontare del risarcimento in applicazione de- gli artt.1227 e 2056 c.c. riconoscendo la responsabilità del conducente la bicicletta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudi- zio, anche ai sensi dell'art. 92 cpc.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 12/1/2018, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo il , chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni dovuti per il sinistro verificatosi in da- ta 12/5/2011 a , via Tembien, attribuito alla responsabilità CP_1 dell'ente convenuto per le condizioni del manto stradale.
2. Il si costituiva con comparsa del 7/5/2018, oppo- CP_1 CP_1 nendosi all'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti.
3. Con sentenza n. 48/2021 del 9/2/2021, il Tribunale di Palermo, defi- nendo il giudizio, rigettava le domande proposte dal e disponeva Pt_1 la compensazione integrale delle spese processuali.
4. Con citazione del 10/9/2021, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento delle domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
5. Il si è costituito con comparsa del 10/12/2021, op- Controparte_1 ponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 6. Il giudizio è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 6/6/2024, in virtù del collocamento in quiescenza del procuratore costituito dell'ente locale appellato, ed è stato riassunto dell'appellante con ricorso del 26/7/2024.
7. Le parti hanno precisato le conclusioni, nei termini riportati in epigrafe, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 19/2/2025 e con ordinanza dell'11/4/2025 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi con- clusionali di cui all'art. 190 c.p.c..
8. Con i primi due motivi di impugnazione, che integrano un unico motivo articolato in più profili, l'appellante lamenta l'errata valutazione del com- pendio probatorio offerto a sostegno della domanda.
9. L'odierno giudizio ha a oggetto la richiesta di risarcimento dei danni che l'appellante ha proposto nei confronti del per Controparte_1
l'incidente svoltosi in data 12/5/2011, allorquando egli, all'epoca mino- renne, mentre percorreva a bordo di una bicicletta la via Tembien di Pa- lermo, giunto all'incrocio con la via Cartagine, perdeva il controllo del mezzo asseritamente a causa di un pozzetto fognario sottoquotato rispet- to al manto, ritenuto integrare una insidia, e riportava lesioni al polso.
10. Al riguardo va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sic- ché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto cau- sale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità
o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della co- sa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneg- giato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve consi- derarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (così Cass., n. 12663 del 2024).
11. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che l'odierno appellante non abbia assolto l'onere della prova richiesto per dimostrare l'evento danno- so e il nesso causale tra la sua verificazione e le condizioni del manto stra- dale, sia in virtù della contraddittorietà della prova testimoniale assunta, che in virtù delle caratteristiche stesse della indicata irregolarità del man-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 to stradale.
12. Con specifico riguardo alla prova testimoniale, consistente nella depo- sizione di , cognato del per averne sposato la so- Testimone_1 Pt_1 rella in epoca successiva al sinistro, il Tribunale di Palermo ha ritenuto le dichiarazioni rese inattendibili a causa delle seguenti incongruenze:
- il testimone si è contraddetto in relazione all'epoca del sinistro, inizialmente collocata solo un paio di anni prima della deposizione e poi indicata in dieci anni prima;
- il testimone ha riferito che il giovane era solo il giorno Pt_1 dell'incidente e che i genitori erano stati avvertiti da altre persone accorse in seguito alla caduta, in pieno contrasto con la prospetta- zione dell'attore, secondo il quale al momento dell'incidente sa- rebbe stato in compagnia del padre;
- il testimone ha riferito che il minore sarebbe stato portato in ospedale dopo l'incidente, mentre secondo le allegazioni del
[...]
e la documentazione medica fornita, il danneggiato sarebbe Pt_2 stato dapprima medicato a casa e quindi accompagnato in ospeda-
solo il giorno successivo;
- il nominativo del testimone non risulta essere stato indicato dall'attore nella prima richiesta di risarcimento del danno formula- ta nei confronti del nel giugno del 2011, ma solo di una CP_1 successiva missiva inviata a distanza di cinque anni nel maggio del 2016.
