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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 768/2021 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Fontana, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione Parte_1
ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Gragnano (NA) alla via Roma n. 13
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Alfredo Cigliano, Controparte_1
Roberto Marsili e Emilio Cigliano, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
elett.te dom.ta presso lo studio dei suoi difensori in Napoli alla Via Toledo n. 156
CONVENUTA
1 Oggetto: risarcimento danni a persona.
Conclusioni: Come note di trattazione scritta relative all'udienza del 23.01.2025 e da comparse conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.02.2021 l'attore conveniva in giudizio Parte_1
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito dell'evento Controparte_1
dannoso verificatosi in data 25.01.2019, verso le ore 12.00, presso il comprensorio sciistico “Monterosa Ski”
in Valle d'Aosta.
Premetteva che, nelle suddette circostanze, dopo aver acquistato lo skipass giornaliero, si recava sulle piste gestite dall'impianto “Monterosa Ski” e precisamente ad Ayas-Champoluc per sciare;
esponeva che mentre sciava a velocità moderata, uno sciatore gli tagliava la traiettoria e, pur mantenendo l'equilibrio, a causa di un avvallamento della pista non segnalato, finiva per impattare violentemente contro un palo di innevamento artificiale posto al lato della pista senza alcuna recinzione e/o protezione, riportando lesioni personali, per le quali veniva condotto dapprima presso il centro traumatologico di Ayas-Champoluc e, poi,
mediante elisoccorso, presso il pronto soccorso dell'ospedale regionale, azienda USL di Valle d'Aosta, dove veniva ricoverato per le cure del caso e dove, in data 30.01.2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico per le fratture riportate, per essere dimesso in data 02.02.2019; deduceva che alle dimissioni seguivano visite specialistiche, esami radiografici, fisioterapie e cicli di riabilitazione motoria, fino alla guarigione con postumi, certificata il 20.09.2019. Ritenendo sussistente la responsabilità della sia Controparte_1
contrattuale ai sensi degli artt. 1281 e 1176 c.c. sia extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 c.c., in ordine alla produzione dell'evento dannoso per non aver assicurato agli utenti la pratica dell'attività sciistica in condizioni di sicurezza, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite, quantificati in complessivi € 94.252,19 o nella diversa misura
2 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al difensore anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.02.2021, si costituiva in giudizio la _1
, che eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente in base a tutti i
[...]
possibili fori alternativi il Tribunale di Aosta;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere tenuta unicamente alla gestione degli impianti di risalita e non anche alla gestione delle piste;
nel merito,
contestava in ogni caso la propria responsabilità per aver adottato nella gestione della pista tutti i sistemi di protezione e di segnalazione idonei per le caratteristiche della pista, ritenendo il sinistro imputabile allo stesso danneggiato per aver perso il controllo degli sci per sua imperizia o imprudenza, e ritenendo la sua condotta, ai sensi dell'art. 1227 c.c., elemento causale esclusivo dei danni;
contestava la quantificazione dei danni, palesemente eccessiva, e il nesso causale tra l'evento e parte delle lesioni lamentate. Chiedeva,
quindi, la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., raccolti l'interrogatorio formale dell'attore e la prova orale richiesta da parte attrice, espletata la c.t.u. medico-legale in persona dell'attore, questo Giudice,
tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, con provvedimento del 25.01.2025
reso a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 23.01.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la assegnava a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società
convenuta.
L'eccezione risulta ritualmente proposta, giacché la convenuta, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, indicando, altresì, l'ufficio giudiziario ritenuto competente (cfr. Cass. civ. n. 2548/2022).
La convenuta, difatti, ha indicato quale foro territorialmente competente il Tribunale di Aosta, ex art. 19
c.p.c., in quanto sede della persona giuridica convenuta -deducendo (e provando mediante copia di estratto della visura camerale della società) di non avere ulteriori sedi e rappresentanti autorizzati a stare in giudizio
3 al di fuori della Valle d'Aosta- ovvero ex art. 20 c.p.c. in relazione al luogo in cui è stato stipulato il contratto mediante l'acquisto dello skipass (forum contractus) e in cui si è verificato l'evento dannoso (forum delicti).
Nel caso in esame, tuttavia, risulta essere stato concluso tra le parti un contratto di skipass, contratto atipico che può essere qualificato come contratto del consumatore, ove venga concluso da un consumatore, persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, lett. a), d.lgs. 206/2005), e un professionista,
persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (art. 3, lett. c, d.lgs. 206/2005).
La qualifica soggettiva delle parti contraenti consente di applicare la disciplina di protezione del consumatore contenuta nel d.lgs. 206/2005; in particolare, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u, il giudice territorialmente competente per le controversie tra consumatore e professionista è individuato in base alla residenza o al domicilio elettivo del consumatore (foro del consumatore), in deroga alle ordinarie regole contenute nel Codice di procedura civile (cfr. Tribunale di Napoli sent. n. 6753/2024, Tribunale di Foggia
sent. n. 2683/2024).
Pertanto, la causa è stata correttamente radicata presso il Tribunale di Torre Annunziata, secondo le regole del foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u, d.lgs. 206/2005 (risiedendo l'attore in Castellammare
di Stabia).
La domanda è procedibile avendo l'istante provveduto all'esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in L. 10.11.2014 n. 162, inoltrando alla il relativo invito unitamente alla richiesta di risarcimento, a mezzo Pec del 24.09.2019; Controparte_1
nulla è stato eccepito e rilevato in merito alla ritualità dell'invito inoltrato entro la prima udienza.
Va, altresì, respinta, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
deduce il proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto di essere tenuta unicamente Controparte_1
alla manutenzione degli impianti di risalita e non anche alla gestione delle piste, di competenza di soggetti terzi.
Invero, la legittimazione attiva dell'attore e quella passiva della convenuta, per quanto prospettato in citazione, sussistono, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali a seguito dell'evento dannoso verificatosi nel comprensorio sciistico gestito dalla convenuta e avendo proposto azione di responsabilità
4 sia contrattuale ex artt. 1281 e 1176 c.c. sia extracontrattuale ex art. 2051 e 2043 c.c. nei confronti del soggetto tenuto, secondo le norme richiamate, in virtù degli obblighi contrattuali assunti con il contratto di skipass o, comunque, quale custode e gestore dell'impianto, al risarcimento dei danni in caso di accoglimento della domanda.
Va precisato, al riguardo, che nella legge 24.12.2003 n. 363 -in vigore al momento del verificarsi del sinistro-
, che disciplinava la sicurezza nella pratica degli sport invernali, sono definite “aree sciabili attrezzate” le superfici innevate, anche artificialmente, “aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di
innevamento”, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;
tale definizione assume notevole rilievo, nella misura in cui stabilendo un collegamento fra la fase di risalita, di norma effettuata grazie all'uso degli appositi impianti, e la successiva fase di discesa in pista, il legislatore indica che i gestori delle aree sciistiche attrezzate sono al contempo gestori degli impianti di risalita ed amministratori delle piste da discesa.
In tale ottica il gestore viene chiamato a rispondere non solo dei sinistri che si verificano nella fase di risalita, ma anche di quelli occorsi durante la discesa e derivanti dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi specifici su di lui gravanti sia in virtù del contratto medesimo sia in virtù della sua qualità di custode e gestore dell'impianto (tra cui la segnalazione di fonti di pericolo, l'adozione di misure di protezione e, più
in generale, la manutenzione delle piste). Tanto è stato confermato anche dalla giurisprudenza, secondo cui il gestore degli impianti di risalita, che emette lo skipass, si presenta allo sciatore quale soggetto responsabile sia del trasporto in vetta che della gestione-manutenzione delle piste in discesa servite dagli impianti di risalita, di talché il gestore è obbligato a garantire, rispondendone contrattualmente oltre che ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia la sicura fruizione dell'impianto di risalita che la mancanza sulle piste di insidie non segnalate e difficilmente fronteggiabili anche con una condotta prudente e con una particolare perizia
(cfr. Cass. civ. n. 7417/2017; Cass. civ. n. 2563/2007; Tribunale di Trento, sent. n. 473/2018; Tribunale di
Pinerolo, sent. n. 507/2000; Tribunale di L'Aquila, sent. n. 281/2012; cfr. anche Tribunale di Napoli, sent. n,
855/2011: “... con l'acquisto dello skipass si conclude un contratto riferito non solo al trasporto di persone
nella fase di risalita, ma anche all'utilizzo della pista di discesa” con la conseguenza che “la responsabilità
del gestore è in entrambe le fasi contrattuale”).
