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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/08/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. 218/2025 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato il 17.03.2025 nell'interesse di:
nata in [...], il [...] e residente in [...] legionari in Polonia (Bg), n. 17, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato n. 3546- GPC/2024, giusta delibera dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, rappresenta e difesa dall'avv. Elena Balestra del Foro di Bergamo appellante contro
- nato YL IR (Ucraina), il 02.09.1989 e residente in CP_1
Bergamo, via Filippo Corridoni. appellato contumace
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello per la riforma parziale della sentenza n. 2090/2024 Sent., 401/2023 R.G. del Tribunale di Bergamo emessa in data 10.10.2024 e publicata in data 14.11.2024-non notificata. In punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE : Parte_2
1 Proc. 218/2025 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
IN VIA PRINCIPALE: “In parziale modifica della sentenza n. 2090/2024 Sent., 401/2023 R.G. del Tribunale di Bergamo, emessa in data 10.10.2024 e publicata in data 14.11.2024 (all. C), porre a carico del signor - con decorrenza CP_1 dal 20.01.2023 (data di deposito del ricorso) - l'obbligo di versamento di € 400,00 per la signora a titolo concorso al relativo mantenimento - somma da Parte_3 versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 01 di ogni mese e soggetta a rivalutazione ISTAT con decorrenza dal 20.01.2024”. IN OGNI CASO: “Spese e compensi di causa interamente rifusi, con pagamento a favore dello Stato, stante l'ammissione della sig.ra al Patrocinio a Parte_1
Spese dello Stato n. 3456-GPC/2024”
P.G.:
“Ritenuto sussistenti i presupposti per riconoscere un assegno per il mantenimento della appellante, che può quantificarsi, considerando che la stessa ha piena capacità lavorativa e vive unitamente a sua madre ed alla figlia, ormai di anni 13, in euro 300 mensili;
chiede che, in parziale riforma della impugnata sentenza, sia posto a carico di l'obbligo di versare alla moglie, , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 300”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti contraevano matrimonio, regolarmente trascritto, in Ucraina in data 28.04.2012 e successivamente si trasferivano in Italia dove a Seriate dalla loro unione coniugale nasceva il 16.10.2012 la figlia . Per_1
2. Con ricorso debitamente notificato al sig. , l'odierna appellante CP_1 chiedeva al Tribunale di Bergamo la separazione giudiziale con addebito al marito e contestualmente stabilirsi:
- l'affidamento esclusivo alla madre della figlia;
Per_1
- l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
-il concorso a carico del padre del mantenimento della figlia da determinarsi nella somma di euro 650,00 mensili;
-l'obbligo per il padre di versare il 70% delle spese straordinarie a favore della figlia;
-nonché, il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento dell'importo mensile di euro 400,00 da parte del resistente. Esponeva che già da qualche anno dopo la nascita della figlia si erano create delle situazioni di incompatibilità col marito che, oltre a non rientrare spesso a casa la sera senza dare alcuna spiegazione, aveva iniziato a litigare sempre più spesso e in modo violento tanto che dal mese di giugno 2019 il marito si era allontanato senza più fare ritorno alla casa coniugale e senza da allora versare alcunché per la figlia che pure continuava a vedere pur senza una frequenza fissa. Affermava di non avere occupazione lavorativa e che il marito lavorava presso una società di idraulica guadagnando circa € 2000,00 al mese. Evidenziava che il matrimonio si era rotto a causa dell'abbandono del marito. 2 Proc. 218/2025 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
3. Nonostante la regolarità della notifica, il sig. non provvedeva a CP_2 costituirsi, e il Giudice lo dichiarava contumace.
4. All'esito della prima udienza di comparizione del 27.4.2023 il Giudice autorizzava le parti a vivere separatamente, affidava la minore in via condivisa ad entrambi i genitori pur riconoscendo delega esclusiva alla madre per la scuola, la salute ed i documenti di riconoscimento, poneva a carico del padre l'onere di versare un assegno di € 400,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie per la minore. La causa si istruiva con le richieste prove orali e quindi rinviata all'udienza del 10.7.2024 per pc, all'esito del deposito della comparsa conclusionale la causa veniva posta in Camera di Consiglio per la decisione.
