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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/09/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
N. R.G. 173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'Appello di Milano, nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto - Presidente rel.
Rossella Milone - Consigliere
Lorenzo Orsenigo -Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 173/2024 R.G.
tra (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
CORSO DI PORTA VITTORIA, 28 MILANO presso lo studio dell'avv. CRIPPA
CRISTIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BIOLO ADAMO ( ) CORSO DI PORTA VITTORIA, C.F._1
28 MILANO,
APPELLANTE
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
CORSO GARIBALDI, 153 SALERNO presso lo studio dell'avv. CORVINO
DOMENICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare, in riforma della sentenza n. 9196/2023, emessa dal Tribunale di Milano, sez. VI civ., G.U. dott. Antonio Stefano STEFANI, in causa R.G. n. 28600/2023, il 16.11.2023 e resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17.11.2023:
- in via di merito principale: accertato che ha contravvenuto alle Controparte_1 condizioni che regolano l'Accordo di Conven 21, in particolare agli artt. 14), 15) e 7), accertato che tale violazione è consistita nella mancata effettiva consegna dei beni finanziati al vero (consegnati a soggetto non Parte_2 identificato che si rendeva responsab ccertato che per tale motivo ed a seguito di reclamo/denuncia presentata da Parte_3 provvedeva ad estinguere anticipatamente
[...] Parte_4 n. 2770794301 con tale consumatore;
condannare
[...] Controparte_1 l'importo di euro 19.000,00, eroga to Parte_1 essori, spese e interessi, nella misura con-cordata con il Parte_2 sino alla data del rimborso, oltre interessi legali sulla somma corrispondente al finanziamento accordato dai singoli versamenti degli importi al saldo ovvero condannarla a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni.
- in via di merito ulteriore: alla luce dell'individuata responsabilità contrattuale, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c., al risarcimento Controparte_1 dei
danni sopportati da e quantificati in complessive euro 6.314,00; Parte_1 somma pari alla per ata dalla differenza tra il “costo totale del
pag. 2/15 credito” e la somma finanziata concessa a , oltre interessi legali, Parte_2 ovvero condannarla a pagare la diversa ergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni. Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A. dei due gradi di giudizio e della fase di mediazione per la quale vi è stato esborso di costi anticipati pari ad euro 48,80. In via istruttoria: A) Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_1 e prova per testi sulle seguenti circostanze tutte precedute dalle parole
[...]
in violazione dell'Accordo di Convenzionamento 25.02.2021, Controparte_1 con resentatosi per autovettura Volkswagen Parte_2 Polo nuova, targa GJ511PE». 2) «In esecuzione delle intese contrattuali contenute nell'Accordo di Convenzionamento 25.02.2021 ed a seguito della sottoscrizione, da parte di , del Parte_2 contratto di finanziamento n. 27707 Parte_4 Parte_1 procedeva a bonificare sul o a Controparte_1 19.000,00 in data 24.03.2022». Si indica a testimone: , via Roma 180, 80017 Melito di Napoli Parte_2 (NA)”.
