Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 22250/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 6 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Angela Arena, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 22250/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione senza termini all'udienza del 17/01/2025 TRA
(c.f.: , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in San Giorgio a Cremano (NA) alla via G. Papini, 8 presso lo studio dell'Avv. BATTAGLIA MONICA (c.f.: ;pec: C.F._2 Email_1 [...]
dalla quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine Emai_2 dell'atto di appello APPELLANTE
E FG (c.f.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dei l.r.p.t., dott. e del dott. Controparte_2 CP_3
, elett.te dom.ti in Napoli alla via F. Imparato, 190, presso
[...] lo studio dell'avv. Giorgio Giudizioso (c.f.
,pec C.F._3 Email_3
che li rappresenta e difende giusta procura generale alle
[...] liti APPELLATA
(c.f.: ), non Controparte_4 C.F._4 costituito, contumace
Oggetto: lesione personale. Conclusioni: all'udienza del 17/01/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta cui si rimanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
adiva il Giudice di Pace di Barra al fine di ottenere la
[...] condanna della in qualità di impresa Controparte_1 designata per il FG, al risarcimento delle lesioni da lui subite. L'attore, nello specifico, deduceva che il giorno 30.01.2018, ore 14:30 circa, in San Giorgio a Cremano (NA), alla via Gramsci all'altezza del civico n.2, mentre conduceva il ciclomotore targato CP73790, di proprietà di giunto all'altezza del Persona_1
Parco Bacci, veniva urtato da un autoveicolo pirata, di media cilindrata e di colore chiaro che proveniente dall'interno del Parco posto sulla destra per immettersi su via Gramsci con direzione Via Botteghelle ometteva la dovuta precedenza e lo investiva al lato destro sospingendolo sul lato sinistro; che il veicolo de quo si allontanava repentinamente senza prestare soccorso, rendendone impossibile la rilevazione dei dati identificativi;
che, in occasione del sinistro occorso, gli attori riportarono lesioni che richiesero le cure del P.S. dell' Ospedale Cardarelli di Napoli, dove gli veniva refertato “traumatismo di sedi multiple trauma policontusivo con escoriazioni spalla, braccio, ginocchio e caviglia sinistra” . Si costituiva così in giudizio la , in Controparte_1 qualità di impresa designata per il FG, la quale eccepiva, in via preliminare, la improcedibilità e improponibilità della domanda, e nel merito, poi, chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate, in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an, che in ordine al quantum. Interveniva ex art.105 cpc in giudizio , in Controparte_4 qualità di terzo trasportato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lui patiti. Esaurita l'istruttoria, con l'espletamento della prova testimoniale e della CTU medico-legale, il Giudice di Pace di Barra, nella persona della Dott.ssa Angela Fiorenza, con sentenza n. 2038/2023, e depositata in cancelleria il 22.03.2023, rigettava nel merito la domanda attorea per non aver il compiutamente Pt_1 assolto l'onere probatorio su di lui incombente, in quanto “la dinamica esposta dal teste non è convincente, poiché non regge al vaglio critico condotto alla stregua di tutte le risultanze istruttorie,
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e non trova fondamento logico. In primo luogo, essendosi il fatto verificato all'incirca ad ora di pranzo, quindi in pieno giorno, non si comprende come il teste non ricordi né il colore né il tipo della vettura investitrice, ricordando (perfettamente) tutte le altre circostanze, e come nessuno dei presenti abbia rilevato il numero di targa del veicolo o chiamato le forze dell'ordine. Difatti, la manovra di uscita da un'area privata, per quanto repentina possa essere, non è mai talmente veloce da impedire quantomeno di rilevare almeno una parte dei caratteri alfanumerici della targa o di memorizzare il tipo il colore del veicolo investitore, pur nella concitazione dei fatti. Ed ancora, tenendo conto dei punti d'urto (presumibile parte anteriore sinistra della vettura e laterale destra del ciclomotore) non si spiega come la vettura, su di una strada notoriamente stretta in parte ostruita dal ciclomotore con gli occupanti a terra sul lato sinistro, si sia potuta allontanare indisturbata dal luogo dell'impatto. Senza sottacere che nella denuncia querela sporta non c'è alcun Parte_1 riferimento alla presenza del signor trasportato Controparte_5 sul ciclomotore investito. Il vaglio di attendibilità del dichiarato del suddetto teste, da effettuare in termini maggiormente rigorosi trattandosi, peraltro, di teste non indicato nella querela, pur essendo noto al querelante, non può, quindi, che portare ad un esito negativo. Né, infine, soccorrono le risultanze della CTU medico- legale atteso che la compatibilità tra le lesioni riportate dai danneggiati e l'evento come narrata in citazione non comprova affatto l'asserita ed esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto ignoto, essendo le lesioni compatibili (anche) con altre modalità di sinistro (ovvero, la caduta del motociclo senza l'intervento di altri veicoli). Non è superfluo ricordare che nel caso poi in cui si ricorre al fondo, in seguito al verificarsi della fattispecie in analisi, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prova rigorosa e il danneggiato che chiede l'intervento del fondo deve dimostrare che il sinistro sia stato causato dalla condotta, dolosa o colposa, del conducente del veicolo danneggiante e il nesso di causalità tra investimenti e lesioni riportate”.