13. Con il primo profilo del motivo di impugnazione in esame, l'appellante contesta che il testimone avrebbe correttamente collocato nel tempo l'accaduto, riferendo ai due anni solamente la circostanza della scoperta del legame di parentela tra l'appellante e la sua fidanzata dell'epoca e che l'attendibilità della deposizione si ricaverebbe dai riferimenti relativi all'esatta identificazione del luogo del sinistro e la puntuale descrizione dei danni riportati dalla bicicletta. Ha contestato, poi, la sussistenza di contraddizioni tra quanto riferito dal testimone e quanto allegato nell'atto introduttivo del giudizio, circa la presenza sui luoghi del padre della vitti- ma, giacché quanto riferito sarebbe stato compatibile con la presenza nei paraggi del genitore, che non sarebbe stato inizialmente scorto dal testi- mone.
14. Il motivo di impugnazione è infondato, dovendosi rilevare l'effettiva sussistenza di tutte le incongruenze puntualmente evidenziate dal Tribu- nale di Palermo.
15. Al riguardo appare opportuno riportare testualmente il contenuto del-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 la deposizione in questione, come tratto dal verbale di udienza del 10/12/2019:
Sui capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte attrice ri- sponde: «all'incirca un paio di anni fa, mi trovavo in una villet- ta in via Cartagine a , di giorno, non ricordo se era CP_1 mattina o pomeriggio, quando ho visto un ragazzino con una bicicletta che proveniva da una traversa di via Cartagine, non ricordo il nome, vi era un pozzetto ribassato rispetto al manto stradale e il ragazzino, che si chiamava è Parte_1 caduto e si è fatto male al braccio. Sono accorsi i genitori che erano stati chiamati da altre persone che erano lì presenti e che conoscevano il padre che ha una attività commerciale nei pressi e lo hanno portato in ospedale. In quel periodo io già frequentavo la sorella di che si chiama Jes- Parte_1 sica Romano, avevamo degli amici in comune, non eravamo ancora fidanzati, ma non sapevo quando ho assistito all'incidente che si trattava di suo fratello, l'ho saputo solo do- po un paio di anni quando ci siamo fidanzati e ho conosciuto la sua famiglia. La bici si era un po' distrutta, ricordo che aveva il manubrio storto, la ruota storta se mal non rammento.”
Si dà atto che a questo punto vengono mostrate al teste le 4 ritrazioni fotografiche allegate all'atto di citazione e lo stesso dichiara «dopo dieci anni non mi posso ricordare tutto perfet- tamente ma comunque riconosco le foto».
Al teste viene chiesto dal Giudice di precisare dove si trovava rispetto al luogo ritratto nella foto n. 2 che viene stampata, lo stesso pone una sigla vicino alla freccia indicata con penna ne- ra nel luogo ove si trovava a sinistra rispetto al pozzetto.
ADR AVV. «io mi trovavo nella parte rialzata della Parte_4 villetta a circa cinque metri dal luogo dove è avvenuto l'incidente: quando l'ho visto era solo con la Parte_1 bici».
16. Dall'esame integrale della deposizione si evince l'effettiva sussistenza delle incongruenze circa la datazione dell'evento, dapprima indicato come avvenuto solo due anni prima della deposizione e poi collocato dieci anni prima. Il chiaro tenore letterale delle dichiarazioni esclude la possibilità che il testimone potesse riferirsi alla conoscenza del come fratel- Pt_1 lo della sua amica dell'epoca, poi divenuta fidanzata e moglie, giacché la conoscenza di tale evento viene, invece, collocata in un'altra epoca ed
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 esattamente a distanza di due anni dal fidanzamento.
17. Altrettanto evidenti appaiono le incongruenze tra quanto riferito dal testimone in merito all'assenza sui luoghi del padre del e al fatto Pt_1 che quest'ultimo sarebbe stato subito condotto in ospedale, rispetto a quanto riferito dallo stesso appellante nell'atto introduttivo del giudizio.
18. Deve ritenersi, pertanto, pienamente condivisibile la valutazione complessiva di inattendibilità dell'unico testimone indicato dall'appellante al fine di dimostrare la dinamica del sinistro, e circa l'insufficienza di tale prova, in assenza di ulteriori elementi istruttori utili a costituire un valido riscontro alle circostanze riferite dal testimone.
