Art. 9.
Dopo l' articolo 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 9 e delle relative anticipazioni e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni".
Dopo l' articolo 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 9 e delle relative anticipazioni e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni".