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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa IS Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del giorno 8 maggio 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 757 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2022 vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...], rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'avv. Veronica Ascolese presso il cui studio elettivamente domicilia in Poggiomarino (Na) Via
Sorrentino 59, giusto mandato in calce al ricorso in appello, L'avv. Ascolese ha dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al numero 0813386965 e/o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C. Email_1
Appellante
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t. , con sede in Milano alla via B. Verro, 2 (c.f.: , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Arpaia (c.f.: ), con il quale C.F._2 elettivamente domicilia in Napoli all'Emiciclo Capodimonte, 156/d (indirizzi per tutte le comunicazioni di cancelleria e le notifiche: PEC: - fax n.: Email_2
081.5443084), in virtù di procura rilasciata su foglio separato ex art 83, 3° comma, cpc
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1451/2021 pubblicata il giorno 11.10.2021
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.05.2020 si rivolse al Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata cui chiese di accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la
[...]
al pagamento in favore della sig. Controparte_3 Parte_2 di una somma di € ,a titolo di € 35.559,40 a titolo di differenze retributive, lavoro
[...]
1 straordinario, TFR oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo”.
A sostegno della domanda l'odierna appellante dedusse che, nel periodo compreso fra il
22.01.2018 al 31.07.2018 e dal 02.01.2019 ed il 21.11.2019 , ebbe a lavorare presso gli stabilimenti della società con la mansione di addetta alla raccolta e al Controparte_3 confezionamento di ortaggi in magazzino corrispondente al livello del contratto di lavoro “Agricoli e florovivaisti” a tempo determinato;
di non aver lavorato dal 09.08.2019 al 13.10.2019 per aspettativa;
di aver prestato la propria attività lavorativa in modo difforme rispetto a quanto previsto nel contratto di assunzione, lavorando dalle 10 alle 12 ore giornaliere, tutti i giorni della settimana con una retribuzione di € 36.00 al giorno;
di avere sempre iniziato la sua attività lavorativa dalle ore
7 del mattino alle 18.30 con una pausa pranzo di un' ora;
di aver maturato a titolo di TFR la somma di € 3361,39 mai riscosso e la somma di € 13.804,64 per differenza paga , lavoro straordinario per un totale di € 35.559,40 come da conteggi allegati.
L'odierna appellante, in via istruttoria, produsse i seguenti documenti: - Copia del "Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono attività nel settore;
-Copia contratto di assunzione;
- Buste paga;
- Dimissioni. Oltre a ciò, ella chiese disporsi una CTU per la quantificazione delle differenza retributive, nonché l'esame testimoniale di due persone (le cui generalità indicò in calce al ricorso) “sui fatti per cui è causa”,
Integrato il contraddittorio, si costituì in giudizio la società appellata che eccepì preliminarmente la nullità del ricorso derivante dalla genericità delle allegazioni, oltre che dal richiamo ad un contratto collettivo non applicato dalla datrice di lavoro, Nel merito contestò la fondatezza della domanda, negando che il rapporto di lavoro si fosse svolto secondo le modalità descritte ed eccependo l'adempimento dell'obbligazione per il TFR.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata, respinta l'eccezione di nullità, rigettò la domanda nel merito evidenziando che le allegazioni a sostegno della richiesta di quantificazione delle differenze retributive, oltre, che generiche, risultavano erronee tenuto conto del fatto che l'odierna appellante si era riferita ad un contratto collettivo differente rispetto a quello applicato dalla società datrice di lavoro.
Con ricorso tempestivamente depositato, ha proposto appello Parte_1 avverso tale pronuncia affidando il gravame ad un unico articolato motivo attraverso il quale ha lamentato l'erroneo accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso ed ha contestato la validità della trattazione scritta adottata dal primo giudice.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte appellata che ha resistito al gravame di cui ha contestato la fondatezza, invocandone il rigetto.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Infine, acquisite le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
2 giorno 8.05.2025, la causa è stata riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio in pari data, è stata decisa nei termini di seguito esposti.
L'appello -che per inesattezza dell'interpretazione del decisum rasenta l'inammissibilità- deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Quanto all'eccezione di nullità del processo di primo grado per adozione della trattazione scritta in fase decisionale, occorre rammentare che la questione è stata risolta dalla Suprema
Corte che nella pronuncia n. 17603/25, resa a Sezioni Unite in data 30.06.2025, ha così statuito:
“La trattazione scritta delle udienze prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ. è applicabile anche nel processo del lavoro, sia in primo grado che in appello, a condizione che la sostituzione riguardi esclusivamente la fase decisoria del processo e non l'intera udienza di discussione. La sostituzione è ammissibile solo se nessuna delle parti si opponga espressamente e se le memorie depositate comprendano (oltre alle istanze e conclusioni) anche le argomentazioni difensive, così da assolvere la funzione propria della discussione orale”.
Nel caso in esame l'eccezione sollevata dall'appellante, oltre a risultare generica perché priva di riferimenti concreti alla presunta violazione del diritto di difesa, è infondata atteso che - secondo quanto statuito dalla Suprema Corte e sopra richiamato- non risulta essere stata effettuata alcuna opposizione alla trattazione scritta. Inoltre, le memorie difensive non sono state redatte mediante il mero richiamo agli atti difensivi, bensì sono state redatte attraverso il pieno svolgimento delle difese delle parti (cfr. memorie del 20.04.2021).
