CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 334/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
FU NC, OR
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10335/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pompei
elettivamente domiciliato presso Email_2
RV Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 55122500000003 TARI 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19221/2025 depositato il
10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 55122500000003 notificato il 07/03/2025 con cui si richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 34.845,08, sulla base dell'ingiunzione fiscale n. 55871800002283 assuntamente notificata il 15/11/2018 (ricevuta dal contribuente il 19/11/2018), relativa a tributi locali (ICI, IMU e TARI) per gli anni dal 2010 al 2016, ingiunzione che tuttavia la parte contestava di avere mai ricevuto. Eccepiva la prescrizione, la decadenza e la mancanza di elementi essenziali dell'atto e chiedeva l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva la PUBLISERVIZI S.r.l., in qualità di concessionaria della riscossione per il Comune di Pompei, deducendo che l'atto impugnato era stato legittimamente adottato dalla stessa secondo le disposizioni del titolo II del d.p.r 602/1973 a seguito dell'omesso pagamento dell'Ingiunzione Fiscale n. 55871800002283 quale titolo esecutivo ex art 2 R.D 639/1910 equiparabile al ruolo.
In merito all'eccepita prescrizione, evidenziava che la stessa non era maturata, giusta la sospensione dovuta all'emergenza da Covid-19 ("Sull'eccezione di prescrizione, si precisa che la stessa non è intervenuta in quanto tra la notifica del titolo propedeutico e la notifica dell'atto opposto non è stato superato il termine quinquennale normativamente previsto. Infatti, com'è noto, il D.L. n. 18 del 2020 ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti esattivi (art. 67 e 68). Sul punto, il Dipartimento delle finanze, con la risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, non ha mancato di precisare che la “norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predetta attività nel periodo individuato”. E, ancora: “l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione").
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto rilevata l'ammissibilità del ricorso, atteso che appare pacifica tra le parti la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria il 7-3-2025.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Innanzitutto, si osserva che l'art. 4 comma 2 sexies del Decreto-legge n. 209/2002 convertito in legge n.
265/2002 ha equiparato il ruolo all'ingiunzione fiscale ritenendo per quest'ultima compatibili le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 per cui legittimamente la RV RL emetteva l'opposto avviso al fine di intimare il pagamento delle ingiunzioni fiscali ex art. 77 comma 2 bis d.p.r 602/1973 (“L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”).
Ciò premesso la RV RL, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la regolare notifica dell'ingiunzione di pagamento sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria in data 19-11-2018, dal ché deriva che la parte non avrebbe potuto far valere per la prima volta nella presente sede vizi che aveva l'onere di far valere impugnando l'atto prodromico regolarmente notificatole.
Quanto alla prescrizione successiva, da valutare assumendo quale dies a quo quello della notifica dell'atto prodromico (ingiunzione fiscale), si osserva che appare condivisibile la tesi di parte resistente in ordine alla mancata maturazione della stessa stante l'applicabilità della sospensione introdotta dalla disciplina emergenziale.
Come è noto, il periodo emergenziale è stato caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche delle entrate locali.
La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del decreto legge 18/2020 e dispone la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive, che ha inevitabilmente congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga.
La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, ha riconosciuto una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 159/2015.
L'art. 12, comma 1, prevede infatti che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni impartite dallo Statuto del contribuente che diversamente non permettono l'estensione di tali termini.
Ciò significa che per tutti gli anni di imposta, la cui attività accertativa avrebbe potuto essere svolta nel periodo di sospensione, si è ottenuto un allungamento dei termini accertativi di 85 giorni (periodo coincidente con la durata del periodo di sospensione).
Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali
è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L'articolo prolunga di due anni il termine di decadenza/prescrizione dei provvedimenti in scadenza al 31 dicembre degli anni in cui è stata disposta la sospensione (2020 e 2021) mentre, per le ingiunzioni di pagamento non in scadenza nel 2020 e 2021, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, possono intendersi prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 del D.
Lgs. 159/2015 richiamato dall'art. 67 del D.L. 18/2020, ovvero per la durata del periodo di sospensione ovvero pari, in questo caso, a 542 giorni.
Nel caso di specie, stante la accertata notifica nel 2018 dell'ingiunzione fiscale, atto a cui va riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione, quest'ultima non era maturata il 19-11-2023 bensì dopo 542 giorni, da sommare alla data di naturale maturazione della stessa, ciò in virtù dell'applicazione del comma 1 a favore di tutte le prescrizioni che sarebbero avvenute successivamente al 2022 su titoli notificati ante 8 marzo 2020.