Sussiste, altresì, la titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio, provata mediante la documentazione allegata, essendo stato prodotto in atti copia dello skipass acquistato da per Parte_1
5 la data del 25.01.2019 per l'utilizzo degli impianti della oltre che documentazione medica Controparte_1
relativa alle lesioni subite dall'attore e copia della relazione d'intervento della Polizia di Stato.
Ai fini della corretta soluzione della controversia, giova rilevare che l'attore ha invocato la responsabilità
risarcitoria della sia titolo contrattuale, in ragione del contratto atipico c.d. di skipass Controparte_1
stipulato con la convenuta, sia a titolo extracontrattuale in ragione della custodia dell'impianto sciistico da parte della stessa.
Ed invero secondo la giurisprudenza prevalente il gestore di un'area sciabile risponde dei danni subiti dagli utenti sia a titolo di inadempimento contrattuale sia a titolo di responsabilità extracontrattuale.
In particolare, sussiste la responsabilità contrattuale atteso che il gestore, stipulando con il cliente un contratto di skipass, si è impegnato a fornire, come già sopra precisato, due distinti servizi: l'utilizzo degli impianti di risalita e la fruizione delle piste da sci.
Il contratto atipico di skipass, con cui il gestore dell'area sciabile attrezzata, assume di regola anche “il ruolo
di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita", "consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo,
ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo
convenzionalmente stabilito"; con tale contratto si ravvisa l'obbligo a carico del gestore "della
manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei
danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme
che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia
eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile
ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale" (cfr. Cass. civ. n. 7417/2017; Cass. civ. n. 2563/2007).
Pertanto, anche nel caso di danni prodotti nella fase di discesa lungo le aree sciabili attrezzate, si può
configurare la responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. del gestore della pista da sci,
purché il danno lamentato dall'istante sia eziologicamente riconducibile all'inadempimento del debitore
(cfr. Cass., 2563/2007; Tribunale L'Aquila 28/2012).
La ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione trova conforto normativo nella disciplina della legge n.
363/2003, vigente all'epoca dei fatti, che regolamentava gli obblighi dei gestori con riferimento all'intera area sciabile attrezzata, prevedendo che “i gestori ... assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e
ricreative in condizioni di sicurezza ... hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presentì lungo le
6 piste mediante l'utilizzo di adeguale protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo” (art. 3,
1 comma), che “qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato.
Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli
stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa” (art. 7); prevedeva, ancora, l'obbligo dei gestori “di provvedere alla messa in sicurezza delle stesse, installando opportune protezioni e segnalando i
pericoli ivi presenti” (art. 11), con la conseguente responsabilità civile per i danni occorsi in caso di inadempimento dell'obbligo suddetto (art. 15).
E' noto che, il danneggiato che intenda ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, allegare l'inadempimento e provare il danno subito nell'an e nel quantum, nonché il nesso causale tra quest'ultimo e l'allegato inadempimento, mentre spetta alla controparte offrire la prova di aver correttamente adempiuto ovvero l'esistenza di un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale.
Ciò nondimeno, come detto, la responsabilità contrattuale del gestore dell'impianto da sci può concorrere con la sua responsabilità a titolo extracontrattuale, ove si verifichino i relativi presupposti applicativi.
L'esistenza di un vincolo di natura contrattuale, difatti, non esclude la possibilità che del medesimo evento il gestore ne debba rispondere a diverso titolo, avendo avuto modo di chiarire la giurisprudenza che è
sempre ammesso il cumulo fra azione contrattuale e azione extracontrattuale quando una medesima condotta è fonte sia di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale (Tribunale di
Milano sent. n. 2652/2018; Tribunale di Alessandria sent. n. 597/2022; Tribunale di Macerata, sent. n.
761/2019).
La giurisprudenza, difatti, ha riconosciuto anche l'astratta configurabilità, in capo al gestore della pista da sci, di una responsabilità ex art. 2051 c.c. derivante dal rapporto di custodia con la medesima (Cass. civ. n.
21241/2013; n. 832/2006; Trib. Sulmona, 08.06.2011; Trib. Cuneo 14.01.2009).
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. L'art. 2051 c.c. prevede, quindi, una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può
essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
7 In particolare, il gestore dell'impianto di risalita è tenuto a risarcire, ai sensi dell'art. 2051 c.c., i danni occorsi lungo la pista da sci, considerato che il custode è chi in concreto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, prescindendo dalla proprietà o dalla relazione diretta con il bene. Tale soggetto, quindi,
risulta obbligato a garantire la sicurezza della pista, obbligandosi a risarcire i danni verificatosi sulla stessa
(cfr. Cass. civ. n. 16223/2022, n. 2563/2007, n. 832/2006).
Quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, si ritiene che: “... in
tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra
la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo
alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può
essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi,
dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20.07.2002 n. 10641; Cass. civ. nn. 6767/2001,
10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011,
24083/2011).
In entrambe le ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, quindi, ove consti la sussistenza del nesso di causalità, il danneggiato non dovrà provare la colpa del gestore, che è presunta nell'art. 1218
c.c., e che neppure deve formare oggetto di dimostrazione nelle ipotesi in cui si invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
Tali conclusioni sono state maggiormente esplicitate anche dalla Suprema Corte, che ha, infatti, osservato che, in base al titolo contrattuale della responsabilità del gestore delle piste, spetta all'attore danneggiato provare unicamente la fonte del proprio diritto, potendosi limitare a lamentare l'inadempimento o il non esatto adempimento della controparte all'obbligo di mantenerle in sicurezza, mentre è onere del gestore convenuto dimostrare lo specifico fatto estintivo dell'altrui pretesa. Parimenti, sempre secondo la
Cassazione, evocata la responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 2051 c.c., sarà quest'ultimo a dover provare le modalità attraverso le quali aveva ovviato alla situazione di pericolo ed eventualmente lo specifico caso fortuito che ha dato luogo all'evento lesivo (Cass. civ. n. 22383/2012).
Ai fini della responsabilità risarcitoria del gestore dell'impianto da sci è, quindi, necessario e sufficiente che l'attore dia prova anche del nesso di causalità tra l'inadempimento ovvero la mancata messa in sicurezza della pista tramite l'eliminazione o la segnalazione delle fonti di pericolo e il danno patito dall'istante.
8 Venendo ad esaminare il merito della vicenda, secondo lo scrivente giudice, il complessivo esame del materiale istruttorio raccolto (interrogatorio formale dell'attore, dichiarazioni testimoniali, copia dello skipass, documentazione medica relativa alle lesioni subite dall'attore, foto del danneggiato e del luogo,
rapporto d'intervento redatto dalla Polizia di Stato, scheda di missione dell'elisoccorso, consulenza medica di parte attrice, c.t.u. medico-legale in persona dell'attore) consente di ritenere raggiunta la prova del fatto dedotto dall'attore a sostegno della domanda proposta, dei danni subiti dall'attore, nonché del nesso eziologico tra evento e danni di cui è chiesto il risarcimento.
Può affermarsi, difatti, che nella fattispecie storica de quo, in ragione dell'espletata istruttoria, sia stata raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale della convenuta per non aver tenuto la pista da sci in perfette condizioni manutentive ovvero della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto,
di una condizione dell'impianto sciistico integrante un'insidia, oggettivamente non agevolmente visibile e soggettivamente imprevedibile né tantomeno evitabile mercè l'uso dell'ordinaria diligenza.
Innanzitutto, la stipula del contratto tramite l'acquisto dello skipass da parte dell'attore il 25.01.2019, oltre a non essere contestato, risulta provato dal deposito della copia del pass giornaliero (doc. 1 allegato dall'attore).
Né è contestato che l'evento dannoso si verificava sulla pista del comprensorio sciistico “Monterosa Ski”,
avendo la stessa convenuta provveduto al deposito di foto dell'attore ancora sulla pista e della relazione d'intervento della Polizia di Stato (doc. 3 e 4 allegati dalla convenuta)
I testi indicati dall'attore, sigg.ri e , escussi all'udienza del 07.07.2022, hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato di aver assistito nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dall'attore, ovvero il 25.01.2019
verso le ore 12.30 su di una pista da sci gestita da in Ayas-Champoluc in Valle d'Aosta, all'evento _1
in cui riportava lesioni , trovandosi gli stessi a sciare sulla pista innevata artificialmente, di Parte_1
colore rosso, unitamente all'attore, che seguivano a breve distanza. Hanno riferito di aver visto l'attore che subito dopo una curva sinistrorsa finiva in un avvallamento e, perdendo l'equilibrio, andava a sbattere contro un cannone sparaneve, non segnalato e non protetto da reti, situato sul lato sinistro della pista e che, a seguito dell'urto cadeva in avanti rotolando per circa dieci metri;
hanno aggiunto che, poiché l'attore lamentava dolori al bacino ed alle gambe, scesero a valle per chiedere soccorsi e successivamente il
9 danneggiato fu soccorso mediante elicottero. Hanno riconosciuto nelle foto allegate dalla convenuta mentre veniva trasportato dai soccorritori, ma non il luogo del sinistro, poiché nel punto della Parte_1
caduta dell'attore vi era sangue ed il cannone con il quale si scontrava l'attore “aveva un cuscinetto giallo,
ma era rotto e presentava dei ferri da fuori”.