19. Il provvedimento appellato, inoltre, risulta aver rigettato la domanda risarcitoria sulla base della stessa documentazione fotografica prodotta dall'appellante, giudicata come inidonea a dimostrare le condizioni idonee a sostenere la pretesa risarcitoria, giacché la stessa mostrerebbe solo la presenza di un lieve dislivello dell'asfalto in corrispondenza di un pozzetto fognario, tenuto conto anche delle condizioni di tempo e di luogo del sini- stro, che si sarebbe verificato intorno alle ore 17:00 nel mese di maggio, in condizioni di visibilità certamente buone, e tenuto conto del fatto che lo stesso attore aveva dichiarato di procedere a velocità moderata.
20. Con il secondo profilo del motivo di appello in esame, l'odierno appel- lante rileva l'idoneità della prova fotografica a dimostrare l'esistenza di una vera e propria insidia nel manto stradale, sia per le caratteristiche dell'anomalia che per via del fatto che la stessa non era stata segnalata agli utenti della strada.
21. Al fine di valutare il profilo del motivo di impugnazione in esame ap- pare opportuno riportare nella presente sentenza il materiale fotografico prodotto dall'appellante nel giudizio di primo grado:
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 22. Questa Corte condivide la valutazione del Tribunale di Palermo circa il fatto che le immagini fotografiche prodotte documentano la presenza di un pozzetto fognario solo leggermente sottoquotato rispetto al manto stradale, peraltro parzialmente ricoperto da asfalto, tale da dar luogo a un dislivello modesto nella sede stradale, difficilmente idoneo a determinare una turbativa nella circolazione stradale tale da poter determinare un in- cidente come quello descritto dall'attore.
23. In ogni caso, alla luce della giurisprudenza precedentemente citata, la modesta intrinseca pericolosità dell'anomalia suindicata consente di rite- nere che la stessa fosse ampiamente suscettibile di essere prevista e su- perata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, di tal che può ritenersi che il comportamento imprudente di quest'ultimo abbia inciso nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, escludendo la responsabilità dell'ente locale custode.
24. Al riguardo, come correttamente evidenziato dal Comune appellato, anche laddove si potessero superare le evidenti carenze probatorie circa la prova dell'effettiva dinamica del sinistro, la prospettazione dei fatti ef- fettuata dall'attore sarebbe comunque inidonea a dar luogo all'accoglimento della domanda risarcitoria. Al riguardo, infatti, si potreb- bero comunque formulare due ipotesi entrambe idonee ad escludere la responsabilità dell'ente locale, giacché o il che all'epoca aveva Pt_1 tredici anni e sette mesi, non era ancora in possesso delle competenze per guidare con piena padronanza la bicicletta in suo possesso, e in tal caso la responsabilità del sinistro andrebbe ricondotta ai genitori che gli avrebbe- ro consentito di condurla sulla via pubblica senza alcuna assistenza, ovve- ro lo stesso era già in grado di condurre con sicurezza il mezzo, e in tal ca- so avrebbe adottato un comportamento imprudente, ben potendosi av- vedere della lieve irregolarità del manto stradale.
25. Va, pertanto, complessivamente condivisa la valutazione di insuffi- cienza del compendio probatorio fornito dall'appellante a dimostrare la
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 fondatezza della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
26. Il rigetto del motivo di impugnazione precedentemente esaminato comporta, logicamente, il rigetto degli ulteriori motivi di impugnazione, con i quali l'appellante ha chiesto l'espletamento di una CTU medico- legale e la riforma del capo della pronuncia che ha disposto la compensa- zione delle spese processuali.
27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 2.000,00 (di cui euro 570 per studio, euro 470 per la fase introdut- tiva ed euro 960 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA nella misura di legge.
28. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
con citazione del 10/09/2021, avverso la sen- Controparte_1 tenza n. 548/2021, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 09/02/2021;
• condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di dell'ente appellato che liquida in complessivi euro 2.00,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 09/10/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1467 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 24/09/1997, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Romeo (PEC
[...]
