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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/09/2024, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 337/2020 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. MICHELE MARIA GIORGIANNI;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FILIPPA MARIA LUISA MORINA;
Appellata
AVENTE AD OGGETTO: Retribuzione
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.5.2015, ha agito in giudizio, Parte_1
esponendo: di avere partecipato al concorso pubblico indetto dall CP_1
per 315 posti di collaboratore sanitario- Parte_2
infermiere, relativo al bacino della Sicilia orientale;
di essere risultato vincitore del concorso, giusta delibera n. 67 del 9.1.2912; di essere stato invitato, con nota dell'8.2.2012 dall'ASP di Catania a presentarsi il successivo 24 febbraio presso i locali del Servizio di medicina legale e fiscale per gli accertamenti sanitari preliminari all'assunzione; di avere accettato, l'11.2.2012, la nomina quale vincitore del concorso e l'assegnazione all'ASP di Catania e di avere rassegnato le dimissioni dal Centro Catanese di Medicina e Chirurgia presso il quale al tempo prestava attività lavorativa;
di essersi recato il 24.2.2012 presso i locali dell'ASP, presentando la documentazione sanitaria prevista, le autocertificazioni richieste e la copia del versamento effettuato come da bando;
di essere stato richiesto, in tale occasione, di sottoporsi al test HIV, ritenuto indispensabile ai fini dell'assunzione; di avere pertanto comunicato di essere portatore sano di HIV dal 6.3.1996, data in cui aveva appreso la sua condizione di sieropositività causata da un infortunio sul lavoro avvenuto mediante la puntura accidentale di una siringa;
di non avere per tale ragione ottenuto il certificato di idoneità fisica, ritenendo l CP_1
sanitaria che tale patologia fosse preclusiva al rilascio dello stesso;
di avere quindi intimato in data 8.3.2012 all'amministrazione resistente di procedere all'assunzione ovvero, in mancanza, di esplicitare le ragioni del diniego;
di essersi presentato il 16.3.2012 presso la sede assegnata, di Acireale, inviando un telegramma e una raccomandata all'ASP e comunicando la disponibilità a prendere servizio;
di avere ricevuto il diniego dell'idoneità alle mansioni di infermiere giusta comunicazione dell'ASP del 13.4.2012; di avere contestato
2 l'illegittimità della mancata instaurazione del rapporto di lavoro per contrasto con la normativa disciplinante la materia e di avere quindi proposto ricorso ex art. 700
c.p.c. al Tribunale di Catania che, con ordinanza di accoglimento del 2.4.2013, aveva ordinato all'ASP di Catania di procedere alla sua immissione in servizio quale vincitore del concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario- infermiere con assegnazione all'espletamento delle corrispondenti mansioni;
di essere stato immesso in servizio dall'ASP di Catania solo a decorrere dal
1.6.2013, in esecuzione della citata ordinanza cautelare.
Così esposti i fatti a sostegno della domanda, il ricorrente deduceva l'illegittimità della condotta dell e chiedeva la condanna della Controparte_1
stessa al risarcimento del danno subito a causa dell'illegittimo “rifiuto…di ricevere la sua prestazione lavorativa”, nonostante l'offerta di pronta disponibilità a prendere servizio presse la sede a lui assegnata”; allegava sia un danno patrimoniale - da commisurarsi alla retribuzione non percepita dalla data della stipula del contratto di lavoro (14.3.2012) alla data della effettiva immissione in servizio, per la somma di euro 31.011,90, oltre interessi – sia un danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico e danno esistenziale, connesso alla “ingiusta discriminazione subita a causa del suo stato di salute”, da cui era derivato uno “stato di prostrazione fisica e psichica” e “rilevanti manifestazioni cliniche di natura ansioso-depressiva”, quantificandolo in euro
200.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando con la sentenza n.
