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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dr. Riccardo Mele - Presidente
- dr. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dr.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 991 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, tra con sede in Milano (p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Simona Matta, Stefania Rossi
e Luciana Centonze, come da mandati in atti;
APPELLANTE
e con sede in Sannicola (LE), (p.i. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante e liquidatore p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dagli avv. Antonio Nuzzo e Maria Greco, come da mandati in atti;
APPELLATA
nonché
con sede in Nardò (p.i. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Nuzzo e Laura Rizzo,
come da mandato in atti;
INTERVENUTA nonché
Controparte_3
APPELLATA - CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 16.02.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“ Con atto di citazione notificato il 2.03.2012 la ha citato in Controparte_1 giudizio la e la – nelle rispettive qualità di azienda Parte_1 Controparte_3
produttrice e venditrice del tavolo da taglio e cucito per uso industriale acquistato dall'attrice in data 18.10.2005 – al fine di ottenere il risarcimento del danno patito per il mancato funzionamento della macchina a partire dal febbraio-marzo 2007 e per i 48 mesi successivi, ovvero dal giorno in cui è stata installata al momento in cui sono state sostituite le schede meccaniche difettose, per come accertato nelle CTU espletate nell'ambito dei due
ATP nn. 390/2009 r.g. e 634/2010 r.g.
Con separate comparse di risposta si sono costituite le convenute.
La in particolare, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Parte_1 dell'acquisizione dei fascicoli nn. 390/2009 r.g. e 634/2010 r.g., e delle perizie ivi espletate, nonché l'esistenza di una transazione novativa sottoscritta il 26.03.2008 idonea a determinare l'inconsistenza della res litigiosa;
nel merito, per converso, ha eccepito
l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda risarcitoria ex art. 1495 c.c. e
l'infondatezza delle pretese, di cui ha chiesto il rigetto.
Alla prima udienza, celebratasi il 21.06.2012, è stata dichiarata la contumacia della
[...]
la quale si è costituita all'udienza del 28.02.2013 contestando la conoscenza dei CP_3
vizi del macchinario, attendendo gli stessi a complessi difetti di fabbricazione, e concludendo per il rigetto della domanda nei suoi confronti”.
§ 1.1
pag. 2/12 Con sentenza n. 2254 del 14.10.2020, il tribunale di Lecce ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta dalla (d'ora innanzi Controparte_1 CP_4
e ha condannato (d'ora innanzi ) a pagare a favore dell'attrice: - Parte_1 Pt_1 la somma di € 352.871,20 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno materiale;
- la somma di € 16.000,00 oltre a spese generali, iva, cap come per legge;
ha rigettato ogni altra domanda;
ha compensato le spese di lite tra l'attrice e;
ha Controparte_3
posto a carico di le spese di tutte le CTU, incluse quelle espletate nei giudizi ATP. Pt_1
§ 1.2
A sostegno della decisione il tribunale ha argomentato come segue: - preliminarmente, ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'acquisizione dei fascicoli ATP (nn. 390/2009
r.g. e 634/2010 r.g.) e delle relative perizie, proposta da , stante l'insindacabilità Pt_1 dei presupposti per l'ammissione dell'istruzione preventiva, in un processo diverso per petitum e causa petendi da quello per ATP;
- ha rigettato l'eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione risarcitoria proposta da , perché tardiva ed infondata;
- ha Pt_1 escluso l'applicabilità alla fattispecie delle norme contenute nel c.d. Codice del Consumo
(d. lgs. 206/2005), non ancora in vigore alla data di acquisto del macchinario (del
18.05.2005) e di quelle dettate dal D.P.R. n. 224/1998, perché limitate al risarcimento dei danni derivanti dall'uso privato e non professionale della cosa difettosa;
- ha disatteso l'eccezione di estinzione della pretesa attorea avanzata da per intervenuta Pt_1
transazione novativa, ritenendo che il documento redatto in data 26.03.2008 non integrasse i requisiti di tale istituto;
nel merito, ha fatto proprie le risultanze istruttorie della CTU espletata nel giudizio di ATP
n. 634/2010 r.g. dall'ing. ed ha accertato: - che la causa del malfunzionamento del Per_1 macchinario acquistato dalla era riconducibile ad una anomalia del processo di CP_4
fabbricazione delle schede meccaniche, e non a manomissione o a difetti di progettazione;
-
che l'obbligo risarcitorio gravava esclusivamente in capo alla costruttrice ( ); - che Pt_1
nessuna responsabilità poteva configurarsi a carico di mera venditrice Controparte_3
della macchina difettosa ed inconsapevole dei vizi che ne impedivano il corretto funzionamento.
§ 2
pag. 3/12 Avverso detta decisione, ha proposto appello e ha chiesto: -preliminarmente, la Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- nel merito, il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dall'attrice, con vittoria di spese del doppio grado e degli ATP.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'istanza di inibitoria e CP_4 dell'appello, con vittoria di spese.
È intervenuta, ex art. 111 c.p.c., ed ha dedotto che: - nelle more Controparte_2
del giudizio di prime cure, in data 19.11.2019, le aveva ceduto il credito CP_4
litigioso; - la cessione era stata regolarmente notificata a in data 23 dicembre Pt_1
2019; ha concluso, chiedendo il rigetto dell'inibitoria e dell'appello, con vittoria di spese.
È rimasta contumace . Controparte_3
Con ordinanza del 8.04.2021, la Corte ha accolto l'istanza di inibitoria proposta da ed ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Pt_1
In data 27.03.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELL A D E CISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su sette motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di gravame, ha dedotto che avrebbe errato il tribunale ad Pt_1
ascriverle, ex art. 2043 c.c., la responsabilità extracontrattuale per i fatti lamentati in citazione da;
ad avviso dell'appellante, invece, la fattispecie portata all'attenzione CP_4 del tribunale avrebbe dovuto essere qualificata come ipotesi di responsabilità contrattuale,
rispetto alla quale unica legittimata passiva era la società venditrice salvo Controparte_3
il diritto di rivalsa;
ciò in quanto i danni lamentati da non erano in alcun modo CP_4
riconducibili a vizi che avevano reso pericoloso il macchinario compravenduto. Solo la pericolosità del macchinario avrebbe consentito di ricondurre la fattispecie concreta nell'ambito della disciplina dell'art.2043 cod.civ..