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberta Cannarozzo Faz- zari (PEC alermo.it) Email_2 CP_1
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 548/2021, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione monocratica, in data 09/02/2021
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«in totale riforma dell'impugnata sentenza nr. 548/2021, R.G. 1098/2018 pronunciata dal Tribunale di Palermo: accogliere per intero le domande proposte dal sig. in at- Parte_1 to di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
ritenere e dichiarare la responsabilità del nella deter- Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 minazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al risarcimento della integrale somma determinata come in premessa e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in favore dell'appellante; condannare il convenuto al pagamento dei compensi Controparte_1 professionali della fase stragiudiziale, oltre interessi moratori o quella di- versa somma che il Giudicante riterrà di giustizia. Condannare il al pagamento integrale delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali ed oltre ancora di- ritti successivi al deposito della sentenza del presente giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto legale anticipatario. »
Conclusioni per il appellato: CP_1
«- Rigettare l'appello e rigettare tutte le richieste, avanzate con l'appello, a cui oggi si resiste, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- Confermare, pertanto, in toto la sentenza di primo grado, oggi impugna- ta. In subordine, ridurre l'ammontare del risarcimento in applicazione de- gli artt.1227 e 2056 c.c. riconoscendo la responsabilità del conducente la bicicletta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudi- zio, anche ai sensi dell'art. 92 cpc.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 12/1/2018, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo il , chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni dovuti per il sinistro verificatosi in da- ta 12/5/2011 a , via Tembien, attribuito alla responsabilità CP_1 dell'ente convenuto per le condizioni del manto stradale.
2. Il si costituiva con comparsa del 7/5/2018, oppo- CP_1 CP_1 nendosi all'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti.
3. Con sentenza n. 48/2021 del 9/2/2021, il Tribunale di Palermo, defi- nendo il giudizio, rigettava le domande proposte dal e disponeva Pt_1 la compensazione integrale delle spese processuali.
4. Con citazione del 10/9/2021, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento delle domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
5. Il si è costituito con comparsa del 10/12/2021, op- Controparte_1 ponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 6. Il giudizio è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 6/6/2024, in virtù del collocamento in quiescenza del procuratore costituito dell'ente locale appellato, ed è stato riassunto dell'appellante con ricorso del 26/7/2024.
7. Le parti hanno precisato le conclusioni, nei termini riportati in epigrafe, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 19/2/2025 e con ordinanza dell'11/4/2025 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi con- clusionali di cui all'art. 190 c.p.c..
8. Con i primi due motivi di impugnazione, che integrano un unico motivo articolato in più profili, l'appellante lamenta l'errata valutazione del com- pendio probatorio offerto a sostegno della domanda.
9. L'odierno giudizio ha a oggetto la richiesta di risarcimento dei danni che l'appellante ha proposto nei confronti del per Controparte_1
l'incidente svoltosi in data 12/5/2011, allorquando egli, all'epoca mino- renne, mentre percorreva a bordo di una bicicletta la via Tembien di Pa- lermo, giunto all'incrocio con la via Cartagine, perdeva il controllo del mezzo asseritamente a causa di un pozzetto fognario sottoquotato rispet- to al manto, ritenuto integrare una insidia, e riportava lesioni al polso.
10. Al riguardo va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sic- ché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto cau- sale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità
o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della co- sa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneg- giato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve consi- derarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (così Cass., n. 12663 del 2024).
11. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che l'odierno appellante non abbia assolto l'onere della prova richiesto per dimostrare l'evento danno- so e il nesso causale tra la sua verificazione e le condizioni del manto stra- dale, sia in virtù della contraddittorietà della prova testimoniale assunta, che in virtù delle caratteristiche stesse della indicata irregolarità del man-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 to stradale.
12. Con specifico riguardo alla prova testimoniale, consistente nella depo- sizione di , cognato del per averne sposato la so- Testimone_1 Pt_1 rella in epoca successiva al sinistro, il Tribunale di Palermo ha ritenuto le dichiarazioni rese inattendibili a causa delle seguenti incongruenze:
- il testimone si è contraddetto in relazione all'epoca del sinistro, inizialmente collocata solo un paio di anni prima della deposizione e poi indicata in dieci anni prima;
- il testimone ha riferito che il giovane era solo il giorno Pt_1 dell'incidente e che i genitori erano stati avvertiti da altre persone accorse in seguito alla caduta, in pieno contrasto con la prospetta- zione dell'attore, secondo il quale al momento dell'incidente sa- rebbe stato in compagnia del padre;
- il testimone ha riferito che il minore sarebbe stato portato in ospedale dopo l'incidente, mentre secondo le allegazioni del
[...]
e la documentazione medica fornita, il danneggiato sarebbe Pt_2 stato dapprima medicato a casa e quindi accompagnato in ospeda-
solo il giorno successivo;
- il nominativo del testimone non risulta essere stato indicato dall'attore nella prima richiesta di risarcimento del danno formula- ta nei confronti del nel giugno del 2011, ma solo di una CP_1 successiva missiva inviata a distanza di cinque anni nel maggio del 2016.
