Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/1983, n. 3856
CASS
Sentenza 6 giugno 1983

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Il principio, in base al quale il sorgere del vincolo contrattuale postula che l'accordo delle parti sia raggiunto su tutte le clausole che concorrono a formarlo, trova attenuazione con riguardo al contratto preliminare, al cui perfezionarsi è sufficiente l'accordo sugli elementi essenziali, potendo le parti rimettere al contratto definitivo la regolamentazione degli elementi accessori.*

Il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto di un preliminare di vendita di immobile non postula la specificazione di almeno tre dei suoi confini, trattandosi di indicazione rilevante ai fini della trascrizione (artt. 2659 n. 4 e 2826 cod. civ.), ma non indispensabile per la sicura identificazione del bene, evincibile anche da altri dati (nella specie, trattandosi di un appartamento, dalla indicazione del piano e del numero interno).*

Commentario1

  • 1Contratto, preliminare del preliminare, promessa di acquisto, causa, violazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2015
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/1983, n. 3856
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3856
Data del deposito : 6 giugno 1983

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