5. Con sentenza emessa il 10.10.2024 e pubblicata il 14.11.2024 il Tribunale di Bergamo così provvedeva:
“Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cc la separazione personale tra i coniugi nata ad [...]-PUSTE (UCRAINA) il 28/11/1984 e Parte_1
nato a [...]-PIDGIRNY (UCRAINA) il 02/09/1989 (atto n. CP_1
424, parte II°, serie C, registro del Comune di BERGAMO, Atti di Matrimonio dell'anno 2022)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BERGAMO per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- Rigetta la domanda di addebito
- Dispone che la figlia sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, riconoscendo alla madre esclusiva delega per la scuola e la salute e per i soli documenti di riconoscimento, con collocazione principale presso la madre
- Riconosce il diritto di visita del padre previo accordo con la madre e tenendo in considerazione gli interessi scolastici e non della figlia stessa;
- Pone a carico del padre l'onere di versare a favore della ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario della minore, un assegno mensile di € 400,00 da versare giorno 15 di ogni mese e da rivalutare in base all'Indice ISTAT annualmente;
- Pone a carico delle parti l'onere di versare, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, le spese straordinarie relative alla figlia come previste dal Protocollo di questo Tribunale…..
- Nulla sulle spese di lite”
5.1 Il Giudice di prime cure osservava, in merito alla domanda di addebito della separazione al marito, che per imputare ad un coniuge la responsabilità della fine del matrimonio deve essere inequivocabilmente dimostrato che il suo allontanamento dalla residenza coniugale è stato il fattore determinante che ha portato al fallimento del rapporto coniugale.
3 Proc. 218/2025 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
Rilevava che dalla semplice lettura del ricorso si aveva contezza di una ricostruzione fattuale della vita coniugale nella quale la crisi delle parti sembrava avere radici lontane, già dopo qualche anno della nascita della figlia – nata nel 2012. Non erano stati provati elementi che potessero far ritenere che il matrimonio fosse terminato solo a causa del mancato rientro del marito del giugno 2019. Sull'affidamento della minore, osservava che dalle prove testimoniali escusse risultava tuttavia che il padre, sebbene con ritardo o senza una precisa frequenza, avesse versato il mantenimento alla minore così come avesse pagato le spese del dentista o firmato i moduli per l'iscrizione della scuola, avendo con la figlia un buon rapporto in base a quanto la stessa ricorrente aveva asserito all'udienza presidenziale. Di conseguenza, appariva equo al Tribunale riconfermare le condizioni già date in sede presidenziale e cioè l'affido condiviso della minore ad entrambi con delega esclusiva alla madre per le questioni scolastiche, la salute e per il rilascio dei documenti di riconoscimento. In relazione alle spese straordinarie, il Tribunale rilevava che il resistente contumace lavorava come idraulico e, anche alla luce di quanto allegato dalla ricorrente circa le buste paga del datore di lavoro Nord Impianti CR srl di novembre 2022 di € 2500,00, appariva congruo riconfermare le disposizioni economiche per le quali si riconosceva un mantenimento di euro 400,00 mensili con una percentuale del 70% nelle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bergamo.
6. Con ricorso in appello depositato in data 17.03.2025 impugnava la Parte_1 suddetta sentenza chiedendo la riforma della stessa e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
7. Non si costituiva nonostante rituale notifica. CP_1
8. In data 19.05.2025 perveniva il parere del P.G. che chiedeva, in parziale riforma della impugnata sentenza, venisse posto a carico di l'obbligo di CP_1 versare alla moglie, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la Parte_1 somma mensile di euro 300.
9. All'udienza del 10.06.2025 l'appellante ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
10. Va dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio CP_1 nonostante rituale notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza.
La Corte ritiene che l'appello sia fondato e che la domanda proposta, sulla quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi, debba essere accolta.
11. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omissione di pronuncia sulla richiesta di assegno per il concorso al proprio mantenimento, e la conseguente
4 Proc. 218/2025 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. – ossia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In particolare, evidenzia che è stato completamente omesso il provvedimento richiesto e di conseguenza la domanda dell'odierna ricorrente di un assegno per il concorso al proprio mantenimento è rimasta senza risposta. Nel merito, la sig.ra ritiene che sussistano, nella fattispecie concreta, i Pt_1 presupposti per l'accoglimento della domanda, avanzata innanzi al Tribunale adito, di riconoscimento a proprio favore di un assegno per il concorso al mantenimento: espone di non avere redditi, in quanto aveva dovuto lasciare il proprio lavoro per accudire la figlia e di essere attualmente disoccupata. Per_1
Evidenzia che prima del covid svolgeva dei lavori saltuari come addetta alle pulizie nelle case private, ma dopo detta pandemia, non è più riuscita a reperire un'attività lavorativa (specificando in merito che nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 è stato prodotto il C2 storico). Inoltre, afferma di non avere beni immobili e di possedere l'autovettura Fiat punto targata DA 033 YF;
di vivere in una casa in affitto con la madre, che lavora e mantiene figlia e nipote. Espone che invece il sig. svolge l'attività di idraulico presso il datore di Pt_1 lavoro Nord Impianti C.R. S.r.l. e dalla busta paga di novembre 2022 -unica in possesso della ricorrente- risulta che oltre alla retribuzione tabellare di euro 1.380,16, egli percepisce l'ulteriore importo netto di euro 750,00 a titolo di integrazione della retribuzione, oltre all'emolumento per la trasferta, giungendo a ricevere una somma mensile di 2.500,00 euro netti. Evidenzia dunque una notevole disparità economica tra i coniugi, trovandosi il sig. certamente in una situazione economica migliore rispetto alla moglie. Ne Pt_1 consegue, secondo l'appellante, che sussistono i presupposti previsti dall'art. 156 c.c., per il riconoscimento a favore della signora di un assegno per il concorso al Pt_1 proprio mantenimento - assegno che reputa congruo quantificare in euro 400,00 mensili - somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dalla domanda, ossia 20.01.2023 - data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
12. Il motivo è fondato. L'appellante ha prodotto un certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo attestante la propria situazione reddituale per gli anni 2022, 2023 - assenza redditi - e per l'anno 2023 - redditi pari ad € 318,00. L'appellante risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Dalla documentazione prodotta dall'appellante risulta che il marito è assunto a tempo pieno presso la ditta Nord Impianti C.R. srls dal 7.11.2022; la busta paga del novembre 2022 riporta uno stipendio netto del mese pari a euro 2.510,00 (di cui quasi 230 euro per straordinari). È indubbia la rilevante attuale sproporzione tra le due diverse posizioni economico- reddituali delle parti, potendo l'appallante contare su un reddito che non le consente allo stato di mantenersi e mantenere la figlia, per quanto le compete. 5 Proc. 218/2025 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
Pur essendo l'appellante abile al lavoro anche per la giovane età, la sua attuale situazione economica e la figlia prevalentemente a suo carico comportano il riconoscimento di un assegno a carico del marito anche a titolo di concorso nel mantenimento della moglie, assegno che appare equo e proporzionato determinare in euro 400 mensili a decorrere dalla domanda in primo grado. Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della parte appellata e liquidate come da dispositivo tenuto conto del parametro dei giudizi avanti alla Corte di Appello, scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori minimi attesa la semplicità della causa e la non contestazione della domanda essendo l'appellato rimasto contumace.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 10.10.2024 del Tribunale CP_1 di Bergamo, nella contumacia di parte appellata e con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
- Pone a carico di un assegno mensile di mantenimento a CP_1 favore di di euro 400,00, da corrispondersi a mezzo Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici Istat a decorrere dalla data della domanda in primo grado;
- Conferma nel resto la sentenza impugnata;