5582/2019 del 06/12/2019, condannava l'ASP di Catania al risarcimento del danno patrimoniale liquidandolo in euro 24.809, 52, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, parametrandolo all'ammontare delle retribuzioni non
3 percepite che sarebbero maturate in favore dell'interessato ove fosse stato regolarmente assunto, dal marzo del 2012 (epoca nella quale il sig. avrebbe Pt_1
dovuto prendere servizio presso la sede aziendale di Acireale) al 31.5.2013
(giorno precedente a quello della effettiva immissione in servizio), e apportando sul totale così determinato, in via equitativa, una decurtazione del 20% in considerazione del fatto che “l'interessato, nel periodo indicato, ha impegnato le proprie energie, non per espletare mansioni lavorative al servizio dell'amministrazione, ma per la cura di diversi interessi professionali, familiari, culturali o di svago”. Rigettava nel resto il ricorso, ritenendo infondata la domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto forma di danno biologico e danno esistenziale, ritenendo non dimostrato il nesso di causalità tra le denunciate gravi conseguenze psicofisiche ed esistenziali e i singoli episodi datoriali attinenti all'iniziale mancata instaurazione del rapporto di lavoro. Compensava le spese processuali nella misura della metà, ponendo l'ulteriore metà a carico della parte soccombente.
Con appello depositato il 14.5.2020, impugnava detta Parte_1
sentenza.
Instauratosi il contraddittorio, l Controparte_1
resisteva al gravame.
Con ordinanza dell'11.5.2023 il Collegio rilevava la necessità di disporre consulenza tecnica medico-legale sul seguente quesito “Accerti il CTU, sulla base della documentazione in atti, la sussistenza del danno biologico eventualmente subito dall'appellante, nonché la sua ascrivibilità causale alla mancata tempestiva assunzione da parte dell'ASP, valutandolo, in ipotesi affermativa, in termini di indennità temporanea parziale e, specificandone la durata e la misura percentuale”.
4 La causa veniva decisa all'esito dell'udienza 12.9.2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza per non essere il Tribunale entrato nel merito del diritto del ricorrente al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, limitandosi solamente a ritenere nei fatti il primo, ma limitatamente all'80% del richiesto, e non provato invece il secondo. A tal fine la difesa dell'appellante reitera quanto già allegato, nel giudizio di primo grado, in ordine alla fondatezza della pretesa risarcitoria azionata e richiama sul punto i principi costituzionali fondanti il diritto al lavoro, a una esistenza dignitosa, a un uguale trattamento rispetto agli altri lavoratori, nonché le disposizioni della legge nazionale (artt. 5 e 6 l.135/1990) e i principi del diritto comunitario (artt. 15 e 21
CEDU; direttiva n. 2000/78) in materia.
2. Censura poi in particolare il diniego del risarcimento del danno non patrimoniale, motivato dal Giudice dalla mancanza di prova del nesso eziologico tra le dedotte infermità e gli eventi accaduti, accertati in sede cautelare e non contestati dalla parte appellata;
rileva che tale motivazione non terrebbe nella giusta considerazione la portata degli eventi e il contesto in cui questi si sono svolti, nonché l'assoluta illiceità del comportamento dell'Asp “che ha denegato la certificazione di abilità alla prestazione lavorativa al sig. , contravvenendo Pt_1
alla legge, alla scienza medica e al buon senso”, dolosamente, o a tutto concedere, con colpa grave. Il lavoratore aveva adempiuto ai propri oneri di allegazione del danno, che in ogni caso, conformemente all'insegnamento della giurisprudenza, poteva anche “essere desunto facendo riferimento a fatti presumibili”, posto che la condotta illecita allegata non solo non era rispondente alle minime precauzioni
5 in materia di trattamento dei dati personali, ma era ab origine del tutto vietata dal legislatore ex lege 135/90. Inoltre era evidente anche il danno d'immagine, atteso che, in violazione dei principi di riservatezza, il lavoratore era stato appellato come “untore” e la notizia, nel piccolo contesto lavorativo, si era diffusa a macchia d'olio.
