Articolo 2266 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2268Articolo 2214 bis
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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
Art. 2266. Attivita' connesse con la sospensione della leva obbligatoria 1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorita' giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi ((interregionale)) territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all'articolo 1930, comma 3, su istanza degli interessati:
a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato; b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate; c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti; d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza; e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonche' ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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