Per Controparte_1
“1) Accogliersi le deduzioni di cui in atti, con rigetto dell'appello, e confermarsi la sentenza del Tribunale di Milano, n. 9196/2023, pubblicata il 17.11.2023 RG n. 28600/2023, Repert. n. 9599/2023 del 17.11.2023;
2) Dichiararsi il perfetto adempimento della avendo essa stessa Controparte_2 applicato la normale diligenza;
3) Condannarsi l'appellante, al pagamento delle spese, diritti ed Parte_1 onorari del presente giudizio e per legge attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo la condanna di quest'ultima alla Controparte_1 restituzione in proprio favore dell'importo di € 19.000,00, erogato per il finanziamento in favore di per l'acquisto di Parte_2 un'autovettura, oltre accessori, spese e interessi, nella misura concordata con il consumatore e, in via di merito ulteriore, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 6.314,00, somma pari alle perdite subite e determinata dalla differenza tra il “costo totale del credito” e la somma finanziata. A fondamento delle proprie domande, parte attrice asseriva:
pag. 3/15 - di aver sottoscritto, prima in data 21.03.2019 e poi in data 25.02.2021, con un accordo di convenzionamento avente ad oggetto Controparte_1
l'inoltro da parte di quest'ultima di domande di finanziamento, con rimborso rateale, finalizzate all'acquisto di beni o servizi dalla stessa forniti ai propri clienti;
- che in data 22.03.2022, la Convenzionata favoriva la sottoscrizione con il consumatore del contratto di finanziamento Parte_2 Parte_4
n. 2770794301, finalizzato all'acquisto di una Volkswagen Polo
[...] nuova (tg. GJ511PE) per il quale veniva erogata in favore di la CP_1 somma di € 19.000,00, con bonifico del 24.03.2022;
- che non onorava alcuna rata del finanziamento e Parte_2 denunciava di essere stato vittima di un furto di identità;
- di avere, quindi, provveduto a estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento e di aver effettuato una segnalazione presso l'archivio informatico del SIC (Servizio Informazioni Creditizie);
- di aver inviato alla Convenzionata intimazione legale via PEC, datata
15.05.2023, per la restituzione della somma corrisposta, che non veniva riscontrata;
- di aver esperito il tentativo di mediazione avanti all'Organismo di
Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che non dava esito per mancata presenza della parte invitata;
- che, in forza delle condizioni che regolano l'accordo di convenzionamento datato 25.02.2025, è tenuta a restituire alla Banca le somme CP_1 ricevute, ai sensi dell'art. 10 dell'accordo, oltre ad eventuali accessori e spese, maggiorate degli interessi, nella misura concordata con il cliente, maturati sino alla data del rimborso;
- che il caso di specie, in cui la consegna materiale del bene è avvenuta a soggetto che solo apparentemente era il consumatore , Parte_2 rientra nella fattispecie descritta dall'art. 14 dell'accordo di convenzionamento (“Il Rivenditore/Prestatore dovrà restituire alla Banca,
pag. 4/15 immediatamente ed a semplice richiesta della stessa, la somma ricevuta ai sensi dell'art. 10, maggiorata degli interessi – nella misura concordata con il
Cliente – maturati sino alla data del rimborso, al verificarsi d'uno dei seguenti casi: (…) mancata consegna della merce o prestazione del servizio finanziato”), con violazione da parte di anche degli obblighi di CP_1 identificazione dell'acquirente ai sensi dell'art. 7 del richiamato accordo, il quale prevede obblighi in capo al rivenditore/prestatore in relazione alla corretta identificazione della clientela;
- che la Convenzionata consegnava al consumatore l'autovettura, salvo poi avvedersi che il soggetto a cui l'autovettura era stata consegnata non era il
“vero” ; questa risultava inadempiente anche rispetto al Parte_2 disposto di cui all'art. 15 dell'accordo di convenzionamento, nella parte in cui era previsto un obbligo di comunicazione, a carico del rivenditore ed a favore della finanziatrice, di eventuali problemi sorti in sede di consegna o di utilizzo del bene.
La convenuta, restava contumace. Controparte_1
Il Tribunale, con sentenza 9196/2023, pubblicata il 17.11.2023, ha rigettato la domanda di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.
