TRIB
Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/09/2025, n. 12256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12256 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31621/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31621/2023 promossa da:
(C.F. ), nella sua qualità di erede legittimo del Parte_1 C.F._1 sig. elettivamente domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 203, presso lo studio Persona_1 dell'Avv. Federica Del Monte, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTORE contro
, convenuta contumace Controparte_1
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore e Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via P.IVA_2 dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -
INTERVENUTI
nonché
Pagina 1
Controparte_5
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via P.IVA_3 dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis – INTERVENUTO, costituitosi in giudizio nella medesima comparsa di costituzione della e del Controparte_2 Controparte_4
intervenuti -
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato alla e al Controparte_2 [...]
a mezzo pec in data 22.6.2023 e notificato alla Controparte_4 Controparte_1 per via diplomatica in data 28.8.2023 (come da nota dell'Ufficio del Cerimoniale degli
[...]
Affari Esteri italiano depositata il 26.1.2024), ha agito nel presente giudizio Parte_1 al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, 1) Nel merito ed in via principale accertare i fatti sopra esposti e per l'effetto condannare, le convenute in solido tra loro al riconoscimento in favore dell'attore quale erede del defunto padre e del diritto all'ottenimento dell'indennizzo per le sofferenze patite dal Persona_1 suo genitore fino alla morte nel lager nazista di Flossemberg nella complessiva somma di
€200.000,00 oltre interessi legali maturati e rivalutazione monetaria 2) Condannare le convenute all'eventuale risarcimento di ogni danno morale biologico esistenziale e morale patiti in conseguenza della deportazione da liquidarsi in favore dell'attore, nella sua qualità di erede legittimo del defunto signor , anche in via equitativa;
3) Condannare le convenute in Persona_1 solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.”. A seguito del differimento ex art. 171 bis c.p.c. della prima udienza di comparizione dal 16.4.2024 al 7.5.2024, la il Controparte_2 Controparte_4
e il si sono
[...] Controparte_5 tempestivamente costituiti in data 5.2.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto
Ecc.mo Tribunale: a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_5
; b) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico
[...] controverso in capo al giacché succeduto a titolo Controparte_4 particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
c) in ogni caso, rigettare nel merito la domanda, in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, perché infondata in fatto e in diritto;
d) in via gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che
Pagina 2 avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.”. Nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, mentre le altre parti non hanno proceduto al deposito della predetta memoria. In occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha dichiarato la contumacia della Controparte_1
e ha rinviato all'udienza del 19.2.2025 per il passaggio della causa in decisione, con
[...] assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Nel rispetto del primo termine di cui all'art. 189
c.p.c., parte attrice ha precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei precedenti scritti difensivi: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, Nel merito ed in via principale accertare i fatti sopra esposti e per l'effetto condannare, le convenute in solido tra loro al riconoscimento in favore dell'attore quale erede del defunto padre e del diritto all'ottenimento dell'indennizzo per le sofferenze patite dal suo genitore Persona_1 fino alla morte nel lager nazista di Flossemberg nella complessiva somma di €200.000,00 oltre interessi legali maturati e rivalutazione monetaria Condannare le convenute all'eventuale risarcimento di ogni danno morale biologico esistenziale e morale patiti in conseguenza della deportazione da liquidarsi in favore dell'attore, nella sua qualità di erede legittimo del defunto signor , anche in via equitativa;
Condannare le convenute in solido tra loro alla Persona_1 refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.”. La causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del 14.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nella qualità di erede legittimo del padre ha esposto in Parte_1 Persona_1 citazione che all'epoca dei fatti proprietario di alcuni beni immobili e interessi nelle Persona_1 zone di San Pietro del Carso e Villa del Nevoso, nel mese di giugno del 1944 venne rastrellato e poi mandato nel campo di concentramento di Flossenburg, dal quale non fece più ritorno, essendo stato sottoposto all'interno del campo di concentramento tedesco a trattamenti inumani e degradanti, come ad esempio la costrizione a svolgere lavori forzati, l'essere lasciato senza cibo e senza vestiti nonostante le rigide temperature in condizioni igieniche e fisiche di assoluto degrado, perdendo quindi la vita nel suddetto campo di concentramento. L'attore ha chiesto il ristoro dei danni subiti dal padre agendo in giudizio in seguito alle disposizioni normative italiane di cui al D.L. 36/2022 conv. con modifiche nella L. 79/2022. La difesa erariale per le Amministrazioni Pubbliche costituite ha eccepito difetto di legittimazione passiva del Controparte_5
, sebbene quest'ultimo non sia stato citato in giudizio da parte attrice, ritenendo che
[...] nell'ambito del presente contenzioso, la legittimazione passiva spetti unicamente al
[...]