3. Con altro motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto quale risarcimento del danno patrimoniale solo l'80% della retribuzione che sarebbe spettata dal momento del superamento della procedura selettiva per infermiere specializzato sino alla reale assunzione in servizio, decurtando il 20% e insiste nella liquidazione della maggior somma, pari a €
31.011,90 come da consulenza tecnica allegata al ricorso di primo grado, oltre al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
4. Così riassunti i motivi di appello, va rilevato preliminarmente che il
Tribunale nella sentenza gravata, nel riconoscere il diritto dell'odierno appellante al risarcimento del danno - benché solo di natura patrimoniale e nella misura odiernamente contestata - ne ha individuato il presupposto nell'accertata illegittimità della condotta dell , che aveva rifiutato l'assunzione Controparte_1
del pur essendo egli vincitore del concorso, con la motivazione della sua Pt_1
sieropositività ritenuta ostativa al rilascio del certificato di idoneità alle mansioni,
e che si era poi determinata all'instaurazione del rapporto di lavoro solo in ottemperanza all'ordinanza cautelare. In sentenza le motivazioni di tale illegittimità sono indicate mediante l'esplicito rinvio all'ordinanza emessa dal
Giudice monocratico della cautela e alle sue “ampie e condivise argomentazioni fondate sulla normativa di riferimento (artt. 5 e 6 della legge n. 135/1990) e sulla interpretazione che di tale normativa ha dato la Corte Costituzionale (v. sentenza
6 n. 218 del 2.6.1994)”, integralmente ed espressamente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
5. Anticipando poi l'esame dell'ultimo motivo di impugnazione, si osserva che lo stesso è fondato. E' pacifico che la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A. comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n. 9215 e 6 luglio 2006, n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie;
Cass. 14 giugno 2012, n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso); il danno subito da chi, a causa dell'inadempimento dell'amministrazione, vede leso il proprio diritto alla tempestiva costituzione del rapporto di lavoro si configura come danno da lucro cessante per la perdita delle retribuzioni che il soggetto avrebbe percepito ove il rapporto fosse stato effettivamente instaurato;
resta confermato, tuttavia, il principio secondo cui «in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni», ma solo al risarcimento del danno (Cass.
13940/2017; Cass. 26822/2007).
2.1 La Suprema Corte (ord. 16665/2020) ha affermato, in ipotesi analoga di risarcimento per equivalente, il principio secondo il quale non può affermarsi che il danno sia in re ipsa perché “la conseguenza della mancata instaurazione del rapporto è anche quella di non impegnare il lavoratore in prestazioni”, dando atto dell'orientamento consolidato presso la giurisprudenza amministrativa
(richiamato da Cons. Stato sez II n. 7110/2019), secondo cui «la liquidazione del danno, provato nella sua esistenza, ma non dimostrabile nel suo preciso ammontare, va effettuata in via equitativa e tenendo, altresì, conto del fatto che l'interessato, nel periodo in questione, non ha comunque svolto attività lavorativa
7 in favore dell'amministrazione che avrebbe dovuto assumerlo», al punto di gravare il ricorrente dell'«onere di dimostrare di non avere potuto rivolgere le proprie energie alla cura di altri interessi e attività lavorative da cui potrebbe aver tratto un utile». La Corte di Cassazione, tuttavia, pur affermando di non poter trascurare tale impostazione, non condivide le conseguenze che la giurisprudenza amministrativa trae dai suddetti principi procedendo a liquidazioni a percentuale e riconosce il risarcimento per equivalente, ovvero il mancato guadagno, purché il soggetto che afferma di aver subito il danno dimostri, come nel caso in esame, di avere messo a disposizione le proprie forze lavorative in favore della controparte inadempiente, mettendola in mora nel procedere all'assunzione e dimostri altresì – o emerga anche presuntivamente - di essere rimasto privo di occupazione.
Deve quindi riformarsi la sentenza nella parte in cui ha operato l'abbattimento delle retribuzioni ai fini della liquidazione del danno, anziché riconoscere l'intero importo nella misura richiesta e non contestata di € 31.011,90, essendo pacificamente il rimasto privo di occupazione nel periodo che ha preceduto Pt_1
la formale immissione in servizio;
su tale importo va computata la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
6. L'appello è fondato altresì in punto di diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, allegato dal lavoratore e negato dal primo giudice in ragione del ritenuto difetto di prova del nesso di causalità tra l'illegittima condotta dell'ASP
- configuratasi nella mancata assunzione a cagione della certificata positività al virus HIV del , ritenuto per tale ragione privo dei necessari requisiti di Pt_1
idoneità fisica all'impiego con mansioni di infermiere professionale – e le patologie psichiche allegate dall'appellante.