Per sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva, ha, inoltre, invocato Pt_1
l'efficacia novativa della transazione raggiunta, in data 26.03.2008, con il cui legale CP_4
pag. 4/12 rappresentante, testualmente, aveva dichiarato concluso “qualsiasi contenzioso, in relazione
alle contestazioni fatte, relativo alla fornitura concordata con in data CP_3
13.4.2004” una volta che fossero stati installati certi pezzi di ricambio.
Il motivo è infondato
Sul punto, il tribunale richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale della suprema corte, ha correttamente rimarcato che “nelle ipotesi in cui, come quella in esame, si controverta di c.d. 'vendita a catena' l'acquirente può esercitare due azioni: in caso di non conformità del bene venduto, l'azione contrattuale (esclusivamente) nei confronti del diretto venditore, e l'azione extracontrattuale nei confronti del produttore, per il danno subito in dipendenza dei vizi che affliggono la cosa (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
18610 del 2017; conf. Corte di cassazione n. 26514 del 2009). Resta salva, in ogni caso,
l'azione di rivalsa del rivenditore (nella specie la nei confronti del Controparte_3
proprio venditore” (cfr pag. 5 della sentenza impugnata).
Citando a giudizio e , ha esercitato entrambe le azioni - Controparte_3 Pt_1 CP_4
quella contrattuale nei confronti della società venditrice;
quella extracontrattuale nei confronti della società produttrice;
va confermato, pertanto il giudizio di infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di . Pt_1
Corretta deve essere ritenuta anche la decisione del tribunale di escludere la responsabilità – contrattuale – di con riferimento ai danni subiti dall'attrice in primo grado per CP_3
effetto del malfunzionamento della macchina acquistata da Il primo giudice, CP_3
infatti, chiarito in cosa debba consistere la nozione di colpa ex art.1494 cod.civ. (“omissione dello sforzo diligente normalmente necessario ad accertare e prevenire l'inesattezza della prestazione”), ha escluso che un qualsivoglia addebito a tale titolo potesse essere posto a carico del venditore, considerato che “trattasi nella specie di un complesso macchinario
industriale ed è stato possibile accertare la causa del malfunzionamento dello stesso solo dopo due accertamenti tecnici preventivi svolti tra le parti”.
Ovviamente, in assenza di alcun rapporto negoziale tra appellante e , alcuna ipotesi CP_4
di responsabilità contrattuale è configurabile con riferimento a tali due società.
L'appellante sostiene che il primo giudice, correttamente esclusa l'applicazione della disciplina del d.p.r.n. 224/88 e del d.l.vo n.206/05, avrebbe poi sbagliato nell'applicare il dettato dell'art.2043 cod.civ..
Rileva la corte come, secondo il più recente orientamento di dottrina e giurisprudenza,
pag. 5/12 l'esistenza di una disciplina interna che trae origine da una normativa di origine comunitaria
(direttiva del 5 luglio 1985 n.85/374/CEE) non è di per sé ostativa alla applicazione di una tutela diversa offerta dalla normativa interna di ciascuno stato membro. In sostanza, la tutela apprestata dall'ordinamento comunitario non costituisce l'unica forma di tutela cui fare riferimento in caso di danno, dal momento che la disciplina comunitaria ha una funzione concorrente e suppletiva, affiancandosi e cumulandosi a quella offerta dal sistema interno.
Ciò deve essere tanto più vero per tutti i casi – come quello in esame – in cui la norma comunitaria non prevede tra i fatti dannosi che danno diritto alla tutela risarcitoria il fatto in concreto verificatosi. In tutti tali casi non può che applicarsi – sempre che ne ricorrano gli estremi – la disciplina generale che nel nostro ordinamento regola la responsabilità esxtracontrattuale e cioè l'art.2043 cod.civ..
Il motivo deve ritenersi infondato anche sotto altro profilo: ha dedotto che in data Pt_1
26.3.2008 (ancor prima della instaurazione del primo ATP) aveva stipulato, con , una CP_4
transazione novativa, con cui “ considera[va] concluso qualsiasi Controparte_1
contenzioso in relazione alle contestazioni fatte, relativo alla fornitura concordata con
in data 13 maggio 2004'. CP_3
L'analisi del documento (in atti, doc. 13 all. al fasc. dell'attrice nell'ATP n. 390/2009), se letto in una con la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, sin dal momento della installazione del macchinario non funzionante, consente di osservare che l'accordo (cui avrebbe voluto fosse attribuita natura novativa) ha avuto ad oggetto la consegna a Pt_1
(da parte di ) di alcuni pezzi accessori mancanti del macchinario (il CP_4 Pt_1 regolatore di aspirazione e le punte a fustella (1,5 e 2,5) e piene (1,5 e 2,5)), non già la sostituzione dei pezzi risultati difettosi e dunque non ha coperto l'intera area delle questioni controverse: dopo la consegna dei pezzi mancanti infatti, il macchinario ha continuato a non funzionare, fino a che non sono state sostituite le schede meccaniche.
La legittimazione passiva di , rispetto all'azione risarcitoria, deve pertanto Pt_1
ritenersi sopravvissuta alle intese del 26.3.08.
§ 3.2
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe violato le regole processuali in materia di onere della prova (gravanti sul danneggiato, in ipotesi di responsabilità aquiliana), omettendo altresì di esplicitare le proprie valutazioni sulla esistenza degli elementi costitutivi (fatto illecito, nesso di causalità tra il danno e il pag. 6/12 fatto, la colpa del danneggiante, danni patiti) della responsabilità extracontrattuale addebitata a in qualità di azienda produttrice del macchinario difettoso. Pt_1
Il motivo è infondato.
La prova del danno e della sua imputabilità a è stata acquisita nei due giudizi di Pt_1 istruzione preventiva e nel corso dell'istruttoria in primo grado.
