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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4818 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47257/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47257/2021 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Cristina Rota e Parte_1 C.F._1
Mariaines Marangelli, elettivamente domiciliato in Milano, alla via dei Cappuccini n. 4, presso i difensori attore contro
- già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Marco Andrea Cairone e Giuseppe Macrì, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, alla via Simone D'Orsenigo n. 12, presso i difensori convenuta con la chiamata di
- (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
Matteo Schiavone, elettivamente domiciliato in Milano, al viale Monte Nero n. 4, presso il difensore terzo chiamato
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Aurelio Controparte_4 P.IVA_3
Raiola e Pio Eugenio Pomponio, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Fontana n. 3, presso il difensore avv. Aurelio Raiola terzo chiamato
Oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI pagina 1 di 20 Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24-11-2021, il sig. conveniva Parte_1
avanti questo Tribunale (già Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo di accertare la responsabilità professionale e l'inadempimento contrattuale della
[...]
società convenuta e condannarla al pagamento dell'importo di euro 12.204,44 a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 5.220,70 per spese professionali e tecniche del procedimento per accertamento tecnico preventivo, nonché per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, quanto segue:
- dal mese di gennaio 2012 sino al 2017, il sig. , quale titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, conferiva incarico allo studio di per la Controparte_2 CP_2
gestione di paghe e contributi;
CP_
- in data 16-02-2015 l' effettuava un accertamento ispettivo presso l'attività del ricorrente, a seguito del quale gli veniva notificato verbale di accertamento n. 000445777/DDL con riferimento alla posizione della dipendente LL ET;
CP_
- in particolare, l' accertava un indebito conguaglio di importi superiori al dovuto a titolo di indennità di maternità relativamente al periodo settembre 2013/novembre 2014, l'erogazione di assegni al nucleo familiare per il periodo decorrente aprile 2012/19 marzo 2013 senza la prescritta CP_ autorizzazione da parte dell' , la mancata esibizione dei modelli ANF per il periodo luglio
2013/giugno 2014, l'inesattezza del modello ANF esibito per il periodo luglio 2012/giugno 2013 in quanto incompleto per la mancata indicazione di un componente del nucleo familiare, nonché un indebito conguaglio, a titolo di indennità di malattia, relativamente ai giorni 30 e 31 ottobre 2012, per un importo di euro 24,00 senza esibire alcun giustificativo;
- dall'accertamento di tali violazioni conseguiva la prescrizione di provvedere alla rettifica dei modelli
UNIEMENS della dipendente per l'importo complessivo di euro 13.028,00;
- in conseguenza di detto accertamento, il ricorrente si rivolgeva allo studio Controparte_2
per richiedere chiarimenti e possibili soluzioni;
[...]
- in data 13-04-2015 la dott.ssa proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento, CP_2
sostenendo la correttezza dei conguagli effettuati a titolo di indennità di maternità e delle erogazioni degli ANF;
pagina 2 di 20 - il ricorso veniva respinto e in data 11-04-2016 il ricorrente riceveva la notifica di una cartella esattoriale per l'importo di euro 17.335,55, inclusi interessi e sanzioni;
- il sig. decideva di recedere dal rapporto in essere con la convenuta, con effetto dal Parte_1
31-12-2017, rivolgendosi ad altro professionista che, esaminata la documentazione ricevuta dal CP_ cliente, appurava che le contestazioni formulate dall' nel verbale di accertamento erano conseguenza di errori di gestione della posizione contributiva aziendale e dei relativi adempimenti da parte della convenuta;
- in particolare, si trattava di errori nella modalità di calcolo dell'indennità di maternità e di tardiva CP_ richiesta di autorizzazione all' per l'erogazione degli ANF alla lavoratrice in regime di separazione/divorzio;
- il sig. decideva, quindi, di aderire alla cd. “rottamazione ter”, definendo in via Parte_1
agevolata il carico contributivo per l'importo complessivo di euro 12.220,44;
- stante la mancata adesione della convenuta alla procedura di negoziazione assistita, il sig. Parte_1
proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avanti questo Tribunale, nell'ambito del quale
[...]
veniva nominato il dott. quale TU e che si concludeva in data 30-09-2021 con il Persona_1
deposito dell'elaborato peritale, che accertava la sussistenza di errori professionali commessi dallo studio nell'espletamento del mandato professionale con riferimento Controparte_2
all'accertamento fiscale del 13-04-2015.
Con decreto del 23-12-2021 il Giudice fissava l'udienza del 14-04-2022 per la comparizione delle parti.
In data 04-04-2022 si costituiva in giudizio la parte resistente (già Controparte_1 [...]
chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla Controparte_2
chiamata in giudizio dei terzi e Zurich Insurance PLC e, nel merito, il rigetto Controparte_6
della domanda attorea.
In particolare, parte convenuta deduceva quanto segue:
- già è un centro elaborazione dati (CED), Controparte_1 Controparte_2
che, in quanto tale, non può svolgere alcuna attività professionale, ma solo elaborazioni informatiche aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo;
- il sig. non ha mai conferito incarico a di Parte_1 Controparte_2 CP_2
er la gestione di paghe e contributi della sua ditta individuale;
[...]
- l'attore era cliente del commercialista rag. titolare dello studio Persona_2 CP_4
il quale conferiva a soltanto l'incarico di elaborare le buste paga del sig.
[...] CP_1 Pt_1
pagina 3 di 20 Emanuele;
- il contratto in essere tra il sig. e lo che coinvolge anche Parte_1 Controparte_4
, integra la fattispecie della delegazione di pagamento ex art. 1269, comma 1, c.c.; CP_1
- dalle fatture in atti, emerge che l'attività svolta da fosse limitata a Controparte_2
“Elaborazione paghe e contributi”;
- pertanto, gli accertamenti svolti dal TU in sede di ATP si riferiscono all'operato del rag. Persona_2
e non di;
[...] CP_1
- vi è, quindi, carenza di legittimazione passiva di parte resistente, mentre sussisterebbe in capo al rag.
Persona_2
- con riferimento alle specifiche contestazioni dell'attore, la parte convenuta osserva che:
(i) su incarico dello elaborava i cedolini relativi all'indennità di maternità Controparte_4 CP_1
dovuta alla dipendente dell'attore sig.ra ET, riscontrando un errore sugli importi forniti, che apparivano essere più alti del dovuto;
segnalava la circostanza al fornitore Zucchetti, che CP_1
consigliava di non modificare i dati;
(ii) su incarico dello effettuava i calcoli per gli assegni per il nucleo Controparte_4 CP_1
familiare della dipendente ET;
la TU ha ritenuto i calcoli corretti, ma effettuati in mancanza di CP_ autorizzazione dell' in realtà, ha provveduto a tale incombente solo dopo la relativa CP_1
autorizzazione; CP_ (iii) l' ha accertato l'irregolarità della posizione familiare della dipendente ET (risultata risposata), che non può essere imputata a;
CP_1
CP_ (iv) la dott.ssa non ha provveduto al ricorso contro il verbale dell' , in quanto lo CP_2
stesso è stato redatto dalla consulente del lavoro dott.ssa che non ha alcun rapporto Persona_3
con , né con CP_1 Controparte_2
Con decreto del 06-04-2022, il Giudice autorizzava la chiamata dei terzi e Controparte_6
Zurich Insurance PLC, fissando nuova udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per il giorno 27-09-2022.
In data 16-09-2022 si costituiva in giudizio Zurich Insurance PLC, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate dal sig. e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle Parte_1
domande del ricorrente, dichiarare l'inoperatività della polizza in essere con ovvero, in via CP_1
ulteriormente subordinata, in caso di operatività della polizza, determinare le somme dovute.
La terza chiamata deduceva quanto segue:
- la polizza per la responsabilità civile derivante dall'attività di consulente del lavoro non può essere pagina 4 di 20 invocata da perché il contraente è un altro e distinto soggetto e cioè Controparte_1
Controparte_7
- nel merito, si associa e condivide le difese della resistente sia con Controparte_1
riferimento alle contestazioni mosse alla consulenza tecnica svolta in sede di ATP, sia con riferimento alle domande del sig. . Parte_1
In data 23-09-2022 si costituiva in giudizio il terzo chiamato Controparte_4
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare improcedibile la domanda nei propri confronti per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato e di dichiarare irrituale la chiamata in giudizio effettuata in violazione dell'art. 702 bis c.p.c.; nel merito, di rigettare tutte le domande svolte nei confronti dello
Controparte_4
Il terzo chiamato deduceva quanto segue:
- la TU effettuata nel procedimento per ATP non è opponibile allo Controparte_4
che non vi ha preso parte;
- lo è estraneo alla vicenda de qua, considerato che in data 23-12-2009 il sig. Controparte_4 Parte_1
CP_ aveva conferito mandato alla dott.ssa come referente presso e INAIL
[...] CP_2
per tutti gli adempimenti connessi con tali posizioni e non solo per il calcolo e l'elaborazione delle buste paga.
All'udienza del 27-09-2022, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice disponeva il mutamento del rito da semplificato a ordinario e rinviava il procedimento all'udienza del 15-11-2022.
A tale udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. All'udienza del 16-03-2023, svoltasi con trattazione scritta, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo e disponeva TU, nominando quale consulente il dott. . Depositata la relazione peritale Persona_1
ed i chiarimenti successivamente richiesti dal Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 07-01-2025, svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo, alla scadenza, la causa per la decisione.
2. La domanda proposta dall'attore è fondata e deve essere accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
2.1. Vanno affrontate in via preliminare le eccezioni sollevate dalle parti.
pagina 5 di 20 Innanzitutto, il terzo chiamato ha chiesto che venga accertata e Controparte_4
dichiarata l'improcedibilità della domanda nei propri confronti per mancata instaurazione dell'obbligatoria procedura di negoziazione assistita.
La censura non è fondata.
Va osservato che nelle materie per le quali la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, il D.L. n.132/2014 pone in capo a chi intende agire in giudizio l'onere di invitare preliminarmente la controparte ad avvalersi di tale istituto per comporre bonariamente la lite.
In particolare, posto che la legge individua testualmente nel convenuto il soggetto legittimato a eccepire l'improcedibilità, è solo in capo a tale soggetto che deve restare circoscritta una simile facoltà. Occorre, infatti, procedere a un'interpretazione letterale del dato normativo, in ragione del fatto che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo.
Da tale principio discende che il terzo chiamato in causa non può sollevare l'eccezione di improcedibilità, né può farlo qualsiasi destinatario di una qualunque domanda giudiziale.
L'unico soggetto che può far valere il mancato rispetto dell'obbligo di esperire la negoziazione assistita nelle materie per le quali la stessa è condizione di procedibilità è, quindi, solo colui che riceve la vocatio in jus da parte dell'attore.
In secondo luogo, il terzo chiamato ha chiesto di accertare e Controparte_4
dichiarare l'irritualità della domanda di chiamata in causa dello stesso in quanto l'art. 702 bis, quinto comma, c.p.c. prevede la sola chiamata del terzo in garanzia.
L'eccezione non è fondata.
Questo Giudice ritiene di aderire all'interpretazione meno restrittiva e letterale della citata normativa, reputando ammissibile la chiamata in causa del terzo ad istanza del convenuto in tutti i casi di comunanza della causa previsti dall'art. 106 c.p.c. e non nelle sole ipotesi di chiamata del terzo in garanzia. Diversamente opinando, si genererebbe un'ingiusta e ingiustificata disparità di trattamento tra il procedimento ordinario e il procedimento sommario, che condurrebbe a conseguenze incoerenti con la ratio di quest'ultimo, improntato all'economicità e alla speditezza della definizione del giudizio.
2.2. Nel merito, in via generale, si osserva che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata
(art. 1176, secondo comma, c.c.), vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e pagina 6 di 20 dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (cfr. Cass. n. 18612/2013; n.
10454/2002; n. 6967/2006).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo - a norma dell'art. 1176, secondo comma, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cass. Civ. n. 13007/2016).
Viene in rilievo, quindi, una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano.
In particolare, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di aver adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (SS.UU n. 13533/2001).
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova, oltre che della sussistenza del mandato professionale, altresì del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. n. 9917/2010
e n. 13873/2020 in base alle quali la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito dal cliente);
pagina 7 di 20 inoltre, con riferimento al danno risarcibile, il pregiudizio è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Erario per effetto dell'errore commesso dal commercialista;
detti oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria ovvero maggiori imposte conseguenti all'aver dichiarato all'Erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati.
Infine, rileva il Tribunale che per il conferimento dell'incarico al commercialista non è necessaria la forma scritta;
in altri termini, il mandato avente ad oggetto la tenuta delle scritture contabili ovvero la presentazione della dichiarazione dei redditi o ancora l'attività di consulenza in materia lavoristica attraverso la predisposizione delle buste paga dei dipendenti può dal cliente essere conferito anche solo verbalmente.
2.3. Premessi i principi generali di cui sopra, nel caso di specie, è preliminarmente necessario ricostruire la natura dei rapporti tra le parti, l'oggetto dell'incarico professionale e le attività effettivamente e rispettivamente poste in essere da ciascun professionista, e, quindi, con riferimento alle relazioni intercorse tra e tra Parte_1 Controparte_2 Parte_1
e e tra e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_4
[...]
Innanzitutto, è bene evidenziare che, sino alla variazione effettuata in data 02-12-2019 e, quindi, nella vigenza dei rapporti professionali con il sig. , con la denominazione Parte_1 [...]
la società convenuta si occupava, per quel che qui rileva, di Controparte_8
servizi di elaborazione dati amministrativi e contabili per conto terzi, escluse le attività professionali riservate e le attività finanziarie, come da oggetto sociale indicato nella visura camerale storica (doc.
n. 13 di parte attrice e n.
1.5. di parte convenuta).
In altre parole, la società convenuta svolgeva – almeno in linea teorica - l'attività riservata ai centri di elaborazione dati, un'attività, quindi, di natura meramente materiale ed esecutiva, con l'esclusione di qualsiasi attività valutativa, interpretativa ovvero di consulenza.
E' pacifico, invece, che si occupasse di consulenza tributaria e di Controparte_9
economia d'impresa.
Dagli atti di causa emerge la conclusione di un contratto d'opera tra il sig. Parte_2
avente per oggetto l'elaborazione di paghe e contributi della ditta individuale.
[...]
Tale circostanza è confermata dalle fatture emesse dalla convenuta a favore del sig. Parte_1
pagina 8 di 20 (quale titolare dell'omonima ditta individuale) dal mese di aprile 2012 al mese di dicembre 2017 (doc.
n. 1 di parte attrice), nelle quali è indicato l'oggetto dell'incarico/prestazione svolta da CP_2 CP_2
& e cioè “elaborazione paghe e contributi”.
[...] Controparte_2
Nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita al contratto di delega alla tenuta del libro unico del lavoro sottoscritta in data 23-01-2009 dal sig. e dalla dott.ssa (doc. Parte_1 CP_2
n. 24 di parte attrice), atteso che riguardava LE CH s.n.c., che l'attore aveva lasciato il 02-
05-2012 per aprire una ditta individuale (doc. n. 27 e 28 di parte attrice).
Analogamente nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita al contratto intercorso tra LE
CH s.n.c. e lo (doc. n. 23 di parte attrice), considerato che Controparte_4
riguarda la tenuta della contabilità e l'attività di consulenza per gli anni 2010 e 2011 a favore di LE
CH s.n.c. e, quindi, soggetto e periodi diversi da quelli oggetto di giudizio (contabilità degli CP_ anni 2012-2013-2014 accertate dall' nel 2015).
Individuato l'oggetto del rapporto professionale tra attore e convenuto, si evidenzia che il contrasto tra le parti verte principalmente sull'obbligazione professionale gravante sulla parte convenuta con riferimento agli errori da questa commessi nella gestione della posizione della dipendente LL
Safietiou. CP_ In particolare, a seguito di un intervento ispettivo effettuato dall' in data 16-02-2015 presso l'attività del sig. , veniva accertato, con riferimento alla posizione della dipendente Parte_1
LL ET, quanto segue:
a) un indebito conguaglio di importi superiori al dovuto a titolo di indennità di maternità per il periodo settembre2013/novembre 2014;
b) l'erogazione di assegni al nucleo familiare (ANF) per il periodo aprile 2012/marzo 2013 senza la CP_ prescritta autorizzazione da parte dell'
c) la mancata esibizione dei modelli ANF per il periodo luglio 2013/giugno 2014 e l'inesattezza del modello ANF per il periodo luglio 2012/giugno 2013, in quanto incompleto per la mancata indicazione di un componente del nucleo familiare;
d) un indebito conguaglio a titolo di indennità di malattia per i giorni 30/31-10-2012 per un importo di euro 24,00, senza giustificativo (doc. n. 2 di parte attrice). CP_ Per regolarizzare le inadempienze accertate, l' chiedeva all'attore/datore di lavoro il versamento dell'importo complessivo di euro 13.028,00.
CP_ In data 13-04-2015 il sig. proponeva ricorso all' avverso il verbale di Parte_1
pagina 9 di 20 accertamento: tale ricorso veniva inoltrato a mezzo dell'intermediario (doc. n. 3), CP_2
come da sottostante ricevuta:
Peraltro, nel corso dell'accesso ispettivo,
Quindi, nessun dubbio che la problematica conseguente all'accesso ispettivo e poi all'impugnazione dello stesso sia stata seguita dalla dott.ssa quale consulente del lavoro. CP_2
Il ricorso non ha, però, trovato accoglimento ed è stata emessa la relativa cartella di pagamento.
Venendo ora alla natura e tipologia delle attività astrattamente riconducibili al CED e al consulente del lavoro, ripercorrendo e richiamando la normativa in materia, il nominato TU dott. ha Persona_1
evidenziato che l'attività dei CED rimane limitata alle attività meramente esecutive di calcolo e stampa dei cedolini e non può tradursi in attività di consulenza del lavoro;
in altri termini, l'attività dei
CED è meramente residuale ed esecutiva, mentre l'attività del consulente del lavoro è di tipo valutativo-prodromico (cfr. circolare Ministero del Lavoro 23-10-2007 e nota INAIL 02-11-2007).
Inoltre, l'attività di assistenza del consulente del lavoro al CED deve comprendere un molteplicità di mansioni, tra le quali l'individuazione del contratto collettivo da applicare al lavoratore, il relativo inquadramento, la stesura del contratto individuale, l'impostazione del prospetto paga sotto l'aspetto lavoristico, fiscale e previdenziale, la tenuta dei libri regolamentari, la scelta delle modalità di vidimazione, la richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser o con la pagina 10 di 20 numerazione unica dei fogli mobili (pagg. 26-27 della perizia).
Dall'esame delle violazioni/errori accertati dall' si evince che si tratta di attività di natura non CP_5
meramente meccanica ed esecutiva, ma valutativa, interpretativa e, in definitiva, consulenziale, circostanza, peraltro, pacifica.
Occorre, quindi, stabilire e individuare il soggetto che ha di fatto posto in essere tale attività, al di là della definizione normativa e delle competenze di ciascuna parte, e, quindi, eventualmente errato nella gestione della posizione della dipendente LL ET.
La questione è stata sottoposta alla valutazione del TU dott. , che, all'esito di una Persona_1
approfondita analisi della documentazione versata in atti e di una ricognizione approfondita della normativa applicabile alla materia, ha elaborato una perizia chiara, completa e coerente con le risultanze documentali, che costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della relazione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili, con riferimento a tutti i quesiti sottoposti al TU.