Quanto al motivo di gravame attinente all'accoglimento dell'eccezione di nullità è appena il caso di rilevare che il primo giudice ha chiaramente escluso la nullità della domanda ex art. 414 cpc, rigettando invece il ricorso della in quanto sfornito di prova in ordine alla mancata Pt_1 produzione del CCNL applicabile nel caso di specie (“ e ), avendo la ricorrente CP_1 Parte_3 prodotto un contratto inequivocabilmente errato, in quanto (dopo specifica eccezione della resistente) concordemente riconosciuto non applicabile al rapporto oggetto del giudizio.
La sentenza è meritevole di conferma per due motivi: in primo luogo perché era onere di parte ricorrente allegare al ricorso la copia del CCNL applicabile al rapporto, che era quello degli
“Agricoli e florovivaisti” e non quello prodotto dalla “delle società cooperative di Pt_1 trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari”; in secondo luogo perché- vertendosi in materia di differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario- la parte avrebbe dovuto allegare in modo specifico i giorni e le ore di lavoro espletate. Nel caso in esame, invece, le allegazioni risultavano del tutto generiche e tale circostanza impediva ogni attività istruttoria ufficiosa, che avrebbe finito con il colmare le lacune difensive.
Per tali motivi, in modo del tutto corretto, il primo giudice ha omesso approfondimenti istruttori ed ha sottolineato le lacune espositive, basate su una prospettazione del tutto errata oltre che generica. Anche in questa sede, quindi, non può che essere ribadita la pronuncia impugnata,
3 atteso che le contestazioni mosse dall'appellante -il quale si è concentrato sulla ammissibilità del ricorso di primo grado e sui poteri istruttori ufficiosi- non colgono nel segno e sono inidonee a conferire maggiore concretezza alle allegazioni a sostegno della domanda.
Le spese del grado devono essere compensate per metà, tenuto conto del recente intervento della Suprema Corte sul tema della applicabilità della trattazione scritta che costituiva uno dei motivi di gravame. La restante parte deve essere posta a carico dell'appellante su cui grava, peraltro, l'onere di corrispondere l'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa per metà le spese del grado e condanna l'appellante al pagamento in favore di del restante importo che liquida – al netto della disposta compensazione- in Controparte_1 euro 2.332,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il giorno 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Il dr.ssa IS Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa IS Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del giorno 8 maggio 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 757 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2022 vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...], rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'avv. Veronica Ascolese presso il cui studio elettivamente domicilia in Poggiomarino (Na) Via
Sorrentino 59, giusto mandato in calce al ricorso in appello, L'avv. Ascolese ha dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al numero 0813386965 e/o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C. Email_1
Appellante
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t. , con sede in Milano alla via B. Verro, 2 (c.f.: , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Arpaia (c.f.: ), con il quale C.F._2 elettivamente domicilia in Napoli all'Emiciclo Capodimonte, 156/d (indirizzi per tutte le comunicazioni di cancelleria e le notifiche: PEC: - fax n.: Email_2
081.5443084), in virtù di procura rilasciata su foglio separato ex art 83, 3° comma, cpc
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1451/2021 pubblicata il giorno 11.10.2021
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.05.2020 si rivolse al Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata cui chiese di accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la
[...]
al pagamento in favore della sig. Controparte_3 Parte_2 di una somma di € ,a titolo di € 35.559,40 a titolo di differenze retributive, lavoro
[...]
1 straordinario, TFR oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo”.
A sostegno della domanda l'odierna appellante dedusse che, nel periodo compreso fra il
22.01.2018 al 31.07.2018 e dal 02.01.2019 ed il 21.11.2019 , ebbe a lavorare presso gli stabilimenti della società con la mansione di addetta alla raccolta e al Controparte_3 confezionamento di ortaggi in magazzino corrispondente al livello del contratto di lavoro “Agricoli e florovivaisti” a tempo determinato;
di non aver lavorato dal 09.08.2019 al 13.10.2019 per aspettativa;
di aver prestato la propria attività lavorativa in modo difforme rispetto a quanto previsto nel contratto di assunzione, lavorando dalle 10 alle 12 ore giornaliere, tutti i giorni della settimana con una retribuzione di € 36.00 al giorno;
di avere sempre iniziato la sua attività lavorativa dalle ore
7 del mattino alle 18.30 con una pausa pranzo di un' ora;
di aver maturato a titolo di TFR la somma di € 3361,39 mai riscosso e la somma di € 13.804,64 per differenza paga , lavoro straordinario per un totale di € 35.559,40 come da conteggi allegati.