in considerazione del disposto dell'art. 43 comma 3 del D.L. 30 Controparte_4
Pagina 3 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e del Fondo ivi istituito per soddisfare le domande di risarcimento proposte dalle vittime del Terzo Reich vittoriose in giudizio con sentenza passata in giudicato, essendo preclusa l'azione esecutiva nei confronti della
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito inoltre l'avvenuta Controparte_1 CP_1 prescrizione dei diritti di credito azionati da parte attrice, onerata comunque di dimostrare sia la propria qualità di erede, sia che il de cuius rientri effettivamente fra le vittime: a) di un crimine di guerra o contro l'umanità; b) che abbia leso un diritto inviolabile della persona;
c) compiuto sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani;
d) dalle forze del Terzo Reich;
e) nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. 72; e) inoltre, è stato eccepito che costituisce onere dell'attore dimostrare l'effettiva sussistenza dei soli danni direttamente riferibili ai diritti inviolabili della persona patiti dal de cuius e la loro entità. La difesa erariale ha poi contestato la quantificazione dei danni operata dalla controparte evidenziando che, dall'ammontare degli eventuali danni da liquidare in giudizio va detratto quanto sia stato già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio dall'attore in conseguenza dei fatti di causa. Nella comparsa conclusionale, la difesa erariale ha evidenziato la mancata dimostrazione della qualità di erede da parte di Quest'ultima deduzione difensiva dell'Avvocatura dello Stato va Parte_1 esaminata con priorità, in quanto è precipuo onere dell'attore dimostrare nel Parte_1 presente giudizio innanzitutto la propria qualità di erede di Al riguardo occorre Persona_1 osservare che ai fini della prova della qualità di erede è necessario produrre in giudizio l'atto di accettazione dell'eredità, o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da chi si afferma erede innanzi a pubblico ufficiale, o il certificato di morte ed il certificato di stato di famiglia del defunto, o il testamento del defunto e la sua pubblicazione, nonché la dichiarazione di successione avente valore indiziario e valutabile unitamente ad altri elementi probatori. Nel caso di specie non risulta allegato dall'attore in giudizio neppure uno dei documenti sopra indicati. Il doc. n. 2 allegato all'atto di citazione fa riferimento, peraltro, ad un precetto di leva militare relativo alla classe dei nati nel 1932 indicandosi in esso il nominativo di figlio di e non di Per_2 Per_1 [...] figlio di . In definitiva i documenti prodotti in giudizio da parte attrice non Parte_1 Per_1 dimostrano l'acquisto della qualità di erede di quale figlio successore di Parte_1
Tale carenza documentale non consente di ritenere provata la legittimazione attiva Persona_1 dell'attore Tanto è motivo assorbente e determinante per il rigetto della Parte_1 domanda proposta da Tenuto conto della peculiarità e novità della materia Parte_1 trattata caratterizzata da normativa recente e da diversificata giurisprudenza, nonché della carenza di legittimazione passiva della e del Controparte_2 CP_4 [...]
