Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Il giorno 24 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 20772/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il patrocinio ex lege Parte_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Napoli,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Controparte_1
Pilato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
NONCHÉ
in persona del Controparte_2
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Emilia Bracco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'Avv. Stato Anna Laura Malvino, con i dottori
Lorenzo M. Pappalardo e Matteo Pelliccia per la pratica forense;
per parte appellata l'Avv. Giovanni Sacco, per delega avv. CP_3
Bracco;
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avv. Gaetano Pilato;
i quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 14.11.19, formulato ai sensi dell'art. 615, c. I, c.p.c., ha citato in giudizio, dinnanzi Controparte_1
al Giudice di Pace di l' e la Pt_1 Controparte_2
Parte_1
A fondamento della domanda, l'attore dichiarava di essere venuto a conoscenza, mediante rilascio di estratto di ruolo, della cartella di pagamento n. 07120110116816534, della somma di euro 2.682,71, relativo a contravvenzioni al Codice della Strada elevate al 2009, atteso che né la cartella, né i verbali ad essa sottesi, erano mai stati a suo dire notificati.
Sostenendo, altresì, che, quand'anche tale notificazione fosse stata eseguita,
fosse ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28
della L. 689/81, domandava al Giudice di prime cure di accertare la nullità
della cartella e l'inesistenza del diritto di credito per decorso della
Pagina 2 di 9 prescrizione, con vittoria di spese. Inoltre, l'attore deduceva di aver presentato, in data 23.10.19, presso gli Uffici dell'agente della riscossione,
apposita istanza di sgravio, inoltrata tramite PEC, al fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale dal ruolo, e che questa fosse rimasta priva di riscontro da parte del concessionario. Di detta istanza produceva ricevuta di avvenuta consegna della PEC.
Si costituiva l' domandando il Controparte_2
rigetto dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e,
nel merito, l'accertamento dell'infondatezza del decorso della prescrizione,
stante la ritualità della notifica della cartella e della successiva intimazione di pagamento.
La rimaneva contumace. Parte_1
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 6275/22, pubblicata il
22.2.22, rilevato in via preliminare l'interesse ad agire e, dunque,
l'ammissibilità dell'azione, ha nel merito accolto la domanda, atteso il decorso del termine prescrizionale tra la data della notifica della cartella, che dall'estratto di ruolo risulta avvenuta il 15.6.2011, e quella della successiva intimazione di pagamento, eseguita il 4.7.2016, con condanna dei convenuti,
in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia, in data 10.9.22, ha proposto appello la domandando il rigetto dell'opposizione per carenza di Parte_1
interesse ad agire, con compensazione delle spese di giudizio.
L , aderendo ai motivi formulati Controparte_2
nell'atto di appello, ha richiesto il rigetto della domanda.
ne ha richiesto il rigetto, con vittoria di spese. Controparte_1
Pagina 3 di 9 2. In via preliminare, va rilevato che la parte appellata sostiene l'inammissibilità del gravame, in quanto redatto senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 342 c.p.c. e privo di ragionevoli probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c.
In contrario, sotto il profilo formale, l'atto di appello contiene chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
Quanto alla presunta carenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, valgano le considerazioni di merito appresso svolte.
2.1. Occorre osservare che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre
2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto,
all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato con il D. Lgs. n. 110 del 29.07.2024, rubricato “Disposizioni in
materia di impugnazione”) che così dispone: "L'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente
notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il
debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 b) per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per
effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d)
nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e
Pagina 4 di 9 dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f)
nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti
Pagina 5 di 9 pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendo l'omessa notificazione della cartella nonché dei verbali di accertamento, non ha provato – né, invero,
allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n.
602/1973; pertanto, l'opposizione appare inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del
Pagina 6 di 9 processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello, per fondare l'accoglimento del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
3. L'opponente, tuttavia, ha anche eccepito, in via gradata, la prescrizione del credito per il decorso del relativo termine in epoca successiva alla data della presunta notificazione della cartella, non essendo a suo dire intervenuti ulteriori atti interruttivi validi.
In tali termini, la domanda è stata accolta, avendo il primo giudice reputato che fosse decorso, dalla data della presunta notifica della cartella a quella dell'intimazione di pagamento, il tempo utile all'estinzione del credito erariale.
Ne consegue che, rispetto a tale domanda subordinata, non può trovare applicazione l'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973, non trattandosi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo esattoriale, né di impugnazione di cartella di pagamento che si assume essere stata invalidamente notificata, ma di un'azione di accertamento negativo basata su un fatto estintivo successivo alla notificazione, qual è l'intervenuta prescrizione del credito.
È legittimo interrogarsi se, in simili ipotesi, anche a prescindere dal dettato della norma di nuova introduzione, possa ravvisarsi l'interesse ad agire del presunto obbligato, in assenza di atti della riscossione successivi al perfezionamento della prescrizione.
Come per qualunque azione di accertamento negativo, deve concludersi, secondo l'orientamento già implicitamente espresso, prima del menzionato intervento normativo, in Cass., Sez. III, n. 7353/22, che detto interesse sussiste, se non altro, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza circa la volontà del concessionario della riscossione.
Pagina 7 di 9 Ove il contegno di quest'ultimo, infatti, possa suggerire l'intento di non considerare prescritto il credito, non può negarsi che il contribuente resti esposto al rischio di subire un'azione esecutiva, peraltro con le speciali modalità, particolarmente incisive, previste dal D.P.R. n. 602/73, o di non ricevere pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 1, c. IV-bis, D.L. n. 16/2012
conv. L. n. 44/2012.
Nel caso in esame, l'attore ha dato prova di aver proposto, in data
11.11.2019, un'istanza di sgravio in sede amministrativa, con la quale ha chiesto la cancellazione, in via di autotutela, del debito di cui al ruolo poi impugnato, senza ottenere riscontro.
Ciò potrebbe configurare, di per sé, una situazione di obiettiva incertezza, che, sostanziando l'interesse ad agire del contribuente, ne legittima l'azione giudiziaria.
In concreto, tuttavia, la citazione in primo grado è stata notificata soltanto tre giorni dopo, il 14.11.2019, senza lasciare al concessionario della riscossione uno spazio di tempo sufficientemente ampio per valutare nel merito la richiesta di sgravio e per provvedere su di essa.
Pur in difetto di una espressa definizione normativa di questo, pare ragionevole attingere in via analogica al termine di almeno giorni quindici ex art. 1454, c. II, c.c., non potendosi ritenere materialmente sufficiente uno spazio di tempo inferiore, né, di conseguenza, significativo un silenzio serbato per così pochi giorni.
La successiva notificazione di un'intimazione di pagamento nel luglio
Pagina 8 di 9 dell'opponente, che vi ha reagito oltre tre anni dopo, quando l'efficacia dell'atto ai fini dell'instaurazione di un procedimento esecutivo era ormai cessata ex art. 50 D.P.R. n. 602/73.
Non può pertanto ravvisarsi l'interesse ad agire dell'opponente e l'appello dev'essere accolto.
5. L'esistenza di un complesso quadro giurisprudenziale circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché il recente intervento del legislatore e l'applicabilità della nuova norma anche ai giudizi pendenti,
chiarita solo a seguito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti di e dell'
[...] Controparte_1 Controparte_4
, avverso la sentenza n. 6275/22, pubblicata il 22.2.22, emessa
[...]
dal Giudice di Pace di con citazione notificata il 10.9.22, disattesa Pt_1
ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado dall'appellato;
2. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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2016 pare a sua volta insufficiente a inverare l'interesse ad agire