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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata nelle forme di cui all'art.127 ter cpc (scadenza note
11/02/2025)
SENTENZA nel procedimento n.882/22 R.G.A.C.P., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 613/2022 del 7/7/2022 del Tribunale di Locri e vertente tra
, nata [...] a [...] e residente a[...]
Roma,27, , rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Accardo e CodiceFiscale_1
Maria Mazza ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Calabria alla
Via Sant'Anna II Tronco n. 18/i, fax n. 0965/893231; PEC:
Email_1
[...]
[...]
[...]
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Viale Calabria 82, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Adornato per procura generale alle liti del 21.7.2015, Rep. n.
80974, a rogito del Dott. Notaio in Roma, Persona_1
- APPELLATA -
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Locri il 09.07.2020, conveniva in giudizio l'INPS, in persona del legale Parte_1
Rappresentante pro tempore, per sentire dichiarare e accertare l'illegittimità della richiesta di restituzione all' delle somme percepite a titolo di indennità di CP_1
disoccupazione negli anni 2012 e 2013. A sostegno della domanda asseriva di avere lavorato alle dipendenze delle aziende agricole e Controparte_2 [...]
negli anni 2012 e 2013. CP_3
Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto della domanda per mancanza del presupposto dell'iscrizione negli elenchi;
eccepiva l'intervenuta cancellazione e, di conseguenza, la decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria ed il difetto di prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro.
Parte ricorrente non prendeva alcuna posizione sul punto contestando genericamente le deduzioni.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri rigettava il ricorso per decadenza sulla base della seguente motivazione che viene integralmente trascritta < Per gli effetti del D.L. n. 98/2011 e convertito nella Legge n. 111/2011, le giornate successive al
31.12.2010 sono pubblicate, con valore di notifica agli interessati, sul sito istituzionale dell' . Parte resistente ha dato prova che le giornate agricole sono state cancellate e CP_1 comunicate mediate pubblicazione telematica degli elenchi agricoli sulla pagina web dell'INPS, ai sensi e per l'effetto dell'art 38 c.7 della legge 06.07.2011 n 111.
Infatti, a decorrere dal 2011 gli elenchi nominativi annuali valevoli per l'anno 2011, sono pubblicati, con valore di notifica agli interessati, sul sito istituzionale dell'Istituto.
In tali elenchi vengono altresì riportate le eventuali variazioni anche per gli anni precedenti.
Gli stessi, una volta pubblicati rimangono accessibili agli interessati per quindici giorni consecutivi, nel caso in esame la pubblicazione della cancellazione della ricorrente è avvenuta
a seguito di un accesso ispettivo nell'azienda alle cui dipendenze era censita.
La cancellazione della stessa è confluita, per l'anno 2012, nel quarto elenco nominativo trimestrale 2016, notificato mediante pubblicazione telematica, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal 10/03/2017 al 25/03/2017; per l'anno 2013, nel secondo elenco nominativo trimestrale 2017, notificato mediante pubblicazione telematica, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal 15/09/2017 al 16/10/2017. >>
2 Con ricorso in appello, depositato il giorno 2 /12/2022 l'originaria ricorrente ha impugnato la sentenza eccependone l'erroneità per avere dichiarato la decadenza ex art. 22 D.L. 7/70, ha rappresentato di non avere chiesto la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma solo l'accertamento < recupero posta in essere dall'INPS sia perché finalizzata a recuperare somme mai realmente pagate, sia perché attuata secondo modalità formalmente illegittime>>.
Si è costituita l'appellato INPS rilevando di avere dimostrato il pagamento della prestazione rilevando che < con reiezione delle DS 2012 e 2013; contestualmente sono state indicate le somme indebitamente percepite per un complessivo importo pari ad € 4.180,04, (1902.53 per
DS 2012 + 2278.51 per DS 2013) (a tal proposito si sono allegate per entrambe le comunicazioni di liquidazione e riesame regolarmente inviate all'interessata e al patronato delegato terzo intermediario per come previsto dagli obblighi di legge).
Con successivi avvisi di accertamento del 13.07.2020 si è proceduto all'azione di recupero amministrativo. Negli Archivi risulta per la DS 2012 il pagamento in due tranches (COMUNICAZIONE da ANAG E FLUSSI DEL 06-02-14 di
AGGIORNAMENTO ARLA WEB PER GG 50 PCCF, da cui è scaturito un primo riesame della DS 2012 con una integrazione di pagamento;
successivamente
DISCONOSCIMENTO ARLA WEB 4VD2016 AZ ZAPPIA PASQUALE). Per il 2013 risulta il disconoscimento ARLA WEB con 2VD2017 Azienda Trimboli Sebastiano -
. C.F._2
Si sono allegati in primo grado anche gli esiti del cassetto previdenziale del cittadino con dettagli dei pagamenti effettuati, con accredito andato a buon fine su iban [...] c/o POSTE ITALIANE S.P.A., mai messi in discussione>>. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
Alla scadenza del termine, fissato in coincidenza all' 11 febbraio 2024, per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , come da decreto del Presidente di Sezione ritualmente comunicato, la causa è stata assunta in riserva ed il Collegio, tenuta la camera di consiglio all'esito ha deciso come da dispositivo e contestuale motivazione depositata e pubblicata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Il Tribunale di Locri , investito della domanda proposta da Parte_1
concernente l'opposizione avverso la comunicazione di recupero del pagamento dell'indennità di disoccupazione negli anni 2012 e 2013 ha rigettato ricorso per l'assenza di iscrizione negli elenchi e di conseguenza per mancanza dei presupposti per ottenere la prestazione, ritenendo la ricorrente decaduta dalla domanda di reiscrizione negli elenchi.