Quanto all'elemento psicologico, la copiosa giurisprudenza della suprema corte, in una con la disciplina eurounitaria di settore, consentono di ritenerlo sussistente - in via presuntiva -
una volta acclarato che il vizio del macchinario si è verificato in fase di svolgimento del processo produttivo. L'analisi compiuta dal c.t.u. riguardo alla origine del malfunzionamento della macchina – analisi della quale si dirà compiutamente più oltre -
consente di individuare agevolmente l'elemento della colpa che nel processo di fabbricazione del macchinario ha connotato – secondo i caratteri richiesti dall'art.2043
cod.civ. – la condotta della società appellante.
§ 3.3
Con il terzo motivo di appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe fondato le Pt_1
proprie conclusioni su perizie nulle ed inutilizzabili;
in particolare, il giudice avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 698, ult. comma c.p.c., procedere al controllo sull'esistenza o meno delle condizioni di ammissibilità e procedibilità del ricorso per l'istruzione preventiva e, conseguentemente, negare l'acquisizione in giudizio dei fascicoli relativi ai due procedimenti di ATP (rg. 390/2009 ed rg. 634/2010).
L'appellante ha denunciato una serie di vizi che il tribunale non aveva erroneamente rilevato e che avrebbero, a suo dire, inficiato i due procedimenti per ATP:
l'ATP r.g. 309/2009 era viziato per assenza: - del requisito dell'urgenza, poiché il ricorso veniva depositato oltre tre anni e mezzo dopo l'acquisto del macchinario e oltre 2 anni dalla sua installazione e collaudo;
- della fondatezza del diritto al risarcimento, stante la prescrizione dell'azione di risoluzione ex art. 1490 e ss. c.c. e l'inapplicabilità della tutela consumeristica alla vicenda di natura commerciale;
- della prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
mentre riguardo al secondo ATP r.g. 648/2010: - erano assenti elementi di novità da valutare rispetto alla prima consulenza tecnica;
- non era stato esperito il tentativo di conciliazione,
effettuato nove mesi dopo il deposito della relazione da parte del secondo ctu Ing.
[...]
Per_1
pag. 7/12 Il motivo è infondato.
Correttamente il tribunale, sul punto, ha ritenuto insindacabile - in fase di merito - il vaglio dei presupposti di ammissibilità dei due ricorsi per accertamento tecnico preventivo, già autonomamente valutati ante causam, appartenendo alla sua competenza solo l'ammissibilità, la rilevanza e l'utilità, per il processo in corso, del mezzo già espletato.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'impugnazione, ha censurato la sentenza impugnata nella Pt_1
parte in cui il tribunale non aveva tenuto conto, senza specificamente motivare, delle conclusioni a cui era giunto il ctu Prof. all'esito del primo procedimento di ATP, Per_2
r.g. 390/2009; ad avviso dell'appellante, invece, il giudice avrebbe dovuto fondare la
Per propria decisione sulla prima CTU, redatta dal prof. la quale aveva chiaramente individuato la causa del malfunzionamento della macchina nel “distacco traumatico del cappelletto di copertura del terminale” ed escluso espressamente che tale distacco fosse dovuto ad un difetto di costruzione.
Il motivo è infondato.
Il primo accertamento tecnico preventivo richiesto da era finalizzato a dimostrare CP_4
“l'inutilizzabilità delle macchine fornite e degli accessori, indicati nella fattura n. 000181 del 18-05-2005, giacenti inutilizzati nella sede della Controparte_1
Pers L'incarico conferito al prof tuttavia, fu esteso anche all'accertamento delle cause dell'eventuale inutilizzabilità del macchinario;
in sede di operazioni peritali, dopo aver rilevato “un'avaria generica delle schede di potenza” ostativa al “funzionamento della torretta di taglio e di vibrazione”, le schede erano state momentaneamente sostituite con altre fornite dal tecnico della;
all'esito era stato riscontrato il regolare Pt_1 funzionamento della macchina;
una volta rimontate le schede originali, il CTU “si rendeva
conto che il mancato funzionamento delle stesse era legato al distacco di uno dei due
pioletti di fissaggio, tramite saldatura, di una resistenza al circuito stampato della scheda”.
L'ausiliario tecnico aggiungeva che “la causa del distacco non è imputabile ad un difetto di costruzione” e concludeva che “Trattasi di un distacco traumatico del cappelletto di copertura del terminale. Non è possibile, in questa sede accertare chi l'abbia provocato.
L'unica cosa certa è che esso è avvenuto in tempi successivi all'installazione della macchina ed all'ultimo intervento operato dal manutentore inviato dalla Ditta Lectra, con prove di funzionalità con esito positivo, in data 22.4.2008”.
pag. 8/12 La formula apodittica e dubitativa utilizzata dal CTU, in ordine alle cause dell'accertato distacco, ha reso necessari gli approfondimenti istruttori preventivi demandati all'ing.
[...]
nel secondo ATP. Per_1
Dopo nuova verifica di funzionamento, condotta mediante sostituzione delle schede non funzionanti con schede nuove fornite da , il CTU ha valutato le tre possibili cause Pt_1 dell'accertato distacco, esaminando tre alternative:
a. “Manomissione da parte di qualcuno;
b. Rottura dovuta a difetto di progettazione;
c. Rottura dovuta a difetto di fabbricazione;
”
Ha escluso l'ipotesi a. motivando come segue: “Sono state eseguite delle fotografie di dettaglio che hanno avuto come oggetto i punti di saldatura danneggiati di entrambe le schede, al fine di valutare la più probabile origine dell'azione che ha provocato il danno oggetto della CTU. Le fotografie riportate in allegato, sono state realizzate con una
fotocamera reflex SONY ALPHA 230, 10,2 megapixel con stabilizzatore integrato del
sensore, zoom ottico 4 x e obbiettivo 18-55 mm, e in post-processing raddrizzate e zoommate attraverso un software di fotoraddrizzamento (vedi allegato 2). Dall'analisi visiva delle macrografie eseguite sulla zona interessata si evince che le creste di frattura
sulle due parti sono combacianti. La frattura si è generata sul filo metallico del componente
elettronico (resistenza) in una sezione interna al punto di saldatura (fig. /) e non a livello delle estremità di quest'ultimo.