L'odierna appellante, in via istruttoria, produsse i seguenti documenti: - Copia del "Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono attività nel settore;
-Copia contratto di assunzione;
- Buste paga;
- Dimissioni. Oltre a ciò, ella chiese disporsi una CTU per la quantificazione delle differenza retributive, nonché l'esame testimoniale di due persone (le cui generalità indicò in calce al ricorso) “sui fatti per cui è causa”,
Integrato il contraddittorio, si costituì in giudizio la società appellata che eccepì preliminarmente la nullità del ricorso derivante dalla genericità delle allegazioni, oltre che dal richiamo ad un contratto collettivo non applicato dalla datrice di lavoro, Nel merito contestò la fondatezza della domanda, negando che il rapporto di lavoro si fosse svolto secondo le modalità descritte ed eccependo l'adempimento dell'obbligazione per il TFR.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata, respinta l'eccezione di nullità, rigettò la domanda nel merito evidenziando che le allegazioni a sostegno della richiesta di quantificazione delle differenze retributive, oltre, che generiche, risultavano erronee tenuto conto del fatto che l'odierna appellante si era riferita ad un contratto collettivo differente rispetto a quello applicato dalla società datrice di lavoro.
Con ricorso tempestivamente depositato, ha proposto appello Parte_1 avverso tale pronuncia affidando il gravame ad un unico articolato motivo attraverso il quale ha lamentato l'erroneo accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso ed ha contestato la validità della trattazione scritta adottata dal primo giudice.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte appellata che ha resistito al gravame di cui ha contestato la fondatezza, invocandone il rigetto.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Infine, acquisite le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
2 giorno 8.05.2025, la causa è stata riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio in pari data, è stata decisa nei termini di seguito esposti.
L'appello -che per inesattezza dell'interpretazione del decisum rasenta l'inammissibilità- deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Quanto all'eccezione di nullità del processo di primo grado per adozione della trattazione scritta in fase decisionale, occorre rammentare che la questione è stata risolta dalla Suprema
Corte che nella pronuncia n. 17603/25, resa a Sezioni Unite in data 30.06.2025, ha così statuito:
“La trattazione scritta delle udienze prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ. è applicabile anche nel processo del lavoro, sia in primo grado che in appello, a condizione che la sostituzione riguardi esclusivamente la fase decisoria del processo e non l'intera udienza di discussione. La sostituzione è ammissibile solo se nessuna delle parti si opponga espressamente e se le memorie depositate comprendano (oltre alle istanze e conclusioni) anche le argomentazioni difensive, così da assolvere la funzione propria della discussione orale”.
Nel caso in esame l'eccezione sollevata dall'appellante, oltre a risultare generica perché priva di riferimenti concreti alla presunta violazione del diritto di difesa, è infondata atteso che - secondo quanto statuito dalla Suprema Corte e sopra richiamato- non risulta essere stata effettuata alcuna opposizione alla trattazione scritta. Inoltre, le memorie difensive non sono state redatte mediante il mero richiamo agli atti difensivi, bensì sono state redatte attraverso il pieno svolgimento delle difese delle parti (cfr. memorie del 20.04.2021).
Quanto al motivo di gravame attinente all'accoglimento dell'eccezione di nullità è appena il caso di rilevare che il primo giudice ha chiaramente escluso la nullità della domanda ex art. 414 cpc, rigettando invece il ricorso della in quanto sfornito di prova in ordine alla mancata Pt_1 produzione del CCNL applicabile nel caso di specie (“ e ), avendo la ricorrente CP_1 Parte_3 prodotto un contratto inequivocabilmente errato, in quanto (dopo specifica eccezione della resistente) concordemente riconosciuto non applicabile al rapporto oggetto del giudizio.
La sentenza è meritevole di conferma per due motivi: in primo luogo perché era onere di parte ricorrente allegare al ricorso la copia del CCNL applicabile al rapporto, che era quello degli
“Agricoli e florovivaisti” e non quello prodotto dalla “delle società cooperative di Pt_1 trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari”; in secondo luogo perché- vertendosi in materia di differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario- la parte avrebbe dovuto allegare in modo specifico i giorni e le ore di lavoro espletate. Nel caso in esame, invece, le allegazioni risultavano del tutto generiche e tale circostanza impediva ogni attività istruttoria ufficiosa, che avrebbe finito con il colmare le lacune difensive.
Per tali motivi, in modo del tutto corretto, il primo giudice ha omesso approfondimenti istruttori ed ha sottolineato le lacune espositive, basate su una prospettazione del tutto errata oltre che generica. Anche in questa sede, quindi, non può che essere ribadita la pronuncia impugnata,
3 atteso che le contestazioni mosse dall'appellante -il quale si è concentrato sulla ammissibilità del ricorso di primo grado e sui poteri istruttori ufficiosi- non colgono nel segno e sono inidonee a conferire maggiore concretezza alle allegazioni a sostegno della domanda.
Le spese del grado devono essere compensate per metà, tenuto conto del recente intervento della Suprema Corte sul tema della applicabilità della trattazione scritta che costituiva uno dei motivi di gravame. La restante parte deve essere posta a carico dell'appellante su cui grava, peraltro, l'onere di corrispondere l'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa per metà le spese del grado e condanna l'appellante al pagamento in favore di del restante importo che liquida – al netto della disposta compensazione- in Controparte_1 euro 2.332,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il giorno 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Il dr.ssa IS Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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