13. Con il primo profilo del motivo di impugnazione in esame, l'appellante contesta che il testimone avrebbe correttamente collocato nel tempo l'accaduto, riferendo ai due anni solamente la circostanza della scoperta del legame di parentela tra l'appellante e la sua fidanzata dell'epoca e che l'attendibilità della deposizione si ricaverebbe dai riferimenti relativi all'esatta identificazione del luogo del sinistro e la puntuale descrizione dei danni riportati dalla bicicletta. Ha contestato, poi, la sussistenza di contraddizioni tra quanto riferito dal testimone e quanto allegato nell'atto introduttivo del giudizio, circa la presenza sui luoghi del padre della vitti- ma, giacché quanto riferito sarebbe stato compatibile con la presenza nei paraggi del genitore, che non sarebbe stato inizialmente scorto dal testi- mone.
14. Il motivo di impugnazione è infondato, dovendosi rilevare l'effettiva sussistenza di tutte le incongruenze puntualmente evidenziate dal Tribu- nale di Palermo.
15. Al riguardo appare opportuno riportare testualmente il contenuto del-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 la deposizione in questione, come tratto dal verbale di udienza del 10/12/2019:
Sui capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte attrice ri- sponde: «all'incirca un paio di anni fa, mi trovavo in una villet- ta in via Cartagine a , di giorno, non ricordo se era CP_1 mattina o pomeriggio, quando ho visto un ragazzino con una bicicletta che proveniva da una traversa di via Cartagine, non ricordo il nome, vi era un pozzetto ribassato rispetto al manto stradale e il ragazzino, che si chiamava è Parte_1 caduto e si è fatto male al braccio. Sono accorsi i genitori che erano stati chiamati da altre persone che erano lì presenti e che conoscevano il padre che ha una attività commerciale nei pressi e lo hanno portato in ospedale. In quel periodo io già frequentavo la sorella di che si chiama Jes- Parte_1 sica Romano, avevamo degli amici in comune, non eravamo ancora fidanzati, ma non sapevo quando ho assistito all'incidente che si trattava di suo fratello, l'ho saputo solo do- po un paio di anni quando ci siamo fidanzati e ho conosciuto la sua famiglia. La bici si era un po' distrutta, ricordo che aveva il manubrio storto, la ruota storta se mal non rammento.”
Si dà atto che a questo punto vengono mostrate al teste le 4 ritrazioni fotografiche allegate all'atto di citazione e lo stesso dichiara «dopo dieci anni non mi posso ricordare tutto perfet- tamente ma comunque riconosco le foto».
Al teste viene chiesto dal Giudice di precisare dove si trovava rispetto al luogo ritratto nella foto n. 2 che viene stampata, lo stesso pone una sigla vicino alla freccia indicata con penna ne- ra nel luogo ove si trovava a sinistra rispetto al pozzetto.
ADR AVV. «io mi trovavo nella parte rialzata della Parte_4 villetta a circa cinque metri dal luogo dove è avvenuto l'incidente: quando l'ho visto era solo con la Parte_1 bici».
16. Dall'esame integrale della deposizione si evince l'effettiva sussistenza delle incongruenze circa la datazione dell'evento, dapprima indicato come avvenuto solo due anni prima della deposizione e poi collocato dieci anni prima. Il chiaro tenore letterale delle dichiarazioni esclude la possibilità che il testimone potesse riferirsi alla conoscenza del come fratel- Pt_1 lo della sua amica dell'epoca, poi divenuta fidanzata e moglie, giacché la conoscenza di tale evento viene, invece, collocata in un'altra epoca ed
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 esattamente a distanza di due anni dal fidanzamento.
17. Altrettanto evidenti appaiono le incongruenze tra quanto riferito dal testimone in merito all'assenza sui luoghi del padre del e al fatto Pt_1 che quest'ultimo sarebbe stato subito condotto in ospedale, rispetto a quanto riferito dallo stesso appellante nell'atto introduttivo del giudizio.