- Condanna a rifondere alla controparte le spese di questo CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3473,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA da corrispondersi a favore dell'Erario per essere stata ammessa l'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Brescia, Camera di Consiglio del 10.6.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato il 17.03.2025 nell'interesse di:
nata in [...], il [...] e residente in [...] legionari in Polonia (Bg), n. 17, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato n. 3546- GPC/2024, giusta delibera dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, rappresenta e difesa dall'avv. Elena Balestra del Foro di Bergamo appellante contro
- nato YL IR (Ucraina), il 02.09.1989 e residente in CP_1
Bergamo, via Filippo Corridoni. appellato contumace
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello per la riforma parziale della sentenza n. 2090/2024 Sent., 401/2023 R.G. del Tribunale di Bergamo emessa in data 10.10.2024 e publicata in data 14.11.2024-non notificata. In punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE : Parte_2
1 Proc. 218/2025 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
IN VIA PRINCIPALE: “In parziale modifica della sentenza n. 2090/2024 Sent., 401/2023 R.G. del Tribunale di Bergamo, emessa in data 10.10.2024 e publicata in data 14.11.2024 (all. C), porre a carico del signor - con decorrenza CP_1 dal 20.01.2023 (data di deposito del ricorso) - l'obbligo di versamento di € 400,00 per la signora a titolo concorso al relativo mantenimento - somma da Parte_3 versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 01 di ogni mese e soggetta a rivalutazione ISTAT con decorrenza dal 20.01.2024”. IN OGNI CASO: “Spese e compensi di causa interamente rifusi, con pagamento a favore dello Stato, stante l'ammissione della sig.ra al Patrocinio a Parte_1
Spese dello Stato n. 3456-GPC/2024”
P.G.:
“Ritenuto sussistenti i presupposti per riconoscere un assegno per il mantenimento della appellante, che può quantificarsi, considerando che la stessa ha piena capacità lavorativa e vive unitamente a sua madre ed alla figlia, ormai di anni 13, in euro 300 mensili;
chiede che, in parziale riforma della impugnata sentenza, sia posto a carico di l'obbligo di versare alla moglie, , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 300”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti contraevano matrimonio, regolarmente trascritto, in Ucraina in data 28.04.2012 e successivamente si trasferivano in Italia dove a Seriate dalla loro unione coniugale nasceva il 16.10.2012 la figlia . Per_1
2. Con ricorso debitamente notificato al sig. , l'odierna appellante CP_1 chiedeva al Tribunale di Bergamo la separazione giudiziale con addebito al marito e contestualmente stabilirsi:
- l'affidamento esclusivo alla madre della figlia;
Per_1
- l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
-il concorso a carico del padre del mantenimento della figlia da determinarsi nella somma di euro 650,00 mensili;
-l'obbligo per il padre di versare il 70% delle spese straordinarie a favore della figlia;
-nonché, il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento dell'importo mensile di euro 400,00 da parte del resistente. Esponeva che già da qualche anno dopo la nascita della figlia si erano create delle situazioni di incompatibilità col marito che, oltre a non rientrare spesso a casa la sera senza dare alcuna spiegazione, aveva iniziato a litigare sempre più spesso e in modo violento tanto che dal mese di giugno 2019 il marito si era allontanato senza più fare ritorno alla casa coniugale e senza da allora versare alcunché per la figlia che pure continuava a vedere pur senza una frequenza fissa. Affermava di non avere occupazione lavorativa e che il marito lavorava presso una società di idraulica guadagnando circa € 2000,00 al mese. Evidenziava che il matrimonio si era rotto a causa dell'abbandono del marito. 2 Proc. 218/2025 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
3. Nonostante la regolarità della notifica, il sig. non provvedeva a CP_2 costituirsi, e il Giudice lo dichiarava contumace.
4. All'esito della prima udienza di comparizione del 27.4.2023 il Giudice autorizzava le parti a vivere separatamente, affidava la minore in via condivisa ad entrambi i genitori pur riconoscendo delega esclusiva alla madre per la scuola, la salute ed i documenti di riconoscimento, poneva a carico del padre l'onere di versare un assegno di € 400,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie per la minore. La causa si istruiva con le richieste prove orali e quindi rinviata all'udienza del 10.7.2024 per pc, all'esito del deposito della comparsa conclusionale la causa veniva posta in Camera di Consiglio per la decisione.