Il primo Giudice, in particolare, ha ritenuto che:
- non è configurabile un inadempimento della Convenzionata per mancata consegna al “vero” perché quest'ultimo ha denunciato alla Polizia Parte_2
Postale di non aver firmato alcun contratto di finanziamento per cui egli non aspettava alcuna consegna di beni da parte di Controparte_1
- il caso in esame è caratterizzato da un fatto diverso rispetto alla mancata consegna dei beni, e si è risolto nella sostituzione di persona, ad opera di ignoto truffatore, il quale ha conseguito la consegna del veicolo, senza ovviamente poi onorare le rate di rimborso del finanziamento chiesto ed ottenuto;
- la domanda di restituzione fondata sull'art. 14 dell'accordo non può quindi essere accolta, perché non ricorre alcuna delle sue ipotesi e tanto meno pag. 5/15 quella della mancata consegna del bene (lett. b), che in nessun modo può essere assimilata alla diversa fattispecie di sostituzione di persona, come ipotizzato dalla ricorrente, perché i fatti sono del tutto diversi;
- l'art. 15 della convenzione prevede anch'esso, in caso di inadempimento del fornitore, la restituzione della somma erogata e il risarcimento del danno, ma la domanda restitutoria della ricorrente non è stata fondata su tale disposizione contrattuale, e nel caso di specie non si riscontrano le ipotesi di inadempimento, ivi disciplinate, da parte del convenzionato. L'art. 7, invece, disciplina le modalità di identificazione della clientela e non prevede la restituzione di somme, oltre a non essere stato posto a fondamento della domanda restitutoria;
- la domanda risarcitoria, svolta dalla ricorrente in via di merito ulteriore, ha ad oggetto la differenza tra il costo totale del credito e la somma finanziata, pari complessivamente ad € 6.314,00. Tale domanda non è stata posta in relazione ad una specifica violazione e, come già indicato, nel ricorso è allegata anche la violazione dell'art. 7, relativo alla corretta identificazione della clientela. Tale violazione sussiste, perché sulla base della denuncia presentata, l'impresa convenuta non si è resa conto della falsità delle generalità offerte dal truffatore e quindi non ha proceduto alla sua corretta identificazione;
tuttavia, va considerato che ove l'impresa convenzionata avesse scoperto la falsità delle generalità dichiarate dal richiedente non avrebbe certo concluso il finanziamento con il truffatore. Pertanto, la corretta esecuzione dell'accordo di convenzionamento avrebbe evitato l'erogazione delle somme, ma non avrebbe assicurato alla finanziaria l'incasso degli interessi corrispettivi, dal momento che quel contratto di finanziamento non si sarebbe mai perfezionato. Il danno lamentato, quindi, non sussiste.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Parte_1 quale ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado. L'appellante pag. 6/15 ha affidato il proprio gravame a tre motivi di appello, così riassunti e rubricati:
I. Censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, violazioni di legge denunciate, loro rilevanza ai fini della decisione impugnata: corretta valutazione delle norme di legge richiamate e degli accordi contrattuali intervenuti tra le parti con specifico riferimento al capo 2) della sentenza impugnata.
II. Errata valutazione delle prove offerte e della loro corretta interpretazione alla luce del rispetto del principio dell'onere della prova.
III. Travolgimento del capo 3) della sentenza impugnata come conseguenza dell'accoglimento del principale motivo di gravame: illogicità della motivazione comunque indicata per respingere la domanda di risarcimento danni. si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 10 settembre 2025, depositati dalle parti nei termini gli scritti difensivi conclusionali, la presidente istruttore ha riservato la decisione della causa al collegio indicato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento parziale.
Oggetto dei primi due motivi di appello – da trattarsi congiuntamente in quanto connessi - è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato la domanda attrice di restituzione, da parte del rivenditore in favore della banca, odierna appellante, immediatamente e a semplice richiesta, delle somme ricevute per il finanziamento in favore dei propri clienti, perché non sussisterebbe l'inadempimento di mancata consegna dell'autovettura.
Secondo l'appellante la tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il giudice di prime cure correttamente inteso le disposizioni di cui agli artt. 7
e 14 dell'accordo di convenzionamento concluso tra le parti, soffermandosi su un'analisi dei singoli articoli e non tenendo conto del richiamo pag. 7/15 complessivamente fatto al mancato rispetto delle intese che regolano i rapporti tra la fornitrice e la finanziatrice nell'accordo di finanziamento. In particolare, secondo parte appellante, la mancata consegna dei beni all'effettivo destinatario da parte della società fornitrice, a causa di uno scambio di persona posto in essere da terzo non identificato, con la violazione dei doveri di cui all'art. 7 concernente l'obbligo di identificazione del consumatore, integrerebbe un'ipotesi di inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 14 lett. b), con conseguente obbligo da parte del rivenditore di restituire le somme ricevute immediatamente e a semplice richiesta. A parere dell'appellante, infine, il giudice di primo grado avrebbe operato una non corretta traslazione delle questioni giuridiche legate all'osservanza delle norme contrattuali e di legge che legano le parti, rispetto a quelle richiamate dall'art. 125 quinquies d.lgs. 385/1993, norma introdotta dall'art. 1, comma
1, d.lgs. 141/2010.