L'indagine esclude ogni forma di intervento direttamente atto a staccare la saldatura e rompere il terminale in alluminio. Infatti tale azione provocherebbe lembi di saldatura non
più ricomponibili perfettamente e rottura del terminale in corrispondenza della basetta di supporto e cioè a filo della saldatura”.
Con riguardo all'ipotesi b., l'ing ha osservato che “Sia le indagini ad infrarossi Per_1
che quelle geofoniche non hanno rilevato sollecitazioni anomale dei componenti durante il
funzionamento della macchina ascrivibili a difetti progettuali”.
Ciò premesso, il CTU ha concluso che la causa della rottura dei piedini delle resistenze sulle schede di azionamento del motore della vibrazione della lama e del trapano della macchina da taglio “è meccanica ed insita in un'anomalia del processo di fabbricazione delle schede” (ipotesi c.). (cfr relazione scritta alle pagg. 9 e ss.).
Ad integrazione dei motivi espressi dal tribunale, la corte ritiene che il responso tecnico pag. 9/12 fornito nel secondo ATP abbia fornito una migliore ed esaustiva spiegazione delle cause del distacco, che consente di smentire l'esonero da responsabilità del produttore sbrigativamente espresso dal primo CTU, senza peraltro puntuali ricostruzioni alternative.
In proposito, è pacifico in giurisprudenza che in caso di più consulenze tecniche espletate in tempi diversi con risultati difformi, qualora il giudice di merito “aderisca al parere del
secondo consulente, respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza è
sufficiente, anche se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il parere cui è
prestata adesione fornisca gli elementi che consentono, su un piano positivo, di delineare il
percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili 'aliunde'. Una
specifica giustificazione è, invece, necessaria nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni delle prima di due divergenti consulenze tecniche disposte dallo stesso giudice”
(cass.civ.sez.lav., 15.5.2004 n. 9300; cass.civ.sez.I, 15.2.2005 n. 3034; cass.civ.sez.I,
7.3.2006 n. 11885).
§ 3.5
Con il quinto motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe omesso di Pt_1 valutare le contestazioni specifiche e circostanziate mosse dal proprio consulente di parte,
Ing. , alla seconda CTU - Ing. , sia in sede del procedimento RG. Persona_3 Per_1
364/2010 che in prime cure, trascurando di esaminare fatti decisivi per il giudizio.
Il motivo è infondato.
A fronte delle spiegazioni scientifiche fornite dal CTU , il CTP ha fatto ricorso a Per_1 congetture e critiche non oggettivamente riscontrate, ipotizzando manomissioni senza poterle ascrivere ad alcun autore specifico, posto che il macchinario difettoso, nel breve tempo in cui ha malfunzionato (per poi definitivamente risultare inutilizzabile), oltre ad entrare in contatto con il personale dipendente della , è stato più volte interessato CP_4
dagli interventi dei tecnici di , inutilmente volti a “rimediare” i vizi denunciati. Pt_1
§ 3.6
Con il sesto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'errore del tribunale nella quantificazione del danno risarcibile;
il giudice avrebbe dovuto accertare che: - la CP_4 non aveva mai provato di aver subito un danno economico effettivo;
- la ctu contabile effettuata dal Dott. posta alla base della decisione del giudice, era totalmente Per_4
inutilizzabile e meramente esplorativa in quanto finalizzata a sopperire all'incapacità
pag. 10/12 dell'appellata di fornire la prova dei danni economici effettivamente subiti nonché errata, insufficiente e lacunosa;
- le prove testimoniali assunte a favore di e la Pt_1
documentazione depositata dalla stessa, asseritamente disattese dal giudice, permettevano di stabilire con accuratezza il periodo di mancato funzionamento della macchina, pari a circa
15 giorni o comunque non superiore a otto mesi;
- la aveva aggravato il danno da CP_4
fermo macchina perché non aveva chiesto l'intervento di prima di notificare il Pt_1
ricorso per ATP e non aveva provveduto a sostituire tempestivamente le schede nell'agosto
2009, in violazione dell'art. 1227 c.c.
Il motivo è infondato.
La quantificazione dei danni, nella specie, ha dovuto agganciarsi necessariamente a prognosi probabilistiche, atteso che sin dalla sua installazione - e fino alla sostituzione delle schede - il macchinario in scrutinio non è stato idoneo alla funzione per la quale era stato acquistato.
Non è ravvisabile colpa concorrente del danneggiato, che - sin da subito - ha denunciato l'impossibilità di utilizzare il macchinario. Correttamente il tribunale ha escluso che l'aumento quantitativo del danno fosse ascrivibile a : la tempestiva sostituzione delle CP_4 schede (una volta accertato giudizialmente, ed in via preventiva, il distacco impediente)
avrebbe ovviato, con largo anticipo, alle ragioni della lite;
la scelta di prolungare il contenzioso, nel merito, non può essere rimproverata, neppure in via concorsuale, alla parte danneggiata.
§ 3.7
Con il settimo motivo d'impugnazione, ha denunciato l'inadeguatezza e Pt_1
l'erroneità della motivazione con cui il tribunale ha escluso qualsiasi responsabilità in capo alla ad avviso dell'appellante, nelle vendite a catena, l'acquirente Controparte_3
professionale sarebbe legittimato ad agire soltanto contro il proprio venditore, salvo azione di regresso di questi nei confronti del produttore.
Il motivo è infondato.
La decisione del tribunale di escludere la responsabilità contrattuale della venditrice è giustificata dalla totale assenza in capo a della consapevolezza di vendere Controparte_3 un macchinario difettoso;
circostanza attestata, con ogni evidenza, dai tempi e modi con cui si è pervenuti ad accertare i vizi e le cause degli stessi.