8 La consulenza tecnica medico-legale disposta nel presente grado, invece, ha consentito di accertare il danno biologico transitorio di natura psichica subito dal
. In particolare il CTU nominato, dopo avere esaminato i documenti e gli Pt_1
atti di causa ed avere visitato il periziando, ha accertato un “Disturbo dell'adattamento con ansia successivamente integrato a Umore depresso lieve”, protrattosi per sei mesi ed ha altresì riconosciuto la riconducibilità causale di tale infermità psichica “al fenomeno attinente l'episodio di stressor determinatosi con il periodo di sospensione ed inoccupazione forzata derivata dalla decisione dell'ASP di Catania di non più assumere il a cui già aveva fatto firmare il Pt_1
contratto di Lavoro a tempo indeterminato in qualità di vincitore di concorso pubblico, motivando tale opposizione con l' assenza di certificato di idoneità fisica, peraltro mai voluto rilasciare dal competente Servizio Medico Legale dell'ASP”. Il CTU afferma che l'appellante, già pienamente inserito nel mondo lavorativo, quando vede frustrate le aspettative ricollegate alla vincita del concorso presso l'ASP di Catania a causa di una inaspettata e non condivisa valutazione di sua inidoneità fisica all'impiego, sviluppa “una reazione prima di allerta poi di netto scoraggiamento a motivo di aver visto la sua posizione lavorativa mutata non solo “in Peius” ma addirittura sospesa. Fa da corollario
l'assenza di chiarimenti ed interlocuzione con il management dell'ASP, peraltro contraddittorio, lo invita a prendere servizio, lo fa firmare, ma poi gli nega
l'idoneità fisica per l'assunzione in ruolo, idoneità peraltro dimostrata e posseduta in passato nei ruoli pubblici e privati occupati da infermiere. Da questo incipit si attiverà un processo rivendicativo che l'ordinanza del Tribunale del lavor(o) solo dopo un anno muterà in melior. Infatti, è da considerare, la presenza di una condizione “nuova” nell'esistenza del , non programmata né Pt_1
prevedibile, quale la sospensione dal diritto al lavoro che cagionerà su questo
9 una interruzione del continuum esistenziale e lavorativo, per il motivo di vivere non solo una nuova condizione quello di inoccupato, a fronte della precedente complessità (infermiere professionale) a cui era abituato in precedenza, condizione tale da indurre lo stesso a vivere inaspettati e reali vissuti di perdita
e marginalizzazione lavorativa. In tale contesto si attiva il “conflitto lavorativo”, che diviene elemento patoplastico per l'attivazione di una condizione precedentemente estranea alla esistenza. Il presenta in quel periodo la Pt_1
presenza di iperarousal (attivazione dell'attenzione e della risposta ad eventi nuovi propria della reazione allo stress, in cui ci si prepara per dare risposte adattative nuove ad eventi non previsti in cui la omeostasi psico somatica è certamente interessata) con le risposte comportamentali correlate. Risposte dell'individuo sano, non sempre sufficienti a confrontarsi utilmente al nuovo insorgente, spesso nullificato da mancata risposta positiva e mantenimento di ansia situazionale e possibile vissuti di perdita (depressione). Tale epilogo è la caratteristica che assume la timopsiche del periziando ansia e depressione causalmente collegate agli eventi di cambiamenti avvenuti. In termini medico legali e per quanto l'orientamento giurisprudenziale prevede (Cass,26.01.2015
n. 1327), si può affermare con verosimile certezza che sussistono elementi di danno biologico di natura psichica nel attivati nel periodo, con riguardo Pt_1
alla possibile presenza di causa efficiente e lesiva determinatesi dalla nuova condizione di inoccupato “senza giusta causa” assunta dal periziando, tuttavia il periodo ricostruibile e certificato di questa malattia psichica sono relativamente brevi e corrispondono in larga parte ed è in concomitanza del periodo di assoluta inoccupazione per poi essere recuperata in termini di salute mentale con
l'incorporazione istituzionale (periodo di circa un anno attestazione psicologo
10 e dalla ripresa del lavoro da quell'epoca non si ha menzione di Tes_1
periodi certificati né di cure assunte”.