Il Giudice di prime cure non avrebbe poi correttamente individuato – secondo l'appellante - i fatti su cui si fondano la domanda restitutoria e quella risarcitoria e soprattutto non ha adeguatamente interpretato i fatti nella loro successione temporale e alla luce delle norme di legge che regolano la materia in esame e delle obbligazioni contrattuali vigenti tra le parti in causa, contenute negli accordi di convenzionamento, e di non essere stato in grado di far ricadere, nella fattispecie astratta di cui all'art. 14, lett. b), delle condizioni generali che regolavano l'accordo tra rivenditore e finanziatrice, anche il caso concreto portato alla sua attenzione.
Tali motivi sono fondati.
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, la Corte osserva che, alla luce dell'accordo di convenzionamento concluso tra le parti (doc.1 del fascicolo di primo grado di parte appellante), era, innanzitutto, onere del rivenditore/prestatore, rappresentato da parte appellata, procedere all'esatta identificazione della clientela e adempiere agli obblighi di cui al d.lgs.
231/2007, così come si evince dall'art. 7 (il quale prevede che: “La richiesta,
pag. 8/15 una volta completata, andrà poi sottoscritta – in ogni sua parte – dal Cliente, dagli eventuali contestatari e dagli eventuali coobbligati/garanti. A tale riguardo il Rivenditore/Prestatore resterà obbligato (i) a raccogliere in sua presenza sulle Richieste le firme autografe del Cliente, di eventuali cointestatari/garanti; (ii) ad identificare quest'ultimi ai sensi e per gli effetti del
D.lgs. 21 Novembre 2007 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni, tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento di identità non scaduto, tra quelli di cui all'art. 3, Allegato tecnico del D.lgs. 21 Novembre 2007 n. 131;
(iii) a raccogliere tutti i dati di identificazione del Cliente, di eventuali cointestatari e di eventuali coobbligati/garanti, inserendo tutti i dati necessari per la compilazione della Richiesta;
(iv) visionare i documenti in originale fotocopiando i medesimi;
(v) ad utilizzare ogni attenzione necessaria a riconoscere falsificazioni e/o manomissioni della documentazione presentata;
(vi) ad adoperarsi per eseguire tutte le disposizioni comunicate dalla Banca in materia di antiriciclaggio […]”). Non va sottaciuto che la violazione del dovere di identificazione del cliente, contrariamente a quanto esposto dal primo
Giudice, era stata già denunciata nell'atto introduttivo della causa in primo grado: v. pagg. 3-4- del ricorso.
Le parti, inoltre, avevano espressamente previsto un obbligo di restituzione alla da parte del rivenditore/prestatore, “immediatamente ed a CP_3 semplice richiesta della stessa” della “somma ricevuta ai sensi dell'art. 10 ed eventuali accessori, maggiorata degli interessi – nella misura concordata con il
Cliente – maturati sino alla data del rimborso, al verificarsi d'uno dei seguenti casi: a) mancata trasmissione alla della documentazione di cui all'art. 8 CP_3 dell'Accordo; b) mancato rispetto del termine pattuito nel contratto con il
Cliente o mancata consegna della merce o prestazione del servizio finanziato
[…]”, ex art. 14. Era stato accordato, infine, che in caso di inadempimento del fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 125 quinquies TUB, nell'ipotesi in cui “il cliente, dopo avere costituito inutilmente in mora il
Rivenditore/prestatore, dovesse comunicare, anche a mezzo semplice
pag. 9/15 comunicazione scritta, di volersi avvalere del diritto di risoluzione dal contratto, il Rivenditore/Prestatore sarà tenuto immediatamente a restituire alla Banca – a semplice richiesta – l'importo del finanziamento erogato, comprensivo anche delle rate eventualmente già pagate dal Cliente, maggiorato degli interessi corrispettivi – nella misura concordata con il Cliente
– maturati sino alla data del rimborso. Il Rivenditore/Prestatore si impegna inoltre a comunicare/documentare tempestivamente alla Banca ogni contestazione – anche orale – proveniente dal Cliente. Il Rivenditore/Prestatore sarà tenuto a fornire alla Banca precisa relazione sugli accadimenti che hanno determinato l'esercizio della Risoluzione del Contratto da parte del Cliente, sulle contestazioni avanzate da quest'ultimo nonché su tutte le eventuali azioni poste in essere dal Rivenditore/Prestatore. […] Il Rivenditore/Prestatore si impegna a tenere indenne e manlevata la da qualsiasi danno, spesa, CP_3 onere o richiesta di risarcimento avanzata da Clienti o da terzi comunque ricollegabile direttamente o indirettamente al mancato adempimento degli obblighi rinvenienti dal contratto di fornitura dei beni e servizi, all'attività svolta dal medesimo Rivenditore/Prestatore o dai soggetti di cui il medesimo si avvale in funzione della presentazione della Richiesta. La Banca avrà inoltre diritto a chiedere il risarcimento dei danni reputazionali derivanti dalla condotta del medesimo Rivenditore/Prestatore. Il Rivenditore/Prestatore sarà inoltre tenuto a restituire immediatamente le provvigioni eventualmente maturate a norma dell'art. 11 del presente Accordo”, ex art. 15 del contratto.