§ 4
pag. 11/12 Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento - in favore di Parte_1 Controparte_1
e di - delle spese processuali del giudizio
[...] Controparte_2
d'appello che liquida, per ciascuna, in € 7.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dr. Riccardo Mele - Presidente
- dr. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dr.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 991 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, tra con sede in Milano (p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Simona Matta, Stefania Rossi
e Luciana Centonze, come da mandati in atti;
APPELLANTE
e con sede in Sannicola (LE), (p.i. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante e liquidatore p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dagli avv. Antonio Nuzzo e Maria Greco, come da mandati in atti;
APPELLATA
nonché
con sede in Nardò (p.i. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Nuzzo e Laura Rizzo,
come da mandato in atti;
INTERVENUTA nonché
Controparte_3
APPELLATA - CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 16.02.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“ Con atto di citazione notificato il 2.03.2012 la ha citato in Controparte_1 giudizio la e la – nelle rispettive qualità di azienda Parte_1 Controparte_3
produttrice e venditrice del tavolo da taglio e cucito per uso industriale acquistato dall'attrice in data 18.10.2005 – al fine di ottenere il risarcimento del danno patito per il mancato funzionamento della macchina a partire dal febbraio-marzo 2007 e per i 48 mesi successivi, ovvero dal giorno in cui è stata installata al momento in cui sono state sostituite le schede meccaniche difettose, per come accertato nelle CTU espletate nell'ambito dei due
ATP nn. 390/2009 r.g. e 634/2010 r.g.
Con separate comparse di risposta si sono costituite le convenute.
La in particolare, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Parte_1 dell'acquisizione dei fascicoli nn. 390/2009 r.g. e 634/2010 r.g., e delle perizie ivi espletate, nonché l'esistenza di una transazione novativa sottoscritta il 26.03.2008 idonea a determinare l'inconsistenza della res litigiosa;
nel merito, per converso, ha eccepito
l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda risarcitoria ex art. 1495 c.c. e
l'infondatezza delle pretese, di cui ha chiesto il rigetto.
Alla prima udienza, celebratasi il 21.06.2012, è stata dichiarata la contumacia della
[...]
la quale si è costituita all'udienza del 28.02.2013 contestando la conoscenza dei CP_3
vizi del macchinario, attendendo gli stessi a complessi difetti di fabbricazione, e concludendo per il rigetto della domanda nei suoi confronti”.
§ 1.1
pag. 2/12 Con sentenza n. 2254 del 14.10.2020, il tribunale di Lecce ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta dalla (d'ora innanzi Controparte_1 CP_4
e ha condannato (d'ora innanzi ) a pagare a favore dell'attrice: - Parte_1 Pt_1 la somma di € 352.871,20 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno materiale;
- la somma di € 16.000,00 oltre a spese generali, iva, cap come per legge;
ha rigettato ogni altra domanda;
ha compensato le spese di lite tra l'attrice e;
ha Controparte_3
posto a carico di le spese di tutte le CTU, incluse quelle espletate nei giudizi ATP. Pt_1
§ 1.2
A sostegno della decisione il tribunale ha argomentato come segue: - preliminarmente, ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'acquisizione dei fascicoli ATP (nn. 390/2009
r.g. e 634/2010 r.g.) e delle relative perizie, proposta da , stante l'insindacabilità Pt_1 dei presupposti per l'ammissione dell'istruzione preventiva, in un processo diverso per petitum e causa petendi da quello per ATP;
- ha rigettato l'eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione risarcitoria proposta da , perché tardiva ed infondata;
- ha Pt_1 escluso l'applicabilità alla fattispecie delle norme contenute nel c.d. Codice del Consumo
(d. lgs. 206/2005), non ancora in vigore alla data di acquisto del macchinario (del
18.05.2005) e di quelle dettate dal D.P.R. n. 224/1998, perché limitate al risarcimento dei danni derivanti dall'uso privato e non professionale della cosa difettosa;
- ha disatteso l'eccezione di estinzione della pretesa attorea avanzata da per intervenuta Pt_1
transazione novativa, ritenendo che il documento redatto in data 26.03.2008 non integrasse i requisiti di tale istituto;
nel merito, ha fatto proprie le risultanze istruttorie della CTU espletata nel giudizio di ATP
n. 634/2010 r.g. dall'ing. ed ha accertato: - che la causa del malfunzionamento del Per_1 macchinario acquistato dalla era riconducibile ad una anomalia del processo di CP_4
fabbricazione delle schede meccaniche, e non a manomissione o a difetti di progettazione;
-
che l'obbligo risarcitorio gravava esclusivamente in capo alla costruttrice ( ); - che Pt_1
nessuna responsabilità poteva configurarsi a carico di mera venditrice Controparte_3
della macchina difettosa ed inconsapevole dei vizi che ne impedivano il corretto funzionamento.
§ 2
pag. 3/12 Avverso detta decisione, ha proposto appello e ha chiesto: -preliminarmente, la Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- nel merito, il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dall'attrice, con vittoria di spese del doppio grado e degli ATP.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'istanza di inibitoria e CP_4 dell'appello, con vittoria di spese.
È intervenuta, ex art. 111 c.p.c., ed ha dedotto che: - nelle more Controparte_2
del giudizio di prime cure, in data 19.11.2019, le aveva ceduto il credito CP_4
litigioso; - la cessione era stata regolarmente notificata a in data 23 dicembre Pt_1
2019; ha concluso, chiedendo il rigetto dell'inibitoria e dell'appello, con vittoria di spese.
È rimasta contumace . Controparte_3
Con ordinanza del 8.04.2021, la Corte ha accolto l'istanza di inibitoria proposta da ed ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Pt_1
In data 27.03.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELL A D E CISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su sette motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di gravame, ha dedotto che avrebbe errato il tribunale ad Pt_1
ascriverle, ex art. 2043 c.c., la responsabilità extracontrattuale per i fatti lamentati in citazione da;
ad avviso dell'appellante, invece, la fattispecie portata all'attenzione CP_4 del tribunale avrebbe dovuto essere qualificata come ipotesi di responsabilità contrattuale,
rispetto alla quale unica legittimata passiva era la società venditrice salvo Controparte_3
il diritto di rivalsa;
ciò in quanto i danni lamentati da non erano in alcun modo CP_4
riconducibili a vizi che avevano reso pericoloso il macchinario compravenduto. Solo la pericolosità del macchinario avrebbe consentito di ricondurre la fattispecie concreta nell'ambito della disciplina dell'art.2043 cod.civ..