In particolare, dall'analisi della documentazione in atti e dei rapporti in essere tra le parti, nonché della corrispondenza tra le stesse intercorsa, il TU giunge alle seguenti conclusioni:
“posizione Controparte_4
- non rilevano, limitatamente ai documenti agli atti, errori e/o omissioni da parte dello Controparte_4
in quanto non risulta aver svolto attività di consulente del lavoro, ma di essersi
[...]
limitato a un ruolo di consegna documentale in favore del cliente ai fini della gestione contabile e fiscale;
posizione studio Controparte_2
- risulta aver svolto non solo attività meccanica di CED, ma anche consulenza del lavoro come dimostrato dalla corrispondenza e dai documenti agli atti, ponendo in essere errori e/o omissioni anche in palese violazione del Codice Deontologico del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro in merito al quale si ricorda, in particolare, l'art. 19” (pag. 46 della perizia).
Il TU è pervenuto all'individuazione del ruolo professionale della convenuta e della terza chiamata all'esito dell'approfondita analisi della documentazione in atti e dopo aver vagliato le posizioni/relazioni dei CTP nominati dalle parti.
Il TU ha, innanzitutto, evidenziato che non risulta agli atti uno specifico mandato relativo alla gestione della parte fiscale per la ditta individuale , dopo che questi aveva iniziato Parte_1
l'attività di acconciatore uomo-donna in data 27-02-2012, ma tanto l'attore, quanto il rag. Per_2
pagina 11 di 20 hanno riferito che l'attività di natura contabile e fiscale a favore del sig. CP_4 Parte_1
era svolta dal rag. Persona_2
Nella corrispondenza agli atti, si evince che lo ha svolto un mero ruolo di Controparte_4
supporto al sig. nella consegna dei documenti a Parte_1 Controparte_2
A fondamento di tale conclusione, a titolo esemplificativo, il TU chiama la corrispondenza intercorsa tra le parti professionali della vicenda, come segue:
[...
- mail del 18-04-2012 (doc. n. 35 allegata alla perizia): nella persona di Controparte_2
chiedeva allo la consegna di un documento “anf43”, Controparte_10 Controparte_4
con in copia conoscenza la dott.ssa osserva il TU che se fosse stato il rag. CP_2 Persona_2
a svolgere l'attività di consulenza del lavoro, sarebbe stato lui stesso a essere a conoscenza
[...]
della necessità di un nuovo Anf43 per LL ET e non viceversa e avrebbe dovuto fornire lui stesso i documenti e la consulenza specifica al CED;
pertanto, il contenuto di tale mail conferma che
[...]
benchè mero CED, ha svolto per il sig. anche attività di Controparte_2 Parte_1
consulenza;
- la corrispondenza intercorsa tra e l'assistenza di Zucchetti, conferma Controparte_2
tale conclusione, atteso che la collaboratrice sig.ra scrive che “controllando i Controparte_11
prospetti di malattia/maternità LL ET, del mese di settembre 2013, ci sembra che ci sia qualcosa di non corretto;
gli importi giornalieri di maternità ci sembrano un po' più alti del dovuto…”
(doc. n. 36 allegato alla perizia): la conventa ha, quindi, per sua stessa ammissione svolto attività di controllo non meramente meccanico, ma valutativo per il tramite della dott.ssa socia CP_2
accomandataria della società convenuta e consulente del lavoro;
- mail del 25-05-2007: tale corrispondenza, seppur precedente al periodo in esame, è sintomatica dei rapporti intercorsi tra le tre parti e dell'attività svolta da la quale Controparte_2
provvedeva anche ad aggiornare i clienti – nel caso di specie, il sig. - delle novità Parte_1
normative; in tale caso la terza chiamata è indicata tra i destinatari per conoscenza (doc. n. 37 allegato alla perizia);
- ulteriore e indubbia conferma dello svolgimento di attività di consulenza della convenuta a mezzo CP_ della dott.ssa perviene dal ricorso all' presentato dal sig. CP_2 Parte_1
CP_ tramite lo studio di consulenza del lavoro dott.ssa come da ricevuta (doc. n. 1.6 CP_2
della convenuta) e come da verbale dell'accesso ispettivo che segue:
pagina 12 di 20 - infine, non è irrilevante rammentare che sia sia la dott.ssa Controparte_2 Controparte_2 CP_2
avevano entrambi sede in Milano, alla via della Commenda n. 25.
[...]
Da ultimo, è necessario esaminare la c.d. “lettera di incarico per l'elaborazione paghe e contributi dell'azienda ” sottoscritta in data 15-04-2012 da e Parte_1 Controparte_2
(doc. n. 5 di parte convenuta e n. 31 allegato alla perizia). Controparte_4
Innanzitutto, preme rilevare la tardività e, quindi, l'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione apposta al citato contratto effettuato dal rag. solo in sede di Persona_2
operazioni peritali.
Ciò premesso, dal raffronto con la documentazione in atti e con la corrispondenza intercorsa tra le parti come sopra riferita, nonché dall'esame del contratto, appare legittimo dubitare della genuinità di tale documento, attesa (i) la sua genericità e (ii) la sostanziale inutilità di un tale accordo, stante la sussistenza di pregressi e consolidati rapporti.
Parte convenuta ha sostenuto la sussistenza dello schema proprio della delegazione di cui all'art. 1269, primo comma, c.c. a mente del quale “Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.”.
Secondo la prospettazione della convenuta, il delegante sarebbe lo il delegato il sig. Controparte_4
e il delegatario in tale schema, lo studio Parte_1 Controparte_2 CP_4
avrebbe svolto per conto del sig. attività di ricezione e invio della documentazione inerente la Pt_1
gestione delle paghe/contributi con la successiva correttezza dei dati, mentre la convenuta si sarebbe limitata a svolgere solo attività di CED (pag. 15-16 della comparsa di costituzione della convenuta).
In realtà, il documento in questione non è dirimente per escludere la responsabilità della convenuta perché non chiarisce affatto chi tra le due parti dovesse svolgere l'attività di consulenza oggetto della CP_ contestazione dell' limitandosi solo ad un accordo di natura economica e non professionale.
In forza delle suesposte argomentazioni, evidenziate dal TU e condivise da questo Giudice, risulta provato lo svolgimento di attività anche consulenziale da parte di a Parte_3
favore del sig. – come peraltro aveva già fatto in passato con LE CH Parte_1
pagina 13 di 20 s.n.c. - in spregio della normativa vigente, anche di natura deontologica.
2.4. Stabilito, quindi, che l'attività di consulenza per la ditta individuale è stata Parte_1
effettuata da per il tramite della dott.ssa occorre ora Controparte_2 CP_2
CP_ verificare se le contestazioni sollevate dall' con riferimento alla posizione della dipendente LL
ET sono da ritenersi fondate e riconducibili all'errata attività professionale della convenuta. CP_ Il TU ha accertato che le contestazioni dell' sono da ritenersi legittime nei termini che seguono.
• Quanto all'indebito conguaglio di importi superiori al dovuto a titolo di indennità di maternità per il periodo settembre 2013/novembre 2014, il TU ha accertato che lo Controparte_12
“ha errato nella quantificazione dell'indennità di maternità spettante alla dipendente LL
[...]
ET, in quanto non ha applicato correttamente la normativa di legge, non utilizzando i valori e i divisori previsti” (pag. 54 della perizia). Il TU ha evidenziato che l'errore in cui è incorsa la convenuta
è dipeso non dalla determinazione dell'indennità sull'orario a tempo pieno, anziché sull'orario a tempo parziale, bensì dall'aver assunto a riferimento la retribuzione ordinaria per soli quattro giorni e dall'aver usato come divisore i soli quattro giorni di presenza del mese di luglio 2013. CP_ L'errore della convenuta ha causato il riconoscimento errato del conguaglio a carico dell' a titolo di indennità di maternità della dipendente, utilizzando importi nettamente superiori al dovuto che hanno portato all'inevitabile avviso di accertamento.
Il TU ha, inoltre, rilevato un ulteriore errore della convenuta, la quale, nella prima fase di gestione CP_ dell'avviso di accertamento, avrebbe dovuto e potuto contestare all' l'erronea richiesta dei contributi sulla maternità per euro 1.233,54., determinando così un aggiuntivo gravame sulla parte attrice.
• Con riferimento all'erogazione degli assegni familiari (ANF) per il periodo luglio 2013/giugno 2014 CP_ alla lavoratrice LL ET senza la prescritta autorizzazione da parte dell' giova previamente osservare che per ottenere la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare, il lavoratore deve farne CP_ domanda al datore di lavoro mediante l'apposito modulo predisposto dall' corredandola di documentazione attestante quanto riportato nella domanda. Per l'inserimento nel nucleo familiare di alcuni soggetti puntualmente individuati dalla normativa, tra cui i figli ed equiparati di divorziati o separati legalmente (come nella fattispecie in esame), nell'ipotesi di erogazione dell'assegno dal CP_ datore di lavoro, occorre l'autorizzazione da parte dell' e il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno, fra cui la presenza di un nucleo familiare, il rispetto di determinati limiti di reddito, l'assenza di un altro ANF o di un altro trattamento di famiglia pagina 14 di 20 e la corretta presentazione della domanda. La dipendente di parte attrice spuntò nella domanda che era separata.
Sulla base di tali dati, il TU conclude che non avrebbe dovuto CP_2 Controparte_2
calcolare e riconoscere gli assegni familiari alla dipendente in quanto, pur in presenza CP_ dell'autorizzazione dell' la convenuta avrebbe dovuto effettuare le opportune verifiche atte ad accertare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno per conto del suo cliente (pag. 56 della CP_ perizia). Tale errore ha determinato l'avviso di accertamento dell' Il TU ha, altresì, evidenziato che “nella prima fase di gestione dell'avviso di accertamento, lo Studio Controparte_2
CP_ on ha riconosciuto l'errore e non ha contestato all' l'erronea richiesta dei
[...] CP_2
contributi sugli assegni familiari per € 1.301,34.-, determinando così un ulteriore gravame sulla parte ricorrente”.