Orbene, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi avendo descritto in maniera concorde ed abbastanza precisa le modalità del sinistro;
seppure nulla hanno riferito riguardo alla presenza dell'altro sciatore che intralciava il percorso dell'attore, è probabile che gli stessi, sopraggiungendo da tergo subito dopo la curva, non abbiano assistito alla fase precedente dell'evento in cui il percorso dell'attore veniva intralciato dall'altro sciatore, costringendolo a cambiare traiettoria.
Nel corso dell'interrogatorio formale, lo stesso ha riferito di riconoscersi nella foto allegata Parte_1
dalla convenuta, ma ha precisato che “le foto in questione non raffigurano il luogo dell'incidente. Difatti nel
luogo del sinistro vi era una pozza di sangue".
I fatti dedotti dall'attore trovano in parte conferma nella documentazione medica allegata.
Nella “Scheda di Soccorso Sanitario” del 25.01.2019, si evince che nell'immediatezza del sinistro (ore 14.05)
veniva soccorso mediante 118 e sulla stessa è annotato “scontro tra sciatori e successivamente con
cannone per innevamento” (doc. 2 allegato dall'attore).
Dalla scheda n. 201900842 della “Azienda USL della Valle D'Aosta – Ospedale Regionale” si evince che veniva poco dopo trasportato presso il Centro Traumatologico di Aya-Champoluc dell'Azienda Parte_1
USL Valle d'Aosta (ore 14.09), dove gli veniva diagnosticato “frattura composta piatto tibiale esterno a
destra, sospetta frattura condilo femorale esterno a sinistra, flc con interessamento muscolare gamba
destra, contusione testicolo sinistro e addome”; a seguito di sutura delle ferite e di apposizione di doccia gessata veniva trasportato in pronto soccorso con elisoccorso;
nell'anamnesi è riportato: “dopo scontro con
altro sciatore, impatto contro cannone per innevamento artificiale con trauma arti inf. e regione pelvica”.
Dal verbale di pronto soccorso n. 2019003682 della “Azienda USL della Valle D'Aosta – Ospedale Regionale”
si evince che veniva subito dopo condotto (ore 15.47) presso il locale ospedale;
nell'anamnesi Parte_1
è riportato “paziente giunge in p.s. per trauma sugli sci ore 12 circa in Champoluc, mentre sciava altro
10 sciatore gli tagliava la strada, per evitarlo si spostava e perdeva gli sci con successivo trauma per lo più
parte inferiore del corpo contro cannone sparaneve ...” (doc. 3 allegato dall'attore).
In ordine al valore probatorio del referto e delle certificazioni mediche rilasciate dai medici operanti nel presidio del pronto soccorso, gli stessi rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, essendo destinato ab initio alla prova, cioè precostituito a garanzia della pubblica fede (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 16030 del 28.07.2020; cfr. anche Cass. civ. sez. II, sent. n. 8500
del 22.04.2005); detti documento, sebbene dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco delle dichiarazioni e della loro provenienza, non provano anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni. Va evidenziato che, nel caso di specie, riguardo alle dichiarazioni del paziente, assume rilievo che lo stesso abbia riferito fin dall'inizio del sinistro avvenuto sulla pista da sci,
dovuto, oltre che alla condotta di altro sciatore, dall'impatto contro il palo di innevamento.
La convenuta nel contestare la dinamica dell'evento descritta dall'attore, ha dedotto Controparte_1
l'insussistenza di condizione di pericolo della pista, trattandosi di pista “azzurra”, ovvero di “pista per
principianti con pendenza longitudinale o trasversale che non supera il 25%”, “con una pendenza minima e
senza variazioni significative, oltre che costeggiata da un'ampia zona esterna che di fatto non presenta
alcun dislivello rispetto al tratto sciabile”; ha, inoltre, richiamato il contenuto della relazione di intervento della Polizia di Stato, nella quale nulla è riportato in merito alla manovra pericolosa di un altro sciatore ed al successivo scontro con il palo privo di protezione situato in prossimità dell'avvallamento, essendo anzi,
nello stesso barrata la casella “caduta accidentale”, mentre risultano non selezionate le caselle “collisione con persona” e “collisione contro ostacolo fisso”.
Nella relazione d'intervento, invero, gli agenti intervenuti, dopo aver identificato il danneggiato,
nell'apposita scheda di intervento barravano le caselle relative al luogo dell'intervento (“Sarezza”, “pista aperta”, “fine pista” “rossa”, con “innevamento misto” e “neve compatta”) alle condizioni meteo (“meteo sereno”, “visibilità buona”), alle cause dell'evento (“caduta accidentale”, “responsabilità proprie”), alla diagnosi presunta (“ferita” “arti inferiori”).
11 Occorre tener conto, quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento delle Autorità
sopraggiunte sul luogo del sinistro, che lo stesso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, per tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o per quanto da lui compiuto o a lui dichiarato, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive dei verbalizzanti;
pertanto, mentre assume valore di prova piena la circostanza del verificarsi dell'evento su pista rossa e non azzurra, la parte del verbale in cui è ricostruita la dinamica del fatto non è supportata da efficacia privilegiata, non avendo gli agenti assistito allo stesso;
nel caso di specie, pertanto, essendo i verbalizzanti sopraggiunti dopo il verificarsi dell'evento dannoso, possono riferire solamente di una dinamica presunta, tra l'altro non confermata da alcun elemento oggettivo o da altro elemento probatorio
(dichiarazioni testimoniali, dichiarazione della parte coinvolta, foto del luogo) e, inoltre, sconfessata dai testi oculari escussi in corso di causa.
Va, poi, rilevato, che dalle risultanze delle consulenze mediche di parte attrice sia nella relazione del c.t.u. a firma del dr. , emerge che i consulenti medici hanno ritenuto sussistere il nesso causale tra le Persona_1
lesioni subite dalle danneggiate e l'evento descritto (cfr. c.t.u. pag. 8: “Esiste certamente un nesso di
causalità tra la natura e l'entità delle lesioni riportate e la dinamica della caduta. Il signor , per Parte_1
il comportamento imprudente di un altro sciatore, non ha potuto evitare l'impatto con il cannone sparaneve
che viene posto ai lati della pista da sci ma è chiaro che se fosse stato ben recintato e imbottito non avrebbe
potuto determinare i danni descritti ...).
Dal complessivo esame degli elementi probatori, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto il suo onere probatorio avendo fornito la prova della esistenza dell'inadempimento della società convenuta all'obbligo di garantire la pratica dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza e di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo la pista e dell'esistenza di un'anomalia della pista gestita dalla società convenuta (presenza di un avvallamento lungo la pista e di un palo sparaneve con protezione non adeguata), nonché del nesso di causalità tra tale anomalia ed il danno riportato.
La era tenuta in base agli obblighi contrattualmente assunti a garantire le buone Controparte_1
condizioni di manutenzione della pista e, inoltre, era titolare, in relazione al tratto di strada in questione, di un dovere di custodia e controllo, potendo il fortuito o l'effetto dell'uomo prevedibilmente intervenire,
come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso:
12 l'avvallamento ed il palo privo di protezione non erano agevolmente visibili né prevedibili (erano dopo un tratto curvilineo), né vi era alcuna segnalazione che avvisasse gli utenti della presenza dell'anomalia, che l'istante aveva ragione di non attendersi.
Era, quindi, onere di parte convenuta dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla propria condotta che presentasse i caratteri del caso fortuito ovvero l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti della pista, dallo stesso danneggiato o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, tale da comportare inesigibilità di un intervento del gestore, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso. E però, tale onere probatorio non è stato assolto dalla società convenuta.
Accertato l'effettivo verificarsi del sinistro ai danni dell'attrice nei termini di cui sopra, la responsabilità
dell'evento va ascritta alla società convenuta sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. per inadempimento dell'obbligo contrattuale di garantire la sicurezza della pista sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. essendo la stessa custode della pista teatro del sinistro.
A questo punto, si deve procedere all'individuazione e liquidazione dei danni da risarcire.
Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto (nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico, ...),
lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell'11.11.2008 (nn. 26972-26975), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest'ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle
milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica,
recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita per il 2024. È noto che le citate tabelle prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in
13 termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali,
sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115 c.p.c., una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del CTU medico-legale.