Per sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva, ha, inoltre, invocato Pt_1
l'efficacia novativa della transazione raggiunta, in data 26.03.2008, con il cui legale CP_4
pag. 4/12 rappresentante, testualmente, aveva dichiarato concluso “qualsiasi contenzioso, in relazione
alle contestazioni fatte, relativo alla fornitura concordata con in data CP_3
13.4.2004” una volta che fossero stati installati certi pezzi di ricambio.
Il motivo è infondato
Sul punto, il tribunale richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale della suprema corte, ha correttamente rimarcato che “nelle ipotesi in cui, come quella in esame, si controverta di c.d. 'vendita a catena' l'acquirente può esercitare due azioni: in caso di non conformità del bene venduto, l'azione contrattuale (esclusivamente) nei confronti del diretto venditore, e l'azione extracontrattuale nei confronti del produttore, per il danno subito in dipendenza dei vizi che affliggono la cosa (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
18610 del 2017; conf. Corte di cassazione n. 26514 del 2009). Resta salva, in ogni caso,
l'azione di rivalsa del rivenditore (nella specie la nei confronti del Controparte_3
proprio venditore” (cfr pag. 5 della sentenza impugnata).
Citando a giudizio e , ha esercitato entrambe le azioni - Controparte_3 Pt_1 CP_4
quella contrattuale nei confronti della società venditrice;
quella extracontrattuale nei confronti della società produttrice;
va confermato, pertanto il giudizio di infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di . Pt_1
Corretta deve essere ritenuta anche la decisione del tribunale di escludere la responsabilità – contrattuale – di con riferimento ai danni subiti dall'attrice in primo grado per CP_3
effetto del malfunzionamento della macchina acquistata da Il primo giudice, CP_3
infatti, chiarito in cosa debba consistere la nozione di colpa ex art.1494 cod.civ. (“omissione dello sforzo diligente normalmente necessario ad accertare e prevenire l'inesattezza della prestazione”), ha escluso che un qualsivoglia addebito a tale titolo potesse essere posto a carico del venditore, considerato che “trattasi nella specie di un complesso macchinario
industriale ed è stato possibile accertare la causa del malfunzionamento dello stesso solo dopo due accertamenti tecnici preventivi svolti tra le parti”.
Ovviamente, in assenza di alcun rapporto negoziale tra appellante e , alcuna ipotesi CP_4
di responsabilità contrattuale è configurabile con riferimento a tali due società.
L'appellante sostiene che il primo giudice, correttamente esclusa l'applicazione della disciplina del d.p.r.n. 224/88 e del d.l.vo n.206/05, avrebbe poi sbagliato nell'applicare il dettato dell'art.2043 cod.civ..
Rileva la corte come, secondo il più recente orientamento di dottrina e giurisprudenza,
pag. 5/12 l'esistenza di una disciplina interna che trae origine da una normativa di origine comunitaria
(direttiva del 5 luglio 1985 n.85/374/CEE) non è di per sé ostativa alla applicazione di una tutela diversa offerta dalla normativa interna di ciascuno stato membro. In sostanza, la tutela apprestata dall'ordinamento comunitario non costituisce l'unica forma di tutela cui fare riferimento in caso di danno, dal momento che la disciplina comunitaria ha una funzione concorrente e suppletiva, affiancandosi e cumulandosi a quella offerta dal sistema interno.
Ciò deve essere tanto più vero per tutti i casi – come quello in esame – in cui la norma comunitaria non prevede tra i fatti dannosi che danno diritto alla tutela risarcitoria il fatto in concreto verificatosi. In tutti tali casi non può che applicarsi – sempre che ne ricorrano gli estremi – la disciplina generale che nel nostro ordinamento regola la responsabilità esxtracontrattuale e cioè l'art.2043 cod.civ..
Il motivo deve ritenersi infondato anche sotto altro profilo: ha dedotto che in data Pt_1
26.3.2008 (ancor prima della instaurazione del primo ATP) aveva stipulato, con , una CP_4
transazione novativa, con cui “ considera[va] concluso qualsiasi Controparte_1
contenzioso in relazione alle contestazioni fatte, relativo alla fornitura concordata con
in data 13 maggio 2004'. CP_3
L'analisi del documento (in atti, doc. 13 all. al fasc. dell'attrice nell'ATP n. 390/2009), se letto in una con la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, sin dal momento della installazione del macchinario non funzionante, consente di osservare che l'accordo (cui avrebbe voluto fosse attribuita natura novativa) ha avuto ad oggetto la consegna a Pt_1
(da parte di ) di alcuni pezzi accessori mancanti del macchinario (il CP_4 Pt_1 regolatore di aspirazione e le punte a fustella (1,5 e 2,5) e piene (1,5 e 2,5)), non già la sostituzione dei pezzi risultati difettosi e dunque non ha coperto l'intera area delle questioni controverse: dopo la consegna dei pezzi mancanti infatti, il macchinario ha continuato a non funzionare, fino a che non sono state sostituite le schede meccaniche.
La legittimazione passiva di , rispetto all'azione risarcitoria, deve pertanto Pt_1
ritenersi sopravvissuta alle intese del 26.3.08.
§ 3.2
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe violato le regole processuali in materia di onere della prova (gravanti sul danneggiato, in ipotesi di responsabilità aquiliana), omettendo altresì di esplicitare le proprie valutazioni sulla esistenza degli elementi costitutivi (fatto illecito, nesso di causalità tra il danno e il pag. 6/12 fatto, la colpa del danneggiante, danni patiti) della responsabilità extracontrattuale addebitata a in qualità di azienda produttrice del macchinario difettoso. Pt_1
Il motivo è infondato.
La prova del danno e della sua imputabilità a è stata acquisita nei due giudizi di Pt_1 istruzione preventiva e nel corso dell'istruttoria in primo grado.