A fronte delle allegazioni dell'attore e delle risultanze della TU, parte convenuta non ha assolto all'onere di dimostrare l'insussistenza della condotta di inesatto adempimento o la non imputabilità al suo operato e va, quindi, condannata al risarcimento dei danni sofferti dal sig. Parte_1
liquidati come segue.
2.5. In merito al quantum del danno sofferto dal sig. , nella perizia depositata il 10- Parte_1
03-2023, il TU ha valutato gli effetti quantitativi prodotti sulla base delle risposte ai quesiti del
Giudice in euro 12.202,44, come da cartella di pagamento, fatte salve eventuali sanatorie fiscali e previdenziali che abbiano consentito al contribuente una riduzione degli importi (pag. 61 della perizia).
In relazione alla quantificazione del danno sofferto dall'attore e ad eventuali sanatorie fiscali e previdenziali, il Giudice chiedeva al TU chiarimenti e conteggi conseguenti all'avvenuta
“rottamazione” della cartella esattoriale.
In adempimento all'incarico conferitogli, il TU ha innanzitutto rilevato che il sig. Parte_1
aveva presentato apposita domanda di definizione agevolata (ex artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018) c.d. “rottamazione-ter”. L' Controparte_13
accoglieva la domanda dell'attore per l'importo di euro 12.202,44, riconoscendo il
[...]
versamento in 17 rate, di cui 13 già corrisposte alla data di redazione della perizia integrativa (11-09-
2024).
Successivamente, con l'art. 1, commi 231 – 252, L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) è stata introdotta una rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di pagina 15 di 20 addebito inerenti a carichi affidati dall'01-01-2000 al 30-06-2022 – c.d. “rottamazione-quater” - che ha comportato per chi ne ha fruito o ne sta fruendo lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.
Il TU ha rilevato che il sig. , non avendo versato interamente il dovuto con la c.d. Parte_1
rottamazione-ter, aveva presentato apposita domanda per la definizione agevolata per la c.d. rottamazione-quater (n. identificativo: W-2023060507038553) per tutte le cartelle e tutti gli avvisi di addebito, tra le quali quella oggetto di giudizio. L' ha riepilogato il Controparte_14
debito residuo pari a euro 8.945,04, accogliendo la domanda di adesione dell'attore e riconoscendo al contribuente il pagamento in 18 rate. Raffrontando le domande (accolte) di rottamazione ter e quater, al netto di interessi e sanzioni, il sig. risulta essere debitore nei confronti Parte_1
CP_ dell' di un debito complessivo di euro 11.677,07, che costituisce il danno sofferto e riconosciuto all'attore in conseguenza degli errori professionali commessi dalla convenuta.
2.6. Parte attrice, chiede, inoltre, la condanna della parte convenuta per responsabilità aggravata di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c.
La domanda non è fondata perché il processo si è svolto nell'alveo della normale dialettica processuale, non potendo essere imputata alla convenuta una condotta antigiuridica o riprovevole.
Non emerge, infatti, dalla condotta processuale della parte convenuta che quest'ultima abbia esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile.
Su punto, è utile richiamare la sentenza n. 22405/018 della Suprema Corte a sezioni unite, che ha statuito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo
pagina 16 di 20 esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Come già rilevato, non può essere imputata alla convenuta, né la mala fede, né la colpa grave nel resistere/contraddire alla domanda attorea, atteso che tali elementi non possono essere individuati nel mero rifiuto a conciliare la lite.
In ogni caso, si evidenzia che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non è configurabile quale soccombenza, neppure parziale, e, quindi, non incide sulla statuizione relativa alle spese di lite (cfr.
Cass. civ., ordinanza n. 20317/2018).
Per analoghe ragioni deve essere disattesa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti della convenuta. Controparte_4
2.7. Veniamo ora alle domande formulate dalla parte convenuta.
Innanzitutto, ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti Controparte_2
dell'attore per pagamento delle fatture n. 135/2017 e 136/2017 per un totale di euro 341,94 per attività professionale svolta e non onorata, nonché per il pagamento dell'importo di euro 2.188,68 a saldo della fattura dell'Avv. Suvilla conseguente alla chiamata in mediazione di un soggetto errato.
Le fatture n. 135/2017 e n. 136/2017 riguardano l'attività di elaborazione delle buste paga effettuate dalla convenuta a favore del sig. rispettivamente per il quarto trimestre 2026 e per Parte_1
il primo semestre 2017: l'importo di euro 341,94 va senz'altro riconosciuto come dovuto dall'attore, trattandosi di attività che esula dalle contestazioni sollevate nei confronti dell'operato di
[...]
Parte attrice si è limitata a riferire di non aver ricevuto copia delle fatture, ma Controparte_2
non ha fornito elementi per contestarne la debenza.
Su tale importo decorrono gli interessi dalla domanda giudiziale, in mancanza di prova di una precedente costituzione in mora.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di rimborso dell'importo versato all'avv. Suvilla dalla dott.ssa er la partecipazione al procedimento di negoziazione assistita, essendo CP_2
il creditore e cioè lo dott.ssa Controparte_15 CP_2
come indicato in fattura, soggetto diverso rispetto alla convenuta.
2.8. In secondo luogo, parte convenuta ha formulato domanda di manleva nei confronti di Zurich
Insurance PLC in forza della garanzia assicurativa in essere, che la terza chiamata ha chiesto di rigettare.
pagina 17 di 20 Zurich Insurance PLC ha contestato l'operatività della polizza Zurich Pro n. 501C9103, essendo questa stata stipulata da altro soggetto rispetto a e a Controparte_1 Controparte_2
e cioè da;
inoltre, i suindicati soggetti e cioè
[...] Controparte_16 [...]
e non sono neppure indicati tra i beneficiari. Controparte_1 Controparte_2
Secondo la prospettazione della terza chiamata, la convenuta non può invocare a proprio vantaggio l'estensione della copertura assicurativa all'attività di elaborazione di dati contabili (CED), che l'assicurata svolga attraverso altra società appositamente costituita, perché, nel caso di specie, la compagine di non soddisfa le condizioni previste dalla polizza, la quale Controparte_1
Part impone che si tratti di società costituita ad hoc dall'assicurata per lo svolgimento di attività di e che tale società sia costantemente controllata dall'assicurata stessa.
La domanda di manleva formulata da non è fondata, risultando. Invece, Controparte_1
fondate le doglianze di Zurich Insurance PLC.
Dagli atti risulta che la polizza Zurich Pro-Studio di Consulenti del Lavoro, n. 501C9103 è stata stipulata in data 11-06-2020 da per la responsabilità civile professionale e Controparte_16
che tale polizza assicura anche l'attività professionale della dott.ssa (doc. n. 2 di CP_2
Zurich). In atti è stata allegata visura storica di (doc. n. 3 di Zurich). Controparte_1
Contrariamente a quanto riferito dalla convenuta, non vi sono documenti/elementi in atti che possano attestare collegamenti tra (già e Controparte_1 Controparte_2
; né il richiamo alla copertura assicurativa dell'attività professionale Controparte_16
della dott.ssa né il fatto che la dott.ssa sia legale rappresentante di CP_2 CP_2
sono elementi che possano ritenersi sufficienti affinché Controparte_16 [...]
possa credersi beneficiaria della polizza. Controparte_1
D'altro canto, se la polizza contiene l'espresso riferimento alla sua efficacia anche nei confronti dell'attività professionale della dott.ssa e non anche di altri soggetti/società, ciò CP_2
significa che non si è voluto estenderne la validità anche nei confronti di altri soggetti.
Inoltre, di nessuna rilevanza è il contenuto della corrispondenza intercorsa tra la dott.ssa CP_2
il liquidatore Zurich.
[...]
Resta assorbita ogni altra domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte attrice e a carico della parte convenuta nella misura direttamente determinata in dispositivo, comprensive anche delle spese del TU e del CTP, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto pagina 18 di 20 in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014. Vanno, inoltre, rimborsate all'attore le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ivi comprese le somme versate dall'attore al TU, liquidate come in dispositivo.
Quanto alle spese a favore delle terze chiamate, le stesse devono essere poste a carico della parte convenuta soccombente nella misura direttamente determinata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda proposta dal sig. , condanna Parte_1 [...]
(già al pagamento, in favore del sig. Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
dell'importo di euro 11.677,07, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo
[...]
saldo;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da (già Controparte_1
nei confronti del sig. , condanna quest'ultimo al Controparte_2 Parte_1
pagamento, in favore della parte convenuta, dell'importo di euro 341,94, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
3) rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta e da
[...]
Controparte_4
4) rigetta la domanda di garanzia proposta da (già Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di Zurich Insurance PLC;
[...]