, dovendosi ritenere il Controparte_5 Controparte_6
4
[...] Finanze l'unico legittimato all'intervento in giudizio, sussistendo la legittimazione passiva della in continuità giuridica con la Germania del Terzo Reich, si CP_1 Controparte_1 reputano sussistenti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da per carenza di prova relativa all'acquisto Parte_1 della qualità di erede di Spese compensate. Persona_1
Roma, 7-9-2025 Il giudice dott. Pietro Persico
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31621/2023 promossa da:
(C.F. ), nella sua qualità di erede legittimo del Parte_1 C.F._1 sig. elettivamente domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 203, presso lo studio Persona_1 dell'Avv. Federica Del Monte, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTORE contro
, convenuta contumace Controparte_1
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore e Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via P.IVA_2 dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -
INTERVENUTI
nonché
Pagina 1
Controparte_5
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via P.IVA_3 dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis – INTERVENUTO, costituitosi in giudizio nella medesima comparsa di costituzione della e del Controparte_2 Controparte_4
intervenuti -
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato alla e al Controparte_2 [...]
a mezzo pec in data 22.6.2023 e notificato alla Controparte_4 Controparte_1 per via diplomatica in data 28.8.2023 (come da nota dell'Ufficio del Cerimoniale degli
[...]
Affari Esteri italiano depositata il 26.1.2024), ha agito nel presente giudizio Parte_1 al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, 1) Nel merito ed in via principale accertare i fatti sopra esposti e per l'effetto condannare, le convenute in solido tra loro al riconoscimento in favore dell'attore quale erede del defunto padre e del diritto all'ottenimento dell'indennizzo per le sofferenze patite dal Persona_1 suo genitore fino alla morte nel lager nazista di Flossemberg nella complessiva somma di
€200.000,00 oltre interessi legali maturati e rivalutazione monetaria 2) Condannare le convenute all'eventuale risarcimento di ogni danno morale biologico esistenziale e morale patiti in conseguenza della deportazione da liquidarsi in favore dell'attore, nella sua qualità di erede legittimo del defunto signor , anche in via equitativa;
3) Condannare le convenute in Persona_1 solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.”. A seguito del differimento ex art. 171 bis c.p.c. della prima udienza di comparizione dal 16.4.2024 al 7.5.2024, la il Controparte_2 Controparte_4
e il si sono
[...] Controparte_5 tempestivamente costituiti in data 5.2.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto
Ecc.mo Tribunale: a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_5
; b) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico
[...] controverso in capo al giacché succeduto a titolo Controparte_4 particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
c) in ogni caso, rigettare nel merito la domanda, in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, perché infondata in fatto e in diritto;
d) in via gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che
Pagina 2 avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.”. Nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, mentre le altre parti non hanno proceduto al deposito della predetta memoria. In occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha dichiarato la contumacia della Controparte_1
e ha rinviato all'udienza del 19.2.2025 per il passaggio della causa in decisione, con
[...] assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Nel rispetto del primo termine di cui all'art. 189
c.p.c., parte attrice ha precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei precedenti scritti difensivi: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, Nel merito ed in via principale accertare i fatti sopra esposti e per l'effetto condannare, le convenute in solido tra loro al riconoscimento in favore dell'attore quale erede del defunto padre e del diritto all'ottenimento dell'indennizzo per le sofferenze patite dal suo genitore Persona_1 fino alla morte nel lager nazista di Flossemberg nella complessiva somma di €200.000,00 oltre interessi legali maturati e rivalutazione monetaria Condannare le convenute all'eventuale risarcimento di ogni danno morale biologico esistenziale e morale patiti in conseguenza della deportazione da liquidarsi in favore dell'attore, nella sua qualità di erede legittimo del defunto signor , anche in via equitativa;
Condannare le convenute in solido tra loro alla Persona_1 refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.”. La causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del 14.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nella qualità di erede legittimo del padre ha esposto in Parte_1 Persona_1 citazione che all'epoca dei fatti proprietario di alcuni beni immobili e interessi nelle Persona_1 zone di San Pietro del Carso e Villa del Nevoso, nel mese di giugno del 1944 venne rastrellato e poi mandato nel campo di concentramento di Flossenburg, dal quale non fece più ritorno, essendo stato sottoposto all'interno del campo di concentramento tedesco a trattamenti inumani e degradanti, come ad esempio la costrizione a svolgere lavori forzati, l'essere lasciato senza cibo e senza vestiti nonostante le rigide temperature in condizioni igieniche e fisiche di assoluto degrado, perdendo quindi la vita nel suddetto campo di concentramento. L'attore ha chiesto il ristoro dei danni subiti dal padre agendo in giudizio in seguito alle disposizioni normative italiane di cui al D.L. 36/2022 conv. con modifiche nella L. 79/2022. La difesa erariale per le Amministrazioni Pubbliche costituite ha eccepito difetto di legittimazione passiva del Controparte_5
, sebbene quest'ultimo non sia stato citato in giudizio da parte attrice, ritenendo che
[...] nell'ambito del presente contenzioso, la legittimazione passiva spetti unicamente al
[...]