Quanto all'elemento psicologico, la copiosa giurisprudenza della suprema corte, in una con la disciplina eurounitaria di settore, consentono di ritenerlo sussistente - in via presuntiva -
una volta acclarato che il vizio del macchinario si è verificato in fase di svolgimento del processo produttivo. L'analisi compiuta dal c.t.u. riguardo alla origine del malfunzionamento della macchina – analisi della quale si dirà compiutamente più oltre -
consente di individuare agevolmente l'elemento della colpa che nel processo di fabbricazione del macchinario ha connotato – secondo i caratteri richiesti dall'art.2043
cod.civ. – la condotta della società appellante.
§ 3.3
Con il terzo motivo di appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe fondato le Pt_1
proprie conclusioni su perizie nulle ed inutilizzabili;
in particolare, il giudice avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 698, ult. comma c.p.c., procedere al controllo sull'esistenza o meno delle condizioni di ammissibilità e procedibilità del ricorso per l'istruzione preventiva e, conseguentemente, negare l'acquisizione in giudizio dei fascicoli relativi ai due procedimenti di ATP (rg. 390/2009 ed rg. 634/2010).
L'appellante ha denunciato una serie di vizi che il tribunale non aveva erroneamente rilevato e che avrebbero, a suo dire, inficiato i due procedimenti per ATP:
l'ATP r.g. 309/2009 era viziato per assenza: - del requisito dell'urgenza, poiché il ricorso veniva depositato oltre tre anni e mezzo dopo l'acquisto del macchinario e oltre 2 anni dalla sua installazione e collaudo;
- della fondatezza del diritto al risarcimento, stante la prescrizione dell'azione di risoluzione ex art. 1490 e ss. c.c. e l'inapplicabilità della tutela consumeristica alla vicenda di natura commerciale;
- della prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
mentre riguardo al secondo ATP r.g. 648/2010: - erano assenti elementi di novità da valutare rispetto alla prima consulenza tecnica;
- non era stato esperito il tentativo di conciliazione,
effettuato nove mesi dopo il deposito della relazione da parte del secondo ctu Ing.
[...]
Per_1
pag. 7/12 Il motivo è infondato.
Correttamente il tribunale, sul punto, ha ritenuto insindacabile - in fase di merito - il vaglio dei presupposti di ammissibilità dei due ricorsi per accertamento tecnico preventivo, già autonomamente valutati ante causam, appartenendo alla sua competenza solo l'ammissibilità, la rilevanza e l'utilità, per il processo in corso, del mezzo già espletato.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'impugnazione, ha censurato la sentenza impugnata nella Pt_1
parte in cui il tribunale non aveva tenuto conto, senza specificamente motivare, delle conclusioni a cui era giunto il ctu Prof. all'esito del primo procedimento di ATP, Per_2
r.g. 390/2009; ad avviso dell'appellante, invece, il giudice avrebbe dovuto fondare la
Per propria decisione sulla prima CTU, redatta dal prof. la quale aveva chiaramente individuato la causa del malfunzionamento della macchina nel “distacco traumatico del cappelletto di copertura del terminale” ed escluso espressamente che tale distacco fosse dovuto ad un difetto di costruzione.
Il motivo è infondato.
Il primo accertamento tecnico preventivo richiesto da era finalizzato a dimostrare CP_4
“l'inutilizzabilità delle macchine fornite e degli accessori, indicati nella fattura n. 000181 del 18-05-2005, giacenti inutilizzati nella sede della Controparte_1
Pers L'incarico conferito al prof tuttavia, fu esteso anche all'accertamento delle cause dell'eventuale inutilizzabilità del macchinario;
in sede di operazioni peritali, dopo aver rilevato “un'avaria generica delle schede di potenza” ostativa al “funzionamento della torretta di taglio e di vibrazione”, le schede erano state momentaneamente sostituite con altre fornite dal tecnico della;
all'esito era stato riscontrato il regolare Pt_1 funzionamento della macchina;
una volta rimontate le schede originali, il CTU “si rendeva
conto che il mancato funzionamento delle stesse era legato al distacco di uno dei due
pioletti di fissaggio, tramite saldatura, di una resistenza al circuito stampato della scheda”.
L'ausiliario tecnico aggiungeva che “la causa del distacco non è imputabile ad un difetto di costruzione” e concludeva che “Trattasi di un distacco traumatico del cappelletto di copertura del terminale. Non è possibile, in questa sede accertare chi l'abbia provocato.
L'unica cosa certa è che esso è avvenuto in tempi successivi all'installazione della macchina ed all'ultimo intervento operato dal manutentore inviato dalla Ditta Lectra, con prove di funzionalità con esito positivo, in data 22.4.2008”.
pag. 8/12 La formula apodittica e dubitativa utilizzata dal CTU, in ordine alle cause dell'accertato distacco, ha reso necessari gli approfondimenti istruttori preventivi demandati all'ing.
[...]
nel secondo ATP. Per_1
Dopo nuova verifica di funzionamento, condotta mediante sostituzione delle schede non funzionanti con schede nuove fornite da , il CTU ha valutato le tre possibili cause Pt_1 dell'accertato distacco, esaminando tre alternative:
a. “Manomissione da parte di qualcuno;
b. Rottura dovuta a difetto di progettazione;
c. Rottura dovuta a difetto di fabbricazione;
”
Ha escluso l'ipotesi a. motivando come segue: “Sono state eseguite delle fotografie di dettaglio che hanno avuto come oggetto i punti di saldatura danneggiati di entrambe le schede, al fine di valutare la più probabile origine dell'azione che ha provocato il danno oggetto della CTU. Le fotografie riportate in allegato, sono state realizzate con una
fotocamera reflex SONY ALPHA 230, 10,2 megapixel con stabilizzatore integrato del
sensore, zoom ottico 4 x e obbiettivo 18-55 mm, e in post-processing raddrizzate e zoommate attraverso un software di fotoraddrizzamento (vedi allegato 2). Dall'analisi visiva delle macrografie eseguite sulla zona interessata si evince che le creste di frattura
sulle due parti sono combacianti. La frattura si è generata sul filo metallico del componente
elettronico (resistenza) in una sezione interna al punto di saldatura (fig. /) e non a livello delle estremità di quest'ultimo.