5) condanna (già al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2
del sig. , delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.077,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti, e in euro 264,00 per anticipazioni esenti;
6) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di TU del presente procedimento, già liquidate con separati provvedimenti (perizia e integrazione);
7) condanna (già al rimborso, in favore Controparte_1 Controparte_2
del sig. , delle spese legali sostenute nel procedimento per accertamento tecnico Parte_1
preventivo, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti, nonché rimborso contributo unificato e marca ex pagina 19 di 20 dpr n. 115/2002;
8) condanna (già al rimborso, in favore Controparte_1 Controparte_2
del sig. , delle spese di TU sostenute nel procedimento per accertamento tecnico Parte_1
preventivo, come da decreto di liquidazione;
9) condanna (già al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2
di ciascuna delle terze chiamate e Zurich Insurance PLC, delle spese Controparte_4
legali del presente procedimento, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 13 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47257/2021 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Cristina Rota e Parte_1 C.F._1
Mariaines Marangelli, elettivamente domiciliato in Milano, alla via dei Cappuccini n. 4, presso i difensori attore contro
- già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Marco Andrea Cairone e Giuseppe Macrì, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, alla via Simone D'Orsenigo n. 12, presso i difensori convenuta con la chiamata di
- (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
Matteo Schiavone, elettivamente domiciliato in Milano, al viale Monte Nero n. 4, presso il difensore terzo chiamato
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Aurelio Controparte_4 P.IVA_3
Raiola e Pio Eugenio Pomponio, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Fontana n. 3, presso il difensore avv. Aurelio Raiola terzo chiamato
Oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI pagina 1 di 20 Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24-11-2021, il sig. conveniva Parte_1
avanti questo Tribunale (già Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo di accertare la responsabilità professionale e l'inadempimento contrattuale della
[...]
società convenuta e condannarla al pagamento dell'importo di euro 12.204,44 a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 5.220,70 per spese professionali e tecniche del procedimento per accertamento tecnico preventivo, nonché per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, quanto segue:
- dal mese di gennaio 2012 sino al 2017, il sig. , quale titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, conferiva incarico allo studio di per la Controparte_2 CP_2
gestione di paghe e contributi;
CP_
- in data 16-02-2015 l' effettuava un accertamento ispettivo presso l'attività del ricorrente, a seguito del quale gli veniva notificato verbale di accertamento n. 000445777/DDL con riferimento alla posizione della dipendente LL ET;
CP_
- in particolare, l' accertava un indebito conguaglio di importi superiori al dovuto a titolo di indennità di maternità relativamente al periodo settembre 2013/novembre 2014, l'erogazione di assegni al nucleo familiare per il periodo decorrente aprile 2012/19 marzo 2013 senza la prescritta CP_ autorizzazione da parte dell' , la mancata esibizione dei modelli ANF per il periodo luglio
2013/giugno 2014, l'inesattezza del modello ANF esibito per il periodo luglio 2012/giugno 2013 in quanto incompleto per la mancata indicazione di un componente del nucleo familiare, nonché un indebito conguaglio, a titolo di indennità di malattia, relativamente ai giorni 30 e 31 ottobre 2012, per un importo di euro 24,00 senza esibire alcun giustificativo;
- dall'accertamento di tali violazioni conseguiva la prescrizione di provvedere alla rettifica dei modelli
UNIEMENS della dipendente per l'importo complessivo di euro 13.028,00;
- in conseguenza di detto accertamento, il ricorrente si rivolgeva allo studio Controparte_2
per richiedere chiarimenti e possibili soluzioni;
[...]
- in data 13-04-2015 la dott.ssa proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento, CP_2
sostenendo la correttezza dei conguagli effettuati a titolo di indennità di maternità e delle erogazioni degli ANF;
pagina 2 di 20 - il ricorso veniva respinto e in data 11-04-2016 il ricorrente riceveva la notifica di una cartella esattoriale per l'importo di euro 17.335,55, inclusi interessi e sanzioni;
- il sig. decideva di recedere dal rapporto in essere con la convenuta, con effetto dal Parte_1
31-12-2017, rivolgendosi ad altro professionista che, esaminata la documentazione ricevuta dal CP_ cliente, appurava che le contestazioni formulate dall' nel verbale di accertamento erano conseguenza di errori di gestione della posizione contributiva aziendale e dei relativi adempimenti da parte della convenuta;
- in particolare, si trattava di errori nella modalità di calcolo dell'indennità di maternità e di tardiva CP_ richiesta di autorizzazione all' per l'erogazione degli ANF alla lavoratrice in regime di separazione/divorzio;
- il sig. decideva, quindi, di aderire alla cd. “rottamazione ter”, definendo in via Parte_1
agevolata il carico contributivo per l'importo complessivo di euro 12.220,44;
- stante la mancata adesione della convenuta alla procedura di negoziazione assistita, il sig. Parte_1
proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avanti questo Tribunale, nell'ambito del quale
[...]
veniva nominato il dott. quale TU e che si concludeva in data 30-09-2021 con il Persona_1
deposito dell'elaborato peritale, che accertava la sussistenza di errori professionali commessi dallo studio nell'espletamento del mandato professionale con riferimento Controparte_2
all'accertamento fiscale del 13-04-2015.
Con decreto del 23-12-2021 il Giudice fissava l'udienza del 14-04-2022 per la comparizione delle parti.
In data 04-04-2022 si costituiva in giudizio la parte resistente (già Controparte_1 [...]
chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla Controparte_2
chiamata in giudizio dei terzi e Zurich Insurance PLC e, nel merito, il rigetto Controparte_6
della domanda attorea.
In particolare, parte convenuta deduceva quanto segue:
- già è un centro elaborazione dati (CED), Controparte_1 Controparte_2
che, in quanto tale, non può svolgere alcuna attività professionale, ma solo elaborazioni informatiche aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo;
- il sig. non ha mai conferito incarico a di Parte_1 Controparte_2 CP_2
er la gestione di paghe e contributi della sua ditta individuale;
[...]
- l'attore era cliente del commercialista rag. titolare dello studio Persona_2 CP_4
il quale conferiva a soltanto l'incarico di elaborare le buste paga del sig.
[...] CP_1 Pt_1
pagina 3 di 20 Emanuele;
- il contratto in essere tra il sig. e lo che coinvolge anche Parte_1 Controparte_4
, integra la fattispecie della delegazione di pagamento ex art. 1269, comma 1, c.c.; CP_1
- dalle fatture in atti, emerge che l'attività svolta da fosse limitata a Controparte_2
“Elaborazione paghe e contributi”;
- pertanto, gli accertamenti svolti dal TU in sede di ATP si riferiscono all'operato del rag. Persona_2
e non di;
[...] CP_1
- vi è, quindi, carenza di legittimazione passiva di parte resistente, mentre sussisterebbe in capo al rag.
Persona_2
- con riferimento alle specifiche contestazioni dell'attore, la parte convenuta osserva che:
(i) su incarico dello elaborava i cedolini relativi all'indennità di maternità Controparte_4 CP_1
dovuta alla dipendente dell'attore sig.ra ET, riscontrando un errore sugli importi forniti, che apparivano essere più alti del dovuto;
segnalava la circostanza al fornitore Zucchetti, che CP_1
consigliava di non modificare i dati;
(ii) su incarico dello effettuava i calcoli per gli assegni per il nucleo Controparte_4 CP_1
familiare della dipendente ET;
la TU ha ritenuto i calcoli corretti, ma effettuati in mancanza di CP_ autorizzazione dell' in realtà, ha provveduto a tale incombente solo dopo la relativa CP_1
autorizzazione; CP_ (iii) l' ha accertato l'irregolarità della posizione familiare della dipendente ET (risultata risposata), che non può essere imputata a;
CP_1
CP_ (iv) la dott.ssa non ha provveduto al ricorso contro il verbale dell' , in quanto lo CP_2
stesso è stato redatto dalla consulente del lavoro dott.ssa che non ha alcun rapporto Persona_3
con , né con CP_1 Controparte_2
Con decreto del 06-04-2022, il Giudice autorizzava la chiamata dei terzi e Controparte_6
Zurich Insurance PLC, fissando nuova udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per il giorno 27-09-2022.
In data 16-09-2022 si costituiva in giudizio Zurich Insurance PLC, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate dal sig. e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle Parte_1
domande del ricorrente, dichiarare l'inoperatività della polizza in essere con ovvero, in via CP_1
ulteriormente subordinata, in caso di operatività della polizza, determinare le somme dovute.
La terza chiamata deduceva quanto segue:
- la polizza per la responsabilità civile derivante dall'attività di consulente del lavoro non può essere pagina 4 di 20 invocata da perché il contraente è un altro e distinto soggetto e cioè Controparte_1
Controparte_7
- nel merito, si associa e condivide le difese della resistente sia con Controparte_1
riferimento alle contestazioni mosse alla consulenza tecnica svolta in sede di ATP, sia con riferimento alle domande del sig. . Parte_1
In data 23-09-2022 si costituiva in giudizio il terzo chiamato Controparte_4
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare improcedibile la domanda nei propri confronti per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato e di dichiarare irrituale la chiamata in giudizio effettuata in violazione dell'art. 702 bis c.p.c.; nel merito, di rigettare tutte le domande svolte nei confronti dello
Controparte_4
Il terzo chiamato deduceva quanto segue:
- la TU effettuata nel procedimento per ATP non è opponibile allo Controparte_4
che non vi ha preso parte;
- lo è estraneo alla vicenda de qua, considerato che in data 23-12-2009 il sig. Controparte_4 Parte_1
CP_ aveva conferito mandato alla dott.ssa come referente presso e INAIL
[...] CP_2
per tutti gli adempimenti connessi con tali posizioni e non solo per il calcolo e l'elaborazione delle buste paga.
All'udienza del 27-09-2022, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice disponeva il mutamento del rito da semplificato a ordinario e rinviava il procedimento all'udienza del 15-11-2022.
A tale udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. All'udienza del 16-03-2023, svoltasi con trattazione scritta, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo e disponeva TU, nominando quale consulente il dott. . Depositata la relazione peritale Persona_1
ed i chiarimenti successivamente richiesti dal Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 07-01-2025, svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo, alla scadenza, la causa per la decisione.
2. La domanda proposta dall'attore è fondata e deve essere accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
2.1. Vanno affrontate in via preliminare le eccezioni sollevate dalle parti.
pagina 5 di 20 Innanzitutto, il terzo chiamato ha chiesto che venga accertata e Controparte_4
dichiarata l'improcedibilità della domanda nei propri confronti per mancata instaurazione dell'obbligatoria procedura di negoziazione assistita.
La censura non è fondata.
