Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli NO -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9847 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 28.3.2025 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania alla via Martiri Atellani, 35 presso lo studio dell'Avv. Mariangela Pennacchio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nata a [...]-Regno Unito il Controparte_1 C.F._2
14.6.1990 e residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 2.12.2024 ritualmente notificato, il ricorrente
(nato a [...] [...]), premesso di avere contratto matrimonio in Sant'Antimo in data 1 settembre
2011, con la resistente (nata a [...]-Regno Unito il 14.6.1990) e che dalla loro unione è nata una
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figlia (nata a [...] il [...])- ha chiesto che venisse pronunziato lo scioglimento del Per_1
matrimonio, con la conferma delle condizioni della separazione. Per_ In particolare chiedeva l'affido condiviso della minore con collocazione privilegiata presso la madre;
incontri con la figlia come stabilito con l'ordinanza presidenziale del 10.6.2022, con la precisazione che gli incontri infrasettimanali avvengano il lunedì ed il mercoledì; il versamento della Per_ somma di € 200,00, oltre Istat, alla resistente, a titolo di mantenimento della figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese;
la metà delle spese straordinarie per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie non coperte dal SSN.
All'udienza del 28.3.2025 soltanto il ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa
Sequino) il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la stessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma c.p.c.
Il P.M. esprimeva parere favorevole.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolare notifica (cfr. notifica a mani della madre capace e convivente).
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre dodici mesi
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli NO
(avvenuta il 10.6.2022) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli
NO n. 2149/2023 (del 23.5.2023), passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di confermare integralmente i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione di seguito riportati:
Per_
- affido congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
Per_
- gli incontri tra il padre e la minore avvengono come stabilito con l'ordinanza presidenziale del 10.6.2022 con la precisazione che gli incontri infrasettimanali avverranno il lunedì ed il mercoledì;
- pone a carico di l'obbligo di versare alla Sig.ra a titolo Parte_1 Controparte_1
Per_ di mantenimento della figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese l'importo complessivo di €
200,00, oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT – FOI, nonché versando la
2 R.G. n. 9847/2024
metà delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie non coperte dal SSN
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate in ricorso essendo conformi alla legge ed all'interesse della minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia della resistente, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antimo in data 1 settembre 2011
(atto n. 33, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011) tra (nato a Parte_1
Napoli il 5.7.1989) e (nata a [...]-Regno Unito il 14.6.1990) Controparte_1
alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Antimo per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla sulle spese di lite
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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