L'indagine esclude ogni forma di intervento direttamente atto a staccare la saldatura e rompere il terminale in alluminio. Infatti tale azione provocherebbe lembi di saldatura non
più ricomponibili perfettamente e rottura del terminale in corrispondenza della basetta di supporto e cioè a filo della saldatura”.
Con riguardo all'ipotesi b., l'ing ha osservato che “Sia le indagini ad infrarossi Per_1
che quelle geofoniche non hanno rilevato sollecitazioni anomale dei componenti durante il
funzionamento della macchina ascrivibili a difetti progettuali”.
Ciò premesso, il CTU ha concluso che la causa della rottura dei piedini delle resistenze sulle schede di azionamento del motore della vibrazione della lama e del trapano della macchina da taglio “è meccanica ed insita in un'anomalia del processo di fabbricazione delle schede” (ipotesi c.). (cfr relazione scritta alle pagg. 9 e ss.).
Ad integrazione dei motivi espressi dal tribunale, la corte ritiene che il responso tecnico pag. 9/12 fornito nel secondo ATP abbia fornito una migliore ed esaustiva spiegazione delle cause del distacco, che consente di smentire l'esonero da responsabilità del produttore sbrigativamente espresso dal primo CTU, senza peraltro puntuali ricostruzioni alternative.
In proposito, è pacifico in giurisprudenza che in caso di più consulenze tecniche espletate in tempi diversi con risultati difformi, qualora il giudice di merito “aderisca al parere del
secondo consulente, respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza è
sufficiente, anche se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il parere cui è
prestata adesione fornisca gli elementi che consentono, su un piano positivo, di delineare il
percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili 'aliunde'. Una
specifica giustificazione è, invece, necessaria nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni delle prima di due divergenti consulenze tecniche disposte dallo stesso giudice”
(cass.civ.sez.lav., 15.5.2004 n. 9300; cass.civ.sez.I, 15.2.2005 n. 3034; cass.civ.sez.I,
7.3.2006 n. 11885).
§ 3.5
Con il quinto motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe omesso di Pt_1 valutare le contestazioni specifiche e circostanziate mosse dal proprio consulente di parte,
Ing. , alla seconda CTU - Ing. , sia in sede del procedimento RG. Persona_3 Per_1
364/2010 che in prime cure, trascurando di esaminare fatti decisivi per il giudizio.
Il motivo è infondato.
A fronte delle spiegazioni scientifiche fornite dal CTU , il CTP ha fatto ricorso a Per_1 congetture e critiche non oggettivamente riscontrate, ipotizzando manomissioni senza poterle ascrivere ad alcun autore specifico, posto che il macchinario difettoso, nel breve tempo in cui ha malfunzionato (per poi definitivamente risultare inutilizzabile), oltre ad entrare in contatto con il personale dipendente della , è stato più volte interessato CP_4
dagli interventi dei tecnici di , inutilmente volti a “rimediare” i vizi denunciati. Pt_1
§ 3.6
Con il sesto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'errore del tribunale nella quantificazione del danno risarcibile;
il giudice avrebbe dovuto accertare che: - la CP_4 non aveva mai provato di aver subito un danno economico effettivo;
- la ctu contabile effettuata dal Dott. posta alla base della decisione del giudice, era totalmente Per_4
inutilizzabile e meramente esplorativa in quanto finalizzata a sopperire all'incapacità
pag. 10/12 dell'appellata di fornire la prova dei danni economici effettivamente subiti nonché errata, insufficiente e lacunosa;
- le prove testimoniali assunte a favore di e la Pt_1
documentazione depositata dalla stessa, asseritamente disattese dal giudice, permettevano di stabilire con accuratezza il periodo di mancato funzionamento della macchina, pari a circa
15 giorni o comunque non superiore a otto mesi;
- la aveva aggravato il danno da CP_4
fermo macchina perché non aveva chiesto l'intervento di prima di notificare il Pt_1
ricorso per ATP e non aveva provveduto a sostituire tempestivamente le schede nell'agosto
2009, in violazione dell'art. 1227 c.c.
Il motivo è infondato.
La quantificazione dei danni, nella specie, ha dovuto agganciarsi necessariamente a prognosi probabilistiche, atteso che sin dalla sua installazione - e fino alla sostituzione delle schede - il macchinario in scrutinio non è stato idoneo alla funzione per la quale era stato acquistato.
Non è ravvisabile colpa concorrente del danneggiato, che - sin da subito - ha denunciato l'impossibilità di utilizzare il macchinario. Correttamente il tribunale ha escluso che l'aumento quantitativo del danno fosse ascrivibile a : la tempestiva sostituzione delle CP_4 schede (una volta accertato giudizialmente, ed in via preventiva, il distacco impediente)
avrebbe ovviato, con largo anticipo, alle ragioni della lite;
la scelta di prolungare il contenzioso, nel merito, non può essere rimproverata, neppure in via concorsuale, alla parte danneggiata.
§ 3.7
Con il settimo motivo d'impugnazione, ha denunciato l'inadeguatezza e Pt_1
l'erroneità della motivazione con cui il tribunale ha escluso qualsiasi responsabilità in capo alla ad avviso dell'appellante, nelle vendite a catena, l'acquirente Controparte_3
professionale sarebbe legittimato ad agire soltanto contro il proprio venditore, salvo azione di regresso di questi nei confronti del produttore.
Il motivo è infondato.
La decisione del tribunale di escludere la responsabilità contrattuale della venditrice è giustificata dalla totale assenza in capo a della consapevolezza di vendere Controparte_3 un macchinario difettoso;
circostanza attestata, con ogni evidenza, dai tempi e modi con cui si è pervenuti ad accertare i vizi e le cause degli stessi.
§ 4
pag. 11/12 Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento - in favore di Parte_1 Controparte_1
e di - delle spese processuali del giudizio
[...] Controparte_2
d'appello che liquida, per ciascuna, in € 7.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
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