Va osservato che nelle materie per le quali la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, il D.L. n.132/2014 pone in capo a chi intende agire in giudizio l'onere di invitare preliminarmente la controparte ad avvalersi di tale istituto per comporre bonariamente la lite.
In particolare, posto che la legge individua testualmente nel convenuto il soggetto legittimato a eccepire l'improcedibilità, è solo in capo a tale soggetto che deve restare circoscritta una simile facoltà. Occorre, infatti, procedere a un'interpretazione letterale del dato normativo, in ragione del fatto che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo.
Da tale principio discende che il terzo chiamato in causa non può sollevare l'eccezione di improcedibilità, né può farlo qualsiasi destinatario di una qualunque domanda giudiziale.
L'unico soggetto che può far valere il mancato rispetto dell'obbligo di esperire la negoziazione assistita nelle materie per le quali la stessa è condizione di procedibilità è, quindi, solo colui che riceve la vocatio in jus da parte dell'attore.
In secondo luogo, il terzo chiamato ha chiesto di accertare e Controparte_4
dichiarare l'irritualità della domanda di chiamata in causa dello stesso in quanto l'art. 702 bis, quinto comma, c.p.c. prevede la sola chiamata del terzo in garanzia.
L'eccezione non è fondata.
Questo Giudice ritiene di aderire all'interpretazione meno restrittiva e letterale della citata normativa, reputando ammissibile la chiamata in causa del terzo ad istanza del convenuto in tutti i casi di comunanza della causa previsti dall'art. 106 c.p.c. e non nelle sole ipotesi di chiamata del terzo in garanzia. Diversamente opinando, si genererebbe un'ingiusta e ingiustificata disparità di trattamento tra il procedimento ordinario e il procedimento sommario, che condurrebbe a conseguenze incoerenti con la ratio di quest'ultimo, improntato all'economicità e alla speditezza della definizione del giudizio.
2.2. Nel merito, in via generale, si osserva che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata
(art. 1176, secondo comma, c.c.), vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e pagina 6 di 20 dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (cfr. Cass. n. 18612/2013; n.
10454/2002; n. 6967/2006).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo - a norma dell'art. 1176, secondo comma, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cass. Civ. n. 13007/2016).
Viene in rilievo, quindi, una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano.
In particolare, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di aver adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (SS.UU n. 13533/2001).
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova, oltre che della sussistenza del mandato professionale, altresì del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. n. 9917/2010
e n. 13873/2020 in base alle quali la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito dal cliente);
pagina 7 di 20 inoltre, con riferimento al danno risarcibile, il pregiudizio è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Erario per effetto dell'errore commesso dal commercialista;
detti oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria ovvero maggiori imposte conseguenti all'aver dichiarato all'Erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati.
Infine, rileva il Tribunale che per il conferimento dell'incarico al commercialista non è necessaria la forma scritta;
in altri termini, il mandato avente ad oggetto la tenuta delle scritture contabili ovvero la presentazione della dichiarazione dei redditi o ancora l'attività di consulenza in materia lavoristica attraverso la predisposizione delle buste paga dei dipendenti può dal cliente essere conferito anche solo verbalmente.
2.3. Premessi i principi generali di cui sopra, nel caso di specie, è preliminarmente necessario ricostruire la natura dei rapporti tra le parti, l'oggetto dell'incarico professionale e le attività effettivamente e rispettivamente poste in essere da ciascun professionista, e, quindi, con riferimento alle relazioni intercorse tra e tra Parte_1 Controparte_2 Parte_1
e e tra e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_4
[...]
Innanzitutto, è bene evidenziare che, sino alla variazione effettuata in data 02-12-2019 e, quindi, nella vigenza dei rapporti professionali con il sig. , con la denominazione Parte_1 [...]
la società convenuta si occupava, per quel che qui rileva, di Controparte_8
servizi di elaborazione dati amministrativi e contabili per conto terzi, escluse le attività professionali riservate e le attività finanziarie, come da oggetto sociale indicato nella visura camerale storica (doc.
n. 13 di parte attrice e n.
1.5. di parte convenuta).
In altre parole, la società convenuta svolgeva – almeno in linea teorica - l'attività riservata ai centri di elaborazione dati, un'attività, quindi, di natura meramente materiale ed esecutiva, con l'esclusione di qualsiasi attività valutativa, interpretativa ovvero di consulenza.
E' pacifico, invece, che si occupasse di consulenza tributaria e di Controparte_9
economia d'impresa.
Dagli atti di causa emerge la conclusione di un contratto d'opera tra il sig. Parte_2
avente per oggetto l'elaborazione di paghe e contributi della ditta individuale.
[...]
Tale circostanza è confermata dalle fatture emesse dalla convenuta a favore del sig. Parte_1
pagina 8 di 20 (quale titolare dell'omonima ditta individuale) dal mese di aprile 2012 al mese di dicembre 2017 (doc.
n. 1 di parte attrice), nelle quali è indicato l'oggetto dell'incarico/prestazione svolta da CP_2 CP_2
& e cioè “elaborazione paghe e contributi”.
[...] Controparte_2
Nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita al contratto di delega alla tenuta del libro unico del lavoro sottoscritta in data 23-01-2009 dal sig. e dalla dott.ssa (doc. Parte_1 CP_2
n. 24 di parte attrice), atteso che riguardava LE CH s.n.c., che l'attore aveva lasciato il 02-
05-2012 per aprire una ditta individuale (doc. n. 27 e 28 di parte attrice).
Analogamente nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita al contratto intercorso tra LE
CH s.n.c. e lo (doc. n. 23 di parte attrice), considerato che Controparte_4
riguarda la tenuta della contabilità e l'attività di consulenza per gli anni 2010 e 2011 a favore di LE
CH s.n.c. e, quindi, soggetto e periodi diversi da quelli oggetto di giudizio (contabilità degli CP_ anni 2012-2013-2014 accertate dall' nel 2015).
Individuato l'oggetto del rapporto professionale tra attore e convenuto, si evidenzia che il contrasto tra le parti verte principalmente sull'obbligazione professionale gravante sulla parte convenuta con riferimento agli errori da questa commessi nella gestione della posizione della dipendente LL
Safietiou. CP_ In particolare, a seguito di un intervento ispettivo effettuato dall' in data 16-02-2015 presso l'attività del sig. , veniva accertato, con riferimento alla posizione della dipendente Parte_1
LL ET, quanto segue:
a) un indebito conguaglio di importi superiori al dovuto a titolo di indennità di maternità per il periodo settembre2013/novembre 2014;
b) l'erogazione di assegni al nucleo familiare (ANF) per il periodo aprile 2012/marzo 2013 senza la CP_ prescritta autorizzazione da parte dell'
c) la mancata esibizione dei modelli ANF per il periodo luglio 2013/giugno 2014 e l'inesattezza del modello ANF per il periodo luglio 2012/giugno 2013, in quanto incompleto per la mancata indicazione di un componente del nucleo familiare;
d) un indebito conguaglio a titolo di indennità di malattia per i giorni 30/31-10-2012 per un importo di euro 24,00, senza giustificativo (doc. n. 2 di parte attrice). CP_ Per regolarizzare le inadempienze accertate, l' chiedeva all'attore/datore di lavoro il versamento dell'importo complessivo di euro 13.028,00.
CP_ In data 13-04-2015 il sig. proponeva ricorso all' avverso il verbale di Parte_1
pagina 9 di 20 accertamento: tale ricorso veniva inoltrato a mezzo dell'intermediario (doc. n. 3), CP_2
come da sottostante ricevuta:
Peraltro, nel corso dell'accesso ispettivo,
Quindi, nessun dubbio che la problematica conseguente all'accesso ispettivo e poi all'impugnazione dello stesso sia stata seguita dalla dott.ssa quale consulente del lavoro. CP_2
Il ricorso non ha, però, trovato accoglimento ed è stata emessa la relativa cartella di pagamento.
Venendo ora alla natura e tipologia delle attività astrattamente riconducibili al CED e al consulente del lavoro, ripercorrendo e richiamando la normativa in materia, il nominato TU dott. ha Persona_1
evidenziato che l'attività dei CED rimane limitata alle attività meramente esecutive di calcolo e stampa dei cedolini e non può tradursi in attività di consulenza del lavoro;
in altri termini, l'attività dei
CED è meramente residuale ed esecutiva, mentre l'attività del consulente del lavoro è di tipo valutativo-prodromico (cfr. circolare Ministero del Lavoro 23-10-2007 e nota INAIL 02-11-2007).
Inoltre, l'attività di assistenza del consulente del lavoro al CED deve comprendere un molteplicità di mansioni, tra le quali l'individuazione del contratto collettivo da applicare al lavoratore, il relativo inquadramento, la stesura del contratto individuale, l'impostazione del prospetto paga sotto l'aspetto lavoristico, fiscale e previdenziale, la tenuta dei libri regolamentari, la scelta delle modalità di vidimazione, la richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser o con la pagina 10 di 20 numerazione unica dei fogli mobili (pagg. 26-27 della perizia).
Dall'esame delle violazioni/errori accertati dall' si evince che si tratta di attività di natura non CP_5
meramente meccanica ed esecutiva, ma valutativa, interpretativa e, in definitiva, consulenziale, circostanza, peraltro, pacifica.
Occorre, quindi, stabilire e individuare il soggetto che ha di fatto posto in essere tale attività, al di là della definizione normativa e delle competenze di ciascuna parte, e, quindi, eventualmente errato nella gestione della posizione della dipendente LL ET.
La questione è stata sottoposta alla valutazione del TU dott. , che, all'esito di una Persona_1
approfondita analisi della documentazione versata in atti e di una ricognizione approfondita della normativa applicabile alla materia, ha elaborato una perizia chiara, completa e coerente con le risultanze documentali, che costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della relazione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili, con riferimento a tutti i quesiti sottoposti al TU.
