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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1122 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato GALLIO FRANCESCA e dall'avvocato MONACO
EDOARDO;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avvocato ROSA ANDREA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) affido condiviso di DO ed che risiederanno prevalentemente con la madre;
Per_1
⁃ il padre starà con i figli un fine settimana alternato dalle ore 18,00 del venerdì fino al lunedì mattina preoccupandosi di portare i figli a scuola o altro luogo dove è previsto al momento del rientro. Inoltre egli starà con i figli un giorno durante la settimana che viene indicato nel martedì dalle ore 18,00 fino alla mattina seguente, e nella settimana in cui non ha diritto al fine settimana con i figli, il padre starà con gli stessi per il pernotto anche il giovedì;
1 ⁃ durante le festività annuali secondo un programma di inizio anno concordato con la madre;
⁃ sette giorni durante le vacanze natalizie ricomprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali ricomprendenti ad anni alterni la Pasqua e il lunedì in Albis;
⁃ due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro il 31.01 gennaio di ogni anno. Il sig. nulla oppone al fatto che la signora porti con sé figli una volta CP_1 Pt_1 all'anno in Brasile per visitare i familiari del ramo materno.
2) il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario la somma di € 300,00 a figlio, somma annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da gestire come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, da versare entro il giorno
15 del mese sul conto corrente della beneficiaria. Il rimborso delle spese straordinarie sostenute da ciascun genitore dovrà essere effettuato entro il 15 giorno dal momento in cui viene richiesta e giustificata la spesa. L'assegno unico spetterà alla sig.ra mentre le detrazioni per i figli Pt_1 andranno divise al 50%. I genitori dichiarano che si accollano al 50% le spese di baby sitter nella misura attualmente corrisposta pari ad €450,00 mensili, per cui il sig. verserà la quota di sua CP_1 pertinenza entro il 15 del mese nel conto corrente della sig.ra che provvederà a saldare Pt_1
l'intera somma dovuta alla baby sitter;
Ogni variazione delle spese di baby sitter dovrà essere previamente concordata. Nessun importo sarà versato dal sig. a titolo di spese per la baby CP_1 sitter se egli provvederà personalmente alla gestione dei figli in modo volontario presso la sua residenza;
3) le parti concordano e si rilasciano l'assenso per la sottoscrizione e il rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio e per il passaporto per i figli minori con indicazione di entrambi i genitori, con il costo diviso al 50%. Tutti i documenti dei figli saranno conservati dalla madre e consegnati al padre ogniqualvolta li richieda in caso di evidente necessità. Il padre si obbliga a riconsegnare i documenti alla madre entro una settimana dopo che gli sono serviti;
4) la casa familiare di proprietà del sig. censita al catasto fabbricati del comune di Sandrigo CP_1
(VI) al fg. 13 mapp. 712 sub 4, viene assegnata con i relativi arredi alla sig.ra che vi abiterà Pt_1 unitamente ai figli fino alla loro indipendenza economica. Il sig. provvederà a trasferire la CP_1 propria residenza entro 10 giorni dal deposito del ricorso, mentre la signora provvederà a Pt_1 volturare le utenze a suo nome entro 10 giorni dal deposito del ricorso. Si da atto che il sig. CP_1 provvederà ad asportare dall'abitazione la collezione di automobili ed il quadro, noto alle parti, e restituirà le chiavi di casa e della casetta della posta entro 10 giorni dal deposito del ricorso.
Il sig. concede altresì in godimento – non esclusivo – alla sig.ra l'unità immobiliare CP_1 Pt_1 attigua, di sua proprietà esclusiva, censita al catasto fabbricati del comune di Sandrigo (VI) al fg. 13 mapp. 712 sub 5.
2 Qualora il sig. decida di vendere la porzione di abitazione identificata al fg. 13 mapp. 712 sub CP_1
5, a terzi, o di ristrutturarla mediante modifica sostanziale dell'immobile (impianti e fabbricato), o di utilizzarla a propria residenza effettiva, la signora dovrà rilasciare detta porzione entro 30 Pt_1 giorni dalla richiesta. Il sig. si obbliga a comunicare alla sig.ra nelle forme ritenute CP_1 Pt_1 più idonee, le condizioni di vendita dell'immobile in modo da consentirle di esercitare, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il diritto di prelazione e quindi di acquistare detta porzione a parità di condizioni.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/03/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori DO ed
Per_1
All'esito dell'udienza del 07/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Sandrigo (VI) al fg. 13 mapp. 712 sub 4, va assegnata a Parte_1 in quanto convivente con i figli minori.
[...]
