Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 334
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata ricezione ingiunzione fiscale

    La parte resistente ha documentato la regolare notifica dell'ingiunzione di pagamento in data antecedente, pertanto i vizi dovevano essere fatti valere impugnando l'atto prodromico.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto non maturata la prescrizione, applicando la sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid-19, come previsto dalla normativa emergenziale (D.L. 18/2020 e D.Lgs. 159/2015), che ha prorogato i termini di riscossione.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto non maturata la decadenza, applicando la sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid-19, come previsto dalla normativa emergenziale (D.L. 18/2020 e D.Lgs. 159/2015), che ha prorogato i termini di riscossione.

  • Rigettato
    Mancanza di elementi essenziali dell'atto

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma nel merito ha rigettato le doglianze, ritenendo l'atto legittimamente adottato e la prescrizione non maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 334
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 334
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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