Va evidenziato, quanto alla liquidazione dei danni alla persona non derivanti dalla circolazione stradale, che la Suprema Corte ha affermato che per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli valgono, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), i valori indicati dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12408), da ritenersi equi e in grado di garantire la parità di trattamento.
Si ricorda, altresì, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di
“differenti criteri” per il risarcimento, il Giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si
è verificato sotto la vigenza delle precedenti (cfr. Cass. civ. sentenze n. 25485 del 13.12.2016; n. 11152 del
29.05.2015; ordinanze n. 19229 del 15.06.2022; n. 33770 del 19.12.2019).
Orbene, dalla documentazione medica in atti, in particolare dalla “Scheda di Soccorso Sanitario” del 118 del
25.01.2019 e dalla scheda n. 201900842 della “Azienda USL della Valle D'Aosta - Ospedale Regionale” si evince che veniva nell'immediatezza trasportato presso il Centro Traumatologico di Aya- Parte_1
Champoluc dell'Azienda USL Valle d'Aosta dove gli veniva diagnosticato “frattura composta piatto tibiale
esterno a destra, sospetta frattura condilo femorale esterno a sinistra, flc con interessamento muscolare
gamba destra, contusione testicolo sinistro e addome”; a seguito di sutura delle ferite e di apposizione di doccia gessata veniva trasportato in pronto soccorso con elisoccorso.
Dal verbale di pronto soccorso n. 2019003682 della “Azienda USL della Valle D'Aosta – Ospedale Regionale”
si evince che veniva subito dopo condotto presso il locale ospedale, dove gli veniva Parte_1
diagnosticato “tibia dx frattura piatto, distorsione ginocchio sinistro con sospetta frattura, trauma testicolo
sinistro, ferita gamba destra già suturata”, e dove veniva ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia per essere sottoposto a trattamento chirurgico di osteosintesi in prima istanza per il condilo femorale a sinistra con due viti cannulate e poi per l'emipiatto tibiale esterno al ginocchio destro sempre
14 con due viti cannulate;
veniva dimesso in data 02.02.2019 “con prescrizione di terapia medica domiciliare,
divieto di carico per 90 giorni , stecche gessate per 30 giorni, poi di tutore articolare sbloccato 0-60 gradi per
il 2 mese e 0-90 gradi per il terzo mese, nonché con prescrizione di medicazioni seriate delle ferite e desutura
ai 20 giorni dall'intervento, di controllo clinici e radiografici a 30/60/90 gg dal trauma”; seguivano i controlli clinici e gli esami strumentali prescritti, cicli di fisioterapia e magnetoterapia fino alla guarigione con postumi certificata in data 20.09.2019.
Gli accertamenti effettuati dal c.t.u. medico-legale, Dr. hanno evidenziato che, Persona_1 Parte_1
ha riportato “trauma toracico con infrazione della terza costa emitorace sinistro, frattura emipiatto tibiale
esterno della gamba destra con minimo affondamento residuo della porzione posteriore e ritenzione dei
mezzi di sintesi, frattura del condilo femorale esterno (frattura di Hoffa) sintetizzata e con ritenzione dei
mezzi di sintesi, esiti di ferita lacero contusa con residua cicatrice cheloidea alla regione anteriore della
gamba destra (danno estetico minore)”.
Dalle lesioni subite sono derivati esiti consistenti in “infrazione della terza costa a sinistra, ... esiti frattura
del piatto tibiale esterno gamba destra in presenza di sfumate ripercussioni funzionali ..., esiti di frattura di
Hoffa a sinistra ..., ritenzione dei mezzi di sintesi ..., minimo danno estetico alla gamba ...”.
Il c.t.u. ha, altresì, rilevato che risulta accertata la sussistenza del nesso di causalità tra il tipo di sinistro verificatosi e le lesioni subite (cfr. c.t.u. pag.8: “Esiste certamente un nesso di causalità tra la natura e
l'entità delle lesioni riportate e la dinamica della caduta. ... L'intervento ed il verbale dei Sanitari del Pronto
Soccorso hanno certificato la causa dell'incidente e da quel momento sono rispettati i tempi di ricovero, cura
e riabilitazione dei danni subiti. Sono rispettati i criteri inerenti non ultimo quello della esclusione di altre
cause”).
Tali conclusioni del consulente medico-legale, adeguatamente motivate, fondate su un'analisi approfondita ed immune da vizi logici, sono ritenute condivisibili e, pertanto, questo giudicante ritiene di potervi aderire integralmente.
il c.t.u. ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attore un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 99 (novantanove); un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% di giorni 30
(trenta); un'inabilità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 40 (quaranta), un'inabilità
temporanea parziale mediamente al 25% di giorni 50 (cinquanta) nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 9%.
15 Ha aggiunto che “Non vi è ripercussione sulla capacità lavorativa generica”.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di Milano, aggiornate all'anno 2024, per il calcolo del danno non patrimoniale e considerato che all'epoca del fatto aveva 29 anni, può Parte_1
riconoscersi all'attore per danni in oggetto, la somma di € 11.385,00 per I.T.T. (giorni 99 x € 115,00); la somma di € 2.587,50 per I.T.P. al 75% (giorni 30 x € 86,25); la somma di € 2.300,00 per l'inabilità
temporanea parziale al 50% (giorni 40 per € 57,50); la somma di € 1.437,50 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 50 per € 28,75).
Quanto alla liquidazione del danno biologico permanente, va detto che, per quanto riguarda l'“incremento per sofferenza”, la Suprema Corte, ha chiarito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 27.03.2018 n.7513).
Orbene, ciò premesso, ritiene chi scrive che tale danno sussiste nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, che hanno costretto l'istante ad intervento chirurgico, a difficoltà a deambulare per un lungo periodo, del lungo iter terapeutico documentato in atti, dell'inevitabile incidenza di tale condizione sulle sue abitudini di vita di un soggetto di giovane età, che di certo hanno determinato uno stato di angoscia e di frustrazione al danneggiato;
nondimeno, sul punto, lo stesso ctu medico-legale discetta di “ un danno biologico medio-alto, che tiene presente anche dell'ineluttabile aggravamento dei fenomeni artrosici correlati all'articolazione, specialmente del ginocchio destro, che nel tempo potrebbe comportare l'insorgenza precoce di fenomeni artrosici” ( v. pag. 10 della ctu).
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, si osserva che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze
16 ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 07.11.2014, n. 23778; Cass. civ. sez. III,
27.03.2018, n. 7513).
Ebbene, in ragione di quanto sopra detto, questo giudice ritiene sussistenti, nel caso specifico, i presupposti per la personalizzazione del danno biologico, di tal che al danno biologico va aggiunto il danno da sofferenza soggettiva con un aumento del cd. punto base nella misura del 35% ( superiore al valore standard delle Tabelle di Milano, che in caso di personalizzazione del danno -non ritenuta sussistente nella specie- prevedono un incremento fino al 50% ed inferiore al valore massimo da dette Tabelle previsto nella misura del 50 %): in conclusione, il danno biologico occorso all'istante, compresa la personalizzazione nella misura del 35 % del cd. punto base, è ari a complessivi euro 25.477,16.
Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta, quindi, ad una somma totale di € 43.187,16 (€ 17.710,00
per invalidità temporanea + € 25.477,16 per invalidità permanente e per incremento per sofferenza).
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attore per il danno non Parte_1
patrimoniale è dunque pari a € 43.187,16, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (25.01.2019) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari a € 47.351,39-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 47.351,39.
Al danneggiato va, altresì, riconosciuta, per le spese documentate pari a € 1.280,59, ritenute congrue dal c.t.u.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio,
con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta ( protrattasi per numerose udienze) e della natura della materia trattata, del decisum, nonché dell'entità della somma oggettivamente liquidata a titolo risarcitorio ( assai prossima al limite edittale massimo di cui allo scaglio di riferimento), si liquidano in
17 applicazione di un valore ricompreso tra i valori medi e quelli massimi previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00).
Le spese delle c.t.u vanno poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) in accoglimento della domanda dell'attore , dichiara che la responsabilità nella causazione Parte_1
dell'evento dannoso in oggetto va imputata alla convenuta Controparte_1
2) per effetto, condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_1
dell'attore della somma di € € 47.351,39 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alle Parte_1
lesioni subite, nonché al pagamento della somma di € 1.280,59 per spese documentate, oltre agli interessi legali, su dette somme, dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna , in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione in favore dell'attore delle Controparte_1
spese processuali sostenute, che liquida in € 768,00 per esborsi e € 9.520,50 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Gaetano
Fontana, dichiaratosi antistatario.
4) pone le spese delle c.t.u. a carico di Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata in data 16.4.2025
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 768/2021 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Fontana, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione Parte_1
ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Gragnano (NA) alla via Roma n. 13
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Alfredo Cigliano, Controparte_1
Roberto Marsili e Emilio Cigliano, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
elett.te dom.ta presso lo studio dei suoi difensori in Napoli alla Via Toledo n. 156
CONVENUTA
1 Oggetto: risarcimento danni a persona.
Conclusioni: Come note di trattazione scritta relative all'udienza del 23.01.2025 e da comparse conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.02.2021 l'attore conveniva in giudizio Parte_1
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito dell'evento Controparte_1
dannoso verificatosi in data 25.01.2019, verso le ore 12.00, presso il comprensorio sciistico “Monterosa Ski”
in Valle d'Aosta.
Premetteva che, nelle suddette circostanze, dopo aver acquistato lo skipass giornaliero, si recava sulle piste gestite dall'impianto “Monterosa Ski” e precisamente ad Ayas-Champoluc per sciare;
esponeva che mentre sciava a velocità moderata, uno sciatore gli tagliava la traiettoria e, pur mantenendo l'equilibrio, a causa di un avvallamento della pista non segnalato, finiva per impattare violentemente contro un palo di innevamento artificiale posto al lato della pista senza alcuna recinzione e/o protezione, riportando lesioni personali, per le quali veniva condotto dapprima presso il centro traumatologico di Ayas-Champoluc e, poi,
mediante elisoccorso, presso il pronto soccorso dell'ospedale regionale, azienda USL di Valle d'Aosta, dove veniva ricoverato per le cure del caso e dove, in data 30.01.2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico per le fratture riportate, per essere dimesso in data 02.02.2019; deduceva che alle dimissioni seguivano visite specialistiche, esami radiografici, fisioterapie e cicli di riabilitazione motoria, fino alla guarigione con postumi, certificata il 20.09.2019. Ritenendo sussistente la responsabilità della sia Controparte_1
contrattuale ai sensi degli artt. 1281 e 1176 c.c. sia extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 c.c., in ordine alla produzione dell'evento dannoso per non aver assicurato agli utenti la pratica dell'attività sciistica in condizioni di sicurezza, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite, quantificati in complessivi € 94.252,19 o nella diversa misura
2 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al difensore anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.02.2021, si costituiva in giudizio la _1
, che eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente in base a tutti i
[...]
possibili fori alternativi il Tribunale di Aosta;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere tenuta unicamente alla gestione degli impianti di risalita e non anche alla gestione delle piste;
nel merito,
contestava in ogni caso la propria responsabilità per aver adottato nella gestione della pista tutti i sistemi di protezione e di segnalazione idonei per le caratteristiche della pista, ritenendo il sinistro imputabile allo stesso danneggiato per aver perso il controllo degli sci per sua imperizia o imprudenza, e ritenendo la sua condotta, ai sensi dell'art. 1227 c.c., elemento causale esclusivo dei danni;
contestava la quantificazione dei danni, palesemente eccessiva, e il nesso causale tra l'evento e parte delle lesioni lamentate. Chiedeva,
quindi, la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., raccolti l'interrogatorio formale dell'attore e la prova orale richiesta da parte attrice, espletata la c.t.u. medico-legale in persona dell'attore, questo Giudice,
tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, con provvedimento del 25.01.2025
reso a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 23.01.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la assegnava a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società
convenuta.
L'eccezione risulta ritualmente proposta, giacché la convenuta, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, indicando, altresì, l'ufficio giudiziario ritenuto competente (cfr. Cass. civ. n. 2548/2022).
La convenuta, difatti, ha indicato quale foro territorialmente competente il Tribunale di Aosta, ex art. 19
c.p.c., in quanto sede della persona giuridica convenuta -deducendo (e provando mediante copia di estratto della visura camerale della società) di non avere ulteriori sedi e rappresentanti autorizzati a stare in giudizio
3 al di fuori della Valle d'Aosta- ovvero ex art. 20 c.p.c. in relazione al luogo in cui è stato stipulato il contratto mediante l'acquisto dello skipass (forum contractus) e in cui si è verificato l'evento dannoso (forum delicti).
Nel caso in esame, tuttavia, risulta essere stato concluso tra le parti un contratto di skipass, contratto atipico che può essere qualificato come contratto del consumatore, ove venga concluso da un consumatore, persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, lett. a), d.lgs. 206/2005), e un professionista,
persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (art. 3, lett. c, d.lgs. 206/2005).
La qualifica soggettiva delle parti contraenti consente di applicare la disciplina di protezione del consumatore contenuta nel d.lgs. 206/2005; in particolare, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u, il giudice territorialmente competente per le controversie tra consumatore e professionista è individuato in base alla residenza o al domicilio elettivo del consumatore (foro del consumatore), in deroga alle ordinarie regole contenute nel Codice di procedura civile (cfr. Tribunale di Napoli sent. n. 6753/2024, Tribunale di Foggia
sent. n. 2683/2024).
Pertanto, la causa è stata correttamente radicata presso il Tribunale di Torre Annunziata, secondo le regole del foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u, d.lgs. 206/2005 (risiedendo l'attore in Castellammare
di Stabia).
La domanda è procedibile avendo l'istante provveduto all'esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in L. 10.11.2014 n. 162, inoltrando alla il relativo invito unitamente alla richiesta di risarcimento, a mezzo Pec del 24.09.2019; Controparte_1
nulla è stato eccepito e rilevato in merito alla ritualità dell'invito inoltrato entro la prima udienza.
Va, altresì, respinta, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
deduce il proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto di essere tenuta unicamente Controparte_1
alla manutenzione degli impianti di risalita e non anche alla gestione delle piste, di competenza di soggetti terzi.
Invero, la legittimazione attiva dell'attore e quella passiva della convenuta, per quanto prospettato in citazione, sussistono, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali a seguito dell'evento dannoso verificatosi nel comprensorio sciistico gestito dalla convenuta e avendo proposto azione di responsabilità
4 sia contrattuale ex artt. 1281 e 1176 c.c. sia extracontrattuale ex art. 2051 e 2043 c.c. nei confronti del soggetto tenuto, secondo le norme richiamate, in virtù degli obblighi contrattuali assunti con il contratto di skipass o, comunque, quale custode e gestore dell'impianto, al risarcimento dei danni in caso di accoglimento della domanda.
Va precisato, al riguardo, che nella legge 24.12.2003 n. 363 -in vigore al momento del verificarsi del sinistro-
, che disciplinava la sicurezza nella pratica degli sport invernali, sono definite “aree sciabili attrezzate” le superfici innevate, anche artificialmente, “aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di
innevamento”, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;
tale definizione assume notevole rilievo, nella misura in cui stabilendo un collegamento fra la fase di risalita, di norma effettuata grazie all'uso degli appositi impianti, e la successiva fase di discesa in pista, il legislatore indica che i gestori delle aree sciistiche attrezzate sono al contempo gestori degli impianti di risalita ed amministratori delle piste da discesa.
In tale ottica il gestore viene chiamato a rispondere non solo dei sinistri che si verificano nella fase di risalita, ma anche di quelli occorsi durante la discesa e derivanti dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi specifici su di lui gravanti sia in virtù del contratto medesimo sia in virtù della sua qualità di custode e gestore dell'impianto (tra cui la segnalazione di fonti di pericolo, l'adozione di misure di protezione e, più
in generale, la manutenzione delle piste). Tanto è stato confermato anche dalla giurisprudenza, secondo cui il gestore degli impianti di risalita, che emette lo skipass, si presenta allo sciatore quale soggetto responsabile sia del trasporto in vetta che della gestione-manutenzione delle piste in discesa servite dagli impianti di risalita, di talché il gestore è obbligato a garantire, rispondendone contrattualmente oltre che ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia la sicura fruizione dell'impianto di risalita che la mancanza sulle piste di insidie non segnalate e difficilmente fronteggiabili anche con una condotta prudente e con una particolare perizia
(cfr. Cass. civ. n. 7417/2017; Cass. civ. n. 2563/2007; Tribunale di Trento, sent. n. 473/2018; Tribunale di
Pinerolo, sent. n. 507/2000; Tribunale di L'Aquila, sent. n. 281/2012; cfr. anche Tribunale di Napoli, sent. n,
855/2011: “... con l'acquisto dello skipass si conclude un contratto riferito non solo al trasporto di persone
nella fase di risalita, ma anche all'utilizzo della pista di discesa” con la conseguenza che “la responsabilità
del gestore è in entrambe le fasi contrattuale”).