Alla luce di tali chiare disposizioni contrattuali, è evidente che sia l'art. 14 che l'art. 15 prevedono, a determinate condizioni, che il rivenditore/prestatore debba provvedere, a semplice e immediata richiesta scritta della Banca, alla restituzione delle somme già ricevute, in esecuzione dell'art. 10 del contratto, oltre ad accessori e spese. A tale fine l'art. 14 contempla, tra le varie ipotesi, il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 e la mancata consegna del bene oggetto della prestazione e, quanto all'art. 15, l'inadempimento del fornitore.
pag. 10/15 Per quanto concerne l'onere probatorio, il Collegio ritiene, secondo i principi consolidati della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 13533/2001), che era onere della che ha agito in giudizio, provare la fonte contrattuale del suo CP_3 diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inesatto adempimento di controparte (per mancata consegna del bene e/o per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul rivenditore/prestatore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o la riferibilità dell'inadempimento a una causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, in realtà, a fronte della prova fornita da parte appellante del contratto concluso tra le parti (doc. 1 del fascicolo di parte appellante del giudizio di primo grado) e del suo esatto adempimento attraverso l'erogazione in favore di parte appellata della somma mutuata, documentata da bonifico (doc. 3 del fascicolo di parte appellante del giudizio di primo grado), era onere di parte appellata provare di avere effettivamente consegnato l'autovettura al consumatore legittimato, che era il destinatario del finanziamento, nel rispetto dei termini pattuiti in contratto, con riferimento anche al fatto che si era impegnata ad assumere tutte le informazioni relative ai clienti. L'art. 7, infatti, prevede che “Il Rivenditore/Prestatore si dovrà astenere dal proporre contratti nel caso in cui non sia possibile ottenere dal Cliente le informazioni necessarie ad espletamento delle attività sopra riportate”. Da una lettura dell'art. 7 e del programma contrattuale complessivo previsto dalle parti, infatti, è evidente la sussistenza di un obbligo specifico del rivenditore/prestatore a operare con diligenza, effettuando i controlli necessari sulla veridicità delle generalità fornite dal cliente, adempimento che si pone, del resto, in stretta correlazione con la circostanza che il convenzionato è l'unico soggetto ad avere un contatto diretto con il cliente e a ottenere l'anticipazione del prezzo del bene in base al meccanismo del credito al consumo sotteso al contratto di convenzionamento. Tale onere, in pag. 11/15 realtà, non risulta essere stato assolto da parte appellata, la quale, essendo rimasta contumace nel giudizio di primo grado, non ha provato di avere effettuato i dovuti accertamenti volti a verificare l'effettiva identità del soggetto né al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, né, tanto meno, al momento della consegna. In difetto di tali prove, si deve ritenere che la consegna di un bene a un soggetto diverso dall'effettivo
(apparente) titolare rappresenta un inesatto adempimento, non essendo idonea a provarne l'effettiva consegna nel rispetto dei termini contrattualmente pattuiti.
Si osserva, peraltro, che parte appellata non ha nemmeno allegato, né, tanto meno, provato, come era suo onere, che la mancata esatta identificazione fosse dovuta a causa ad essa non imputabile.