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio per i figli minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori ed Persona_2 Persona_3 sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, l'11.11.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1122 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato GALLIO FRANCESCA e dall'avvocato MONACO
EDOARDO;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avvocato ROSA ANDREA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) affido condiviso di DO ed che risiederanno prevalentemente con la madre;
Per_1
⁃ il padre starà con i figli un fine settimana alternato dalle ore 18,00 del venerdì fino al lunedì mattina preoccupandosi di portare i figli a scuola o altro luogo dove è previsto al momento del rientro. Inoltre egli starà con i figli un giorno durante la settimana che viene indicato nel martedì dalle ore 18,00 fino alla mattina seguente, e nella settimana in cui non ha diritto al fine settimana con i figli, il padre starà con gli stessi per il pernotto anche il giovedì;
1 ⁃ durante le festività annuali secondo un programma di inizio anno concordato con la madre;
⁃ sette giorni durante le vacanze natalizie ricomprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali ricomprendenti ad anni alterni la Pasqua e il lunedì in Albis;
⁃ due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro il 31.01 gennaio di ogni anno. Il sig. nulla oppone al fatto che la signora porti con sé figli una volta CP_1 Pt_1 all'anno in Brasile per visitare i familiari del ramo materno.
2) il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario la somma di € 300,00 a figlio, somma annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da gestire come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, da versare entro il giorno
15 del mese sul conto corrente della beneficiaria. Il rimborso delle spese straordinarie sostenute da ciascun genitore dovrà essere effettuato entro il 15 giorno dal momento in cui viene richiesta e giustificata la spesa. L'assegno unico spetterà alla sig.ra mentre le detrazioni per i figli Pt_1 andranno divise al 50%. I genitori dichiarano che si accollano al 50% le spese di baby sitter nella misura attualmente corrisposta pari ad €450,00 mensili, per cui il sig. verserà la quota di sua CP_1 pertinenza entro il 15 del mese nel conto corrente della sig.ra che provvederà a saldare Pt_1
l'intera somma dovuta alla baby sitter;
Ogni variazione delle spese di baby sitter dovrà essere previamente concordata. Nessun importo sarà versato dal sig. a titolo di spese per la baby CP_1 sitter se egli provvederà personalmente alla gestione dei figli in modo volontario presso la sua residenza;
3) le parti concordano e si rilasciano l'assenso per la sottoscrizione e il rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio e per il passaporto per i figli minori con indicazione di entrambi i genitori, con il costo diviso al 50%. Tutti i documenti dei figli saranno conservati dalla madre e consegnati al padre ogniqualvolta li richieda in caso di evidente necessità. Il padre si obbliga a riconsegnare i documenti alla madre entro una settimana dopo che gli sono serviti;
4) la casa familiare di proprietà del sig. censita al catasto fabbricati del comune di Sandrigo CP_1
(VI) al fg. 13 mapp. 712 sub 4, viene assegnata con i relativi arredi alla sig.ra che vi abiterà Pt_1 unitamente ai figli fino alla loro indipendenza economica. Il sig. provvederà a trasferire la CP_1 propria residenza entro 10 giorni dal deposito del ricorso, mentre la signora provvederà a Pt_1 volturare le utenze a suo nome entro 10 giorni dal deposito del ricorso. Si da atto che il sig. CP_1 provvederà ad asportare dall'abitazione la collezione di automobili ed il quadro, noto alle parti, e restituirà le chiavi di casa e della casetta della posta entro 10 giorni dal deposito del ricorso.
Il sig. concede altresì in godimento – non esclusivo – alla sig.ra l'unità immobiliare CP_1 Pt_1 attigua, di sua proprietà esclusiva, censita al catasto fabbricati del comune di Sandrigo (VI) al fg. 13 mapp. 712 sub 5.
2 Qualora il sig. decida di vendere la porzione di abitazione identificata al fg. 13 mapp. 712 sub CP_1
5, a terzi, o di ristrutturarla mediante modifica sostanziale dell'immobile (impianti e fabbricato), o di utilizzarla a propria residenza effettiva, la signora dovrà rilasciare detta porzione entro 30 Pt_1 giorni dalla richiesta. Il sig. si obbliga a comunicare alla sig.ra nelle forme ritenute CP_1 Pt_1 più idonee, le condizioni di vendita dell'immobile in modo da consentirle di esercitare, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il diritto di prelazione e quindi di acquistare detta porzione a parità di condizioni.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/03/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori DO ed
Per_1
All'esito dell'udienza del 07/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Sandrigo (VI) al fg. 13 mapp. 712 sub 4, va assegnata a Parte_1 in quanto convivente con i figli minori.
[...]
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio per i figli minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori ed Persona_2 Persona_3 sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, l'11.11.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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