In particolare, dall'analisi della documentazione in atti e dei rapporti in essere tra le parti, nonché della corrispondenza tra le stesse intercorsa, il TU giunge alle seguenti conclusioni:
“posizione Controparte_4
- non rilevano, limitatamente ai documenti agli atti, errori e/o omissioni da parte dello Controparte_4
in quanto non risulta aver svolto attività di consulente del lavoro, ma di essersi
[...]
limitato a un ruolo di consegna documentale in favore del cliente ai fini della gestione contabile e fiscale;
posizione studio Controparte_2
- risulta aver svolto non solo attività meccanica di CED, ma anche consulenza del lavoro come dimostrato dalla corrispondenza e dai documenti agli atti, ponendo in essere errori e/o omissioni anche in palese violazione del Codice Deontologico del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro in merito al quale si ricorda, in particolare, l'art. 19” (pag. 46 della perizia).
Il TU è pervenuto all'individuazione del ruolo professionale della convenuta e della terza chiamata all'esito dell'approfondita analisi della documentazione in atti e dopo aver vagliato le posizioni/relazioni dei CTP nominati dalle parti.
Il TU ha, innanzitutto, evidenziato che non risulta agli atti uno specifico mandato relativo alla gestione della parte fiscale per la ditta individuale , dopo che questi aveva iniziato Parte_1
l'attività di acconciatore uomo-donna in data 27-02-2012, ma tanto l'attore, quanto il rag. Per_2
pagina 11 di 20 hanno riferito che l'attività di natura contabile e fiscale a favore del sig. CP_4 Parte_1
era svolta dal rag. Persona_2
Nella corrispondenza agli atti, si evince che lo ha svolto un mero ruolo di Controparte_4
supporto al sig. nella consegna dei documenti a Parte_1 Controparte_2
A fondamento di tale conclusione, a titolo esemplificativo, il TU chiama la corrispondenza intercorsa tra le parti professionali della vicenda, come segue:
[...
- mail del 18-04-2012 (doc. n. 35 allegata alla perizia): nella persona di Controparte_2
chiedeva allo la consegna di un documento “anf43”, Controparte_10 Controparte_4
con in copia conoscenza la dott.ssa osserva il TU che se fosse stato il rag. CP_2 Persona_2
a svolgere l'attività di consulenza del lavoro, sarebbe stato lui stesso a essere a conoscenza
[...]
della necessità di un nuovo Anf43 per LL ET e non viceversa e avrebbe dovuto fornire lui stesso i documenti e la consulenza specifica al CED;
pertanto, il contenuto di tale mail conferma che
[...]
benchè mero CED, ha svolto per il sig. anche attività di Controparte_2 Parte_1
consulenza;
- la corrispondenza intercorsa tra e l'assistenza di Zucchetti, conferma Controparte_2
tale conclusione, atteso che la collaboratrice sig.ra scrive che “controllando i Controparte_11
prospetti di malattia/maternità LL ET, del mese di settembre 2013, ci sembra che ci sia qualcosa di non corretto;
gli importi giornalieri di maternità ci sembrano un po' più alti del dovuto…”
(doc. n. 36 allegato alla perizia): la conventa ha, quindi, per sua stessa ammissione svolto attività di controllo non meramente meccanico, ma valutativo per il tramite della dott.ssa socia CP_2
accomandataria della società convenuta e consulente del lavoro;
- mail del 25-05-2007: tale corrispondenza, seppur precedente al periodo in esame, è sintomatica dei rapporti intercorsi tra le tre parti e dell'attività svolta da la quale Controparte_2
provvedeva anche ad aggiornare i clienti – nel caso di specie, il sig. - delle novità Parte_1
normative; in tale caso la terza chiamata è indicata tra i destinatari per conoscenza (doc. n. 37 allegato alla perizia);
- ulteriore e indubbia conferma dello svolgimento di attività di consulenza della convenuta a mezzo CP_ della dott.ssa perviene dal ricorso all' presentato dal sig. CP_2 Parte_1
CP_ tramite lo studio di consulenza del lavoro dott.ssa come da ricevuta (doc. n. 1.6 CP_2
della convenuta) e come da verbale dell'accesso ispettivo che segue:
pagina 12 di 20 - infine, non è irrilevante rammentare che sia sia la dott.ssa Controparte_2 Controparte_2 CP_2
avevano entrambi sede in Milano, alla via della Commenda n. 25.
[...]
Da ultimo, è necessario esaminare la c.d. “lettera di incarico per l'elaborazione paghe e contributi dell'azienda ” sottoscritta in data 15-04-2012 da e Parte_1 Controparte_2
(doc. n. 5 di parte convenuta e n. 31 allegato alla perizia). Controparte_4
Innanzitutto, preme rilevare la tardività e, quindi, l'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione apposta al citato contratto effettuato dal rag. solo in sede di Persona_2
operazioni peritali.
Ciò premesso, dal raffronto con la documentazione in atti e con la corrispondenza intercorsa tra le parti come sopra riferita, nonché dall'esame del contratto, appare legittimo dubitare della genuinità di tale documento, attesa (i) la sua genericità e (ii) la sostanziale inutilità di un tale accordo, stante la sussistenza di pregressi e consolidati rapporti.
Parte convenuta ha sostenuto la sussistenza dello schema proprio della delegazione di cui all'art. 1269, primo comma, c.c. a mente del quale “Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.”.
Secondo la prospettazione della convenuta, il delegante sarebbe lo il delegato il sig. Controparte_4
e il delegatario in tale schema, lo studio Parte_1 Controparte_2 CP_4
avrebbe svolto per conto del sig. attività di ricezione e invio della documentazione inerente la Pt_1
gestione delle paghe/contributi con la successiva correttezza dei dati, mentre la convenuta si sarebbe limitata a svolgere solo attività di CED (pag. 15-16 della comparsa di costituzione della convenuta).
In realtà, il documento in questione non è dirimente per escludere la responsabilità della convenuta perché non chiarisce affatto chi tra le due parti dovesse svolgere l'attività di consulenza oggetto della CP_ contestazione dell' limitandosi solo ad un accordo di natura economica e non professionale.
In forza delle suesposte argomentazioni, evidenziate dal TU e condivise da questo Giudice, risulta provato lo svolgimento di attività anche consulenziale da parte di a Parte_3
favore del sig. – come peraltro aveva già fatto in passato con LE CH Parte_1
pagina 13 di 20 s.n.c. - in spregio della normativa vigente, anche di natura deontologica.
2.4. Stabilito, quindi, che l'attività di consulenza per la ditta individuale è stata Parte_1
effettuata da per il tramite della dott.ssa occorre ora Controparte_2 CP_2
CP_ verificare se le contestazioni sollevate dall' con riferimento alla posizione della dipendente LL
ET sono da ritenersi fondate e riconducibili all'errata attività professionale della convenuta. CP_ Il TU ha accertato che le contestazioni dell' sono da ritenersi legittime nei termini che seguono.
• Quanto all'indebito conguaglio di importi superiori al dovuto a titolo di indennità di maternità per il periodo settembre 2013/novembre 2014, il TU ha accertato che lo Controparte_12
“ha errato nella quantificazione dell'indennità di maternità spettante alla dipendente LL
[...]
ET, in quanto non ha applicato correttamente la normativa di legge, non utilizzando i valori e i divisori previsti” (pag. 54 della perizia). Il TU ha evidenziato che l'errore in cui è incorsa la convenuta
è dipeso non dalla determinazione dell'indennità sull'orario a tempo pieno, anziché sull'orario a tempo parziale, bensì dall'aver assunto a riferimento la retribuzione ordinaria per soli quattro giorni e dall'aver usato come divisore i soli quattro giorni di presenza del mese di luglio 2013. CP_ L'errore della convenuta ha causato il riconoscimento errato del conguaglio a carico dell' a titolo di indennità di maternità della dipendente, utilizzando importi nettamente superiori al dovuto che hanno portato all'inevitabile avviso di accertamento.
Il TU ha, inoltre, rilevato un ulteriore errore della convenuta, la quale, nella prima fase di gestione CP_ dell'avviso di accertamento, avrebbe dovuto e potuto contestare all' l'erronea richiesta dei contributi sulla maternità per euro 1.233,54., determinando così un aggiuntivo gravame sulla parte attrice.
• Con riferimento all'erogazione degli assegni familiari (ANF) per il periodo luglio 2013/giugno 2014 CP_ alla lavoratrice LL ET senza la prescritta autorizzazione da parte dell' giova previamente osservare che per ottenere la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare, il lavoratore deve farne CP_ domanda al datore di lavoro mediante l'apposito modulo predisposto dall' corredandola di documentazione attestante quanto riportato nella domanda. Per l'inserimento nel nucleo familiare di alcuni soggetti puntualmente individuati dalla normativa, tra cui i figli ed equiparati di divorziati o separati legalmente (come nella fattispecie in esame), nell'ipotesi di erogazione dell'assegno dal CP_ datore di lavoro, occorre l'autorizzazione da parte dell' e il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno, fra cui la presenza di un nucleo familiare, il rispetto di determinati limiti di reddito, l'assenza di un altro ANF o di un altro trattamento di famiglia pagina 14 di 20 e la corretta presentazione della domanda. La dipendente di parte attrice spuntò nella domanda che era separata.
Sulla base di tali dati, il TU conclude che non avrebbe dovuto CP_2 Controparte_2
calcolare e riconoscere gli assegni familiari alla dipendente in quanto, pur in presenza CP_ dell'autorizzazione dell' la convenuta avrebbe dovuto effettuare le opportune verifiche atte ad accertare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno per conto del suo cliente (pag. 56 della CP_ perizia). Tale errore ha determinato l'avviso di accertamento dell' Il TU ha, altresì, evidenziato che “nella prima fase di gestione dell'avviso di accertamento, lo Studio Controparte_2
CP_ on ha riconosciuto l'errore e non ha contestato all' l'erronea richiesta dei
[...] CP_2
contributi sugli assegni familiari per € 1.301,34.-, determinando così un ulteriore gravame sulla parte ricorrente”.