Il Consulente ha però escluso la sussistenza di esiti permanenti delle riscontrate patologie: “Relativamente agli esiti, nell'attuale osservazione non emerge alcuna patologia psichica, sono presenti solo vissuti pregressi disadattivi e nessun esito di manifestazione psichica che possa interferire sullo stato adattivo generale attuale. Il prognostico dell'epoca (epoca verosimilmente inabilitante a motivo della frustrazione subita), oltre che riferito dal periziando e supportato solo da poche certificazioni (vedi sopra psicologo) che comunque consente di derivarne il periodo limitato e allocato a quel tempo. Il periziando peraltro ha svolto e svolge regolarmente da diversi anni e senza interruzioni le mansioni e occupazioni a lui affidate e dal 2013 è stato reintegrato nella mansione attiva originaria”.
Questa Corte non può che condividere tali valutazioni mediche, frutto di attenta osservazione e scrupoloso esame tecnico e scientifico e conseguentemente fare proprie le conclusioni cui è giunto il CTU in termini di percentuale e durata dell'inabilità temporanea riconosciuta, ovvero sei mesi di inabilità transitoria parziale così suddivisa: trenta giorni al 75%; trenta giorni al 50%; centoventi giorni al 25%.
Individuato pertanto sulla base delle tabelle aggiornate del Tribunale di Milano il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale - comprensivo del danno biologico, dinamico-relazionale e morale (sofferenza soggettiva interiore media presumibile) - pari a € 115,00 per un giorno di inabilità temporanea assoluta, deve liquidarsi in favore dell'appellante l'importo complessivo di €
7.762,50 (2.587,50+1725,00+3450,00), sul quale dovranno essere calcolati gli
11 interessi legali sulla somma previamente svalutata e via via rivalutata fino all'effettivo soddisfo.
7. Nessun ulteriore somma può essere riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale sub specie di danno all'immagine o alla reputazione, non essendo risarcibile il “danno potenziale” richiesto dall'appellante, il quale ha dichiarato che la sua sieropositività non costituisce affatto per lui una vergogna.
In realtà, il danno allegato dall'appellante, per avere, a suo dire, l'ASP fatto circolare la notizia delle sue condizioni di salute, va meglio qualificato come danno alla riservatezza, anch'esso espressamente dedotto dal . Pt_1
E tuttavia, la produzione documentale effettuata a sostegno della domanda – verbale delle sue dichiarazioni rese quale presidente del seggio (e sottoscritte anche dal segretario e dallo scrutatore), indirizzato alla commissione elettorale per il rinnovo delle RSU aziendali e al direttore generale dell'ASP, nel quale egli riferisce di un alterco avvenuto il giorno 3.3.2015, nel corso delle operazioni di voto, con una sindacalista la quale avrebbe fatto esplicito riferimento alle “note” condizioni di salute del , che avrebbero rappresentato “un caso” per Pt_1
l - non appare idonea a dimostrare che la diffusione della notizia della CP_1
sieropositività dell'appellante sia ascrivibile all'ASP.
7. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
Anche le spese di CTU, liquidate con separati decreti del 14.9.2023 e
20.9.2024, devono essere definitivamente poste a carico della parte appellata soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l Controparte_2
[...] al risarcimento del danno subito da liquidato in €
[...] Parte_1
31.011,90 a titolo di danno patrimoniale ed € 7.762,50 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come da motivazione.
Condanna altresì la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 4.629,00 per il primo grado di giudizio e in € 5.000,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico della parte appellata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 12.9.2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
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