La Corte rileva, infine, che, dalla narrazione dei fatti, si evince che, nel caso di specie, è stata lamentata anche una violazione della disposizione di cui all'art. 15 del contratto, il quale espressamente prevede che il rivenditore/prestatore si impegna a tenere indenne e manlevare la banca da qualsiasi danno, onere o spesa o richiesta di risarcimento avanzata da clienti o da terzi comunque ricollegabile direttamente o indirettamente al mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto da parte del rivenditore stesso o da parte dei soggetti di cui si avvale. È evidente, dunque, il diritto della banca a essere manlevata, atteso che, a seguito dell'erogazione delle somme richieste per il finanziamento, la stessa, a causa di un comportamento inadempiente di parte appellata, che non ha provato di avere posto in essere tutti gli adempimenti necessari per procedere a un'esatta identificazione del consumatore, ha dovuto annullare le richieste di rimborso, con conseguente perdita del capitale erogato.
Alla luce di ciò, la Corte ritiene che debba essere riconosciuto il diritto di parte appellante a ottenere da parte appellata il pagamento della somma complessiva di € 19.000,00, pari all'importo esborsato per il finanziamento.
Non possono riconoscersi gli interessi al saggio previsto per il rapporto con il pag. 12/15 cliente, dato che si verte in caso di inadempimento nel rapporto tra finanziatore e fornitore. In mancanza di indicazioni più specifiche ad opera delle parti, vanno riconosciuti gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 15.05.2023 (data della costituzione in mora: cfr. richiesta di pagamento inviata via PEC, doc. 9) fino al 25.07.2023, e dal 26.07.2023 (data della domanda giudiziale) gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e fino all'effettivo pagamento.
Con il terzo motivo di appello si censura quella parte della sentenza in cui il
Giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla banca, indicato come la differenza tra il costo totale del credito e la somma finanziata, pari a € 6.314,00. In particolare, il
Tribunale ha motivato il rigetto, ritenendo che, ove l'impresa convenzionata avesse scoperto la falsità delle generalità dichiarate dal richiedente, non avrebbe certo concluso il finanziamento con il truffatore, con la conseguenza che la corretta esecuzione dell'accordo di convenzionamento avrebbe evitato l'erogazione della somma, ma non avrebbe assicurato alla finanziaria l'incasso degli interessi corrispettivi, dal momento che quel contratto di finanziamento non si sarebbe mai perfezionato. Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto il giudice di primo grado avrebbe seguito un ragionamento meramente ipotetico, che non avrebbe tenuto conto dei fatti accaduti e del danno effettivamente subito.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile quanto affermato++ dal tribunale, tenuto conto, peraltro, che non risulta essere stata fornita la prova che la banca ha subito un pregiudizio concreto a seguito dell'inadempimento di controparte. Si ritiene, in particolare, che parte appellante non abbia sufficientemente provato le perdite in tesi subite, essendosi limitata a depositare il contratto, da cui, però, non è possibile evincere il danno così come quantificato in € 6.314,00. La parte appellante non ha tenuto conto, peraltro, di circostanze idonee a determinare una riduzione degli eventuali pag. 13/15 costi imputati, come nel caso in cui il consumatore avesse deciso di procedere a un rimborso anticipato del finanziamento.
Stante l'accoglimento solo parziale delle domande dell'appellante, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, per entrambi i gradi, che pare congruo indicare nella misura di 1/3. La restante quota di 2/3, liquidata come da dispositivo, viene posta ex art. 91 c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura Controparte_1 della causa, delle questioni affrontate, delle spese di mediazione e contributo unificato, del valore complessivo della controversia e della somma effettivamente riconosciuta, applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento
“da 5.201 a € 26.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere, per il presente giudizio, la fase istruttoria e di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da on atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Milano n. 9196/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 19.000,00, oltre interessi legali ex art. Parte_1
1284, comma 1, c.c. dal 15.05.2023 fino al 25.07.2023, e oltre agli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. a partire dal 26.07.2023 fino all'effettivo pagamento;
- compensa per un terzo le spese di primo e secondo grado e condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 residua quota di due terzi liquidata:
pag. 14/15 - per il giudizio di primo grado € 2.270,00 per compenso d'avvocato, ed €
190,55 per spese;
- per il grado d'appello € 2.647,00 per compensi d'avvocato, e € 237,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 15/15