L'appellante ha impugnato la decisione rilevando di non avere chiesto la reiscrizione negli elenchi ma solo l'accertamento dell'illegittimità del recupero per mancanza di prova del suo pagamento.
Il motivo, sebbene non esaminato dal Tribunale, perché assorbito, è infondato.
Non è stata oggetto di alcuna contestazione la documentazione prodotta da INPS, e sopra richiamata- relativa alla prova del pagamento della prestazione oggetto del recupero, sicchè il motivo è palesemente infondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare che su fattispecie sovrapponibile che << va disatteso l'argomento difensivo con cui si asserisce che la prova del pagamento presupporrebbe la produzione di un atto quietanzato con sottoscrizione del creditore, essendosi correttamente evidenziato da parte della giurisprudenza di legittimità che l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto adempimento
“…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass. 6 giugno 1973, n.
1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass.
25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L.
6.3.2007 n. 10073)>>
Ad avviso della Corte, nel caso di specie la dimostrazione del pagamento può essere tratta anche partendo dal “cassetto previdenziale del cittadino”, fiscale prodotto in primo grado dall'INPS, ove sono riportati i dati relativi all'agenzia INPS, alla data della disponibilità, all'importo, all'ufficio pagatore e alla causale, i quali, se non possono costituire, di per se stessi,
4 prova del pagamento, in quanto provenienti dal debitore, tuttavia fanno sorgere una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti, presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla semplice deduzione secondo cui controparte non ha fornito detta prova
.Tale soluzione è confortata anche dalle argomentazioni contenute nella sentenza della
Cassazione da ultimo citata, nella quale si è precisato quanto segue: “… la Corte d'appello ha ritenuto avvenuto il pagamento sulla base dell'emissione del relativo mandato da parte dell'INPS e, quindi, in forza di presunzione, corroborata dal comportamento processuale assunto dalla creditrice, che non risulta avere mai negato di avere ricevuto il mandato di pagamento e di avere riscosso il relativo importo, secondo modalità identiche a quelle seguite per i ratei arretrati La critica con la quale si afferma per la prima volta in questa sede, giacché di una tale eccezione non vi è traccia nella sentenza impugnata, che l'INPS non ha mai dichiarato di avere effettuato il pagamento e non ha mai prodotto la quietanza, si rivela insufficiente rispetto alla motivazione sottesa al decisum, perché per l'ente pubblico
l'affermazione di avere emesso il mandato di pagamento equivale a dichiarazione di avvenuto adempimento, che può trovare smentita nella replica del creditore il quale dichiari di non averlo ricevuto e di non avere riscosso la somma per causa a lui non imputabile, dichiarazione mai resa, neppure in questa sede, dalla creditrice. Dunque, secondo l'opinione della Suprema
Corte, di fronte alla produzione di un mandato di pagamento da parte dell'istituto previdenziale, non è sufficiente trincerarsi dietro una contestazione generica, ma occorre prendere specifica posizione, affermando di non avere ricevuto quelle somme.
Ciò posto le ragioni del recupero sono chiare e bene comprensibili all'appellante e trovano la causa nel disconoscimento del rapporto di lavoro denunciato dai presunti datori di lavoro e . CP_2 CP_3
Deve evidenziarsi che la pubblicazione degli elenchi in variazione costituisce di per sé fonte della cancellazione atteso che la funzione delle variazioni è proprio di discostarsi dalle precedenti determinazioni.
L'appellante non ha fornito, né chiesto di fornire alcuna prova sull'esistenza del rapporto di lavoro con il presunto datore di lavoro, ritenendo non necessaria l'impugnazione di detti provvedimenti.
5 Vanno richiamati i principio della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass. Civ. Sez. Lav. 28.11.2011 n. 14296).
Nel caso in esame l'originaria ricorrente non ha contestato le ragioni della cancellazione, né ha articolato prove volte alla prova dell'esistenza del rapporto di lavoro disconosciuto, limitandosi ad una generica eccezione di difetto di motivazione dell'indebito e di mancanza di prova della ricezione del pagamento.
Orbene, la mancanza di prova circa l'esistenza del rapporto di lavoro, presupposto indispensabile per ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione a, determina il rigetto dell'originario ricorso ed il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza in assenza della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att c.p.c. .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da
contro
INPS, con Parte_1
ricorso depositato il 2 /12/ 2022 , avverso la sentenza n. 616/22 emessa dal Tribunale di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di INPS che quantifica in € 962,00 per presente grado (valore fino a € 5200,00 II scaglione ai valori medi dimezzati attesa la semplicità delle questioni trattate esclusa la fase istruttoria non tenutasi) oltre accessori di legge;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12/2/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. ssa Marialuisa Crucitti)
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