A fronte delle allegazioni dell'attore e delle risultanze della TU, parte convenuta non ha assolto all'onere di dimostrare l'insussistenza della condotta di inesatto adempimento o la non imputabilità al suo operato e va, quindi, condannata al risarcimento dei danni sofferti dal sig. Parte_1
liquidati come segue.
2.5. In merito al quantum del danno sofferto dal sig. , nella perizia depositata il 10- Parte_1
03-2023, il TU ha valutato gli effetti quantitativi prodotti sulla base delle risposte ai quesiti del
Giudice in euro 12.202,44, come da cartella di pagamento, fatte salve eventuali sanatorie fiscali e previdenziali che abbiano consentito al contribuente una riduzione degli importi (pag. 61 della perizia).
In relazione alla quantificazione del danno sofferto dall'attore e ad eventuali sanatorie fiscali e previdenziali, il Giudice chiedeva al TU chiarimenti e conteggi conseguenti all'avvenuta
“rottamazione” della cartella esattoriale.
In adempimento all'incarico conferitogli, il TU ha innanzitutto rilevato che il sig. Parte_1
aveva presentato apposita domanda di definizione agevolata (ex artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018) c.d. “rottamazione-ter”. L' Controparte_13
accoglieva la domanda dell'attore per l'importo di euro 12.202,44, riconoscendo il
[...]
versamento in 17 rate, di cui 13 già corrisposte alla data di redazione della perizia integrativa (11-09-
2024).
Successivamente, con l'art. 1, commi 231 – 252, L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) è stata introdotta una rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di pagina 15 di 20 addebito inerenti a carichi affidati dall'01-01-2000 al 30-06-2022 – c.d. “rottamazione-quater” - che ha comportato per chi ne ha fruito o ne sta fruendo lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.
Il TU ha rilevato che il sig. , non avendo versato interamente il dovuto con la c.d. Parte_1
rottamazione-ter, aveva presentato apposita domanda per la definizione agevolata per la c.d. rottamazione-quater (n. identificativo: W-2023060507038553) per tutte le cartelle e tutti gli avvisi di addebito, tra le quali quella oggetto di giudizio. L' ha riepilogato il Controparte_14
debito residuo pari a euro 8.945,04, accogliendo la domanda di adesione dell'attore e riconoscendo al contribuente il pagamento in 18 rate. Raffrontando le domande (accolte) di rottamazione ter e quater, al netto di interessi e sanzioni, il sig. risulta essere debitore nei confronti Parte_1
CP_ dell' di un debito complessivo di euro 11.677,07, che costituisce il danno sofferto e riconosciuto all'attore in conseguenza degli errori professionali commessi dalla convenuta.
2.6. Parte attrice, chiede, inoltre, la condanna della parte convenuta per responsabilità aggravata di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c.
La domanda non è fondata perché il processo si è svolto nell'alveo della normale dialettica processuale, non potendo essere imputata alla convenuta una condotta antigiuridica o riprovevole.
Non emerge, infatti, dalla condotta processuale della parte convenuta che quest'ultima abbia esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile.
Su punto, è utile richiamare la sentenza n. 22405/018 della Suprema Corte a sezioni unite, che ha statuito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo
pagina 16 di 20 esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Come già rilevato, non può essere imputata alla convenuta, né la mala fede, né la colpa grave nel resistere/contraddire alla domanda attorea, atteso che tali elementi non possono essere individuati nel mero rifiuto a conciliare la lite.
In ogni caso, si evidenzia che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non è configurabile quale soccombenza, neppure parziale, e, quindi, non incide sulla statuizione relativa alle spese di lite (cfr.
Cass. civ., ordinanza n. 20317/2018).
Per analoghe ragioni deve essere disattesa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti della convenuta. Controparte_4
2.7. Veniamo ora alle domande formulate dalla parte convenuta.
Innanzitutto, ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti Controparte_2
dell'attore per pagamento delle fatture n. 135/2017 e 136/2017 per un totale di euro 341,94 per attività professionale svolta e non onorata, nonché per il pagamento dell'importo di euro 2.188,68 a saldo della fattura dell'Avv. Suvilla conseguente alla chiamata in mediazione di un soggetto errato.
Le fatture n. 135/2017 e n. 136/2017 riguardano l'attività di elaborazione delle buste paga effettuate dalla convenuta a favore del sig. rispettivamente per il quarto trimestre 2026 e per Parte_1
il primo semestre 2017: l'importo di euro 341,94 va senz'altro riconosciuto come dovuto dall'attore, trattandosi di attività che esula dalle contestazioni sollevate nei confronti dell'operato di
[...]
Parte attrice si è limitata a riferire di non aver ricevuto copia delle fatture, ma Controparte_2
non ha fornito elementi per contestarne la debenza.
Su tale importo decorrono gli interessi dalla domanda giudiziale, in mancanza di prova di una precedente costituzione in mora.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di rimborso dell'importo versato all'avv. Suvilla dalla dott.ssa er la partecipazione al procedimento di negoziazione assistita, essendo CP_2
il creditore e cioè lo dott.ssa Controparte_15 CP_2
come indicato in fattura, soggetto diverso rispetto alla convenuta.
2.8. In secondo luogo, parte convenuta ha formulato domanda di manleva nei confronti di Zurich
Insurance PLC in forza della garanzia assicurativa in essere, che la terza chiamata ha chiesto di rigettare.
pagina 17 di 20 Zurich Insurance PLC ha contestato l'operatività della polizza Zurich Pro n. 501C9103, essendo questa stata stipulata da altro soggetto rispetto a e a Controparte_1 Controparte_2
e cioè da;
inoltre, i suindicati soggetti e cioè
[...] Controparte_16 [...]
e non sono neppure indicati tra i beneficiari. Controparte_1 Controparte_2
Secondo la prospettazione della terza chiamata, la convenuta non può invocare a proprio vantaggio l'estensione della copertura assicurativa all'attività di elaborazione di dati contabili (CED), che l'assicurata svolga attraverso altra società appositamente costituita, perché, nel caso di specie, la compagine di non soddisfa le condizioni previste dalla polizza, la quale Controparte_1
Part impone che si tratti di società costituita ad hoc dall'assicurata per lo svolgimento di attività di e che tale società sia costantemente controllata dall'assicurata stessa.
La domanda di manleva formulata da non è fondata, risultando. Invece, Controparte_1
fondate le doglianze di Zurich Insurance PLC.
Dagli atti risulta che la polizza Zurich Pro-Studio di Consulenti del Lavoro, n. 501C9103 è stata stipulata in data 11-06-2020 da per la responsabilità civile professionale e Controparte_16
che tale polizza assicura anche l'attività professionale della dott.ssa (doc. n. 2 di CP_2
Zurich). In atti è stata allegata visura storica di (doc. n. 3 di Zurich). Controparte_1
Contrariamente a quanto riferito dalla convenuta, non vi sono documenti/elementi in atti che possano attestare collegamenti tra (già e Controparte_1 Controparte_2
; né il richiamo alla copertura assicurativa dell'attività professionale Controparte_16
della dott.ssa né il fatto che la dott.ssa sia legale rappresentante di CP_2 CP_2
sono elementi che possano ritenersi sufficienti affinché Controparte_16 [...]
possa credersi beneficiaria della polizza. Controparte_1
D'altro canto, se la polizza contiene l'espresso riferimento alla sua efficacia anche nei confronti dell'attività professionale della dott.ssa e non anche di altri soggetti/società, ciò CP_2
significa che non si è voluto estenderne la validità anche nei confronti di altri soggetti.
Inoltre, di nessuna rilevanza è il contenuto della corrispondenza intercorsa tra la dott.ssa CP_2
il liquidatore Zurich.
[...]
Resta assorbita ogni altra domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte attrice e a carico della parte convenuta nella misura direttamente determinata in dispositivo, comprensive anche delle spese del TU e del CTP, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto pagina 18 di 20 in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014. Vanno, inoltre, rimborsate all'attore le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ivi comprese le somme versate dall'attore al TU, liquidate come in dispositivo.
Quanto alle spese a favore delle terze chiamate, le stesse devono essere poste a carico della parte convenuta soccombente nella misura direttamente determinata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda proposta dal sig. , condanna Parte_1 [...]
(già al pagamento, in favore del sig. Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
dell'importo di euro 11.677,07, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo
[...]
saldo;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da (già Controparte_1
nei confronti del sig. , condanna quest'ultimo al Controparte_2 Parte_1
pagamento, in favore della parte convenuta, dell'importo di euro 341,94, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
3) rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta e da
[...]
Controparte_4
4) rigetta la domanda di garanzia proposta da (già Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di Zurich Insurance PLC;
[...]
5) condanna (già al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2
del sig. , delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.077,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti, e in euro 264,00 per anticipazioni esenti;
6) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di TU del presente procedimento, già liquidate con separati provvedimenti (perizia e integrazione);
7) condanna (già al rimborso, in favore Controparte_1 Controparte_2
del sig. , delle spese legali sostenute nel procedimento per accertamento tecnico Parte_1
preventivo, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti, nonché rimborso contributo unificato e marca ex pagina 19 di 20 dpr n. 115/2002;
8) condanna (già al rimborso, in favore Controparte_1 Controparte_2
del sig. , delle spese di TU sostenute nel procedimento per accertamento tecnico Parte_1
preventivo, come da decreto di liquidazione;
9) condanna (già al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2
di ciascuna delle terze chiamate e Zurich Insurance PLC, delle spese Controparte_4
legali del presente procedimento, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 13 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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