Sussiste, altresì, la titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio, provata mediante la documentazione allegata, essendo stato prodotto in atti copia dello skipass acquistato da per Parte_1
5 la data del 25.01.2019 per l'utilizzo degli impianti della oltre che documentazione medica Controparte_1
relativa alle lesioni subite dall'attore e copia della relazione d'intervento della Polizia di Stato.
Ai fini della corretta soluzione della controversia, giova rilevare che l'attore ha invocato la responsabilità
risarcitoria della sia titolo contrattuale, in ragione del contratto atipico c.d. di skipass Controparte_1
stipulato con la convenuta, sia a titolo extracontrattuale in ragione della custodia dell'impianto sciistico da parte della stessa.
Ed invero secondo la giurisprudenza prevalente il gestore di un'area sciabile risponde dei danni subiti dagli utenti sia a titolo di inadempimento contrattuale sia a titolo di responsabilità extracontrattuale.
In particolare, sussiste la responsabilità contrattuale atteso che il gestore, stipulando con il cliente un contratto di skipass, si è impegnato a fornire, come già sopra precisato, due distinti servizi: l'utilizzo degli impianti di risalita e la fruizione delle piste da sci.
Il contratto atipico di skipass, con cui il gestore dell'area sciabile attrezzata, assume di regola anche “il ruolo
di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita", "consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo,
ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo
convenzionalmente stabilito"; con tale contratto si ravvisa l'obbligo a carico del gestore "della
manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei
danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme
che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia
eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile
ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale" (cfr. Cass. civ. n. 7417/2017; Cass. civ. n. 2563/2007).
Pertanto, anche nel caso di danni prodotti nella fase di discesa lungo le aree sciabili attrezzate, si può
configurare la responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. del gestore della pista da sci,
purché il danno lamentato dall'istante sia eziologicamente riconducibile all'inadempimento del debitore
(cfr. Cass., 2563/2007; Tribunale L'Aquila 28/2012).
La ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione trova conforto normativo nella disciplina della legge n.
363/2003, vigente all'epoca dei fatti, che regolamentava gli obblighi dei gestori con riferimento all'intera area sciabile attrezzata, prevedendo che “i gestori ... assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e
ricreative in condizioni di sicurezza ... hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presentì lungo le
6 piste mediante l'utilizzo di adeguale protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo” (art. 3,
1 comma), che “qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato.
Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli
stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa” (art. 7); prevedeva, ancora, l'obbligo dei gestori “di provvedere alla messa in sicurezza delle stesse, installando opportune protezioni e segnalando i
pericoli ivi presenti” (art. 11), con la conseguente responsabilità civile per i danni occorsi in caso di inadempimento dell'obbligo suddetto (art. 15).
E' noto che, il danneggiato che intenda ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, allegare l'inadempimento e provare il danno subito nell'an e nel quantum, nonché il nesso causale tra quest'ultimo e l'allegato inadempimento, mentre spetta alla controparte offrire la prova di aver correttamente adempiuto ovvero l'esistenza di un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale.
Ciò nondimeno, come detto, la responsabilità contrattuale del gestore dell'impianto da sci può concorrere con la sua responsabilità a titolo extracontrattuale, ove si verifichino i relativi presupposti applicativi.
L'esistenza di un vincolo di natura contrattuale, difatti, non esclude la possibilità che del medesimo evento il gestore ne debba rispondere a diverso titolo, avendo avuto modo di chiarire la giurisprudenza che è
sempre ammesso il cumulo fra azione contrattuale e azione extracontrattuale quando una medesima condotta è fonte sia di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale (Tribunale di
Milano sent. n. 2652/2018; Tribunale di Alessandria sent. n. 597/2022; Tribunale di Macerata, sent. n.
761/2019).
La giurisprudenza, difatti, ha riconosciuto anche l'astratta configurabilità, in capo al gestore della pista da sci, di una responsabilità ex art. 2051 c.c. derivante dal rapporto di custodia con la medesima (Cass. civ. n.
21241/2013; n. 832/2006; Trib. Sulmona, 08.06.2011; Trib. Cuneo 14.01.2009).
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. L'art. 2051 c.c. prevede, quindi, una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può
essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
7 In particolare, il gestore dell'impianto di risalita è tenuto a risarcire, ai sensi dell'art. 2051 c.c., i danni occorsi lungo la pista da sci, considerato che il custode è chi in concreto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, prescindendo dalla proprietà o dalla relazione diretta con il bene. Tale soggetto, quindi,
risulta obbligato a garantire la sicurezza della pista, obbligandosi a risarcire i danni verificatosi sulla stessa
(cfr. Cass. civ. n. 16223/2022, n. 2563/2007, n. 832/2006).
Quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, si ritiene che: “... in
tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra
la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo
alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può
essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi,
dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20.07.2002 n. 10641; Cass. civ. nn. 6767/2001,
10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011,
24083/2011).
In entrambe le ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, quindi, ove consti la sussistenza del nesso di causalità, il danneggiato non dovrà provare la colpa del gestore, che è presunta nell'art. 1218
c.c., e che neppure deve formare oggetto di dimostrazione nelle ipotesi in cui si invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
Tali conclusioni sono state maggiormente esplicitate anche dalla Suprema Corte, che ha, infatti, osservato che, in base al titolo contrattuale della responsabilità del gestore delle piste, spetta all'attore danneggiato provare unicamente la fonte del proprio diritto, potendosi limitare a lamentare l'inadempimento o il non esatto adempimento della controparte all'obbligo di mantenerle in sicurezza, mentre è onere del gestore convenuto dimostrare lo specifico fatto estintivo dell'altrui pretesa. Parimenti, sempre secondo la
Cassazione, evocata la responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 2051 c.c., sarà quest'ultimo a dover provare le modalità attraverso le quali aveva ovviato alla situazione di pericolo ed eventualmente lo specifico caso fortuito che ha dato luogo all'evento lesivo (Cass. civ. n. 22383/2012).
Ai fini della responsabilità risarcitoria del gestore dell'impianto da sci è, quindi, necessario e sufficiente che l'attore dia prova anche del nesso di causalità tra l'inadempimento ovvero la mancata messa in sicurezza della pista tramite l'eliminazione o la segnalazione delle fonti di pericolo e il danno patito dall'istante.
8 Venendo ad esaminare il merito della vicenda, secondo lo scrivente giudice, il complessivo esame del materiale istruttorio raccolto (interrogatorio formale dell'attore, dichiarazioni testimoniali, copia dello skipass, documentazione medica relativa alle lesioni subite dall'attore, foto del danneggiato e del luogo,
rapporto d'intervento redatto dalla Polizia di Stato, scheda di missione dell'elisoccorso, consulenza medica di parte attrice, c.t.u. medico-legale in persona dell'attore) consente di ritenere raggiunta la prova del fatto dedotto dall'attore a sostegno della domanda proposta, dei danni subiti dall'attore, nonché del nesso eziologico tra evento e danni di cui è chiesto il risarcimento.
Può affermarsi, difatti, che nella fattispecie storica de quo, in ragione dell'espletata istruttoria, sia stata raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale della convenuta per non aver tenuto la pista da sci in perfette condizioni manutentive ovvero della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto,
di una condizione dell'impianto sciistico integrante un'insidia, oggettivamente non agevolmente visibile e soggettivamente imprevedibile né tantomeno evitabile mercè l'uso dell'ordinaria diligenza.
Innanzitutto, la stipula del contratto tramite l'acquisto dello skipass da parte dell'attore il 25.01.2019, oltre a non essere contestato, risulta provato dal deposito della copia del pass giornaliero (doc. 1 allegato dall'attore).
Né è contestato che l'evento dannoso si verificava sulla pista del comprensorio sciistico “Monterosa Ski”,
avendo la stessa convenuta provveduto al deposito di foto dell'attore ancora sulla pista e della relazione d'intervento della Polizia di Stato (doc. 3 e 4 allegati dalla convenuta)
I testi indicati dall'attore, sigg.ri e , escussi all'udienza del 07.07.2022, hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato di aver assistito nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dall'attore, ovvero il 25.01.2019
verso le ore 12.30 su di una pista da sci gestita da in Ayas-Champoluc in Valle d'Aosta, all'evento _1
in cui riportava lesioni , trovandosi gli stessi a sciare sulla pista innevata artificialmente, di Parte_1
colore rosso, unitamente all'attore, che seguivano a breve distanza. Hanno riferito di aver visto l'attore che subito dopo una curva sinistrorsa finiva in un avvallamento e, perdendo l'equilibrio, andava a sbattere contro un cannone sparaneve, non segnalato e non protetto da reti, situato sul lato sinistro della pista e che, a seguito dell'urto cadeva in avanti rotolando per circa dieci metri;
hanno aggiunto che, poiché l'attore lamentava dolori al bacino ed alle gambe, scesero a valle per chiedere soccorsi e successivamente il
9 danneggiato fu soccorso mediante elicottero. Hanno riconosciuto nelle foto allegate dalla convenuta mentre veniva trasportato dai soccorritori, ma non il luogo del sinistro, poiché nel punto della Parte_1
caduta dell'attore vi era sangue ed il cannone con il quale si scontrava l'attore “aveva un cuscinetto giallo,
ma era rotto e presentava dei ferri da fuori”.