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Avverso detta pronuncia, in data 26.10.2023, veniva depositato atto di appello da , il quale indicava Parte_1 come motivi di gravame ex art.342 c.p.c: 1. L' omessa, illogica, carente, contraddittoria, insufficiente, apparente motivazione in ordine alla mancata prova del diritto dell'appellante al risarcimento del danno ed illegittima e/o erronea e/o falsa e/o omessa applicazione degli artt. 2697 c.c. 2727 c.c., 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c; 2. L'omessa od erronea valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di prime cure, e segnatamente della prova testimoniale assunta, ctu, nonché' della documentazione in atti in violazione e falsa applicazione degli art. 2697 cc e art. 116 cpc. Nello specifico parte appellante lamentava che il giudice di prime cure, nel rigettare le domande attoree, abbia ritenuto non convincenti le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1 ancorché la stessa abbia riferito ambiti temporali e spaziali coincidenti con quelli dedotti dall'attore e dall'interventore volontario e descritto il veicolo investitore, nonché abbia descritto le dimensioni dell'auto investitrice (media) e il colore (chiaro) della stessa, nonché il motivo per cui non è riuscita a rilevare il suo numero di targa. Il lamentava in appello altresì che il giudice di primo Pt_1 grado avesse posto a fondamento della sua decisione la circostanza, tra le altre, che il sinistro ebbe a verificarsi su di una strada notoriamente stretta, mal interpretando, ad avviso dell'appellante, la nozione stessa di “fatto notorio”. L'appellante chiedeva, dunque, la riforma della medesima sentenza e, per l'effetto: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
2) accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare ai sensi della vigente normativa la
[...] quale Impresa Designata dalla Consap per la Controparte_6
Regione Campania alla Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore dell'istante, per le lesioni personali subite, che si quantificano € 5.699,32 per le seguenti causali: € 4.302,59 per danno biologico (4% su soggetto che all'epoca del sinistro aveva ancora 20 anni); € 253,95 per ITT
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al100% (5 giorni); € 571,39 per ITP al 75% (15 giorni x € 50,79);
€ 380,93 per ITP al 50% (15 giorni x € 50,79/2); € 190,46 per ITP al 25% (15 giorni x € 50,79/2). Pertanto la , Controparte_1
n.q. di Compagnia Designata dalla Consap per la Regione Campania alla gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., risulta tenuta all'integrale risarcimento del danno che si quantifica in € 5.200,00, come da limitazione operata nell'atto di citazione del primo grado, oltre spese di CTU già anticipate dall'attore, oltre danno esistenziale che il Giudice vorrà liquidare ex artt. 1226 e 2056 c.c., interessi legali dal fatto e rivalutazione secondo ISTAT da contenersi comunque nei limiti della fascia B della tabella allegata alla Legge 488/99 (entro € 5200,00) e della competenza per valore del Giudice adito”. Si costituiva la chiedendo di rigettare Controparte_1
l'appello proposto dal , in quanto inammissibile ai Pt_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed infondato in fatto ed in diritto, e domandava, dunque, la conferma integrale della sentenza di primo grado. Va rilevato preliminarmente che il procedeva a notificare Pt_1
l'atto impugnativo, a norma dell'art. 331 c.p.c, a tutte le parti costituitesi nel giudizio di primo grado, ivi compreso CP_4
che, però, non si costituiva in giudizio e, dunque, ne va
[...] dichiarata la contumacia. In via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria della inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale. Tanto premesso l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, devono ritenersi non adeguatamente provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellante, seppur in ragione di un ragionamento logico-giuridico non perfettamente sovrapponibile a quello seguito dal giudice di prime cure è giunto a rigettare la domanda. Gli odierni appellanti agivano nei confronti della società convenuta, nella qualità di impresa designata, invocando, in relazione al sinistro de quo, il ricorrere delle condizioni di cui
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all'art. 283 lett. a) del Dlgs. n. 209 del 2005, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di una autovettura rimasta non identificata. In punto di diritto va rammentato che, allorquando sia denunciata la fattispecie di sinistro cagionato da veicolo non identificato, è onere dell'attore provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, quindi, dimostrare che lo stesso sia rimasto sconosciuto (Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2011, n. 15367). La prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza o di complessa e/o onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concrete, purché egli abbia tenuto una condotta diligente e abbia esaustivamente esposto i fatti denunciati (cfr. tra le altre, Cass., 13/7/2011, n.