5. Con sentenza emessa il 10.10.2024 e pubblicata il 14.11.2024 il Tribunale di Bergamo così provvedeva:
“Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cc la separazione personale tra i coniugi nata ad [...]-PUSTE (UCRAINA) il 28/11/1984 e Parte_1
nato a [...]-PIDGIRNY (UCRAINA) il 02/09/1989 (atto n. CP_1
424, parte II°, serie C, registro del Comune di BERGAMO, Atti di Matrimonio dell'anno 2022)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BERGAMO per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- Rigetta la domanda di addebito
- Dispone che la figlia sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, riconoscendo alla madre esclusiva delega per la scuola e la salute e per i soli documenti di riconoscimento, con collocazione principale presso la madre
- Riconosce il diritto di visita del padre previo accordo con la madre e tenendo in considerazione gli interessi scolastici e non della figlia stessa;
- Pone a carico del padre l'onere di versare a favore della ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario della minore, un assegno mensile di € 400,00 da versare giorno 15 di ogni mese e da rivalutare in base all'Indice ISTAT annualmente;
- Pone a carico delle parti l'onere di versare, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, le spese straordinarie relative alla figlia come previste dal Protocollo di questo Tribunale…..
- Nulla sulle spese di lite”
5.1 Il Giudice di prime cure osservava, in merito alla domanda di addebito della separazione al marito, che per imputare ad un coniuge la responsabilità della fine del matrimonio deve essere inequivocabilmente dimostrato che il suo allontanamento dalla residenza coniugale è stato il fattore determinante che ha portato al fallimento del rapporto coniugale.
3 Proc. 218/2025 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
Rilevava che dalla semplice lettura del ricorso si aveva contezza di una ricostruzione fattuale della vita coniugale nella quale la crisi delle parti sembrava avere radici lontane, già dopo qualche anno della nascita della figlia – nata nel 2012. Non erano stati provati elementi che potessero far ritenere che il matrimonio fosse terminato solo a causa del mancato rientro del marito del giugno 2019. Sull'affidamento della minore, osservava che dalle prove testimoniali escusse risultava tuttavia che il padre, sebbene con ritardo o senza una precisa frequenza, avesse versato il mantenimento alla minore così come avesse pagato le spese del dentista o firmato i moduli per l'iscrizione della scuola, avendo con la figlia un buon rapporto in base a quanto la stessa ricorrente aveva asserito all'udienza presidenziale. Di conseguenza, appariva equo al Tribunale riconfermare le condizioni già date in sede presidenziale e cioè l'affido condiviso della minore ad entrambi con delega esclusiva alla madre per le questioni scolastiche, la salute e per il rilascio dei documenti di riconoscimento. In relazione alle spese straordinarie, il Tribunale rilevava che il resistente contumace lavorava come idraulico e, anche alla luce di quanto allegato dalla ricorrente circa le buste paga del datore di lavoro Nord Impianti CR srl di novembre 2022 di € 2500,00, appariva congruo riconfermare le disposizioni economiche per le quali si riconosceva un mantenimento di euro 400,00 mensili con una percentuale del 70% nelle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bergamo.
6. Con ricorso in appello depositato in data 17.03.2025 impugnava la Parte_1 suddetta sentenza chiedendo la riforma della stessa e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
7. Non si costituiva nonostante rituale notifica. CP_1
8. In data 19.05.2025 perveniva il parere del P.G. che chiedeva, in parziale riforma della impugnata sentenza, venisse posto a carico di l'obbligo di CP_1 versare alla moglie, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la Parte_1 somma mensile di euro 300.
9. All'udienza del 10.06.2025 l'appellante ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
10. Va dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio CP_1 nonostante rituale notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza.
La Corte ritiene che l'appello sia fondato e che la domanda proposta, sulla quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi, debba essere accolta.
11. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omissione di pronuncia sulla richiesta di assegno per il concorso al proprio mantenimento, e la conseguente
4 Proc. 218/2025 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. – ossia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In particolare, evidenzia che è stato completamente omesso il provvedimento richiesto e di conseguenza la domanda dell'odierna ricorrente di un assegno per il concorso al proprio mantenimento è rimasta senza risposta. Nel merito, la sig.ra ritiene che sussistano, nella fattispecie concreta, i Pt_1 presupposti per l'accoglimento della domanda, avanzata innanzi al Tribunale adito, di riconoscimento a proprio favore di un assegno per il concorso al mantenimento: espone di non avere redditi, in quanto aveva dovuto lasciare il proprio lavoro per accudire la figlia e di essere attualmente disoccupata. Per_1
Evidenzia che prima del covid svolgeva dei lavori saltuari come addetta alle pulizie nelle case private, ma dopo detta pandemia, non è più riuscita a reperire un'attività lavorativa (specificando in merito che nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 è stato prodotto il C2 storico). Inoltre, afferma di non avere beni immobili e di possedere l'autovettura Fiat punto targata DA 033 YF;
di vivere in una casa in affitto con la madre, che lavora e mantiene figlia e nipote. Espone che invece il sig. svolge l'attività di idraulico presso il datore di Pt_1 lavoro Nord Impianti C.R. S.r.l. e dalla busta paga di novembre 2022 -unica in possesso della ricorrente- risulta che oltre alla retribuzione tabellare di euro 1.380,16, egli percepisce l'ulteriore importo netto di euro 750,00 a titolo di integrazione della retribuzione, oltre all'emolumento per la trasferta, giungendo a ricevere una somma mensile di 2.500,00 euro netti. Evidenzia dunque una notevole disparità economica tra i coniugi, trovandosi il sig. certamente in una situazione economica migliore rispetto alla moglie. Ne Pt_1 consegue, secondo l'appellante, che sussistono i presupposti previsti dall'art. 156 c.c., per il riconoscimento a favore della signora di un assegno per il concorso al Pt_1 proprio mantenimento - assegno che reputa congruo quantificare in euro 400,00 mensili - somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dalla domanda, ossia 20.01.2023 - data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
12. Il motivo è fondato. L'appellante ha prodotto un certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo attestante la propria situazione reddituale per gli anni 2022, 2023 - assenza redditi - e per l'anno 2023 - redditi pari ad € 318,00. L'appellante risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Dalla documentazione prodotta dall'appellante risulta che il marito è assunto a tempo pieno presso la ditta Nord Impianti C.R. srls dal 7.11.2022; la busta paga del novembre 2022 riporta uno stipendio netto del mese pari a euro 2.510,00 (di cui quasi 230 euro per straordinari). È indubbia la rilevante attuale sproporzione tra le due diverse posizioni economico- reddituali delle parti, potendo l'appallante contare su un reddito che non le consente allo stato di mantenersi e mantenere la figlia, per quanto le compete. 5 Proc. 218/2025 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
Pur essendo l'appellante abile al lavoro anche per la giovane età, la sua attuale situazione economica e la figlia prevalentemente a suo carico comportano il riconoscimento di un assegno a carico del marito anche a titolo di concorso nel mantenimento della moglie, assegno che appare equo e proporzionato determinare in euro 400 mensili a decorrere dalla domanda in primo grado. Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della parte appellata e liquidate come da dispositivo tenuto conto del parametro dei giudizi avanti alla Corte di Appello, scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori minimi attesa la semplicità della causa e la non contestazione della domanda essendo l'appellato rimasto contumace.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 10.10.2024 del Tribunale CP_1 di Bergamo, nella contumacia di parte appellata e con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
- Pone a carico di un assegno mensile di mantenimento a CP_1 favore di di euro 400,00, da corrispondersi a mezzo Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici Istat a decorrere dalla data della domanda in primo grado;
- Conferma nel resto la sentenza impugnata;
- Condanna a rifondere alla controparte le spese di questo CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3473,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA da corrispondersi a favore dell'Erario per essere stata ammessa l'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Brescia, Camera di Consiglio del 10.6.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
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