Orbene, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi avendo descritto in maniera concorde ed abbastanza precisa le modalità del sinistro;
seppure nulla hanno riferito riguardo alla presenza dell'altro sciatore che intralciava il percorso dell'attore, è probabile che gli stessi, sopraggiungendo da tergo subito dopo la curva, non abbiano assistito alla fase precedente dell'evento in cui il percorso dell'attore veniva intralciato dall'altro sciatore, costringendolo a cambiare traiettoria.
Nel corso dell'interrogatorio formale, lo stesso ha riferito di riconoscersi nella foto allegata Parte_1
dalla convenuta, ma ha precisato che “le foto in questione non raffigurano il luogo dell'incidente. Difatti nel
luogo del sinistro vi era una pozza di sangue".
I fatti dedotti dall'attore trovano in parte conferma nella documentazione medica allegata.
Nella “Scheda di Soccorso Sanitario” del 25.01.2019, si evince che nell'immediatezza del sinistro (ore 14.05)
veniva soccorso mediante 118 e sulla stessa è annotato “scontro tra sciatori e successivamente con
cannone per innevamento” (doc. 2 allegato dall'attore).
Dalla scheda n. 201900842 della “Azienda USL della Valle D'Aosta – Ospedale Regionale” si evince che veniva poco dopo trasportato presso il Centro Traumatologico di Aya-Champoluc dell'Azienda Parte_1
USL Valle d'Aosta (ore 14.09), dove gli veniva diagnosticato “frattura composta piatto tibiale esterno a
destra, sospetta frattura condilo femorale esterno a sinistra, flc con interessamento muscolare gamba
destra, contusione testicolo sinistro e addome”; a seguito di sutura delle ferite e di apposizione di doccia gessata veniva trasportato in pronto soccorso con elisoccorso;
nell'anamnesi è riportato: “dopo scontro con
altro sciatore, impatto contro cannone per innevamento artificiale con trauma arti inf. e regione pelvica”.
Dal verbale di pronto soccorso n. 2019003682 della “Azienda USL della Valle D'Aosta – Ospedale Regionale”
si evince che veniva subito dopo condotto (ore 15.47) presso il locale ospedale;
nell'anamnesi Parte_1
è riportato “paziente giunge in p.s. per trauma sugli sci ore 12 circa in Champoluc, mentre sciava altro
10 sciatore gli tagliava la strada, per evitarlo si spostava e perdeva gli sci con successivo trauma per lo più
parte inferiore del corpo contro cannone sparaneve ...” (doc. 3 allegato dall'attore).
In ordine al valore probatorio del referto e delle certificazioni mediche rilasciate dai medici operanti nel presidio del pronto soccorso, gli stessi rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, essendo destinato ab initio alla prova, cioè precostituito a garanzia della pubblica fede (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 16030 del 28.07.2020; cfr. anche Cass. civ. sez. II, sent. n. 8500
del 22.04.2005); detti documento, sebbene dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco delle dichiarazioni e della loro provenienza, non provano anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni. Va evidenziato che, nel caso di specie, riguardo alle dichiarazioni del paziente, assume rilievo che lo stesso abbia riferito fin dall'inizio del sinistro avvenuto sulla pista da sci,
dovuto, oltre che alla condotta di altro sciatore, dall'impatto contro il palo di innevamento.
La convenuta nel contestare la dinamica dell'evento descritta dall'attore, ha dedotto Controparte_1
l'insussistenza di condizione di pericolo della pista, trattandosi di pista “azzurra”, ovvero di “pista per
principianti con pendenza longitudinale o trasversale che non supera il 25%”, “con una pendenza minima e
senza variazioni significative, oltre che costeggiata da un'ampia zona esterna che di fatto non presenta
alcun dislivello rispetto al tratto sciabile”; ha, inoltre, richiamato il contenuto della relazione di intervento della Polizia di Stato, nella quale nulla è riportato in merito alla manovra pericolosa di un altro sciatore ed al successivo scontro con il palo privo di protezione situato in prossimità dell'avvallamento, essendo anzi,
nello stesso barrata la casella “caduta accidentale”, mentre risultano non selezionate le caselle “collisione con persona” e “collisione contro ostacolo fisso”.
Nella relazione d'intervento, invero, gli agenti intervenuti, dopo aver identificato il danneggiato,
nell'apposita scheda di intervento barravano le caselle relative al luogo dell'intervento (“Sarezza”, “pista aperta”, “fine pista” “rossa”, con “innevamento misto” e “neve compatta”) alle condizioni meteo (“meteo sereno”, “visibilità buona”), alle cause dell'evento (“caduta accidentale”, “responsabilità proprie”), alla diagnosi presunta (“ferita” “arti inferiori”).
11 Occorre tener conto, quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento delle Autorità
sopraggiunte sul luogo del sinistro, che lo stesso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, per tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o per quanto da lui compiuto o a lui dichiarato, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive dei verbalizzanti;
pertanto, mentre assume valore di prova piena la circostanza del verificarsi dell'evento su pista rossa e non azzurra, la parte del verbale in cui è ricostruita la dinamica del fatto non è supportata da efficacia privilegiata, non avendo gli agenti assistito allo stesso;
nel caso di specie, pertanto, essendo i verbalizzanti sopraggiunti dopo il verificarsi dell'evento dannoso, possono riferire solamente di una dinamica presunta, tra l'altro non confermata da alcun elemento oggettivo o da altro elemento probatorio
(dichiarazioni testimoniali, dichiarazione della parte coinvolta, foto del luogo) e, inoltre, sconfessata dai testi oculari escussi in corso di causa.
Va, poi, rilevato, che dalle risultanze delle consulenze mediche di parte attrice sia nella relazione del c.t.u. a firma del dr. , emerge che i consulenti medici hanno ritenuto sussistere il nesso causale tra le Persona_1
lesioni subite dalle danneggiate e l'evento descritto (cfr. c.t.u. pag. 8: “Esiste certamente un nesso di
causalità tra la natura e l'entità delle lesioni riportate e la dinamica della caduta. Il signor , per Parte_1
il comportamento imprudente di un altro sciatore, non ha potuto evitare l'impatto con il cannone sparaneve
che viene posto ai lati della pista da sci ma è chiaro che se fosse stato ben recintato e imbottito non avrebbe
potuto determinare i danni descritti ...).
Dal complessivo esame degli elementi probatori, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto il suo onere probatorio avendo fornito la prova della esistenza dell'inadempimento della società convenuta all'obbligo di garantire la pratica dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza e di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo la pista e dell'esistenza di un'anomalia della pista gestita dalla società convenuta (presenza di un avvallamento lungo la pista e di un palo sparaneve con protezione non adeguata), nonché del nesso di causalità tra tale anomalia ed il danno riportato.
La era tenuta in base agli obblighi contrattualmente assunti a garantire le buone Controparte_1
condizioni di manutenzione della pista e, inoltre, era titolare, in relazione al tratto di strada in questione, di un dovere di custodia e controllo, potendo il fortuito o l'effetto dell'uomo prevedibilmente intervenire,
come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso:
12 l'avvallamento ed il palo privo di protezione non erano agevolmente visibili né prevedibili (erano dopo un tratto curvilineo), né vi era alcuna segnalazione che avvisasse gli utenti della presenza dell'anomalia, che l'istante aveva ragione di non attendersi.
Era, quindi, onere di parte convenuta dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla propria condotta che presentasse i caratteri del caso fortuito ovvero l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti della pista, dallo stesso danneggiato o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, tale da comportare inesigibilità di un intervento del gestore, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso. E però, tale onere probatorio non è stato assolto dalla società convenuta.
Accertato l'effettivo verificarsi del sinistro ai danni dell'attrice nei termini di cui sopra, la responsabilità
dell'evento va ascritta alla società convenuta sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. per inadempimento dell'obbligo contrattuale di garantire la sicurezza della pista sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. essendo la stessa custode della pista teatro del sinistro.
A questo punto, si deve procedere all'individuazione e liquidazione dei danni da risarcire.
Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto (nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico, ...),
lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell'11.11.2008 (nn. 26972-26975), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest'ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle
milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica,
recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita per il 2024. È noto che le citate tabelle prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in
13 termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali,
sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115 c.p.c., una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del CTU medico-legale.
