Versione
9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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Art. 2266. Attivita' connesse con la sospensione della leva obbligatoria 1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorita' giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi ((interregionale)) territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all'articolo 1930, comma 3, su istanza degli interessati:
a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato; b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate; c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti; d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza; e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonche' ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato; b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate; c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti; d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza; e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonche' ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
Commentario • 1
- 1. Forze armate, assetto strutturale e organizzativo: revisione in senso riduttivoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2014 · 0.81413275
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/05/2018, n. 3503Provvedimento: Pubblicato il 29/05/2018 N. 03503/2018 REG.PROV.COLL. N. 03995/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3995 del 2017, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Cannavale e Arturo Massimiliano Di Concetto, con domicilio digitale come da PEC in atti ed eletto in -OMISSIS-, alla via dei Fiorentini, n. 14; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale -OMISSIS-, …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- revoca giudizio di riforma·
- tutela della riservatezza dei dati sanitari·
- violazione del giusto procedimento·
- violazione di legge·
- compensazione delle spese di lite·
- art. 181 D.Lgs. 66/2010·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione·
- eccesso di potere·
- art. 2266 D.Lgs. 66/2010·
- inidoneità psichica al servizio militare