In definitiva alla data di notifica del preavviso di ipoteca - 7.3.2025 -la prescrizione non era maturata ed il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di RV RL , liquidandole in euro 2.400
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
FU NC, OR
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10335/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pompei
elettivamente domiciliato presso Email_2
RV Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 55122500000003 TARI 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19221/2025 depositato il
10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 55122500000003 notificato il 07/03/2025 con cui si richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 34.845,08, sulla base dell'ingiunzione fiscale n. 55871800002283 assuntamente notificata il 15/11/2018 (ricevuta dal contribuente il 19/11/2018), relativa a tributi locali (ICI, IMU e TARI) per gli anni dal 2010 al 2016, ingiunzione che tuttavia la parte contestava di avere mai ricevuto. Eccepiva la prescrizione, la decadenza e la mancanza di elementi essenziali dell'atto e chiedeva l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva la PUBLISERVIZI S.r.l., in qualità di concessionaria della riscossione per il Comune di Pompei, deducendo che l'atto impugnato era stato legittimamente adottato dalla stessa secondo le disposizioni del titolo II del d.p.r 602/1973 a seguito dell'omesso pagamento dell'Ingiunzione Fiscale n. 55871800002283 quale titolo esecutivo ex art 2 R.D 639/1910 equiparabile al ruolo.
In merito all'eccepita prescrizione, evidenziava che la stessa non era maturata, giusta la sospensione dovuta all'emergenza da Covid-19 ("Sull'eccezione di prescrizione, si precisa che la stessa non è intervenuta in quanto tra la notifica del titolo propedeutico e la notifica dell'atto opposto non è stato superato il termine quinquennale normativamente previsto. Infatti, com'è noto, il D.L. n. 18 del 2020 ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti esattivi (art. 67 e 68). Sul punto, il Dipartimento delle finanze, con la risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, non ha mancato di precisare che la “norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predetta attività nel periodo individuato”. E, ancora: “l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione").
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto rilevata l'ammissibilità del ricorso, atteso che appare pacifica tra le parti la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria il 7-3-2025.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Innanzitutto, si osserva che l'art. 4 comma 2 sexies del Decreto-legge n. 209/2002 convertito in legge n.
265/2002 ha equiparato il ruolo all'ingiunzione fiscale ritenendo per quest'ultima compatibili le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 per cui legittimamente la RV RL emetteva l'opposto avviso al fine di intimare il pagamento delle ingiunzioni fiscali ex art. 77 comma 2 bis d.p.r 602/1973 (“L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”).
Ciò premesso la RV RL, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la regolare notifica dell'ingiunzione di pagamento sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria in data 19-11-2018, dal ché deriva che la parte non avrebbe potuto far valere per la prima volta nella presente sede vizi che aveva l'onere di far valere impugnando l'atto prodromico regolarmente notificatole.
Quanto alla prescrizione successiva, da valutare assumendo quale dies a quo quello della notifica dell'atto prodromico (ingiunzione fiscale), si osserva che appare condivisibile la tesi di parte resistente in ordine alla mancata maturazione della stessa stante l'applicabilità della sospensione introdotta dalla disciplina emergenziale.
Come è noto, il periodo emergenziale è stato caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche delle entrate locali.
La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del decreto legge 18/2020 e dispone la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive, che ha inevitabilmente congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga.
La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, ha riconosciuto una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 159/2015.
L'art. 12, comma 1, prevede infatti che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni impartite dallo Statuto del contribuente che diversamente non permettono l'estensione di tali termini.
Ciò significa che per tutti gli anni di imposta, la cui attività accertativa avrebbe potuto essere svolta nel periodo di sospensione, si è ottenuto un allungamento dei termini accertativi di 85 giorni (periodo coincidente con la durata del periodo di sospensione).
Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali
è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L'articolo prolunga di due anni il termine di decadenza/prescrizione dei provvedimenti in scadenza al 31 dicembre degli anni in cui è stata disposta la sospensione (2020 e 2021) mentre, per le ingiunzioni di pagamento non in scadenza nel 2020 e 2021, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, possono intendersi prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 del D.
Lgs. 159/2015 richiamato dall'art. 67 del D.L. 18/2020, ovvero per la durata del periodo di sospensione ovvero pari, in questo caso, a 542 giorni.
Nel caso di specie, stante la accertata notifica nel 2018 dell'ingiunzione fiscale, atto a cui va riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione, quest'ultima non era maturata il 19-11-2023 bensì dopo 542 giorni, da sommare alla data di naturale maturazione della stessa, ciò in virtù dell'applicazione del comma 1 a favore di tutte le prescrizioni che sarebbero avvenute successivamente al 2022 su titoli notificati ante 8 marzo 2020.
In definitiva alla data di notifica del preavviso di ipoteca - 7.3.2025 -la prescrizione non era maturata ed il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di RV RL , liquidandole in euro 2.400