15367; Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass., 8/3/1990, n. 1860). Va altresì ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e che il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo. ( cfr. Cass Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014, riferita all'analogo disposto dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n 990, cfr anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27541 del 30/12/2016). Tuttavia, se l'omessa o ritardata denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, allo stesso modo l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, per sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo
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prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, cioè, consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata ( Cassazione civile 3 settembre 2007 n. 18532, Sez. 3, Sentenza n. 20066 del 02/09/2013, Sez. 3, Sentenza n. 3019 del 17/02/2016). Contenuto e modalità di presentazione della denuncia costituiscono, dunque, elementi da valutare unitamente a tutte le altre risultanze istruttorie. Va infatti in primo luogo rilevato che, nel caso di specie, tanto nella denuncia querela contro ignoti ex art. 593 c.p., presentata in data 02.01.2018, quanto nell'atto introduttivo, il , nel Pt_1 ricostruire la dinamica del sinistro lui occorso, si limitava a dedurre che lo stesso, mentre percorreva la Via Gramsci, all'altezza del civico n.2 “a bordo del ciclomotore targato CP 73790 come conducente allorquando giunta all'altezza del parco Bacci veniva urtato da un autoveicolo pirata di media cilindrata e di colore chiaro che proveniente dall'interno del parco, posto sulla destra, per immettersi su via Gramsci con direzione via Botteghelle ometteva la dovuta precedenza e lo investiva al lato destro spingendolo al suolo sul lato sinistro” e che “dopo l'investimento, detto autoveicolo si allontanava velocemente, omettendo il soccorso e non consentendo la rilevazione del numero di targa”. A tale lacuna deduttiva, deve aggiungersi l'anomala assenza di rilievi fotografici in atti che avrebbero potuto agevolare la ricostruzione della dinamica, posta la genericità della descrizione dell'evento dannoso, ed essendo rimaste ignote, anche a seguito dell'escussione dell'unico teste citato dall'attore, altre circostanze rilevanti, come lo stato di manutenzione, conservazione e percorribilità del manto stradale, le condizioni meteorologiche e
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ogni altra circostanza spazio -temporale in cui il sinistro si ebbe a verificare. Nello specifico l'unica teste, , escussa all'udienza Testimone_1 del 14/06/2022, così dichiarava: “mi trovavo a piedi in San Giorgio a Cremano alla via Gramsci quando ho assistito ad un incidente. Ricordo che ero all'altezza del parco “Bacci” quando ho visto un ciclomotore con due persone a bordo che veniva investito da un'auto. Più precisamente, detto scooter transitava nell'unico senso di marcia consentito, con direzione via Botteghelle, quando alla destra, da detto parco “Bacci”, usciva per immettersi su via Gramsci un autoveicolo di cui non ricordo né il colore né il tipo, che era di medie dimensioni e di colore chiaro che urtava al lato destro detto ciclomotore, sospingendolo al suolo sul lato sinistro con due occupanti. Io mi trovavo a circa 10 metri dal punto di impatto ed avevo la visuale libera. Posso dire che dopo l'urto avvenuto tra la parte anteriore della vettura, credo l'anteriore sinistro e lato anteriore destro del motorino, la vettura investitrice non si fermava ed anzi proseguiva la sua corsa su via Gramsci. Non vi era troppo traffico data l'ora e ciò agevolò la fuga dell'investitore. Io non riuscii a rilevare il numero di targa in quanto subito dopo il punto di impatto vi è una curva a sinistra e io dalla mia posizione non riuscii a seguire più con lo sguardo la targa per annotarla. Io mi avvicinai ed occupanti lamentavano dolore all'arto superiore sia all'arto inferiore. Ricordo che i ragazzi tentarono di evitare anche l'urto sterzando ma non vi riuscirono in quanto l'uscita dal parco della vettura fu repentina e improvvisa” A ben vedere, la teste si limitava, con le sue dichiarazioni, Tes_1
a rappresentare gli eventi del giorno 30.01.2018 così come descritti in citazione, agli stessi aggiungendo esclusivamente che la stessa non riusciva a rilevare il numero di targa del veicolo investitore poiché, al momento del sinistro, “non vi era troppo traffico data l'ora e ciò agevolò la fuga dell'investitore”, nonché per la presenza, “subito dopo il punto di impatto…di una curva a sinistra” che le avrebbe impedito, dalla sua posizione, di “seguire
…con lo sguardo la targa per annotarla”. Ebbene, appare inverosimile che la , ancorché fosse, al Tes_1 momento del sinistro, a circa 10 metri dal punto d'impatto tra i