Va evidenziato, quanto alla liquidazione dei danni alla persona non derivanti dalla circolazione stradale, che la Suprema Corte ha affermato che per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli valgono, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), i valori indicati dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12408), da ritenersi equi e in grado di garantire la parità di trattamento.
Si ricorda, altresì, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di
“differenti criteri” per il risarcimento, il Giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si
è verificato sotto la vigenza delle precedenti (cfr. Cass. civ. sentenze n. 25485 del 13.12.2016; n. 11152 del
29.05.2015; ordinanze n. 19229 del 15.06.2022; n. 33770 del 19.12.2019).
Orbene, dalla documentazione medica in atti, in particolare dalla “Scheda di Soccorso Sanitario” del 118 del
25.01.2019 e dalla scheda n. 201900842 della “Azienda USL della Valle D'Aosta - Ospedale Regionale” si evince che veniva nell'immediatezza trasportato presso il Centro Traumatologico di Aya- Parte_1
Champoluc dell'Azienda USL Valle d'Aosta dove gli veniva diagnosticato “frattura composta piatto tibiale
esterno a destra, sospetta frattura condilo femorale esterno a sinistra, flc con interessamento muscolare
gamba destra, contusione testicolo sinistro e addome”; a seguito di sutura delle ferite e di apposizione di doccia gessata veniva trasportato in pronto soccorso con elisoccorso.
Dal verbale di pronto soccorso n. 2019003682 della “Azienda USL della Valle D'Aosta – Ospedale Regionale”
si evince che veniva subito dopo condotto presso il locale ospedale, dove gli veniva Parte_1
diagnosticato “tibia dx frattura piatto, distorsione ginocchio sinistro con sospetta frattura, trauma testicolo
sinistro, ferita gamba destra già suturata”, e dove veniva ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia per essere sottoposto a trattamento chirurgico di osteosintesi in prima istanza per il condilo femorale a sinistra con due viti cannulate e poi per l'emipiatto tibiale esterno al ginocchio destro sempre
14 con due viti cannulate;
veniva dimesso in data 02.02.2019 “con prescrizione di terapia medica domiciliare,
divieto di carico per 90 giorni , stecche gessate per 30 giorni, poi di tutore articolare sbloccato 0-60 gradi per
il 2 mese e 0-90 gradi per il terzo mese, nonché con prescrizione di medicazioni seriate delle ferite e desutura
ai 20 giorni dall'intervento, di controllo clinici e radiografici a 30/60/90 gg dal trauma”; seguivano i controlli clinici e gli esami strumentali prescritti, cicli di fisioterapia e magnetoterapia fino alla guarigione con postumi certificata in data 20.09.2019.
Gli accertamenti effettuati dal c.t.u. medico-legale, Dr. hanno evidenziato che, Persona_1 Parte_1
ha riportato “trauma toracico con infrazione della terza costa emitorace sinistro, frattura emipiatto tibiale
esterno della gamba destra con minimo affondamento residuo della porzione posteriore e ritenzione dei
mezzi di sintesi, frattura del condilo femorale esterno (frattura di Hoffa) sintetizzata e con ritenzione dei
mezzi di sintesi, esiti di ferita lacero contusa con residua cicatrice cheloidea alla regione anteriore della
gamba destra (danno estetico minore)”.
Dalle lesioni subite sono derivati esiti consistenti in “infrazione della terza costa a sinistra, ... esiti frattura
del piatto tibiale esterno gamba destra in presenza di sfumate ripercussioni funzionali ..., esiti di frattura di
Hoffa a sinistra ..., ritenzione dei mezzi di sintesi ..., minimo danno estetico alla gamba ...”.
Il c.t.u. ha, altresì, rilevato che risulta accertata la sussistenza del nesso di causalità tra il tipo di sinistro verificatosi e le lesioni subite (cfr. c.t.u. pag.8: “Esiste certamente un nesso di causalità tra la natura e
l'entità delle lesioni riportate e la dinamica della caduta. ... L'intervento ed il verbale dei Sanitari del Pronto
Soccorso hanno certificato la causa dell'incidente e da quel momento sono rispettati i tempi di ricovero, cura
e riabilitazione dei danni subiti. Sono rispettati i criteri inerenti non ultimo quello della esclusione di altre
cause”).
Tali conclusioni del consulente medico-legale, adeguatamente motivate, fondate su un'analisi approfondita ed immune da vizi logici, sono ritenute condivisibili e, pertanto, questo giudicante ritiene di potervi aderire integralmente.
il c.t.u. ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attore un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 99 (novantanove); un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% di giorni 30
(trenta); un'inabilità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 40 (quaranta), un'inabilità
temporanea parziale mediamente al 25% di giorni 50 (cinquanta) nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 9%.
15 Ha aggiunto che “Non vi è ripercussione sulla capacità lavorativa generica”.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di Milano, aggiornate all'anno 2024, per il calcolo del danno non patrimoniale e considerato che all'epoca del fatto aveva 29 anni, può Parte_1
riconoscersi all'attore per danni in oggetto, la somma di € 11.385,00 per I.T.T. (giorni 99 x € 115,00); la somma di € 2.587,50 per I.T.P. al 75% (giorni 30 x € 86,25); la somma di € 2.300,00 per l'inabilità
temporanea parziale al 50% (giorni 40 per € 57,50); la somma di € 1.437,50 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 50 per € 28,75).
Quanto alla liquidazione del danno biologico permanente, va detto che, per quanto riguarda l'“incremento per sofferenza”, la Suprema Corte, ha chiarito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 27.03.2018 n.7513).
Orbene, ciò premesso, ritiene chi scrive che tale danno sussiste nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, che hanno costretto l'istante ad intervento chirurgico, a difficoltà a deambulare per un lungo periodo, del lungo iter terapeutico documentato in atti, dell'inevitabile incidenza di tale condizione sulle sue abitudini di vita di un soggetto di giovane età, che di certo hanno determinato uno stato di angoscia e di frustrazione al danneggiato;
nondimeno, sul punto, lo stesso ctu medico-legale discetta di “ un danno biologico medio-alto, che tiene presente anche dell'ineluttabile aggravamento dei fenomeni artrosici correlati all'articolazione, specialmente del ginocchio destro, che nel tempo potrebbe comportare l'insorgenza precoce di fenomeni artrosici” ( v. pag. 10 della ctu).
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, si osserva che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze
16 ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 07.11.2014, n. 23778; Cass. civ. sez. III,
27.03.2018, n. 7513).
Ebbene, in ragione di quanto sopra detto, questo giudice ritiene sussistenti, nel caso specifico, i presupposti per la personalizzazione del danno biologico, di tal che al danno biologico va aggiunto il danno da sofferenza soggettiva con un aumento del cd. punto base nella misura del 35% ( superiore al valore standard delle Tabelle di Milano, che in caso di personalizzazione del danno -non ritenuta sussistente nella specie- prevedono un incremento fino al 50% ed inferiore al valore massimo da dette Tabelle previsto nella misura del 50 %): in conclusione, il danno biologico occorso all'istante, compresa la personalizzazione nella misura del 35 % del cd. punto base, è ari a complessivi euro 25.477,16.
Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta, quindi, ad una somma totale di € 43.187,16 (€ 17.710,00
per invalidità temporanea + € 25.477,16 per invalidità permanente e per incremento per sofferenza).
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attore per il danno non Parte_1
patrimoniale è dunque pari a € 43.187,16, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (25.01.2019) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari a € 47.351,39-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 47.351,39.
Al danneggiato va, altresì, riconosciuta, per le spese documentate pari a € 1.280,59, ritenute congrue dal c.t.u.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio,
con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta ( protrattasi per numerose udienze) e della natura della materia trattata, del decisum, nonché dell'entità della somma oggettivamente liquidata a titolo risarcitorio ( assai prossima al limite edittale massimo di cui allo scaglio di riferimento), si liquidano in
17 applicazione di un valore ricompreso tra i valori medi e quelli massimi previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00).
Le spese delle c.t.u vanno poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) in accoglimento della domanda dell'attore , dichiara che la responsabilità nella causazione Parte_1
dell'evento dannoso in oggetto va imputata alla convenuta Controparte_1
2) per effetto, condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_1
dell'attore della somma di € € 47.351,39 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alle Parte_1
lesioni subite, nonché al pagamento della somma di € 1.280,59 per spese documentate, oltre agli interessi legali, su dette somme, dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna , in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione in favore dell'attore delle Controparte_1
spese processuali sostenute, che liquida in € 768,00 per esborsi e € 9.520,50 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Gaetano
Fontana, dichiaratosi antistatario.
4) pone le spese delle c.t.u. a carico di Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata in data 16.4.2025
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
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