18. Deve ritenersi, pertanto, pienamente condivisibile la valutazione complessiva di inattendibilità dell'unico testimone indicato dall'appellante al fine di dimostrare la dinamica del sinistro, e circa l'insufficienza di tale prova, in assenza di ulteriori elementi istruttori utili a costituire un valido riscontro alle circostanze riferite dal testimone.
19. Il provvedimento appellato, inoltre, risulta aver rigettato la domanda risarcitoria sulla base della stessa documentazione fotografica prodotta dall'appellante, giudicata come inidonea a dimostrare le condizioni idonee a sostenere la pretesa risarcitoria, giacché la stessa mostrerebbe solo la presenza di un lieve dislivello dell'asfalto in corrispondenza di un pozzetto fognario, tenuto conto anche delle condizioni di tempo e di luogo del sini- stro, che si sarebbe verificato intorno alle ore 17:00 nel mese di maggio, in condizioni di visibilità certamente buone, e tenuto conto del fatto che lo stesso attore aveva dichiarato di procedere a velocità moderata.
20. Con il secondo profilo del motivo di appello in esame, l'odierno appel- lante rileva l'idoneità della prova fotografica a dimostrare l'esistenza di una vera e propria insidia nel manto stradale, sia per le caratteristiche dell'anomalia che per via del fatto che la stessa non era stata segnalata agli utenti della strada.
21. Al fine di valutare il profilo del motivo di impugnazione in esame ap- pare opportuno riportare nella presente sentenza il materiale fotografico prodotto dall'appellante nel giudizio di primo grado:
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 22. Questa Corte condivide la valutazione del Tribunale di Palermo circa il fatto che le immagini fotografiche prodotte documentano la presenza di un pozzetto fognario solo leggermente sottoquotato rispetto al manto stradale, peraltro parzialmente ricoperto da asfalto, tale da dar luogo a un dislivello modesto nella sede stradale, difficilmente idoneo a determinare una turbativa nella circolazione stradale tale da poter determinare un in- cidente come quello descritto dall'attore.
23. In ogni caso, alla luce della giurisprudenza precedentemente citata, la modesta intrinseca pericolosità dell'anomalia suindicata consente di rite- nere che la stessa fosse ampiamente suscettibile di essere prevista e su- perata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, di tal che può ritenersi che il comportamento imprudente di quest'ultimo abbia inciso nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, escludendo la responsabilità dell'ente locale custode.
24. Al riguardo, come correttamente evidenziato dal Comune appellato, anche laddove si potessero superare le evidenti carenze probatorie circa la prova dell'effettiva dinamica del sinistro, la prospettazione dei fatti ef- fettuata dall'attore sarebbe comunque inidonea a dar luogo all'accoglimento della domanda risarcitoria. Al riguardo, infatti, si potreb- bero comunque formulare due ipotesi entrambe idonee ad escludere la responsabilità dell'ente locale, giacché o il che all'epoca aveva Pt_1 tredici anni e sette mesi, non era ancora in possesso delle competenze per guidare con piena padronanza la bicicletta in suo possesso, e in tal caso la responsabilità del sinistro andrebbe ricondotta ai genitori che gli avrebbe- ro consentito di condurla sulla via pubblica senza alcuna assistenza, ovve- ro lo stesso era già in grado di condurre con sicurezza il mezzo, e in tal ca- so avrebbe adottato un comportamento imprudente, ben potendosi av- vedere della lieve irregolarità del manto stradale.
25. Va, pertanto, complessivamente condivisa la valutazione di insuffi- cienza del compendio probatorio fornito dall'appellante a dimostrare la
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 fondatezza della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
26. Il rigetto del motivo di impugnazione precedentemente esaminato comporta, logicamente, il rigetto degli ulteriori motivi di impugnazione, con i quali l'appellante ha chiesto l'espletamento di una CTU medico- legale e la riforma del capo della pronuncia che ha disposto la compensa- zione delle spese processuali.
27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 2.000,00 (di cui euro 570 per studio, euro 470 per la fase introdut- tiva ed euro 960 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA nella misura di legge.
28. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
con citazione del 10/09/2021, avverso la sen- Controparte_1 tenza n. 548/2021, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 09/02/2021;
• condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di dell'ente appellato che liquida in complessivi euro 2.00,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 09/10/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
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