in considerazione del disposto dell'art. 43 comma 3 del D.L. 30 Controparte_4
Pagina 3 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e del Fondo ivi istituito per soddisfare le domande di risarcimento proposte dalle vittime del Terzo Reich vittoriose in giudizio con sentenza passata in giudicato, essendo preclusa l'azione esecutiva nei confronti della
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito inoltre l'avvenuta Controparte_1 CP_1 prescrizione dei diritti di credito azionati da parte attrice, onerata comunque di dimostrare sia la propria qualità di erede, sia che il de cuius rientri effettivamente fra le vittime: a) di un crimine di guerra o contro l'umanità; b) che abbia leso un diritto inviolabile della persona;
c) compiuto sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani;
d) dalle forze del Terzo Reich;
e) nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. 72; e) inoltre, è stato eccepito che costituisce onere dell'attore dimostrare l'effettiva sussistenza dei soli danni direttamente riferibili ai diritti inviolabili della persona patiti dal de cuius e la loro entità. La difesa erariale ha poi contestato la quantificazione dei danni operata dalla controparte evidenziando che, dall'ammontare degli eventuali danni da liquidare in giudizio va detratto quanto sia stato già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio dall'attore in conseguenza dei fatti di causa. Nella comparsa conclusionale, la difesa erariale ha evidenziato la mancata dimostrazione della qualità di erede da parte di Quest'ultima deduzione difensiva dell'Avvocatura dello Stato va Parte_1 esaminata con priorità, in quanto è precipuo onere dell'attore dimostrare nel Parte_1 presente giudizio innanzitutto la propria qualità di erede di Al riguardo occorre Persona_1 osservare che ai fini della prova della qualità di erede è necessario produrre in giudizio l'atto di accettazione dell'eredità, o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da chi si afferma erede innanzi a pubblico ufficiale, o il certificato di morte ed il certificato di stato di famiglia del defunto, o il testamento del defunto e la sua pubblicazione, nonché la dichiarazione di successione avente valore indiziario e valutabile unitamente ad altri elementi probatori. Nel caso di specie non risulta allegato dall'attore in giudizio neppure uno dei documenti sopra indicati. Il doc. n. 2 allegato all'atto di citazione fa riferimento, peraltro, ad un precetto di leva militare relativo alla classe dei nati nel 1932 indicandosi in esso il nominativo di figlio di e non di Per_2 Per_1 [...] figlio di . In definitiva i documenti prodotti in giudizio da parte attrice non Parte_1 Per_1 dimostrano l'acquisto della qualità di erede di quale figlio successore di Parte_1
Tale carenza documentale non consente di ritenere provata la legittimazione attiva Persona_1 dell'attore Tanto è motivo assorbente e determinante per il rigetto della Parte_1 domanda proposta da Tenuto conto della peculiarità e novità della materia Parte_1 trattata caratterizzata da normativa recente e da diversificata giurisprudenza, nonché della carenza di legittimazione passiva della e del Controparte_2 CP_4 [...]
, dovendosi ritenere il Controparte_5 Controparte_6
4
[...] Finanze l'unico legittimato all'intervento in giudizio, sussistendo la legittimazione passiva della in continuità giuridica con la Germania del Terzo Reich, si CP_1 Controparte_1 reputano sussistenti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da per carenza di prova relativa all'acquisto Parte_1 della qualità di erede di Spese compensate. Persona_1
Roma, 7-9-2025 Il giudice dott. Pietro Persico
Pagina 5