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veicoli, sia stata in grado di rappresentare dettagliatamente la dinamica del sinistro, sino a riprodurre interamente la ricostruzione attorea, ma non altresì capace, come già osservato dal giudice di primo grado, di appuntare, anche solo parzialmente, il codice alfanumerico della targa del veicolo pirata o, ancora, che la stessa non sia riuscita ad individuare neppure il modello ed il colore dell'autovettura investitrice. Invero, la , dopo aver dichiarato di non ricordare il colore Tes_1 dell'auto pirata, su domanda di parte, si limitava a precisare, così come si legge tanto in citazione, quanto nella denuncia-querela, che il veicolo era “di medie dimensioni e di colore chiaro”, caratteristiche, queste, al quanto generiche. A ciò si aggiunga che, per quanto la mancata menzione di un teste nella denunzia querela, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, non mini l'attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso in giudizio, il , all'atto della denunzia ex art. 593 Pt_1
c.p.c, indicava quale unico testimone del reato omissivo esclusivamente un teste, tal , il quale non veniva Testimone_2 neppure citato nel giudizio di primo grado ove, si ribadisce, si procedeva all'escussione della sola , mai menzionata Tes_1 innanzi alle Forze dell'Ordine. Del pari, sempre a riconferma delle conclusioni cui è giunto il giudice di Pace di Barra, deve rivelarsi che nella denunzia presentata il 02.02.2018 non veniva fatta alcuna menzione della presenza sullo scooter del , quale terzo Controparte_4 trasportato, circostanza questa che mina un quadro probatorio già claudicante per le ragioni sin qui esposte. A nulla rileva la circostanza che il giudice di prime cure nell' iter logico giuridico che lo ha condotto a rigettare le domande attoree, abbia fatto riferimento altresì all'ampiezza notoriamente stretta della careggiata. Invero, pur a voler ritenere che il giudice di pace abbia impropriamente fatto ricorso alla c.d “comune esperienza” di cui all'art. 115 c.p.c, rectius ad un fatto notorio, l'ampiezza della carreggiata appare essere una circostanza richiamata dallo stesso ad abundatiam a chiosa del ragionamento logico-giuridico che, omessa tale deduzione, avrebbe comunque condotto al rigetto.
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Deve dunque concludersi che tutti gli altri elementi di debolezza del dichiarato del teste , rilevati dal giudice di primo grado, Tes_1 appaiono essere pienamente condivisibili. La prova raccolta nel corso del giudizio, dunque, risulta essere inidonea a provare con certezza la dinamica del sinistro ed il nesso tra lo stesso e le dedotte lesioni (la loro tipologia, entità e localizzazione) Pertanto, la domanda dell'appellante si fondava esclusivamente su una testimonianza lacunosa e non adeguata alla ricostruzione del fatto storico tale da portare al rigetto della domanda attorea. Non sussiste quindi una prova sulla sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria richiesta dall'attore. La domanda risarcitoria non può, pertanto, essere accolta, atteso che il claudicante quadro probatorio non consente di escludere, che i danni lamentati si siano verificati per effetto di un dinamismo eziologico del tutto diverso da quello dedotto dall'odierno appellante, con conseguente inapplicabilità, altresì, della presunzione di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c. Invero, “qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”. (Cass. sez. II, n. 3468 del 15.2.2010; Cass. sez. lav. n.4773 del 10.3.2015).
L'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza di primo grado va integralmente confermata. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n.55/2014, con la precisazione che i valori medi proposti dalla tabella del citato regolamento vengono ridotti in ragione della natura della controversia, dell'assenza di questioni di
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fatto e di diritto significative, dell'attività concretamente espletata nelle diverse fasi del processo. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2038/2023 del Giudice di Pace di Barra depositata il depositata il 22/03/2023 proposto da , Parte_1 nei confronti di FG e Controparte_1 CP_4
, con atto di citazione in appello notificato il
[...]
19.10.2023 così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio in favore della in Controparte_1 qualità di impresa designata per il FG, per una somma pari ad euro € 1.190,70 (millecentonovanta/70), per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4) si dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione Così deciso in Napoli, il 03/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
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